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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 03/07/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo n. R.G. 980/2024, avente ad oggetto
Separazione giudiziale, vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Costanza Maria Fanucci, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini Terme (PT), via Aldo Rossi n. 30;
Ricorrente
E
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sharon Matteoni, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini Terme (PT), Corso Roma n. 20/1;
Resistente
E
1 PM in sede
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 14.05.2024, premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio in Porto Azzurro (LI) con il 07.03.2009 e che Controparte_1 dalla loro unione nasceva la figlia (nata il [...]). Per_1
La ricorrente allegava come la convivenza fosse divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriali e reciproche incomprensioni;
chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente chiedeva: l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
di assegnare la casa familiare in su favore;
regolamentare le frequentazioni del padre con la figlia;
di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore corrispondendo la somma mensile di euro 300, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
di suddividere al 50% “il rimborso goduto a seguito di bonus ristrutturazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.07.2024, si costituiva in giudizio il quale contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla Persona_2 ricorrente e chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla ricorrente per violazione del dovere di fedeltà coniugale.
Quanto alle condizioni della separazione, il resistente chiedeva: di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza anagrafica presso la madre;
di assegnare la casa familiare in favore della sig.ra “alla sola condizione che la Pt_1 sig.ra si accolli il pagamento integrale della rata del mutuo cointestato Parte_1 pari ad euro 900,00 acceso in data 26.05.2020, nonché il pagamento della rata del finanziamento contratto con Unicredit pari ad euro 80,00 mensili e del debito di euro
20.000,00 contratto con la sig.ra La sig.ra provvederà Persona_3 Pt_1 altresì integralmente ed in via esclusiva al pagamento di tutte le utenze ed i tributi gravanti sulla casa familiare, nonché ogni altra spesa ad essa collegata”; di disporre il mantenimento diretto della figlia minore da parte dei genitori nei periodi di rispettiva permanenza della figlia presso di loro;
oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
disporre “che la sig.ra provveda al pagamento a favore del Pt_1
2 delle somme percepite a titolo di TRF dalla Stokton s.r.l. nella misura del 50 CP_1
%”.
Sentite le parti all'udienza del 10.09.2024, con ordinanza resa in pari data il giudice delegato assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della minore.
Espletata la prova testimoniale, all'udienza del 26.06.2025 le parti concludevano in punto di status.
2. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria in merito alle ulteriori domande.
Pertanto, si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
3. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando non definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(LI) il 18.03.1980 e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Porto Azzurro (LI) il 07.03.2009;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Azzurro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N.
2, P. II, serie A, Anno 2009):
3. spese al definitivo;
4. dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo n. R.G. 980/2024, avente ad oggetto
Separazione giudiziale, vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Costanza Maria Fanucci, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini Terme (PT), via Aldo Rossi n. 30;
Ricorrente
E
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sharon Matteoni, presso lo studio della quale elegge domicilio in Montecatini Terme (PT), Corso Roma n. 20/1;
Resistente
E
1 PM in sede
Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 14.05.2024, premetteva di aver Parte_1 contratto matrimonio in Porto Azzurro (LI) con il 07.03.2009 e che Controparte_1 dalla loro unione nasceva la figlia (nata il [...]). Per_1
La ricorrente allegava come la convivenza fosse divenuta intollerabile per incompatibilità caratteriali e reciproche incomprensioni;
chiedeva, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente chiedeva: l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso la madre;
di assegnare la casa familiare in su favore;
regolamentare le frequentazioni del padre con la figlia;
di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore corrispondendo la somma mensile di euro 300, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
di suddividere al 50% “il rimborso goduto a seguito di bonus ristrutturazione”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 08.07.2024, si costituiva in giudizio il quale contestava la ricostruzione dei fatti offerta dalla Persona_2 ricorrente e chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla ricorrente per violazione del dovere di fedeltà coniugale.
Quanto alle condizioni della separazione, il resistente chiedeva: di disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con residenza anagrafica presso la madre;
di assegnare la casa familiare in favore della sig.ra “alla sola condizione che la Pt_1 sig.ra si accolli il pagamento integrale della rata del mutuo cointestato Parte_1 pari ad euro 900,00 acceso in data 26.05.2020, nonché il pagamento della rata del finanziamento contratto con Unicredit pari ad euro 80,00 mensili e del debito di euro
20.000,00 contratto con la sig.ra La sig.ra provvederà Persona_3 Pt_1 altresì integralmente ed in via esclusiva al pagamento di tutte le utenze ed i tributi gravanti sulla casa familiare, nonché ogni altra spesa ad essa collegata”; di disporre il mantenimento diretto della figlia minore da parte dei genitori nei periodi di rispettiva permanenza della figlia presso di loro;
oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
disporre “che la sig.ra provveda al pagamento a favore del Pt_1
2 delle somme percepite a titolo di TRF dalla Stokton s.r.l. nella misura del 50 CP_1
%”.
Sentite le parti all'udienza del 10.09.2024, con ordinanza resa in pari data il giudice delegato assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse della minore.
Espletata la prova testimoniale, all'udienza del 26.06.2025 le parti concludevano in punto di status.
2. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza non definitiva relativa alla separazione, sussistendo la necessità di proseguire l'istruttoria in merito alle ulteriori domande.
Pertanto, si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
3. La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando non definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(LI) il 18.03.1980 e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Porto Azzurro (LI) il 07.03.2009;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Azzurro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N.
2, P. II, serie A, Anno 2009):
3. spese al definitivo;
4. dispone la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 1 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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