CA
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1869 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Gallo Barbara Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1869 2024 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dagli Avv.ti Cortese Annalisa e Avv. Viaro Silvia, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Padova, Via N. Tommaseo, n. 74
APPELLANTE
contro
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Biasi Mirko, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Caldogno, Via
Dante, 29
APPELLATA
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1 Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
842/2024 del 12/04/2024
Conclusioni di parte attrice: “ nel merito, in via principale: in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale Vicenza, n. 842/2024, pubblicata il 12 aprile 2024 all'esito del giudizio di primo grado
R.G. 1135/2022, non notificata, e in particolare della statuizione indicata con il capo a) del dispositivo, accogliersi tutte le conclusioni già formulate in seno allo giudizio di primo grado dal sig.
e, per l'effetto, revocarsi e/o in ogni caso dichiararsi nulle tutte le disposizioni in ordine al Parte_1 pagamento di imposte e tasse di competenza della sig.ra e a carico del sig. nonché CP_1 Parte_1 gli obblighi tutti gravanti su quest'ultimo di cui al provvedimento n. 3137 del 28 febbraio 2019;
- ancora nel merito, in via principale: sempre in riforma della sentenza Vicenza, n. 842/2024, pubblicata il 12 aprile 2024 all'esito del giudizio di primo grado R.G. 1135/2022, non notificata, e in particolare della statuizione indicata con il capo c) del dispositivo, accertato e dichiarato che la sig.ra
è divenuta titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Parte_2
Omnicomprensivo “Farina” di Vicenza, revocarsi l'assegno di mantenimento previsto in favore della stessa e a carico del sig. Parte_1
- in ogni caso: in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale Vicenza, n. 842/2024, pubblicata il 12 aprile 2024 all'esito del giudizio di primo grado R.G. 1135/2022, non notificata, e in particolare della statuizione indicata con il capo d) del dispositivo, spese, anche generali, compensi di lite in ogni caso integralmente rifusi per entrambi i gradi del giudizio”.
Conclusioni di parte convenuta: “In via principale 1) Rigettarsi integralmente l'appello proposto da , in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in Parte_1 narrativa, confermando così la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 842/24 del 12/04/24, salvo per quanto riguarda il capo impugnato con appello incidentale.
In via incidentale
2) In parziale riforma della sentenza n. 842/24 del Tribunale di Vicenza, e solo in relazione al capo impugnato con appello incidentale, accertarsi il diritto di all'assegno di € 1.300,00 CP_1 mensili, rivalutabile ai sensi degli indici Istat, con conseguente integrale conferma delle pattuizioni di cui all'accordo di separazione, fatta salva la cessazione del contributo per il mantenimento della IG , e quindi: - disporre la cessazione del contributo mensile a carico di Parte_2 Parte_1
per il mantenimento della IG , essendo la stessa divenuta economicamente
[...] Pt_2 indipendente;
2 - disporre nella misura di € 1.300,00 il contributo mensile a carico di per Parte_1 CP_1
da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla stessa, al netto
[...] delle imposte, con aggiornamento ISTAT Famiglie come per legge;
- disporre che restino a carico di tutte le imposte e tasse relative all'assegno di Parte_1 mantenimento, nonché quelle relative agli immobili attualmente in proprietà e comproprietà di con espressa esclusione di immobili di successiva acquisizione;
CP_1
- disporre che, nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato di avesse a cessare CP_1 per volontà di quest'ultima, il si impegni a versare alla stessa un contributo Parte_1 mensile pari ad € 2.400,00, oltre ad aggiornamento ISTAT Famiglie come per legge, al netto di tasse e imposte che rimarranno a carico del;
Parte_1
- disporre che, nel caso in cui avesse a subire un licenziamento illegittimo nel CP_1 rapporto di lavoro, il trasferirà a il 5% delle quote sociali allo Parte_1 CP_1 stesso intestate della società I.F.G. Guglielmi srl, riconoscendole gli utili societari nella misura del
50% e verserà altresì a un assegno mensile di € 2.400,00 rivalutabile Istat, al netto di CP_1 tasse ed imposte, come già previsto con l'accordo del 07/02/19;
- disporre che la casa coniugale di Caldogno, via Marconi, resti abitata da , con Parte_1 tutte le sue suppellettili, avendo trasferito la propria residenza in ST, già CP_1 prima della separazione;
- disporre che continuerà a versare a il canone di locazione Parte_1 CP_1 dell'immobile in comproprietà di ST, via Roma, anche quando la IG sarà Pt_2 economicamente autosufficiente, almeno finché sarà in essere il corrente contratto di locazione;
- disporre che, in caso di cessione delle quote da parte di della società IF.G. Parte_1
Guglielmi srl o nella diversa ipotesi in cui il avesse in ogni caso e con qualsivoglia forma, Parte_1 ma con il medesimo oggetto sociale, a costituire altra nuova società, il riconosca diritto di Parte_1 prelazione nell'acquisto della quota alla IG , in ogni caso in cui detto trasferimento avesse Per_1 ad essere eseguito, anche in via indiretta e/o gratuita, secondo quanto pattuito con l'accordo del
06/12/18.
3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si dichiara che con la presente comparsa si propone appello incidentale e che quindi viene versato il contributo unificato di € 147,00.
In via istruttoria
Si richiamano le istanze istruttorie di cui alla memoria di primo grado:
Si chiede di essere ammessi a prova per interpello formale del sig. e per testi sui Parte_1 seguenti capitoli: - Vero che nel luglio 2013 il sig. lasciava la casa coniugale e la Parte_1
3 famiglia, composta da moglie e tre figlie adolescenti, affermando di volere una propria vita autonoma?
- Vero che il sig. aveva già all'epoca un'altra relazione affettiva, ed oggi ha tuttora Parte_1 un legame affettivo con la IG . Parte_3
- Vero che, in occasione dell'accordo di separazione consensuale, concluso nel febbraio 2019, il sig.
proponeva che la IG rinunciasse alla propria quota sociale nella Parte_1 CP_1 società I.F.G., ottenendo in cambio una rendita vitalizia?
- Vero che il sig. , nell'imminenza della separazione del febbraio 2019, in più Parte_1 occasioni dichiarava che, a fronte del recesso della moglie dalla società, le avrebbe assicurato il mantenimento per tutta la vita?
Si indicano a testi: residente in [...]; residente in Testimone_1 Parte_2
ST; residente in [...], dott.ssa con studio in Testimone_2 Testimone_3
Vicenza. Si chiede che sia ordinata al sig. l'esibizione dei documenti attestanti Parte_1
l'avvenuto pagamento della somma di € 88.623,00, quale liquidazione della quota sociale, di cui al rogito notarile del 06/12/18.
Si chiede che venga deferito al sig. il giuramento ex art. 2736 ss cc. avente ad Parte_1 oggetto la seguente circostanza:
“Giuro, e giurando affermo, che ho integralmente versato alla IG l'importo di CP_1
€ 88.623,00 dovuto quale liquidazione della quota sociale dalla stessa detenuta nella società
[...]
”. Parte_4
- Si chiede che venga ordinata al l'esibizione del bilancio societario della I.F.G. Parte_1 relativo all'anno 2022.
- Si chiede che, sulla scorta dei bilanci allegati in causa (doc. 17 ricorrente, doc. 21 convenuta), nonché delle altre scritture contabili, sia disposta CTU contabile/aziendale in relazione alla IF.G.
Guglielmi srl, al fine di verificare:
- il patrimonio, il reale volume d'affari, nonché gli utili della I.F.G.
- l'ammontare dei redditi e degli utili spettanti al , in qualità di socio unico ed Parte_1 amministratore dell'impresa;
- gli eventuali utili/redditi spettanti al in caso di liquidazione e chiusura della Parte_1 società I.F.G. srl”.
Conclusioni del Procuratore Generale:
4 FATTO
Il giudizio di primo grado.
1.Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 09.09.1989 in Caldogno (VI), unione dalla quale sono nate le figlie (n. il 25.06.1991), (n. il 29.01.1994) e (n. il Tes_2 Per_1 Pt_2
30.11.1998, quest'ultima economicamente non indipendente in quanto studentessa universitaria, convivente con la madre), si sono separate alle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Vicenza del 21.2.2019 in omaggio al quale era previsto:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la IG sarà autonoma Pt_2 nella frequentazione del padre;
scegliendo tempi e modalità di visita ed il signor continuerà Parte_1
a versare alla IG la somma di € 340,00= mensili, quale contributo al suo mantenimento, entro Pt_2 il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e contribuirà nella misura del 100% alle spese universitarie e scolastiche in generale, nonché nella misura del 50% alle altre spese di cui al Protocollo del Tribunale di Vicenza del 26.10.2017; 3) si da' atto che la IG in data CP_1
06.12.2018 è receduta mediante atto pubblico a rogito del Notaio dott. di Vicenza, Persona_2 dalla partecipazione nella società (P.IVA Parte_4
) con sede legale in ST (VI) in Via Fiume n. 14 e dichiara di non avere nulla P.IVA_1
a pretendere dalla suddetta società e/o dal signor in conseguenza e/o in occasione Parte_1 della predetta partecipazione societaria, di talchè il signor , rimanendo unico socio Parte_1 della predetta società, ha provveduto in pari data 06.12.2018 alla estinzione della suddetta società e alla costituzione della società , con sede legale in ST (VI) Controparte_2 in Via Fiume n. 14 (P.IVA ); 4) il signor ha provveduto ad assumere P.IVA_1 Parte_1
a far data dal 02.01.2019 la IG quale lavoratrice subordinata con contratto a CP_1 tempo indeterminato nella società , con sede legale in ST Controparte_2
(VI) in Via Fiume n. 14 (P. IVA ), riconoscendo alla IG uno P.IVA_1 CP_1 stipendio mensile corrispondente ad euro 1.200,00 netti oltre la tredicesima e gli altri emolumenti dovuti per legge ed alla relativa contribuzione;
5) il signor si impegna a versare Parte_1 altresì a favore della IG entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente CP_1 bancario intestato alla stessa, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di € 1.300,00 netti per dodici mensilità annue al netto delle imposte, con aggiornamento ISTAT Famiglie come per legge;
il signor si impegna a tal fine a sostenere i costi di tutte le imposte e tasse relative al predetto Parte_1 assegno di mantenimento nonché a quelle relative agli immobili attualmente in proprietà o comproprietà delle IG (con espressa esclusione di eventuali immobili in futuro CP_1 acquisiti dalla IG;
6) il signor dichiara, in ordine alla trascorsa CP_1 Parte_1
5 partecipazione societaria della moglie che non sussistono debiti ed esposizioni dalla CP_1 società (IV ) nei confronti di terzi Parte_4 Parte_1 Pt_4 P.IVA_1 sino al momento del recesso dalla società da parte della IG e che in ogni caso la CP_1 stessa non è e non sarà tenuta al pagamento o riconoscimento di somma alcuna, atteso l'accollo da parte di di ogni qualsivoglia esposizione debitoria in essere. Ad ogni buon conto, Parte_1 il signor ha liberato la IG da ogni e qualsivoglia garanzia Parte_1 CP_1 che la stessa avesse a suo tempo concesso in qualità di socia della Parte_4
con particolare riferimento agli istituti bancari e/o società di leasing, e/o società di finanziamento
[...]
