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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10467/2024 r.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
) e nato a [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. Rossana Tavani del Foro di Bologna ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “scioglimento dell'unione civile”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude riportandosi al ricorso, chiedendo la pronuncia di scioglimento dell'unione civile fra e alle condizioni Parte_1 Parte_2
concordate dalle parti e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 4 febbraio 2025”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“nulla si oppone”.
Il Tribunale,
1 vista la domanda congiunta di scioglimento dell'unione civile proposta con ricorso depositato il 10 settembre 2024 da e Parte_1 Parte_2
osservato che i ricorrenti, sentiti all'udienza del 4 febbraio 2025, hanno confermato la volontà di sciogliere l'unione civile, alle condizioni concordate e riportate a verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti si sono uniti civilmente a Bologna il 10 giugno 2018 e che dall'unione non sono nati figli;
osservato che l'art. 1, co. 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, stabilisce che “l'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione”; rilevato, nella fattispecie, che dai documenti prodotti risulta che ha Parte_1
dichiarato la volontà di sciogliere l'unione civile dinanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune di Bologna il 21 maggio 2024 e che prima di rendere tale dichiarazione aveva comunicato tale volontà a il 19 aprile 2024; Parte_2
osservato pertanto che è decorso il termine di tre mesi previsto dalla legge e che i ricorrenti hanno confermato di voler procedere allo scioglimento dell'unione civile all'udienza del 4 febbraio 2025; considerato quindi che ricorrono i presupposti per pronunciare lo scioglimento dell'unione civile fra e Parte_1 Parte_2
ritenuto che le condizioni dello scioglimento dell'unione concordate fra i ricorrenti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
rilevato che fra le condizioni concordate dai ricorrenti e confermate all'udienza del 4 febbraio 2025, è previsto il trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza e che di seguito si trascrivono:
2 “3) Trasferimento immobiliare nell'ambito della definizione dei loro rapporti patrimoniali ed economici ai sensi dell'art.1376 c.c. nel presente giudizio di scioglimento dell'unione civile ai sensi della
L n.:76/2016 e a titolo di regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali a seguito dello scioglimento della loro unione e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi , I ORi nato a [...] il Parte_1
19 maggio 1980 e residente a [...] CF C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente a [...]
Silvagni n.13 CF convengono di sciogliere la comunione dei CodiceFiscale_2
beni e di effettuare il seguente trasferimento immobiliare :
Consenso ed oggetto
il OR , con l'emanazione della sentenza di scioglimento dell'unione Parte_2
civile cede e trasferisce al Sig. che accetta ed acquista, il diritto di Parte_1
comproprietà della quota in ragione di un mezzo il cui restante un mezzo è già di sua proprietà divenendo così unico ed esclusivo proprietario del seguente 'immobile :
- porzione del fabbricato posto in Comune di Bologna in via Luigi Silvagni n. 13 e precisamente: appartamento al sesto piano con annessa porzione di sottotetto non abitabile il tutto distinto al Catasto fabbricati di detto Comune :
al foglio 241 , particella . 453 sub 54, , zona censuaria 1, Piano 6, Categoria A/3, classe 2, vani n. 4, superficie catastale, escluse aree scoperte, mq69, R.C. euro
743,70.
in confine con parti comuni da più lati salvo altri.
l'unità immobiliare in oggetto è graficamente rappresentata nella planimetria catastale a corredo della denuncia registrata in data 6 luglio 2010 prot.n.BO0189656 che in copia si allega al presente atto sotto la lettera B) da far parte integrante,
3 Alle unità immobiliari in oggetto competono la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
Provenienza
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla Parte cedente per acquisto con atto del notaio dott. in data 23 novembre 2015 repertorio n. 145265 Persona_1
raccolta n. 14376 registrato all'Agenzia delle Entrate di Bologna il 4.12.2015 serie
IT al n. 20867 e trascritto alla conservatoria dei registri di a Bologna il 4.12.2015
Reg. Gen. n. 49342 Reg. Part. n. 34565.
La quota in oggetto viene trasferita con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza,
Garanzie
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione dell'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario a favore del Credito Emiliano s.p.a con sede in Reggio Emilia via Emilia San Pietro CF
in surrogazione alla Cassa di Risparmio in PartitaIVA_1 P.IVA_2
Bologna s.p.a CF iscritta in data 4 dicembre 2015 registro part.7795 P.IVA_3
reg.gen.49343 con Atto del Notaio rep.n.145266-14377 del 23 Persona_2
novembre 2015 come da annotazione del 29 ottobre 2020 art.8107 con atto del Notaio
del 18.2.2020 rep.n.237-156 di cui si dirà . Per_3
4 Dichiarazioni urbanistiche
La Parte cedente OR , ai sensi e per gli effetti dell'art.40 comma 2 Parte_2
della legge 28 febbraio 1985 n.47 e successive modificazioni ed integrazioni consapevole delle conseguenze penali per le dichiarazioni false e reticenti ai sensi degli art.3 e 76 del DPR 445/2000 sotto la propria personale responsabilità dichiara che le opere relative al fabbricato di cui è parte la porzione in oggetto sono state iniziate in data anteriore al 1 settembre 1967, dichiara inoltre che eccettuate le opere di cui alla concessione edilizia in sanatoria rilasciata il 30 aprile 1997 a seguito di domanda presentata l'8 novembre 1985 prot.n.52166/1985 e quelle di cui alla denuncia di inizio attività in data 15 giugno 2010 prot.n.151814/2010( fine lavori presentata il 16 luglio
2010 n.183999/2010 , scheda tecnica descrittiva presentata in pari data prot n.184017/2010) e quelle di cui alla comunicazione di inizio lavori prot.n.171144/2012 presentata il 12 luglio 2012 , detta porzione immobiliare non ha subito interventi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, licenze concessioni o permessi di costruire anche in sanatoria comunicazione di inizio lavori denunce e segnalazioni certificate di inizio attività e non è soggetto a provvedimenti sanzionatori.
