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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/10/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1369/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1 con l'avv. Ernestina Lancetti contro
CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 con l'avv. Gaia Spelzini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Menaggio, in data 16.3.2013 (atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di Menaggio - anno 2013, n. 1, p. II, serie A) e si sono separati con accordo a seguito di negoziazione assistita del 10.6.2025, autorizzato dal PM in data 14.6.2024.
con i seguenti FIGLI MINORI:
• (C.F. ) nato il [...] Parte_2 C.F._3
• (C.F. ) nata il [...] Parte_3 C.F._4 FATTO
I coniugi sopraindicati hanno richiesto al Tribunale di pronunciare sentenza divorzile alle seguenti condizioni concordate:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nel comune di Menaggio (Co) il
18.03.2013 tra i coniugi e , ordinando all'Ufficio dello Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Menaggio (Co) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) affidare i figli in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) la casa coniugale sita in Menaggio (Co) via dei Fabbri n. 22 di proprietà del sig. assegnata alla Pt_1 sig.ra in sede di separazione, verrà dalla stessa rilasciata entro il 30.09.2025 che si limiterà ad CP_1 asportare il mobile della cameretta costruito dal nonno materno, i due letti, la libreria della cameretta di e la scarpiera;
Pt_2
4) il sig. erserà quale contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di €. 425,00 ciascuno, Pt_1 da pagarsi entro il giorno 13 di ogni mese, fino al completamento degli studi, compresi quelli universitari, se verranno affrontati, e in ogni caso sino a quando non saranno economicamente indipendenti, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori nella misura del
70% a carico del sig. e del 30% a carico della sig.ra seguendo le linee guida stabilite nel Pt_1 CP_1
Protocollo del Tribunale di Como.
5) Se la sig.ra non lascerà la casa coniugale sita in Menaggio (Co) via dei Fabbri 22, entro il CP_1
30.09.2025, il contributo al mantenimento dei figli si ridurrà ad €. 350,00 mensili ciascuno, e le spese straordinarie verranno ripartite al 50% fra i coniugi.
6) gli assegni familiari saranno percepiti nella quota del 50% da ciascun genitore.
Nell'ipotesi in cui la sig.ra dovesse trovare lavoro in Italia (e cessare di lavorare in Svizzera) CP_1
l'assegno unico di entrambi i bambini verrà incassato interamente dalla madre;
7) per le modalità di visita, disporre che il padre possa tenere con sé i figli a fine settimana alternati. Quando il sig. avrà il turno lavorativo la mattina, terrà i bambini dalle ore 17.00 del venerdì sino alle ore Pt_1
20.30 della domenica;
quando avrà il turno lavorativo pomeridiano il padre terrà i figli dalle ore 9.30 del sabato alle ore 20.30 della domenica;
quando avrà il turno lavorativo giornaliero il padre terrà i figli dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 20.30 della domenica.
Nel periodo infrasettimanale il sig. terrà con sé i figli: Pt_1
- durante il periodo scolastico a. quando avrà il turno lavorativo mattutino, il padre potrà tenere i bambini con sè il martedì ed il venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 20.30;
b. nell'ipotesi di lavoro giornaliero intero (dalle 8.00 alle 17.30), il padre potrà tenere i bambini con sè il martedì ed il venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 20.30;
- durante il periodo estivo:
a. quando avrà il turno lavorativo pomeridiano il padre potrà tenere i bambini il martedì ed il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00;
b. quando avrà il turno lavorativo mattutino, il padre potrà tenere i bambini con sè il martedì ed il venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 20.30;
c. nell'ipotesi di lavoro giornaliero intero (dalle 8.00 alle 17.30), il padre potrà tenere i bambini con sè il martedì ed il venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 20.30.
Si precisa che nel fine settimana di spettanza della madre, i bambini staranno con il papà il martedì ed il giovedì, mentre nei fine settimana spettanti al padre, i figli staranno con lui il martedì ed il venerdì.
In merito ai diritti di visita al padre si precisa che: siccome la bambina soffre ancora un po' il distacco dalla madre, i genitori stabiliscono che i su indicati periodi di visita saranno derogati per e precisamente: la sig.ra si impegna, con la Pt_3 CP_1 collaborazione attiva del sig. ad un graduale affidamento/ consegna di (diritto di visita) al Pt_1 Pt_3 padre, per il periodo diurno, sin da subito, per arrivare a settembre 2025 con un pieno diritto di visita diurno, posticipando l'inizio del pernotto al 01 giugno 2026, salva diversa volontà della bambina;
8) in estate, dalla fine della scuola sino alla sua ripresa, disporre che il padre possa tenere con sé i figli 15 giorni, non consecutivi, dandone avviso alla madre entro il 31.05. di ogni anno. Parimenti la madre potrà individuare due settimane non consecutive per le vacanze con i figli, da comunicare al padre entro il 31.05 di ogni anno;
9) le altre festività:
a Natale, una settimana con la madre, (ogni anno i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano con il padre), e una settimana con il padre (compreso il Capodanno), ad anni alterni.