e, a tal proposito, si precisa che è stata rilasciata alla IG la relativa
CP_1 documentazione attestante quanto sopra. 7) nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato della IG avesse a cessare per volontà di quest'ultima, il signor si impegna a
CP_1 Parte_1 riconoscere un contributo al mantenimento a favore della moglie, pari ad euro di € 2.400,00 (e non più di € 1.300,00), per dodici mensilità oltre ad aggiornamento ISTAT Famiglie, come per legge, al netto delle imposte che saranno corrisposte dal signor che continuerà in ogni caso a Parte_1 sostenere i costi di tutte le imposte e tasse relative agli immobili attualmente in proprietà o comproprietà della IG (con espressa esclusione di eventuali immobili in futuro
CP_1 acquisti dalla IG;
8) nel caso in cui la IG avesse a subire un licenziamento
CP_1 CP_1 illegittimo nel rapporto di lavoro di cui al punto 4), i coniugi si atterranno a quanto pattuito con separato accordo cui fanno espresso riferimento e che viene dai predetti oggi sottoscritto;
9)
l'immobile già casa coniugale, sita in Caldogno (VI) in Via Marconi n. 37, rimane abitata dal signor con tutti gli arredi e suppellettili, posto che i coniugi hanno già da tempo definito Parte_1 che la IG si è trasferita a vivere altrove e, a tal proposito, ella dichiara di non avere nulla CP_1
a pretendere sul predetto immobile, rinunciando a qualsivoglia richiesta di ulteriore assegno di mantenimento nei confronti del signor nel caso in cui ella non abbia più ad abitare Parte_1 nell'attuale alloggio sito in ST (VI) in Via San Francesco n. 7; 10) i coniugi, comproprietari dell'immobile sito in ST (VI), in Via Roma n. 1, in ordine al quale è in essere un contratto di locazione con un canone mensile di € 680,00 manterranno la comproprietà e divideranno il suddetto canone di locazione al 50% ciascuno;
allorché la IG avrà raggiunto la completa Pt_2 autosufficienza economica ed il padre non dovrà più corrispondere alcunché quale contributo al mantenimento della predetta, il signor corrisponderà la quota a lui spettante del predetto Parte_1 canone di locazione alla IG sino a quando sarà in essere il presente contratto di CP_1 locazione;
11) in caso di cessione delle quote da parte di della società I.F.G. Parte_1
Guglielmi Srl unipersonale con sede legale in ST (VI) in Via Fiume n. 14 (P.IVA
) o nella diversa ipotesi in cui il signor avesse in ogni caso e con qualsivoglia P.IVA_1 Parte_1
6 forma, ma con il medesimo oggetto sociale, a costituire altra nuova società, i coniugi si atterranno a quanto pattuito con separato accordi cui fanno espresso riferimento e che viene dai predetti oggi sottoscritto;
12) il signor si impegna a non procedere alla assunzione in qualità di Parte_1 dipendente e/o all'inserimento a qualsivoglia titolo nella società I.F.G. , Controparte_2 con sede legale in ST (VI), in Via fiume n. 14 (P.IVA ) della propria P.IVA_1 compagna o di parenti di quest'ultima; 13) qualora il signor Parte_3 Parte_5 procedesse per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi concordano fin d'ora che gli accordi sopra indicati, troveranno conferma anche in quella sede;
14) ciascuno dei coniugi remunererà il proprio legale per le competenze maturate nella presente procedura.”.
Le parti hanno inoltre stipulato, quali accordi a latere, l'atto notarile del 6.12.2018 - con il quale recedeva dalla e traferiva il 5% delle quote per il prezzo di CP_1 Parte_4
€88.623,00, di cui rilasciava quietanza nell'atto stesso, e la società si trasformava in s.r.l. unipersonale con amministratore e socio unico il – la contestuale scrittura privata del 6.12.2018 con la Parte_1 quale il si impegnava a provvedere a regolarizzare il rapporto di lavoro della alle Parte_1 CP_1 dipendenze della s.r.l. quanto prima entro e non oltre il 7.2.2019 e costituzione di un diritto di prelazione della IG , infine l'accordo integrativo del verbale di udienza presidenziale del Per_3
7.2.2019 in omaggio al quale. : “Come previsto al punto 8 del verbale di separazione personale, nel caso in cui la IG avesse a subire un licenziamento illegittimo nel rapporto di lavoro di CP_1 cui al punto 4 del verbale di separazione consensuale cui si fa espresso riferimento, il signor Parte_1
trasferirà alla IG il 5% delle quote sociali allo stesso intestate della
[...] CP_1 società con sede legale in ST (VI), via Fiume, n. 14 (P. iva Controparte_3
), riconoscendole gli utili societari nella misura del 50% come contemplato in precedenza P.IVA_2 per la società e verserà, altresì, alla IG Parte_4 CP_1 un assegno di mantenimento di € 2.400 netti mensili per 12 mensilità oltre a rivalutazione Istat
Famiglie entro il giorno 10 di ogni mese;
il signor corrisponderà pertanto, gli oneri relativi Parte_1 alle imposte dovute in relazione a tale assegno e continuerà a sostenere i costi ulteriori delle imposte tasse relative agli immobili, attualmente in proprietà o comproprietà della IG CP_1
(con espressa esclusione di eventuali immobili in futuro acquisiti dalla IG ”. CP_1
1.2.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande formulate da volte alla modifica degli accordi sul contenuto eventuale della separazione, in Parte_1 particolare le domande relative alle condizioni di cui ai punti 3, 4, 5 (quest'ultimo nella parte relativa al pagamento delle imposte e tasse sugli immobili e sull'assegno di mantenimento da parte del sig.
7 , 6, 7 e 8, 10, 11, 12, non assoggettabili a “riesame” da parte del giudice del divorzio, ma Parte_1 disciplinate dalle norme relative ai contratti ex art. 1372 e ss. c.c.
Il giudice di primo grado ha inoltre rigettato la domanda di assegno divorzile chiesto dalla CP_1 infine ha confermato il contributo paterno per il mantenimento ordinario della IG per Pt_2
€350,00, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 100% delle spese universitarie e scolastiche, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale protocollo, compensando le spese di lite.
2. Il giudizio di appello
2.1. L'appellante deduce, quale primo motivo di censura, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., in relazione all'interpretazione delle pattuizioni assunte dalle parti in sede di separazione, in particolare delle clausole dell'accordo contemplate ai punti 5 (seconda parte), 7, 8 e
10 (seconda parte).
2.2. Rileva come le clausole sopra indicate, non potessero minimamente farsi rientrare tra i patti che trovano solo occasione incidentale nel momento di disfacimento del rapporto coniugale in quanto il sig. si era impegnato “a tal fine” a sostenere i costi di tutte le imposte e tasse relative al Parte_1 predetto assegno di mantenimento nonché a quelle relative agli immobili attualmente in proprietà o comproprietà delle sig.ra : si tratterebbe, secondo l'appellante, di un altro benefit CP_1 direttamente collegato all'esigenza solidaristica sorta in sede di separazione a vantaggio della sig.ra
CP_1
Ad analoga considerazione perviene con riferimento alle clausole di cui ai successivi punti 7 e 8 riferiti e riferibili unicamente all'assegno di mantenimento in sede di separazione ex art. 156 c.c., nonché al punto 10, collegato al sopraggiungere dell'autosufficienza economica della IG.
3. Quale secondo motivo di appello deduce il sopravvenuto venir meno dei presupposti per la concessione dell'assegno di mantenimento a vantaggio della IG , la quale da ottobre 2024 è Pt_2 stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. doc. 2 del fascicolo d'appello), a decorrere dal presente anno scolastico, presso l'Istituto Omnicomprensivo “Farina” di Vicenza.
4. Si è costituita parte appellata, la quale ha confermato la sopravvenuta raggiunta indipendenza economica della IG , chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere Pt_2 sul punto e nel merito ha chiesto il rigetto del primo motivo di appello.
4.1.In via incidentale ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile nella misura di €1.300,00, sulla base degli accordi stabiliti in sede di separazione e della clausola di cui al punto n. 13 in omaggio alla quale “qualora il signor procedesse per ottenere la Parte_5
8 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi concordano fin d'ora che gli accordi sopra indicati, troveranno conferma anche in quella sede”.
4.2. Evidenzia di non aver incassato la somma indicata nell'atto notarile quale prezzo della cessione di quote sociali e come il complessivo assetto economico voluto dai coniugi in sede di separazione, comprensivo di verbale ed accordi a latere, dovesse essere considerato nella sua integrità, avendo una funzione compensativa ed equilibratrice dell'apporto fornito al menage familiare, proprio come affermato dalla più recente e consolidata giurisprudenza (Cass. Civ. n. 5353/23; Cass. Civ. n.
