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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16813 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 29393/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- RT IE Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- EF RI Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 29393 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente tra
, nata il [...] in [...], Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dagli avv.ti Andrea
IT e MI OL, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dei predetti, sito in Roma alla piazza di Santa Maria
Ausiliatrice n. 44
-ricorrente-
e nato l'[...] in [...], rappresentato e difeso, in Parte_2
virtù di procura alle liti in atti, dagli avv.ti Antonella De Angelis e Luca De
Angelis, presso i cui indirizzi p.e.c. è elettivamente domiciliato
-resistente- nonché
Pubblico ministero, sede
-interventore ex lege-
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio civile in data
114 giugno 2002 nel Comune di Roma. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (classe 2002) e (classe 2003). Per_1 Per_2
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
propria separazione personale dal coniuge rappresentando Parte_2
che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti;
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato Parte_2
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione, oltre a formulare in via riconvenzionale domanda di scioglimento del matrimonio.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, come da scrittura privata del 30 luglio
2025 versata in atti. Di seguito si trascrivono le condizioni della separazione pattuite tra i coniugi:
“1. Dichiarare la separazione consensuale tra i coniugi su identificati,
autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e solidarietà, derivante dal vincolo matrimoniale ancora vigente;
2. Di conseguenza, indicare all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Roma di provvedere all'annotazione relativa sull'estratto dell'atto di
2 matrimonio, celebrato in Roma, Anno 2002, Parte I Atto n. 01289,
Serie 01; alle seguenti
CONDIZIONI CONCORDATE:
3. la casa ex coniugale, sita in Roma nella Via Filippo Meda n. 169,
in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra Pt_1
affinché ivi continui ad abitare con le due figlie e Per_1 Per_2
(entrambe maggiorenni non autosufficienti), con tutti gli arredi e corredi ivi presenti;
4. Il sig. preleverà, entro 15 (quindici) gg dalla sottoscrizione Pt_2
del presente atto di transazione, dall'abitazione medesima, tutti i propri effetti personali e quelli relativi alla sua attività professionale e tutto ciò che sia di sua esclusiva proprietà personale e procederà
a variare la propria residenza anagrafica entro e non oltre giorni 15
(quindici) dalla sottoscrizione del presente accordo transattivo.
5. il Sig. contribuirà al mantenimento delle due figlie Parte_2
e , con € 600,00 mensili, di cui euro 350,00 in favore di Per_2 Per_1
ed euro 250,00 in favore di , da versarsi, mensilmente Per_2 Per_1
entro il giorno 1 di ogni mese, alla sig.ra , salvo eventuali Pt_1
diversi accordi sul giorno del versamento;
tale somma sarà soggetta a rivalutazione Istat annuale in base ai costi della vita a partire dal primo scatto previsto nell'anno successivo alla data della sentenza di omologa.
3 6. Si concorda che l'onere di tale contributo parte dal mese di giugno
2025, ossia in momento antecedente all'emanazione dell'omologa invocata.
7. Entrambi i genitori saranno onerati al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e che si rendano necessarie per le figlie;
sul punto i coniugi concordano di far rientrare nelle spese straordinarie, anche spese da affrontare in occasioni speciali come l'acquisto di capi d'abbigliamento particolari, calzature comprese, capi da acquistarsi in vista del cambio di stagione,
cerimonie o eventi speciali. Tali spese verranno previamente concordate nei casi previsti e contemplati dal Protocollo d'Intesa
sulle spese straordinarie del 17.12.2014 siglato tra Tribunale e COA
di Roma, cui le Parti rimandano e che dichiarano di ben conoscere e quindi di accettare.
8. Entrambi i genitori s'impegnano, entro e non oltre la fine di ciascun mese, al versamento in favore di , della “paghetta” di € 50,00 Per_2
(cinquanta/00) a carico di ognuno, per complessivi € 100,00.
9. I coniugi dichiarano che provvederanno ciascuno in via autonoma al proprio mantenimento con i proventi della loro attività lavorativa;
10. In base agli accordi tra i coniugi, la complessiva somma
“capitalizzata” di € 1.300,00 spettante alla a titolo di residuo Pt_1
credito fiscale, attualmente rimborsata dal Fisco nella misura di €
200,00 annui al solo sig. verrà alla stessa così rimborsata: Pt_2
euro 100 alla sottoscrizione degli accordi di separazione e la residua 4 cifra di euro 1200 a mezzo di ratei da euro 200 cadauno a versarsi ogni anno nel mese di luglio (scadenza 31 luglio), già a decorrere dal mese di luglio 2025 e così negli anni a venire fino all'estinzione del credito di cui si discute.
