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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/09/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del GI Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 868/2021 in materia di Altre ipotesi di responsabilità
Extracontrattuale
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via A. Fleming n. 33, rappresentato e difeso dall'Avv. Gioacchino Marletta parte attrice
CONTRO
GI (C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente nella CP_1 C.F._2 via Annibal Caro n. 68; GI Francesca (C.F.: ), nata a [...] il C.F._3
07/12/1947) e ivi residente nella via Palermo n. 37; GI Giovanni (C.F.:
), nato a [...] il [...] e ivi residente nella via L. Muratori n. 14 ; C.F._4
GI Nunzia (C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi residente nella via C.F._5
Borca di Cadore n. 14 , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Fargetta parti convenute
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito questo Parte_1 tribunale al fine di vedere accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in intestazione in merito ai fatti accaduti in Gela, in data 12.9.2019 verso le ore 02.50.
Parte attrice riferisce che nelle suddette circostanze di luogo e di tempo i propri terreni sono stati interessati da un incendio che ha avuto origine dal terreno dei convenuti, posto al confine ovest dei fondi dell'attore, da tempo incolto e abbandonato.
In conseguenza dell'evento l'impianto a serra realizzato dall'attore a confine col terreno dei convenuti è andato totalmente distrutto così come le coltivazioni impiantate. L'attore documenta che sui luoghi è intervenuta la polizia di stato la Polizia di Stato
I danni vengono documentati in una CTP e la dinamica dell'incendio è stata documentata a mezzo ripresa video riversata su apposito supporto magnetico prodotto in atti.
Parte attrice documenta inoltre che per i fatti di causa ebbe a instaurare procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al nrg 1268/2019 di questo tribunale conclusosi con il deposito della relazione peritale previo esperimento del tentativo di conciliazione effettuato dall'ausiliario del giudice con esito negativo.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio l'attore, previo addebito dell'evento in capo ai convenuti, avanza richiesta risarcitoria per somma pari a 37.797,27 o nella diversa accertanda misura, oltre al riconoscimento e rifusione delle spese e compensi della CTU in atp, spese e compensi professionali di atp e del presente giudizio.
A sostegno dell'an e del quantum debeatur allega apposita documentazione.
Si sono costituiti i convenuti contestando la pretesa di parte attrice ritenendo diversa la dinamica degli eventi, peraltro non consacrato in alcun rapporto dei vigili del fuoco e descritta unicamente dalle deposizioni degli operai assunte dalla Polizia intervenuta ex post sui luoghi.
Viene respinto l'addebito di responsabilità nella causazione dell'evento ritenendosi che l'incendio possa essersi sviluppato nei terreni dell'attore e , nello specifico, nella serra andata distrutta che, a dire dei convenuti non avrebbe avuto i requisiti antincendio previsti dalla normativa vigente.
Si contesta altresì che all'interno della serra andata in fiamme vi fosse una effettiva coltivazione di pomodori stante specifica prova al riguardo.
Vengono altresì contestate tutte le voci d danno e le relative quantificazioni ritenendosi le stesse eccessive e comunque eziologicamente riconducibili alla asserita responsabilità dei convenuti.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e previa ammissione della documentazione delle parti, la causa è stata istruita con l'interpello dell'attore e la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini dell'accertamento dell'an debeatur;
espletata l'istruttoria orale e ritenuta la superfluità di ulteriori mezzi istruttori la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza fissata le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi e insistendo nelle originarie domande, eccezioni e difese.
Il procedimento, assegnato in decisione con i termini ex art. 190, vede la produzione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica queste ultime relativamente alla sola parte attrice.
*** *** ***
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Sull'an dell'evento e della sua imputazione Nel caso di specie deve ritenersi che il compendio probatorio documentale allegato da parte attrice in una all'alla prova dichiarativa espletata, consente di ritenere che l'attore abbia assolto ex art. 2697 c.c. all'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè:
a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un
"danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela
(c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Quanto alla CTU resa nel procedimento di atp dicasi che “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo”. 1
Da quanto emerge dalla relazione in atp l'evento causativo del danno ha avuto origine nel fondo di proprietà degli odierni convenuti propagandosi successivamente verso il fondo dell'attore, attingendo la serra posta nelle vicinanze del confine fra i due terreni e distruggendola completamente;
altrettanto chiaramente il ctu in atp, attesta che la serra distrutta era in quel momento coltivata e che le colture insistenti e gli impianti posti a servizio della produzione sono andati completamente in fumo.