10031/23; Cass. Civ. n. 35385/23).
4.3. Ribadisce che nel corso della vita matrimoniale il le corrispondeva a mezzo bonifico Parte_1 bancario, anziché il 50% degli utili della società, la somma mensile di €2.400,00, cifra per lo più corrispondente a quella prevista negli accordi omologati in sede di separazione quale sommatoria della retribuzione (€1200,00) e dell'assegno di mantenimento (1.300,00), assegno da confermarsi anche in sede divorzile per come concordato dalle parti.
DIRITTO
L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
1. - secondo motivo di appello. Parte_2
1.1. In via preliminare deve dichiararsi l'intervenuta indipendenza economica della IG
[...]
per come riconosciuto da entrambi i genitori, con conseguente venir meno dell'obbligo di Parte_2 contribuzione ordinaria e del pagamento delle spese straordinarie da parte del padre, con effetto da ottobre 2024, epoca dell'intervenuta assunzione.
2. Gli accordi di separazione e le side letters
2.1.Secondo i Giudici di legittimità, in tema di separazione consensuale, per distinguere i patti che integrano il contenuto eventuale degli accordi da quelli che costituiscono il contenuto essenziale - i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c. né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell'art. 1372 c.c. - l'interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione, e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi forniti dall'art. 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate” (cfr. Cass., 22 luglio 2024, n. 20034).
2.2. Invero nell'ambito della soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito- credito portata da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell'uno e a favore dell'altro da versarsi «vita natural durante», il Giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'an
9 dell'assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) «in occasione» della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all'assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)”.
2.3. Infine (Cass. n. 1324/2025), la risoluzione dei contrasti interpretativi, tra una pattuizione «a latere» ed il contenuto di una separazione omologata o sentenza di divorzio, spetta al giudice di merito ordinario, il quale dovrà fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 s.s. c.c. in tema di interpretazione dei contratti;
ciò in relazione alla natura di contratti estranei all'oggetto del giudizio di divorzio, il che ne evidenzia la natura di contratti, impugnabili secondo le regole ordinarie.
2.4. In sintesi, la distinzione delle diverse tipologie di accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione consensuale assume un rilievo fondamentale, poiché solo le pattuizioni che sono state adottate semplicemente "in occasione" della separazione sono regolate dalla disciplina comune dei negozi di diritto privato e non seguono la sorte di tutte le condizioni di separazione che, con riguardo ai rapporti tra coniugi, sono superate dalla nuova regolamentazione che segue al divorzio.
2.5. Il distinguo tra contenuto necessario e contenuto eventuale delle condizioni di separazione non corrisponde automaticamente a quello tra pattuizioni tipiche o atipiche, poiché le parti possono prevedere modalità atipiche di regolamentazione dei loro rapporti a seguito della separazione che, però, attengono al contenuto essenziale delle condizioni di separazione, in quanto destinate ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione.
2.6. L'interprete è, dunque, tenuto a verificare se la pattuizione in esame, pur contenendo prestazioni diverse da quelle tipiche, assolve alla finalità proprie delle statuizioni necessarie, conseguenti alla separazione, oppure no;
solo nel primo caso può ritenersi che la pattuizione, riferita ai rapporti tra coniugi, effettuata in sede di separazione consensuale, sia suscettibile di essere travolta dalla pronuncia di divorzio.
2.7.Occorre, dunque, che il giudice del merito, nell'esaminare l'accordo destinato a disciplinare la separazione consensuale, individui la comune intenzione delle parti, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 1362 c.c. e ss., verificando se le condizioni di separazione contengano patti riconducibili all'una o all'altra categoria.
2.8.In tale quadro, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli
10 interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 33451 del 11/11/2021; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17063 del 20/06/2024).
2.9. Fatte queste premesse, deve osservarsi che, per come correttamente statuito dal Tribunale, con gli accordi sopra citati i coniugi, in sede di separazione consensuale hanno regolamentato, in primis,
l'intervenuto recesso della sig.ra dalla compagine sociale della (contestualmente CP_1 Parte_4 trasformata in s.r.l. unipersonale), recesso formalizzato con atto notarile del 6.12.2018 e contestuale rilascio di quietanza notarile del prezzo della quota ceduta, pari al 5% (€88.623,00), richiamato al punto n. 3 e 6 degli accordi e la successiva assunzione da parte della alle dipendenze della CP_1
s.r.l. a tempo indeterminato con retribuzione netta di €1.200,00, mensili, oltre la tredicesima e gli altri emolumenti dovuti per legge ed alla relativa contribuzione (punto 4).
2.10. In secondo luogo, le parti hanno quantificato la misura “dell'assegno di mantenimento” dovuto da in favore di , per €1300,00 mensili “al netto di imposte, con Parte_1 Parte_6 aggiornamento ISTAT Famiglie come per legge” (art. 5 prima parte).
2.11. Rileva tuttavia la Corte come l'operazione ermeneutica (letterale e sistematica) ex art. 1362 c.c. del testo degli accordi conduca ad individuare, diversamente da quanto opinato in primo grado, un criterio di quantificazione dell'assegno di mantenimento di natura composita ed atipica, per come regolamentata dai successivi artt. 5 seconda parte, 7 e 8 quest'ultimo integrato dall'accordo a latere del 7.2.2019.
2.12. Invero, secondo il punto n. 5, l'assegno di mantenimento è pari ad €1.300,00 mensili, al netto di imposte e tasse con l'utilizzo, nella seconda parte, della locuzione “a tal fine” che precede l'impegno del “a sostenere i costi di tutte le imposte e tasse relative al predetto assegno Parte_1 di mantenimento nonché a quelle relative agli immobili attualmente in proprietà o comproprietà delle IG (con espressa esclusione di eventuali immobili in futuro acquisiti dalla CP_1 IG ” . CP_1
2.13. Pertanto, le spese relative alle imposte e tasse sull'assegno di mantenimento e sugli immobili di proprietà e/o comproprietà della essendo corrisposte dal “a tal fine” ovvero al CP_1 Parte_1 fine del mantenimento nonché, “con aggiornamento ISTAT Famiglie come per legge”, debbono ritenersi comunque comprese nella misura dell'assegno, poiché corrisposte in aggiunta a tale somma ed al fine del mantenimento.
2.14.Tali previsioni debbono quindi ritenersi contenuto necessario degli accordi di separazione, quale modalità atipica di realizzazione dello scopo di una delle prestazioni essenziali della separazione, vale a dire il mantenimento del coniuge economicamente più debole, con conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
11 2.14.bis. Tale interpretazione induce ad escludere la qualificazione dell'assegno de quo quale rendita vitalizia atipica o vitalizio alimentare assistenziale, contratto aleatorio espressione di libera autonomia privata delle parti ex art. 1322 c.c. (cfr. Cass. 11012/2021), ma, si ripete, quale assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., in quanto trova la propria causa genetica e non mera occasione nella crisi coniugale.
2.15.Invero dalle stesse allegazioni di primo grado, non contestate, della parte appellata, e parzialmente documentate per il 2018, la sig.ra percepiva dal coniuge €2.400,00 netti mensili CP_1
(a mezzo di bonifici bancari plurimi per €600,00), a titolo di utile forfettario, somma che le parti, negli accordi di separazione nella loro comune volontà ex art. 1362 c.c., hanno individuato come cifra che sarebbe stata comunque garantita al coniuge (sia in sede di separazione che di divorzio) a titolo di assegno di mantenimento o di sommatoria tra mantenimento e retribuzione, a conferma della natura dell'assegno de quo in primis quale assegno ex art. 156 c.c., collegato al tenore di vita in costanza di matrimonio e funzionale al dovere di assistenza materiale ancora in essere tra i coniugi (cfr. Cass.
30119/2024) e successivamente quale assegno di divorzio da intendersi in funzione perequativa compensativa.
2.16. Fatta questa premessa, debbono essere successivamente interpretate le clausole 7 e 8 in base alle quali l'importo del medesimo assegno di mantenimento è modulato in aumento ad €2.400,00 nel caso di dimissioni volontarie rassegnate dalla sig.ra o di licenziamento illegittimo irrogato CP_1 da parte della s.r.l., con obbligo in quest'ultimo caso assunto dal di trasferimento alla Parte_1 IG del 5% delle quote sociali della società e degli utili societari CP_1 Controparte_3 nella misura del 50%.
2.17. Anche questa previsione consente di ritenere le clausole 7 e 8 afferiscano al contenuto necessario della separazione, poiché riguardanti la misura dell'assegno di mantenimento, quindi astrattamente revocabili e/o modificabili dalla pronuncia di divorzio, nella parte in cui disciplinano l'assegno de quo.
2.18. In tale ottica deve essere letto l'impegno assunto a tale fine dal di pagare le connesse Parte_1 imposte e tasse relative all'assegno di mantenimento ed alle proprietà immobiliari, di cui al punto. n.
5 seconda parte, 7 e 8, impegno volto a garantire la percezione al coniuge, comunque, della cifra sopra citata (€1.300,00 o €2.400,00) al netto.
2.19. Deve invece ritenersi non esaminabile, in quanto negozio giuridico autonomo occasionato dalla separazione, la previsione di cui alla side letter integrativa al verbale di udienza del 7.1.2019 relativa all'obbligo di cessione del 5% delle quote della s.r.l. in caso di illegittimo licenziamento della sig. ra da parte della CP_1 Controparte_3
12 2.20 Analogamente nulla deve disporsi in ordine alla clausola 10 in quanto afferente il contenuto occasionale della separazione, poiché relativo alla ripartizione del canone di locazione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi sito in ST (VI), in Via Roma n.7.
