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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2024, n. 1328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1328 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2637/2022 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Marone Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa con distinti atti dall'avv. Giuseppe Calabria OPPOSTA NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso con distinti atti CP_2 dall'avv. Concetta Petrillo OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18.5.22, parte istante contestava la legittimità delle cartelle di pagamento n.
0712011 0245351026, 071 2012 0160332732, 071 2014 0005650747, 071 2015 0083355058, 071 2015 0154595280, 071 2016 0063143919 (aventi ad oggetto l'omesso versamento di premi , CP_2 sottesi alla intimazione di pagamento n. 071 2021 9002259245 notificata in data 11.4.2022. Eccepiva per tutte le cartelle l'omessa notifica e, comunque, la prescrizione successiva alla notifica concludendo per l'annullamento delle opposte cartelle.
Si costituivano in giudizio le parti convenute che eccepivano la infondatezza della opposizione chiedendone il rigetto.
Alla odierna udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse in ragione della spiegata opposizione, posto che nel caso di specie il giudizio è stato introdotto a seguito di notifica di intimazione di pagamento.
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata la questione concernente la tempestività della domanda proposta. Invero, giova osservare innanzitutto che l'intimazione di pagamento n. 071 2021 9002259245 qui impugnata è stata notificata in data 11.4.2022 (cfr. prod. ric.), laddove l'odierno ricorso è stato depositato in data 18.5.2022. E' evidente, pertanto, che le eccezioni afferenti alla ritualità della notifica dei titoli sottesi e degli avvisi prodromici, siano assolutamente tardive dacchè andavano sollevate nel termine di 20 gg, abbondantemente superato nel caso de quo. Sul punto vedasi, ex multis, Cass. 15116/15 secondo cui “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.”
Nella fattispecie de qua, pertanto, deve concludersi per la tardività della opposizione in ordine agli eccepiti vizi formali afferenti al procedimento notificatorio dei titoli sottesi alla intimazione di pagamento qui impugnata. Ferma, dunque, la avvenuta notifica dei titoli impugnati, resta da vagliare la sola eccezione di prescrizione successiva alla notifica, in quanto fattispecie estintiva del credito vantato dall'Ente convenuto.
Ebbene, emerge ictu oculi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'istante, e maturata successivamente alla notifica, per tutte le cartelle, ad eccezione dell'ultima. Detta prescrizione appare maturata alla luce dell'arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione secondo cui il termine di prescrizione è quinquennale (cfr. sent. 23397/2016 secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° CP_3 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010). Org_1
Nel caso di specie, infatti, detto termine appare abbondantemente spirato per le cartelle n.
0712011 0245351026, 071 2012 0160332732, 071 2014 0005650747, 071 2015 0083355058, 071
2015 0154595280.
Segnatamente, per quanto concerne la cartella n. 0712011 0245351026 notificata il
16.12.11, il primo valido atto interruttivo di cui vi sia prova in atti è l'intimazione di pagamento n. 071 2014 9066584139 notificata ritualmente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento in data 8.10.14 (a mani di familiare convivente (v. prod. Ader).
Quanto alla ritualità delle notifiche eseguite a mezzo servizio postale, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS. UU. 19071/2016) secondo cui “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, art. 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta ( Sent n. 4567 del 6/3/2015; Sent. 6395 del 19/03/2014; Ord. n. 16949 del 24/7/2014)”. Ed ancora “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente" (Cass. n. 11708/11; cfr. anche Cass. n. 6395/14). La successiva intimazione n. 071 2016 9014482467 versata in atti da pur contenendo tale CP_4 cartella, non risulta ritualmente notificata, o meglio non v'è evidenza del perfezionamento della notifica in quanto effettuata a mezzo ufficiale giudiziario a mani della moglie in data 4.4.16 e, pur dandosi atto nella relata dell'inoltro di raccomandata informativa successiva al destinatario, di quest'ultima non v'è traccia in atti. Ne consegue che tale intimazione non possa qualificarsi quale valido atto interruttivo.
