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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/07/2025, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro in persona della giudice, Federica Porcelli, a seguito del 9.7.2025, data fissata per l'udienza di discussione così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4250/2022 R.G.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Misterbianco Parte_1 C.F._1
(CT), Via San Giuseppe n. 113, presso lo studio dell'avv. Maria Fornello, che la rappresenta e difende, giusta procura congiunta al ricorso.
- Ricorrente -
e
(P. IVA ), avente sede legale in OT Controparte_1 P.IVA_1
Sant'AN (CT), Viale della Regione, in persona del legale rappresentante pro tempore
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Asiago n. 12, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. Stefania Cataudella, che la rappresenta e difende giusta procura congiunta alla memoria.
- Resistente -
(c.f. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
Catania, Piazza della Repubblica n. 26, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Velardi, in forza di procura generale alle liti congiunta alla memoria.
- Litisconsorte necessario -
Oggetto: compensi – contratti di collaborazione coordinata e continuativa – condizione sospensiva relativa all'erogazione degli accrediti effettuati dall'
[...]
. Controparte_4
1 Conclusioni: come da ricorso, da memorie difensive e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24.5.2022, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, deducendo di essere stata docente presso la
« , in virtù di plurimi contratti di collaborazione coordinata e Controparte_1 continuativa, in occasione dei corsi finanziati dalla Regione Sicilia dal 2017 al 2020.
In primis, ha dichiarato di avere stipulato apposito contratto – con decorrenza dal 13.9.2017 al
30.6.2018 - relativo al progetto «Operatore del Benessere», svolgendo le proprie mansioni presso la sede di Biancavilla (II anno Sez. A), per un totale di 60 ore e dietro retribuzione pari ad
€ 1.440,00 lordi;
nonché, relativamente al medesimo periodo ed alla medesima sede (I anno Sez.
B), di avere sottoscritto un ulteriore contratto in ambito di «Igiene e Alimentazione», relativo al predetto corso «Operatore del Benessere», per un totale di 50 ore ed un compenso di € 1.200,00 lordi.
L'istante ha precisato, tuttavia, di avere ricevuto solo una busta paga comprensiva di entrambe le retribuzioni, per un totale di € 1.241,00 lordi – corrispondente a 51 ore di lavoro - a fronte del differente importo spettantele pari ad € 2.640,00 (€ 24,00 all'ora x 110 ore di attività lavorativa svolta); lamentando il fatto che nel cedolino fosse indicata la data «maggio 2019», con riguardo al mese retribuito, e che, invece, nella casella denominata «descrizione voce» fosse riportata la scritta «OIF 2017-2018», attestando addirittura un numero di ore lavorate pari a 156.
Pertanto, ha domandato la corresponsione di € 1.399,00 lordi, a titolo di differenze retributive, oltreché il versamento degli oneri contributivi e previdenziali dovuti.
Ha, altresì, asserito di avere stipulato, in data 30.8.2018, tre contratti inerenti al summenzionato progetto «Operatore del Benessere» – con decorrenza dal 3.9.2018 e cessazione al 30.6.2019 – e di avere conseguentemente prestato servizio in qualità di docente in materia di «Igiene e
Alimentazione», presso le sezioni III^ C, III^ D e III^ E della sede di Biancavilla, per un totale di
20 ore retribuite con € 32,00 ciascuna.
Ha aggiunto di avere svolto, oltre alle 60 ore contrattualmente designate, ulteriori 15 ore di attività di supplenza - per le quali era prevista la corresponsione di € 32,00 all'ora – ricevendo tuttavia la somma irrisoria di € 715,00 lordi (a titolo di tredicesima mensilità), a fronte dell'esatto importo spettante di € 2.400,00 lordi (€ 32,00 x 75 ore), derivandone così una differenza retributiva pari a € 1.675,00.