La dinamica degli eventi ha trovato ulteriore conferma nelle deposizioni testimoniali rese dagli operari dell'attore i quali hanno altresì precisato che la serra dell'attore e il fondo su cui essa insisteva erano sempre manutenuti, liberi da erbacce e vi era una apposita barriera parafuoco costituita da una piccola stradella a confine con le terre dei convenuti.
Anche gli ulteriori assunti di parte attrice hanno trovato conferma con i testi escussi;
è stato dichiarato che vennero allertati i Vigili del fuoco ma che gli stessi erano impossibilitati a intervenire 1 Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023; in senso conforme Tribunale La Spezia sentenza del
10 08 2023; in quanto impegnati nello spegnimento di altri;
hanno confermato di esseri prodigati nello spegnimento dell'incendio; hanno riferito che, suoi luoghi, è intervenuta, ex post, una volante della
Polizia.
Ulteriore circostanza confermata dai testimoni, che ha peraltro trovato riscontro documentale nel bollettino ricavato dal SIAS in uso alla Regione Siciliana, è quella relativa alla direzione dei venti che, al momento dell'evento e al loro arrivo sui luoghi, spirava dai terreni dei convenuti (ove c'erano ancora arbusti in fiamme) verso quello dell'attore.
Il suddetto quadro fattuale smentisce, quindi, la prospettazione difensiva dei convenuti tendente ad addebitare la responsabilità dell'evento al comportamento dello stesso danneggiato odierno attore anche sotto lo specifico aspetto dei materiali utilizzati per la realizzazione della serra.
Ancora una volta, la prova testimoniale resa dal fornitore dei materiali appare inconfutabile;
il teste ha confermato l'acquisto dei materiali da parte dell'attore riconoscendo la fattura illo tempore emessa e le allegate schede tecniche relative ai materiali venduti.
L'esame testimoniale (sempre avvalorato dal dato documentale) ha altresì confermato l'ennesima doglianza dell'attore inerente lo smaltimento dei materiali distrutti dall'incendio e i lavori effettuati per la bonifica e il ripristino del terreno ai fini della nuova coltivazione.
Sulla scorta dell'istruttoria espletata si può quindi concludere per l'addebito di responsabilità in capo ai convenuti ritenendosi applicabile la fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. in materia di cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza
25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
Ciò, come detto, non è avvenuto nel caso di specie per le motivazioni sopra esposte.
Ad abundantiam si dica che già con sentenza del 20112 la Suprema Corte si pronunciava affermando che “il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito, assumendo rilievo non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme”.
Costante la giurisprudenza sul punto che per aversi imputazione degli effetti dannosi ai sensi dell'art. 2051 c.c. è necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insisto nella cosa e che il soggetto convenuto abbia per il rapporto con la cosa l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in modo tale da impedire che produca danni a terzi. In tale caso non è rilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obiettivamente suscettibile di produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve.
Il proprietario è, pertanto, responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nelle ipotesi in cui la cosa in custodia abbai causato l'evento dannoso o abbia contribuito concausalmente alla sua produzione, inserendosi in un processo dannoso in atto ed alimentando lo stesso con accentuato dinamismo.3
I superiori canoni ermeneutici sono stati riconfermati dal Supremo Collegio con recentissimo pronunciamento (sentenza del 2 luglio 2025, n. 17980) a tenore del quale in caso di danni derivanti da incendio, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche se la cosa in custodia ha avuto solo un ruolo concausale nella propagazione dell'incendio, senza che sia necessario accertare con certezza il punto di innesco. Secondo la Corte la prova liberatoria a carico del custode “può dirsi raggiunta se sia positivamente accertato il caso fortuito, comprensivo, nella sua più lata accezione, anche della colpa del danneggiato o del fatto di un terzo”, precisando pure che in “caso di incendio non basta che questo possa essere attribuito ad una o ad altra delle varie cause fortuite prospettate in via 2 Cassazione civile, sez. III, sentenza 07/02/2011 n° 2962 d'ipotesi per poterne dedurre che sia stato osservato il dovere di custodia inteso come diligente esercizio del potere di controllo sulla cosa” (viene richiamata Cass., 24 luglio 1963, n. 2055).