2.21. Pertanto con la pronuncia di divorzio debbono revocarsi, in quanto afferenti il contenuto necessario della separazione e superate dalla presente decisione, le statuizioni previste dalle clausole
5 prima e seconda parte, 7 e 8 nella parte relativa alla corresponsione da parte del sig. alla Parte_1 sig.ra dell'assegno di mantenimento nonché delle imposte e tasse relative all'assegno de quo CP_1 nonché a quelle relative agli immobili attualmente in proprietà o comproprietà delle IG CP_1
(con espressa esclusione di eventuali immobili in futuro acquisiti dalla IG ” .
[...] CP_1
3. La clausola di cui al punto n. 13.
3.1. La clausola in oggetto prevede che: “qualora il signor procedesse per ottenere Parte_5 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi concordano fin d'ora che gli accordi sopra indicati, troveranno conferma anche in quella sede”.
3.2. Le parti avevano preventivamente stabilito in sede di separazione che in caso di divorzio,
l'assegno di mantenimento, previsto dagli artt. 5, 7, e 8, doveva essere confermato quale assegno di divorzio in eguale misura, nei termini ed alle condizioni sopra previste. Tale clausola è stata ratificata dal Tribunale in sede di omologa delle condizioni di separazione.
3.3. Va osservato che la giurisprudenza di legittimità è costante nel sanzionare con la nullità gli accordi conclusi in sede di separazione in vista del futuro divorzio (cfr. Cass. 22745/2022;
11012/21;2224/2017; 5302/2006; 8109/2000) per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c., con la conseguenza che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.4. La Corte rileva che, tuttavia, l'inderogabilità ex art. 160 c.c. e la correlativa sanzione della nullità, non deve essere intesa in senso assoluto ma solo riferita agli oggetti peculiari dei procedimenti di separazione e divorzio, quali quelli relativi all'autorizzazione a vivere separati, allo status, al mantenimento di coniuge e figli, all'assegnazione della casa coniugale, ben potendo invece i coniugi regolamentare, sia in sede di separazione ma anche prima del matrimonio (cfr. da ultimo Cass.
20415/2025) secondo gli schemi dei negozi di diritto privato, interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (ad esempio riconoscimento di debito con obbligazione restitutoria,
13 costituzione di una rendita vitalizia atipica, rinuncia alla rivendica di beni del patrimonio familiare) e pienamente leciti in quanto il divorzio è previsto quale mera condizione temporale sospensiva.
3.5.Alla luce progressivo ampliamento della sfera dell'autonomia privata nell'ambito del diritto di famiglia - in funzione del regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi e della ratio deflattiva che ne consegue - e della natura composita dell'assegno divorzile per come enucleato dalle SU n.
18287/2018, vale a dire non più solo assistenziale ma anche perequativo compensativa, potrebbe affermarsi la astratta disponibilità dell'assegno divorzile, limitatamente alla sua componente perequativa compensativa, e la congruità di accordi sull'assegno divorzile posti in essere dai coniugi, con l'assistenza dei rispettivi legali, fin dal giudizio di separazione, congruità da delibarsi ex post dal giudice secondo tutti gli indicatori di cui all'art. 5, c. 6, legge n. 898/70.
3.6.Nel solco di questa interpretazione si pone il nuovo rito unico della famiglia, introdotto con la cosiddetta riforma Cartabia (Dlvo n. 149 del 2022), che ha normato il cumulo di domande di separazione e divorzio sia in sede contenziosa ex art. 473 bis. 49, c.p.c. che congiunta ex art. 473 bis,
c.51, c.p.c.
3.7.In particolare, la Corte di Cassazione, adita su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., con sentenza n. 28727/2023, ha affermato il principio di diritto vincolante in omaggio al quale è possibile per i coniugi presentare domanda cumulata congiunta di separazione e divorzio ex art. 473 bis.51,
c.p.c., consentendo così di regolamentare ex ante, con un unico ricorso, le condizioni anche patrimoniali di separazione e divorzio, fermo il limite della procedibilità temporale della pronuncia divorzile.
3.8.Alla luce dell'arresto maggioritario della giurisprudenza di legittimità sopra citato deve pertanto affermarsi come la clausola di cui al punto n. 13 non possa ritenersi vincolante nel caso di specie limitatamente alla questione afferente l'assegno di mantenimento (da confermarsi in caso di divorzio)
e quindi l'assegno divorzile, in quanto potenzialmente lesiva dei diritti indisponibili ex art. 160 c.c., ma, osserva il Collegio, può essere comunque tenuto in considerazione quale indicatore sintomatico del riconoscimento fatto dai coniugi dell'apporto fornito dalla sig.ra al menage familiare CP_1 unitamente a tutti gli altri criteri equiordinati di cui all'art. 5, c.6, legge n. 898 /70, sulla base comunque della precondizione fattuale del significativo squilibrio economico tra le parti.
4.L'appello incidentale e l'assegno di divorzio.
Ritiene la Corte che l'appello incidentale sia fondato.
14 4.1.Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. 27945/2023;9144/2023).
4.2.Ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (Cass. Civ. n. 19306/2023).
4.3. Ritiene il Collegio che, conformemente a quanto ribadito dal Tribunale, sussista la precondizione della disparità reddituale.
4.4.Dai modelli prodotti agli atti il (titolare della società avente ad oggetto la vendita di Parte_1 pompe funebri) risulta aver percepito, nei periodi d'imposta dal 2018 al 2021, un redito medio netto mensile (complessivo-imposta netta:12) rispettivamente per €5.427,00, €8.162,00, €7.358,00 ed
€6.381,00, mentre la sig.ra €339,00, €2.500,00 ed €3.000,00. CP_1
4.5.Non risultano depositati gli estratti del conto corrente in essere presso Controparte_4
Contr e intestati all'appellante, di cui sono state prodotte solo movimentazioni parziali. Dal bilancio di esercizio 2020 della s.r.l. emerge un utile di esercizio di circa €60.000,00, a fronte di ricavi per
€613.333,26, €516.334,00 nel 2021 ed €507.524,00 nel 2022.
4.6. Entrambi i coniugi sono proprietari di terreni e di altri immobili anche condotti in locazione
(canone di €680 mensili ripartito pro quota); la casa coniugale è di proprietà esclusiva dell'appellante mentre la sig.ra vive nell'abitazione sita in ST (VI), via S. Francesco n. 7, intestata CP_1 alla IG utilizzata a titolo gratuito dall'appellata; risulta proprietaria, al 10.12.21, di un Tes_4 capannone (cat. Cat. D1 in Caldogno, via Pagello) e di un appartamento e relativa pertinenza (cat. A3
e C2) in Caldogno, via Veronese, già in proprietà della medesima fin dal 1997 per successione del padre;
ha, inoltre, venduto in data 18.2.2019 per il prezzo di € 128.000 un immobile sito in via
15 Timonchio a Caldogno, anch'esso proveniente dalla successione del padre;
ha ricevuto la somma di
€ 88.623,00 a seguito della liquidazione della sua quota nella come da quietanza notarile. Parte_4
4.7. Inoltre, risulta aver venduto unitamente alla di lei sorella un immobile pervenuto per successione paterna in data 26.2.2010 per il prezzo di €530.000,00 e la propria quota risulta investita dal 2013 in
Polizze Intesa San Paolo (valore al 2021 €247.100.38).
4.8.Deve osservarsi che la Giurisprudenza di legittimità afferma sul punto il principio in omaggio al quale (Cass. Civ. n. 20408/2011) il giudice non può limitarsi a considerare l'acquisto per successione mortis causa isolatamente, attribuendo al fatto una valenza automaticamente estintiva della solidarietà post coniugale, ma deve verificare se l'ex coniuge, abbia acquistato, per effetto di quel miglioramento, piena compensazione dei propri sacrifici.
4.9. Ritiene la Corte che il patrimonio della parte appellata è costituito prevalentemente da beni pervenuti da successione mortis causa paterna (1997), quindi già prima della separazione, beni che non costituiscono un miglioramento della situazione reddituale della sig.ra e sono stati tenuti CP_1 in debita considerazione dalle parti nell'addivenire agli accordi sopra citati.
4.10.La misura dell'assegno divorzile, pertanto, può essere quantificato nella somma di €1.000,00, alla luce del non contestato apporto della sig.ra al menage familiare e della durata CP_1 ultratrentennale del matrimonio, nel corso del quale la sig.ra ha accudito le tre figlie, CP_1 consentendo al marito di dedicarsi proficuamente alla propria attività di impresa.
Data la parziale e reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate ex art. 92, c.2, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 842/2024 del 12/04/2024,
revoca il contributo dovuto da in favore di per il mantenimento Parte_1 CP_1 ordinario e spese straordinarie di , maggiorenne, economicamente indipendente, con Parte_2 decorrenza da ottobre 2024;
revoca l'obbligo posto a carico di di provvedere al pagamento in favore di Parte_1 dell'assegno di mantenimento e di tutte le imposte e tasse relative al predetto assegno CP_1 di mantenimento nonché a quelle relative agli immobili attualmente in proprietà o comproprietà delle
16 IG (con espressa esclusione di eventuali immobili in futuro acquisiti dalla CP_1 IG ”, di cui ai punti 5, 7 e 8 degli accordi di separazione, con decorrenza dal passaggio CP_1 in giudicato della presente decisione;
in accoglimento dell'appello incidentale, pone a carico di il pagamento in favore Parte_1 di entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, della somma di CP_1
€1.000,00, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente decisione;
compensa le spese di lite;
dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Consigliere Estensore La Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott.ssa Rita Rigoni
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Gallo Barbara Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 1869 2024 r.g. promossa da:
( ), rappresentato e difeso, come da mandato in Parte_1 C.F._1 atti, dagli Avv.ti Cortese Annalisa e Avv. Viaro Silvia, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Padova, Via N. Tommaseo, n. 74
APPELLANTE
contro
( ), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, CP_1 C.F._2 dall'Avv. Biasi Mirko, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Caldogno, Via
Dante, 29
APPELLATA
e contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1 Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n.