A tale intimazione è seguita quella impugnata nel presente giudizio, contenente la cartella in esame (le altre intimazioni prodotte da non la contengono), la cui notifica è avvenuta l'11.4.22, CP_4 ovvero ben oltre il decorso del termine quinquennale di prescrizione decorrente dal primo valido atto interruttivo dell'8.10.14 e, perciò, spirato già alla data del 8.10.2019. Analogo discorso va fatto per la cartella n. 071 2012 0160332732 notificata il 14.1.13. Rispetto ad essa, il primo valido atto interruttivo di cui vi sia prova in atti è l'intimazione di pagamento n. 071 2015 9021165851 (contenente unicamente la cartella in esame), validamente notificata a mani del destinatario (con sottoscrizione del medesimo, giammai specificamente disconosciuta) in data
16.2.15. Anche in questo caso, la cartella in esame risulta contenuta altresì nella intimazione di pagamento n. 071 2016 9014482467, ma di essa -come già evidenziato- non ha fornito prova CP_4 del perfezionamento del procedimento notificatorio. A tale intimazione è seguita quella impugnata nel presente giudizio, contenente la cartella in esame (le altre intimazioni prodotte da non la CP_4 contengono), la cui notifica è avvenuta l'11.4.22, ovvero ben oltre il decorso del termine quinquennale di prescrizione decorrente dal primo valido atto interruttivo del 16.2.15 e, perciò, spirato già alla data del 16.2.2020.
Analogamente, la cartella n. 071 2014 0005650747, notificata il 18.2.14, risulta contenuta nella intimazione di pagamento n. 071 2016 9014482467 di cui, come già detto, non ha fornito CP_4 prova della ritualità della notifica. Risulta poi altresì contenuta nella intimazione di pagamento n.
071 2018 9042341286 di cui ha prodotto una relata di notifica nella quale si attesta CP_4 l'irreperibilità del destinatario e l'avvenuto deposito in comune con affissione all'albo dell'avviso di deposito. Tuttavia, la stessa non figura nell'estratto dell'avviso di deposito prodotto in atti. Ne consegue che anche di tale notifica non ha fornito prova della relativa ritualità, sicchè tale CP_4 intimazione non può qualificarsi quale valido atto interruttivo. Ad essa è poi seguita l'intimazione qui impugnata notificata l'11.4.22, sicchè per la cartella in commento risulta abbondantemente spirato il termine quinquennale di prescrizione decorso dalla notifica del 18.2.14 (termine scaduto il 18.2.19).
La cartella n. 071 2015 0083355058, notificata il 30.9.15, e la cartella n. 071 20154595280 notificata il 14.3.16, risultano invero contenute nella intimazione di pagamento n. 071 2018
9042341286 di cui, come già detto, non ha fornito prova del perfezionamento del CP_4 procedimento notificatorio. A tale intimazione è poi seguita quella oggetto dell'odierno giudizio notificata l'11.4.22. Ebbene, rispetto a tali cartelle risulta spirato il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla relativa notifica anche considerando la sospensione dei termini nel periodo pandemico.
Sul punto, occorre precisare che con la normativa emergenziale covid sono stati introdotti due distinti periodi di sospensione della prescrizione dei contributi, con soluzione di continuità. Invero dapprima l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione, essendo quest'ultima ricominciata a decorrere dal 1° luglio 2020. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. Segnatamente la citata norma dispone testualmente che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Ne consegue che, nel caso di specie, il termine prescrizionale ha subito una prima sospensione di
129 gg in data 23.2.2020 sino al 30.6.2020; è ripreso poi a decorrere in data 1.7.2020 e sino al
31.12.2020, data in cui ha subito una nuova sospensione di 182 gg sino al 30.6.2021, data a decorrere dalla quale ha ripreso a decorrere il residuo termine prescrizionale abbondantemente spirato alla data del 11.4.22, data in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento qui impugnata, cui sono sottese le cartelle in commento.
In ordine, infine, alla cartella n. 071 2016 0063143919 notificata il 3.10.16 e contenuta nella intimazione qui impugnata del 11.4.22, nessuna prescrizione risulta maturata, tenuto conto del periodo di sospensione prima delineato (segnatamente, il termine decorrente dalla notifica del 3.10.16 sarebbe scaduto, tenuto conto della suddetta sospensione, il 10.8.22, dunque validamente interrotto con l'intimazione del 11.4.22).
Devono pertanto ritenersi prescritti i contributi sottesi alle sole cartelle n. 0712011 0245351026,
071 2012 0160332732, 071 2014 0005650747, 071 2015 0083355058, 071 2015 0154595280.
In ordine alle spese di lite, le stesse, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza previa compensazione per un terzo in ragione del parziale accoglimento.
P. Q. M.
Il tribunale così provvede: in accoglimento della opposizione, dichiara prescritto il credito sotteso alle cartelle n.
0712011 0245351026, 071 2012 0160332732, 071 2014 0005650747, 071 2015 0083355058, 071 2015 0154595280; rigetta nel resto;
condanna le resistenti in solido al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per un terzo, liquida nel residuo in €. 1270,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione. Si comunichi.
