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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 05/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.1358/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. DEL _1 C.F._1
POGGIO GIULIA
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. GATTINONI PIERO
[...] P.IVA_1
ROBERTO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Oggi 05/06/2025 ad ore 13.03 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Alessandro Bruno in sostituzione dell'avv. DEL POGGIO GIULIA per parte resistente le dottoresse e quali funzionarie delegate CP_2 CP_3
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Tutto ciò premesso la struttura rappresentata e difesa Controparte_4
come in atti, per i sopra riportati motivi e per ogni altro di ragione o di legge, confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via preliminare Sospendere la provvisoria esecutività dell'ordinanza di ingiunzione n. 190 del 7 ottobre 2022 e notificata in data 11 ottobre 2022 per le ragioni tutte esposte e sussistendo le condizioni di cui all'art 5 del D.Lgs
150/2011 e ss.mm; In via pregiudiziale in rito: Dichiarare nullo il verbale di accertamento e notificazione n. n. PV00000/2022-020-01 del 31/01/2022 e di conseguenza nulla l'ordinanza di ingiunzione n. 190 del 7 ottobre 2022 notificata in data 11 ottobre 2022 per il mancato rispetto del termine previsto all'art. 14 co 1 L. 689/1981; Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione ut supra avanzata, In via principale nel merito Dichiarare illegittima e priva di effetti giuridici o annullare l'ordinanza di ingiunzione emessa dalla di in data 7 ottobre 2022 e notificata in data 11 Controparte_1 CP_1
ottobre 2022; In via subordinata In caso di mancato accoglimento delle richieste avanzata in via principale, condannare i al pagamento della minor Controparte_4 somma ritenuta di giustizia da quantificarsi in ossequio a quanto previsto dall'art. 16 L.
689/1981. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente procedimento;
In via istruttoria Si chiede che il giudice ordini alla di di Controparte_1 CP_1
esibire ex art 210 ss c.p.c. i verbali delle dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici indicate nel verbale unico di accertamento e notificazione n. PV00000/2022-020-01 del 31/01/2022 di cui al doc.1 in atti. Si insiste altresì per l'ammissione delle prove per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che la SInora veniva assunta direttamente alle dipendenze della Persona_1
cooperativa CNL ITALIA in data 11 marzo 2021 e nominata nella medesima data Preposto, come da documento che si rammostra;
2) Vero che la SInora svolgeva Persona_1
attività di assistenza socio sanitaria presso la struttura sita in Voghera, Via Tranquillo
Cremona n. 11 di proprietà della SInora a far data dall'11 marzo 2021; 3) _1
Vero che la SInora si occupava nel turno mattutino delle colazioni, Persona_1
vestizione degli ospiti e controllo delle terapie;
4) Vero che presso la struttura i nonni di Pt_1
prestava attività di assistenza socio sanitaria la SInora Once nel periodo Persona_2 dall'a11 marzo 2021 e sino al 31 dicembre 2021; 5) Vero che operava presso la struttura i
Nonni di la titolare nel periodo 11 marzo 2021 e sino al 31 dicembre Pt_1 _1
2021; 6) Vero che al momento dell'accesso delle ispettrici alle ore 8.00 circa era presente altresì la paziente affetta da patologia di wondering e ansia patologica;
Controparte_5
7) Vero che le stessi ispettrici presenti dichiaravano alla SInora l'evidenza dello _1
stato di ansia della paziente conSIliando di dare qualcosa alla SInora Controparte_5
per calmarla;
8) Vero che la SInora in data 29 settembre 2021 veniva _1
contattata telefonicamente dalle ispettrici e per presentarsi Testimone_1 Testimone_2
presso la Struttura;
9) Vero che la SInora arrivava presso la struttura il _1
giorno 29 settembre 2021 alle ore 10.30 circa;
10) Vero che la SInora Parte_2 veniva chiamata dall'Ispettorato del lavoro di per essere sentita presso i Locali
[...] CP_1
della di 11) Vero che la SInora Controparte_1 CP_1 Testimone_3
conosceva la SInora per il tramite di un comune conoscente, e si presentava _1
in Rivanazzano - Via Marconi dinnanzi alla SInora richiedendo di poterla _1 coadiuvare nell'assistenza di n. 3 anziani;
12) Vero che la SInora proponeva _1
alla SInora la sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro, e che la stessa si Tes_3 rifiutava di sottoscrivere;
13) Vero che la SInora aveva omesso di Testimone_3
informare la SInora di essere percettore di reddito di cittadinanza o di altro reddito _1
di stato;
PARTE RESISTENTE
“Confermare in toto l'ordinanza ingiunzione impugnata e condannare l'opponente al pagamento di euro 17.120,15 nonché delle spese di lite liquidate, ai sensi dell'art. 9, comma
2, del D.Lgs. n. 149/2015, per cui: “Omissis. In caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Omissis…”. IN VIA
ISTRUTTORIA ➢ Si chiede ammettersi prova testimoniale: • Degli Ispettori del Lavoro Con e , in servizio presso di sul seguente capitolo di Testimone_2 Testimone_1 CP_1 prova, premesso “Vero che”:
1. Lei effettuava l'accertamento ispettivo de quo nei confronti della Ditta individuale della IG.ra , le cui modalità e risultanze sono riportate _1
nei punti da 1 a 15 dei Motivi in Fatto della presente memoria, come dettagliate, altresì, nel
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. PV00000/2022-020-01 del 31/01/2022, notificato in data 09/02/2022, alla IG.ra , in qualità di trasgressore? • EL _1
IG.ra , a conferma del contenuto della richiesta di intervento, presentata in Parte_3
Con data 14/09/2020 all' di sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalle parole “Vero CP_1 che”:
2. Lei ha lavorato in nero presso la casa famiglia di sita in Rivanazzano _1
Terme (PV), via Marconi n. 84, nel periodo dal 21/08/2020 al 26/08/2020, con mansioni di
OSS? 3. Lei ha effettuato una prestazione di lavoro “in nero” nell' agosto 2020, con offerta di pagamento in contanti di euro 150, da lei rifiutata, come riportato nel Doc. 4 che si rammostra? 4. Lei ha lavorato nelle date e nei giorni lavorativi come di seguito elencati: venerdì 21 agosto 7-13 e 15-19.30; sabato 22 agosto 7-13 e 15-19.30; domenica 23 agosto 7-
13 e 15-19.30; lunedì 24 agosto 7-13 e 15-19.30; martedì 25 agosto 7-13 e 15-19.30; mercoledì 26 agosto 7-13, come riportato del Doc. n. 12 che si rammostra? • Del IG.
