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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1993 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1993 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. VECCHIATO FRANCESCA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_3 dell'Avv. GIARDINI ANNA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 29/11/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN), la figlia maggiorenne, ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente e, rispettivamente in data 21.10.2013 e 20.10.2015, i figli e Per_2
Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.04.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
pagina 1 di 4 -ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi continueranno a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno;
2. la figlia , ancora non economicamente indipendente ed autosufficiente, in ragione della Persona_4
sua maggiore età, gestirà autonomamente i propri rapporti con il padre e la madre con la quale convive unitamente ai propri fratelli;
3. i figli minori e rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_5 Persona_6 genitori con collocamento presso l'abitazione della madre;
4. per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relativi all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente dal genitore presso il quale i figli si trovano;
5. il IG. indicativamente e compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni CP_1
scolastici ed extrascolastici dei figli li terrà con sé a weekend alternati, dal sabato dalle ore 13,00 fino alle ore 20,30 della domenica.
Nelle settimane in cui non li terrà nel week end, potrà vederli ogni venerdì dalle ore 13,00 alle ore 20,30 quando li riaccompagnerà a casa della madre. Per due mercoledì al mese il IG. si impegna altresì CP_1
a reperire e pagare una baby – sitter che accudisca e assista i minori presso l'abitazione della madre in caso di sua assenza per motivi lavorativi, indicativamente dall'uscita di scuola dei bambini fino all'orario di cena. Nulla osta a che la baby – sitter sia sostituita da un parente e/o familiare del IG. qualora CP_1
si rendesse disponibile;
pagina 2 di 4 6. ad ogni modo il IG. potrà tenere con sé i figli in ogni occasione che gli ex coniugi CP_1
concorderanno di volta in volta a seconda delle rispettive esigenze nonché delle esigenze dei figli;
7. nel caso di improvviso impegno lavorativo del genitore nelle giornate di visita che lo riguardano, quest'ultimo si impegna sin da ora ad organizzarsi per la gestione dei figli minori con una baby – sitter, sostenendo la relativa spesa, oppure tramite parenti e/o rispettivo compagno / compagna;
8. durante le vacanze estive ogni genitore potrà trascorrere con i propri figli due settimane anche non consecutive di vacanza, dando un preavviso di almeno trenta giorni all'altro genitore. Per il mese di agosto, nel caso in cui uno dei due genitori non riesca a garantire il periodo di vacanza con i propri figli per impegni lavorativi, si impegnerà, a proprie spese, a trovare una soluzione alternativa per la loro gestione.
9. Durante le vacanze natalizie i figli minori trascorreranno i giorni della Vigilia e del Natale con la madre mentre rimarranno con il padre il 26 Dicembre nonché ad anni alterni dal 27/12 al 01/01 o dal
01/01 al 06/01. Le festività pasquali e quelle inerenti patroni e/o altre ricorrenze saranno gestite dai genitori ad anni alterni e secondo le esigenze dei figli, sempre previo preavviso all'altro genitore di almeno quindici giorni;
10. il IG. continuerà a contribuire a titolo di mantenimento per i tre figli con un assegno mensile CP_1
di euro 500,00 (euro cinquecento//00) per ciascuno di essi, dunque per euro 1.500,00 complessivi (euro millecinquecento//00), da versarsi entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat;
11. il IG. contribuirà altresì al pagamento al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CP_1 siglato dal Tribunale di Bologna e la IG.ra i impegna a concordare con l'ex marito quelle spese Pt_1
che secondo detto protocollo necessitano di preventivo accordo;
12. gli assegni familiari dalla data della sottoscrizione del presente accordo verranno integralmente percepiti dalla IG.ra ; Parte_1
13. il IG. si impegna altresì a versare alla IG.ra che accetta, la somma omnia di euro CP_1 Pt_1
3.000,00 (tremilaeuro) quale arretrato delle spese straordinarie maturate negli anni 2022 e 2023, in dodici rate a partire dal mese di novembre p.v. con successive scadenze mensili fino al mese di Ottobre 2025;
14. la IG.ra on la sottoscrizione del presente accordo dichiara di non avere nulla più a pretendere Pt_1
dal IG. per quanto riguarda gli assegni familiari pregressi e le altre spese straordinarie;
CP_1
pagina 3 di 4 15. i coniugi dichiarano e si danno atto che con il presente divorzio e l'esatto adempimento di quanto ivi pattuito, hanno definito ogni questione patrimoniale e di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno rispetto all'altra;
16. le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 9.04.2007 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 13 Parte II Serie A Anno 2007 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1993 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F. con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. VECCHIATO FRANCESCA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( con il patrocinio Controparte_1 CodiceFiscale_3 dell'Avv. GIARDINI ANNA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 29/11/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati a Rimini (RN), la figlia maggiorenne, ma non ancora Per_1
economicamente autosufficiente e, rispettivamente in data 21.10.2013 e 20.10.2015, i figli e Per_2
Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.04.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
pagina 1 di 4 -ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi continueranno a vivere separati fermo l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno;
2. la figlia , ancora non economicamente indipendente ed autosufficiente, in ragione della Persona_4
sua maggiore età, gestirà autonomamente i propri rapporti con il padre e la madre con la quale convive unitamente ai propri fratelli;
3. i figli minori e rimangono affidati congiuntamente ad entrambi i Persona_5 Persona_6 genitori con collocamento presso l'abitazione della madre;
4. per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relativi all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, mentre le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione saranno assunte separatamente dal genitore presso il quale i figli si trovano;
5. il IG. indicativamente e compatibilmente con i propri impegni lavorativi e con gli impegni CP_1
scolastici ed extrascolastici dei figli li terrà con sé a weekend alternati, dal sabato dalle ore 13,00 fino alle ore 20,30 della domenica.