La Parte cedente garantisce la conformità degli impianti posti al servizio degli immobili oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza e resta esonerata dalla consegna delle relative certificazioni.
Attestato di prestazione energetica
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013
n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera A) l'originale dell'attestato di prestazione energetica n. 00209-610831-2024 rilasciato in data 9 settembre 2024 dal per.ind.: Tecnico abilitato,. la parte venditrice dichiara che l'attestato non Parte_3
è scaduto né decaduto e la parte acquirente dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
5 Conformità catastale
Ai sensi dell'art.29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985 n.52 le parti dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati e documentati dalle visure catastali depositate, riguardano l'unità immobiliare raffigurata nella planimetria depositata in Catasto Protocollo n. BO0189656 del 6.07.2010 per l'appartamento, allegato sub B, alla quale essi fanno riferimento.
Il signor attuale intestatario dei diritti immobiliari oggetto del Parte_2
trasferimento, dichiara che i dati catastali e le planimetrie sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari e allo stato di fatto dell' immobile, che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa e il sig. conferma la dichiarazione di conformità dei dati catastali e delle Parte_1
planimetrie allo stato di fatto resa;
Il signor dichiara che vi è conformità fra gli intestatari catastali e le Parte_2
risultanze dei registri immobiliari;
Valore
I signori e per quanto occorrer possa, dichiarano che il Parte_1 Parte_2
valore della quota ceduta è pari ad euro 84.943,82 .
Assenza di Mediazione - Corrispettivo in denaro
I sottoscritti signori e consapevoli delle responsabilità Parte_1 Parte_2
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano:
- di non essersi avvalsi, per la conclusione del trasferimento di cui al presente procedimento, di un mediatore.
6 - che, a tacitazione di ogni rapporto di dare ed avere tra le parti quale corrispettivo per il presente trasferimento, che avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche delle parti, viene convenuta la somma di €.84.943,82, di cui €.40.000,00 è stata versata dalla parte acquirente al sig. Parte_1 Parte_2
tramite bonifico in data in data 22 gennaio 2025 a titolo di acconto, tramite la Banca
Intesa San Paolo s.p.a TRN , coma da copia del PartitaIVA_4
bonifico che sia allega al presente verbale sotto la lettera C) da far parte integrante di cui la parte cedente con questo atto rilascia alla parte acquirente ampia liberatoria quietanza, per la restante somma a saldo la parte cedente accolla alla parte acquirente che lo assume il pagamento alla con sede a Reggio Emilia Controparte_1
via Emilia San Pietro 4 codice fiscale - P.IVA della somma P.IVA_5 P.IVA_3
di €.44.943,82 corrispondente alla metà di spettanza della parte cedente dell'attuale ammontare del mutuo concesso a favore del in surrogazione alla Controparte_2
Cassa di Risparmio s.p.a con sede in Bologna via Farini n.22 CF con atto P.IVA_3
del Notaio in data 23 novembre 2015 rep.n.145266-14377 iscritto in data Persona_2
4 dicembre 2015 reg.gen.49343 reg.part.7795 ai signori e , Parte_1 Parte_2
con annotazione di surrogazione del 29 ottobre 2020 art.8107, con atto del Notaio Per_3
in data 18 .
2.2020 rep.n.237-156 la cui restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria
La parte cedente con questo atto rilascia alla parte acquirente ampia e liberatoria quietanza, salvo il buon fine dell'accollo che sarà liberatorio dal mese di aprile 2025 .
Rinuncia ad ipoteca legale
La Parte cedente signor rinuncia all'ipoteca legale. Parte_2
Effetti
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento dell'unione civile.
Esenzione fiscale
7 I ORi e intendono avvalersi dell'esenzione dal Parte_1 Parte_2
pagamento di imposte, tasse e tributi, essendo il presente procedimento equiparato a un procedimento di separazione e divorzio e rientrando pertanto il trasferimento in un procedimento di separazione o divorzio, ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n.
74,valendo le disposizioni in materia di separazione e divorzio anche per le unioni civili come stabilito dalla legge n.76 del 2016 e come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014.
