Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 15/03/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 757/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 13/02/2025 , ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre ipotesi”, promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1 15/01/1959, con il patrocinio dell' avv. Massimo PISTIL LI ( ) CodiceFiscale_2 del foro di Viterbo, con domicilio eletto in Viterbo (VT), via Belluno n. 69
ricorrente contro
, (C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2 Caltanissetta (C.F. , presso i cui uffici, siti in via Libertà n. 174, è domiciliato P.IVA_2 ex lege resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accertata la natura discriminatoria e comunque ingiusta della ricostruzione delle carriere dei singoli ricorrenti, come effettuata con decreto dei singoli Dirigenti scolastici, disapplicare l'art. 569 (in combinato con l'art. 66 del CCNL) del D. Lgs 297/1994 in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE e, condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a rideterminare la ricostruzione della carriera Controparte_1 dei singoli ricorrenti, valorizzando l'integrale periodo di servizio prestato dagli stessi con i contratti a tempo determinato prima della immissione in ruolo ed attribuendo ad essi, pertanto, con decorrenza ex tunc il corretto ed esatto grado di anzianità dovuta ai fini economici e giuridici, nonché a corrispondere le relative differenze retributive, comunque entro e non oltre il valore di 5.100 Euro. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, sin da ora, antistatario ».
Per parte resistente:
«In via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi del punto 1);- Nel merito, respingere il ricorso proposto, perché infondato in punto di fatto e di diritto;
- Con vittoria di spese».
Ragioni della decisione
, con ricorso depositato in data 23/05/2022, sulla premessa di essere Parte_1 collaboratore scolastico, immesso in ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal 1°
1
(doc. 1 stato matricolare allegato al ricorso), ma di aver prestato servizio a tempo determinato sin dal 2000, ha contestato la legittimità del decreto di ricostruzione della carriera del Dirigente Scolastico del di IMPERIA, prot. n. 142 del 28.02.20159 (doc. CP_3
2 allegato al ricorso), che ha riconosciuto - in luogo di 11 anni, mesi 3 e giorni 2 di servizio pre-ruolo - anni 8, mesi 10 di servizio ai fini giuridici ed economici, nonché, ai soli fini economici, anni 2, mesi 5 e giorni 2, inquadrandolo (alla data del 01.11.2018), nella seconda posizione stipendiale, corrispondente ad anni 9.
Ha concluso per il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, degli anni di servizio preruolo prestato nella misura pari ad anni 11, mesi 3 e giorni 2, giusta contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nel periodo ricompreso tra gli aa.ss. 2000/2001 e
2016/2017, con conseguente collocazione nella posizione stipendiale spettante in ragione della ricostruzione di carriera.
Ha chiesto, inoltre, il pagamento delle differenze retributive connesse alla citata ricollocazione, entro il valore di € 5.100,00.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito il
, che ha resistito contestando i fatti ed in particolare ha Controparte_1 eccepito in via preliminare la prescrizione delle somme maturate nel quinquennio precedente la proposizione del presente ricorso, ai sensi dell'art. 2948, co. 1, n. 4 c.c.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso tanto in punto di fatto quanto in punto di diritto.
La causa è stata rinviata all'udienza del 13/02/2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°
Riassunti i termini del contendere si rileva che il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
Sulla prescrizione
La prescrizione certamente riguarda le differenze retributive che possono maturare in ragione dell'anzianità o della progressione nella carriera, ma non il diritto a far valere la complessiva anzianità di servizio.
«L'anzianità del lavoratore, presupposto per il conseguimento di determinati diritti, come quello al computo dell'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità, configura un mero fatto giuridico insuscettibile di prescrizione, con la conseguenza che, nel caso in cui il lavoratore, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per
2 ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto» (Sez. L, Sentenza n. 4076 del
27/02/2004), ed ancora «L'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere
l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti». (Sez. L, Ordinanza n. 2232 del 30/01/2020)
Proprio con riferimento al comparto della scuola la Suprema Corte con le sentenze del 2019 ha chiarito in termini di diritto vivente la disciplina del rapporto di lavoro dei docenti e del personale ausiliario assunto con contratti di lavoro a termine.
Relativamente alla prescrizione ha concluso che «Nel caso di successione di due o più contratti di lavoro a termine legittimi, il termine di prescrizione dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo considerarsi autonomamente e distintamente i crediti scaturenti da ciascun contratto da quelli derivanti dagli altri, senza che possano produrre alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo tra i rapporti lavorativi, stante la tassatività delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 c.c., o possa ravvisarsi, in tali casi, il "metus" del lavoratore verso il datore che presuppone un rapporto a tempo indeterminato non assistito da alcuna garanzia di continuità» (Sez. L, Sentenza n. 20918 del 05/08/2019).
Se come detto non è soggetto a prescrizione il diritto a far valere la complessiva anzianità di servizio, dunque le differenze retributive scaturenti dalla ricostruzione della carriera sono prescritte fino al 7.2.2018 in quanto il termine è stato interrotto con la notifica del ricorso avvenuta il 7.2.2023 a mezzo pec.
Sull'anzianità maturata
Nel caso di specie le ragioni del contendere sono da ascrivere alla disciplina dell'art. 569 del Decreto Legislativo n. 297/1994 nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'articolo
14, co. 1, lettera c) del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla Legge
10 agosto 2023, n. 103, che disponeva: «
1. Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici sono fatte
3 salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.
3. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.
