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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza di discussione del 10.06.2025, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 97/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Sarnacchiaro Giovanna Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentato e difeso dal Dirigente Dott.
[...]
Vincenzo Romano
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 05.01.2023, la ricorrente in epigrafe premetteva: di aver prestato servizio alle dipendenze del , in qualità di docente a tempo pieno, Controparte_1 in virtù di reiterati incarichi di supplenza annuali, dal 2016 al 2023; di aver ricevuto incarichi, nello specifico: nell'anno scolastico 2016/2017, in qualità di docente supplente per un posto comune su tipologia posto interno, presso l'Istituto Comprensivo ''Karol Wojtyla'' di Roma, per 24 ore settimanali;
nell'anno scolastico 2017/2018, in qualità di docente supplente per un posto comune su tipologia posto interno, presso l'Istituto Comprensivo ''Karol Wojtyla'' di Roma, per 6 ore settimanali nonché per ulteriori 9 ore settimanali;
nell'anno scolastico 2018/2019, in qualità di docente supplente per un posto comune, presso l'Istituto Comprensivo ''Karol Wojtyla'' di Roma, per 24 ore settimanali;
negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in qualità di docente supplente per un posto comune su tipologia posto interno, presso l'Istituto Comprensivo ''Claudio Abbado'' di Roma, per 24 ore settimanali;
nell'anno scolastico 2022/2023 e, nello specifico, dal 03.10.2022 al 04.03.2023, in qualità di docente supplente per un posto comune, presso l'Istituto Comprensivo ''Mameli'' di Nola, per 24 ore settimanali;
di non aver usufruito, nonostante abbia svolto le medesime mansioni del personale docente di ruolo, del bonus cd carta docenti, pari ad euro 500,00 annui, da destinare all'acquisto di beni e servizi strumentali alla formazione ed allo sviluppo delle competenze professionali, previsto dall'art. 1 co 121 l. 107/2015, in combinato disposto con i dPCM del 29.09.2015 e del 28.11.2016, a causa della preclusione normativa in forza della quale tale beneficio era riservato esclusivamente ai docenti di ruolo.
Argomentava che tale limitazione normativa si poneva in contrasto con l'art 4 dell'Accordo Quadro sul
Lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.06.1999, sì come interpretato dalla
CGUE, con l'art 14 CDFUE, con l'art 10 della Carta Sociale Europea, con la clausola 6 dell'accordo quadro sul diritto dovere di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio, con gli artt. 63 e 64 del CCNl di Categoria nonché, da ultimo, con gli artt. 3, 11, 35, 97 e 117 Cost.
Tutto ciò premesso, evocava dinanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, il
, per far accertare e dichiarare il proprio diritto ad usufruire del beneficio Controparte_1 economico di 500,00 euro annui, mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, previa disapplicazione della l. 107/2015, dei successivi DPCM
23.09.2015 e DPCM 28.11.2016, e, per l'effetto, condannare il al pagamento in Controparte_1 favore della ricorrente della somma di euro 3.000,00 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
, in persona del il quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di giurisdizione, in
[...] CP_2 favore del Giudice Amministrativo, e, nel merito, deduceva l'infondatezza in diritto degli assunti attorei, nonché la prescrizione del beneficio relativamente agli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, insistendo per il rigetto del ricorso.
Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del
10.06.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter cpc, decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario.
L'oggetto principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del derivante dallo Controparte_1 svolgimento del rapporto di lavoro.
Ne consegue, quindi, che questo tipo di controversie, così come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011), vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Nel merito la domanda è fondata e va parzialmente accolta, per le ragioni di cui si darà
conto.
Ebbene, i commi 121 e ss dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, così dispongono: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_3 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le
attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_4 adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima. 123. Per le finalità di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro
381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015.124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano
triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.
80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Pi. nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali Controparte_4 rappresentative di categoria.”
I Decreti della Presidenza del Consiglio (del 23/9/2015 e del 28/11/2016), adottati ai sensi del comma 122, prevedono poi, ad integrazione delle disposizioni sopra riportate, che:
“1) La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari (art. 3, co. 1, DPCM
28/11/2016); 2) La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio (art. 3, co. 2, DPCM
28/11/2016);
3) Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese
disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate
(art. 6, co. 6, DPCM 28/11/2016).”
La normativa suddetta impone, quindi, al un preciso obbligo, cui Controparte_1 corrisponde in capo al singolo docente di ruolo il diritto a vedersi costituire da parte dell'Amministrazione
una provvista dalla quale attingere (mediante accesso ad applicazione web e creazione di apposito buono elettronico di spesa con codice identificativo da consegnare al rivenditore del bene o del servizio) in funzione della propria formazione o della acquisizione di strumenti di lavoro (quali, ad esempio, computer o connessioni Internet).