, a conferma del contenuto della dichiarazione resa agli Ispettori del Lavoro Testimone_4
accertatori in data 13/08/2021, sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalle parole “Vero
Cont che”:
5. Lei è dal 1989 e ha gestito la struttura “C.A.S.A. La Quiete di OR
AE” dal 2008? 6. Lei abitava presso la struttura e pertanto operava all'interno della stessa per diverse ore al giorno? 7. Lei si occupava di tutta la gestione amministrativa e inoltre provvedeva alla preparazione dei pasti e all'assistenza degli ospiti, e che ai tempi della dichiarazione, nell'agosto 2021, si alternava con la dipendente IG.ra ? 8. Nell'agosto Pt_4
2021 occupava come dipendenti la SI.ra per circa sei ore al giorno, che la stessa il Pt_4 sabato finiva sempre alle 13.00 mentre alla domenica vi alternavate (due domeniche al mese le garantiva lei mentre le altre la dipendente che in questo caso rientrava in servizio al martedì), e il SInor per circa 26 ore settimanali? 9. Il SInor Parte_5 Parte_5
si occupava principalmente della manutenzione della struttura e la aiutava in base
[...]
alle necessità del momento? 10. Da oltre un anno erano gli unici dipendenti che occupava nella struttura? 11. Lei, pur non avendo mai occupato una dipendente di nome Parte_3
la riconosceva tramite la foto che le veniva mostrata dagli Ispettori del lavoro in data
[...]
13/8/2021? 12. Nell'anno 2020 la SInora , sua PO e figlia del SInor _1
, ha gestito una sorta di casa famiglia in una villetta adiacente la sua Parte_5
proprietà per qualche mese? 13. La struttura in questione ospitava solo tre anziani e quindi non era richiesto alcun requisito particolare? 14. La SInora ha lavorato in Parte_3
quella struttura per circa una settimana, occupandosi dell'assistenza degli ospiti? 15. La SInora ha lavorato sicuramente nel mese di agosto 2020, in quanto era stata assunta Pt_3
per sostituire un'altra persona che doveva assentarsi per ferie? 16. I locali siti in Rivanazzano
Via Marconi 84 erano di sua proprietà e Lei li aveva dati in comodato gratuito a sua PO
, che li aveva utilizzati fino alla prima decade del mese di dicembre 2020? 17. Sua PO Pt_1
cercava una struttura dove poter avviare una casa-famiglia vera e propria e _1
conseguentemente dei locali molto più ampi rispetto a quelli che le aveva assegnato? 18. Sua PO ha poi gestito una struttura sita in Voghera denominata “Casa dei _1 nonni”? • EL IG.ra , a conferma del contenuto della dichiarazione resa agli Persona_3
Ispettori del lavoro accertatori in data 13/08/2021, sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalle parole “Vero che”: 19. Lei ha lavorato presso la struttura “C.A.S.A. La Quiete di
OR AE”, tramite una sua conoscente che le aveva riferito che ricercavano personale? 20. Presso la struttura C.A.S.A. La Quiete di OR AE”, Lei si occupava delle pulizie, aiutava gli ospiti la mattina nell'igiene personale e la sera li aiutava a prepararsi per la notte e aiutava anche in cucina il titolare? 21. Da quando ha iniziato ad essere occupata nella struttura aveva lavorato solo con il titolare e l'altro dipendente , cognato del Pt_5 titolare? 22. Nell'anno 2020, per alcuni mesi, la PO del suo datore di lavoro, IG.ra , Pt_1
ha gestito una struttura sita all'interno della proprietà che ospitava n. 3 persone? 23. Ha fatto un corso come OSS prima di cominciare a lavorare? • EL IG.ra a Persona_1
conferma del contenuto della dichiarazione resa agli Ispettori del lavoro accertatori in data
29/09/2021, sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalle parole “Vero che”: 24. All'inizio dell'anno 2021 Lei cercava lavoro come badante e a tal fine ha messo un'inserzione su
Internet, ed è stata quindi contattata dalla titolare della struttura IG.ra ? 25. _1 Lei ha iniziato a lavorare presso la casa-famiglia I NONNI Controparte_4
nel mese di marzo 2021 e che la titolare ha provveduto a farla assumere dalla
[...]
