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Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/05/2024, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 333 /2023 R.G.L. promossa da: già c.f. , in Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Nicola Rocco di Torrepadula, Eloisa Rocco di
Torrepadula, Luca Scarnato, Carlo Soncini, Filippo Pastorini, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Genova, via Martin Piaggio 17/7, per procura allegata al ricorso. reclamante
CONTRO
, c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall' avv. Sonia Fallico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Feraldi 6, per procura allegata alla comparsa. Pt_1
reclamato
CONCLUSIONI
Per la reclamante: come da ricorso depositato in data 11.10.2023.
Per il reclamato: come da comparsa depositata in data 16.1.2024.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di MP , dipendente del CP_1
di con mansioni di croupier, ha proposto opposizione ex Pt_1 Pt_1 art. 1, co. 51, l. 92/2012 avverso l'ordinanza del Tribunale di MP che in via sommaria aveva respinto l'impugnazione del licenziamento, intimato dalla società in data 27.11.2019 per ventiquattro condotte illecite di gioco commesse nel corso del turno lavorativo del 4.11.2019 a favore del cliente
, il quale in poco meno di due ore aveva conseguito Persona_1
indebiti vantaggi economici per complessivi euro 1.620,00.
Nell'opposizione il ricorrente ha lamentato innanzitutto che il Tribunale avesse disatteso le giustificazioni degli errori commessi, già allegate nel ricorso introduttivo, ossia l'avere agito in assenza di dolo e a causa dello stato di affaticamento e prostrazione psicofisica in cui versava - determinato dalle problematiche mediche del figlio minore, dalla terapia farmacologica assunta per la sindrome depressiva di cui soffriva e dal fatto che la notte precedente al turno non aveva dormito a causa dell'accesso in ospedale del figlio - censurando altresì il mancato rilievo della sproporzione del licenziamento rispetto alle condotte contestate. Ha quindi eccepito l'illegittima utilizzazione delle riprese del sistema di videosorveglianza aziendale per la contestazione dell'addebito, posto che il responsabile della sicurezza e del patrimonio della casa da gioco avrebbe proceduto in autonomia alla visione dei filmati relativi al tavolo gestito dal ricorrente, dopo aver notato un episodio scorretto, senza la presenza del controllo comunale e di autorizzazione dell'autorità giudiziaria. In subordine, il ricorrente ha contestato la ritenuta recidiva, con riferimento a un pregresso episodio di erronea comunicazione dell'indirizzo di reperibilità per visita fiscale sanzionato con la multa, e la violazione dell'art. 36 CCL , in Pt_1
quanto, in pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti, la sospensione disciplinare sarebbe stata ingiustamente disapplicata.
Con sentenza pubblicata in data 11.9.2023, il Tribunale ha accolto il ricorso, ribaltando le valutazioni della fase sommaria, sul rilievo che :
- le videoriprese dalle quali era scaturito l'addebito erano inutilizzabili, alla luce dei principi giurisprudenziali di legittimità (Cass. 25732/2021, Cass.
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34092/2021) citati in analogo precedente della Corte di Appello di Genova
(sentenza n. 166/2022);
- in ogni caso, sulla base del riconoscimento delle irregolarità da parte del lavoratore nel corso dell'audizione disciplinare, le erronee condotte di gioco avrebbero potuto al più essere sanzionate con una sanzione conservativa, non applicabile dal giudice in assenza di espressa domanda in tale senso della società datrice di lavoro;
- ai sensi dell'art. 18, comma 4, l. 300/70, la società doveva essere condannata alla reintegrazione del ricorrente e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, dedotto l'aliunde perceptum pari a euro 61.931,08, nel limite delle dodici mensilità.
La società ha impugnato la sentenza, chiedendo l'integrale riforma e la conferma della legittimità del licenziamento. ha resistito al CP_1
gravame, eccependone la tardività e l'infondatezza.
La Corte ha formulato proposta conciliativa e all'udienza del 2.5.2024 la causa è stata discussa oralmente dalle parti e assunta a riserva dal Collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che l'atto di impugnazione, sebbene titolato “ricorso in appello”, va qualificato, in conformità al rito applicato dal giudice, come reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 58, l. 92/2012; quest'ultima disposizione, benchè abrogata dall'art. 37 d. lgs. 149/2024, è infatti applicabile in via transitoria ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d. lgs 149/2022.
L'impugnazione, così riqualificata, è comunque tempestiva in quanto il ricorso, benché registrato dalla cancelleria il giorno 12.10.2023, è stato depositato telematicamente in data 11.10.2023, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza avvenuta in data 11.9.2023.
