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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 14313/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Presidente dott.ssa Lidia Greco Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14313/2018 R.G., proposta da:
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LIUZZO SALVATORE, C.F._1
giusta procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROMANO GRAZIA, C.F._2
giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 Con ricorso depositato in data 11.09.2018, riferiva di avere Controparte_1
contratto matrimonio in Spagna con in data 13.05.2001 Controparte_2
(trascritto nel Comune di AL, atto n. 30, Parte 2, Serie C, anno 2002) dal quale sono nati i figli (03.04.2002) e (21.07.2006), Persona_1 Persona_2
e di essersi separato dalla coniuge con decreto di omologazione n. 925/2013 del
29.11.2013 emesso da questo Tribunale. Il ricorrente, premessa l'irrimediabile frattura del consorzio coniugale, chiedeva al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e di disporre l'affidamento condiviso dei figli (nelle more del giudizio, divenuti entrambi maggiorenni) con collocamento presso la madre nella casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, già in assegnazione alla stessa secondo gli accordi di separazione omologati (con esclusione dei locali garage e mansarda rimasti alla disponibilità del ricorrente); precisava che in virtù di tali accordi, la si sarebbe trasferita unitamente ai figli in altra abitazione CP_2
da realizzarsi a spese del ricorrente su un fondo di proprietà della stessa. Il ricorrente chiedeva la fissazione di un contributo al mantenimento dei due figli nella complessiva somma di € 500,00 mensili e di nulla statuire a titolo di assegno divorzile per il coniuge.
In data 05.07.2019 si costituiva la quale aderiva alla Controparte_2
domanda di scioglimento del matrimonio nonché a quella di affidamento condiviso e collocamento dei figli e chiedeva in via riconvenzionale di disporre a carico di parte ricorrente l'obbligo di versare in suo favore un assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nella somma di € 1.100,00 complessivi mensili, oltre il
50% delle spese straordinarie, e di un assegno divorzile di € 400,00 mensili.
In data 11.07.2019 le parti comparivano dinanzi al Presidente per il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Con la 1° memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c parte ricorrente, deducendo la contrazione dei propri redditi, avanzava domanda di modifica dell'assegno di mantenimento per figli e moglie e con ordinanza del 20.09.2021 il G.I., motivando sulla contrazione dei redditi del ricorrente a cagione della pandemia da c.d. Covid-19, riduceva l'assegno di mantenimento per i figli in € 700,00 e quello per la moglie in € 200,00, con decorrenza dalla domanda (marzo 2021).
2 Nelle more del giudizio, a conclusione del procedimento incidentale sorto a seguito di ricorso ex art. 709 ter c.p.c. proposto da parte resistente per l'emanazione dei provvedimenti ammonitori, sanzionatori e risarcitori, e da parte ricorrente per ulteriore modifica dell'assegno di mantenimento, il G.I. rigettava tale ultima domanda e ammoniva il ricorrente all'adempimento dei doveri genitoriali.
Veniva quindi svolta attività istruttoria a mezzo di prova testimoniale e accertamenti reddito-patrimoniali su entrambi i coniugi e le società riconducibili al
, delegati alla Guardia di Finanza. Successivamente, mutato il Giudice CP
Istruttore, all'udienza del 02.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., previa trasmissione al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla produzione del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologa del Tribunale di Catania
n. 925/2013 depositato in data 29.11.2013) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Quanto alle questioni di natura economica, va accolta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente in via riconvenzionale, sebbene in misura inferiore rispetto a quella richiesta.