Tanto basta
Sul quantum risarcitorio
Per come esposto in premessa, (nella parte relativa alla validità di tale strumento processuale) la quantificazione del danno non può che trovare originario fondamento nell'ATP a suo tempo disposta.
Per economia espositiva basta ricordare che l'ausiliario del giudice è pervenuto alle seguenti conclusioni:
• quanto alla produzione perduta – detratte le spese risparmiate in termini di potatura e sfemminellatura, trattamenti antiparassitari, raccolta, confezionamento e trasporto e considerate nel calcolo le spese fisse necessariamente da sostenere ai fini della produzione - il CTU stima la somma di €. 2.200,00;
• quanto ai mancati redditi (a dire del CTU “l'incendio ha causato il danneggiamento importante della struttura serricola e tale da renderla inutilizzabile per il successivo ciclo produttivo, che sarebbe potuto iniziare a febbraio, ma il proprietario coltivatore diretto vi deve rinunciare, in attesa di ripristinarla, ed optare per un trapianto autunnale (settembre).
Sono quindi 8 mesi di mancati redditi dal momento in cui è occorso l'incidente”) il CTU stima la somma di € 15.380,00
• quanto ai danni materiali alla struttura produttiva (i teli in plastica di copertura, i teli antigoccia, le reti antiafide, per bombi, parti delle tavole d'abete, le tavole per le gronde, i pali in legno, parti dell'impianto di irrigazione e di quello antigelo) il CTU stima la somma di €. 12.580,00.
• Quanto al costo per lo smaltimento dei rifiuti speciali il CTU stima la somma di €. 2.200,00;
Al suddetto danno patrimoniale vanno sommate ulteriori spese accessorie resesi necessarie per la riattivazione dell'impianto (emolumenti corrisposti per utilizzo degli operai nell'esecuzione dei lavori di ripristino il cui importo, come da allegato n.21 all'atto di citazione, ben può ritenersi equo in relazione ai tempi di impiego e alle attività espletate) e le somme corrisposte per la documentazione foto-video (analogamente fatturate).
Su dette somme vanno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi e fino alla data di emissione della presente sentenza.
Il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria è indubbio atteso che, per costante giurisprudenza di legittimità, in caso di danno da illecito aquiliano (c.d. responsabilità extracontrattuale), bisogna tenere conto della rivalutazione monetaria (Cass. Civ. 28.12.1994, n. 11257, in Mass., 1103 ove si afferma che la ratio della rivalutazione è quella di “reintegrare il patrimonio del creditore di una somma pari, al momento della liquidazione (taxatio) al potere d'acquisto espresso da quella equivalente entità del danno al momento del suo verificarsi
(aestimatio)”.
Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito da S.U.
Cassazione sent. n. 1712 del 1995. Dalla sentenza al saldo vanno corrisposti gli interessi al tasso legale
Sulle spese legali
Le spese di lite seguono l'ordinario principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno disposte a carico dei convenuti in solido, sulla scorta dei parametri tabellari di cui al D.M.
n.55/2014 (nei valori aggiornati, tenuto conto del valore del decisum, delle attività istruttorie espletate e della quantità e qualità delle difese, il tutto negli importi di cui al dispositivo.
Le parti convenute, in solido vanno altresì condannate alla rifusione dei compensi e spese di lite sostenute dall'attore per il procedimento di ATP ponendo a carico degli stessi le somme da corrispondersi al CTU in ATP per l'elaborato peritale.