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2. Con il primo motivo, la società lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui è affermata l'assenza di prova delle condotte contestate a seguito della ritenuta inutilizzabilità delle riprese video.
Ad avviso della reclamante il giudice ha erroneamente omesso di considerare il riconoscimento di natura confessoria dei comportamenti addebitati reso dall' in sede di audizione disciplinare, CP_1
riconoscimento poi ribadito dal lavoratore nel ricorso introduttivo e in diversi passaggi del ricorso in opposizione e di cui dà atto anche il Tribunale nella sentenza impugnata.
La sostiene che, in virtù dell'ammissione degli errori, il Pt_1
licenziamento doveva ritenersi legittimo quale sanzione proporzionata alla gravità della condotta, costituita dalla reiterazione di 24 irregolarità nell'arco di un solo turno di lavoro, e dell'intensità dell'elemento psicologico, vista la disinvoltura nel compiere le operazioni irregolari in modo da non attirare sospetti come confermato dai Capi Tavolo, con irrilevanza dell'asserita assunzione di farmaci in grado di alterarne la percezione anche alla luce dei principi affermati dalla S.C. in analoga fattispecie (Cass. 8386/2018, secondo cui “la dichiarata assunzione di farmaci antidepressivi prima dell'inizio del turno e gli effetti che questi avrebbero potuto determinare (…) era comunque da ritenersi indicativa di un chiaro elemento di intenzionalità nella realizzazione del fatto addebitato”).
2.1 Il motivo è fondato per le ragioni di seguito specificate.
2.1.1 Nel verbale dell'audizione a difesa dell' sugli addebiti CP_1
contestati (sottoscritto dal lavoratore e non contestato: doc. 22 fascicolo
), si legge che “gli errori di gioco sono tutti riconosciuti ma vanno Pt_1
attribuiti al profondo stato di prostrazione psicofisico del lavoratore e alla terapia farmacologica assunta dal dipendente il giorno stesso (25 gocce di
)”. Org_1
Anche nelle difese svolte in giudizio, con il ricorso introduttivo e il successivo ricorso di opposizione all'ordinanza conclusiva della fase
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sommaria, il lavoratore ha espressamente riconosciuto di avere posto in essere le irregolarità contestate, eccependo, tuttavia, che si era trattato di
“comportamenti commessi con negligenza e quindi senza dolo” dovuti alle condizioni psicofisiche in cui si trovava.
Sulla base di tali risultanze sono incontestate e comunque provate nella loro materialità tutte le 24 condotte irregolari di gioco dettagliatamente descritte nella lettera di contestazione disciplinare del 9.11.2019 (doc. 19 fascicolo ), poste in essere dal reclamato secondo gli orari ivi Pt_1
indicati, ossia nel corso dei tre turni pomeridiani di conduzione del gioco del black jack - dalle 16,48 alle 17,49, dalle 18,11 alle 18,39, dalle 19.06 alle
19,22 per una durata complessiva di un'ora e 44 minuti - con i connessi pagamenti di importi non dovuti a favore del medesimo cliente,
[...]
, per l'importo complessivo di euro 1.620,00. Per_1
2.1.2 Unico punto controverso è il profilo soggettivo di tali condotte, in particolare la consapevolezza e volontarietà delle irregolarità che il lavoratore nega, adducendo di avere commesso gli “errori” addebitati in uno stato di prostrazione dovuto a tre diversi fattori: a) la condizione di salute del figlio minore , a cui erano stati diagnosticati agenesia Per_2
renale prima della nascita, avvenuta il 9.11.2016, e disturbi dello spettro autistico nel maggio 2019; b) il disturbo dell'adattamento con sindrome misto-ansioso-depressiva e disforia reattiva per il quale dal 2016 egli assumeva una terapia farmacologica ( ) come da prescrizione Org_2 [...]
; c) il fatto di non avere dormito la notte Organizzazione_3
antecedente al turno di lavoro del 4.11.2019, dopo avere assistito la sera in ospedale il figlio minore affetto da problemi respiratori.
In proposito si osserva che le allegazioni e i documenti prodotti non sono idonei a comprovare la non imputabilità o anche solo la natura meramente colposa delle irregolarità di gioco, che alla luce del complesso delle risultanze acquisite paiono invece riconducibili ad una condotta consapevole e volontaria del lavoratore.