Cooperativa Nazionale Lavoro Italia cui la stessa aveva provveduto a trasmettere i documenti necessari alla sua regolarizzazione? 26. Lei lavorava 8 ore al giorno, su sei giorni settimanali, fruendo di un giorno e mezzo di riposo la settimana, secondo il seguente orario di lavoro la mattina dalle 8.00 alle 16.00 con pausa per il pranzo oppure il pomeriggio dalle 13.00 alle
20.00? 27. Lei non ha mai lavorato la notte perché era la titolare ad occuparsene personalmente? 28. Lei, nel periodo iniziale, i primi mesi ha lavorato dalle 8.00 alle 13.00 e poi dalle 15.00 alle 19.00/19.30? 29. Lei ha osservato questo orario per qualche mese, poi hanno provato a lavorare in struttura altre persone ma per brevi periodi? 30. Successivamente, da luglio 2021 è stata occupata nella casa-famiglia la IG.ra di nazionalità rumena, Per_2
con qualifica di OSS e si alternava con Lei nei turni per cui quando lavorava la Per_2
mattina, Lei garantiva il pomeriggio e viceversa? 31. Nell'ultimo periodo di lavoro ha fruito del riposo nella giornata di giovedì e ultimava la sua prestazione alle 13.00 del mercoledì? 32.
I turni lavorativi venivano stabiliti dalla IG.ra che di solito ve li comunicava _1
verbalmente? 33. Nel periodo dall'1/8/2021 al 17/8/2021 Lei non ha lavorato perché ha avuto un'interruzione del contratto? 34. Lei aveva pattuito con la titolare una _1
retribuzione fissa mensile di euro 1.250,00? 35. Tale importo le veniva corrisposto mensilmente dalla cooperativa con bonifico in posta? 36. Ha sempre ricevuto i bonifici mensili? 37. Lei aveva ricevuto solo la busta paga del mese di agosto 2021, mentre non aveva provveduto a richiedere le altre? 38. Quando aveva bisogno di qualcosa circa il suo rapporto di lavoro contattava la IG.ra della Cooperativa? 39. Lei, nel primo periodo di lavoro, è Per_4
stata affiancata dalla titolare ? 40. Lei si occupava delle pulizie dei locali, _1
dell'igiene degli ospiti, della preparazione del pranzo o della cena a seconda del turno osservato e seguivate un menù settimanale? 41. Quando Lei fruiva del riposo settimanale il turno veniva coperto dalla collega e dalla titolare ? 42. All'atto della Per_2 _1
sottoscrizione del contratto di lavoro, lo stesso le era stato sottoposto dalla IG.ra , _1
che poi ha provveduto a trasmetterlo alla cooperativa? 43. La collega aveva un Per_2
contratto a tempo parziale di 5/6 ore giornaliere? 44. Due o tre volte la settimana, la mattina, la SI.ra era presente in turno con Lei, quando dovevate cambiare le lenzuola dei letti Per_2
degli ospiti, far loro il bagno ecc.? 45. Gli ospiti della struttura erano cinque e il giorno dell'accesso erano tre perché da qualche giorno due ospiti erano in ospedale ma sarebbero rientrati verso la fine della settimana? 46. Quando lavoravate nello stesso turno la mattina, la SI.ra si fermava per due/quattro ore secondo le eSIenze ma non sempre è capitato? Per_2 47. Prima dell'arrivo di , venivano in struttura dei tirocinanti che frequentavano un Per_2
corso ASA?
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1358/2022 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. DEL _1 C.F._1
POGGIO GIULIA
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. GATTINONI PIERO
[...] P.IVA_1
ROBERTO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 190 del 7 ottobre 2022 con la quale , quale titolare della Ditta C.A.S.A “I NONNI _1
DI ELISA”.
La ricorrente è stata sanzionata per aver impiegato una lavoratrice percettrice del reddito di cittadinanza senza aver inviato la preventiva comunicazione di assunzione al centro per l'impiego competente e per aver impiegato due lavoratrici nell'ambito di un appalto illecito di manodopera.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
Parte opponente ha innanzitutto allegato la tardività della notifica dell'ordinanza ingiunzione rispetto ai termini previsti dall'art. 14 comma 2 della legge n. 689 del 1981.
La norma prevede, per quanto qui di interesse, che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “In tema di sanzioni amministrative, il termine prescritto per la notifica degli "estremi della violazione" (di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689), che non sia stata contestata immediatamente, decorre "dall'accertamento", momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa" inflitta nel caso concreto, oppure degli "ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria" (art. 13 legge n. 689 cit.) (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5921 del 18/03/2005).
La parte resistente ha documentato che solo il 28 gennaio 2022 gli ispettori hanno saputo in via definitiva i giorni di lavoro svolti da una delle lavoratrici (cfr. doc. n. 15 fascicolo parte resistente).
Il numero delle giornate lavorate nell'ambito dell'impiego di lavoratori all'interno di un appalto illecito incide in via immediata e diretta sull'ammontare della sanzione (cfr. art. 29, comma 1, D.Lgs. 10/09/2003, n. 276, come modificato dall'art. 1, commi 1 e 6, D.Lgs n.
08/2016, laddove prevede che “Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, l'utilizzatore ed il somministratore sono puniti, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 6, DLgs. n.
8/2016, con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (Importo maggiorato del 20%, a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. D), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018). La suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad euro 5.000,00 né superiore ad euro 50.000,00”).
Pertanto, atteso che l'accertamento della condotta sanzionabile è terminato in data
28/1/2022 essendo intervenuta la notifica del verbale di accertamento in data 31 gennaio 2022
l'eccezione di parte ricorrente risulta infondata.
2.1. In relazione alla sanzione inerente all'impiego di lavoratori percipienti il reddito di cittadinanza senza preventiva comunicazione al centro dell'impiego la ricorrente ha lamentato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte dagli ispettori.
Si deve, innanzitutto, evidenziare che il ricorso non contiene alcuna specifica contestazione della verificazione del fatto sotteso al verbale unico di accertamento ed allegato nell'atto processuale.
Invero la circostanza che sia stata impiegata dal 20 al 26 agosto Testimone_3
2021 senza contratto regolare e senza la preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego competente non è stata minimamente contestata dalla ricorrente.
