Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/04/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6242/ 2024 R.G.
N. Sent.
N. Cron.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Prima Civile nelle persone dei signori Magistrati :
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente rel. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Paola Gargantini Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di Scioglimento di matrimonio iscritta al n. 6242/2024 RG promossa con ricorso depositato il 31.10.2024 da
(CF ), con l'avv. PIEROTTI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO del foro di Bergamo RICORRENTE
contro
(CF , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto : scioglimento del matrimonio sulle conclusioni del procuratore della ricorrente di cui alla prima udienza del 30.1.25 ex art. 473bis-21 cpc che si reputano trascritte pagina 1 di 11
Con ricorso debitamente depositato la ricorrente conveniva in giudizio il resistente al fine di ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio, adducendo a fondamento di ciò l'intervenuto decorso dei termini dalla separazione consensuale nella quale vi era stata la pronuncia dell'omologa in data 12/10/2022. Di fatto evidenziava che già immediatamente dopo la separazione il padre si disinteressava quasi completamente della vita dei due figli – (15.1.2016) e (15.2.2021) – e Persona_1 Persona_2
ciò con comportamento grave alla luce delle patologie di cui risulta affetto il primo dei figli ( sindrome di deficit di attenzione – ADHD – e Sindrome di OU ) , dolendosi che raramente egli teneva con sé i figli durante i periodi di vacanze e non versando il contributo delle spese straordinarie. La ricorrente affermava altresì che era molto probabile che il marito volesse rientrare in modo definitivo in Romania, ove stava ristrutturando la propria casa, e sottolineava la difficoltà incontrata nell'ottenere qualsivoglia documentazione per i figli vista la necessità della autorizzazione del padre, sempre assente. Concludeva instando per l'ottenimento dell'affido super-esclusivo dei figli , ipotizzando il diritto di visita del padre e chiedendo un assegno di € 350,00 a figlio oltre alla metà delle spese di tipo straordinario, chiedendo infine di poter percepire integralmente l'AU.
Non si costituiva il resistente nonostante la regolare notifica.
Nell'ambito della prima udienza, dopo aver sentito la ricorrente, il giudice delegato confermava le condizioni di cui alla separazione consensuale modificando l'affido da condiviso a super esclusivo a favore della madre. In detta udienza il procuratore chiedeva che la causa fosse rimessa immediatamente al Collegio in assenza di richieste istruttorie , chiedendo l'accoglimento delle condizioni riportate nel ricorso.
La domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, va accolta.
pagina 2 di 11 Risulta dai documenti prodotti che: -i coniugi menzionati in epigrafe hanno contratto matrimonio civile in data 14/11/2015 nel Comune di TRESCORE BALNEARIO - dalla loro unione sono nati i figli (15.1.2016) e Persona_1 Persona_2
(15.2.2021), ancora minori.
I coniugi vivono separati da più di sei mesi, successivamente alla loro comparizione davanti al Giudice designato del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale: detta comparizione è del 29/9/2022 mentre il ricorso è stato depositato nel 31/10/2024
La ricorrente ha dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione e ciò non appare dubitabile anche in considerazione del fatto che l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio .
Deve quindi ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970 n. 898 (come modificato dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55) e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1970 n. 898, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
- Sull'affido dei minori
La coppia ha due figli minori (15.1.2016) e Persona_1 Persona_2
(15.2.2021) il cui affido, in seno alla separazione consensuale, era stato individuato dai genitori in forma condivisa.
La richiesta odierna della madre si fonda sul dato di fatto del notevole e grave disinteresse del padre nei confronti degli stessi, il primo minore peraltro affetto da patologie, sia in termini di mancanza di presenza fisica (nessuna visita viene peraltro garantita e durante le vacanze le stesse vengono enormemente ridotte e senza pernotto) sia in termini di assenza nel seguire la crescita dei minori (in termini di assenza alle riunioni scolastiche) che, infine, per quanto concerne il contributo economico che vede il padre del tutto assente nel versare le spese straordinarie.
pagina 3 di 11 Ebbene anche in questa sede non può che condividersi la scelta già effettuata in tema di provvedimenti urgenti, ritenendo effettivamente maggiormente tutelante la forma di affido super esclusivo.
Va infatti premesso che l'affido condiviso è inequivocabilmente finalizzato alla realizzazione dell'interesse morale e materiale della prole e per questa ragione, dopo e nonostante la crisi della coppia, i provvedimenti giudiziari mirano alla conservazione (o al ripristino) di un paritario rapporto dei minori con entrambi i genitori (un diritto soggettivo di per sé ovviamente coincidente con il loro interesse), il che comporta l'attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee o, viceversa, all'attribuzione a ciascuno di essi di compiti di cura e di tempi di frequentazione differenti quando in concreto ciò meglio realizzi i diritti del minore;
sempre che non esistano particolari ed eccezionali circostanze ostative.
Esaminando dunque il tema dell'affido va ricordato come la forma di affido condiviso rappresenta un'evoluzione di quello congiunto ed in entrambi i casi la responsabilità è esercitata da ambedue i genitori, in particolare oggi i genitori hanno pari diritti ed obblighi: pertanto il tempo da dedicare ai loro figli viene ripartito tra la madre ed il padre in parti uguali e questo vale, anche, per le decisioni inerenti la vita quotidiana e le questioni di ordine straordinario, nonché riguardo la contribuzione per il loro mantenimento. L'affido condiviso costituisce la regola che, a volte, può essere modificata dal giudice con l'attribuzione dell'affidamento esclusivo in favore di un solo genitore: questo avviene soltanto se è dimostrata l'inidoneità dell'altro genitore e si ritenga che l'affidamento condiviso possa essere sfavorevole per la prole. Nel caso, invece, in cui entrambi i genitori siano considerati inidonei per l'affidamento condiviso od esclusivo o lo rifiutino, si può ipotizzare l'affidamento del minore a terzi, (ad esempio il Comune di appartenenza), in assenza di una norma di legge specifica.