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L'unico documento che attesta un disturbo reattivo di natura psichica del reclamato, diagnosticato ad agosto 2016 dal Centro di Salute Mentale
risale ad oltre tre anni addietro e fa riferimento alla prescrizione di Org_4
un farmaco ( ) di cui non vi sono successivi riscontri e peraltro Org_2
diverso da quello menzionato dal lavoratore nelle giustificazioni disciplinari
). In merito all'assunzione di quest'ultimo farmaco, non sono Org_1
prodotti documenti relativi alle indispensabili prescrizioni mediche e in atti
è presente unicamente il certificato postumo del medico di base rilasciato in data 19.11.2019, dopo la contestazione disciplinare, nel quale non è formulata alcuna diagnosi e si attesta solo che l è “da qualche mese CP_1 in terapia ansiolitica con lorazepam 10 gg due volte al dì”.
L'assunzione continuativa da alcuni mesi di quest'ultima terapia al basso dosaggio indicato - che già dopo alcune settimane potrebbe determinare
(secondo le indicazioni del foglio illustrativo prodotto dal reclamato) lo sviluppo di una tolleranza con diminuzione della sua efficacia - non risulta avere comportato nell' particolari effetti collaterali suscettibili di CP_1 interferire con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Al riguardo non vi sono allegazioni relative al periodo precedente il turno lavorativo del
4.11.2019 e i colleghi escussi come testimoni, presenti in quello stesso turno di lavoro anche con funzioni di controllo sul regolare andamento delle attività di gioco, hanno riferito di non avere notato nulla di particolare.
Né appare plausibile che l'asserito stato di affaticamento e prostrazione, non segnalato dall' e di cui nessuno si è avveduto, possa essere stato CP_1 ingenerato dall'affermato episodio di insonnia della notte precedente, considerato che il turno di lavoro ha avuto inizio solo nel primo pomeriggio e che le irregolarità hanno preso avvio poco dopo l'inizio della conduzione del gioco, ripetendosi nel corso del successivo disimpegno di tale attività, per una durata di impegno effettivo, al netto delle pause, di poco superiore a un'ora e mezza. Tale impegno non può ritenersi neppure particolarmente gravoso da un punto di vista qualitativo, atteso che le irregolarità riguardano operazioni semplici e routinarie nel gioco del black jack con unico giocatore
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- quali la continuazione della giocata anche dopo il raggiungimento del punteggio di 17 o il pagamento di singole puntate - rientranti nell'ordinaria attività di croupier che l' svolgeva da oltre quindici anni. CP_1
In tale quadro di per sé lacunoso e contraddittorio delle giustificazioni addotte, risulta invero decisivo ad avvalorare sul piano logico la volontarietà delle condotte, escludendo che gli stessi possano essere frutto di mera disattenzione o negligenza, è il fatto che gli errori, pur numerosi, siano stati tutti pacificamente “unidirezionali”, ossia rivolti sempre ai danni dell'azienda e a vantaggio del medesimo soggetto, cliente abituale del
, con cui il reclamato aveva un rapporto di vicinanza e pregressa Pt_1
conoscenza personale comprovato da precedenti frequentazioni al di fuori del luogo di lavoro.
Quest'ultima circostanza è emersa nel corso delle indagini penali a carico del reclamato per il reato di concorso in furto aggravato in relazione ai medesimi fatti oggetto di causa, indagini sfociate in un procedimento di messa alla prova dell' con sospensione del processo penale fino CP_1 all'esito della prova, previsto per il 10.5.2024 (come dedotto nella comparsa di costituzione in appello). Dalla Banca Dati del Ministero dell'Interno è risultato, infatti, che e il cliente sono stati CP_1 Persona_1
identificati durante controlli stradali di polizia a bordo della medesima autovettura rispettivamente il 13.7.2018 alle 2,26 nel Comune di Santena e il 7.9.2019 alle ore 1,53 nel Comune di Claviere (quest'ultimo poco meno di due mesi prima dei fatti), in luoghi e orari incompatibili con incontri di natura casuale ed estemporanea (cfr. doc. 36 fascicolo ). Pt_1
Sulla base del complesso delle circostanze richiamate, unitariamente considerate, deve ritenersi accertato il grave e reiterato inadempimento volontario degli obblighi di diligenza e fedeltà nell'esecuzione della prestazione lavorativa, ripetutamente violati dal dipendente per 24 volte in un intervallo temporale assai ristretto (un'ora e 44 minuti) e con modalità tali da assicurare indebiti vantaggi economici ad un unico cliente, dallo
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stesso personalmente conosciuto, con corrispondente pregiudizio economico ai danni della datrice di lavoro.
2.1.2 Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, tali condotte, provate indipendentemente dall'utilizzo delle videoriprese prodotte in atti, non possono ascriversi a semplice colpa del lavoratore né sanzionabili con una misura conservativa.