842/2024 del 12/04/2024
Conclusioni di parte attrice: “ nel merito, in via principale: in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale Vicenza, n. 842/2024, pubblicata il 12 aprile 2024 all'esito del giudizio di primo grado
R.G. 1135/2022, non notificata, e in particolare della statuizione indicata con il capo a) del dispositivo, accogliersi tutte le conclusioni già formulate in seno allo giudizio di primo grado dal sig.
e, per l'effetto, revocarsi e/o in ogni caso dichiararsi nulle tutte le disposizioni in ordine al Parte_1 pagamento di imposte e tasse di competenza della sig.ra e a carico del sig. nonché CP_1 Parte_1 gli obblighi tutti gravanti su quest'ultimo di cui al provvedimento n. 3137 del 28 febbraio 2019;
- ancora nel merito, in via principale: sempre in riforma della sentenza Vicenza, n. 842/2024, pubblicata il 12 aprile 2024 all'esito del giudizio di primo grado R.G. 1135/2022, non notificata, e in particolare della statuizione indicata con il capo c) del dispositivo, accertato e dichiarato che la sig.ra
è divenuta titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Parte_2
Omnicomprensivo “Farina” di Vicenza, revocarsi l'assegno di mantenimento previsto in favore della stessa e a carico del sig. Parte_1
- in ogni caso: in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale Vicenza, n. 842/2024, pubblicata il 12 aprile 2024 all'esito del giudizio di primo grado R.G. 1135/2022, non notificata, e in particolare della statuizione indicata con il capo d) del dispositivo, spese, anche generali, compensi di lite in ogni caso integralmente rifusi per entrambi i gradi del giudizio”.
Conclusioni di parte convenuta: “In via principale 1) Rigettarsi integralmente l'appello proposto da , in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni esposte in Parte_1 narrativa, confermando così la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 842/24 del 12/04/24, salvo per quanto riguarda il capo impugnato con appello incidentale.
In via incidentale
2) In parziale riforma della sentenza n. 842/24 del Tribunale di Vicenza, e solo in relazione al capo impugnato con appello incidentale, accertarsi il diritto di all'assegno di € 1.300,00 CP_1 mensili, rivalutabile ai sensi degli indici Istat, con conseguente integrale conferma delle pattuizioni di cui all'accordo di separazione, fatta salva la cessazione del contributo per il mantenimento della IG , e quindi: - disporre la cessazione del contributo mensile a carico di Parte_2 Parte_1
per il mantenimento della IG , essendo la stessa divenuta economicamente
[...] Pt_2 indipendente;
2 - disporre nella misura di € 1.300,00 il contributo mensile a carico di per Parte_1 CP_1
da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla stessa, al netto
[...] delle imposte, con aggiornamento ISTAT Famiglie come per legge;
- disporre che restino a carico di tutte le imposte e tasse relative all'assegno di Parte_1 mantenimento, nonché quelle relative agli immobili attualmente in proprietà e comproprietà di con espressa esclusione di immobili di successiva acquisizione;
CP_1
- disporre che, nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato di avesse a cessare CP_1 per volontà di quest'ultima, il si impegni a versare alla stessa un contributo Parte_1 mensile pari ad € 2.400,00, oltre ad aggiornamento ISTAT Famiglie come per legge, al netto di tasse e imposte che rimarranno a carico del;
Parte_1
- disporre che, nel caso in cui avesse a subire un licenziamento illegittimo nel CP_1 rapporto di lavoro, il trasferirà a il 5% delle quote sociali allo Parte_1 CP_1 stesso intestate della società I.F.G. Guglielmi srl, riconoscendole gli utili societari nella misura del
50% e verserà altresì a un assegno mensile di € 2.400,00 rivalutabile Istat, al netto di CP_1 tasse ed imposte, come già previsto con l'accordo del 07/02/19;
- disporre che la casa coniugale di Caldogno, via Marconi, resti abitata da , con Parte_1 tutte le sue suppellettili, avendo trasferito la propria residenza in ST, già CP_1 prima della separazione;
- disporre che continuerà a versare a il canone di locazione Parte_1 CP_1 dell'immobile in comproprietà di ST, via Roma, anche quando la IG sarà Pt_2 economicamente autosufficiente, almeno finché sarà in essere il corrente contratto di locazione;
- disporre che, in caso di cessione delle quote da parte di della società IF.G. Parte_1
Guglielmi srl o nella diversa ipotesi in cui il avesse in ogni caso e con qualsivoglia forma, Parte_1 ma con il medesimo oggetto sociale, a costituire altra nuova società, il riconosca diritto di Parte_1 prelazione nell'acquisto della quota alla IG , in ogni caso in cui detto trasferimento avesse Per_1 ad essere eseguito, anche in via indiretta e/o gratuita, secondo quanto pattuito con l'accordo del
06/12/18.
3) Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Si dichiara che con la presente comparsa si propone appello incidentale e che quindi viene versato il contributo unificato di € 147,00.
In via istruttoria
Si richiamano le istanze istruttorie di cui alla memoria di primo grado:
Si chiede di essere ammessi a prova per interpello formale del sig. e per testi sui Parte_1 seguenti capitoli: - Vero che nel luglio 2013 il sig. lasciava la casa coniugale e la Parte_1
3 famiglia, composta da moglie e tre figlie adolescenti, affermando di volere una propria vita autonoma?
- Vero che il sig. aveva già all'epoca un'altra relazione affettiva, ed oggi ha tuttora Parte_1 un legame affettivo con la IG . Parte_3
- Vero che, in occasione dell'accordo di separazione consensuale, concluso nel febbraio 2019, il sig.
proponeva che la IG rinunciasse alla propria quota sociale nella Parte_1 CP_1 società I.F.G., ottenendo in cambio una rendita vitalizia?
- Vero che il sig. , nell'imminenza della separazione del febbraio 2019, in più Parte_1 occasioni dichiarava che, a fronte del recesso della moglie dalla società, le avrebbe assicurato il mantenimento per tutta la vita?
Si indicano a testi: residente in [...]; residente in Testimone_1 Parte_2
ST; residente in [...], dott.ssa con studio in Testimone_2 Testimone_3
Vicenza. Si chiede che sia ordinata al sig. l'esibizione dei documenti attestanti Parte_1
l'avvenuto pagamento della somma di € 88.623,00, quale liquidazione della quota sociale, di cui al rogito notarile del 06/12/18.
Si chiede che venga deferito al sig. il giuramento ex art. 2736 ss cc. avente ad Parte_1 oggetto la seguente circostanza:
“Giuro, e giurando affermo, che ho integralmente versato alla IG l'importo di CP_1
€ 88.623,00 dovuto quale liquidazione della quota sociale dalla stessa detenuta nella società
[...]
”. Parte_4
- Si chiede che venga ordinata al l'esibizione del bilancio societario della I.F.G. Parte_1 relativo all'anno 2022.
- Si chiede che, sulla scorta dei bilanci allegati in causa (doc. 17 ricorrente, doc. 21 convenuta), nonché delle altre scritture contabili, sia disposta CTU contabile/aziendale in relazione alla IF.G.
Guglielmi srl, al fine di verificare:
- il patrimonio, il reale volume d'affari, nonché gli utili della I.F.G.
- l'ammontare dei redditi e degli utili spettanti al , in qualità di socio unico ed Parte_1 amministratore dell'impresa;
- gli eventuali utili/redditi spettanti al in caso di liquidazione e chiusura della Parte_1 società I.F.G. srl”.
Conclusioni del Procuratore Generale:
4 FATTO
Il giudizio di primo grado.
1.Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 09.09.1989 in Caldogno (VI), unione dalla quale sono nate le figlie (n. il 25.06.1991), (n. il 29.01.1994) e (n. il Tes_2 Per_1 Pt_2
30.11.1998, quest'ultima economicamente non indipendente in quanto studentessa universitaria, convivente con la madre), si sono separate alle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Vicenza del 21.2.2019 in omaggio al quale era previsto:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la IG sarà autonoma Pt_2 nella frequentazione del padre;
scegliendo tempi e modalità di visita ed il signor continuerà Parte_1
a versare alla IG la somma di € 340,00= mensili, quale contributo al suo mantenimento, entro Pt_2 il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e contribuirà nella misura del 100% alle spese universitarie e scolastiche in generale, nonché nella misura del 50% alle altre spese di cui al Protocollo del Tribunale di Vicenza del 26.10.2017; 3) si da' atto che la IG in data CP_1
06.12.2018 è receduta mediante atto pubblico a rogito del Notaio dott. di Vicenza, Persona_2 dalla partecipazione nella società (P.IVA Parte_4
) con sede legale in ST (VI) in Via Fiume n. 14 e dichiara di non avere nulla P.IVA_1
a pretendere dalla suddetta società e/o dal signor in conseguenza e/o in occasione Parte_1 della predetta partecipazione societaria, di talchè il signor , rimanendo unico socio Parte_1 della predetta società, ha provveduto in pari data 06.12.2018 alla estinzione della suddetta società e alla costituzione della società , con sede legale in ST (VI) Controparte_2 in Via Fiume n. 14 (P.IVA ); 4) il signor ha provveduto ad assumere P.IVA_1 Parte_1
a far data dal 02.01.2019 la IG quale lavoratrice subordinata con contratto a CP_1 tempo indeterminato nella società , con sede legale in ST Controparte_2
(VI) in Via Fiume n. 14 (P. IVA ), riconoscendo alla IG uno P.IVA_1 CP_1 stipendio mensile corrispondente ad euro 1.200,00 netti oltre la tredicesima e gli altri emolumenti dovuti per legge ed alla relativa contribuzione;
5) il signor si impegna a versare Parte_1 altresì a favore della IG entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente CP_1 bancario intestato alla stessa, a titolo di contributo al mantenimento, la somma di € 1.300,00 netti per dodici mensilità annue al netto delle imposte, con aggiornamento ISTAT Famiglie come per legge;
il signor si impegna a tal fine a sostenere i costi di tutte le imposte e tasse relative al predetto Parte_1 assegno di mantenimento nonché a quelle relative agli immobili attualmente in proprietà o comproprietà delle IG (con espressa esclusione di eventuali immobili in futuro CP_1 acquisiti dalla IG;
6) il signor dichiara, in ordine alla trascorsa CP_1 Parte_1
5 partecipazione societaria della moglie che non sussistono debiti ed esposizioni dalla CP_1 società (IV ) nei confronti di terzi Parte_4 Parte_1 Pt_4 P.IVA_1 sino al momento del recesso dalla società da parte della IG e che in ogni caso la CP_1 stessa non è e non sarà tenuta al pagamento o riconoscimento di somma alcuna, atteso l'accollo da parte di di ogni qualsivoglia esposizione debitoria in essere. Ad ogni buon conto, Parte_1 il signor ha liberato la IG da ogni e qualsivoglia garanzia Parte_1 CP_1 che la stessa avesse a suo tempo concesso in qualità di socia della Parte_4
con particolare riferimento agli istituti bancari e/o società di leasing, e/o società di finanziamento
[...]
