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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1495/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente relatrice dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1495/2024 promossa da
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Maurizio Bufalini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in
Piazza Dè Salterelli n. 1, Firenze
APPELLANTI
contro
e per essa rappresentata e difesa dall'avv. Dario CP_1 Controparte_2
Giona Coronella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, via Luigi Rasi n. 5
APPELLATA ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte appellante e parte appellata danno atto di aver conciliato la causa e chiedono che sia dichiarata la cessata materia del contendere come da verbale di udienza del
4 febbraio 2025 COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 607/2024 il Tribunale Ordinario di Arezzo aveva così statuito:
“Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa
o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, previa declaratoria di annullamento parziale del precetto de quo, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, così provvede:
- Riduce l'importo di cui al precetto de quo a € 70.822,37;
- Condanna , , in solido, alle spese di giudizio Parte_1 Controparte_3 per € 14.103,00 oltre accessori, come da motivazione;
- Condanna , , in solido, alle spese di C.T.U. Parte_1 Controparte_3 per € 3.183,37, oltre accessori, come da motivazione.”
Impugnavano la sentenza del Tribunale di Arezzo, e Parte_1 CP_3
, sulla base dei seguenti motivi:
[...]
1. Travisamento delle risultanze processuali. Erronea valutazione della CTU contabile. Erronea ricostruzione del fatto da parte del giudice di primo grado.
Nell'effettuare i conteggi, il CTU ha precisato di non aver considerato l'addebito per spese legali nonché le spese riportanti la causale “Estinzione per sofferenza”, ammontanti ad € 5.372,32. Il Tribunale è pervenuto alla conclusione per cui il credito di al netto (anziché al lordo) del suddetto importo di € Controparte_1
5.372,32, deve essere rideterminato, all'esito degli accertamenti peritali, nella minore somma di € 70.822,37. È evidente, invece, che l'importo di €. 5.372,32 addebitato dalla sine causa deve essere detratto dal credito rideterminato. CP_4
Il Tribunale, dunque, ha travisato i fatti processuali e, segnatamente, le risultanze della CTU contabile. Il credito di ammonta correttamente ad € Controparte_1
65.450,00 (€ 70.822,37 - € 5.372,32);
2. Violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 1, c.p.c.
Nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione proposta e il conseguente annullamento del precetto, il Tribunale di Arezzo ha condannato gli opponenti alla refusione, in favore della creditrice opposta, delle spese di lite. Secondo la costante giurisprudenza, laddove si accerti che il creditore procedente ha chiesto con il precetto una somma anche di poco eccedente quella effettivamente dovuta, con conseguente accoglimento in parte qua dell'opposizione all'esecuzione, è illegittima la condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite. Il giudice di prime cure, pertanto, ha violato in maniera macroscopica gli artt. 91 e 92 c.p.c.. Il Tribunale di
Arezzo avrebbe dovuto semmai condannare quale parte Controparte_1 soccombente, alla refusione delle spese di lite oppure avrebbe dovuto disporre la compensazione integrale delle spese di lite, a condizione ovviamente che sussistessero i presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
Resisteva contestando tutto quanto ex adverso dedotto e proponendo CP_1 appello incidentale chiedendo in particolare di riformare parzialmente la sentenza n. 607/2024 in ordine alla ricostruzione dei fatti e in relazione ai principi di diritto richiamati dal Tribunale di Arezzo che erroneamente adottava il terzo scenario di ricalcolo formulato in perizia per determinare l'importo del precetto (euro
70.822,37) e, per l'effetto, chiedeva accertarsi che l'importo precettato avrebbe dovuto essere ridotto sino a euro 107.042,38 ovvero, in subordine, sino a euro
85.878,60 (primo scenario di ricalcolo formulato in perizia).