11. Si concorda che le spese di mantenimento pregresse, quale residua spesa sostenuta per il mantenimento del cane “Cesare” nel periodo settembre 2023/giugno 2024, pari ad euro 344,00 verranno corrisposte dal Sig. alla sottoscrizione degli accordi di Pt_2
separazione; le spese future dell'animale stesso, anche di tipo medico veterinario, verranno sostenute nella misura del 50% da ambedue i coniugi, previa esibizione e/o produzione di documentazione giustificativa a supporto.
12. Le fotografie del matrimonio, delle figlie e del nipote , Per_3
verranno consegnate alla signora dal signor che allo Pt_1 Pt_2
stato le detiene, alla sottoscrizione degli accordi di separazione.
13. La sig.ra effettuerà i lavori nella casa coniugale in Pt_1
comproprietà non ancora eseguiti, documentando mediante preventivo la relativa spesa al sig. che vi parteciperà nella Pt_2
misura del 50%; tali lavori consistono nell'installazione di due griglie di ispezione (una in saloo e l'altra nel corridoio) e di due bocchee di aerazione (una in cucina e l'altra nella camera di una delle figlie),
nonché nella sistemazione della parete del braccio doccia e nella rifinitura di un mureo nel bagno finestrato;
5 14. La Sig.ra si farà carico quale assegnataria della casa Pt_1
coniugale, di tutte le utenze (acqua, luce, gas, Imu se dovuta e Tari)
relative alla casa medesima dal momento della sottoscrizione del presente atto di transazione;
15. Si concorda che il noto c/c cointestato resterà aperto al fine di consentire il regolare pagamento pro quota al 50% di ognuno del mutuo casa in corso;
16. I genitori concordano e si impegnano a comportarsi in modo corretto e rispettoso nei confronti delle reciproche famiglie d'origine,
permettendo e agevolando i rapporti tra le figlie e ciascun ramo parentale dei genitori;
17. Il signor si impegna al versamento delle spese Pt_2
straordinarie condominiali della casa coniugale in comproprietà, in base alle semplici comunicazioni via mail dell'amministratore di condominio versando tempestivamente, secondo i termini e le modalità indicate nelle medesime comunicazioni e-mail dell'amministratore del condominio, la sua quota del 50%, di tali spese nel c/c comune cointestato per poi provvedere ad un unico bonifico da tale conto.
Le parti si impegnano a rispettare i reciproci obblighi qui assunti,
anche sotto il profilo dell'osservanza delle scadenze convenute.
Con spese compensate del presente procedimento, visto l'accordo intervenuto tra le parti.”
6 Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi Parte_1 Parte_2
intollerabile; deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse delle figlie, maggiorenni ma non autosufficienti;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Deve altresì darsi atto che il ha rinunciato, implicitamente ma Pt_2
univocamente, alla domanda riconvenzionale di scioglimento del matrimonio. A tal fine depongono sia il mancato inserimento di tale capo della domanda nella scrittura privata bilateralmente sottoscritta sia, in senso opposto, la richiesta di parte resistente, nelle ultime note d'udienza, della compensazione delle spese della lite, ossia di una pronuncia tipica della sentenza che definisce il giudizio.
Spese della lite per l'appunto compensate, come da domanda.