In merito all'anno scolastico 2018/2019, parte ricorrente ha sottoscritto ulteriori contratti di lavoro riferiti ai seguenti periodi:
2 - al periodo di tempo intercorrente tra l'8.10.2018 ed il 30.6.2018, in virtù del progetto
«Operatore del Benessere» I anno, con sede a OT S. AN (CT), svolgendo attività di docenza in materia di «Igiene e Alimentazione» (43 ore) e di «Anatomia» (41 ore), con retribuzione prevista pari ad € 2.016,00 lordi (€ 24,00 all'ora);
- al periodo compreso tra il 12.9.2018 ed il 30.6.2018, in ordine al progetto «Operatore della
Ristorazione» III anno, con sede a OT S. AN (CT), prestando servizio nell'ambito
«Scienze degli Alimenti» (80 ore); nonché al corso «Operatore del benessere» I anno, con sede a
Biancavilla (CT), in materia di «Anatomia» (52 ore) e di «Igiene e Alimentazione» (50 ore); al progetto «Operatore del benessere» II anno Sez. A, con sede in Biancavilla, in materia di «Igiene
e Alimentazione» (30 ore); al progetto «Operatore del Benessere» II anno Sez. B, nell'ambito di
«Igiene e Alimentazione» (30 ore); al progetto «Operatore del Benessere» III anno Sez. A, sede di Biancavilla, nell'ambito «Igiene e alimentazione» (20 ore); al corso «Operatore del
Benessere» III anno Sez. B, con sede a Biancavilla, in merito a «Igiene e alimentazione» (20 ore), con retribuzione complessiva pari ad € 6.768,00 (€ 24,00 x 282 ore lavorative);
- al periodo tra l'11.12.2018 ed il 30.6.2019, in merito al progetto «Operatore del Benessere» II anno Sez. A, con sede a OT S. AN, prestando servizio in materia di «Chimica» (30 ore)
e «Anatomia» (18 ore), oltreché, relativamente al medesimo progetto, presso la Sez. II^ B, con sede a OT S. AN, in materia di «Chimica» (18 ore) e «Anatomia» (8 ore), prevedendo una retribuzione pari ad € 1.776,00 (€ 24,00 x 74 ore).
Dopo la puntualizzazione delle 532 ore di lavoro complessivamente svolte, ivi comprese quelle inerenti all'attività di supplenza, la ricorrente ha domandato il riconoscimento di € 4.737,00, derivanti dalla differenza tra la somma percepita (€ 8.031,00) e la somma effettivamente spettantele (€ 24,00 x 532 = € 12.768,00).
Ed ancora, relativamente all'anno scolastico 2019/2020 ha affermato di aver stipulato i seguenti contratti:
- contratto decorrente dal 18.12.2019 fino al termine delle attività, con riferimento al corso
«Operatore del Benessere - Acconciatura» III anno, con sede a OT S. AN (CT), in qualità di docente di «Anatomia» (36 ore) e «Igiene e alimentazione» (20 ore); nonché con riguardo ai progetti «Operatore del Benessere - Estetica» III anno e «Operatore del Benessere -
Acconciatura» III anno, con sede a Biancavilla (CT), in materia di «Anatomia» (36 ore per ciascun progetto) e «Igiene e alimentazione» (20 ore per ciascun progetto), con retribuzione complessiva pari ad € 4.368,00 (€ 26,00 x 168 ore);
- contratto con efficacia dal 18.12.2019 sino al termine delle attività, relativo al progetto
«Operatore del Benessere» II anno, con sede a OT S. AN e a Biancavilla, in qualità di
3 docente di «Anatomia» (40 ore per ciascuna sede) e di «Igiene e alimentazione» (30 ore per ciascuna sede), con compenso di € 3.640,00 (€ 26,00 x 140 ore);
- contratto avente decorrenza dal 18.12.2019 fino al termine delle attività, afferente al percorso
«Tecnico di cucina» IV anno, con sede a OT S. AN, per attività di docenza in «Scienze degli Alimenti» (100 ore); oltreché al progetto «Tecnico dei trattamenti estetici» IV anno, con sede a Biancavilla, in materia di «Igiene e alimentazione» (30 ore), dietro retribuzione fissata in complessivi € 3.380,00 (€ 26,00 x 130 ore).
Invero, parte ricorrente – tenuto conto delle 433 ore di servizio prestato - ha richiesto l'accertamento del diritto alla corresponsione di € 7.876,00, quale differenza tra la somma dovutale (€ 11.258,00) e quella realmente conseguita (€ 3.382,00).
