Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/04/2025, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giuseppe Lupo Presidente
Dott.ssa Onofrio Maria Laudadio Consigliere
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1250 dell'anno 2022 R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado tra
, nato a [...] il [...] (cf: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Termini Imerese, nella via Falcone C.F._1
Borsellino n. 55, presso lo studio dell'Avv. Claudio Merlino, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– appellante–
Parte_
in persona del legale rappresentante p.t. (p. iva: ), elettivamente Parte_3 P.IVA_1 domiciliata in Termini Imerese, nella via Bevuto n. 7, presso lo studio dell'avv. Alessandra Bova, che la rappresenta e difende per mandato in atti
– appellata–
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MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa Il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 334/2022, pubblicata il 28 aprile 2022, ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 419/2015 con cui è stato Parte_1 Parte condannato al pagamento, in favore di al pagamento della complessiva somma di € Parte_3
37.047,51 e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.800,00, oltre accessori di legge.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello , chiedendone l'integrale Parte_1 Parte riforma;
si è costituita nel giudizio la società resistendo al gravame. Parte_3
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 12.11.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il
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❖ Motivi di appello.
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante contesta la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il Tribunale ritenuto che spettasse a dare la prova di aver estinto l'obbligazione Parte_1 vantata dall'opposta. Secondo la prospettazione dell'appellante, poiché aveva prodotto degli Parte assegni intestati alla e poiché quest'ultima aveva inteso imputare la consegna degli Parte_3 stessi a forniture di materiali precedenti rispetto a quelli di cui alle fatture azionate nel giudizio monitorio, avrebbe dovuto essere la creditrice a provare di aver intrattenuto un rapporto di fornitura anche nel periodo pregresso rispetto a quello oggetto di giudizio.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna la decisione di primo grado per errata valutazione delle risultanze istruttorie acquisite in giudizio dalle quali risulterebbe che nel periodo Parte pregresso al quale la intendeva imputare i pagamenti di cui agli assegni prodotti in Parte_3 giudizio da , quest'ultimo non avrebbe intrattenuto alcun rapporto con la Parte_1 prima, dovendo di contro tutti gli ordini di materiali e forniture imputarsi al figlio CP_1
.
[...]
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Preliminarmente, dev'essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata, ai sensi dell'art 342 c.p.c., dovendosi richiamare, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per il quale, ancorché non si richieda l'utilizzo di particolare formalità, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, Sez. un., 21/03/2017, n. 7155). Nella specie, dalla lettura dell'atto introduttivo sono chiaramente individuati i capi della sentenza del Tribunale investiti da gravame e i passaggi argomentativi che li sorreggono.
Nel merito, l'appello è infondato.
Parte Con il ricorso monitorio la società ha inteso ottenere l'adempimento del credito di Parte_3 cui alle fatture nn. 2976/2013 (31/08/13), 3001/2013 (03/09/13), 3430/2013 (03/09/13), 3901/2013 (31/10/13) e 4244/2013 (30/11/13), relative a forniture di materiale edile consegnate Pa Part alla ditta nel periodo agosto/novembre 2013, per un importo complessivo Parte_1 di € 37.047,51. , proponendo opposizione avverso il d.i. n. 419/2015 nulla ha Parte_1 contestato in ordine al rapporto commerciale, ma ha eccepito l'esatto adempimento della propria prestazione depositando una serie di assegni bancari a suo dire imputabili al pagamento delle fatture azionate. Parte opposta ha tempestivamente contestato che gli assegni versati fossero stati imputati al pagamento delle fatture azionate in monitorio, ed anzi ha depositato il prospetto fatture di pregressi periodi ai quali gli stessi sarebbero stati imputati in applicazione del principio generale di cui all'art. 1193 c.c., nonché copiosa documentazione dalla quale evincersi la lunga durata dei rapporti commerciali intercorrenti tra le due ditte.
In corso di causa, peraltro, la circostanza è stata confermata dalle prove testimoniali espletate, Parte dalle quali è dato evincere che tutte le forniture di materiale edile proveniente da Parte_3 Part fossero imputabili alla ditta . Parte_1
Tali essendo i fatti di causa, l'appello deve ritenersi infondato. Come noto “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. (Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001). Nel caso che ci occupa, è incontestato che tra le parti vi fosse un rapporto commerciale costante e duraturo, risalente nel tempo. Peraltro, gli assegni bancari depositati da parte opposta costituiscono promessa di pagamento ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile, con la conseguente configurabilità della presunzione “iuris tantum” dell'esistenza del rapporto sottostante (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/04/2024, n. 11125). Parte opposta ha, pertanto, adempiuto al proprio onere probatorio. Di contro, parte appellata non ha dimostrato di aver esattamente adempiuto la propria prestazione. Trova, infatti, applicazione il principio di diritto in base al quale, in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Quando, invece, il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, quest'ultimo deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore. (Cfr. Cassazione civile sez. II, 25/09/2023, n.27247). Pertanto, in assenza di immediata imputazione degli assegni consegnati al creditore alle fatture azionate con il ricorso monitorio, deve ritenersi che non Parte_1 abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente.
Peraltro, alcun rilievo assume la difesa di parte appellante nella parte in cui intende attribuire al Parte figlio, , gli ordini di materiale edile pervenuti alla e, di Controparte_1 Parte_3 conseguenza, l'obbligazione di pagamento sorta nei confronti di quest'ultima. Non vi è, infatti, alcuna prova che abbia operato in nome proprio. Tutti i testimoni escussi Controparte_1 Parte hanno confermato che, sebbene gestisse i rapporti con la Controparte_1 Parte_3 provvedendo ad effettuare gli ordini ed a ritirare la merce, tutti gli ordini si riferissero sempre alla ditta . Né sono, in ogni caso, opponibili alla creditrice i rapporti interni Parte_1 intercorrenti tra il titolare della ditta debitrice ed i suoi dipendenti, ovvero la circostanza che, secondo la prospettazione di , il figlio avesse operato a sua insaputa. Parte_1
Circostanza ad ogni modo sconfessata dalle dichiarazioni testimoniali assunte in primo grado, dalle quali si evince che padre e figlio avessero sempre collaborato e che, poiché nell'ultimo periodo il padre versava in precarie condizioni di salute, avesse delegato al figlio la gestione del cantiere ivi recandosi solo sporadicamente. In definitiva, ritenuto provato il rapporto di fornitura tra le parti, e in assenza di prova del pagamento delle fatture azionate nel giudizio monitorio, deve trovare integrale conferma la sentenza di primo grado, con conseguente rigetto dell'appello.
❖ Spese In ossequio alle regole della soccombenza, deve essere condannato alla Parte_1 refusione delle spese di lite sostenute dall'appellata, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato ed integrato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.470,00, oltre accessori di legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 28 marzo 2025.
Palermo, 1 Aprile 2025
La Consigliera rel. Il Presidente
Mary Carmisciano Giuseppe Lupo