Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2004, n. 2305
CASS
Sentenza 6 febbraio 2004

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Per accertare se si sia verificata una violazione del divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro ( art. 1 legge 23 ottobre 1960,n.1369) , ovvero per verificare se, nel caso di specie, l'appaltatore si sia limitato a porre a disposizione dell'appaltante energie lavorative, senza una adeguata struttura organizzativa e senza assunzione del rischio d'impresa,al di fuori dalle ipotesi di presunzione legale di interposizione fittizia previste dalla legge, occorre procedere ad una analisi dettagliata di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti ,allo scopo di accertare se l'impresa appaltatrice operi in concreto in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente e se essa abbia una gestione a proprio rischio in relazione alla specifica opera o servizio affidatole.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimo che una operaia assunta da una impresa di pulizie svolgesse in effetti mansioni di addetta alle macchine per un'altra azienda, senza adeguatamente indagare in ordine all'inserimento della dipendente della prima società nell'ambito della organizzazione produttiva della seconda società, ed in ordine alla sussistenza o meno di una organizzazione imprenditoriale a proprio rischio in capo alla prima società, della quale la dipendente affermava l'interposizione ).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/02/2004, n. 2305
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2305
    Data del deposito : 6 febbraio 2004

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