L'art. 34 CCL, dopo avere previsto che “Le mancanze dei dipendenti [...] potranno dar luogo, secondo la gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti: - richiamo verbale - richiamo scritto - multa non superiore a
4 ore - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni - licenziamento disciplinare”, stabilisce che le prime tre sanzioni di natura conservativa si applicano in base ad un ordine crescente di gravità nei casi rispettivamente di: 1. mancanze lievi (rimprovero verbale o scritto), 2. mancanze di non particolare rilievo o che costituiscono recidiva alle lievi mancanze (multa),
3. recidiva o mancanze di maggior rilievo di quelle precedenti (sospensione).
L'art. 34 prevede, poi, che il licenziamento senza preavviso si applica
“per comportamenti, anche rientranti nei capoversi precedenti se reiterati, di gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
A titolo esemplificativo si indicano le seguenti ipotesi: giustificato motivo determinato da più fatti gravi, distinti e diversi, tali da costituire un notevole inadempimento imputabile al lavoratore degli obblighi contrattuali che abbia caratteristiche di maggior rilievo rispetto all'ipotesi contemplata al punto 3; - in caso di recidiva in mancanze gravi che abbiano dato luogo alla sospensione di cui una sospensione superiore ai cinque giorni, - passi a via di fatto o provochi risse in Azienda;
- conceda prestiti ai clienti;
- acquisti oggetti o valuta estera dai clienti;
- giochi o faccia giocare terzi per proprio conto;
- abbandoni il posto di lavoro quando gli siano state affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo e quando da ciò derivi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e di
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quanto custodito in Azienda;
omessa comunicazione intenzionale, al momento dell'assunzione, di circostanze tali che avrebbero impedito
l'assunzione stessa;
- appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- alterazione dolosa di sistemi aziendali di controllo;
- manomissione, trafugamento e/o rilevazione di apparecchiature di gioco tradizionale e/o elettroniche;
manomissione, trafugamento e/o rilevazioni di programmi software aziendali;
comportamenti, molestie anche di carattere sessuale a prescindere dal genere , lesive della dignità della persona nei confronti di altro personale, dei clienti o del pubblico;
- effettuazione di atti di concorrenza sleale, secondo i principi generali del diritto vigente;
indebita divulgazione di qualsiasi dato, notizie, informazioni relativi ai clienti e informazioni riservate relative alle attività della casa da gioco - effettuazione elo diffusione di registrazioni audio e/o video e/o fotografie all'interno della casa da gioco che possano recare danno all'Azienda [...]”.
Nella scala valoriale delineata dal contratto collettivo, la volontaria commissione di ripetute irregolarità nella conduzione del gioco, tali da favorire il cliente e arrecare danno all'azienda, costituisce un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, di gravità tale da comportare l'impossibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'entità del pregiudizio economico, in quanto integra una reiterata violazione dei doveri di diligenza e fedeltà nell'esecuzione della principale obbligazione dedotta nel contratto, idonea a determinare il venire meno dell'affidamento del datore di lavoro nel regolare futuro espletamento della prestazione lavorativa.
Anche in concreto le condotte accertate, tenuto conto del loro consistente numero in un arco temporale assai ristretto, dell'intensità dell'elemento psicologico e del particolare grado di fiducia connesso alle mansioni di gioco espletate in funzione del conseguimento degli scopi aziendali, giustificano sotto il profilo della proporzionalità l'applicazione della massima sanzione espulsiva.
Ne discende la legittimità del licenziamento.
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3. L'accoglimento del primo motivo di reclamo comporta la riforma della sentenza e il rigetto delle domande proposte con il ricorso di primo grado.
Risultano conseguentemente assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione della società, riguardanti sotto diversi profili l'utilizzabilità dei filmati del sistema di videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 l. 300/1970 e le tutele applicabili.
4. La soccombenza giustifica la condanna del reclamante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, come liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività difensiva in concreto espletata.
P. Q. M.
in accoglimento del reclamo, respinge le domande proposte da CP_1
[...]
condanna a rimborsare alla società CP_1 Pt_1 Parte_1
le spese di entrambi i gradi, che liquida per il primo in euro 6.000,00 e per il presente grado in euro 4.500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
Genova 2.5.2024
LA CONSIGLIERA est. LA PRESIDENTE
Caterina Baisi Giuliana Melandri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 333 /2023 R.G.L. promossa da: già c.f. , in Parte_1 Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Nicola Rocco di Torrepadula, Eloisa Rocco di
Torrepadula, Luca Scarnato, Carlo Soncini, Filippo Pastorini, elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Genova, via Martin Piaggio 17/7, per procura allegata al ricorso. reclamante
CONTRO
, c.f. rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall' avv. Sonia Fallico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Feraldi 6, per procura allegata alla comparsa. Pt_1
reclamato
CONCLUSIONI
Per la reclamante: come da ricorso depositato in data 11.10.2023.