Alla udienza del 3 dicembre 2024 la Presidente istruttrice formulava la seguente proposta conciliativa: “rinuncia all'appello da parte di e Parte_1 Controparte_5
(N.D.R. ), con riconoscimento da parte degli stessi
[...] Controparte_3 Pt_1
e (N.D.R. ), della somma di € 70.822,37
[...] Controparte_5 Controparte_3 di cui alla sentenza e riduzione dell'importo dovuto a titolo di spese di lite relative al primo grado di giudizio ad € 7.000, con compensazione delle spese processuali del presente giudizio di appello” invitando le parti a far constare in pct l'adesione o meno alla suddetta entro trenta giorni dalla udienza come da verbale del 3 dicembre 2024 da intendersi qui integralmente richiamato. Infine, rimetteva la causa per la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., alla udienza del 16 dicembre
2025 con i termini a ritroso di cui al suddetto articolo.
Parte appellante, con nota depositata in data 18 dicembre 2024, dichiarava di accettare integralmente la proposta conciliativa nei seguenti termini:
“riconoscimento da parte degli appellanti della somma omnia di €. 70.822,37 oltre ad €. 7.000,00 per spese legali di I° grado a favore di rinuncia delle CP_1 parti all'appello principale e a quello incidentale, con compensazione integrale delle spese del giudizio di II° grado” e parte appellata, con nota depositata il 27 dicembre
2024, dichiarava di volere aderire alla proposta conciliativa con le seguenti precisazioni: “▪ riconoscimento da parte dei Sig.ri e del credito vantato dalla Pt_1 CP_3 società per l'importo di euro 70.822,37, oltre interessi di mora CP_1 convenzionali dal dovuto sino al saldo effettivo, così come accertato dal Tribunale di
Arezzo;
▪ riduzione delle spese di lite liquidate nel primo grado di giudizio sino a euro
7.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
▪ condanna dei Sig.ri e al rimborso delle spese di CTU liquidate Pt_1 CP_3 dal Tribunale di Arezzo in euro 3.183,27, oltre accessori di legge, atteso che tale capo della sentenza risulta estraneo alla riduzione delle spese di lite liquidate secondo D.M., poiché attiene alle spese vive anticipate dalla società CP_1
▪ compensazione delle spese processuali del presente giudizio di appello.”
La Presidente istruttrice, con decreto del 7 gennaio 2025, preso atto della volontà di entrambe le parti di aderire alla proposta conciliativa e tenuto conto delle suddette specificazioni, formulava nuova proposta conciliativa nei seguenti termini:
“ - rinuncia all'appello principale da parte di e;
Parte_1 Controparte_3
- rinuncia all'appello incidentale da parte di Controparte_1
- riconoscimento, da parte di e , del credito Parte_1 Controparte_3 vantato da per l'importo di € 70.822,37, come da dispositivo Controparte_1 della sentenza del Tribunale di Arezzo impugnata;
- riduzione dell'importo a titolo di spese di lite relative al primo grado di giudizio, poste a carico di e , ad € 7.000,00 oltre Parte_1 Controparte_3 accessori (rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e c.p.a. come per legge);
- integrale compensazione delle spese processuali relative al presente giudizio di appello;
- rimborso, da parte dei Sig.ri e , delle spese di Parte_1 Controparte_3
CTU, già anticipate da nella misura del 50% dell'importo Controparte_1 liquidato dal Tribunale di Arezzo nella sentenza impugnata (€ 3.183,37 oltre accessori).”
Ciò posto, invitava le parti a rappresentare la propria adesione o meno mediante note da depositarsi telematicamente entro 7 giorni dalla comunicazione del suddetto decreto.
Parte appellante e parte appellata, con note depositate rispettivamente il 7 e l'8 gennaio 2025, aderivano alla nuova proposta conciliativa. La Presidente Istruttrice, con decreto del 16 gennaio 2025, rilevato che entrambe le parti avevano accettato integralmente la proposta conciliativa, anticipava la udienza del 16 dicembre 2025 ex art. 352 c.p.c. al 4 febbraio 2025 dinanzi a sé.
Alla udienza del 4 febbraio 2025 comparivano i procuratori delle parti chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione. La causa veniva riferita alla odierna camera di consiglio.
Le spese del presente grado di giudizio sono da compensarsi integralmente come da termini della proposta accettata.