Infine, ha sostenuto di avere sottoscritto un altro contratto (dal 16.9.2019 al 30.6.2020), Pt_1 vertente sul progetto «Operatore del Benessere» I anno, con sede a Biancavilla e a OT S.
AN, in qualità di docente nell'ambito di «Igiene e alimentazione» (50 ore per ciascuna sede), per un totale di € 2.400,00 (€ 24,00 x 100 ore); ma, in realtà, di avere lavorato per 112 ore con conseguente diritto al riconoscimento di € 2.688,00, a fronte della somma erogatale di €
1.620,00 (€ 679,00 + € 941,00): da qui la richiesta di € 1.068,00 a titolo di differenze per compensi.
Ed ancora, ha lamentato la mancata consegna delle buste paga nei mesi di riferimento, la presenza - in alcune di esse - della dicitura «tredicesima mensilità», la difformità tra le ore lavorate e quelle effettivamente retribuite, l'omessa indicazione nei cedolini delle ore di servizio mensilmente prestato e della retribuzione oraria, nonché il mancato riconoscimento dell'indennità di disoccupazione – in data 4.11.2020 - a causa dell'omesso versamento dei contributi all' . Controparte_5
In conclusione, per l'attività di docenza svolta (dal 13.9.2017 al 30.10.2020) nei percorsi di
Istruzione e Formazione professionale de quibus, la ricorrente ha domandato la condanna di parte resistente al pagamento di € 16.765,00 (somma spettante € 31.754,00 – acconti di €
14.989,00), oltreché al versamento dei contributi previsti ex lege.
Tanto premesso, ha formulato le seguenti conclusioni: «1) accertare e dichiarare il riconoscimento del diritto alla retribuzione nei termini e per le causali indicate in premessa;
2) Conseguentemente condannare parte resistente individuata nella
[...]
in persona del legale rappr.te p.t. con Controparte_6 Controparte_2 sede in OT S. AN (Catania) Viale della Regione 30 partita Iva/codice fiscale
al pagamento delle retribuzioni a tale titolo non corrisposte, nella misura P.IVA_1 quantificata in ricorso o in quella (minore o maggiore) ritenuta di diritto - oltre interessi,
4 rivalutazione e versamento dei relativi oneri previdenziali - e alla valutazione dei relativi periodi di servizio a tutti gli effetti giuridici ed economici, somme che, allo stato, si quantificano in complessivi € 16.765,00 (sedicimilasettecentosessantacinque/00) oltre oneri previdenziali più interessi e rivalutazione monetaria alla data del soddisfo;
3) ordinare ex art. 210 c.p.c. alla Regione Sicilia l'esibizione dei documenti attestanti i finanziamenti relativi anche alle annualità successive al 2017/2018».
Con memoria difensiva depositata in data 28.10.2022, si è costituita in giudizio la «
[...]
, eccependo l'infondatezza del ricorso per ragioni di fatto e di diritto. CP_1
Innanzitutto, parte resistente ha lamentato l'inesigibilità del credito anelato da , in quanto Pt_1 la corresponsione delle retribuzioni era in realtà assoggettata - in virtù di apposita clausola contenuta nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed in quelli a progetto - al verificarsi della condizione sospensiva consistente nell'integrale erogazione dei finanziamenti da parte dell' . Controparte_4
Per corroborare la propria tesi, la società de quo ha rimarcato il fatto che la ricorrente – consapevole della predetta condizione - aveva avanzato ben due istanze di accesso agli atti presso la Regione Sicilia per conoscere lo stato dei pagamenti dei suddetti finanziamenti.
Nonostante non fossero stati ancora stanziati tutti i fondi relativi alle attività oggetto di causa, la resistente ha affermato di avere, invece, provveduto ad elargire gli importi dovuti tramite gli acconti risultanti dalle buste paga versate in atti.
Inoltre, ha contestato l'erroneità dei calcoli sì come elaborati dalla ricorrente, data l'omessa detrazione, dagli importi al lordo, delle ritenute fiscali e previdenziali dovute per legge sia dal committente che dal collaboratore medesimo.
