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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 6 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
965/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. TINDARA SONIA MIRENDA in sostituzione dell'avv. LUIGI CICCARELLI, la quale insiste nell'istanza di revoca depositata il 4 marzo 2025 e chiede un rinvio dell'udienza a una data successiva al 27 marzo 2025. In subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. ANNALISA GIAIMO, la quale insiste nell'istanza di revoca depositata il 4 marzo 2025 e chiede un rinvio dell'udienza a una data successiva al 27 marzo 2025. In subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa
È comparso, per l'avv. ROBERTO STAITI, il quale si riporta alle Parte_1 note del 5 marzo 2025 il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
Pertanto, si oppone alla richiesta di rinvio e precisa le conclusioni, chiedendo che venga dichiarata l'improcedibilità della domanda con vittoria di spese e compensi.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 965/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2 C.F._1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Luigi Ciccarelli
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Annalisa Giaimo,
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
E
(c.f. ) in persona del procuratore, dott. Parte_1 P.IVA_1 CP_3
in virtù di procura conferita per atto in notar del 21.2.2019,
[...] Persona_1
Rep. 33533, Racc. 10973, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.
Roberto Staiti presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
INTERVENUTA avente per OGGETTO: scioglimento comunione
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_2 Controparte_1
e esponendo che in forza di compravendita per Notaio Controparte_2
del 12 febbraio 2018, ritualmente trascritta a Messina il 20 febbraio Persona_2
2018 ai nn. 4131/3207 era comproprietario, per quota pari al 50%, dell'unità immobiliare insistente nel complesso edilizio denominato “villa ridente club” in
Contrada Ridente, ex fetente e, precisamente dell'appartamento ad uso civile abitazione ricadente nel settore “B1 nord - ovest, fabbricato 1, livello 3, ubicato al secondo piano, composto da tre vani e accessori, con annesse terrazza retrostante e corte antistante esclusiva (in NCEU al fl. 4, p.lla 91, sub. 12, contrada ridente, piano
2, categoria A/2, classe 7, consistenza vani 3,5, superficie catastale totale mq 5, totale escluse aree scoperte mq 42, rendita catastale € 104,84); che l'altra comproprietaria per la quota pari al restante 50 % era;
che sul bene oggetto di Controparte_1 divisione gravava ipoteca a favore di già CO Napoli. Controparte_2
Chiedeva, pertanto, lo scioglimento della comunione ordinaria e la vendita del bene.
Costituitasi con comparsa del 24 ottobre 2020, aderiva alla Controparte_1 domanda, eccependone preliminarmente l'improcedibilità ex art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010 e in ogni caso evidenziando di non essere mai stata informata prima della volontà della controparte di sciogliere la comunione;
scioglimento a cui non si sarebbe opposta.
Assegnato termine per avviare il procedimento obbligatorio di mediazione e preso atto del suo fallimento, all'udienza del 28 giugno 2022 il giudice concedeva alle parti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del
28 settembre 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.). Intervenuta con comparsa del 25 settembre 2023 quale cessionaria Parte_1 di con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29 settembre 2023 le Controparte_2 parti venivano invitate a dedurre ex art. 101, comma 2, c.p.c. sul difetto di conformità catastale oggettiva dell'immobile emergente dalla C.T.U.
Dunque, preso atto che l'attore aveva regolarizzato le difformità e prodotto la dichiarazione ex art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29 giugno 2024 il giudice, evidenziati i numerosi vantaggi fiscali, assegnava alle parti termine di 15 giorni per avviare la procedura di mediazione ex art. art 5, comma 2, d. lgs. n. 28/2010, rinviando la causa al 23 gennaio 2025.
All'udienza del 23 gennaio 2025, assenti le parti principali, l'intervenuta dichiarava che non era stata invitata in mediazione e la causa era rinviata all'udienza del 20 febbraio
2025 ove le parti principali chiedevano un rinvio per consentire alla Banca di partecipare al procedimento di mediazione, mentre l'intervenuta chiedeva dichiararsi l'improcedibilità con vittoria di spese.
All'odierna udienza il giudizio viene deciso sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur Controparte_2 regolarmente citata, non si è costituita.