Con la sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l.
n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione
assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento
dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della
3 norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa
attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione
del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Con la pronuncia sopra citata, la Corte di legittimità ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, sancendo il principio di pariordinazione degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, al fine di pervenire ad un giudizio di adeguatezza dei mezzi al momento dello scioglimento del matrimonio che tenga conto delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, del sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, della durata del matrimonio (quale fattore cruciale nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune o individuale di uno dei coniugi), nonché delle effettive esperienze professionali. In tale contesto, il richiamo all'attualità va orientato alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, in linea con il principio solidaristico di matrice costituzionale. Secondo la
Suprema Corte: “L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare
una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma
regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo
ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai
ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo
squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di
aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente
4 contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro
coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di
procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice
dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto”.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve procedere ad un doppio accertamento: in primo luogo deve accertare, anche avvalendosi di poteri officiosi, se sussista una sperequazione reddituale tra i coniugi;
una volta constatata la sussistenza di un divario economico, deve verificare quali siano state le ragioni che l'hanno provocato, verificando, in particolare, se lo squilibrio sia conseguenza di una scelta adottata dai coniugi in costanza di matrimonio in virtù della quale il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia.
L'accertamento delle ragioni che hanno provocato il divario è demandato all'iniziativa probatoria della parte, su cui grava l'onere di allegare e dimostrare quale sia stato il ruolo endofamiliare svolto nel contesto coniugale e ciò allo scopo di evitare, per un verso, rendite parassitarie e, per altro verso, rendite di posizione provocate anche grazie al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Nel caso in esame, è emerso un divario economico tra le parti: invero, dagli accertamenti reddito-patrimoniali della Guardia di Finanza risulta che CP
, imprenditore, ha un reddito medio annuo di circa € 18.000,00 derivante dalle
[...]
sue società Sanimed Italia s.r.l. e Ve.da. Immobilare s.r.l. (i cui c/c bancari accertati alla data 11/12/2023 ammontavano rispettivamente a € 21.420,32 ed € 172.576,96),
è proprietario di n. 4 immobili fra Catania e Messina e di numerose altre unità
immobiliari in pro quota indivisa a lui pervenute per effetto di successione ereditaria dal defunto padre;
mentre , laureata in belle arti, assistente CP_2 all'autonomia e alla comunicazione in classe degli alunni con disabilità ed
5 impegnata occasionalmente in attività di insegnamento, ha un reddito medio annuo di circa € 7.500,00 (solo da ultimo ha superato i parametri del P.S.S. come da nota del difensore) ed è proprietaria di n. 3 unità immobiliari.
La resistente ha dedotto di avere conseguito la laurea in belle arti in Spagna e di non avere mai sfruttato in totale pienezza il titolo accademico atteso che dopo il matrimonio ha lavorato come disegnatrice del campionario iniziale della Home
Collection senza corrispettivo per il marito, al tempo in cui lo stesso si è staccato dal padre e intrapreso la propria attività imprenditoriale;
a tal fine, ha allegato disegni e quaderni con appunti sul confezionamento degli articoli la cui paternità non è stata contestata da parte ricorrente, e ha spiegato di avere cessato l'attività per volere del marito che preferiva, piuttosto, che lei restasse a casa per accudire i figli
(e facesse “la signora”).
D'altra parte, ha asserito che in costanza di Controparte_1 Controparte_2
matrimonio, ha lavorato in come disegnatrice di interni in una azienda CP_3
del settore e successivamente in una azienda di famiglia (la Cam La Stella del corredo) come addetta al confezionamento ed alla produzione artistica di biancheria, cessando tale attività con la nascita della prima figlia.
Si può quindi ritenere provato – in quanto non specificamente contestato ed anzi confermato dalle allegazioni del ricorrente – che la abbia abbandonato CP_2
ogni attività per dedicarsi alla cura della casa e dei bisogni della famiglia. Ed è pacifico, per costante e recente giurisprudenza di legittimità, come sia irrilevante la motivazione sottesa alla scelta di dedicarsi alla famiglia ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativo, avendo la Corte di
Cassazione osservato che “è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di
dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e comunque accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli”; “In altre parole per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari,
assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part-time o quella di optare
6 per un lavoro meno remunerativo a un altro, che però lascia più tempo per seguire
nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera”
(Cass. Civ. Ord. 04/10/2023, n. 2745/2023).