Le parti si danno reciproco atto che quanto qui contenuto costituisce accordo raggiunto nell'ambito della complessiva regolamentazione di tutti i rapporti patrimoniali esistenti tra le parti anche in conseguenza dello scioglimento della comunione esistente fra i beni ed in adempimento degli obblighi nascenti dall'unione
Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari ”; preso atto che i ricorrenti, quanto al trasferimento immobiliare concordato, hanno reso le dichiarazioni riportate a verbale, che hanno personalmente sottoscritto dinanzi al cancelliere;
rilevato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 1° ottobre
2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal
Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 27 gennaio 2025);
8 ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento dell'unione civile costituita a Bologna il 10 giugno 2018 fra nato a [...] il [...] e Parte_1 Pt_2
nato a [...] il [...], con atto trascritto nel registro delle unioni
[...]
civili del Comune di Bologna al n. 28, parte 1, anno 2018;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della sentenza;
C) prende atto che in base all'accordo fra i ricorrenti lo scioglimento dell'unione civile
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“Trasferimento immobiliare nell'ambito della definizione dei loro rapporti patrimoniali ed economici ai sensi dell'art.1376 c.c. nel presente giudizio di scioglimento dell'unione civile ai sensi della
L n.:76/2016 e a titolo di regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali a seguito dello scioglimento della loro unione e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi , I ORi nato a [...] il Parte_1
19 maggio 1980 e residente a [...] CF C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente a [...]
Silvagni n.13 CF convengono di sciogliere la comunione dei CodiceFiscale_2
beni e di effettuare il seguente trasferimento immobiliare”: “il OR , Parte_2
con l'emanazione della sentenza di scioglimento dell'unione civile cede e trasferisce al
Sig. che accetta ed acquista, il diritto di comproprietà della quota in Parte_1
ragione di un mezzo il cui restante un mezzo è già di sua proprietà divenendo così unico ed esclusivo proprietario del seguente 'immobile: - porzione del fabbricato posto in
9 Comune di Bologna in via Luigi Silvagni n. 13 e precisamente: appartamento al sesto piano con annessa porzione di sottotetto non abitabile il tutto distinto al Catasto fabbricati di detto Comune: al foglio 241 , particella . 453 sub 54, , zona censuaria
1, Piano 6, Categoria A/3, classe 2, vani n. 4, superficie catastale, escluse aree scoperte, mq69, R.C. euro 743,70. in confine con parti comuni da più lati salvo altri”.
“I signori e per quanto occorrer possa, dichiarano che il Parte_1 Parte_2
valore della quota ceduta è pari ad euro 84.943,82” e che, “a tacitazione di ogni rapporto di dare ed avere tra le parti quale corrispettivo per il presente trasferimento, che avviene nell'ambito della regolamentazione delle rispettive ragioni economiche delle parti, viene convenuta la somma di €.84.943,82, di cui €.40.000,00 è stata versata dalla parte acquirente al sig. tramite bonifico in data in data 22 Parte_1 Parte_2
gennaio 2025 a titolo di acconto, tramite la Banca Intesa San Paolo s.p.a TRN
0306970952725205480240002400IT”, “di cui la parte cedente” “rilascia alla parte acquirente ampia liberatoria quietanza, per la restante somma a saldo la parte cedente accolla alla parte acquirente che lo assume il pagamento alla Controparte_1
con sede a Reggio Emilia via Emilia San Pietro 4 codice fiscale -
[...] P.IVA_5
P.IVA della somma di €.44.943,82 corrispondente alla metà di spettanza P.IVA_3
della parte cedente dell'attuale ammontare del mutuo concesso a favore del
[...]
in surrogazione alla Cassa di Risparmio s.p.a con sede in Bologna via CP_2
Farini n.22 CF con atto del Notaio in data 23 novembre P.IVA_3 Persona_2
2015 rep.n.145266-14377 iscritto in data 4 dicembre 2015 reg.gen.49343 reg.part.7795 ai signori e , con annotazione di surrogazione del 29 ottobre Parte_1 Parte_2
2020 art.8107, con atto del Notaio in data 18 .
2.2020 rep.n.237-156 la cui Per_3
restituzione è garantita dalla sopra citata ipoteca volontaria. La parte cedente” “rilascia alla parte acquirente ampia e liberatoria quietanza, salvo il buon fine dell'accollo che sarà liberatorio dal mese di aprile 2025”. “La Parte cedente signor Parte_2
rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni
10 conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento dell'unione civile”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 4 febbraio 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato.
“I signori e dichiarano che in relazione ai rapporti Parte_1 Parte_2
economici e patrimoniali fra essi intercorrenti, con l'esatto adempimento di quanto indicato nel presente atto, nulla avranno a pretendere l'un l'altro”.
“Le spese del presente procedimento si vogliono compensate e poste al 50% di ciascuna parte, mentre per quanto riguarda il compenso dell per la trascrizione del CP_3
trasferimento immobiliare le spese sono a carico di;
Parte_1
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
11 marzo 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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