PQM
- dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento in oggetto;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Firenze, 05/02/2025
La Presidente Isabella Mariani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Isabella Mariani Presidente relatrice dott.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dott.ssa Laura D'Amelio Consigliere nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1495/2024 promossa da
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Maurizio Bufalini ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in
Piazza Dè Salterelli n. 1, Firenze
APPELLANTI
contro
e per essa rappresentata e difesa dall'avv. Dario CP_1 Controparte_2
Giona Coronella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Bologna, via Luigi Rasi n. 5
APPELLATA ha emesso la seguente
SENTENZA
Sulle seguenti conclusioni delle parti:
Parte appellante e parte appellata danno atto di aver conciliato la causa e chiedono che sia dichiarata la cessata materia del contendere come da verbale di udienza del
4 febbraio 2025 COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 607/2024 il Tribunale Ordinario di Arezzo aveva così statuito:
“Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa
o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, previa declaratoria di annullamento parziale del precetto de quo, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, così provvede:
- Riduce l'importo di cui al precetto de quo a € 70.822,37;
- Condanna , , in solido, alle spese di giudizio Parte_1 Controparte_3 per € 14.103,00 oltre accessori, come da motivazione;
- Condanna , , in solido, alle spese di C.T.U. Parte_1 Controparte_3 per € 3.183,37, oltre accessori, come da motivazione.”
Impugnavano la sentenza del Tribunale di Arezzo, e Parte_1 CP_3
, sulla base dei seguenti motivi:
[...]
1. Travisamento delle risultanze processuali. Erronea valutazione della CTU contabile. Erronea ricostruzione del fatto da parte del giudice di primo grado.
Nell'effettuare i conteggi, il CTU ha precisato di non aver considerato l'addebito per spese legali nonché le spese riportanti la causale “Estinzione per sofferenza”, ammontanti ad € 5.372,32. Il Tribunale è pervenuto alla conclusione per cui il credito di al netto (anziché al lordo) del suddetto importo di € Controparte_1
5.372,32, deve essere rideterminato, all'esito degli accertamenti peritali, nella minore somma di € 70.822,37. È evidente, invece, che l'importo di €. 5.372,32 addebitato dalla sine causa deve essere detratto dal credito rideterminato. CP_4
Il Tribunale, dunque, ha travisato i fatti processuali e, segnatamente, le risultanze della CTU contabile. Il credito di ammonta correttamente ad € Controparte_1
65.450,00 (€ 70.822,37 - € 5.372,32);
2. Violazione degli artt. 91, comma 1, e 92, comma 1, c.p.c.
Nonostante il parziale accoglimento dell'opposizione proposta e il conseguente annullamento del precetto, il Tribunale di Arezzo ha condannato gli opponenti alla refusione, in favore della creditrice opposta, delle spese di lite. Secondo la costante giurisprudenza, laddove si accerti che il creditore procedente ha chiesto con il precetto una somma anche di poco eccedente quella effettivamente dovuta, con conseguente accoglimento in parte qua dell'opposizione all'esecuzione, è illegittima la condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite. Il giudice di prime cure, pertanto, ha violato in maniera macroscopica gli artt. 91 e 92 c.p.c.. Il Tribunale di
Arezzo avrebbe dovuto semmai condannare quale parte Controparte_1 soccombente, alla refusione delle spese di lite oppure avrebbe dovuto disporre la compensazione integrale delle spese di lite, a condizione ovviamente che sussistessero i presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c..
Resisteva contestando tutto quanto ex adverso dedotto e proponendo CP_1 appello incidentale chiedendo in particolare di riformare parzialmente la sentenza n. 607/2024 in ordine alla ricostruzione dei fatti e in relazione ai principi di diritto richiamati dal Tribunale di Arezzo che erroneamente adottava il terzo scenario di ricalcolo formulato in perizia per determinare l'importo del precetto (euro
70.822,37) e, per l'effetto, chiedeva accertarsi che l'importo precettato avrebbe dovuto essere ridotto sino a euro 107.042,38 ovvero, in subordine, sino a euro
85.878,60 (primo scenario di ricalcolo formulato in perizia).