Nola, 11.6.24 ILGIUDICE
Dr.ssa Fabrizia Di Palma
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dr.ssa Fabrizia Di Palma ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2637/2022 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Marone Parte_1
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa con distinti atti dall'avv. Giuseppe Calabria OPPOSTA NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso con distinti atti CP_2 dall'avv. Concetta Petrillo OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18.5.22, parte istante contestava la legittimità delle cartelle di pagamento n.
0712011 0245351026, 071 2012 0160332732, 071 2014 0005650747, 071 2015 0083355058, 071 2015 0154595280, 071 2016 0063143919 (aventi ad oggetto l'omesso versamento di premi , CP_2 sottesi alla intimazione di pagamento n. 071 2021 9002259245 notificata in data 11.4.2022. Eccepiva per tutte le cartelle l'omessa notifica e, comunque, la prescrizione successiva alla notifica concludendo per l'annullamento delle opposte cartelle.
Si costituivano in giudizio le parti convenute che eccepivano la infondatezza della opposizione chiedendone il rigetto.
Alla odierna udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse in ragione della spiegata opposizione, posto che nel caso di specie il giudizio è stato introdotto a seguito di notifica di intimazione di pagamento.
Tanto premesso, va in primo luogo esaminata la questione concernente la tempestività della domanda proposta. Invero, giova osservare innanzitutto che l'intimazione di pagamento n. 071 2021 9002259245 qui impugnata è stata notificata in data 11.4.2022 (cfr. prod. ric.), laddove l'odierno ricorso è stato depositato in data 18.5.2022. E' evidente, pertanto, che le eccezioni afferenti alla ritualità della notifica dei titoli sottesi e degli avvisi prodromici, siano assolutamente tardive dacchè andavano sollevate nel termine di 20 gg, abbondantemente superato nel caso de quo. Sul punto vedasi, ex multis, Cass. 15116/15 secondo cui “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.”
Nella fattispecie de qua, pertanto, deve concludersi per la tardività della opposizione in ordine agli eccepiti vizi formali afferenti al procedimento notificatorio dei titoli sottesi alla intimazione di pagamento qui impugnata. Ferma, dunque, la avvenuta notifica dei titoli impugnati, resta da vagliare la sola eccezione di prescrizione successiva alla notifica, in quanto fattispecie estintiva del credito vantato dall'Ente convenuto.
Ebbene, emerge ictu oculi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dall'istante, e maturata successivamente alla notifica, per tutte le cartelle, ad eccezione dell'ultima. Detta prescrizione appare maturata alla luce dell'arresto delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione secondo cui il termine di prescrizione è quinquennale (cfr. sent. 23397/2016 secondo cui “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° CP_3 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010). Org_1
Nel caso di specie, infatti, detto termine appare abbondantemente spirato per le cartelle n.
0712011 0245351026, 071 2012 0160332732, 071 2014 0005650747, 071 2015 0083355058, 071
2015 0154595280.
Segnatamente, per quanto concerne la cartella n. 0712011 0245351026 notificata il
16.12.11, il primo valido atto interruttivo di cui vi sia prova in atti è l'intimazione di pagamento n. 071 2014 9066584139 notificata ritualmente a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento in data 8.10.14 (a mani di familiare convivente (v. prod. Ader).
Quanto alla ritualità delle notifiche eseguite a mezzo servizio postale, è ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS. UU. 19071/2016) secondo cui “In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, art. 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta ( Sent n. 4567 del 6/3/2015; Sent. 6395 del 19/03/2014; Ord. n. 16949 del 24/7/2014)”. Ed ancora “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1913, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente" (Cass. n. 11708/11; cfr. anche Cass. n. 6395/14). La successiva intimazione n. 071 2016 9014482467 versata in atti da pur contenendo tale CP_4 cartella, non risulta ritualmente notificata, o meglio non v'è evidenza del perfezionamento della notifica in quanto effettuata a mezzo ufficiale giudiziario a mani della moglie in data 4.4.16 e, pur dandosi atto nella relata dell'inoltro di raccomandata informativa successiva al destinatario, di quest'ultima non v'è traccia in atti. Ne consegue che tale intimazione non possa qualificarsi quale valido atto interruttivo.