A Pasqua: i genitori divideranno ogni anno le vacanze pasquali in modo che i figli trascorrano lo stesso tempo con l'uno e con l'altro genitore (salvo migliori accordi fra le parti): ogni anno i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il papà e la pasquetta con la mamma.Nell'ipotesi in cui il padre non avesse una settimana intera di vacanza a Natale o a Pasqua, i giorni mancanti verranno recuperati nell'arco dell'anno, previo accordo con la madre.
Nella altre festività: alternate. Tutto ciò nel rispetto delle esigenze dei figli;
10) per tutto il periodo dell'anno possibilità per il padre di telefonare ai bambini tutte le sere tra le 18.00 e le 19.00;
11) Il sig. si impegna, nei fine settimana di sua spettanza a seguire nei compiti o a chiedere Pt_1 Pt_2
l'ausilio di un familiare;
12) i sigg. e si obbligano sin da ora a mettere in vendita l'immobile di loro proprietà sito Pt_1 CP_1 in Comune di Plesio (Co), Località Feree contraddistinto al Foglio 18, mappale 4632, Cat. A/4, Classe 1
(casa), unitamente al mappale 8005 (terreno), conferendo il mandato a più agenzie immobiliari entro il
31.12.2025. La è disposta ad accettare che il HI non paghi i lavori edili a suo tempo effettuati CP_1
e rimasti inevasi, ma solo ai fini transattivi e senza alcun riconoscimento di responsabilità per vizi alla Ditta che ha eseguito i lavori. Spese del geometra interamente a carico del Disponibilità della Pt_1 CP_1 alla sottoscrizione delle pratiche catastali per la regolarizzazione dell'immobile ai monti, contestualmente alla sottoscrizione del divorzio.
13) stabilire che i coniugi diano sin d'ora reciprocamente l'assenso per il rilascio dei documenti d'espatrio per sé e per i figli.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi Parte_1
e in Menaggio, in data 16.3.2013 (atto trascritto nel Registro dello Stato
[...] CP_1
Civile del Comune di Menaggio - anno 2013, n. 1, p. II, serie A);
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti.
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Menaggio, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE I CIVILE -
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice Rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa da
Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano, Cod. Fisc. C.F._1 con l'avv. Ernestina Lancetti contro
CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana, Cod. Fisc. C.F._2 con l'avv. Gaia Spelzini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Menaggio, in data 16.3.2013 (atto trascritto nel
Registro dello Stato Civile del Comune di Menaggio - anno 2013, n. 1, p. II, serie A) e si sono separati con accordo a seguito di negoziazione assistita del 10.6.2025, autorizzato dal PM in data 14.6.2024.
con i seguenti FIGLI MINORI:
• (C.F. ) nato il [...] Parte_2 C.F._3
• (C.F. ) nata il [...] Parte_3 C.F._4 FATTO
I coniugi sopraindicati hanno richiesto al Tribunale di pronunciare sentenza divorzile alle seguenti condizioni concordate:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nel comune di Menaggio (Co) il
18.03.2013 tra i coniugi e , ordinando all'Ufficio dello Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Menaggio (Co) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) affidare i figli in forma condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) la casa coniugale sita in Menaggio (Co) via dei Fabbri n. 22 di proprietà del sig. assegnata alla Pt_1 sig.ra in sede di separazione, verrà dalla stessa rilasciata entro il 30.09.2025 che si limiterà ad CP_1 asportare il mobile della cameretta costruito dal nonno materno, i due letti, la libreria della cameretta di e la scarpiera;
Pt_2
4) il sig. erserà quale contributo al mantenimento dei figli la somma mensile di €. 425,00 ciascuno, Pt_1 da pagarsi entro il giorno 13 di ogni mese, fino al completamento degli studi, compresi quelli universitari, se verranno affrontati, e in ogni caso sino a quando non saranno economicamente indipendenti, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno sostenute dai genitori nella misura del
70% a carico del sig. e del 30% a carico della sig.ra seguendo le linee guida stabilite nel Pt_1 CP_1
Protocollo del Tribunale di Como.
5) Se la sig.ra non lascerà la casa coniugale sita in Menaggio (Co) via dei Fabbri 22, entro il CP_1
30.09.2025, il contributo al mantenimento dei figli si ridurrà ad €. 350,00 mensili ciascuno, e le spese straordinarie verranno ripartite al 50% fra i coniugi.
6) gli assegni familiari saranno percepiti nella quota del 50% da ciascun genitore.
