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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/10/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1310 del 2025 - Pag. 1 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 1310 del 2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...], in Parte_1 C.F._1 data 17.08.77 E
, C.F. , parte nata a ALTOMONTE (CS), in [...] Controparte_1 C.F._2 28.07.68, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ANTONIO NAPPI, elettivamente domiciliati come in atti RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il P.M., ritualmente edotto, non ha formulato parere contrario. FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009) Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 11.07.25, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 18.05.2017 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale n. 1104/2023 del 24.07.2023 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. R.G. n. 1310 del 2025 - Pag. 2 di 2
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso, facendo riferimento a quelle previste nella sentenza di separazione e di seguito riportate:
“- I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare ovunque la propria residenza, domicilio e dimora con il solo obbligo della preventiva comunicazione;
Per_
- la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno, come per legge, unitamente la potestà genitoriale e abiterà con la madre presso l'abitazione che la stessa deciderà di adibire a principale;
- i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano Per_ la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
- la sig.ra si impegna a non ostacolare il diritto di visita del padre nei confronti Parte_1 Per_ della figlia minore da concordarsi tra i coniugi tenendo conto degli impegni sia della figlia che del padre. La sig.ra non si opporrà al pernottamento della minore presso la nuova Parte_1 residenza del padre;
- Il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 200.00 mensili a Controparte_1 Parte_1 Per_ titolo di mantenimento della figlia ed euro 50 mensili a titolo di mantenimento della moglie. Si farà carico, inoltre, del pagamento nella misura del 50%, di tutte le spese ordinarie relative alla scuola e/o comunque relative all'istruzione dei figli, all'attività sportiva da lei svolta e di quelle mediche. Le spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate, saranno ripartite al 50% tra i coniugi. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla moglie così come già concesso dal Sig. a decorrere dal Gennaio 2022; CP_1
- entrambi i coniugi trasferiranno, entro la data del 30.1.2026 suddividendo al 50% le spese notarili, la proprietà dell'immobile sito in Altomonte (CS) iscritto al N.C.E.U. del medesimo comune Per_ al foglio 13 particella 279 sub 1, in favore dei figli e , attribuendo il diritto alla sig.ra Per_2 di abitare nell'immobile sino alla data del 2034”. Parte_1 Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio la cessazione degli effetti civili del matrimonio . Nulla sulle spese, attesa la natura della procedura attivata da parti aventi lo stesso difensore.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altomonte (CS) in data 22/09/1996 (atto n. 62 parte II serie A, reg. atti matrimonio anno 1996), tra e , come sopra generalizzati, alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso;
B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magaro' Il Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott. Beatrice Magaro' Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice rel. ed est. dott. Eduardo Bucciarelli Giudice
ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa n. 1310 del 2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente TRA
, C.F. , parte nata a [...], in Parte_1 C.F._1 data 17.08.77 E
, C.F. , parte nata a ALTOMONTE (CS), in [...] Controparte_1 C.F._2 28.07.68, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. ANTONIO NAPPI, elettivamente domiciliati come in atti RICORRENTI con l'intervento del P.M. CONCLUSIONI I ricorrenti hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il P.M., ritualmente edotto, non ha formulato parere contrario. FATTO e DIRITTO (art. 132 c.p.c. modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/2009) Con ricorso congiunto depositato in Cancelleria in data 11.07.25, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue. La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta. Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi – computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data del 18.05.2017 dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione di questo Tribunale n. 1104/2023 del 24.07.2023 (v. documentazione allegata). Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70. R.G. n. 1310 del 2025 - Pag. 2 di 2
I ricorrenti, tenuto conto dell'istanza congiunta e del successivo svolgimento del processo, hanno dichiarato di chiedere la cessazione del vincolo matrimoniale e di concordare le condizioni di cui al ricorso, facendo riferimento a quelle previste nella sentenza di separazione e di seguito riportate:
“- I coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto, liberi di fissare ovunque la propria residenza, domicilio e dimora con il solo obbligo della preventiva comunicazione;
Per_
- la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno, come per legge, unitamente la potestà genitoriale e abiterà con la madre presso l'abitazione che la stessa deciderà di adibire a principale;
- i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano Per_ la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
- la sig.ra si impegna a non ostacolare il diritto di visita del padre nei confronti Parte_1 Per_ della figlia minore da concordarsi tra i coniugi tenendo conto degli impegni sia della figlia che del padre. La sig.ra non si opporrà al pernottamento della minore presso la nuova Parte_1 residenza del padre;
- Il sig. verserà alla sig.ra la somma di euro 200.00 mensili a Controparte_1 Parte_1 Per_ titolo di mantenimento della figlia ed euro 50 mensili a titolo di mantenimento della moglie. Si farà carico, inoltre, del pagamento nella misura del 50%, di tutte le spese ordinarie relative alla scuola e/o comunque relative all'istruzione dei figli, all'attività sportiva da lei svolta e di quelle mediche. Le spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate, saranno ripartite al 50% tra i coniugi. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla moglie così come già concesso dal Sig. a decorrere dal Gennaio 2022; CP_1
- entrambi i coniugi trasferiranno, entro la data del 30.1.2026 suddividendo al 50% le spese notarili, la proprietà dell'immobile sito in Altomonte (CS) iscritto al N.C.E.U. del medesimo comune Per_ al foglio 13 particella 279 sub 1, in favore dei figli e , attribuendo il diritto alla sig.ra Per_2 di abitare nell'immobile sino alla data del 2034”. Parte_1 Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge. Per gli esposti motivi, il Tribunale deve pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio la cessazione degli effetti civili del matrimonio . Nulla sulle spese, attesa la natura della procedura attivata da parti aventi lo stesso difensore.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Castrovillari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: A. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Altomonte (CS) in data 22/09/1996 (atto n. 62 parte II serie A, reg. atti matrimonio anno 1996), tra e , come sopra generalizzati, alle Parte_1 Controparte_1 condizioni di cui al ricorso;
B. Nulla sulle spese del procedimento;
C. MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 8 ottobre 2025.
Il Presidente
dott.ssa Beatrice Magaro' Il Giudice rel. ed est. dott. Alessandro Caronia