e, a tal proposito, si precisa che è stata rilasciata alla IG la relativa
CP_1 documentazione attestante quanto sopra. 7) nel caso in cui il rapporto di lavoro subordinato della IG avesse a cessare per volontà di quest'ultima, il signor si impegna a
CP_1 Parte_1 riconoscere un contributo al mantenimento a favore della moglie, pari ad euro di € 2.400,00 (e non più di € 1.300,00), per dodici mensilità oltre ad aggiornamento ISTAT Famiglie, come per legge, al netto delle imposte che saranno corrisposte dal signor che continuerà in ogni caso a Parte_1 sostenere i costi di tutte le imposte e tasse relative agli immobili attualmente in proprietà o comproprietà della IG (con espressa esclusione di eventuali immobili in futuro
CP_1 acquisti dalla IG;
8) nel caso in cui la IG avesse a subire un licenziamento
CP_1 CP_1 illegittimo nel rapporto di lavoro di cui al punto 4), i coniugi si atterranno a quanto pattuito con separato accordo cui fanno espresso riferimento e che viene dai predetti oggi sottoscritto;
9)
l'immobile già casa coniugale, sita in Caldogno (VI) in Via Marconi n. 37, rimane abitata dal signor con tutti gli arredi e suppellettili, posto che i coniugi hanno già da tempo definito Parte_1 che la IG si è trasferita a vivere altrove e, a tal proposito, ella dichiara di non avere nulla CP_1
a pretendere sul predetto immobile, rinunciando a qualsivoglia richiesta di ulteriore assegno di mantenimento nei confronti del signor nel caso in cui ella non abbia più ad abitare Parte_1 nell'attuale alloggio sito in ST (VI) in Via San Francesco n. 7; 10) i coniugi, comproprietari dell'immobile sito in ST (VI), in Via Roma n. 1, in ordine al quale è in essere un contratto di locazione con un canone mensile di € 680,00 manterranno la comproprietà e divideranno il suddetto canone di locazione al 50% ciascuno;
allorché la IG avrà raggiunto la completa Pt_2 autosufficienza economica ed il padre non dovrà più corrispondere alcunché quale contributo al mantenimento della predetta, il signor corrisponderà la quota a lui spettante del predetto Parte_1 canone di locazione alla IG sino a quando sarà in essere il presente contratto di CP_1 locazione;
11) in caso di cessione delle quote da parte di della società I.F.G. Parte_1
Guglielmi Srl unipersonale con sede legale in ST (VI) in Via Fiume n. 14 (P.IVA
) o nella diversa ipotesi in cui il signor avesse in ogni caso e con qualsivoglia P.IVA_1 Parte_1
6 forma, ma con il medesimo oggetto sociale, a costituire altra nuova società, i coniugi si atterranno a quanto pattuito con separato accordi cui fanno espresso riferimento e che viene dai predetti oggi sottoscritto;
12) il signor si impegna a non procedere alla assunzione in qualità di Parte_1 dipendente e/o all'inserimento a qualsivoglia titolo nella società I.F.G. , Controparte_2 con sede legale in ST (VI), in Via fiume n. 14 (P.IVA ) della propria P.IVA_1 compagna o di parenti di quest'ultima; 13) qualora il signor Parte_3 Parte_5 procedesse per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi concordano fin d'ora che gli accordi sopra indicati, troveranno conferma anche in quella sede;
14) ciascuno dei coniugi remunererà il proprio legale per le competenze maturate nella presente procedura.”.
Le parti hanno inoltre stipulato, quali accordi a latere, l'atto notarile del 6.12.2018 - con il quale recedeva dalla e traferiva il 5% delle quote per il prezzo di CP_1 Parte_4
€88.623,00, di cui rilasciava quietanza nell'atto stesso, e la società si trasformava in s.r.l. unipersonale con amministratore e socio unico il – la contestuale scrittura privata del 6.12.2018 con la Parte_1 quale il si impegnava a provvedere a regolarizzare il rapporto di lavoro della alle Parte_1 CP_1 dipendenze della s.r.l. quanto prima entro e non oltre il 7.2.2019 e costituzione di un diritto di prelazione della IG , infine l'accordo integrativo del verbale di udienza presidenziale del Per_3
7.2.2019 in omaggio al quale. : “Come previsto al punto 8 del verbale di separazione personale, nel caso in cui la IG avesse a subire un licenziamento illegittimo nel rapporto di lavoro di CP_1 cui al punto 4 del verbale di separazione consensuale cui si fa espresso riferimento, il signor Parte_1
trasferirà alla IG il 5% delle quote sociali allo stesso intestate della
[...] CP_1 società con sede legale in ST (VI), via Fiume, n. 14 (P. iva Controparte_3
), riconoscendole gli utili societari nella misura del 50% come contemplato in precedenza P.IVA_2 per la società e verserà, altresì, alla IG Parte_4 CP_1 un assegno di mantenimento di € 2.400 netti mensili per 12 mensilità oltre a rivalutazione Istat
Famiglie entro il giorno 10 di ogni mese;
il signor corrisponderà pertanto, gli oneri relativi Parte_1 alle imposte dovute in relazione a tale assegno e continuerà a sostenere i costi ulteriori delle imposte tasse relative agli immobili, attualmente in proprietà o comproprietà della IG CP_1
(con espressa esclusione di eventuali immobili in futuro acquisiti dalla IG ”. CP_1
1.2.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande formulate da volte alla modifica degli accordi sul contenuto eventuale della separazione, in Parte_1 particolare le domande relative alle condizioni di cui ai punti 3, 4, 5 (quest'ultimo nella parte relativa al pagamento delle imposte e tasse sugli immobili e sull'assegno di mantenimento da parte del sig.
7 , 6, 7 e 8, 10, 11, 12, non assoggettabili a “riesame” da parte del giudice del divorzio, ma Parte_1 disciplinate dalle norme relative ai contratti ex art. 1372 e ss. c.c.
Il giudice di primo grado ha inoltre rigettato la domanda di assegno divorzile chiesto dalla CP_1 infine ha confermato il contributo paterno per il mantenimento ordinario della IG per Pt_2
€350,00, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 100% delle spese universitarie e scolastiche, oltre al 50% delle spese straordinarie come da locale protocollo, compensando le spese di lite.
2. Il giudizio di appello
2.1. L'appellante deduce, quale primo motivo di censura, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., in relazione all'interpretazione delle pattuizioni assunte dalle parti in sede di separazione, in particolare delle clausole dell'accordo contemplate ai punti 5 (seconda parte), 7, 8 e
10 (seconda parte).
2.2. Rileva come le clausole sopra indicate, non potessero minimamente farsi rientrare tra i patti che trovano solo occasione incidentale nel momento di disfacimento del rapporto coniugale in quanto il sig. si era impegnato “a tal fine” a sostenere i costi di tutte le imposte e tasse relative al Parte_1 predetto assegno di mantenimento nonché a quelle relative agli immobili attualmente in proprietà o comproprietà delle sig.ra : si tratterebbe, secondo l'appellante, di un altro benefit CP_1 direttamente collegato all'esigenza solidaristica sorta in sede di separazione a vantaggio della sig.ra
CP_1
Ad analoga considerazione perviene con riferimento alle clausole di cui ai successivi punti 7 e 8 riferiti e riferibili unicamente all'assegno di mantenimento in sede di separazione ex art. 156 c.c., nonché al punto 10, collegato al sopraggiungere dell'autosufficienza economica della IG.
3. Quale secondo motivo di appello deduce il sopravvenuto venir meno dei presupposti per la concessione dell'assegno di mantenimento a vantaggio della IG , la quale da ottobre 2024 è Pt_2 stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. doc. 2 del fascicolo d'appello), a decorrere dal presente anno scolastico, presso l'Istituto Omnicomprensivo “Farina” di Vicenza.
4. Si è costituita parte appellata, la quale ha confermato la sopravvenuta raggiunta indipendenza economica della IG , chiedendo una declaratoria di cessazione della materia del contendere Pt_2 sul punto e nel merito ha chiesto il rigetto del primo motivo di appello.
4.1.In via incidentale ha chiesto il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile nella misura di €1.300,00, sulla base degli accordi stabiliti in sede di separazione e della clausola di cui al punto n. 13 in omaggio alla quale “qualora il signor procedesse per ottenere la Parte_5
8 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi concordano fin d'ora che gli accordi sopra indicati, troveranno conferma anche in quella sede”.
4.2. Evidenzia di non aver incassato la somma indicata nell'atto notarile quale prezzo della cessione di quote sociali e come il complessivo assetto economico voluto dai coniugi in sede di separazione, comprensivo di verbale ed accordi a latere, dovesse essere considerato nella sua integrità, avendo una funzione compensativa ed equilibratrice dell'apporto fornito al menage familiare, proprio come affermato dalla più recente e consolidata giurisprudenza (Cass. Civ. n. 5353/23; Cass. Civ. n.
10031/23; Cass. Civ. n. 35385/23).