E' considerato prioritario e principio generale, dunque, quello secondo cui i figli hanno diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori pagina 4 di 11 avanti al tema di separazione o divorzio degli stessi e quindi in caso di rottura del nucleo familiare;
soprattutto se minori o incapaci per altri motivi i figli hanno diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti soddisfacenti con i parenti di ciascun ramo genitoriale, come bene è detto proprio nella riforma del 2006 del diritto di famiglia.
Ebbene sinteticamente riportato il nucleo e l'essenza dell'affido condiviso, la scelta o la richiesta di affido diverso, quale può essere come nella presente fattispecie l'affido esclusivo occorre avere o ricercare cause gravi e precise in grado di evidenziare una inidoneità del genitore escluso che renderebbe l'esercizio della genitorialità dannoso per il figlio. Ciò si ha quando uno dei genitori viene escluso dal giudice, in tutto o in parte, dall'esercizio della responsabilità perché dannoso per il figlio: normalmente ciò accade perché uno dei genitori è scomparso, si sottrae ad ogni contatto con i figli, tiene sistematicamente una condotta ostruzionistica, non fornisce il contributo di mantenimento, abusa di sostanze alcoliche o di droga, ha tenuto comportamenti violenti e di maltrattamento nei confronti dei figli stessi.
Nella odierna fattispecie si ha prova di un marcato disinteresse alla vita dei figli, di una colpevole assenza in termini di presenza fisica nelle visite e, da ultimo, anche del mancato versamento del mantenimento straordinario dei figli, elementi tutti che rendono un'evidenza sufficiente a giustificare la pronuncia di un affido cd super-esclusivo.
Fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori, l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse dei figli minori, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore pagina 5 di 11 monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo come sopra indicato, di “affido superesclusivo”. La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse
(art. 337 quater ultimo comma c.c.), sebbene, in tale caso appare molto inverosimile, per la condotta del padre, che questi voglia porre in essere neppure tale controllo solo che si valuti l'assenza del padre anche solo nel sottoscrivere le autorizzazioni o nel consenso alle richieste relative ai figli svolte dalla scuola e riportate in modo chiaro dalla ricorrente in seno alla prima udienza.
I due figli minori vengono così affidati ai sensi dell'art. 337 quater cc esclusivamente alla madre , la quale avrà, altresì, del tutto l'esclusivo onere di provvedere anche alla soluzione delle questioni fondamentali dei medesimi (salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita ).
Si ritiene equo mantenere, per quel che concerne il diritto di visita del padre piuttosto che disciplinare in modo analitico lo stesso lasciare che esso si svolga in modo libero , previo accordo tra genitori che tenga conto degli impegni scolastici e non dei figli
Sull'assegno di mantenimento
La ricorrente ha chiesto un assegno di € 350,00 a figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, giustificando tale aumento rispetto a quello indicato in seno alla separazione consensuale (€ 270,00 a figlio) per garantirsi in qualche misura il pagamento delle spese straordinarie che assume non avere mai avuto rimborsate.
pagina 6 di 11 Il Collegio ritiene di non poter accogliere tale richieste alla luce a) dell'assenza di documentazione finanziaria o economica del resistente e b) alla luce della motivazione per la quale l'aumento stesso dell'importo viene spiegato (pagamento delle spese straordinarie , che tuttavia rimangono come richieste al 50%)
Da ciò non può allora che riconoscersi a titolo di assegno di mantenimento l'importo che di prassi viene individuato da questo Tribunale quale minimo di sopravvivenza e cioè
l'importo di € 250,00 a figlio che viene ora riconfermato in sede di pronuncia di sentenza cui deve essere aggiunto il 50% delle spese straordinarie secondo il nuovo protocollo di questo Tribunale , come inserito specificatamente in dispositivo.
- Sulle spese di lite
In base al principio di soccombenza le spese devono porsi a carico del resistente e si liquidano come da dispositivo in conformità al dm 147/22 (causa di valore indeterminato di bassa complessità, computate le fase di studio , introduttiva ed istruttoria ai valori minimi)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in TRESCORE
BALNEARIO il 14/11/2015 tra , nata a [...] Parte_1
il 09/01/1996, e , nato a [...] il Controparte_1
29/10/1984;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di TRESCORE BALNEARIO di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2015 , parte I, n. 9;
3) Affida i figli e in via esclusiva alla madre, la quale Persona_1 Persona_2
avrà altresì l'esclusiva responsabilità nell'assumere le decisioni di maggiore interesse pagina 7 di 11 per i medesimi relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e ai rapporti con la PA in tema di documentazione, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
4) - dispone che il padre potrà vedere i due figli minore liberamente, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e non dei figli stessi
5) pone a carico del padre l'onere di versare entro il 10 di ogni mese per il mantenimento ordinario dei minori un assegno complessivo di € 500,00 (€ 250,00 a figlio) oltre rivalutazione istat annuale;
6) pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere alle spese straordinarie per i due figli in ragione del 50% ciascuno come da Protocollo del Tribunale di
Bergamo che si riporta integralmente: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
pagina 8 di 11 a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento pagina 9 di 11 (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se pagina 10 di 11 richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate;
7) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 98,00 per spese ed € 2.906,00 ( di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602 per la fase introduttiva ed € 1.453,00 per la fase istruttoria) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%
Così deciso in Bergamo Camera di Consiglio del 14.2.2025
IL PRESIDENTE est.
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