Peraltro, la circostanza che la persona indicata abbia lavorato durante il mese di agosto per conto della ricorrente risulta confermata dalle dichiarazioni di AE OR e della stessa lavoratrice raccolte dagli ispettori (cfr. doc. n. 4 doc. n. 5 fascicolo parte resistente).
2.1.1. In subordine, la ricorrente ha chiesto l'applicazione della sanzione minima.
L'art. 3 commi 3 e 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs.
14 settembre 2015 n. 151 - Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – sino a 30 gg: Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 2.160 a euro 12.960 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
(sanzioni aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 3 quater, del D. L. n.
12/2002 e del 20% a decorrere dal 1/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d) punto 1, della L. 145 del 30/12/2018). Nel caso di specie l'ordinanza contiene una sanzione di euro 4.320.
Si ritiene che in base alla lieve entità della condotta tenuta la sanzione possa essere rideterminata nel valore minimo di euro 2.592.
2.2. Parte opponente ha anche contestato le valutazioni operata dall'Ispettorato circa la sussistenza di un appalto illecito di manodopera con riferimento al personale sociosanitario impiegato presso la propria struttura.
A sostegno delle proprie conclusioni ha allegato che una delle lavoratrici ascoltate dagli ispettori durante l'accesso, in particolare aveva rilasciato le proprie Persona_1 dichiarazioni mentre era sola all'interno della struttura durante una fase delicata della giornata, vale a dire il risveglio degli ospiti;
pertanto, la parte ha dedotto l'inattendibilità delle dichiarazioni.
Invero la deduzione non può essere accolta poiché le circostanze ambientali che avrebbero influito sulla genuinità delle dichiarazioni sono alquanto generiche e il contenuto delle domande e delle dichiarazioni rese consentono di presumere che per riferire quanto verbalizzato non vi fosse il bisogno di particolare concentrazione del dichiarante trattandosi di fatti attinenti alla sua assunzione ed alla sua modalità di svolgimento del lavoro (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte resistente).
Come è noto, l'art. 18 del D.lgs. n. 276 del 2003, prevede la sanzione amministrativa introdotta dall'art. 1 comma1 del D.lgs. n.8 del 2016 nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1.
Quest'ultima disposizione stabilisce che “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle eSIenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Nel caso di specie è documentato che la ricorrente ha stipulato un contratto di appalto con il (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente). Controparte_8
L'oggetto del contratto di appalto viene individuato nel citato documento come la
“esternalizzazione dei processi aziendali, l'organizzazione e la gestione di” attività/aree della ricorrente, “attraverso un progetto di esternalizzazione di servizi – facility management, conferendo l'affidamento di queste al , secondo i termini e le modalità del presente CP_8
contratto; è previsto anche che il si impegna a realizzare processi aziendali in CP_8 completa autonomia e con proprio rischio di impresa, attraverso l'utilizzo di strumenti e mezzi di proprietà dello stesso appaltatore, o presi in forza di contratti di noleggio/locazione”.
L'oggetto dei servizi resi viene indicato in “prestazioni di socio sanitario”.
La lettura del contratto lascia trasparire la sostanziale difficoltà, se non impossibilità, di individuare i processi aziendali che sarebbero stati appaltati. Ciò determinerebbe di per sé
l'invalidità del contratto perché privo di un oggetto determinato o determinabile.
A ciò deve aggiungersi quanto segue.
La lavoratrice ha dichiarato (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte Persona_1
resistente):
- di aver cercato lavoro all'inizio del 2021 come badante mediante pubblicazione in internet di una intersezione;
- di essere stata contatta da che l'aveva fatto assumere dal;
_1 CP_8
- che la stessa ricorrente stabilisce i turni di lavoro comunicandogli verbalmente e di alternarsi cona la stessa e con una collega nel loro svolgimento;
- di aver pattuito con la retribuzione che le era stata attribuita;
_1
- di richiedere i permessi e le ferie al Consorzio CNL.
La stessa ricorrente ha rappresentato nelle proprie dichiarazioni di aver conosciuto la seconda operatrice formalmente assunta dal tramite conoscenti. CP_8
Né dal contratto citato né dalle dichiarazioni riassunte emerge quale sia il ruolo svolto dal nell'appalto di gestione della manodopera;
invero l'organizzazione del CP_8
lavoro è svolta concretamente e quotidianamente dalla committente, la quale si è persino occupata dell'attività di reclutamento avendo ella stessa individuato le lavoratrici, concordando anche le loro retribuzioni.
L'appalto dedotto in giudizio si sostanzia pertanto in una mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità ha quindi affermato che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (cfr. Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020; Sez. L - , Sentenza n. 18455 del 28/06/2023).
Pertanto, la sanzione irrogata nei confronti della ricorrente risulta lecita.
