TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Lucia
Gesummaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. RG 101/2015
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Scavone. Parte_1
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio Vito CP_1
Vertone;
OPPOSTO
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo n. Parte_1
977/14 emesso dal Tribunale di Potenza, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'architetto , della somma di euro CP_1
9.105,42 oltre interessi e spese, a titolo di compenso maturato per l'attività di progettazione avente ad oggetto la “Riqualificazione ed ampliamento di due edifici per ristorazione agrituristica e lavorazione miele” siti in agro di Pignola alla C.da Campo di Giorgio, distinti in catasto al Fl 7, p.lle 14-15-105-210-
740-742
In particolare, l'opponente ha dedotto :
pagina 1 di 11 -che nel mese di ottobre dell'anno 2005, l'architetto le aveva CP_1
proposto di presentare domanda di contributo previsto dal bando approvato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 2515 del 07.12.2005 e riguardante investimenti, nelle aziende agricole, finalizzati alla promozione e incentivazione dell'attività Agrituristica;
-che il professionista nell'occasione le aveva garantito di attivarsi per porre in essere tutto quanto necessario per il raggiungimento del predetto contributo senza, però, ricevere alcun conferimento di incarico di redigere il progetto per cui ha chiesto l'ingiunzione delle spettanze;
-che avevano concordato verbalmente il compenso complessivo per le prestazioni che il professionista avrebbe dovuto svolgere pari a €. 1.000,00 oltre a €. 1.000,00 all'esito dell'effettivo finanziamento della pratica;
-che lei aveva versato la somma di euro 1000,00 come concordato a mezzo bonifico bancario, come da ricevuta depositata agli atti e da fattura n. 13 del
29.09.2006 quietanzata;
-che il termine previsto dal predetto bando (del 13.03.2006) per la presentazione delle istanze era stato prorogato dalla Regione Basilicata
13.04.2006;
-che entro tale scadenza doveva essere presentato almeno il Nulla Osta
Paesaggistico, mentre la D.I.A. o il Permesso a Costruire poteva essere presentato nei successivi 60 giorni e comunque non oltre il 12.06.2006;
-che l'architetto aveva predisposto il progetto di riqualificazione CP_1
dell'edificio rurale lei aveva presentato al Comune di Pignola, in data 11 aprile 2006, denuncia di inizio di attività e contestualmente alla detta denuncia il professionista aveva asseverato che le opere comportavano modifiche di immobile sottoposto a vincolo paesaggistico senza però aver preventivamente ottenuto il Nulla -Osta ai sensi della L.R. 50/93 della Regione Basilicata;
-che il Comune di Pignola verificata l'assenza della predetta autorizzazione, in data 14.04.2006, l'aveva diffidata a non iniziare i lavori;
pagina 2 di 11 -che la Regione Basilicata aveva rilasciato il predetto Nulla Osta soltanto in data 28.06.2006 e, quindi, oltre quindi il termine ultimo previsto dal Bando e fissato per il 13.04.2006;
-che ciò ha comportato il rigetto della domanda di contributo e l'esclusione dalla approvazione della graduatoria definitiva deliberata dalla Regione
Basilicata in data 14.05.2007 per carenza del titolo abilitativo per la realizzazione delle opere edili.
Alla luce di ciò l'opponente ha contestato:
1) di avere conferito l'incarico al professionista di espletare le attività per cui è ingiunzione;
2) l'entità dell'importo richiesto dall'opposto perché mai pattuito e in ogni caso lei ha già versato euro 1000,00, somma che comunque andrebbe eventualmente decurtata da quella pretesa;
3) l'esecuzione delle prestazioni in ordine alle quali è stato chiesto il pagamento.
