Articolo 3 della Legge 7 febbraio 1958, n. 88
Articolo 2Articolo 4
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21 marzo 1958
Art. 3. (Esoneri dalle lezioni)

Il capo d'Istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi.
Ai fini della precedente disposizione possono essere utilizzati i mezzi della Cassa scolastica.
Entrata in vigore il 21 marzo 1958