Quanto alle spese sostenute dall'attore per il proprio CTP in atp nessun dubbio sussiste per l'ulteriore rifusione a carico dei convenuti in solido. A tal riguardo si ritiene di uniformarsi al principio conclamato dalla Cassazione secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1°, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, ferma restando, naturalmente, la necessità che di tali spese la parte vittoriosa dimostri l'esborso effettivamente sopportato (ndr: o comunque dia dimostrazione di aver assunto l'obbligo di pagamento che, nel caso di specie, ben può essere dimostrato dalla fattura pro forma emessa dal consulente), dovendosi, per contro, escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento.4
Vanno conseguentemente riconosciute le spese sostenute dall'attore per i compensi corrisposti al proprio perito agrario ante causam ai fini della direzione dei lavori per il ripristino della serra
(atteso che in sede di prova testimoniale il CTP ha confermato di aver ricevuto il pagamento predetto)
P Q M
Il tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide:
• Accerta e dichiara che l'incendio verificatosi in danno dell'attore è addebitabile a responsabilità esclusiva dei convenuti in solido per violazione degli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c.
• Accerta e dichiara che il danno patrimoniale subìto dall'attore ammonta a complessivi
€. 35.060,00 e condanna i convenuti GI (C.F.: ), CP_1 C.F._2
GI Francesca (C.F.: ), GI Giovanni (C.F.: C.F._3
) e GI Nunzia (C.F.: ), in solido fra di C.F._4 C.F._5 loro, al risarcimento del danno a favore dell'attore nella suddetta quantificata misura oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge
• Condanna i convenuti in solido fra di loro alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio a favore di parte attrice nella misura di €. 13.510,00 per compensi professionali [compenso tabellare €.7.000,00 oltre aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 2.100,00; aumento del 33% a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8) € 2.310,00; aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis)
€ 2.100,00] oltre spese generali 15%, Cap e IVA come per legge + spese per C.U. e notifica atti così come documentati.
• Condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di € 3.000,00 a titolo di compensi professionali del difensore di parte attrice nel procedimento di ATP, oltre spese generali
15%, Cap e IVA come per legge + spese per C.U. e notifica atti così come documentati, con interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
• Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido i compensi professionali spettanti al
CTU nel procedimento di ATP nella misura che sarà liquidata dal giudice competente con apposito decreto.
• Condanna i convenuti in solido alla rifusione a parte attrice dei compensi professionali spettanti al CTP per l'attività prestata nel procedimento di ATP nella misura di €. 1.274,745 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di fatturazione e fino al soddisfo.
• Condanna i convenuti in solido alla rifusione a parte attrice dei compensi professionali spettanti al CTP di parte attrice per l'attività prestata nella direzione ed esecuzione dei lavori di ripristino della serra oggetto di incendio nella misura di €. 2.239,92 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di esborso e fino al soddisfo. Così deciso in Gela 30.9.2025
Il GI onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass. 6121/1999; Cass. Civ. 17471/2007; Cass. Civ. 2563/2007; Cass. Civ. 25243/2006; Cass. Civ. 26086/2005). 4 Cassazione civile, ordinanza n. 1135/23, depositata il 16 gennaio 2023; in senso conforme vedasi Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 30289/19; Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380; Cassazione civile sentenza n. 10173 del 18.05.2015.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
- SEZIONE CIVILE-
Il Tribunale di Gela, in composizione monocratica in persona del GI Onorario dott. Giuseppe
Vacirca, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 868/2021 in materia di Altre ipotesi di responsabilità
Extracontrattuale
T R A
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via A. Fleming n. 33, rappresentato e difeso dall'Avv. Gioacchino Marletta parte attrice
CONTRO
GI (C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi residente nella CP_1 C.F._2 via Annibal Caro n. 68; GI Francesca (C.F.: ), nata a [...] il C.F._3
07/12/1947) e ivi residente nella via Palermo n. 37; GI Giovanni (C.F.:
), nato a [...] il [...] e ivi residente nella via L. Muratori n. 14 ; C.F._4
GI Nunzia (C.F.: ), nata a [...] il [...] e ivi residente nella via C.F._5
Borca di Cadore n. 14 , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Fargetta parti convenute
Concisa esposizione del fatto e dei motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha adito questo Parte_1 tribunale al fine di vedere accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti in intestazione in merito ai fatti accaduti in Gela, in data 12.9.2019 verso le ore 02.50.