Nelle settimane in cui non li terrà nel week end, potrà vederli ogni venerdì dalle ore 13,00 alle ore 20,30 quando li riaccompagnerà a casa della madre. Per due mercoledì al mese il IG. si impegna altresì CP_1
a reperire e pagare una baby – sitter che accudisca e assista i minori presso l'abitazione della madre in caso di sua assenza per motivi lavorativi, indicativamente dall'uscita di scuola dei bambini fino all'orario di cena. Nulla osta a che la baby – sitter sia sostituita da un parente e/o familiare del IG. qualora CP_1
si rendesse disponibile;
pagina 2 di 4 6. ad ogni modo il IG. potrà tenere con sé i figli in ogni occasione che gli ex coniugi CP_1
concorderanno di volta in volta a seconda delle rispettive esigenze nonché delle esigenze dei figli;
7. nel caso di improvviso impegno lavorativo del genitore nelle giornate di visita che lo riguardano, quest'ultimo si impegna sin da ora ad organizzarsi per la gestione dei figli minori con una baby – sitter, sostenendo la relativa spesa, oppure tramite parenti e/o rispettivo compagno / compagna;
8. durante le vacanze estive ogni genitore potrà trascorrere con i propri figli due settimane anche non consecutive di vacanza, dando un preavviso di almeno trenta giorni all'altro genitore. Per il mese di agosto, nel caso in cui uno dei due genitori non riesca a garantire il periodo di vacanza con i propri figli per impegni lavorativi, si impegnerà, a proprie spese, a trovare una soluzione alternativa per la loro gestione.
9. Durante le vacanze natalizie i figli minori trascorreranno i giorni della Vigilia e del Natale con la madre mentre rimarranno con il padre il 26 Dicembre nonché ad anni alterni dal 27/12 al 01/01 o dal
01/01 al 06/01. Le festività pasquali e quelle inerenti patroni e/o altre ricorrenze saranno gestite dai genitori ad anni alterni e secondo le esigenze dei figli, sempre previo preavviso all'altro genitore di almeno quindici giorni;
10. il IG. continuerà a contribuire a titolo di mantenimento per i tre figli con un assegno mensile CP_1
di euro 500,00 (euro cinquecento//00) per ciascuno di essi, dunque per euro 1.500,00 complessivi (euro millecinquecento//00), da versarsi entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat;
11. il IG. contribuirà altresì al pagamento al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo CP_1 siglato dal Tribunale di Bologna e la IG.ra i impegna a concordare con l'ex marito quelle spese Pt_1
che secondo detto protocollo necessitano di preventivo accordo;
12. gli assegni familiari dalla data della sottoscrizione del presente accordo verranno integralmente percepiti dalla IG.ra ; Parte_1
13. il IG. si impegna altresì a versare alla IG.ra che accetta, la somma omnia di euro CP_1 Pt_1
3.000,00 (tremilaeuro) quale arretrato delle spese straordinarie maturate negli anni 2022 e 2023, in dodici rate a partire dal mese di novembre p.v. con successive scadenze mensili fino al mese di Ottobre 2025;
14. la IG.ra on la sottoscrizione del presente accordo dichiara di non avere nulla più a pretendere Pt_1
dal IG. per quanto riguarda gli assegni familiari pregressi e le altre spese straordinarie;
CP_1
pagina 3 di 4 15. i coniugi dichiarano e si danno atto che con il presente divorzio e l'esatto adempimento di quanto ivi pattuito, hanno definito ogni questione patrimoniale e di null'altro avere a pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno rispetto all'altra;
16. le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 9.04.2007 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_1
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 13 Parte II Serie A Anno 2007 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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