4. I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.».
L'attuale formulazione del primo comma è la seguente per effetto della modifica dell'art. 14 co. 1, lettera c) del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, conv. con modif.: «
1. Al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici».
La modifica dell'art. 569 del Decreto Legislativo n. 297/1994 rende ancora più evidente la contrarietà norma al diritto unionale ed alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e
CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente a fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, per la quota residua rilevi a fini economici nei limiti dei due terzi (sulla ricostruzione della giurisprudenza della Suprema
Corte e della Corte di Giustizia, con riferimento al personale ATA, si veda Cass. sez. lav.,
09/03/2020, n.6641).
Occorre, ancora, considerare che il trattamento economico fondamentale del personale docente, e del personale ATA, è articolato in posizioni stipendiali la cui progressiva acquisizione è legata all'anzianità di servizio (cfr., già, il D.P.R. 23 agosto 1988 n. 399, art. 3, c. 3, e tab. A allegata e, successivamente, i CCNL 4 agosto 1995, 1° agosto 1996, 26 maggio 1999, 15 marzo 2001, 24 luglio 2003, 7 dicembre 2005, 29 novembre 2007, 8 aprile 2008, 23 gennaio 2009); posizioni, queste, che, in numero di sette, sono rimaste immutate sino al CCNL del 4 agosto 2011 che le ha ridotte al numero di 6 (in quanto la nuova prima fascia - da 0 a 8 anni - ha assorbito le previgenti due fasce - da 0 a 2 e da 3
a 8 anni).
Per converso la retribuzione del personale assunto a tempo determinato (per supplenze o per rapporti a tempo determinato) è stata sempre parametrata al trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con sterilizzazione di ogni progressione economica (per posizioni stipendiali;
v. il CCNL 4 agosto 1995, artt. 47, c. 1, e 53, c. 1; CCNL 24 luglio 2003, artt.
23, 37, 44 e 59; CCNL 29 novembre 2007, artt. 25, 40, 44 e 60).
In pratica ciascun contratto a tempo determinato è stato sempre considerato alla stregua di una prima assunzione con corrispondente determinazione della retribuzione in funzione del trattamento economico iniziale (posizione stipendiale compresa tra 0 e 2 anni di anzianità di servizio).
4 Il non contesta che il personale assunto a tempo determinato svolga le medesime CP_1 mansioni ed assuma gli stessi obblighi - inerenti allo svolgimento delle mansioni - del personale di ruolo.
A fronte di tale completa assimilazione (peraltro notoria ed acquisita come dato di comune esperienza), l'unico elemento differenziale, il sistema di reclutamento con contratto a tempo determinato e ciò che ad esso consegue, attiene ad una condizione esterna al contenuto della prestazione e alla natura delle funzioni espletate dal personale non di ruolo.
Tali prestazioni sono del tutto equivalenti a quelle del personale di ruolo.
Il procedimento di individuazione dei destinatari di contratti a tempo determinato, attingendo a graduatorie formate anche in base ai titoli, non è tale da riverberarsi sulle caratteristiche e sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, nonché sui connotati di professionalità derivante dall'anzianità maturata, cui si commisura il trattamento retributivo del personale di ruolo.
Le ragioni oggettive devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro né nelle modalità del reclutamento.
Non esiste, pertanto, alcuna ragione per escludere la valorizzazione attuale dell'esperienza professionale acquisita nel corso dell'attività prestata con contratto a tempo determinato.
Se ciò è vero, ne consegue che gli elementi dedotti dal Controparte_1 non costituiscono “ragioni oggettive” idonee a derogare al principio comunitario di non discriminazione.
La mera specialità della disciplina di settore non è sufficiente per ritenere fondata la disparità di trattamento, tenuto conto della oggettiva identità contenutistica della prestazione resa dal dipendente a tempo determinato quando la prestazione sia resa per una parte significativa dell'anno scolastico rispetto a quella rese dal dipendente in ruolo.
Tenuto conto dello stato di servizio di parte ricorrente, per come documentato in atti, deve ritenersi illegittimo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio tanto ai fini giuridici che economici, in base alle progressioni previste dal ccnl, dei periodi di servizio alle dipendenze del superiori a 180 giorni. Controparte_1
Dalla certificazione dei servizi e dal decreto di ricostruzione di carriera allegati alla comparsa di risposta si evince come per gli anni scolastici 2000-2001, 2006-2007, 2007-
2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 siano stati prestati periodi di servizio superiori ai 180 gg. (docc. 1 e 2 allegati alla comparsa di riposta), detti periodi devono essere computati ai fini della ricostruzione dello stato di servizio, al pari dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Sul trattamento retributivo susseguente l'equiparazione al personale di ruolo
Sulla scorta di quanto evidenziato in precedenza, il deve corrispondere le CP_1 differenze stipendiali maturate per effetto della ricostruzione della carriera, oltre interessi
5 legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n. 724/1994 e 16, co. 6, l. n.
412/1991, nei limiti dell'eccepita prescrizione e della somma di € 5.100 come chiesto in ricorso.
Il regolamento delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo, applicate le tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014 e successive modifiche, per il 3° scaglione, per le fasi per lo studio della controversia, introduttiva del giudizio, decisoria e con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, anticipatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Accerta e dichiara la prescrizione delle differenze retributive maturate entro il 7.2.2018.
In parziale accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto di alla Parte_1 valutazione del servizio pre-ruolo alle dipendenze del Controparte_1 per periodi di servizio superiori a 180 giorni e per l'effetto condanna il alla CP_1 ricostruzione della carriera tanto ai fini giuridici che economici, applicata la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione e del valore di € 5.100, oltre interessi legali e rivalutazione ai sensi degli artt. 22, co. 36, l. n.
724/1994 e 16, co. 6, l. n. 412/1991.
Condanna il alla refusione delle spese di lite sostenute Controparte_1 da parte ricorrente che vengono liquidate nella complessiva somma di € 2.108, cu versato oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 15 marzo 2025
Il Giudice Angela Latorre
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