Una recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha tuttavia statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE). Sul punto, la
Corte ha affermato che: «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale
docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EU. 500 all'anno, CP_1 concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti
al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
La CGUE ha valorizzato il dato che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n.
297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo gli artt. 63 e 1 della legge n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione di tutti i docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo ricordando che “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine” e che
“Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime
o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro
(sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata)”, mentre non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, in quanto “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di
trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Quanto all'ulteriore presupposto di operatività, costituito dalla comparabilità tra il dipendente a termine e quello a tempo indeterminato, nel ribadire che la verifica spetta al giudice nazionale, la Corte ha dato atto che nel procedimento principale era pacifico che la situazione della ricorrente “e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo CP_1 indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste”.
Sul piano del diritto interno è poi intervenuta la pronuncia della Corte di cassazione n.
29961/2023 chiamata a pronunciarsi a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363bis c.p.c. sull'erogazione dell'importo di euro 500,00 per finalità di formazione e aggiornamento (cd. Carta del docente) per il personale addetto all'insegnamento non di ruolo.
La Suprema Corte ha enucleato i seguenti principi di diritto: 1) “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al
31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; CP_1
2) “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”; 3) “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio
di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”. 4) “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948
n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta
Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i
docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In particolare, la Cassazione si sofferma sulla destinazione della somma a specifici acquisti che devono conformarsi allo scopo perseguito dalla legge e che si sostanziano nell'aggiornamento e nella formazione professionale del docente: “L'intera operazione è infatti condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Inoltre: si rileva che, ai sensi dell'art. 6, co. 2 del DPCM 28 novembre 2016 (ma v. anche art. 2, co. 5, del precedente DPCM 23 settembre 2015), la cessazione dal servizio per qualsiasi causa comporta che «la Carta non è più fruibile» e quindi si realizza l'estinzione del diritto a utilizzare gli importi eventualmente ancora non consumati dal docente. Poiché la cessazione del servizio può avvenire per ragioni del tutto indipendenti da responsabilità del docente, ciò attesta il necessario obiettivo collegamento della fruizione in concreto del diritto con una prestazione didattica o quanto meno con un'esigenza formativa tuttora funzionale al sistema scolastico. In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento,
l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche
da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio. Con riferimento alla cessazione dell'attività del personale scolastico e alle modalità di adempimento, la Cassazione specifica che: “nel valutare tale evenienza rispetto al personale precario, la nozione di “cessazione” va evidentemente adattata, perché altrimenti si dovrebbe dire che, con la cessazione della supplenza, cessando anche il servizio, non resti altro percorso che quello risarcitorio.
Così però non è e lo dimostra - a fini argomentativi - il sopravvenuto d.l. 69/2023, cit. Infatti, l'art. 15 di tale d.l. consente l'accesso alla Carta a chi non è di ruolo. Poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche, nell'anno successivo, a quel docente non fosse attribuita una supplenza, egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato in suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico. Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la Carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta
Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”.
Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza poc'anzi richiamata la domanda attorea va parzialmente accolta avendo la parte ricorrente dimostrato di aver stipulato contratti a tempo determinato per supplenze annuali limitatamente agli anni scolastici, 2017/2018; 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Invero, con riferimento all'anno scolastico 2016/2017 si evidenzia che nel ricorso e nelle conclusioni non è stata richiesta la condanna al pagamento dell'importo di cui alla Carta docente per tale anno scolastico, benchè sia stato prodotto in giudizio il relativo contratto, sicchè esso esula dal thema
decidendum. Con riguardo all'anno scolastico 2017/2018 non risulta poi maturato il termine di prescrizione quinquennale, il cui dies a quo è da individuare nella data di conferimento dell'incarico avvenuta il
12.12.2017 (in quanto successiva a quella prevista per la presentazione della domanda volta all'ottenimento del beneficio in questione per l'anno scolastico 2017/2018), poiché esso risulta interrotto dall'atto di messa in mora pervenuto all'amministrazione resistente in data 13.04.2022.
Si evidenzia, altresì, che nell'anno scolastico 2017/2018 la ricorrente ha prestato servizio presso Con il in virtù di due contratti a tempo determinato con i quali le si conferiva un incarico di supplenza annuale su cattedra ''spezzone orario'' rispettivamente per 9 ore e 6 ore settimanali.
Quanto a quest'ultimo tipo di contratto (cd “spezzoni orari”), c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
Ebbene in via generale possono considerarsi senz'altro “equiparabili” gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto. Infatti, il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che «La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…», senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Ad avviso del giudicante, pertanto, non possono viceversa ritenersi “equiparabili” ai docenti a tempo indeterminato le condizioni dei docenti non di ruolo che abbiano avuto un contratto a tempo determinato per un orario (“spezzone orario”) inferiore al 50% dell'orario di cattedra.