Ciò che rileva, pertanto, è il solo fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa perché l'assegno divorzile, sotto l'aspetto perequativo-compensativo, mira a compensare – in attuazione del principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge più debole – lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto in attività lavorative o occasioni di crescita professionale produttive di reddito (Cass. Civ., Ord. 08/07/2024, n.
18506/2024).
Tornando al caso in esame, le parti hanno contratto matrimonio in data 13.05.2001 e l'anno successivo è nata la prima figlia. Conseguentemente, per quasi tutta la durata del consorzio coniugale (i coniugi si sono separati nel 2013), la resistente ha rinunciato, anche sulla base di esplicita richiesta del coniuge, alla propria realizzazione lavorativa per impiegare le proprie forze nella gestione dei figli e della casa coniugale.
Tale sacrificio professionale in costanza del matrimonio emerge dal fatto che la resistente era già munita di titolo di studio che non ha potuto mettere a frutto, e difatti solo dopo la separazione dal marito ha profuso il proprio impegno per ottenere il riconoscimento ministeriale della laurea conseguita in Spagna in titolo equipollente valido in Italia, titolo spendibile nei vari concorsi di insegnamento, che le ha consentito di essere ammessa anche nelle graduatorie di istituto e di essere convocata per incarichi temporanei e supplenze, ampliando in tal modo le possibilità di occupazioni lavorative più consone al proprio bagaglio culturale che la dedizione alla famiglia le aveva inizialmente precluso.
Le dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio formale sulle presunte CP
lezioni private o attività di pittura prestate dalla moglie durante il matrimonio,
anche dopo la nascita dei figli, non hanno trovato riscontro probatorio. Né il teste escusso è stato in grado di contestualizzare nel tempo (durante Testimone_1
il matrimonio o dopo la separazione dei coniugi) la commissione di un ritratto da lui
7 consegnato. Anche se la resistente avesse venduto qualche quadro, o fatto lavoretti per allestire vetrine di negozi o lezioni di arte, appare evidente che si è trattato di lavori saltuari, essendosi la stessa dedicata personalmente alla crescita dei figli
(fatto incontestato).
Ciò posto, certamente , di anni 49, ha capacità lavorativa ma accertate CP_2 limitate capacità reddituali, con un reddito medio annuo di circa € 7.500,00 (PF
2022: € 2.636,21; PF 2023: € 7.173,24; PF 2024: €10.168,00) non adeguato all'oggettivo contributo familiare a discapito della propria realizzazione professionale, con evidente sproporzione reddito-patrimoniale nei confronti del coniuge;
risulta proprietaria in via esclusiva di un plesso immobiliare costruito a spese e cura dal costituito da n. 3 unità abitative come da accordi CP separativi con una causa che esula il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, e considerata la durata del matrimonio (13 anni) ha diritto all'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa che va commisurato nell'importo di
€ 200,00 mensili.
Quanto all'assegno per i figli, osserva il Collegio che la domanda del ricorrente di corrispondere l'assegno direttamente alla figlia studentessa universitaria a Per_1
Pavia, nella misura di € 400,00 a carico di ciascun genitore va rigettata.
Sul punto si osserva che non risulta provata la circostanza dedotta dal ricorrente per cui la figlia avrebbe cessato di coabitare con la madre avendo la residenza a Per_1
Catania, sicchè recidendosi la coabitazione con la madre ne verrebbe meno anche la legittimazione a percepire l'assegno; rileva il Collegio che il certificato di residenza anagrafica non prova che abiti effettivamente l'immobile quando rientra in Per_1
Sicilia, apparendo invece verosimile quanto sostenuto dalla resistente secondo cui il padre avrebbe intestato l'abitazione alla figlia al fine di ottenere uno sconto dalla tassazione sulla prima casa.
Quanto alla richiesta di di versare direttamente l'assegno alla figlia CP Per_1
non può essere esaminata in questa sede, postulando apposita domanda del figlio maggiorenne;
sul punto è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente
8 con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente
domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante,
poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”. (Cass. Sez. 1,
12/11/2021, n. 34100, Rv. 663110 - 01).
Quindi, va mantenuto l'obbligo per di versare il mantenimento ai figli CP
e , poiché anche se divenuti entrambi maggiorenni nelle more Per_1 Persona_2
del giudizio non sono ancora economicamente sufficienti, con onere di versamento dell'assegno alla madre con cui coabitano.
L'assegno di mantenimento dei figli posto a carico di ed in favore di Controparte_1 deve essere determinato nella somma di € 900,00, da Controparte_2
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, tenendo conto delle molteplici attività imprenditoriali e risorse economiche del ricorrente per come emerse dall'istruttoria e dagli accertamenti della Guardia di Finanza, dalla disponibilità di ingenti lasciti ereditari (eredità che risulta accettata con beneficio di inventario ma non rifiutata) e ancora dalla disponibilità economica dimostrata anche costruendo l'abitazione della resistente, in cambio del rilascio della casa familiare di notevoli dimensioni, tutte circostanze che lasciano ritenere che il disponga di CP
consistenti disponibilità economiche derivanti dalle plurime società a lui riferibili.
Null'altro da statuire atteso la maggiore età raggiunta dai figli.
Le spese processuali vanno compensate, stante l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di assegno divorzile.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
14313/2018 R.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in Spagna tra CP
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Controparte_2
Comune di AL, atto n. 30, Parte 2, Serie C, anno 2002;
9 ACCOGLIE la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile e per l'effetto, dispone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Controparte_2
l'assegno divorzile nella misura di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Controparte_2
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno di € 900,00 entro
[...]
il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dalla pubblicazione della sentenza, oltre il 50% delle spese straordinarie;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di AL (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania in data 21/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Presidente dott.ssa Lidia Greco Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 14313/2018 R.G., proposta da:
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. LIUZZO SALVATORE, C.F._1
giusta procura in atti;
ricorrente
nei confronti di
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROMANO GRAZIA, C.F._2
giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 Con ricorso depositato in data 11.09.2018, riferiva di avere Controparte_1
contratto matrimonio in Spagna con in data 13.05.2001 Controparte_2
(trascritto nel Comune di AL, atto n. 30, Parte 2, Serie C, anno 2002) dal quale sono nati i figli (03.04.2002) e (21.07.2006), Persona_1 Persona_2
e di essersi separato dalla coniuge con decreto di omologazione n. 925/2013 del
29.11.2013 emesso da questo Tribunale. Il ricorrente, premessa l'irrimediabile frattura del consorzio coniugale, chiedeva al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e di disporre l'affidamento condiviso dei figli (nelle more del giudizio, divenuti entrambi maggiorenni) con collocamento presso la madre nella casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, già in assegnazione alla stessa secondo gli accordi di separazione omologati (con esclusione dei locali garage e mansarda rimasti alla disponibilità del ricorrente); precisava che in virtù di tali accordi, la si sarebbe trasferita unitamente ai figli in altra abitazione CP_2
da realizzarsi a spese del ricorrente su un fondo di proprietà della stessa. Il ricorrente chiedeva la fissazione di un contributo al mantenimento dei due figli nella complessiva somma di € 500,00 mensili e di nulla statuire a titolo di assegno divorzile per il coniuge.
In data 05.07.2019 si costituiva la quale aderiva alla Controparte_2
domanda di scioglimento del matrimonio nonché a quella di affidamento condiviso e collocamento dei figli e chiedeva in via riconvenzionale di disporre a carico di parte ricorrente l'obbligo di versare in suo favore un assegno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, nella somma di € 1.100,00 complessivi mensili, oltre il
50% delle spese straordinarie, e di un assegno divorzile di € 400,00 mensili.
In data 11.07.2019 le parti comparivano dinanzi al Presidente per il tentativo di conciliazione che dava esito negativo.