Nell'ipotesi in cui la sig.ra dovesse trovare lavoro in Italia (e cessare di lavorare in Svizzera) CP_1
l'assegno unico di entrambi i bambini verrà incassato interamente dalla madre;
7) per le modalità di visita, disporre che il padre possa tenere con sé i figli a fine settimana alternati. Quando il sig. avrà il turno lavorativo la mattina, terrà i bambini dalle ore 17.00 del venerdì sino alle ore Pt_1
20.30 della domenica;
quando avrà il turno lavorativo pomeridiano il padre terrà i figli dalle ore 9.30 del sabato alle ore 20.30 della domenica;
quando avrà il turno lavorativo giornaliero il padre terrà i figli dalle ore 18.00 del venerdì sino alle ore 20.30 della domenica.
Nel periodo infrasettimanale il sig. terrà con sé i figli: Pt_1
- durante il periodo scolastico a. quando avrà il turno lavorativo mattutino, il padre potrà tenere i bambini con sè il martedì ed il venerdì, dalle ore 17.00 alle ore 20.30;
b. nell'ipotesi di lavoro giornaliero intero (dalle 8.00 alle 17.30), il padre potrà tenere i bambini con sè il martedì ed il venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 20.30;
- durante il periodo estivo:
a. quando avrà il turno lavorativo pomeridiano il padre potrà tenere i bambini il martedì ed il venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00;
b. quando avrà il turno lavorativo mattutino, il padre potrà tenere i bambini con sè il martedì ed il venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 20.30;
c. nell'ipotesi di lavoro giornaliero intero (dalle 8.00 alle 17.30), il padre potrà tenere i bambini con sè il martedì ed il venerdì, dalle ore 18.00 alle ore 20.30.
Si precisa che nel fine settimana di spettanza della madre, i bambini staranno con il papà il martedì ed il giovedì, mentre nei fine settimana spettanti al padre, i figli staranno con lui il martedì ed il venerdì.
In merito ai diritti di visita al padre si precisa che: siccome la bambina soffre ancora un po' il distacco dalla madre, i genitori stabiliscono che i su indicati periodi di visita saranno derogati per e precisamente: la sig.ra si impegna, con la Pt_3 CP_1 collaborazione attiva del sig. ad un graduale affidamento/ consegna di (diritto di visita) al Pt_1 Pt_3 padre, per il periodo diurno, sin da subito, per arrivare a settembre 2025 con un pieno diritto di visita diurno, posticipando l'inizio del pernotto al 01 giugno 2026, salva diversa volontà della bambina;
8) in estate, dalla fine della scuola sino alla sua ripresa, disporre che il padre possa tenere con sé i figli 15 giorni, non consecutivi, dandone avviso alla madre entro il 31.05. di ogni anno. Parimenti la madre potrà individuare due settimane non consecutive per le vacanze con i figli, da comunicare al padre entro il 31.05 di ogni anno;
9) le altre festività:
a Natale, una settimana con la madre, (ogni anno i figli trascorreranno il giorno di Natale con la madre e il giorno di Santo Stefano con il padre), e una settimana con il padre (compreso il Capodanno), ad anni alterni.
A Pasqua: i genitori divideranno ogni anno le vacanze pasquali in modo che i figli trascorrano lo stesso tempo con l'uno e con l'altro genitore (salvo migliori accordi fra le parti): ogni anno i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con il papà e la pasquetta con la mamma.Nell'ipotesi in cui il padre non avesse una settimana intera di vacanza a Natale o a Pasqua, i giorni mancanti verranno recuperati nell'arco dell'anno, previo accordo con la madre.
Nella altre festività: alternate. Tutto ciò nel rispetto delle esigenze dei figli;
10) per tutto il periodo dell'anno possibilità per il padre di telefonare ai bambini tutte le sere tra le 18.00 e le 19.00;
11) Il sig. si impegna, nei fine settimana di sua spettanza a seguire nei compiti o a chiedere Pt_1 Pt_2
l'ausilio di un familiare;
12) i sigg. e si obbligano sin da ora a mettere in vendita l'immobile di loro proprietà sito Pt_1 CP_1 in Comune di Plesio (Co), Località Feree contraddistinto al Foglio 18, mappale 4632, Cat. A/4, Classe 1
(casa), unitamente al mappale 8005 (terreno), conferendo il mandato a più agenzie immobiliari entro il
31.12.2025. La è disposta ad accettare che il HI non paghi i lavori edili a suo tempo effettuati CP_1
e rimasti inevasi, ma solo ai fini transattivi e senza alcun riconoscimento di responsabilità per vizi alla Ditta che ha eseguito i lavori. Spese del geometra interamente a carico del Disponibilità della Pt_1 CP_1 alla sottoscrizione delle pratiche catastali per la regolarizzazione dell'immobile ai monti, contestualmente alla sottoscrizione del divorzio.
13) stabilire che i coniugi diano sin d'ora reciprocamente l'assenso per il rilascio dei documenti d'espatrio per sé e per i figli.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'accordo di separazione a seguito di negoziazione assistita e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi Parte_1
e in Menaggio, in data 16.3.2013 (atto trascritto nel Registro dello Stato
[...] CP_1
Civile del Comune di Menaggio - anno 2013, n. 1, p. II, serie A);
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti.
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Menaggio, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao