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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/06/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4873/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. 4873/2023 R.G., avente ad oggetto: “adozione di maggiorenne” promosso da:
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6.8.1967, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Mariaconcetta Lentinello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
per l'adozione di
, codice fiscale nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2023 chiedeva al Tribunale Parte_1
adito di procedere alla pronuncia di adozione da parte sua della maggiorenne . Parte_2
In dettaglio, la ricorrente deduceva che l'adottanda è nata a [...] il [...] ed è figlia pagina 1 di 4 di (il 5.5.1975, deceduta il 30.1.2019) e di (il 7.10.1980) Persona_1 Persona_2
dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con decreto emesso in data 21.6.2016 dal Tribunale per i Minorenni di AT in ragione del disinteresse morale e materiale manifestato nei confronti della figlia.
A sostegno della domanda, rappresentava che l'adottanda , affetta da un ritardo Parte_2
cognitivo di grado medio, in seguito al decesso della madre naturale al Persona_1
tempo minorenne, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di AT, veniva affidata al Servizio Sociale del Comune di Pachino, con prescrizione di collocamento presso un nucleo familiare disponibile ad accoglierla o, in mancanza, in struttura comunitaria (v. documenti in atti).
Con provvedimento dell'8.5.2019 il Tribunale per i Minorenni di AT affidava , Pt_2
fino al compimento del diciottesimo anno di età, a già insegnante Parte_1 di sostegno dell'odierna adottanda, essendo una persona da tempo vicina alla ragazza.
L'adottanda - dopo avere vissuto con la fino al 15.6.2020, per sopravvenuta Parte_1
indisponibilità ad occuparsi della minore - veniva affidata ai Servizi Sociali dei Comuni di
Pachino e di Portopalo di Capo Passero, con collocamento presso l'Istituto salesiano “Casa
Fanciullo San Domenico Savio” di Pachino.
Tanto premesso, l'odierna ricorrente rappresentava di avere mantenuto un rapporto costante con l'adottanda, ospitandola spesso presso la propria abitazione e seguendo con affetto e dedizione il suo percorso di crescita, tanto che la ragazza, una volta divenuta maggiorenne, aveva deciso di tornare a vivere definitivamente presso l'abitazione della . Parte_1
All'udienza dinanzi al Presidente, tenutasi in data 14.5.2024, comparivano personalmente l'adottanda e l'adottante, le quali prestavano il consenso all'adozione.
All'esito dell'udienza, preso atto del consenso libero e incondizionato manifestato dalle parti, il Presidente rimetteva gli atti al Giudice relatore per la prosecuzione della causa.
All'udienza del 5.12.2024 compariva personalmente padre naturale Persona_2 dell'adottanda, il quale manifestava il proprio consenso all'adozione.
Alla successiva udienza del 5.6.2025 il difensore dell'adottante insisteva nella pronuncia dell'adozione della maggiorenne ed il Giudice, preso atto, rimetteva la causa dinanzi al pagina 2 di 4 Collegio per la decisione.
2.Passando al merito, sulla base della documentazione acquisita risultano dimostrate tutte le condizioni previste dall'art. 291 c.c..
Infatti, la distanza di età l'adottante e l'adottanda è superiore al minimo previsto e all'udienza di comparizione delle parti sono stati acquisiti i consensi all'adozione dell'adottante e dell'adottanda, nonché l'assenso del padre naturale di quest'ultima.
Sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di adozione, che appare conveniente per l'adottanda, attesa la solidità del legame affettivo istaurato con l'adottante fin dalla tenera età e del supporto, morale ed economico, che quest'ultima è riuscita a fornirle per tutto il corso della sua vita.
In conclusione, l'adozione richiesta può essere pronunciata, anche tenendo conto dell'evoluzione generale dell'istituto a seguito degli orientamenti costituzionali e di legittimità ed agli interventi comunitari che ne hanno ampliato l'originaria ratio codicistica, da non ritenersi più ferma soltanto all'interesse legato alla trasmissione del cognome e di eventuali benefici ereditari, ma estesa ormai, anche alla necessità di tutela di situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris
(cfr., ex multis, Cass 7667/2020) ovvero alla verifica del requisito della "convenienza" per l'adottando, spesso ravvisata dalla giurisprudenza allorché "l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia” (Cass. n. 2426/2006).
Tali elementi sono rimasti tutti comprovati dalle concordi dichiarazioni delle parti interessate come risulta dal verbale di udienza.
3. In ragione della natura del procedimento e della insussitenza di interessi contrastanti fra le parti, nessuna pronuncia va adottata in punto di spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, visti gli articoli 291 e ss. c.c.: pronuncia l'adozione della maggiorenne , codice fiscale , Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], da parte di codice fiscale Parte_1
pagina 3 di 4 , nata a [...] il [...], residente in [...]; C.F._1
nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni ai sensi dell'art. 314 c.c..