Con la 1° memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c parte ricorrente, deducendo la contrazione dei propri redditi, avanzava domanda di modifica dell'assegno di mantenimento per figli e moglie e con ordinanza del 20.09.2021 il G.I., motivando sulla contrazione dei redditi del ricorrente a cagione della pandemia da c.d. Covid-19, riduceva l'assegno di mantenimento per i figli in € 700,00 e quello per la moglie in € 200,00, con decorrenza dalla domanda (marzo 2021).
2 Nelle more del giudizio, a conclusione del procedimento incidentale sorto a seguito di ricorso ex art. 709 ter c.p.c. proposto da parte resistente per l'emanazione dei provvedimenti ammonitori, sanzionatori e risarcitori, e da parte ricorrente per ulteriore modifica dell'assegno di mantenimento, il G.I. rigettava tale ultima domanda e ammoniva il ricorrente all'adempimento dei doveri genitoriali.
Veniva quindi svolta attività istruttoria a mezzo di prova testimoniale e accertamenti reddito-patrimoniali su entrambi i coniugi e le società riconducibili al
, delegati alla Guardia di Finanza. Successivamente, mutato il Giudice CP
Istruttore, all'udienza del 02.12.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., previa trasmissione al Pubblico Ministero.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole alla pronuncia di divorzio.
Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi della legge n. 898/1970 va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2, lett. b legge 898/1970) risulta provato dalla produzione del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologa del Tribunale di Catania
n. 925/2013 depositato in data 29.11.2013) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata rispristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Quanto alle questioni di natura economica, va accolta la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile avanzata dalla resistente in via riconvenzionale, sebbene in misura inferiore rispetto a quella richiesta.
Con la sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il principio di diritto secondo cui: “Ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l.
n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione
assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento
dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della
3 norma, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa
attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione
del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Con la pronuncia sopra citata, la Corte di legittimità ha abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, sancendo il principio di pariordinazione degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, della legge 898/1970, al fine di pervenire ad un giudizio di adeguatezza dei mezzi al momento dello scioglimento del matrimonio che tenga conto delle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, del sacrificio delle legittime aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare, della durata del matrimonio (quale fattore cruciale nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune o individuale di uno dei coniugi), nonché delle effettive esperienze professionali. In tale contesto, il richiamo all'attualità va orientato alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, in linea con il principio solidaristico di matrice costituzionale. Secondo la
Suprema Corte: “L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare
una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma
regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo
ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai
ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo
squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di
aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente
4 contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro
coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di
procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice
dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto”.
Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, pertanto, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile il giudice deve procedere ad un doppio accertamento: in primo luogo deve accertare, anche avvalendosi di poteri officiosi, se sussista una sperequazione reddituale tra i coniugi;
una volta constatata la sussistenza di un divario economico, deve verificare quali siano state le ragioni che l'hanno provocato, verificando, in particolare, se lo squilibrio sia conseguenza di una scelta adottata dai coniugi in costanza di matrimonio in virtù della quale il coniuge richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia.
L'accertamento delle ragioni che hanno provocato il divario è demandato all'iniziativa probatoria della parte, su cui grava l'onere di allegare e dimostrare quale sia stato il ruolo endofamiliare svolto nel contesto coniugale e ciò allo scopo di evitare, per un verso, rendite parassitarie e, per altro verso, rendite di posizione provocate anche grazie al sacrificio delle aspettative professionali di uno dei coniugi.
Nel caso in esame, è emerso un divario economico tra le parti: invero, dagli accertamenti reddito-patrimoniali della Guardia di Finanza risulta che CP
, imprenditore, ha un reddito medio annuo di circa € 18.000,00 derivante dalle
[...]
sue società Sanimed Italia s.r.l. e Ve.da. Immobilare s.r.l. (i cui c/c bancari accertati alla data 11/12/2023 ammontavano rispettivamente a € 21.420,32 ed € 172.576,96),
è proprietario di n. 4 immobili fra Catania e Messina e di numerose altre unità
immobiliari in pro quota indivisa a lui pervenute per effetto di successione ereditaria dal defunto padre;
mentre , laureata in belle arti, assistente CP_2 all'autonomia e alla comunicazione in classe degli alunni con disabilità ed
5 impegnata occasionalmente in attività di insegnamento, ha un reddito medio annuo di circa € 7.500,00 (solo da ultimo ha superato i parametri del P.S.S. come da nota del difensore) ed è proprietaria di n. 3 unità immobiliari.
