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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4715 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47948/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47948/2023 promossa da:
- RAPPRESENTATO DA Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALE CLAUDIA, Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DI PALLACORDA 7 00186 roma ITALIApresso il difensore avv.
PASQUALE CLAUDIA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , rappresentato dalla spa sulla Pt_1 Parte_2 premessa di essere proprietaria dell'appartamento sito in Roma, Via Tovaglieri n. 392, Ed. B1, Scala B, Int. 2 e che dal 27.9.2013 l'immobile era occupato senza titolo alcuno da , tanto Controparte_1 premesso, chiedeva che, accertata l'abusiva occupazione nei termini indicati, fosse Controparte_1 condannata al rilascio immediato dell'immobile ed al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 48543,80 a titolo di indennità per l'indebita occupazione maturata dal settembre del 2013 fino all'agosto del 2023, oltre indennità successive fino al rilascio e spese processuali. Dichiarata la contumacia della convenuta ed espletata la mediazione obbligatoria, che non aveva esito positivo, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalla parte attrice. Concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 26.2.2025.
^^^^^^^ La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di pagina 1 di 2 proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione. Nella specie la parte attrice assume di essere proprietaria dell'immobile sito in Roma, via Tovaglieri 392, Edificio B1, scala B, int. 2 in virtù dell'allegato depositato “Atto di provenienza”. La documentazione depositata, tuttavia, non offre elementi di convincimento in ordine alla proprietà dell'appartamento in capo alla parte attrice. Ed, invero, premesso che l'atto di citazione non contiene anche gli identificativi catastali dell'immobile oggetto di causa, vero è che con l'atto di compravendita depositato del 26.2.86 Rep. n. 4419 per Notaio
la Immobiliare Tortreteste Torrino Tiburtino srl vendeva all' il complesso Persona_1 CP_2 immobiliare costituito da due edifici, siti in Roma, località Quarticciolo Tor Tre Teste, da via Tor Tre
Teste senza civici e distinti negli atti urbanistici e progettuali con le lettere A e B2, laddove l'appartamento in esame è sito in edificio contraddistinto come B1. Nell'atto notarile richiamato, inoltre, nessun riferimento si evince in ordine ad immobili siti in via Tovaglieri 392, così come nessuno degli immobili oggetto di compravendita è sito nella particella 324 che, secondo la planimetria catastale depositata, dovrebbe essere quella che contraddistingue l'appartamento in esame. A tanto si aggiunga che difetta qualsivoglia elemento documentale da cui poter desumere la proprietà dell'appartamento in esame all'attualità in capo alla parte attrice e che è del tutto irrilevante che l'appartamento oggetto di domanda sia “presente negli elenchi allegati alla procura allegata sub 2 alla produzione di parte attrice”, sia perché nessun elenco è stato depositato, sia perché l'elenco non sarebbe, comunque, idoneo a superare la prova, rigorosa, della proprietà dell'appartamento e che non è stata offerta. In relazione alla domanda risarcitoria spiegata, infine, si osserva che il suo accoglimento risulta precluso dalla mancanza di prova sia della legittimazione attiva in capo alla parte attrice, sotto il profilo sostanziale, nei termini in cui si è detto, sia della superficie dell'immobile, elemento necessario al fine di consentire di determinare la misura della indennità dovuta sulla scorta dei parametri OMI per come richiesto.
In conclusione, le domande proposte devono essere rigettate. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice devono essere dichiarate irripetibili, considerata la soccombenza della parte attrice e la mancata costituzione di quella convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta le domande proposte nei confronti di e dichiara irripetibili le spese di lite Controparte_1 sostenute dalla parte attrice.
Roma , 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47948/2023 promossa da:
- RAPPRESENTATO DA Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASQUALE CLAUDIA, Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA DI PALLACORDA 7 00186 roma ITALIApresso il difensore avv.
PASQUALE CLAUDIA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' , rappresentato dalla spa sulla Pt_1 Parte_2 premessa di essere proprietaria dell'appartamento sito in Roma, Via Tovaglieri n. 392, Ed. B1, Scala B, Int. 2 e che dal 27.9.2013 l'immobile era occupato senza titolo alcuno da , tanto Controparte_1 premesso, chiedeva che, accertata l'abusiva occupazione nei termini indicati, fosse Controparte_1 condannata al rilascio immediato dell'immobile ed al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 48543,80 a titolo di indennità per l'indebita occupazione maturata dal settembre del 2013 fino all'agosto del 2023, oltre indennità successive fino al rilascio e spese processuali. Dichiarata la contumacia della convenuta ed espletata la mediazione obbligatoria, che non aveva esito positivo, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalla parte attrice. Concessi i termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione all'udienza del 26.2.2025.
^^^^^^^ La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di pagina 1 di 2 proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione. Nella specie la parte attrice assume di essere proprietaria dell'immobile sito in Roma, via Tovaglieri 392, Edificio B1, scala B, int. 2 in virtù dell'allegato depositato “Atto di provenienza”. La documentazione depositata, tuttavia, non offre elementi di convincimento in ordine alla proprietà dell'appartamento in capo alla parte attrice. Ed, invero, premesso che l'atto di citazione non contiene anche gli identificativi catastali dell'immobile oggetto di causa, vero è che con l'atto di compravendita depositato del 26.2.86 Rep. n. 4419 per Notaio
la Immobiliare Tortreteste Torrino Tiburtino srl vendeva all' il complesso Persona_1 CP_2 immobiliare costituito da due edifici, siti in Roma, località Quarticciolo Tor Tre Teste, da via Tor Tre
Teste senza civici e distinti negli atti urbanistici e progettuali con le lettere A e B2, laddove l'appartamento in esame è sito in edificio contraddistinto come B1. Nell'atto notarile richiamato, inoltre, nessun riferimento si evince in ordine ad immobili siti in via Tovaglieri 392, così come nessuno degli immobili oggetto di compravendita è sito nella particella 324 che, secondo la planimetria catastale depositata, dovrebbe essere quella che contraddistingue l'appartamento in esame. A tanto si aggiunga che difetta qualsivoglia elemento documentale da cui poter desumere la proprietà dell'appartamento in esame all'attualità in capo alla parte attrice e che è del tutto irrilevante che l'appartamento oggetto di domanda sia “presente negli elenchi allegati alla procura allegata sub 2 alla produzione di parte attrice”, sia perché nessun elenco è stato depositato, sia perché l'elenco non sarebbe, comunque, idoneo a superare la prova, rigorosa, della proprietà dell'appartamento e che non è stata offerta. In relazione alla domanda risarcitoria spiegata, infine, si osserva che il suo accoglimento risulta precluso dalla mancanza di prova sia della legittimazione attiva in capo alla parte attrice, sotto il profilo sostanziale, nei termini in cui si è detto, sia della superficie dell'immobile, elemento necessario al fine di consentire di determinare la misura della indennità dovuta sulla scorta dei parametri OMI per come richiesto.
In conclusione, le domande proposte devono essere rigettate. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice devono essere dichiarate irripetibili, considerata la soccombenza della parte attrice e la mancata costituzione di quella convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta le domande proposte nei confronti di e dichiara irripetibili le spese di lite Controparte_1 sostenute dalla parte attrice.
Roma , 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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