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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N.R.G. 4844/2024
Il Tribunale di OL Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4844 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 15/4/2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
elettivamente domiciliata in SA (CE) alla via Ettore Corcioni n.58 presso lo studio dell'avv. Rosa Abbate, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti;
RICORRENTE
E
pagi na 1 di 7 , nato ad [...] il [...], C.F. Controparte_1
, residente in [...] , C.F._2
elettivamente domiciliato in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Santella
Parco Acacie B1, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mattucci che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di OL Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti con nota congiunta dell'11/4/2025 hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo allegato.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11/6/2024, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio l'11/5/2016 a OL con dal quale Controparte_1
sono nate due figlie: (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nata il [...]), per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, ha chiesto la separazione personale dei coniugi. Nel merito, ha chiesto:
- l'affido condiviso delle minori a entrambi i coniugi;
- l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, genitore collocatario, unitamente ai mobili e alle suppellettili che la arredano;
- la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo il calendario allegato;
- il contributo al mantenimento delle figlie, da porre a carico del resistente, pari ad € 400,00 mensili in favore di ciascuna, oltre il 50%
pagi na 2 di 7 delle spese straordinarie;
- l'assegno di mantenimento in suo favore pari ad € 200,00.
Si è costituito il resistente, con comparsa di risposta del 21/9/2024, il quale ha contestato gli assunti di parte attrice, non si è opposto alla pronuncia di separazione, all'affido condiviso delle figlie e all'assegnazione della casa coniugale in favore della ricorrente ed ha, a sua volta, chiesto un proprio calendario per regolamentare il diritto di visita delle minore, l'obbligo, a suo carico, di versare un contributo di € 200,00 per il mantenimento di ciascuna figlia, oltre il 50 % delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie.
All'udienza di comparizione del 21/10/2024, fallito il tentativo di conciliazione, le parti, su sollecitazione della Giudice delegata, hanno raggiunto un accordo ed hanno prestato il consenso ad intraprendere un percorso di mediazione, che si è concluso con esito positivo.
Il giudizio è stato rinviato per consentire ai difensori costituiti di formalizzare l'accordo tra i coniugi.
Con nota congiunta dell'11/4/2024 i difensori costituiti hanno chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo allegato.
In data 15/4/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha apposto il proprio visto in data 18/4/2025.
La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione,
pagi na 3 di 7 nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo depositato in allegato l'11/4/2025, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separatamente, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza. Eventuali trasferimenti futuri di un coniuge saranno tempestivamente comunicati all'altro;
2) La casa coniugale sita in Villa di Briano (CE) alla Via Giotto n.18, di proprietà del SI. resta assegnata alla SI.ra Controparte_1 Parte_1
unitamente ai mobili e alle suppellettili che la arredano;
[...]
3) Le figlie minorenni di anni 8 e di anni 5 restano affidate Per_1 Per_2
in forma condivisa a entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre. I genitori continueranno ad occuparsi congiuntamente dell'assistenza, dell'educazione, dell'istruzione delle figlie tenendo conto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni. La responsabilità genitoriale congiunta verrà esercitata anche relativamente alle questioni attinenti all'ordinaria amministrazione. Le parti si obbligano a comunicarsi eventuali spostamenti temporanei dei minori (fine settimana, viaggi, vacanze) fornendo il relativo indirizzo di destinazione, nonché cambi di residenza e/o domicilio e, sin da ora, prestano il reciproco assenso per il rilascio del passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio, con analogo reciproco assenso riferito ai figli minori.