Parte attrice riferisce che nelle suddette circostanze di luogo e di tempo i propri terreni sono stati interessati da un incendio che ha avuto origine dal terreno dei convenuti, posto al confine ovest dei fondi dell'attore, da tempo incolto e abbandonato.
In conseguenza dell'evento l'impianto a serra realizzato dall'attore a confine col terreno dei convenuti è andato totalmente distrutto così come le coltivazioni impiantate. L'attore documenta che sui luoghi è intervenuta la polizia di stato la Polizia di Stato
I danni vengono documentati in una CTP e la dinamica dell'incendio è stata documentata a mezzo ripresa video riversata su apposito supporto magnetico prodotto in atti.
Parte attrice documenta inoltre che per i fatti di causa ebbe a instaurare procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al nrg 1268/2019 di questo tribunale conclusosi con il deposito della relazione peritale previo esperimento del tentativo di conciliazione effettuato dall'ausiliario del giudice con esito negativo.
In seno al conclusum dell'atto introduttivo del giudizio l'attore, previo addebito dell'evento in capo ai convenuti, avanza richiesta risarcitoria per somma pari a 37.797,27 o nella diversa accertanda misura, oltre al riconoscimento e rifusione delle spese e compensi della CTU in atp, spese e compensi professionali di atp e del presente giudizio.
A sostegno dell'an e del quantum debeatur allega apposita documentazione.
Si sono costituiti i convenuti contestando la pretesa di parte attrice ritenendo diversa la dinamica degli eventi, peraltro non consacrato in alcun rapporto dei vigili del fuoco e descritta unicamente dalle deposizioni degli operai assunte dalla Polizia intervenuta ex post sui luoghi.
Viene respinto l'addebito di responsabilità nella causazione dell'evento ritenendosi che l'incendio possa essersi sviluppato nei terreni dell'attore e , nello specifico, nella serra andata distrutta che, a dire dei convenuti non avrebbe avuto i requisiti antincendio previsti dalla normativa vigente.
Si contesta altresì che all'interno della serra andata in fiamme vi fosse una effettiva coltivazione di pomodori stante specifica prova al riguardo.
Vengono altresì contestate tutte le voci d danno e le relative quantificazioni ritenendosi le stesse eccessive e comunque eziologicamente riconducibili alla asserita responsabilità dei convenuti.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183 6 comma c.p.c. e previa ammissione della documentazione delle parti, la causa è stata istruita con l'interpello dell'attore e la prova dichiarativa ritenuta rilevante ai fini dell'accertamento dell'an debeatur;
espletata l'istruttoria orale e ritenuta la superfluità di ulteriori mezzi istruttori la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza fissata le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti difensivi e insistendo nelle originarie domande, eccezioni e difese.
Il procedimento, assegnato in decisione con i termini ex art. 190, vede la produzione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica queste ultime relativamente alla sola parte attrice.
*** *** ***
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento.
Sull'an dell'evento e della sua imputazione Nel caso di specie deve ritenersi che il compendio probatorio documentale allegato da parte attrice in una all'alla prova dichiarativa espletata, consente di ritenere che l'attore abbia assolto ex art. 2697 c.c. all'onere di fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale regola fa sì che l'attore che invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè:
a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un
"danno ingiusto", e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela
(c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Quanto alla CTU resa nel procedimento di atp dicasi che “La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo”. 1
Da quanto emerge dalla relazione in atp l'evento causativo del danno ha avuto origine nel fondo di proprietà degli odierni convenuti propagandosi successivamente verso il fondo dell'attore, attingendo la serra posta nelle vicinanze del confine fra i due terreni e distruggendola completamente;
altrettanto chiaramente il ctu in atp, attesta che la serra distrutta era in quel momento coltivata e che le colture insistenti e gli impianti posti a servizio della produzione sono andati completamente in fumo.
La dinamica degli eventi ha trovato ulteriore conferma nelle deposizioni testimoniali rese dagli operari dell'attore i quali hanno altresì precisato che la serra dell'attore e il fondo su cui essa insisteva erano sempre manutenuti, liberi da erbacce e vi era una apposita barriera parafuoco costituita da una piccola stradella a confine con le terre dei convenuti.