Per Questi Motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
7 - dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il 18 Parte_1
novembre 1971 in Castelvetrano (Trapani) e nato l'11 Parte_2
ottobre 1971 in Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data
14 giugno 2002; matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma al n. 01289, Parte 1, Serie 01, Anno 2002;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 17 novembre 2025
Il Giudice estensore
EF RI
Il Presidente
RT IE
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- RT IE Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- EF RI Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al numero 29393 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto SEPARAZIONE GIUDIZIALE e vertente tra
, nata il [...] in [...], Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dagli avv.ti Andrea
IT e MI OL, elettivamente domiciliata presso lo studio professionale dei predetti, sito in Roma alla piazza di Santa Maria
Ausiliatrice n. 44
-ricorrente-
e nato l'[...] in [...], rappresentato e difeso, in Parte_2
virtù di procura alle liti in atti, dagli avv.ti Antonella De Angelis e Luca De
Angelis, presso i cui indirizzi p.e.c. è elettivamente domiciliato
-resistente- nonché
Pubblico ministero, sede
-interventore ex lege-
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti del presente giudizio hanno celebrato matrimonio civile in data
114 giugno 2002 nel Comune di Roma. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (classe 2002) e (classe 2003). Per_1 Per_2
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la Parte_1
propria separazione personale dal coniuge rappresentando Parte_2
che nel tempo la loro relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile e chiedendo altresì provvedimenti di carattere accessorio come in atti;
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato Parte_2
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione, oltre a formulare in via riconvenzionale domanda di scioglimento del matrimonio.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni della loro separazione, come da scrittura privata del 30 luglio
2025 versata in atti. Di seguito si trascrivono le condizioni della separazione pattuite tra i coniugi:
“1. Dichiarare la separazione consensuale tra i coniugi su identificati,
autorizzandoli a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e solidarietà, derivante dal vincolo matrimoniale ancora vigente;
2. Di conseguenza, indicare all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Roma di provvedere all'annotazione relativa sull'estratto dell'atto di
2 matrimonio, celebrato in Roma, Anno 2002, Parte I Atto n. 01289,
Serie 01; alle seguenti
CONDIZIONI CONCORDATE:
3. la casa ex coniugale, sita in Roma nella Via Filippo Meda n. 169,
in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata alla sig.ra Pt_1
affinché ivi continui ad abitare con le due figlie e Per_1 Per_2
(entrambe maggiorenni non autosufficienti), con tutti gli arredi e corredi ivi presenti;
4. Il sig. preleverà, entro 15 (quindici) gg dalla sottoscrizione Pt_2
del presente atto di transazione, dall'abitazione medesima, tutti i propri effetti personali e quelli relativi alla sua attività professionale e tutto ciò che sia di sua esclusiva proprietà personale e procederà
a variare la propria residenza anagrafica entro e non oltre giorni 15
(quindici) dalla sottoscrizione del presente accordo transattivo.
5. il Sig. contribuirà al mantenimento delle due figlie Parte_2
e , con € 600,00 mensili, di cui euro 350,00 in favore di Per_2 Per_1
ed euro 250,00 in favore di , da versarsi, mensilmente Per_2 Per_1
entro il giorno 1 di ogni mese, alla sig.ra , salvo eventuali Pt_1
diversi accordi sul giorno del versamento;
tale somma sarà soggetta a rivalutazione Istat annuale in base ai costi della vita a partire dal primo scatto previsto nell'anno successivo alla data della sentenza di omologa.
3 6. Si concorda che l'onere di tale contributo parte dal mese di giugno
2025, ossia in momento antecedente all'emanazione dell'omologa invocata.
7. Entrambi i genitori saranno onerati al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e che si rendano necessarie per le figlie;
sul punto i coniugi concordano di far rientrare nelle spese straordinarie, anche spese da affrontare in occasioni speciali come l'acquisto di capi d'abbigliamento particolari, calzature comprese, capi da acquistarsi in vista del cambio di stagione,
cerimonie o eventi speciali. Tali spese verranno previamente concordate nei casi previsti e contemplati dal Protocollo d'Intesa
sulle spese straordinarie del 17.12.2014 siglato tra Tribunale e COA
di Roma, cui le Parti rimandano e che dichiarano di ben conoscere e quindi di accettare.
8. Entrambi i genitori s'impegnano, entro e non oltre la fine di ciascun mese, al versamento in favore di , della “paghetta” di € 50,00 Per_2
(cinquanta/00) a carico di ognuno, per complessivi € 100,00.
9. I coniugi dichiarano che provvederanno ciascuno in via autonoma al proprio mantenimento con i proventi della loro attività lavorativa;
10. In base agli accordi tra i coniugi, la complessiva somma
“capitalizzata” di € 1.300,00 spettante alla a titolo di residuo Pt_1
credito fiscale, attualmente rimborsata dal Fisco nella misura di €
200,00 annui al solo sig. verrà alla stessa così rimborsata: Pt_2
euro 100 alla sottoscrizione degli accordi di separazione e la residua 4 cifra di euro 1200 a mezzo di ratei da euro 200 cadauno a versarsi ogni anno nel mese di luglio (scadenza 31 luglio), già a decorrere dal mese di luglio 2025 e così negli anni a venire fino all'estinzione del credito di cui si discute.