A tale intimazione è seguita quella impugnata nel presente giudizio, contenente la cartella in esame (le altre intimazioni prodotte da non la contengono), la cui notifica è avvenuta l'11.4.22, CP_4 ovvero ben oltre il decorso del termine quinquennale di prescrizione decorrente dal primo valido atto interruttivo dell'8.10.14 e, perciò, spirato già alla data del 8.10.2019. Analogo discorso va fatto per la cartella n. 071 2012 0160332732 notificata il 14.1.13. Rispetto ad essa, il primo valido atto interruttivo di cui vi sia prova in atti è l'intimazione di pagamento n. 071 2015 9021165851 (contenente unicamente la cartella in esame), validamente notificata a mani del destinatario (con sottoscrizione del medesimo, giammai specificamente disconosciuta) in data
16.2.15. Anche in questo caso, la cartella in esame risulta contenuta altresì nella intimazione di pagamento n. 071 2016 9014482467, ma di essa -come già evidenziato- non ha fornito prova CP_4 del perfezionamento del procedimento notificatorio. A tale intimazione è seguita quella impugnata nel presente giudizio, contenente la cartella in esame (le altre intimazioni prodotte da non la CP_4 contengono), la cui notifica è avvenuta l'11.4.22, ovvero ben oltre il decorso del termine quinquennale di prescrizione decorrente dal primo valido atto interruttivo del 16.2.15 e, perciò, spirato già alla data del 16.2.2020.
Analogamente, la cartella n. 071 2014 0005650747, notificata il 18.2.14, risulta contenuta nella intimazione di pagamento n. 071 2016 9014482467 di cui, come già detto, non ha fornito CP_4 prova della ritualità della notifica. Risulta poi altresì contenuta nella intimazione di pagamento n.
071 2018 9042341286 di cui ha prodotto una relata di notifica nella quale si attesta CP_4 l'irreperibilità del destinatario e l'avvenuto deposito in comune con affissione all'albo dell'avviso di deposito. Tuttavia, la stessa non figura nell'estratto dell'avviso di deposito prodotto in atti. Ne consegue che anche di tale notifica non ha fornito prova della relativa ritualità, sicchè tale CP_4 intimazione non può qualificarsi quale valido atto interruttivo. Ad essa è poi seguita l'intimazione qui impugnata notificata l'11.4.22, sicchè per la cartella in commento risulta abbondantemente spirato il termine quinquennale di prescrizione decorso dalla notifica del 18.2.14 (termine scaduto il 18.2.19).
La cartella n. 071 2015 0083355058, notificata il 30.9.15, e la cartella n. 071 20154595280 notificata il 14.3.16, risultano invero contenute nella intimazione di pagamento n. 071 2018
9042341286 di cui, come già detto, non ha fornito prova del perfezionamento del CP_4 procedimento notificatorio. A tale intimazione è poi seguita quella oggetto dell'odierno giudizio notificata l'11.4.22. Ebbene, rispetto a tali cartelle risulta spirato il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla relativa notifica anche considerando la sospensione dei termini nel periodo pandemico.
Sul punto, occorre precisare che con la normativa emergenziale covid sono stati introdotti due distinti periodi di sospensione della prescrizione dei contributi, con soluzione di continuità. Invero dapprima l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, ha disposto, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione, essendo quest'ultima ricominciata a decorrere dal 1° luglio 2020. L'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020. Segnatamente la citata norma dispone testualmente che “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Ne consegue che, nel caso di specie, il termine prescrizionale ha subito una prima sospensione di
129 gg in data 23.2.2020 sino al 30.6.2020; è ripreso poi a decorrere in data 1.7.2020 e sino al
31.12.2020, data in cui ha subito una nuova sospensione di 182 gg sino al 30.6.2021, data a decorrere dalla quale ha ripreso a decorrere il residuo termine prescrizionale abbondantemente spirato alla data del 11.4.22, data in cui è stata notificata l'intimazione di pagamento qui impugnata, cui sono sottese le cartelle in commento.
In ordine, infine, alla cartella n. 071 2016 0063143919 notificata il 3.10.16 e contenuta nella intimazione qui impugnata del 11.4.22, nessuna prescrizione risulta maturata, tenuto conto del periodo di sospensione prima delineato (segnatamente, il termine decorrente dalla notifica del 3.10.16 sarebbe scaduto, tenuto conto della suddetta sospensione, il 10.8.22, dunque validamente interrotto con l'intimazione del 11.4.22).
Devono pertanto ritenersi prescritti i contributi sottesi alle sole cartelle n. 0712011 0245351026,
071 2012 0160332732, 071 2014 0005650747, 071 2015 0083355058, 071 2015 0154595280.
In ordine alle spese di lite, le stesse, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza previa compensazione per un terzo in ragione del parziale accoglimento.
P. Q. M.
Il tribunale così provvede: in accoglimento della opposizione, dichiara prescritto il credito sotteso alle cartelle n.
0712011 0245351026, 071 2012 0160332732, 071 2014 0005650747, 071 2015 0083355058, 071 2015 0154595280; rigetta nel resto;
condanna le resistenti in solido al rimborso in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate per un terzo, liquida nel residuo in €. 1270,00, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge con attribuzione. Si comunichi.
Nola, 11.6.24 ILGIUDICE
Dr.ssa Fabrizia Di Palma