Alla luce di ciò, « ha asserito che - relativamente ai due contratti a Controparte_1 progetto stipulati per l'anno scolastico 2017/2018, per i quali era previsto rispettivamente il compenso di € 1.440,00 e di € 1.200,00 - la somma lorda effettivamente percepita da parte ricorrente era stata pari ad € 1.584,00, (a fronte di 66 ore di attività lavorativa svolta), e che la cifra residua sarebbe stata corrisposta al verificarsi della suindicata condizione sospensiva.
In merito ai sei contratti di collaborazione coordinata e continuativa concernenti l'anno scolastico 2018/2019, l'impresa ha osservato come gli importi lordi erogati fossero pari ad €
10.248,00 (€ 24,00 x 427 ore) e ad € 896,00 (€ 32,00 x 28 ore), come attestato rispettivamente dalle busta paga del mese di giugno 2020 e della tredicesima mensilità di cui all'anno 2020; ed infine, quanto ai contratti afferenti l'anno 2019/2020, ha addotto di avere corrisposto le somme al lordo di € 1.200,00 (€ 24,00 x 50 ore), di € 864,00 (€ 24,00 x 36 ore), di € 4.316,00 (€ 26,00 x
166 ore) e di € 4.784,00 (€ 26,00 x 184 ore).
5 Ed ancora, ha evidenziato la sussistenza di un mero errore materiale in ordine alle buste paga emesse nel mese di dicembre indicanti le tredicesime mensilità, non essendo la Pt_1 dipendente dell'ente committente e non intercorrendo con esso alcun rapporto di lavoro subordinato.
Da ultimo, dopo aver domandato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'
[...]
- in quanto litisconsorte necessario e destinatario dei Controparte_3 contributi non ancora versati – ha puntualizzato di aver sempre erogato le somme debite, anche a seguito di pagamenti esclusivamente parziali, tramite rateizzazione autorizzata dall' stesso. CP_3
Ciò posto, ha formulato le seguenti conclusioni: «... rigettare integralmente tutte le domande di parte ricorrente;
condannare la ricorrente alla rifusione di spese e compensi del presente giudizio, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA».
Disposta all'udienza del 9.11.2022 l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell
[...]
, mediante memoria depositata in data 15.3.2023, si è costituito in giudizio l' CP_5 [...]
, il quale – pur dichiarandosi estraneo ai fatti dedotti in Controparte_3 ricorso – ha comunque manifestato interesse alla regolarizzazione assicurativa previdenziale della ricorrente. CP_ Orbene, l' ha formulato le seguenti conclusioni: «…pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda attrice riguardante la regolarizzazione assicurativa previdenziale, con accertamento –in caso di suo accoglimento- della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna, nei limiti della prescrizione di legge, del datore di lavoro al versamento in favore dell' dei contributi omessi e degli accessori di legge sino al saldo. Spese, diritti ed onorari CP_3 di causa interamente rifusi e posti a carico di chi di ragione come per legge».
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione della lite, è stato ordinato alla Regione
Sicilia-Assessorato di esibire i decreti emessi Controparte_4 dall aventi ad oggetto i Controparte_4 finanziamenti corrisposti alla in relazione ai progetti finanziati per la Controparte_1 realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale per gli anni 2017/2018,
2018/2019 e 2019/2020. Reiterato tale ordine all'udienza del 15.2.2023 e richieste all'udienza del 12.6.204 informazioni a detto Assessorato ai sensi dell'art. 213 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del 6.11.2024, all'esito della quale è stata disposta consulenza tecnica contabile con rinvio per esame delle risultanze dell'elaborato peritale all'udienza del 2.4.2025. Disposta, poi, con ordinanza del 2.4.2025, un'integrazione della consulenza tecnica contabile, la causa è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 9.7.2025.
6 Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., senza che le parti costituite nulla abbiano osservato in ordine all'adozione di siffatte modalità di trattazione entro i cinque giorni all'uopo fissati dalla legge, acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate da entrambe le parti, la causa, matura per la decisione, è stata decisa con sentenza resa all'esito del giorno fissato per l'udienza come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Oggetto del presente giudizio è la pretesa creditoria di ai compensi ancora Parte_1 spettanti in relazione all'attività pacificamente prestata in favore di Controparte_1 dall'anno 2017/2018 all'anno 2019/2020 nell'esecuzione di plurimi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, meglio indicati nel precedente paragrafo e stipulati tra le parti per lo svolgimento di attività di docenza in progetti dal titolo «Operatore del benessere».