Per il reclamato: come da comparsa depositata in data 16.1.2024.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di MP , dipendente del CP_1
di con mansioni di croupier, ha proposto opposizione ex Pt_1 Pt_1 art. 1, co. 51, l. 92/2012 avverso l'ordinanza del Tribunale di MP che in via sommaria aveva respinto l'impugnazione del licenziamento, intimato dalla società in data 27.11.2019 per ventiquattro condotte illecite di gioco commesse nel corso del turno lavorativo del 4.11.2019 a favore del cliente
, il quale in poco meno di due ore aveva conseguito Persona_1
indebiti vantaggi economici per complessivi euro 1.620,00.
Nell'opposizione il ricorrente ha lamentato innanzitutto che il Tribunale avesse disatteso le giustificazioni degli errori commessi, già allegate nel ricorso introduttivo, ossia l'avere agito in assenza di dolo e a causa dello stato di affaticamento e prostrazione psicofisica in cui versava - determinato dalle problematiche mediche del figlio minore, dalla terapia farmacologica assunta per la sindrome depressiva di cui soffriva e dal fatto che la notte precedente al turno non aveva dormito a causa dell'accesso in ospedale del figlio - censurando altresì il mancato rilievo della sproporzione del licenziamento rispetto alle condotte contestate. Ha quindi eccepito l'illegittima utilizzazione delle riprese del sistema di videosorveglianza aziendale per la contestazione dell'addebito, posto che il responsabile della sicurezza e del patrimonio della casa da gioco avrebbe proceduto in autonomia alla visione dei filmati relativi al tavolo gestito dal ricorrente, dopo aver notato un episodio scorretto, senza la presenza del controllo comunale e di autorizzazione dell'autorità giudiziaria. In subordine, il ricorrente ha contestato la ritenuta recidiva, con riferimento a un pregresso episodio di erronea comunicazione dell'indirizzo di reperibilità per visita fiscale sanzionato con la multa, e la violazione dell'art. 36 CCL , in Pt_1
quanto, in pendenza di procedimento penale per i medesimi fatti, la sospensione disciplinare sarebbe stata ingiustamente disapplicata.
Con sentenza pubblicata in data 11.9.2023, il Tribunale ha accolto il ricorso, ribaltando le valutazioni della fase sommaria, sul rilievo che :
- le videoriprese dalle quali era scaturito l'addebito erano inutilizzabili, alla luce dei principi giurisprudenziali di legittimità (Cass. 25732/2021, Cass.
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34092/2021) citati in analogo precedente della Corte di Appello di Genova
(sentenza n. 166/2022);
- in ogni caso, sulla base del riconoscimento delle irregolarità da parte del lavoratore nel corso dell'audizione disciplinare, le erronee condotte di gioco avrebbero potuto al più essere sanzionate con una sanzione conservativa, non applicabile dal giudice in assenza di espressa domanda in tale senso della società datrice di lavoro;
- ai sensi dell'art. 18, comma 4, l. 300/70, la società doveva essere condannata alla reintegrazione del ricorrente e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata alle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra, dedotto l'aliunde perceptum pari a euro 61.931,08, nel limite delle dodici mensilità.
La società ha impugnato la sentenza, chiedendo l'integrale riforma e la conferma della legittimità del licenziamento. ha resistito al CP_1
gravame, eccependone la tardività e l'infondatezza.
La Corte ha formulato proposta conciliativa e all'udienza del 2.5.2024 la causa è stata discussa oralmente dalle parti e assunta a riserva dal Collegio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si osserva che l'atto di impugnazione, sebbene titolato “ricorso in appello”, va qualificato, in conformità al rito applicato dal giudice, come reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 58, l. 92/2012; quest'ultima disposizione, benchè abrogata dall'art. 37 d. lgs. 149/2024, è infatti applicabile in via transitoria ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d. lgs 149/2022.
L'impugnazione, così riqualificata, è comunque tempestiva in quanto il ricorso, benché registrato dalla cancelleria il giorno 12.10.2023, è stato depositato telematicamente in data 11.10.2023, nel rispetto del termine di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza avvenuta in data 11.9.2023.