4.3. Ribadisce che nel corso della vita matrimoniale il le corrispondeva a mezzo bonifico Parte_1 bancario, anziché il 50% degli utili della società, la somma mensile di €2.400,00, cifra per lo più corrispondente a quella prevista negli accordi omologati in sede di separazione quale sommatoria della retribuzione (€1200,00) e dell'assegno di mantenimento (1.300,00), assegno da confermarsi anche in sede divorzile per come concordato dalle parti.
DIRITTO
L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
1. - secondo motivo di appello. Parte_2
1.1. In via preliminare deve dichiararsi l'intervenuta indipendenza economica della IG
[...]
per come riconosciuto da entrambi i genitori, con conseguente venir meno dell'obbligo di Parte_2 contribuzione ordinaria e del pagamento delle spese straordinarie da parte del padre, con effetto da ottobre 2024, epoca dell'intervenuta assunzione.
2. Gli accordi di separazione e le side letters
2.1.Secondo i Giudici di legittimità, in tema di separazione consensuale, per distinguere i patti che integrano il contenuto eventuale degli accordi da quelli che costituiscono il contenuto essenziale - i quali non sono suscettibili di modifica o revoca ex art. 710 c.p.c. né possono essere sostituiti dalle condizioni conseguenti al divorzio, ma sono negozi autonomi, che regolano i reciproci rapporti dei coniugi ai sensi dell'art. 1372 c.c. - l'interprete è chiamato a indagare la comune intenzione delle parti, accertando se si tratti di patti che hanno nella separazione una mera occasione, e non la loro causa concreta, facendo uso dei canoni interpretativi forniti dall'art. 1362 e ss. c.c., secondo i quali il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate” (cfr. Cass., 22 luglio 2024, n. 20034).
2.2. Invero nell'ambito della soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito- credito portata da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell'uno e a favore dell'altro da versarsi «vita natural durante», il Giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'an
9 dell'assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) «in occasione» della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perché giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all'assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)”.
2.3. Infine (Cass. n. 1324/2025), la risoluzione dei contrasti interpretativi, tra una pattuizione «a latere» ed il contenuto di una separazione omologata o sentenza di divorzio, spetta al giudice di merito ordinario, il quale dovrà fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 s.s. c.c. in tema di interpretazione dei contratti;
ciò in relazione alla natura di contratti estranei all'oggetto del giudizio di divorzio, il che ne evidenzia la natura di contratti, impugnabili secondo le regole ordinarie.
2.4. In sintesi, la distinzione delle diverse tipologie di accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione consensuale assume un rilievo fondamentale, poiché solo le pattuizioni che sono state adottate semplicemente "in occasione" della separazione sono regolate dalla disciplina comune dei negozi di diritto privato e non seguono la sorte di tutte le condizioni di separazione che, con riguardo ai rapporti tra coniugi, sono superate dalla nuova regolamentazione che segue al divorzio.
2.5. Il distinguo tra contenuto necessario e contenuto eventuale delle condizioni di separazione non corrisponde automaticamente a quello tra pattuizioni tipiche o atipiche, poiché le parti possono prevedere modalità atipiche di regolamentazione dei loro rapporti a seguito della separazione che, però, attengono al contenuto essenziale delle condizioni di separazione, in quanto destinate ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione.
2.6. L'interprete è, dunque, tenuto a verificare se la pattuizione in esame, pur contenendo prestazioni diverse da quelle tipiche, assolve alla finalità proprie delle statuizioni necessarie, conseguenti alla separazione, oppure no;
solo nel primo caso può ritenersi che la pattuizione, riferita ai rapporti tra coniugi, effettuata in sede di separazione consensuale, sia suscettibile di essere travolta dalla pronuncia di divorzio.
2.7.Occorre, dunque, che il giudice del merito, nell'esaminare l'accordo destinato a disciplinare la separazione consensuale, individui la comune intenzione delle parti, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 1362 c.c. e ss., verificando se le condizioni di separazione contengano patti riconducibili all'una o all'altra categoria.
2.8.In tale quadro, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli
10 interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 33451 del 11/11/2021; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17063 del 20/06/2024).
2.9. Fatte queste premesse, deve osservarsi che, per come correttamente statuito dal Tribunale, con gli accordi sopra citati i coniugi, in sede di separazione consensuale hanno regolamentato, in primis,
l'intervenuto recesso della sig.ra dalla compagine sociale della (contestualmente CP_1 Parte_4 trasformata in s.r.l. unipersonale), recesso formalizzato con atto notarile del 6.12.2018 e contestuale rilascio di quietanza notarile del prezzo della quota ceduta, pari al 5% (€88.623,00), richiamato al punto n. 3 e 6 degli accordi e la successiva assunzione da parte della alle dipendenze della CP_1
s.r.l. a tempo indeterminato con retribuzione netta di €1.200,00, mensili, oltre la tredicesima e gli altri emolumenti dovuti per legge ed alla relativa contribuzione (punto 4).
2.10. In secondo luogo, le parti hanno quantificato la misura “dell'assegno di mantenimento” dovuto da in favore di , per €1300,00 mensili “al netto di imposte, con Parte_1 Parte_6 aggiornamento ISTAT Famiglie come per legge” (art. 5 prima parte).
2.11. Rileva tuttavia la Corte come l'operazione ermeneutica (letterale e sistematica) ex art. 1362 c.c. del testo degli accordi conduca ad individuare, diversamente da quanto opinato in primo grado, un criterio di quantificazione dell'assegno di mantenimento di natura composita ed atipica, per come regolamentata dai successivi artt. 5 seconda parte, 7 e 8 quest'ultimo integrato dall'accordo a latere del 7.2.2019.
2.12. Invero, secondo il punto n. 5, l'assegno di mantenimento è pari ad €1.300,00 mensili, al netto di imposte e tasse con l'utilizzo, nella seconda parte, della locuzione “a tal fine” che precede l'impegno del “a sostenere i costi di tutte le imposte e tasse relative al predetto assegno Parte_1 di mantenimento nonché a quelle relative agli immobili attualmente in proprietà o comproprietà delle IG (con espressa esclusione di eventuali immobili in futuro acquisiti dalla CP_1 IG ” . CP_1
2.13. Pertanto, le spese relative alle imposte e tasse sull'assegno di mantenimento e sugli immobili di proprietà e/o comproprietà della essendo corrisposte dal “a tal fine” ovvero al CP_1 Parte_1 fine del mantenimento nonché, “con aggiornamento ISTAT Famiglie come per legge”, debbono ritenersi comunque comprese nella misura dell'assegno, poiché corrisposte in aggiunta a tale somma ed al fine del mantenimento.
2.14.Tali previsioni debbono quindi ritenersi contenuto necessario degli accordi di separazione, quale modalità atipica di realizzazione dello scopo di una delle prestazioni essenziali della separazione, vale a dire il mantenimento del coniuge economicamente più debole, con conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
11 2.14.bis. Tale interpretazione induce ad escludere la qualificazione dell'assegno de quo quale rendita vitalizia atipica o vitalizio alimentare assistenziale, contratto aleatorio espressione di libera autonomia privata delle parti ex art. 1322 c.c. (cfr. Cass. 11012/2021), ma, si ripete, quale assegno di mantenimento ex art. 156 c.c., in quanto trova la propria causa genetica e non mera occasione nella crisi coniugale.
2.15.Invero dalle stesse allegazioni di primo grado, non contestate, della parte appellata, e parzialmente documentate per il 2018, la sig.ra percepiva dal coniuge €2.400,00 netti mensili CP_1
(a mezzo di bonifici bancari plurimi per €600,00), a titolo di utile forfettario, somma che le parti, negli accordi di separazione nella loro comune volontà ex art. 1362 c.c., hanno individuato come cifra che sarebbe stata comunque garantita al coniuge (sia in sede di separazione che di divorzio) a titolo di assegno di mantenimento o di sommatoria tra mantenimento e retribuzione, a conferma della natura dell'assegno de quo in primis quale assegno ex art. 156 c.c., collegato al tenore di vita in costanza di matrimonio e funzionale al dovere di assistenza materiale ancora in essere tra i coniugi (cfr. Cass.
30119/2024) e successivamente quale assegno di divorzio da intendersi in funzione perequativa compensativa.
2.16. Fatta questa premessa, debbono essere successivamente interpretate le clausole 7 e 8 in base alle quali l'importo del medesimo assegno di mantenimento è modulato in aumento ad €2.400,00 nel caso di dimissioni volontarie rassegnate dalla sig.ra o di licenziamento illegittimo irrogato CP_1 da parte della s.r.l., con obbligo in quest'ultimo caso assunto dal di trasferimento alla Parte_1 IG del 5% delle quote sociali della società e degli utili societari CP_1 Controparte_3 nella misura del 50%.
2.17. Anche questa previsione consente di ritenere le clausole 7 e 8 afferiscano al contenuto necessario della separazione, poiché riguardanti la misura dell'assegno di mantenimento, quindi astrattamente revocabili e/o modificabili dalla pronuncia di divorzio, nella parte in cui disciplinano l'assegno de quo.
2.18. In tale ottica deve essere letto l'impegno assunto a tale fine dal di pagare le connesse Parte_1 imposte e tasse relative all'assegno di mantenimento ed alle proprietà immobiliari, di cui al punto. n.
5 seconda parte, 7 e 8, impegno volto a garantire la percezione al coniuge, comunque, della cifra sopra citata (€1.300,00 o €2.400,00) al netto.
2.19. Deve invece ritenersi non esaminabile, in quanto negozio giuridico autonomo occasionato dalla separazione, la previsione di cui alla side letter integrativa al verbale di udienza del 7.1.2019 relativa all'obbligo di cessione del 5% delle quote della s.r.l. in caso di illegittimo licenziamento della sig. ra da parte della CP_1 Controparte_3
12 2.20 Analogamente nulla deve disporsi in ordine alla clausola 10 in quanto afferente il contenuto occasionale della separazione, poiché relativo alla ripartizione del canone di locazione dell'immobile in comproprietà tra i coniugi sito in ST (VI), in Via Roma n.7.