Alla udienza del 3 dicembre 2024 la Presidente istruttrice formulava la seguente proposta conciliativa: “rinuncia all'appello da parte di e Parte_1 Controparte_5
(N.D.R. ), con riconoscimento da parte degli stessi
[...] Controparte_3 Pt_1
e (N.D.R. ), della somma di € 70.822,37
[...] Controparte_5 Controparte_3 di cui alla sentenza e riduzione dell'importo dovuto a titolo di spese di lite relative al primo grado di giudizio ad € 7.000, con compensazione delle spese processuali del presente giudizio di appello” invitando le parti a far constare in pct l'adesione o meno alla suddetta entro trenta giorni dalla udienza come da verbale del 3 dicembre 2024 da intendersi qui integralmente richiamato. Infine, rimetteva la causa per la decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., alla udienza del 16 dicembre
2025 con i termini a ritroso di cui al suddetto articolo.
Parte appellante, con nota depositata in data 18 dicembre 2024, dichiarava di accettare integralmente la proposta conciliativa nei seguenti termini:
“riconoscimento da parte degli appellanti della somma omnia di €. 70.822,37 oltre ad €. 7.000,00 per spese legali di I° grado a favore di rinuncia delle CP_1 parti all'appello principale e a quello incidentale, con compensazione integrale delle spese del giudizio di II° grado” e parte appellata, con nota depositata il 27 dicembre
2024, dichiarava di volere aderire alla proposta conciliativa con le seguenti precisazioni: “▪ riconoscimento da parte dei Sig.ri e del credito vantato dalla Pt_1 CP_3 società per l'importo di euro 70.822,37, oltre interessi di mora CP_1 convenzionali dal dovuto sino al saldo effettivo, così come accertato dal Tribunale di
Arezzo;
▪ riduzione delle spese di lite liquidate nel primo grado di giudizio sino a euro
7.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
▪ condanna dei Sig.ri e al rimborso delle spese di CTU liquidate Pt_1 CP_3 dal Tribunale di Arezzo in euro 3.183,27, oltre accessori di legge, atteso che tale capo della sentenza risulta estraneo alla riduzione delle spese di lite liquidate secondo D.M., poiché attiene alle spese vive anticipate dalla società CP_1
▪ compensazione delle spese processuali del presente giudizio di appello.”
La Presidente istruttrice, con decreto del 7 gennaio 2025, preso atto della volontà di entrambe le parti di aderire alla proposta conciliativa e tenuto conto delle suddette specificazioni, formulava nuova proposta conciliativa nei seguenti termini:
“ - rinuncia all'appello principale da parte di e;
Parte_1 Controparte_3
- rinuncia all'appello incidentale da parte di Controparte_1
- riconoscimento, da parte di e , del credito Parte_1 Controparte_3 vantato da per l'importo di € 70.822,37, come da dispositivo Controparte_1 della sentenza del Tribunale di Arezzo impugnata;
- riduzione dell'importo a titolo di spese di lite relative al primo grado di giudizio, poste a carico di e , ad € 7.000,00 oltre Parte_1 Controparte_3 accessori (rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, I.V.A.
e c.p.a. come per legge);
- integrale compensazione delle spese processuali relative al presente giudizio di appello;
- rimborso, da parte dei Sig.ri e , delle spese di Parte_1 Controparte_3
CTU, già anticipate da nella misura del 50% dell'importo Controparte_1 liquidato dal Tribunale di Arezzo nella sentenza impugnata (€ 3.183,37 oltre accessori).”
Ciò posto, invitava le parti a rappresentare la propria adesione o meno mediante note da depositarsi telematicamente entro 7 giorni dalla comunicazione del suddetto decreto.
Parte appellante e parte appellata, con note depositate rispettivamente il 7 e l'8 gennaio 2025, aderivano alla nuova proposta conciliativa. La Presidente Istruttrice, con decreto del 16 gennaio 2025, rilevato che entrambe le parti avevano accettato integralmente la proposta conciliativa, anticipava la udienza del 16 dicembre 2025 ex art. 352 c.p.c. al 4 febbraio 2025 dinanzi a sé.
Alla udienza del 4 febbraio 2025 comparivano i procuratori delle parti chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione. La causa veniva riferita alla odierna camera di consiglio.
Le spese del presente grado di giudizio sono da compensarsi integralmente come da termini della proposta accettata.
PQM
- dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del procedimento in oggetto;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Firenze, 05/02/2025
La Presidente Isabella Mariani