Essendo emerso che né l'originale creditore ipotecario né il suo cessionario sono stati invitati alla procedura di mediazione e vertendosi di una ipotesi di litisconsorzio necessario, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda di scioglimento ex art. 5, comma 2, d. lgs. n. 28/2010 ratione temporis applicabile, alla cui stregua “[f]ermo quanto previsto dal comma 1 bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.
Recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine previsto per la mediazione delegata (Cass., n. 40035/2021) e per quella obbligatoria (Cass., n.
9102/2023 che estende espressamente le conclusioni della pronuncia precedente al procedimento ex art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010) non ha natura perentoria in quanto esso non è espressamente qualificato tale dalla legge, né l'attività di mediazione ha natura giurisdizionale. A ciò si aggiunge la considerazione secondo cui “la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti (...) mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate”
(Cass., n. 40035/2021).
Nondimeno il Supremo Collegio ha evidenziato come l'istituto in esame e l'improcedibilità connessa alla sua mancata attivazione rispondano chiaramente ad esigenze deflattive e di accelerazione delle liti in virtù del principio di ragionevole durata del processo (Cass., n. 40035/21 cit.).
Ciò significa che la domanda di mediazione può essere presentata anche a partire dal
16° giorno, ma implica altresì che il procedimento debba essere concluso entro l'udienza fissata per la verifica dallo stesso provvedimento che aveva inviato le parti in mediazione.
La Corte ha quindi precisato che “se in quella udienza risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (...) il giudice non potrà che accertare l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio”: solo interpretato in questo modo, infatti, l'istituto favorisce forme alternative di tutela e conferma il carattere di extrema ratio della tutela giurisdizionale.
Al contrario, invece, ove l'udienza di verifica sia stata fissata – come nella specie – dopo la scadenza del termine trimestrale di durata della mediazione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale delle parti queste ultime si espongono al rischio che la domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge (v. Cass., n. 40035/2021, § 32).
L'istanza di differimento domandata dalle parti principali non poteva dunque accogliersi, essendosi l'improcedibilità già prodotta.
Beninteso, il Tribunale evidenzia che l'improcedibilità della domanda non incide sull'accordo raggiunto dalle parti in sede di mediazione né sulla possibilità di coinvolgere in quest'ultimo il creditore ipotecario al fine di prestare il consenso ad un eventuale accordo di accollo, operando la sanzione dell'improcedibilità sul piano processuale, ma non incidendo affatto sul contratto eventualmente da perfezionare.
Le spese di lite tra e vanno integralmente Parte_2 Controparte_1 compensate alla luce dell'adesione della seconda alla domanda spiegata dal primo.
Le spese di lite sostenute da anno poste a carico di Parte_1 Parte_2
e , in solido, avendo gli stessi pari interesse a convocare in Controparte_1 mediazione il creditore ipotecario cessionario per comporre la lite.
Alla luce dei chiarimenti giurisprudenziali prima indicati, intervenuti solo in tempi recenti e integranti gli estremi di gravi ed eccezionali ragioni, le spese nei confronti dell'intervenuto vanno compensate per 2/3 mentre il restante terzo va liquidato, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 52.000 (determinato in base all'ammontare del credito privilegiato residuo), tenuto conto della modesta attività svolta dalla parte ed esclusa la fase istruttoria cui la stessa – intervenuta successivamente – non ha partecipato.
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vanno poste in solido a carico di Pt_2
e .
[...] Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa n. 965/2020 R.G., ogni contraria istanza eccezione o difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia di che, pur regolarmente citata, non Controparte_2 si è costituita;
2) dichiara improcedibile le domande;
3) compensa integralmente tra e le spese di lite, Parte_2 Controparte_1 ivi incluse quelle di C.T.U. già liquidate in atti;
4) condanna e , in solido, a rifondere a Parte_2 Controparte_1 Pt_1 un terzo delle spese di lite, che liquida in € 968,66 oltre spese generali, C.P.A.
[...] ed I.V.A. come per legge, compensando i restanti due terzi.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 6 marzo 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 6 del mese di marzo dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
965/2020 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. TINDARA SONIA MIRENDA in sostituzione dell'avv. LUIGI CICCARELLI, la quale insiste nell'istanza di revoca depositata il 4 marzo 2025 e chiede un rinvio dell'udienza a una data successiva al 27 marzo 2025. In subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. ANNALISA GIAIMO, la quale insiste nell'istanza di revoca depositata il 4 marzo 2025 e chiede un rinvio dell'udienza a una data successiva al 27 marzo 2025. In subordine, precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa
È comparso, per l'avv. ROBERTO STAITI, il quale si riporta alle Parte_1 note del 5 marzo 2025 il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
Pertanto, si oppone alla richiesta di rinvio e precisa le conclusioni, chiedendo che venga dichiarata l'improcedibilità della domanda con vittoria di spese e compensi.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 965/2020 R.G.