Circa la quantificazione della stessa, in relazione al numero delle lavoratrici impiegato ed alle giornate lavorative dalle stesse espletate nessuna circostanza di segno contrario è stata allegata dalla parte ricorrente.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
5.200 e 26.000 rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione ridetermina la sanzione per il capo 1 dell'ordinanza ingiunzione in euro 2.592;
2. rigetta per il resto l'opposizione e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 4.216 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. DEL _1 C.F._1
POGGIO GIULIA
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. GATTINONI PIERO
[...] P.IVA_1
ROBERTO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
Oggi 05/06/2025 ad ore 13.03 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi: per parte ricorrente l'avv. Alessandro Bruno in sostituzione dell'avv. DEL POGGIO GIULIA per parte resistente le dottoresse e quali funzionarie delegate CP_2 CP_3
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE RICORRENTE
Tutto ciò premesso la struttura rappresentata e difesa Controparte_4
come in atti, per i sopra riportati motivi e per ogni altro di ragione o di legge, confida nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via preliminare Sospendere la provvisoria esecutività dell'ordinanza di ingiunzione n. 190 del 7 ottobre 2022 e notificata in data 11 ottobre 2022 per le ragioni tutte esposte e sussistendo le condizioni di cui all'art 5 del D.Lgs
150/2011 e ss.mm; In via pregiudiziale in rito: Dichiarare nullo il verbale di accertamento e notificazione n. n. PV00000/2022-020-01 del 31/01/2022 e di conseguenza nulla l'ordinanza di ingiunzione n. 190 del 7 ottobre 2022 notificata in data 11 ottobre 2022 per il mancato rispetto del termine previsto all'art. 14 co 1 L. 689/1981; Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione ut supra avanzata, In via principale nel merito Dichiarare illegittima e priva di effetti giuridici o annullare l'ordinanza di ingiunzione emessa dalla di in data 7 ottobre 2022 e notificata in data 11 Controparte_1 CP_1
ottobre 2022; In via subordinata In caso di mancato accoglimento delle richieste avanzata in via principale, condannare i al pagamento della minor Controparte_4 somma ritenuta di giustizia da quantificarsi in ossequio a quanto previsto dall'art. 16 L.
689/1981. In ogni caso con vittoria di spese e compensi del presente procedimento;
In via istruttoria Si chiede che il giudice ordini alla di di Controparte_1 CP_1
esibire ex art 210 ss c.p.c. i verbali delle dichiarazioni rilasciate dalle lavoratrici indicate nel verbale unico di accertamento e notificazione n. PV00000/2022-020-01 del 31/01/2022 di cui al doc.1 in atti. Si insiste altresì per l'ammissione delle prove per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che la SInora veniva assunta direttamente alle dipendenze della Persona_1
cooperativa CNL ITALIA in data 11 marzo 2021 e nominata nella medesima data Preposto, come da documento che si rammostra;
2) Vero che la SInora svolgeva Persona_1
attività di assistenza socio sanitaria presso la struttura sita in Voghera, Via Tranquillo
Cremona n. 11 di proprietà della SInora a far data dall'11 marzo 2021; 3) _1
Vero che la SInora si occupava nel turno mattutino delle colazioni, Persona_1
vestizione degli ospiti e controllo delle terapie;
4) Vero che presso la struttura i nonni di Pt_1
prestava attività di assistenza socio sanitaria la SInora Once nel periodo Persona_2 dall'a11 marzo 2021 e sino al 31 dicembre 2021; 5) Vero che operava presso la struttura i
Nonni di la titolare nel periodo 11 marzo 2021 e sino al 31 dicembre Pt_1 _1
2021; 6) Vero che al momento dell'accesso delle ispettrici alle ore 8.00 circa era presente altresì la paziente affetta da patologia di wondering e ansia patologica;
Controparte_5
7) Vero che le stessi ispettrici presenti dichiaravano alla SInora l'evidenza dello _1
stato di ansia della paziente conSIliando di dare qualcosa alla SInora Controparte_5
per calmarla;
8) Vero che la SInora in data 29 settembre 2021 veniva _1
contattata telefonicamente dalle ispettrici e per presentarsi Testimone_1 Testimone_2
presso la Struttura;
9) Vero che la SInora arrivava presso la struttura il _1
giorno 29 settembre 2021 alle ore 10.30 circa;
10) Vero che la SInora Parte_2 veniva chiamata dall'Ispettorato del lavoro di per essere sentita presso i Locali
[...] CP_1
della di 11) Vero che la SInora Controparte_1 CP_1 Testimone_3
conosceva la SInora per il tramite di un comune conoscente, e si presentava _1
in Rivanazzano - Via Marconi dinnanzi alla SInora richiedendo di poterla _1 coadiuvare nell'assistenza di n. 3 anziani;
12) Vero che la SInora proponeva _1
alla SInora la sottoscrizione di un regolare contratto di lavoro, e che la stessa si Tes_3 rifiutava di sottoscrivere;
13) Vero che la SInora aveva omesso di Testimone_3
informare la SInora di essere percettore di reddito di cittadinanza o di altro reddito _1
di stato;
PARTE RESISTENTE
“Confermare in toto l'ordinanza ingiunzione impugnata e condannare l'opponente al pagamento di euro 17.120,15 nonché delle spese di lite liquidate, ai sensi dell'art. 9, comma
2, del D.Lgs. n. 149/2015, per cui: “Omissis. In caso di esito favorevole della lite all'Ispettorato sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Omissis…”. IN VIA
ISTRUTTORIA ➢ Si chiede ammettersi prova testimoniale: • Degli Ispettori del Lavoro Con e , in servizio presso di sul seguente capitolo di Testimone_2 Testimone_1 CP_1 prova, premesso “Vero che”:
1. Lei effettuava l'accertamento ispettivo de quo nei confronti della Ditta individuale della IG.ra , le cui modalità e risultanze sono riportate _1
nei punti da 1 a 15 dei Motivi in Fatto della presente memoria, come dettagliate, altresì, nel
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. PV00000/2022-020-01 del 31/01/2022, notificato in data 09/02/2022, alla IG.ra , in qualità di trasgressore? • EL _1
IG.ra , a conferma del contenuto della richiesta di intervento, presentata in Parte_3
Con data 14/09/2020 all' di sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalle parole “Vero CP_1 che”:
2. Lei ha lavorato in nero presso la casa famiglia di sita in Rivanazzano _1
Terme (PV), via Marconi n. 84, nel periodo dal 21/08/2020 al 26/08/2020, con mansioni di
OSS? 3. Lei ha effettuato una prestazione di lavoro “in nero” nell' agosto 2020, con offerta di pagamento in contanti di euro 150, da lei rifiutata, come riportato nel Doc. 4 che si rammostra? 4. Lei ha lavorato nelle date e nei giorni lavorativi come di seguito elencati: venerdì 21 agosto 7-13 e 15-19.30; sabato 22 agosto 7-13 e 15-19.30; domenica 23 agosto 7-
13 e 15-19.30; lunedì 24 agosto 7-13 e 15-19.30; martedì 25 agosto 7-13 e 15-19.30; mercoledì 26 agosto 7-13, come riportato del Doc. n. 12 che si rammostra? • Del IG.