Anche gli ulteriori assunti di parte attrice hanno trovato conferma con i testi escussi;
è stato dichiarato che vennero allertati i Vigili del fuoco ma che gli stessi erano impossibilitati a intervenire 1 Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8496 del 24/03/2023; in senso conforme Tribunale La Spezia sentenza del
10 08 2023; in quanto impegnati nello spegnimento di altri;
hanno confermato di esseri prodigati nello spegnimento dell'incendio; hanno riferito che, suoi luoghi, è intervenuta, ex post, una volante della
Polizia.
Ulteriore circostanza confermata dai testimoni, che ha peraltro trovato riscontro documentale nel bollettino ricavato dal SIAS in uso alla Regione Siciliana, è quella relativa alla direzione dei venti che, al momento dell'evento e al loro arrivo sui luoghi, spirava dai terreni dei convenuti (ove c'erano ancora arbusti in fiamme) verso quello dell'attore.
Il suddetto quadro fattuale smentisce, quindi, la prospettazione difensiva dei convenuti tendente ad addebitare la responsabilità dell'evento al comportamento dello stesso danneggiato odierno attore anche sotto lo specifico aspetto dei materiali utilizzati per la realizzazione della serra.
Ancora una volta, la prova testimoniale resa dal fornitore dei materiali appare inconfutabile;
il teste ha confermato l'acquisto dei materiali da parte dell'attore riconoscendo la fattura illo tempore emessa e le allegate schede tecniche relative ai materiali venduti.
L'esame testimoniale (sempre avvalorato dal dato documentale) ha altresì confermato l'ennesima doglianza dell'attore inerente lo smaltimento dei materiali distrutti dall'incendio e i lavori effettuati per la bonifica e il ripristino del terreno ai fini della nuova coltivazione.
Sulla scorta dell'istruttoria espletata si può quindi concludere per l'addebito di responsabilità in capo ai convenuti ritenendosi applicabile la fattispecie normativa di cui all'art. 2051 c.c. in materia di cose in custodia, fattispecie con riferimento alla quale, il Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento della Corte di Cassazione che individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo (vedi Ordinanza
25 settembre - 4 ottobre 2013, n. 22684). Pertanto, non assume rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno. Da ciò deriva l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, l'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, cioè, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale
(Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11).
Il caso fortuito cui fa riferimento l'art. 2051 c.c. deve comunque intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008 n.4279).
Deve ribadirsi - infatti - che nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, la quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
(Cass. 19 febbraio 2008 n. 4279, cit.; v. anche Cass. n. 21727/2012).
Se la prova del caso fortuito che consente l'esonero da responsabilità risarcitoria incombe infatti al custode, essa tuttavia presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso lamentato e la cosa stessa (C. Cass. 3 febbraio 2015, 1896).
Ciò, come detto, non è avvenuto nel caso di specie per le motivazioni sopra esposte.
Ad abundantiam si dica che già con sentenza del 20112 la Suprema Corte si pronunciava affermando che “il proprietario di un fondo dal quale si propaga un incendio che si diffonde nel fondo limitrofo, invadendolo, è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo, qualora non dimostri il caso fortuito, assumendo rilievo non la circostanza che in quel fondo si sia originato l'incendio, bensì la sua situazione obiettivamente idonea ad alimentare, con accentuato dinamismo, la propagazione delle fiamme”.
Costante la giurisprudenza sul punto che per aversi imputazione degli effetti dannosi ai sensi dell'art. 2051 c.c. è necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insisto nella cosa e che il soggetto convenuto abbia per il rapporto con la cosa l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in modo tale da impedire che produca danni a terzi. In tale caso non è rilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 c.c. che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obiettivamente suscettibile di produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve.