La resistente ha dedotto di avere conseguito la laurea in belle arti in Spagna e di non avere mai sfruttato in totale pienezza il titolo accademico atteso che dopo il matrimonio ha lavorato come disegnatrice del campionario iniziale della Home
Collection senza corrispettivo per il marito, al tempo in cui lo stesso si è staccato dal padre e intrapreso la propria attività imprenditoriale;
a tal fine, ha allegato disegni e quaderni con appunti sul confezionamento degli articoli la cui paternità non è stata contestata da parte ricorrente, e ha spiegato di avere cessato l'attività per volere del marito che preferiva, piuttosto, che lei restasse a casa per accudire i figli
(e facesse “la signora”).
D'altra parte, ha asserito che in costanza di Controparte_1 Controparte_2
matrimonio, ha lavorato in come disegnatrice di interni in una azienda CP_3
del settore e successivamente in una azienda di famiglia (la Cam La Stella del corredo) come addetta al confezionamento ed alla produzione artistica di biancheria, cessando tale attività con la nascita della prima figlia.
Si può quindi ritenere provato – in quanto non specificamente contestato ed anzi confermato dalle allegazioni del ricorrente – che la abbia abbandonato CP_2
ogni attività per dedicarsi alla cura della casa e dei bisogni della famiglia. Ed è pacifico, per costante e recente giurisprudenza di legittimità, come sia irrilevante la motivazione sottesa alla scelta di dedicarsi alla famiglia ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativo, avendo la Corte di
Cassazione osservato che “è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di
dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e comunque accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli”; “In altre parole per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari,
assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part-time o quella di optare
6 per un lavoro meno remunerativo a un altro, che però lascia più tempo per seguire
nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera”
(Cass. Civ. Ord. 04/10/2023, n. 2745/2023).
Ciò che rileva, pertanto, è il solo fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa perché l'assegno divorzile, sotto l'aspetto perequativo-compensativo, mira a compensare – in attuazione del principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge più debole – lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto in attività lavorative o occasioni di crescita professionale produttive di reddito (Cass. Civ., Ord. 08/07/2024, n.
18506/2024).
Tornando al caso in esame, le parti hanno contratto matrimonio in data 13.05.2001 e l'anno successivo è nata la prima figlia. Conseguentemente, per quasi tutta la durata del consorzio coniugale (i coniugi si sono separati nel 2013), la resistente ha rinunciato, anche sulla base di esplicita richiesta del coniuge, alla propria realizzazione lavorativa per impiegare le proprie forze nella gestione dei figli e della casa coniugale.
Tale sacrificio professionale in costanza del matrimonio emerge dal fatto che la resistente era già munita di titolo di studio che non ha potuto mettere a frutto, e difatti solo dopo la separazione dal marito ha profuso il proprio impegno per ottenere il riconoscimento ministeriale della laurea conseguita in Spagna in titolo equipollente valido in Italia, titolo spendibile nei vari concorsi di insegnamento, che le ha consentito di essere ammessa anche nelle graduatorie di istituto e di essere convocata per incarichi temporanei e supplenze, ampliando in tal modo le possibilità di occupazioni lavorative più consone al proprio bagaglio culturale che la dedizione alla famiglia le aveva inizialmente precluso.
Le dichiarazioni rese dal in sede di interrogatorio formale sulle presunte CP
lezioni private o attività di pittura prestate dalla moglie durante il matrimonio,
anche dopo la nascita dei figli, non hanno trovato riscontro probatorio. Né il teste escusso è stato in grado di contestualizzare nel tempo (durante Testimone_1
il matrimonio o dopo la separazione dei coniugi) la commissione di un ritratto da lui
7 consegnato. Anche se la resistente avesse venduto qualche quadro, o fatto lavoretti per allestire vetrine di negozi o lezioni di arte, appare evidente che si è trattato di lavori saltuari, essendosi la stessa dedicata personalmente alla crescita dei figli
(fatto incontestato).