2.21. Pertanto con la pronuncia di divorzio debbono revocarsi, in quanto afferenti il contenuto necessario della separazione e superate dalla presente decisione, le statuizioni previste dalle clausole
5 prima e seconda parte, 7 e 8 nella parte relativa alla corresponsione da parte del sig. alla Parte_1 sig.ra dell'assegno di mantenimento nonché delle imposte e tasse relative all'assegno de quo CP_1 nonché a quelle relative agli immobili attualmente in proprietà o comproprietà delle IG CP_1
(con espressa esclusione di eventuali immobili in futuro acquisiti dalla IG ” .
[...] CP_1
3. La clausola di cui al punto n. 13.
3.1. La clausola in oggetto prevede che: “qualora il signor procedesse per ottenere Parte_5 la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi concordano fin d'ora che gli accordi sopra indicati, troveranno conferma anche in quella sede”.
3.2. Le parti avevano preventivamente stabilito in sede di separazione che in caso di divorzio,
l'assegno di mantenimento, previsto dagli artt. 5, 7, e 8, doveva essere confermato quale assegno di divorzio in eguale misura, nei termini ed alle condizioni sopra previste. Tale clausola è stata ratificata dal Tribunale in sede di omologa delle condizioni di separazione.
3.3. Va osservato che la giurisprudenza di legittimità è costante nel sanzionare con la nullità gli accordi conclusi in sede di separazione in vista del futuro divorzio (cfr. Cass. 22745/2022;
11012/21;2224/2017; 5302/2006; 8109/2000) per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c., con la conseguenza che di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.4. La Corte rileva che, tuttavia, l'inderogabilità ex art. 160 c.c. e la correlativa sanzione della nullità, non deve essere intesa in senso assoluto ma solo riferita agli oggetti peculiari dei procedimenti di separazione e divorzio, quali quelli relativi all'autorizzazione a vivere separati, allo status, al mantenimento di coniuge e figli, all'assegnazione della casa coniugale, ben potendo invece i coniugi regolamentare, sia in sede di separazione ma anche prima del matrimonio (cfr. da ultimo Cass.
20415/2025) secondo gli schemi dei negozi di diritto privato, interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico (ad esempio riconoscimento di debito con obbligazione restitutoria,
13 costituzione di una rendita vitalizia atipica, rinuncia alla rivendica di beni del patrimonio familiare) e pienamente leciti in quanto il divorzio è previsto quale mera condizione temporale sospensiva.
3.5.Alla luce progressivo ampliamento della sfera dell'autonomia privata nell'ambito del diritto di famiglia - in funzione del regolamento dei rapporti patrimoniali tra coniugi e della ratio deflattiva che ne consegue - e della natura composita dell'assegno divorzile per come enucleato dalle SU n.
18287/2018, vale a dire non più solo assistenziale ma anche perequativo compensativa, potrebbe affermarsi la astratta disponibilità dell'assegno divorzile, limitatamente alla sua componente perequativa compensativa, e la congruità di accordi sull'assegno divorzile posti in essere dai coniugi, con l'assistenza dei rispettivi legali, fin dal giudizio di separazione, congruità da delibarsi ex post dal giudice secondo tutti gli indicatori di cui all'art. 5, c. 6, legge n. 898/70.
3.6.Nel solco di questa interpretazione si pone il nuovo rito unico della famiglia, introdotto con la cosiddetta riforma Cartabia (Dlvo n. 149 del 2022), che ha normato il cumulo di domande di separazione e divorzio sia in sede contenziosa ex art. 473 bis. 49, c.p.c. che congiunta ex art. 473 bis,
c.51, c.p.c.
3.7.In particolare, la Corte di Cassazione, adita su rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., con sentenza n. 28727/2023, ha affermato il principio di diritto vincolante in omaggio al quale è possibile per i coniugi presentare domanda cumulata congiunta di separazione e divorzio ex art. 473 bis.51,
c.p.c., consentendo così di regolamentare ex ante, con un unico ricorso, le condizioni anche patrimoniali di separazione e divorzio, fermo il limite della procedibilità temporale della pronuncia divorzile.
3.8.Alla luce dell'arresto maggioritario della giurisprudenza di legittimità sopra citato deve pertanto affermarsi come la clausola di cui al punto n. 13 non possa ritenersi vincolante nel caso di specie limitatamente alla questione afferente l'assegno di mantenimento (da confermarsi in caso di divorzio)
e quindi l'assegno divorzile, in quanto potenzialmente lesiva dei diritti indisponibili ex art. 160 c.c., ma, osserva il Collegio, può essere comunque tenuto in considerazione quale indicatore sintomatico del riconoscimento fatto dai coniugi dell'apporto fornito dalla sig.ra al menage familiare CP_1 unitamente a tutti gli altri criteri equiordinati di cui all'art. 5, c.6, legge n. 898 /70, sulla base comunque della precondizione fattuale del significativo squilibrio economico tra le parti.
4.L'appello incidentale e l'assegno di divorzio.
Ritiene la Corte che l'appello incidentale sia fondato.
14 4.1.Il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno (cfr. Cass. 27945/2023;9144/2023).
4.2.Ove non sia possibile accertare o non ricorra la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge istante, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare (Cass. Civ. n. 19306/2023).
4.3. Ritiene il Collegio che, conformemente a quanto ribadito dal Tribunale, sussista la precondizione della disparità reddituale.
4.4.Dai modelli prodotti agli atti il (titolare della società avente ad oggetto la vendita di Parte_1 pompe funebri) risulta aver percepito, nei periodi d'imposta dal 2018 al 2021, un redito medio netto mensile (complessivo-imposta netta:12) rispettivamente per €5.427,00, €8.162,00, €7.358,00 ed
€6.381,00, mentre la sig.ra €339,00, €2.500,00 ed €3.000,00. CP_1
4.5.Non risultano depositati gli estratti del conto corrente in essere presso Controparte_4
Contr e intestati all'appellante, di cui sono state prodotte solo movimentazioni parziali. Dal bilancio di esercizio 2020 della s.r.l. emerge un utile di esercizio di circa €60.000,00, a fronte di ricavi per
€613.333,26, €516.334,00 nel 2021 ed €507.524,00 nel 2022.
4.6. Entrambi i coniugi sono proprietari di terreni e di altri immobili anche condotti in locazione
(canone di €680 mensili ripartito pro quota); la casa coniugale è di proprietà esclusiva dell'appellante mentre la sig.ra vive nell'abitazione sita in ST (VI), via S. Francesco n. 7, intestata CP_1 alla IG utilizzata a titolo gratuito dall'appellata; risulta proprietaria, al 10.12.21, di un Tes_4 capannone (cat. Cat. D1 in Caldogno, via Pagello) e di un appartamento e relativa pertinenza (cat. A3
e C2) in Caldogno, via Veronese, già in proprietà della medesima fin dal 1997 per successione del padre;
ha, inoltre, venduto in data 18.2.2019 per il prezzo di € 128.000 un immobile sito in via
15 Timonchio a Caldogno, anch'esso proveniente dalla successione del padre;
ha ricevuto la somma di
€ 88.623,00 a seguito della liquidazione della sua quota nella come da quietanza notarile. Parte_4
4.7. Inoltre, risulta aver venduto unitamente alla di lei sorella un immobile pervenuto per successione paterna in data 26.2.2010 per il prezzo di €530.000,00 e la propria quota risulta investita dal 2013 in
Polizze Intesa San Paolo (valore al 2021 €247.100.38).
4.8.Deve osservarsi che la Giurisprudenza di legittimità afferma sul punto il principio in omaggio al quale (Cass. Civ. n. 20408/2011) il giudice non può limitarsi a considerare l'acquisto per successione mortis causa isolatamente, attribuendo al fatto una valenza automaticamente estintiva della solidarietà post coniugale, ma deve verificare se l'ex coniuge, abbia acquistato, per effetto di quel miglioramento, piena compensazione dei propri sacrifici.
4.9. Ritiene la Corte che il patrimonio della parte appellata è costituito prevalentemente da beni pervenuti da successione mortis causa paterna (1997), quindi già prima della separazione, beni che non costituiscono un miglioramento della situazione reddituale della sig.ra e sono stati tenuti CP_1 in debita considerazione dalle parti nell'addivenire agli accordi sopra citati.
4.10.La misura dell'assegno divorzile, pertanto, può essere quantificato nella somma di €1.000,00, alla luce del non contestato apporto della sig.ra al menage familiare e della durata CP_1 ultratrentennale del matrimonio, nel corso del quale la sig.ra ha accudito le tre figlie, CP_1 consentendo al marito di dedicarsi proficuamente alla propria attività di impresa.
Data la parziale e reciproca soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate ex art. 92, c.2, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza n. 842/2024 del 12/04/2024,
revoca il contributo dovuto da in favore di per il mantenimento Parte_1 CP_1 ordinario e spese straordinarie di , maggiorenne, economicamente indipendente, con Parte_2 decorrenza da ottobre 2024;
revoca l'obbligo posto a carico di di provvedere al pagamento in favore di Parte_1 dell'assegno di mantenimento e di tutte le imposte e tasse relative al predetto assegno CP_1 di mantenimento nonché a quelle relative agli immobili attualmente in proprietà o comproprietà delle
16 IG (con espressa esclusione di eventuali immobili in futuro acquisiti dalla CP_1 IG ”, di cui ai punti 5, 7 e 8 degli accordi di separazione, con decorrenza dal passaggio CP_1 in giudicato della presente decisione;
in accoglimento dell'appello incidentale, pone a carico di il pagamento in favore Parte_1 di entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, della somma di CP_1
€1.000,00, oltre rivalutazione ISTAT, con decorrenza dal passaggio in giudicato della presente decisione;
compensa le spese di lite;
dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22.7.2025
Il Consigliere Estensore La Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott.ssa Rita Rigoni
17