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2. Con il primo motivo, la società lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui è affermata l'assenza di prova delle condotte contestate a seguito della ritenuta inutilizzabilità delle riprese video.
Ad avviso della reclamante il giudice ha erroneamente omesso di considerare il riconoscimento di natura confessoria dei comportamenti addebitati reso dall' in sede di audizione disciplinare, CP_1
riconoscimento poi ribadito dal lavoratore nel ricorso introduttivo e in diversi passaggi del ricorso in opposizione e di cui dà atto anche il Tribunale nella sentenza impugnata.
La sostiene che, in virtù dell'ammissione degli errori, il Pt_1
licenziamento doveva ritenersi legittimo quale sanzione proporzionata alla gravità della condotta, costituita dalla reiterazione di 24 irregolarità nell'arco di un solo turno di lavoro, e dell'intensità dell'elemento psicologico, vista la disinvoltura nel compiere le operazioni irregolari in modo da non attirare sospetti come confermato dai Capi Tavolo, con irrilevanza dell'asserita assunzione di farmaci in grado di alterarne la percezione anche alla luce dei principi affermati dalla S.C. in analoga fattispecie (Cass. 8386/2018, secondo cui “la dichiarata assunzione di farmaci antidepressivi prima dell'inizio del turno e gli effetti che questi avrebbero potuto determinare (…) era comunque da ritenersi indicativa di un chiaro elemento di intenzionalità nella realizzazione del fatto addebitato”).
2.1 Il motivo è fondato per le ragioni di seguito specificate.
2.1.1 Nel verbale dell'audizione a difesa dell' sugli addebiti CP_1
contestati (sottoscritto dal lavoratore e non contestato: doc. 22 fascicolo
), si legge che “gli errori di gioco sono tutti riconosciuti ma vanno Pt_1
attribuiti al profondo stato di prostrazione psicofisico del lavoratore e alla terapia farmacologica assunta dal dipendente il giorno stesso (25 gocce di
)”. Org_1
Anche nelle difese svolte in giudizio, con il ricorso introduttivo e il successivo ricorso di opposizione all'ordinanza conclusiva della fase
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sommaria, il lavoratore ha espressamente riconosciuto di avere posto in essere le irregolarità contestate, eccependo, tuttavia, che si era trattato di
“comportamenti commessi con negligenza e quindi senza dolo” dovuti alle condizioni psicofisiche in cui si trovava.
Sulla base di tali risultanze sono incontestate e comunque provate nella loro materialità tutte le 24 condotte irregolari di gioco dettagliatamente descritte nella lettera di contestazione disciplinare del 9.11.2019 (doc. 19 fascicolo ), poste in essere dal reclamato secondo gli orari ivi Pt_1
indicati, ossia nel corso dei tre turni pomeridiani di conduzione del gioco del black jack - dalle 16,48 alle 17,49, dalle 18,11 alle 18,39, dalle 19.06 alle
19,22 per una durata complessiva di un'ora e 44 minuti - con i connessi pagamenti di importi non dovuti a favore del medesimo cliente,
[...]
, per l'importo complessivo di euro 1.620,00. Per_1
2.1.2 Unico punto controverso è il profilo soggettivo di tali condotte, in particolare la consapevolezza e volontarietà delle irregolarità che il lavoratore nega, adducendo di avere commesso gli “errori” addebitati in uno stato di prostrazione dovuto a tre diversi fattori: a) la condizione di salute del figlio minore , a cui erano stati diagnosticati agenesia Per_2
renale prima della nascita, avvenuta il 9.11.2016, e disturbi dello spettro autistico nel maggio 2019; b) il disturbo dell'adattamento con sindrome misto-ansioso-depressiva e disforia reattiva per il quale dal 2016 egli assumeva una terapia farmacologica ( ) come da prescrizione Org_2 [...]
; c) il fatto di non avere dormito la notte Organizzazione_3
antecedente al turno di lavoro del 4.11.2019, dopo avere assistito la sera in ospedale il figlio minore affetto da problemi respiratori.
In proposito si osserva che le allegazioni e i documenti prodotti non sono idonei a comprovare la non imputabilità o anche solo la natura meramente colposa delle irregolarità di gioco, che alla luce del complesso delle risultanze acquisite paiono invece riconducibili ad una condotta consapevole e volontaria del lavoratore.