, a conferma del contenuto della dichiarazione resa agli Ispettori del Lavoro Testimone_4
accertatori in data 13/08/2021, sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalle parole “Vero
Cont che”:
5. Lei è dal 1989 e ha gestito la struttura “C.A.S.A. La Quiete di OR
AE” dal 2008? 6. Lei abitava presso la struttura e pertanto operava all'interno della stessa per diverse ore al giorno? 7. Lei si occupava di tutta la gestione amministrativa e inoltre provvedeva alla preparazione dei pasti e all'assistenza degli ospiti, e che ai tempi della dichiarazione, nell'agosto 2021, si alternava con la dipendente IG.ra ? 8. Nell'agosto Pt_4
2021 occupava come dipendenti la SI.ra per circa sei ore al giorno, che la stessa il Pt_4 sabato finiva sempre alle 13.00 mentre alla domenica vi alternavate (due domeniche al mese le garantiva lei mentre le altre la dipendente che in questo caso rientrava in servizio al martedì), e il SInor per circa 26 ore settimanali? 9. Il SInor Parte_5 Parte_5
si occupava principalmente della manutenzione della struttura e la aiutava in base
[...]
alle necessità del momento? 10. Da oltre un anno erano gli unici dipendenti che occupava nella struttura? 11. Lei, pur non avendo mai occupato una dipendente di nome Parte_3
la riconosceva tramite la foto che le veniva mostrata dagli Ispettori del lavoro in data
[...]
13/8/2021? 12. Nell'anno 2020 la SInora , sua PO e figlia del SInor _1
, ha gestito una sorta di casa famiglia in una villetta adiacente la sua Parte_5
proprietà per qualche mese? 13. La struttura in questione ospitava solo tre anziani e quindi non era richiesto alcun requisito particolare? 14. La SInora ha lavorato in Parte_3
quella struttura per circa una settimana, occupandosi dell'assistenza degli ospiti? 15. La SInora ha lavorato sicuramente nel mese di agosto 2020, in quanto era stata assunta Pt_3
per sostituire un'altra persona che doveva assentarsi per ferie? 16. I locali siti in Rivanazzano
Via Marconi 84 erano di sua proprietà e Lei li aveva dati in comodato gratuito a sua PO
, che li aveva utilizzati fino alla prima decade del mese di dicembre 2020? 17. Sua PO Pt_1
cercava una struttura dove poter avviare una casa-famiglia vera e propria e _1
conseguentemente dei locali molto più ampi rispetto a quelli che le aveva assegnato? 18. Sua PO ha poi gestito una struttura sita in Voghera denominata “Casa dei _1 nonni”? • EL IG.ra , a conferma del contenuto della dichiarazione resa agli Persona_3
Ispettori del lavoro accertatori in data 13/08/2021, sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalle parole “Vero che”: 19. Lei ha lavorato presso la struttura “C.A.S.A. La Quiete di
OR AE”, tramite una sua conoscente che le aveva riferito che ricercavano personale? 20. Presso la struttura C.A.S.A. La Quiete di OR AE”, Lei si occupava delle pulizie, aiutava gli ospiti la mattina nell'igiene personale e la sera li aiutava a prepararsi per la notte e aiutava anche in cucina il titolare? 21. Da quando ha iniziato ad essere occupata nella struttura aveva lavorato solo con il titolare e l'altro dipendente , cognato del Pt_5 titolare? 22. Nell'anno 2020, per alcuni mesi, la PO del suo datore di lavoro, IG.ra , Pt_1
ha gestito una struttura sita all'interno della proprietà che ospitava n. 3 persone? 23. Ha fatto un corso come OSS prima di cominciare a lavorare? • EL IG.ra a Persona_1
conferma del contenuto della dichiarazione resa agli Ispettori del lavoro accertatori in data
29/09/2021, sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalle parole “Vero che”: 24. All'inizio dell'anno 2021 Lei cercava lavoro come badante e a tal fine ha messo un'inserzione su
Internet, ed è stata quindi contattata dalla titolare della struttura IG.ra ? 25. _1 Lei ha iniziato a lavorare presso la casa-famiglia I NONNI Controparte_4
nel mese di marzo 2021 e che la titolare ha provveduto a farla assumere dalla
[...]
Cooperativa Nazionale Lavoro Italia cui la stessa aveva provveduto a trasmettere i documenti necessari alla sua regolarizzazione? 26. Lei lavorava 8 ore al giorno, su sei giorni settimanali, fruendo di un giorno e mezzo di riposo la settimana, secondo il seguente orario di lavoro la mattina dalle 8.00 alle 16.00 con pausa per il pranzo oppure il pomeriggio dalle 13.00 alle
20.00? 27. Lei non ha mai lavorato la notte perché era la titolare ad occuparsene personalmente? 28. Lei, nel periodo iniziale, i primi mesi ha lavorato dalle 8.00 alle 13.00 e poi dalle 15.00 alle 19.00/19.30? 29. Lei ha osservato questo orario per qualche mese, poi hanno provato a lavorare in struttura altre persone ma per brevi periodi? 30. Successivamente, da luglio 2021 è stata occupata nella casa-famiglia la IG.ra di nazionalità rumena, Per_2
con qualifica di OSS e si alternava con Lei nei turni per cui quando lavorava la Per_2
mattina, Lei garantiva il pomeriggio e viceversa? 31. Nell'ultimo periodo di lavoro ha fruito del riposo nella giornata di giovedì e ultimava la sua prestazione alle 13.00 del mercoledì? 32.