3. non ha, infatti, contestato l'esistenza dei contratti e l'esecuzione della Controparte_1 prestazione lavorativa della ricorrente, ma ha eccepito l'inesigibilità del credito per mancato avveramento della condizione contenuta nei contratti secondo cui il corrispettivo sarebbe stato erogato «sulla base della effettiva disponibilità di fondi derivante dagli accrediti effettuati dall'Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, per le ore effettivamente prestate». ha inoltre dedotto l'erronea quantificazione delle somme richieste. Controparte_1
4. Dall'esame della documentazione in atti, e in particolare, dall'esame dei contratti stipulati tra le parti, si evince quindi chiaramente che la pretesa creditoria fatta valere dalla ricorrente si fonda sui detti contratti di lavoro e che l si è obbligata a corrispondere Controparte_1 il compenso pattuito.
Ora, la società, sulla quale gravava, in conformità al disposto degli artt. 1218 e 2697 c.c., l'onere della prova del fatto estintivo dell'obbligazione creditoria dedotta nel giudizio dalla ricorrente oppure dell'impossibilità di adempiere per fatto a sé non imputabile, non ha dimostrato né
l'avvenuto pagamento, né l'impossibilità dello stesso per fatto a sé non imputabile, non essendo a tal fine idonea l'argomentazione difensiva, peraltro solo labiale, della società secondo cui il mancato adempimento sarebbe stato dovuto all'omessa erogazione dei finanziamenti da parte dell' . Ciò in quanto, per Controparte_4 un verso, dall'esame della documentazione in atti emerge che la società, si è obbligata a corrispondere il compenso pattuito nei confronti della lavoratrice, e, per altro verso, dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente in data 15.5.2025, che si acquisisce ai sensi dell'art. 421 c.p.c., anche tenuto conto della mancata piena ottemperanza dell'Amministrazione alla richiesta di informazioni avanzata dal Tribunale ai sensi dell'art. 213 c.p.c., documentazione comunque proveniente dalla Regione Sicilia Assessorato Istruzione e Formazione Professionale,
a firma della Dirigente , si evince che «che gli importi relativi a ciascun decreto di Tes_1
7 liquidazione sono stati regolarmente pagati», sì come attestato dalla citata Dirigente in calce alla sua nota Prot. Al n. 17039 del 13.5.2025 con allegazione di tutti i DDS (Decreti Dirigente
Servizio) di pagamento, datati dal 2018 al 2024, per i progetti in relazione ai quali la ricorrente ha prestato attività lavorativa dal 2018 al 2020 (v. produzione parte ricorrente del 15.5.2025).
5. Sussiste, quindi, il diritto della ricorrente a percepire i compensi ancora spettanti per l'attività di docenza prestata nei progetti Operatore di benessere per causa.
6. La quantificazione dei compensi ancora spettanti a parte ricorrente per l'attività prestata in favore di dall'anno 2017/2018 all'anno 2019/2020 è stata rimessa al Controparte_1
CTU.
Al riguardo, reputa il Tribunale di possono integralmente condividersi i conteggi effettuati dal
CTU nominato, in quanto condotti secondo il mandato conferito, scevri da errori e fondati sulla corretta applicazione dei parametri di riferimento.
In particolare, l'ausiliare ha spiegato analiticamente e con chiarezza espositiva le operazioni contabili eseguite ed i criteri applicati nei singoli passaggi di calcolo.
Quindi l'ausiliare ha conclsuo che «con riguardo ai periodi/ore di lavoro indicati in ricorso e nei contratti sottoscritti inter partes prodotti in atti dalla ricorrente, tenuto conto degli importi lordi percepiti ammessi in ricorso come da cedolini paga ivi prodotti e da ulteriore cedolino paga prodotto in corso di causa dalla ricorrente, nonché documentato in corso di causa dalla resistente, sono stati accertati:
a) compensi lordi spettanti di complessivi euro 31.284,00, per come desunto dai contratti di lavoro in atti e tenuto conto delle ulteriori ore di lavoro prestate, rispetto a quelle pattuite nei contratti, risultanti nei timesheet in atti;
b) pagamenti lordi di complessivi euro 21.046,61 relativi ai periodi di lavoro indicati nei contratti di lavoro in atti, per come desunto dai cedolini stipendiali e relative contabili bancarie di pagamento;
c) differenze retributive lorde, tra gli importi di cui sub a) e sub b), di complessivi euro
10.237,39»
L'ausiliare ha quindi accertato che le differenze retributive spettanti alla ricorrente ammontano alla somma lorda di euro 10.237,39.
