TRIB
Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/01/2024, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.5496 del
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022, ad oggetto:
opposizione ad ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910
TRA
(C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
ContursiTerme (SA) il 9.8.1946, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.Gerardo Mauriello ( ) e CodiceFiscale_2
con questi elettivamente domiciliato in Avellino alla via Iannaccone n.7
attore
E
Controparte_1
C.F. in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli P.IVA_1
alla via D.Morelli n.75
convenuta
CONCLUSIONI
In sede di precisazione delle conclusioni, tenuta nella modalità della trattazione scritta, parte attrice si riportava ai propri atti difensivi,
chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Proc. N.R.G. 5496/2022 – sentenza Pagina 1 di 3 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo della lite, l'attore ha proposto opposizione alla ingiunzione fiscale di pagamento, emessa ex art.2 R.D.14.4.1910 n.639, in data 22.12.2021, notificata il 31.1.2022, con la quale l gli CP_1
aveva ingiunto il pagamento dell'importo di €16.653,59, oltre interessi, per omesso versamento di somme dovute per la cessione di un immobile in Avellino alla via Iannaccone n.5; deduceva l'inesistenza dell'obbligazione per mancanza di qualsivoglia presupposto.
La convenuta restava contumace.
Nel corso del giudizio parte attrice rappresentava e documentava che l' , con provvedimento notificato a mezzo pec in data 28/10/2022, CP_1
aveva comunicato l'avvenuto annullamento in autotutela della ingiunzione oggetto del giudizio.
Orbene, rileva questo Tribunale che debba prendersi atto e dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, stante l'annullamento in autotutela dell'ingiunzione di pagamento opposta.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia;
la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle
Proc. N.R.G. 5496/2022 – sentenza Pagina 2 di 3 parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
06/02/2007 n. 2567).
Quanto alle spese di lite, esse vanno regolate secondo il principio della cd. “soccombenza virtuale”.
Al riguardo, giova evidenziare che l'intervenuto annullamento in autotutela palesa la inesistenza della pretesa e quindi la fondatezza dell'azione proposta;
ne consegue la soccombenza virtuale dell' , CP_1
che va quindi condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione X civile , definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento in autotutela della ingiunzione opposta;
2. Condanna l' al pagamento in favore dell'attore delle CP_1
spese di giudizio, che liquida in €.264,00 per esborsi ed
€.3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché oltre CPA ed IVA, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'Avv.Gerardo
Mauriello.
Così deciso in Napoli il 15/1/2024 Il Giudice
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N.R.G. 5496/2022 – sentenza Pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – sezione X civile, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, ha emesso la seguente SENTENZA
(redatta ai sensi degli art.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., come modificati dalla legge 18.6.09 n.69) nella causa iscritta al n.5496 del
Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022, ad oggetto:
opposizione ad ingiunzione di pagamento ex RD 639/1910
TRA
(C.F.: ), nato a Parte_1 C.F._1
ContursiTerme (SA) il 9.8.1946, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv.Gerardo Mauriello ( ) e CodiceFiscale_2
con questi elettivamente domiciliato in Avellino alla via Iannaccone n.7
attore
E
Controparte_1
C.F. in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Napoli P.IVA_1
alla via D.Morelli n.75
convenuta
CONCLUSIONI
In sede di precisazione delle conclusioni, tenuta nella modalità della trattazione scritta, parte attrice si riportava ai propri atti difensivi,
chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite.
Proc. N.R.G. 5496/2022 – sentenza Pagina 1 di 3 MOTIVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo della lite, l'attore ha proposto opposizione alla ingiunzione fiscale di pagamento, emessa ex art.2 R.D.14.4.1910 n.639, in data 22.12.2021, notificata il 31.1.2022, con la quale l gli CP_1
aveva ingiunto il pagamento dell'importo di €16.653,59, oltre interessi, per omesso versamento di somme dovute per la cessione di un immobile in Avellino alla via Iannaccone n.5; deduceva l'inesistenza dell'obbligazione per mancanza di qualsivoglia presupposto.
La convenuta restava contumace.
Nel corso del giudizio parte attrice rappresentava e documentava che l' , con provvedimento notificato a mezzo pec in data 28/10/2022, CP_1
aveva comunicato l'avvenuto annullamento in autotutela della ingiunzione oggetto del giudizio.
Orbene, rileva questo Tribunale che debba prendersi atto e dichiararsi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, stante l'annullamento in autotutela dell'ingiunzione di pagamento opposta.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia;
la cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle
Proc. N.R.G. 5496/2022 – sentenza Pagina 2 di 3 parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass.
06/02/2007 n. 2567).
Quanto alle spese di lite, esse vanno regolate secondo il principio della cd. “soccombenza virtuale”.
Al riguardo, giova evidenziare che l'intervenuto annullamento in autotutela palesa la inesistenza della pretesa e quindi la fondatezza dell'azione proposta;
ne consegue la soccombenza virtuale dell' , CP_1
che va quindi condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione X civile , definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, stante l'intervenuto annullamento in autotutela della ingiunzione opposta;
2. Condanna l' al pagamento in favore dell'attore delle CP_1
spese di giudizio, che liquida in €.264,00 per esborsi ed
€.3.397,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% nonché oltre CPA ed IVA, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'Avv.Gerardo
Mauriello.
Così deciso in Napoli il 15/1/2024 Il Giudice
dott. Giovanni Scotto di Carlo
Proc. N.R.G. 5496/2022 – sentenza Pagina 3 di 3