Il proprietario è, pertanto, responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nelle ipotesi in cui la cosa in custodia abbai causato l'evento dannoso o abbia contribuito concausalmente alla sua produzione, inserendosi in un processo dannoso in atto ed alimentando lo stesso con accentuato dinamismo.3
I superiori canoni ermeneutici sono stati riconfermati dal Supremo Collegio con recentissimo pronunciamento (sentenza del 2 luglio 2025, n. 17980) a tenore del quale in caso di danni derivanti da incendio, sussiste la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche se la cosa in custodia ha avuto solo un ruolo concausale nella propagazione dell'incendio, senza che sia necessario accertare con certezza il punto di innesco. Secondo la Corte la prova liberatoria a carico del custode “può dirsi raggiunta se sia positivamente accertato il caso fortuito, comprensivo, nella sua più lata accezione, anche della colpa del danneggiato o del fatto di un terzo”, precisando pure che in “caso di incendio non basta che questo possa essere attribuito ad una o ad altra delle varie cause fortuite prospettate in via 2 Cassazione civile, sez. III, sentenza 07/02/2011 n° 2962 d'ipotesi per poterne dedurre che sia stato osservato il dovere di custodia inteso come diligente esercizio del potere di controllo sulla cosa” (viene richiamata Cass., 24 luglio 1963, n. 2055).
Tanto basta
Sul quantum risarcitorio
Per come esposto in premessa, (nella parte relativa alla validità di tale strumento processuale) la quantificazione del danno non può che trovare originario fondamento nell'ATP a suo tempo disposta.
Per economia espositiva basta ricordare che l'ausiliario del giudice è pervenuto alle seguenti conclusioni:
• quanto alla produzione perduta – detratte le spese risparmiate in termini di potatura e sfemminellatura, trattamenti antiparassitari, raccolta, confezionamento e trasporto e considerate nel calcolo le spese fisse necessariamente da sostenere ai fini della produzione - il CTU stima la somma di €. 2.200,00;
• quanto ai mancati redditi (a dire del CTU “l'incendio ha causato il danneggiamento importante della struttura serricola e tale da renderla inutilizzabile per il successivo ciclo produttivo, che sarebbe potuto iniziare a febbraio, ma il proprietario coltivatore diretto vi deve rinunciare, in attesa di ripristinarla, ed optare per un trapianto autunnale (settembre).
Sono quindi 8 mesi di mancati redditi dal momento in cui è occorso l'incidente”) il CTU stima la somma di € 15.380,00
• quanto ai danni materiali alla struttura produttiva (i teli in plastica di copertura, i teli antigoccia, le reti antiafide, per bombi, parti delle tavole d'abete, le tavole per le gronde, i pali in legno, parti dell'impianto di irrigazione e di quello antigelo) il CTU stima la somma di €. 12.580,00.
• Quanto al costo per lo smaltimento dei rifiuti speciali il CTU stima la somma di €. 2.200,00;
Al suddetto danno patrimoniale vanno sommate ulteriori spese accessorie resesi necessarie per la riattivazione dell'impianto (emolumenti corrisposti per utilizzo degli operai nell'esecuzione dei lavori di ripristino il cui importo, come da allegato n.21 all'atto di citazione, ben può ritenersi equo in relazione ai tempi di impiego e alle attività espletate) e le somme corrisposte per la documentazione foto-video (analogamente fatturate).
Su dette somme vanno calcolati gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli esborsi e fino alla data di emissione della presente sentenza.
Il cumulo di interessi legali e rivalutazione monetaria è indubbio atteso che, per costante giurisprudenza di legittimità, in caso di danno da illecito aquiliano (c.d. responsabilità extracontrattuale), bisogna tenere conto della rivalutazione monetaria (Cass. Civ. 28.12.1994, n. 11257, in Mass., 1103 ove si afferma che la ratio della rivalutazione è quella di “reintegrare il patrimonio del creditore di una somma pari, al momento della liquidazione (taxatio) al potere d'acquisto espresso da quella equivalente entità del danno al momento del suo verificarsi
(aestimatio)”.
Per il calcolo degli interessi c.d. “compensativi” si fa riferimento al criterio stabilito da S.U.
Cassazione sent. n. 1712 del 1995. Dalla sentenza al saldo vanno corrisposti gli interessi al tasso legale
Sulle spese legali
Le spese di lite seguono l'ordinario principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno disposte a carico dei convenuti in solido, sulla scorta dei parametri tabellari di cui al D.M.
n.55/2014 (nei valori aggiornati, tenuto conto del valore del decisum, delle attività istruttorie espletate e della quantità e qualità delle difese, il tutto negli importi di cui al dispositivo.