In definitiva, per salvaguardare il principio di non discriminazione deve ancorarsi il beneficio a favore del docente precario ad un minimo di 9/12 ore settimanali di servizio, a seconda del tipo di insegnamento in disamina (scuola secondaria/scuola primaria e/o dell'infanzia) e, in definitiva, della relativa tipologia di orario “ordinario” che oscilla fra le 18 (scuola secondaria) e le 24 (scuola primaria) ore settimanali.
Ebbene, applicando le suddette coordinate ermeneutiche al caso in esame, discende il diritto della parte ricorrente a percepire il bonus “carta docente” anche relativamente all'a.s. 2017/2018, posto che, come innanzi anticipato, è stato depositato il relativo contratto di supplenza annuale in cui si prevede lo svolgimento dell'attività di insegnamento per un totale di 15 ore settimanali presso una scuola primaria.
Diversamente, con riferimento all'anno scolastico 2022/2023 la parte ricorrente ha dimostrato di Con aver prestato servizio presso il in virtù di un contratto a tempo determinato, con decorrenza dal
03.10.2022 al 04.03.2023 così documentando l'affidamento dell'incarico di supplenza breve ex art. 4 comma 3 legge 124/99 , dovuta ad esigenze sostitutiva, privo tanto del requisito dell'annualità.
Sul punto ritiene invero il Tribunale che la equiparabilità sancita dalla pronuncia della Corte si fonda sul dato per cui anche per i docenti destinatari delle supplenze “sino al termine dell'anno scolastico” o “sino al termine dell'attività didattica” è ravvisabile la connessione temporale, ricavabile da vari indici, che il legislatore ha inteso stabilire tra lo specifico strumento di formazione costituito da detta
Carta docente ed il carattere annuale della didattica;
ed infatti “sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari” che espletano il loro lavoro secondo analoga taratura, cosicché essi “allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile” con i docenti di ruolo “devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”.
Come evidenziato dal provvedimento del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 7254 del
19 del marzo 2024, con cui si è dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal tribunale di
Novara l'art. 363-bis cod. proc. civ. con riguardo alle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999, il tema della diversità tra le tipologie di supplenza è stato già affrontato da Cass.
S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata. In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2
della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi.
La natura temporanea insita nella tipologia di supplenze in esame preclude, a parere di chi scrive, la individuazione in esse del criterio del medesimo piano didattico temporale e della partecipazione alla programmazione didattica annuale, ritenuto il presupposto per la equiparabilità dei docenti a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato in relazione alla stipula dei contratti di supplenza con le tipologie di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 legge n. 124 del 1999.
A titolo di esempio deve, in particolare, ritenersi non comparabile la situazione di chi è destinatario di tale ultime tipologie di supplenze, in una fase iniziale dell'anno scolastico – e comunque prima del 31 dicembre – con durata predeterminata sino alla fase finale dello stesso ( dovendosi ritenere assimilabile l'ipotesi di termine sino al 30 giugno con quello anticipato alla fine dell'obbligo di frequenza scolastica degli alunni) rispetto a chi è destinatario di supplenze per sostituzione di assenti o per altra necessità, con durata limitata e protratta solo in forza di successivi incarichi. Deve, invero, ritenersi irrilevante la sommatoria di diversi incarichi che ab origine sono tutti temporanei e brevi rispetto alla comparazione con un incarico che ab origine ha durata predeterminata sino “al termine delle attività didattiche” o “al termine dell'anno scolastico” –
Per quanto sopra deve concludersi nel senso che in relazione alle tipologie di supplenze di cui al citato art. 4 comma 3 non è ravvisabile il diritto alla erogazione della carta docente'' (cfr. sent. n.
3564/2025 del Tribunale di Napoli, pubblicata il 07.05.2025).
Infine con riguardo all'attuale permanenza nel sistema delle graduatorie scolastiche ovvero in Con servizio alle dipendenze del , la ricorrente, in sede di note in sostituzione di udienza del 09.12.2024, ha dedotto di aver stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr all. di cui agli atti), con conseguente immissione definitiva nel ruolo docenti, e di star prestando servizio presso l'Istituto
Comprensivo Piazza De Cupis ''Gioacchino Gesmundo'' di Roma. Con Il va dunque condannato alla corresponsione – mediante accredito sulla carta docente già in dotazione al ricorrente - della complessiva somma di euro 2.500,00 in relazione agli anni scolastici,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all'accredito e fino al soddisfo.
Stante il parziale accoglimento le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela
Ammendola definitivamente pronunciando, così provvede:
Con a. Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna il all'accreditamento sulla
Carta Docente in dotazione della parte ricorrente la somma di euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con rivalutazione monetaria e interessi legali, nei limiti di cui all'art. 22, co. 36, l. n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
b. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Nola il 10.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Ammendola