L'opponente ha inoltre proposto domanda riconvenzionale deducendo che la grave negligenza e parzialità con cui l'opposto ha eseguito la prestazione professionale le ha causato dei danni patrimoniali essendo stata costretta ad affrontare la spesa di €. 1.000,00 per l'accatastamento dei locali condotti in affitto nonché €. 6.000,00 per aver cessato l'attività di allevamento ovili negli stessi locale in attesa dell'accoglimento del contributo richiesto. Pertanto, il danno sofferto secondo l'opponente sarebbe quantificabile in non meno di euro
7.000,00, di cui euro 1.000,00 per danno emergente ed euro 6.000,00 per lucro cessante, oltre interessi e rivalutazione.
ha contestato la ricostruzione della vicenda fornita CP_1 dall'opponente sostenendo di avere ricevuto l'incarico nel mese di ottobre/novembre 2005; che tale incarico aveva ad oggetto esclusivamente la progettazione per la riqualificazione e l'ampliamento di due edifici per ristorazione agrituristica e lavorazione miele e di non avere mai garantito l'accesso ai contributi pubblici, circostanza questa ribadita anche nel corso pagina 3 di 11 dell'interrogatorio formale;
che ha espletato l'opera professionale commissionata redigendo gli atti tecnici e/o amministrativi facendo ottenere alla il rilascio delle autorizzazioni e i nulla osta necessari alla sua attività. Pt_1
Inoltre, secondo l' la domanda inoltrata dalla committente alla CP_1
Regione Basilicata, allo scopo di ottenere contributi economici, è stata dalla stessa autonomamente proposta esulando tale ultima attività amministrativa dall'incarico ricevuto e non rientrante quindi nelle sue competenze professionali.
La parte opposta ha, quindi concluso, per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale
Tanto premesso, si rileva che l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta ai sensi dell'articolo 645 c.p.c. risulta formulata nel rispetto del termine di cui all'articolo 641 c.p.c. .
Quanto al merito, premesso che il presente giudizio ha ad oggetto l'esecuzione del contratto d'opera professionale stipulato fra le parti, in quanto la parte opposta ha agito in giudizio con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta dall'opponente relativa al pagamento del residuo compenso dovuto, deve ritenersi - sulla base dei principi generali sulla distribuzione dell'onere della prova in materia di responsabilità contrattuale - che gravasse sul creditore opposto l'onere di fornire la prova della fonte negoziale dell'obbligazione dedotta in giudizio e dell'esecuzione delle prestazioni il cui pagamento sarebbe rimasto inadempiuto.
In base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del pagina 4 di 11 contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento. Mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è, pertanto, limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (v. Cass SU
n.13533/2001; Cass n. 3373/ 2010).
In punto di fatto si ritiene che nel caso di specie sia stata acquisita la prova del conferimento dell'incarico professionale in favore dell'architetto ad CP_1
opera di . Parte_1
In primo luogo, infatti, la stessa opponente si è difesa sulla base di argomentazioni (quali l'estinzione parziale del credito mediante il versamento dell'importo pattuito;
l'asserito inadempimento contrattuale addebitato al professionista ) che sono logicamente incompatibili con la volontà di negare la intervenuta conclusione del contratto sicchè del tutto vano risulta il tentativo diretto a contestare la sussistenza del rapporto contrattuale.
Inoltre è emerso dagli atti che la Pace ha depositato gli elaborati tecnici redatti dal professionista presso i competenti enti pubblici e li ha utilizzati per il rilascio delle autorizzazioni, poi ottenute, necessarie per l'esecuzione delle opere edilizie, con la conseguenza che la instaurazione del rapporto d'opera professionale risulta provato anche per fatti concludenti posto che il conferimento dell'incarico al professionista può avvenire in qualsiasi forma idonea ( ex multis Cass n. 25941/21; n. 3016/2006).
Le prestazioni eseguite dal professionista risultano dalla documentazione pagina 5 di 11 depositata in atti e sono state riscontrate anche dal perito il quale ha accertato che gli elaborati tecnici presenti nel fascicolo di parte coincidono con quelli esistenti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Pignola e sono stati allegati al
Permesso di Costruire n. 30/2007 del 11.05.2007.
Dopo avere esaminato il computo metrico estimativo, le relazioni tecniche, gli elaborati grafici contenenti le piante, i prospetti e le sezioni dei manufatti , il ctu ha accertato che l'attività professionale svolta dalla parte opposta è consistita nell'attività di redazione della progettazione esecutiva per i lavori di ampliamento e riqualificazione di un edificio rurale ad uso attività di ristorazione agrituristica e lavorazione del miele sito alla c.da Campo di
Giorgio, nel Comune di Pignola distinti in Catasto al foglio n. 7, part. 15-14-
210-742-105 e 740.