Le parti convenute, in solido vanno altresì condannate alla rifusione dei compensi e spese di lite sostenute dall'attore per il procedimento di ATP ponendo a carico degli stessi le somme da corrispondersi al CTU in ATP per l'elaborato peritale.
Quanto alle spese sostenute dall'attore per il proprio CTP in atp nessun dubbio sussiste per l'ulteriore rifusione a carico dei convenuti in solido. A tal riguardo si ritiene di uniformarsi al principio conclamato dalla Cassazione secondo cui le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1°, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, ferma restando, naturalmente, la necessità che di tali spese la parte vittoriosa dimostri l'esborso effettivamente sopportato (ndr: o comunque dia dimostrazione di aver assunto l'obbligo di pagamento che, nel caso di specie, ben può essere dimostrato dalla fattura pro forma emessa dal consulente), dovendosi, per contro, escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento.4
Vanno conseguentemente riconosciute le spese sostenute dall'attore per i compensi corrisposti al proprio perito agrario ante causam ai fini della direzione dei lavori per il ripristino della serra
(atteso che in sede di prova testimoniale il CTP ha confermato di aver ricevuto il pagamento predetto)
P Q M
Il tribunale di Gela, quale giudice unico, nella persona del giudice onorario dott. Giuseppe Vacirca, così decide:
• Accerta e dichiara che l'incendio verificatosi in danno dell'attore è addebitabile a responsabilità esclusiva dei convenuti in solido per violazione degli obblighi di custodia ex art. 2051 c.c.
• Accerta e dichiara che il danno patrimoniale subìto dall'attore ammonta a complessivi
€. 35.060,00 e condanna i convenuti GI (C.F.: ), CP_1 C.F._2
GI Francesca (C.F.: ), GI Giovanni (C.F.: C.F._3
) e GI Nunzia (C.F.: ), in solido fra di C.F._4 C.F._5 loro, al risarcimento del danno a favore dell'attore nella suddetta quantificata misura oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge
• Condanna i convenuti in solido fra di loro alla rifusione delle spese e compensi professionali del presente giudizio a favore di parte attrice nella misura di €. 13.510,00 per compensi professionali [compenso tabellare €.7.000,00 oltre aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2) € 2.100,00; aumento del 33% a carico del soccombente per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (art. 4, comma 8) € 2.310,00; aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis)
€ 2.100,00] oltre spese generali 15%, Cap e IVA come per legge + spese per C.U. e notifica atti così come documentati.
• Condanna i convenuti in solido al pagamento della somma di € 3.000,00 a titolo di compensi professionali del difensore di parte attrice nel procedimento di ATP, oltre spese generali
15%, Cap e IVA come per legge + spese per C.U. e notifica atti così come documentati, con interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
• Pone definitivamente a carico dei convenuti in solido i compensi professionali spettanti al
CTU nel procedimento di ATP nella misura che sarà liquidata dal giudice competente con apposito decreto.
• Condanna i convenuti in solido alla rifusione a parte attrice dei compensi professionali spettanti al CTP per l'attività prestata nel procedimento di ATP nella misura di €. 1.274,745 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di fatturazione e fino al soddisfo.
• Condanna i convenuti in solido alla rifusione a parte attrice dei compensi professionali spettanti al CTP di parte attrice per l'attività prestata nella direzione ed esecuzione dei lavori di ripristino della serra oggetto di incendio nella misura di €. 2.239,92 oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di esborso e fino al soddisfo. Così deciso in Gela 30.9.2025
Il GI onorario dott. Giuseppe Vacirca
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cass. 6121/1999; Cass. Civ. 17471/2007; Cass. Civ. 2563/2007; Cass. Civ. 25243/2006; Cass. Civ. 26086/2005). 4 Cassazione civile, ordinanza n. 1135/23, depositata il 16 gennaio 2023; in senso conforme vedasi Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 30289/19; Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380; Cassazione civile sentenza n. 10173 del 18.05.2015.