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2 C.F._1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Luigi Ciccarelli
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
ATTORE
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 C.F._2
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Annalisa Giaimo,
[...] presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
CONVENUTA
E
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
E
(c.f. ) in persona del procuratore, dott. Parte_1 P.IVA_1 CP_3
in virtù di procura conferita per atto in notar del 21.2.2019,
[...] Persona_1
Rep. 33533, Racc. 10973, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv.
Roberto Staiti presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
INTERVENUTA avente per OGGETTO: scioglimento comunione
CONCLUSIONI
Come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_2 Controparte_1
e esponendo che in forza di compravendita per Notaio Controparte_2
del 12 febbraio 2018, ritualmente trascritta a Messina il 20 febbraio Persona_2
2018 ai nn. 4131/3207 era comproprietario, per quota pari al 50%, dell'unità immobiliare insistente nel complesso edilizio denominato “villa ridente club” in
Contrada Ridente, ex fetente e, precisamente dell'appartamento ad uso civile abitazione ricadente nel settore “B1 nord - ovest, fabbricato 1, livello 3, ubicato al secondo piano, composto da tre vani e accessori, con annesse terrazza retrostante e corte antistante esclusiva (in NCEU al fl. 4, p.lla 91, sub. 12, contrada ridente, piano
2, categoria A/2, classe 7, consistenza vani 3,5, superficie catastale totale mq 5, totale escluse aree scoperte mq 42, rendita catastale € 104,84); che l'altra comproprietaria per la quota pari al restante 50 % era;
che sul bene oggetto di Controparte_1 divisione gravava ipoteca a favore di già CO Napoli. Controparte_2
Chiedeva, pertanto, lo scioglimento della comunione ordinaria e la vendita del bene.
Costituitasi con comparsa del 24 ottobre 2020, aderiva alla Controparte_1 domanda, eccependone preliminarmente l'improcedibilità ex art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010 e in ogni caso evidenziando di non essere mai stata informata prima della volontà della controparte di sciogliere la comunione;
scioglimento a cui non si sarebbe opposta.
Assegnato termine per avviare il procedimento obbligatorio di mediazione e preso atto del suo fallimento, all'udienza del 28 giugno 2022 il giudice concedeva alle parti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio e perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del
28 settembre 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.). Intervenuta con comparsa del 25 settembre 2023 quale cessionaria Parte_1 di con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29 settembre 2023 le Controparte_2 parti venivano invitate a dedurre ex art. 101, comma 2, c.p.c. sul difetto di conformità catastale oggettiva dell'immobile emergente dalla C.T.U.
Dunque, preso atto che l'attore aveva regolarizzato le difformità e prodotto la dichiarazione ex art. 29 comma 1 bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 29 giugno 2024 il giudice, evidenziati i numerosi vantaggi fiscali, assegnava alle parti termine di 15 giorni per avviare la procedura di mediazione ex art. art 5, comma 2, d. lgs. n. 28/2010, rinviando la causa al 23 gennaio 2025.
All'udienza del 23 gennaio 2025, assenti le parti principali, l'intervenuta dichiarava che non era stata invitata in mediazione e la causa era rinviata all'udienza del 20 febbraio
2025 ove le parti principali chiedevano un rinvio per consentire alla Banca di partecipare al procedimento di mediazione, mentre l'intervenuta chiedeva dichiararsi l'improcedibilità con vittoria di spese.
All'odierna udienza il giudizio viene deciso sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
In premessa va dichiarata la contumacia di che, pur Controparte_2 regolarmente citata, non si è costituita.
Essendo emerso che né l'originale creditore ipotecario né il suo cessionario sono stati invitati alla procedura di mediazione e vertendosi di una ipotesi di litisconsorzio necessario, deve dichiararsi l'improcedibilità della domanda di scioglimento ex art. 5, comma 2, d. lgs. n. 28/2010 ratione temporis applicabile, alla cui stregua “[f]ermo quanto previsto dal comma 1 bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione;
in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”.
Recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il termine previsto per la mediazione delegata (Cass., n. 40035/2021) e per quella obbligatoria (Cass., n.
9102/2023 che estende espressamente le conclusioni della pronuncia precedente al procedimento ex art. 5, comma 1 bis, d. lgs. n. 28/2010) non ha natura perentoria in quanto esso non è espressamente qualificato tale dalla legge, né l'attività di mediazione ha natura giurisdizionale. A ciò si aggiunge la considerazione secondo cui “la ricerca della soluzione migliore possibile per le parti (...) mal si concilia con la tesi della natura perentoria del termine, che finirebbe per giustificare il paradosso di non poter considerare utilmente esperite le mediazioni conclusesi senza pregiudizio per il prosieguo del processo solo perché tardivamente attivate”
(Cass., n. 40035/2021).
Nondimeno il Supremo Collegio ha evidenziato come l'istituto in esame e l'improcedibilità connessa alla sua mancata attivazione rispondano chiaramente ad esigenze deflattive e di accelerazione delle liti in virtù del principio di ragionevole durata del processo (Cass., n. 40035/21 cit.).
Ciò significa che la domanda di mediazione può essere presentata anche a partire dal
16° giorno, ma implica altresì che il procedimento debba essere concluso entro l'udienza fissata per la verifica dallo stesso provvedimento che aveva inviato le parti in mediazione.
La Corte ha quindi precisato che “se in quella udienza risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (...) il giudice non potrà che accertare l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio”: solo interpretato in questo modo, infatti, l'istituto favorisce forme alternative di tutela e conferma il carattere di extrema ratio della tutela giurisdizionale.
Al contrario, invece, ove l'udienza di verifica sia stata fissata – come nella specie – dopo la scadenza del termine trimestrale di durata della mediazione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale delle parti queste ultime si espongono al rischio che la domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge (v. Cass., n. 40035/2021, § 32).
L'istanza di differimento domandata dalle parti principali non poteva dunque accogliersi, essendosi l'improcedibilità già prodotta.
Beninteso, il Tribunale evidenzia che l'improcedibilità della domanda non incide sull'accordo raggiunto dalle parti in sede di mediazione né sulla possibilità di coinvolgere in quest'ultimo il creditore ipotecario al fine di prestare il consenso ad un eventuale accordo di accollo, operando la sanzione dell'improcedibilità sul piano processuale, ma non incidendo affatto sul contratto eventualmente da perfezionare.
Le spese di lite tra e vanno integralmente Parte_2 Controparte_1 compensate alla luce dell'adesione della seconda alla domanda spiegata dal primo.
Le spese di lite sostenute da anno poste a carico di Parte_1 Parte_2
e , in solido, avendo gli stessi pari interesse a convocare in Controparte_1 mediazione il creditore ipotecario cessionario per comporre la lite.
Alla luce dei chiarimenti giurisprudenziali prima indicati, intervenuti solo in tempi recenti e integranti gli estremi di gravi ed eccezionali ragioni, le spese nei confronti dell'intervenuto vanno compensate per 2/3 mentre il restante terzo va liquidato, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 ss. mm. ii. per le cause di valore fino a € 52.000 (determinato in base all'ammontare del credito privilegiato residuo), tenuto conto della modesta attività svolta dalla parte ed esclusa la fase istruttoria cui la stessa – intervenuta successivamente – non ha partecipato.
Le spese di CTU, già liquidate in atti, vanno poste in solido a carico di Pt_2
e .
[...] Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella causa n. 965/2020 R.G., ogni contraria istanza eccezione o difesa respinta, così decide:
1) dichiara la contumacia di che, pur regolarmente citata, non Controparte_2 si è costituita;
2) dichiara improcedibile le domande;
3) compensa integralmente tra e le spese di lite, Parte_2 Controparte_1 ivi incluse quelle di C.T.U. già liquidate in atti;
4) condanna e , in solido, a rifondere a Parte_2 Controparte_1 Pt_1 un terzo delle spese di lite, che liquida in € 968,66 oltre spese generali, C.P.A.
[...] ed I.V.A. come per legge, compensando i restanti due terzi.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 6 marzo 2025 Il Giudice
Giuseppe Puglisi