Ciò posto, certamente , di anni 49, ha capacità lavorativa ma accertate CP_2 limitate capacità reddituali, con un reddito medio annuo di circa € 7.500,00 (PF
2022: € 2.636,21; PF 2023: € 7.173,24; PF 2024: €10.168,00) non adeguato all'oggettivo contributo familiare a discapito della propria realizzazione professionale, con evidente sproporzione reddito-patrimoniale nei confronti del coniuge;
risulta proprietaria in via esclusiva di un plesso immobiliare costruito a spese e cura dal costituito da n. 3 unità abitative come da accordi CP separativi con una causa che esula il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile, e considerata la durata del matrimonio (13 anni) ha diritto all'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa che va commisurato nell'importo di
€ 200,00 mensili.
Quanto all'assegno per i figli, osserva il Collegio che la domanda del ricorrente di corrispondere l'assegno direttamente alla figlia studentessa universitaria a Per_1
Pavia, nella misura di € 400,00 a carico di ciascun genitore va rigettata.
Sul punto si osserva che non risulta provata la circostanza dedotta dal ricorrente per cui la figlia avrebbe cessato di coabitare con la madre avendo la residenza a Per_1
Catania, sicchè recidendosi la coabitazione con la madre ne verrebbe meno anche la legittimazione a percepire l'assegno; rileva il Collegio che il certificato di residenza anagrafica non prova che abiti effettivamente l'immobile quando rientra in Per_1
Sicilia, apparendo invece verosimile quanto sostenuto dalla resistente secondo cui il padre avrebbe intestato l'abitazione alla figlia al fine di ottenere uno sconto dalla tassazione sulla prima casa.
Quanto alla richiesta di di versare direttamente l'assegno alla figlia CP Per_1
non può essere esaminata in questa sede, postulando apposita domanda del figlio maggiorenne;
sul punto è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente
8 con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente
domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante,
poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda”. (Cass. Sez. 1,
12/11/2021, n. 34100, Rv. 663110 - 01).
Quindi, va mantenuto l'obbligo per di versare il mantenimento ai figli CP
e , poiché anche se divenuti entrambi maggiorenni nelle more Per_1 Persona_2
del giudizio non sono ancora economicamente sufficienti, con onere di versamento dell'assegno alla madre con cui coabitano.
L'assegno di mantenimento dei figli posto a carico di ed in favore di Controparte_1 deve essere determinato nella somma di € 900,00, da Controparte_2
corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, tenendo conto delle molteplici attività imprenditoriali e risorse economiche del ricorrente per come emerse dall'istruttoria e dagli accertamenti della Guardia di Finanza, dalla disponibilità di ingenti lasciti ereditari (eredità che risulta accettata con beneficio di inventario ma non rifiutata) e ancora dalla disponibilità economica dimostrata anche costruendo l'abitazione della resistente, in cambio del rilascio della casa familiare di notevoli dimensioni, tutte circostanze che lasciano ritenere che il disponga di CP
consistenti disponibilità economiche derivanti dalle plurime società a lui riferibili.
Null'altro da statuire atteso la maggiore età raggiunta dai figli.
Le spese processuali vanno compensate, stante l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di assegno divorzile.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
14313/2018 R.G.:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in Spagna tra CP
e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Controparte_2
Comune di AL, atto n. 30, Parte 2, Serie C, anno 2002;
9 ACCOGLIE la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile e per l'effetto, dispone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Controparte_2
l'assegno divorzile nella misura di € 200,00 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
DISPONE a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Controparte_2
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, l'assegno di € 900,00 entro
[...]
il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, dalla pubblicazione della sentenza, oltre il 50% delle spese straordinarie;
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del Comune di AL (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania in data 21/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta
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