Art. 3. (Esoneri dalle lezioni)
Il capo d'Istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.
Ai fini della precedente disposizione possono essere utilizzati i mezzi della Cassa scolastica.
Il capo d'Istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.
Ai fini della precedente disposizione possono essere utilizzati i mezzi della Cassa scolastica.