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L'unico documento che attesta un disturbo reattivo di natura psichica del reclamato, diagnosticato ad agosto 2016 dal Centro di Salute Mentale
risale ad oltre tre anni addietro e fa riferimento alla prescrizione di Org_4
un farmaco ( ) di cui non vi sono successivi riscontri e peraltro Org_2
diverso da quello menzionato dal lavoratore nelle giustificazioni disciplinari
). In merito all'assunzione di quest'ultimo farmaco, non sono Org_1
prodotti documenti relativi alle indispensabili prescrizioni mediche e in atti
è presente unicamente il certificato postumo del medico di base rilasciato in data 19.11.2019, dopo la contestazione disciplinare, nel quale non è formulata alcuna diagnosi e si attesta solo che l è “da qualche mese CP_1 in terapia ansiolitica con lorazepam 10 gg due volte al dì”.
L'assunzione continuativa da alcuni mesi di quest'ultima terapia al basso dosaggio indicato - che già dopo alcune settimane potrebbe determinare
(secondo le indicazioni del foglio illustrativo prodotto dal reclamato) lo sviluppo di una tolleranza con diminuzione della sua efficacia - non risulta avere comportato nell' particolari effetti collaterali suscettibili di CP_1 interferire con lo svolgimento dell'attività lavorativa. Al riguardo non vi sono allegazioni relative al periodo precedente il turno lavorativo del
4.11.2019 e i colleghi escussi come testimoni, presenti in quello stesso turno di lavoro anche con funzioni di controllo sul regolare andamento delle attività di gioco, hanno riferito di non avere notato nulla di particolare.
Né appare plausibile che l'asserito stato di affaticamento e prostrazione, non segnalato dall' e di cui nessuno si è avveduto, possa essere stato CP_1 ingenerato dall'affermato episodio di insonnia della notte precedente, considerato che il turno di lavoro ha avuto inizio solo nel primo pomeriggio e che le irregolarità hanno preso avvio poco dopo l'inizio della conduzione del gioco, ripetendosi nel corso del successivo disimpegno di tale attività, per una durata di impegno effettivo, al netto delle pause, di poco superiore a un'ora e mezza. Tale impegno non può ritenersi neppure particolarmente gravoso da un punto di vista qualitativo, atteso che le irregolarità riguardano operazioni semplici e routinarie nel gioco del black jack con unico giocatore
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- quali la continuazione della giocata anche dopo il raggiungimento del punteggio di 17 o il pagamento di singole puntate - rientranti nell'ordinaria attività di croupier che l' svolgeva da oltre quindici anni. CP_1
In tale quadro di per sé lacunoso e contraddittorio delle giustificazioni addotte, risulta invero decisivo ad avvalorare sul piano logico la volontarietà delle condotte, escludendo che gli stessi possano essere frutto di mera disattenzione o negligenza, è il fatto che gli errori, pur numerosi, siano stati tutti pacificamente “unidirezionali”, ossia rivolti sempre ai danni dell'azienda e a vantaggio del medesimo soggetto, cliente abituale del
, con cui il reclamato aveva un rapporto di vicinanza e pregressa Pt_1
conoscenza personale comprovato da precedenti frequentazioni al di fuori del luogo di lavoro.
Quest'ultima circostanza è emersa nel corso delle indagini penali a carico del reclamato per il reato di concorso in furto aggravato in relazione ai medesimi fatti oggetto di causa, indagini sfociate in un procedimento di messa alla prova dell' con sospensione del processo penale fino CP_1 all'esito della prova, previsto per il 10.5.2024 (come dedotto nella comparsa di costituzione in appello). Dalla Banca Dati del Ministero dell'Interno è risultato, infatti, che e il cliente sono stati CP_1 Persona_1
identificati durante controlli stradali di polizia a bordo della medesima autovettura rispettivamente il 13.7.2018 alle 2,26 nel Comune di Santena e il 7.9.2019 alle ore 1,53 nel Comune di Claviere (quest'ultimo poco meno di due mesi prima dei fatti), in luoghi e orari incompatibili con incontri di natura casuale ed estemporanea (cfr. doc. 36 fascicolo ). Pt_1
Sulla base del complesso delle circostanze richiamate, unitariamente considerate, deve ritenersi accertato il grave e reiterato inadempimento volontario degli obblighi di diligenza e fedeltà nell'esecuzione della prestazione lavorativa, ripetutamente violati dal dipendente per 24 volte in un intervallo temporale assai ristretto (un'ora e 44 minuti) e con modalità tali da assicurare indebiti vantaggi economici ad un unico cliente, dallo
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stesso personalmente conosciuto, con corrispondente pregiudizio economico ai danni della datrice di lavoro.
