Articolo 68 bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 68Articolo 69
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29 aprile 2003
Art. 68-bis. (( 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilita' dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali. ))
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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