4) Entrambe le figlie, dunque, restano collocate prevalentemente presso il domicilio della madre nella casa coniugale, mentre il padre potrà vederle e pagi na 4 di 7 tenerle con sé:
• il martedì e il giovedì dalle ore 19:00, con possibilità di pernottamento presso di sé e accompagnamento a scuola il giorno successivo, compatibilmente con le esigenze di studio e di altre attività extrascolastiche delle minori;
nei mesi di Luglio e di Agosto l'orario delle visite del martedì e del giovedì sarà il seguente: dalle ore 16:00 con possibilità di pernottamento col padre che riaccompagnerà le figlie presso il domicilio materno il giorno successivo alle ore 10:00, compatibilmente con le esigenze delle minori;
• a settimane alterne, nei giorni del sabato dalle ore 11:30 e fino alla domenica alle ore 21:00 (cena compresa), con pernottamento presso il padre;
• durante le festività natalizie ad anni alterni, dal 23 dicembre al 29 dicembre le figlie resteranno con la madre, mentre trascorreranno col padre il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio e così via in alternanza per gli anni seguenti, salvo diversi accordi tra i genitori su una diversa durata della permanenza delle figlie presso il padre che si riterrà più opportuna, anche in relazione alle loro esigenze lavorative e personali e alle necessità delle bambine. Il papà durante i giorni di festività di sua spettanza osserverà gli stessi orari già previsti per i fine settimana alterni e, quindi, preleverà le figlie al domicilio materno alle ore 11:30 per riaccompagnarle nel giorno previsto per il rientro alle ore 21:00 (cena compresa);
• per le vacanze pasquali, le bambine trascorreranno il giorno di Pasqua con il papà e il giorno di Pasquetta con la mamma e così in via in alternanza per gli anni seguenti;
• per tutte le altre festività si seguirà il principio dell'alternanza (Carnevale,
25 aprile, 1° maggio, 2 giugno);
• nel mese di agosto di ogni anno, le figlie trascorreranno un periodo pagi na 5 di 7 complessivo di 15 giorni consecutivi con pernottamento presso il padre, da comunicarsi entro il 30 giugno unitamente all'eventuale luogo di destinazione della vacanza e ai recapiti. I coniugi, solo se di comune accordo, potranno concordare, di anno in anno, un periodo differente, anche in ragione delle rispettive esigenze personali e di quelle delle minori;
• a prescindere dalla cadenza delle visite di cui innanzi, le figlie trascorreranno insieme al padre il giorno della Festa del Papà e il giorno del suo compleanno e insieme alla madre il giorno della Festa della Mamma e il giorno del suo compleanno;
• se non vi è diverso accordo tra i genitori, le figlie trascorreranno il giorno del loro compleanno, laddove possibile, la mattina e il pranzo con un genitore, il pomeriggio e la cena con l'altro, in alternanza per gli anni seguenti. Resta inteso che i genitori, solo in caso di comune accordo, potranno derogare alle modalità e tempi delle visite di cui ai punti precedenti e per sopravvenute esigenze proprie o delle figlie;
4) Il SI. corrisponderà l'importo di Euro 600,00 (300,00 Controparte_1
per ciascuna figlia) quale contributo per il mantenimento delle sole figlie entro il giorno 5 di ogni mese, oltre la rivalutazione annuale Istat, tramite ricarica postepay della SI.ra ; Parte_1
5) L'assegno unico per le figlie viene ripartito al 50% tra i coniugi;
6) Il SI. provvederà al versamento di un forfait per le Controparte_1
spese relative alle utenze domestiche di Euro 100,00 mensili;
7) Le spese straordinarie necessarie per le figlie sono ripartire al 50% tra i coniugi, ivi comprese quelle scolastiche delle minori (divise, gite, recite) attualmente entrambe iscritte alla scuola privata, con rata mensile di complessivi Euro 290,00 (quindi euro 145,00 a carico di ciascun genitore); pagi na 6 di 7 8) I coniugi espressamente dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualsiasi pretesa e/o richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altra, essendo entrambi economicamente autosufficienti.
I suindicati accordi si recepiscono nella presente pronuncia in quanto non in contrasto a norme imperative conformi agli interessi dei figli dei quali si è ritenuto superfluo l'ascolto, in assenza di profili critici, in quanto preferibile nell'interesse dei minori evitare contatti superflui con l'autorità giudiziaria.
In ragione della soluzione concordata del giudizio ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato il Controparte_1
6/9/1984 ad SA (CE), ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c., alle condizioni concordate di cui in parte motiva;
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OL (Atto n°16, parte II, serie A, sez. F , Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2016) la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in SA nella Camera di Consiglio del 9/6/2025
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro pagi na 7 di 7