Per quanto riguarda il compenso spettante al professionista l'opponente ha sostenuto che la somma pattuita ammonta ad euro 2000,00 di cui euro
1000,00 già da lei versati in favore della controparte.
Tale assunto non ha trovato pieno riscontro nelle risultanze istruttorie tutte contrastanti tra loro.
In particolare, mentre la teste ha confermato che l'importo Testimone_1
pattuito tra le parti ammonta ad euro 2000,00, il teste ha Testimone_2
riferito la stessa circostanza precisando tuttavia di averla appresa de relato dalla stessa parte opponente ( ciò rende inutilizzabile la deposizione sul punto) ed infine il teste il quale ha affermato che le parti avevano Testimone_3
pattuito il corrispettivo del 10% relativo ai lavori di progettazione e direzione lavori.
E' stata, quindi, espletata la ctu anche in ordine alla determinazione del compenso spettante al professionista per l'opera da lui prestata ed il perito di ufficio ha proceduto:
1) richiamando la legge n. 143/1949 che prevede la tariffa professionale degli ingegneri ed architetti;
pagina 6 di 11 2) individuando il più attendibile preventivo lordo delle opere, in ossequio a quanto previsto dalla predetta Legge 143/1949, dalla Circolare del
Ministero dei Lavori Pubblici n. 5350 del 22.07.1977 e dalla nota del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 12.03.1976, nelle quali è stato chiarito che, in mancanza dell'importo del consuntivo lordo, ed è il caso in esame in quanto si tratta di sola progettazione, viene prescritto che l'importo a percentuale di progettazione si debba riferire all'attendibile preventivo delle opere secondo i prezzi correnti al momento della prestazione;
3) desumendo dagli allegati computi metrici estimativi gli importi a base dei lavori che è pari a € 196.644,77;
4) effettuando un controllo a campione delle varie voci presenti nel citato computo, sia in merito ai materiali adoperati e sia per quanto riguarda le quantità delle lavorazioni ed ha accertato la congruità di prezzi e delle lavorazioni riportati nel computo metrico estimativo e, pertanto,
l'importo su cui calcolare il compenso professionale è di € 196.644,77.
All'esito di dette operazioni, il ctu è pervenuto alla conclusione che l'importo spettante all'architetto è pari ad euro 6.820,66 precisando, altresì, CP_1
che il compenso da lui calcolato è minore rispetto a quello determinato dall'Ordine Professionale versato in atti, in quanto non si è presa in considerazione l'aliquota e) della Tabella B relativa ai particolari costruttivi e decorativi poiché dalla documentazione tecnica allegata in atti e da quella visionata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Pignola, non è stato trovato alcun elaborato contenente i particolari costruttivi.
Inoltre, è stata depositata agli atti la fattura n. 13 del 29.06.2006 emessa dall'arch. dell'importo imponibile di euro 1.000,00 versato dalla CP_1
controparte con bonifico del 13.10.2006 a titolo di acconto per l'esecuzione dell'incarico per cui è causa.
Il ctu ha, infine, esaminato le osservazioni critiche sollevate dall'opponente e le ha confutate con argomentazioni ineccepibili e chiare che questo giudice pagina 7 di 11 ritiene di condividere pienamente con la conseguenza che stante la esaustività della relazione non si ravvisa alcuna necessità di disporne la rinnovazione e la relativa istanza formulata dall'opponente deve essere respinta.
In particolare, con riferimento al rilievo del consulente di parte opponente secondo il quale sarebbero state disattese le prescrizioni imposte dagli art. 93 e
94 del DPR 380/01, il ctu ha evidenziato che le norme richiamate si riferiscono al deposito dei calcoli ed esecutivi strutturali, prestazione che non è stata eseguita dall'arch. e perciò nella determinazione del compenso CP_1
non si è tenuto conto di tali attività.
Inoltre, relativamente all'ulteriore obiezione sollevata dallo stesso ctp secondo il quale la pratica edilizia non è esecutiva perché priva delle relazioni specialistiche inerenti il risparmio energetico, prevenzioni incendi, sicurezza sui cantieri, il ctu ha evidenziato che anche in questo caso, le citate prestazioni non sono state eseguite dal professionista, né è stato richiesto e calcolato il relativo compenso.