11. Si concorda che le spese di mantenimento pregresse, quale residua spesa sostenuta per il mantenimento del cane “Cesare” nel periodo settembre 2023/giugno 2024, pari ad euro 344,00 verranno corrisposte dal Sig. alla sottoscrizione degli accordi di Pt_2
separazione; le spese future dell'animale stesso, anche di tipo medico veterinario, verranno sostenute nella misura del 50% da ambedue i coniugi, previa esibizione e/o produzione di documentazione giustificativa a supporto.
12. Le fotografie del matrimonio, delle figlie e del nipote , Per_3
verranno consegnate alla signora dal signor che allo Pt_1 Pt_2
stato le detiene, alla sottoscrizione degli accordi di separazione.
13. La sig.ra effettuerà i lavori nella casa coniugale in Pt_1
comproprietà non ancora eseguiti, documentando mediante preventivo la relativa spesa al sig. che vi parteciperà nella Pt_2
misura del 50%; tali lavori consistono nell'installazione di due griglie di ispezione (una in saloo e l'altra nel corridoio) e di due bocchee di aerazione (una in cucina e l'altra nella camera di una delle figlie),
nonché nella sistemazione della parete del braccio doccia e nella rifinitura di un mureo nel bagno finestrato;
5 14. La Sig.ra si farà carico quale assegnataria della casa Pt_1
coniugale, di tutte le utenze (acqua, luce, gas, Imu se dovuta e Tari)
relative alla casa medesima dal momento della sottoscrizione del presente atto di transazione;
15. Si concorda che il noto c/c cointestato resterà aperto al fine di consentire il regolare pagamento pro quota al 50% di ognuno del mutuo casa in corso;
16. I genitori concordano e si impegnano a comportarsi in modo corretto e rispettoso nei confronti delle reciproche famiglie d'origine,
permettendo e agevolando i rapporti tra le figlie e ciascun ramo parentale dei genitori;
17. Il signor si impegna al versamento delle spese Pt_2
straordinarie condominiali della casa coniugale in comproprietà, in base alle semplici comunicazioni via mail dell'amministratore di condominio versando tempestivamente, secondo i termini e le modalità indicate nelle medesime comunicazioni e-mail dell'amministratore del condominio, la sua quota del 50%, di tali spese nel c/c comune cointestato per poi provvedere ad un unico bonifico da tale conto.
Le parti si impegnano a rispettare i reciproci obblighi qui assunti,
anche sotto il profilo dell'osservanza delle scadenze convenute.
Con spese compensate del presente procedimento, visto l'accordo intervenuto tra le parti.”
6 Quanto alla domanda principale, dalla lettura degli atti e delle dichiarazioni delle parti appare chiaro che tra di loro sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e risulta venuto meno il sentimento di affetto coniugale. Pertanto, la prosecuzione della convivenza tra la sig.ra e il sig. non può che rivelarsi Parte_1 Parte_2
intollerabile; deve quindi essere pronunciata la separazione personale tra le parti.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse delle figlie, maggiorenni ma non autosufficienti;
ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Deve altresì darsi atto che il ha rinunciato, implicitamente ma Pt_2
univocamente, alla domanda riconvenzionale di scioglimento del matrimonio. A tal fine depongono sia il mancato inserimento di tale capo della domanda nella scrittura privata bilateralmente sottoscritta sia, in senso opposto, la richiesta di parte resistente, nelle ultime note d'udienza, della compensazione delle spese della lite, ossia di una pronuncia tipica della sentenza che definisce il giudizio.
Spese della lite per l'appunto compensate, come da domanda.
Per Questi Motivi
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
7 - dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il 18 Parte_1
novembre 1971 in Castelvetrano (Trapani) e nato l'11 Parte_2
ottobre 1971 in Roma, i quali hanno celebrato matrimonio in Roma in data
14 giugno 2002; matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Roma al n. 01289, Parte 1, Serie 01, Anno 2002;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 17 novembre 2025
Il Giudice estensore
EF RI
Il Presidente
RT IE
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