2.1.2 Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale nella sentenza impugnata, tali condotte, provate indipendentemente dall'utilizzo delle videoriprese prodotte in atti, non possono ascriversi a semplice colpa del lavoratore né sanzionabili con una misura conservativa.
L'art. 34 CCL, dopo avere previsto che “Le mancanze dei dipendenti [...] potranno dar luogo, secondo la gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti: - richiamo verbale - richiamo scritto - multa non superiore a
4 ore - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni - licenziamento disciplinare”, stabilisce che le prime tre sanzioni di natura conservativa si applicano in base ad un ordine crescente di gravità nei casi rispettivamente di: 1. mancanze lievi (rimprovero verbale o scritto), 2. mancanze di non particolare rilievo o che costituiscono recidiva alle lievi mancanze (multa),
3. recidiva o mancanze di maggior rilievo di quelle precedenti (sospensione).
L'art. 34 prevede, poi, che il licenziamento senza preavviso si applica
“per comportamenti, anche rientranti nei capoversi precedenti se reiterati, di gravità tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.
A titolo esemplificativo si indicano le seguenti ipotesi: giustificato motivo determinato da più fatti gravi, distinti e diversi, tali da costituire un notevole inadempimento imputabile al lavoratore degli obblighi contrattuali che abbia caratteristiche di maggior rilievo rispetto all'ipotesi contemplata al punto 3; - in caso di recidiva in mancanze gravi che abbiano dato luogo alla sospensione di cui una sospensione superiore ai cinque giorni, - passi a via di fatto o provochi risse in Azienda;
- conceda prestiti ai clienti;
- acquisti oggetti o valuta estera dai clienti;
- giochi o faccia giocare terzi per proprio conto;
- abbandoni il posto di lavoro quando gli siano state affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo e quando da ciò derivi pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti e di
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quanto custodito in Azienda;
omessa comunicazione intenzionale, al momento dell'assunzione, di circostanze tali che avrebbero impedito
l'assunzione stessa;
- appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- alterazione dolosa di sistemi aziendali di controllo;
- manomissione, trafugamento e/o rilevazione di apparecchiature di gioco tradizionale e/o elettroniche;
manomissione, trafugamento e/o rilevazioni di programmi software aziendali;
comportamenti, molestie anche di carattere sessuale a prescindere dal genere , lesive della dignità della persona nei confronti di altro personale, dei clienti o del pubblico;
- effettuazione di atti di concorrenza sleale, secondo i principi generali del diritto vigente;
indebita divulgazione di qualsiasi dato, notizie, informazioni relativi ai clienti e informazioni riservate relative alle attività della casa da gioco - effettuazione elo diffusione di registrazioni audio e/o video e/o fotografie all'interno della casa da gioco che possano recare danno all'Azienda [...]”.
Nella scala valoriale delineata dal contratto collettivo, la volontaria commissione di ripetute irregolarità nella conduzione del gioco, tali da favorire il cliente e arrecare danno all'azienda, costituisce un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, di gravità tale da comportare l'impossibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro, indipendentemente dall'entità del pregiudizio economico, in quanto integra una reiterata violazione dei doveri di diligenza e fedeltà nell'esecuzione della principale obbligazione dedotta nel contratto, idonea a determinare il venire meno dell'affidamento del datore di lavoro nel regolare futuro espletamento della prestazione lavorativa.
Anche in concreto le condotte accertate, tenuto conto del loro consistente numero in un arco temporale assai ristretto, dell'intensità dell'elemento psicologico e del particolare grado di fiducia connesso alle mansioni di gioco espletate in funzione del conseguimento degli scopi aziendali, giustificano sotto il profilo della proporzionalità l'applicazione della massima sanzione espulsiva.
Ne discende la legittimità del licenziamento.
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3. L'accoglimento del primo motivo di reclamo comporta la riforma della sentenza e il rigetto delle domande proposte con il ricorso di primo grado.
Risultano conseguentemente assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione della società, riguardanti sotto diversi profili l'utilizzabilità dei filmati del sistema di videosorveglianza ai sensi dell'art. 4 l. 300/1970 e le tutele applicabili.
4. La soccombenza giustifica la condanna del reclamante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, come liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività difensiva in concreto espletata.
P. Q. M.
in accoglimento del reclamo, respinge le domande proposte da CP_1
[...]
condanna a rimborsare alla società CP_1 Pt_1 Parte_1
le spese di entrambi i gradi, che liquida per il primo in euro 6.000,00 e per il presente grado in euro 4.500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
Genova 2.5.2024
LA CONSIGLIERA est. LA PRESIDENTE
Caterina Baisi Giuliana Melandri
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