Anche le ulteriori considerazioni del consulente della parte opponente, riguardanti il metodo di calcolo del compenso spettante al professionista, non sono apparse pertinenti al caso concreto laddove si consideri che i ribassi medi delle gare di progettazione, previsti dal documento richiamato dal ctp, non sono applicabili in questo caso perché si riferiscono ad importi a base d'asta di centinaia di migliaia di euro, mentre per importi a base d'asta fino a €
30.000,00, il ribasso è pari a zero con la conseguenza che per gli importi esigui, come nel caso in esame, non è praticabile alcun tipo di ribasso.
Le conclusioni cui è pervenuto il ctu meritano di essere condivise in considerazione dell'accuratezza della indagine svolta, dell'approfondito esame della documentazione in atti e dello stato dei luoghi, della immunità da vizi logico-giuridici che ne possano inficiare la validità e delle puntuali risposte ai rilievi sollevati dal consulente di parte.
Per quanto riguarda l'inadempimento dedotto dall'opponente e la domanda risarcitoria da quest'ultima proposta , vi è da rilevare in primo luogo che non pagina 8 di 11 vi è la prova né che l'incarico professionale comprendesse anche le prestazioni che secondo l'opponente sarebbero state omesse dal tecnico;
né dell'esistenza del nesso causale tra l'asserito ritardo addebitato all'architetto e il presunto pregiudizio lamentato dall'opponente , né infine dell'an e del quantum del danno che quest'ultima ha affermato di avere subito.
Occorre evidenziare che l'opponente ha ritenuto del tutto impropriamente che nel danno da lei subito vi rientrano anche le spese sostenute per l'accatastamento. Tali spese in realtà sono a carico del committente perché, come chiarito dal teste , “L'accatastamento degli immobili Testimone_3
…..era propedeutico alla individuazione delle volumetrie da realizzare per
l'ampliamento di due edifici per ristorazione agrituristica e lavorazione miele…”.
Ne consegue il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni e, in particolare dell'accertato compenso spettante all'opposto, è emerso che con il decreto ingiuntivo è stato riconosciuto un importo maggiore di quello ad esso attribuibile al momento della proposizione della domanda, con la conseguenza che l'opposizione proposta deve essere accolta e deve essere pronunciata la revoca del decreto ingiuntivo opposto e di ogni statuizione sulle spese della fase monitoria per la insussistenza del credito come azionato.
In tutti i casi in cui, infatti, si riconosca l'infondatezza anche soltanto di alcuni dei fatti costitutivi della pretesa azionata, provvisoriamente consacrati nel decreto ingiuntivo, lo stesso decreto deve essere integralmente revocato (v. ex plurimis Cass n. 15186 del 2004).
La fondatezza, anche se parziale, nel merito della pretesa attorea azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo consente di pronunciare condanna della opponente al pagamento della somma di euro 5820,66 in favore della controparte in considerazione del compenso spettante all'architetto CP_1
pagina 9 di 11 pari ad euro 6.820,66, come accertato dal ctu, dal quale deve essere decurtata la somma di euro 1000,00 già da lui ricevuta a titolo di acconto.
Nel caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, come avvenuto nel caso di specie, il creditore ha diritto inoltre alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e
5 del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che vi sia bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza che nella domanda giudiziale il creditore debba specificare la natura e la misura degli interessi richiesti (Cass n.
14911/2019; n.20868/2015).
Sulla somma liquidata sono dovuti, quindi, gli interessi di mora, richiesti con il ricorso monitorio, con decorrenza e al tasso previsto dagli artt. 4 e 5 del dlgs 231/2002 fino al saldo.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, al minimo dei parametri previsti dal DM n. 55/2014 stante la semplicità delle questioni trattate e in proporzione al valore della causa.
Le spese della ctu sono poste definitivamente a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico, pronunciando definitivamente sulla domanda ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto
977/14 emesso dal Tribunale di Potenza;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto della somma di euro 5.820,66, oltre interessi con la decorrenza e il tasso previsto dagli artt. 4
e 5 del dlgs 231/2002 fino al saldo;
-rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_1
pagina 10 di 11 -condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese processuali, che liquida in euro 2540,00 per compenso professionale, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
Pone definitivamente le spese della ctu a carico dell'opponente.
Potenza, 2 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Gesummaria
pagina 11 di 11