I turni lavorativi venivano stabiliti dalla IG.ra che di solito ve li comunicava _1
verbalmente? 33. Nel periodo dall'1/8/2021 al 17/8/2021 Lei non ha lavorato perché ha avuto un'interruzione del contratto? 34. Lei aveva pattuito con la titolare una _1
retribuzione fissa mensile di euro 1.250,00? 35. Tale importo le veniva corrisposto mensilmente dalla cooperativa con bonifico in posta? 36. Ha sempre ricevuto i bonifici mensili? 37. Lei aveva ricevuto solo la busta paga del mese di agosto 2021, mentre non aveva provveduto a richiedere le altre? 38. Quando aveva bisogno di qualcosa circa il suo rapporto di lavoro contattava la IG.ra della Cooperativa? 39. Lei, nel primo periodo di lavoro, è Per_4
stata affiancata dalla titolare ? 40. Lei si occupava delle pulizie dei locali, _1
dell'igiene degli ospiti, della preparazione del pranzo o della cena a seconda del turno osservato e seguivate un menù settimanale? 41. Quando Lei fruiva del riposo settimanale il turno veniva coperto dalla collega e dalla titolare ? 42. All'atto della Per_2 _1
sottoscrizione del contratto di lavoro, lo stesso le era stato sottoposto dalla IG.ra , _1
che poi ha provveduto a trasmetterlo alla cooperativa? 43. La collega aveva un Per_2
contratto a tempo parziale di 5/6 ore giornaliere? 44. Due o tre volte la settimana, la mattina, la SI.ra era presente in turno con Lei, quando dovevate cambiare le lenzuola dei letti Per_2
degli ospiti, far loro il bagno ecc.? 45. Gli ospiti della struttura erano cinque e il giorno dell'accesso erano tre perché da qualche giorno due ospiti erano in ospedale ma sarebbero rientrati verso la fine della settimana? 46. Quando lavoravate nello stesso turno la mattina, la SI.ra si fermava per due/quattro ore secondo le eSIenze ma non sempre è capitato? Per_2 47. Prima dell'arrivo di , venivano in struttura dei tirocinanti che frequentavano un Per_2
corso ASA?
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1358/2022 promossa da:
(cf. ) con il patrocinio dell'avv. DEL _1 C.F._1
POGGIO GIULIA
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. GATTINONI PIERO
[...] P.IVA_1
ROBERTO FRANCESCO
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 190 del 7 ottobre 2022 con la quale , quale titolare della Ditta C.A.S.A “I NONNI _1
DI ELISA”.
La ricorrente è stata sanzionata per aver impiegato una lavoratrice percettrice del reddito di cittadinanza senza aver inviato la preventiva comunicazione di assunzione al centro per l'impiego competente e per aver impiegato due lavoratrici nell'ambito di un appalto illecito di manodopera.
2. Venendo al merito della controversia si osserva quanto segue.
Parte opponente ha innanzitutto allegato la tardività della notifica dell'ordinanza ingiunzione rispetto ai termini previsti dall'art. 14 comma 2 della legge n. 689 del 1981.
La norma prevede, per quanto qui di interesse, che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che “In tema di sanzioni amministrative, il termine prescritto per la notifica degli "estremi della violazione" (di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689), che non sia stata contestata immediatamente, decorre "dall'accertamento", momento che non coincide né con la data di consumazione della violazione, né con la mera percezione del fatto, ma con il compimento di tutte le indagini volte ad acquisire la piena conoscenza del fatto e della determinazione della sanzione, che siano ritenute necessarie da parte degli "organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa" inflitta nel caso concreto, oppure degli "ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria" (art. 13 legge n. 689 cit.) (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 5921 del 18/03/2005).
La parte resistente ha documentato che solo il 28 gennaio 2022 gli ispettori hanno saputo in via definitiva i giorni di lavoro svolti da una delle lavoratrici (cfr. doc. n. 15 fascicolo parte resistente).
Il numero delle giornate lavorate nell'ambito dell'impiego di lavoratori all'interno di un appalto illecito incide in via immediata e diretta sull'ammontare della sanzione (cfr. art. 29, comma 1, D.Lgs. 10/09/2003, n. 276, come modificato dall'art. 1, commi 1 e 6, D.Lgs n.
08/2016, laddove prevede che “Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, l'utilizzatore ed il somministratore sono puniti, ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 6, DLgs. n.
8/2016, con la sanzione amministrativa pecuniaria di € 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (Importo maggiorato del 20%, a decorrere dal 01/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. D), punto 1, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018). La suddetta sanzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad euro 5.000,00 né superiore ad euro 50.000,00”).
Pertanto, atteso che l'accertamento della condotta sanzionabile è terminato in data
28/1/2022 essendo intervenuta la notifica del verbale di accertamento in data 31 gennaio 2022
l'eccezione di parte ricorrente risulta infondata.
2.1. In relazione alla sanzione inerente all'impiego di lavoratori percipienti il reddito di cittadinanza senza preventiva comunicazione al centro dell'impiego la ricorrente ha lamentato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte dagli ispettori.
Si deve, innanzitutto, evidenziare che il ricorso non contiene alcuna specifica contestazione della verificazione del fatto sotteso al verbale unico di accertamento ed allegato nell'atto processuale.