6.1. Non reputa il Tribunale di porre a fondamento della decisione il conteggio alternativo formulato in subordine dal CTU, non essendo fondata la tesi di parte resistente secondo cui l'importo lordo corrisposto non sarebbe quello indicato a tale titolo nei cedolini paga in atti in quanto tale importo, in virtù di quanto pattuito nei contratti sottoscritti inter partes, sarebbe ancora da maggiorare degli oneri previdenziali e fiscali IRAP a carico dell'azienda CP_3
8 committente, tenuto conto delle precise indicazioni contenute nei contratti stipulati tra le parti in ordine all'ammontare del compenso spettante alla ricorrente.
7. Pertanto, deve essere condannata al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma lorda di euro 10.237,39 a titolo di compenso spettante in forza dei contratti Pt_1 stipulati tra le parti, nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale di . Parte_1
8. Con riguardo alle spese di CTU, osserva il Tribunale che consolidato è il principio per cui «In tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza»
(Cass. n. 25179/2013; Cass. n. 28094/2009).
La Corte di cassazione ha inoltre affermato che « il giudice di merito, nell'ambito di una pronuncia di compensazione delle spese, può legittimamente disporre la ripartizione per quote uguali delle spese di consulenza tecnica d'ufficio fra la parte soccombente e la parte totalmente vittoriosa, senza con ciò violare il divieto di condanna di quest'ultima alle spese (art. 91 c.p.c.), dato che la compensazione delle spese processuali - nella quale si risolve anche il provvedimento con cui il giudice, chiudendo il giudizio davanti a sè, disponga la ripartizione nei modi anzidetti delle spese in favore del consulente tecnico d'ufficio - è soltanto esclusione del rimborso, e dunque negazione della condanna: e ciò tanto più ove si consideri che la consulenza tecnica d'ufficio è strutturata, nel processo civile, essenzialmente quale ausilio fornito al giudice da un suo collaboratore esterno all'ordine giudiziario, piuttosto che quale mezzo di prova in senso proprio, costituendo, dunque, un atto necessario del processo che l'ausiliare compie nell'interesse generale della giustizia e, correlativamente, nell'interesse comune delle parti
(Cass. nn. 17953/05, 21701/06 e 2858/99)» (Cass. Cass. n. 17739/2016, confermata da Cass. n.
26849/2019; ma vedi già Cass. n. 23522/2014).
Ebbene, in applicazione di tali principi di diritto reputa il Tribunale di porre le spese di consulenza tecnica, nei rapporti tra il CTU e le parti, a carico delle parti in solido tra loro e, nei rapporti interni tra le parti, a carico di che ha dato causa al giudizio, Controparte_1 oltre ad essere rimasta soccombente.
Tali spese sono liquidate come da separato decreto.
9. Nei rapporti tra la ricorrente e l le spese di lite seguono la soccombenza e Controparte_1 devono essere poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo sulla base dei criteri di cui al d.m. n. 55/2014, come aggiornato dal d.M. n. 147/2022, alla luce dei minimi, in ragione della qualità delle parti, tenuto conto del valore della causa.
9 CP_ Nei rapporti con l' le spese di lite devono essere compensate, in ragione della qualità delle parti e della posizione processuale dell' . CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore di della somma lorda di euro 10.237,39 a titolo di Parte_1 compenso spettante in forza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati tra le parti dall'anno 2017/2018 all'anno 2019/2020;
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1 regolarizzazione della posizione previdenziale di;
Parte_1
- pone le spese di CTU a carico di Controparte_1
- condanna in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere Controparte_1 in favore di le spese di lite, che liquida nell'intero in complessivi € Parte_1
2008,00 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge;
CP_
- compensa le spese di lite tra le parti e l'
Così deciso in Catania, il 19 luglio 2025
La giudice
Federica Porcelli
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