Così deciso, in Siracusa nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale in data 12.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Nicoletta Rusconi Giudice
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. 4873/2023 R.G., avente ad oggetto: “adozione di maggiorenne” promosso da:
, codice fiscale , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
6.8.1967, residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Mariaconcetta Lentinello, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
per l'adozione di
, codice fiscale nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
ha emesso la seguente
SENTENZA
1. Con ricorso depositato in data 12.12.2023 chiedeva al Tribunale Parte_1
adito di procedere alla pronuncia di adozione da parte sua della maggiorenne . Parte_2
In dettaglio, la ricorrente deduceva che l'adottanda è nata a [...] il [...] ed è figlia pagina 1 di 4 di (il 5.5.1975, deceduta il 30.1.2019) e di (il 7.10.1980) Persona_1 Persona_2
dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con decreto emesso in data 21.6.2016 dal Tribunale per i Minorenni di AT in ragione del disinteresse morale e materiale manifestato nei confronti della figlia.
A sostegno della domanda, rappresentava che l'adottanda , affetta da un ritardo Parte_2
cognitivo di grado medio, in seguito al decesso della madre naturale al Persona_1
tempo minorenne, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni di AT, veniva affidata al Servizio Sociale del Comune di Pachino, con prescrizione di collocamento presso un nucleo familiare disponibile ad accoglierla o, in mancanza, in struttura comunitaria (v. documenti in atti).
Con provvedimento dell'8.5.2019 il Tribunale per i Minorenni di AT affidava , Pt_2
fino al compimento del diciottesimo anno di età, a già insegnante Parte_1 di sostegno dell'odierna adottanda, essendo una persona da tempo vicina alla ragazza.
L'adottanda - dopo avere vissuto con la fino al 15.6.2020, per sopravvenuta Parte_1
indisponibilità ad occuparsi della minore - veniva affidata ai Servizi Sociali dei Comuni di
Pachino e di Portopalo di Capo Passero, con collocamento presso l'Istituto salesiano “Casa
Fanciullo San Domenico Savio” di Pachino.
Tanto premesso, l'odierna ricorrente rappresentava di avere mantenuto un rapporto costante con l'adottanda, ospitandola spesso presso la propria abitazione e seguendo con affetto e dedizione il suo percorso di crescita, tanto che la ragazza, una volta divenuta maggiorenne, aveva deciso di tornare a vivere definitivamente presso l'abitazione della . Parte_1
All'udienza dinanzi al Presidente, tenutasi in data 14.5.2024, comparivano personalmente l'adottanda e l'adottante, le quali prestavano il consenso all'adozione.
All'esito dell'udienza, preso atto del consenso libero e incondizionato manifestato dalle parti, il Presidente rimetteva gli atti al Giudice relatore per la prosecuzione della causa.
All'udienza del 5.12.2024 compariva personalmente padre naturale Persona_2 dell'adottanda, il quale manifestava il proprio consenso all'adozione.
Alla successiva udienza del 5.6.2025 il difensore dell'adottante insisteva nella pronuncia dell'adozione della maggiorenne ed il Giudice, preso atto, rimetteva la causa dinanzi al pagina 2 di 4 Collegio per la decisione.
2.Passando al merito, sulla base della documentazione acquisita risultano dimostrate tutte le condizioni previste dall'art. 291 c.c..
Infatti, la distanza di età l'adottante e l'adottanda è superiore al minimo previsto e all'udienza di comparizione delle parti sono stati acquisiti i consensi all'adozione dell'adottante e dell'adottanda, nonché l'assenso del padre naturale di quest'ultima.
Sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda di adozione, che appare conveniente per l'adottanda, attesa la solidità del legame affettivo istaurato con l'adottante fin dalla tenera età e del supporto, morale ed economico, che quest'ultima è riuscita a fornirle per tutto il corso della sua vita.
In conclusione, l'adozione richiesta può essere pronunciata, anche tenendo conto dell'evoluzione generale dell'istituto a seguito degli orientamenti costituzionali e di legittimità ed agli interventi comunitari che ne hanno ampliato l'originaria ratio codicistica, da non ritenersi più ferma soltanto all'interesse legato alla trasmissione del cognome e di eventuali benefici ereditari, ma estesa ormai, anche alla necessità di tutela di situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris
(cfr., ex multis, Cass 7667/2020) ovvero alla verifica del requisito della "convenienza" per l'adottando, spesso ravvisata dalla giurisprudenza allorché "l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza - eventualmente da apprezzare all'esito dell'acquisizione anche delle opportune informazioni - nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia” (Cass. n. 2426/2006).
Tali elementi sono rimasti tutti comprovati dalle concordi dichiarazioni delle parti interessate come risulta dal verbale di udienza.
3. In ragione della natura del procedimento e della insussitenza di interessi contrastanti fra le parti, nessuna pronuncia va adottata in punto di spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, prima sezione civile, visti gli articoli 291 e ss. c.c.: pronuncia l'adozione della maggiorenne , codice fiscale , Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], da parte di codice fiscale Parte_1
pagina 3 di 4 , nata a [...] il [...], residente in [...]; C.F._1
nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni ai sensi dell'art. 314 c.c..
Così deciso, in Siracusa nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale in data 12.6.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4