Invero la circostanza che sia stata impiegata dal 20 al 26 agosto Testimone_3
2021 senza contratto regolare e senza la preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego competente non è stata minimamente contestata dalla ricorrente.
Peraltro, la circostanza che la persona indicata abbia lavorato durante il mese di agosto per conto della ricorrente risulta confermata dalle dichiarazioni di AE OR e della stessa lavoratrice raccolte dagli ispettori (cfr. doc. n. 4 doc. n. 5 fascicolo parte resistente).
2.1.1. In subordine, la ricorrente ha chiesto l'applicazione della sanzione minima.
L'art. 3 commi 3 e 3-quater del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs.
14 settembre 2015 n. 151 - Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – sino a 30 gg: Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 2.160 a euro 12.960 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
(sanzioni aumentate del venti per cento in caso di impiego di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 3 quater, del D. L. n.
12/2002 e del 20% a decorrere dal 1/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d) punto 1, della L. 145 del 30/12/2018). Nel caso di specie l'ordinanza contiene una sanzione di euro 4.320.
Si ritiene che in base alla lieve entità della condotta tenuta la sanzione possa essere rideterminata nel valore minimo di euro 2.592.
2.2. Parte opponente ha anche contestato le valutazioni operata dall'Ispettorato circa la sussistenza di un appalto illecito di manodopera con riferimento al personale sociosanitario impiegato presso la propria struttura.
A sostegno delle proprie conclusioni ha allegato che una delle lavoratrici ascoltate dagli ispettori durante l'accesso, in particolare aveva rilasciato le proprie Persona_1 dichiarazioni mentre era sola all'interno della struttura durante una fase delicata della giornata, vale a dire il risveglio degli ospiti;
pertanto, la parte ha dedotto l'inattendibilità delle dichiarazioni.
Invero la deduzione non può essere accolta poiché le circostanze ambientali che avrebbero influito sulla genuinità delle dichiarazioni sono alquanto generiche e il contenuto delle domande e delle dichiarazioni rese consentono di presumere che per riferire quanto verbalizzato non vi fosse il bisogno di particolare concentrazione del dichiarante trattandosi di fatti attinenti alla sua assunzione ed alla sua modalità di svolgimento del lavoro (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte resistente).
Come è noto, l'art. 18 del D.lgs. n. 276 del 2003, prevede la sanzione amministrativa introdotta dall'art. 1 comma1 del D.lgs. n.8 del 2016 nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1.
Quest'ultima disposizione stabilisce che “Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle eSIenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Nel caso di specie è documentato che la ricorrente ha stipulato un contratto di appalto con il (cfr. doc. n. 3 fascicolo parte ricorrente). Controparte_8
L'oggetto del contratto di appalto viene individuato nel citato documento come la
“esternalizzazione dei processi aziendali, l'organizzazione e la gestione di” attività/aree della ricorrente, “attraverso un progetto di esternalizzazione di servizi – facility management, conferendo l'affidamento di queste al , secondo i termini e le modalità del presente CP_8
contratto; è previsto anche che il si impegna a realizzare processi aziendali in CP_8 completa autonomia e con proprio rischio di impresa, attraverso l'utilizzo di strumenti e mezzi di proprietà dello stesso appaltatore, o presi in forza di contratti di noleggio/locazione”.
L'oggetto dei servizi resi viene indicato in “prestazioni di socio sanitario”.
La lettura del contratto lascia trasparire la sostanziale difficoltà, se non impossibilità, di individuare i processi aziendali che sarebbero stati appaltati. Ciò determinerebbe di per sé
l'invalidità del contratto perché privo di un oggetto determinato o determinabile.
A ciò deve aggiungersi quanto segue.
La lavoratrice ha dichiarato (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte Persona_1
resistente):
- di aver cercato lavoro all'inizio del 2021 come badante mediante pubblicazione in internet di una intersezione;
- di essere stata contatta da che l'aveva fatto assumere dal;
_1 CP_8
- che la stessa ricorrente stabilisce i turni di lavoro comunicandogli verbalmente e di alternarsi cona la stessa e con una collega nel loro svolgimento;
- di aver pattuito con la retribuzione che le era stata attribuita;
_1
- di richiedere i permessi e le ferie al Consorzio CNL.
La stessa ricorrente ha rappresentato nelle proprie dichiarazioni di aver conosciuto la seconda operatrice formalmente assunta dal tramite conoscenti. CP_8
Né dal contratto citato né dalle dichiarazioni riassunte emerge quale sia il ruolo svolto dal nell'appalto di gestione della manodopera;
invero l'organizzazione del CP_8
lavoro è svolta concretamente e quotidianamente dalla committente, la quale si è persino occupata dell'attività di reclutamento avendo ella stessa individuato le lavoratrici, concordando anche le loro retribuzioni.
L'appalto dedotto in giudizio si sostanzia pertanto in una mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro.
La giurisprudenza di legittimità ha quindi affermato che “In tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente (cfr. Cass.
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 12551 del 25/06/2020; Sez. L - , Sentenza n. 18455 del 28/06/2023).
Pertanto, la sanzione irrogata nei confronti della ricorrente risulta lecita.
Circa la quantificazione della stessa, in relazione al numero delle lavoratrici impiegato ed alle giornate lavorative dalle stesse espletate nessuna circostanza di segno contrario è stata allegata dalla parte ricorrente.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, esclusa quella istruttoria, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro
5.200 e 26.000 rito lavoro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione ridetermina la sanzione per il capo 1 dell'ordinanza ingiunzione in euro 2.592;
2. rigetta per il resto l'opposizione e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 4.216 per compensi professionali, oltre rimborso spese gen. al 15%, c.p.a. e i.v.a..
Pavia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina