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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3818 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: SS TR Presidente IC RR Consigliera relatrice
Rossana Taverna Consigliera
a scioglimento della riservata decisione assunta il 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 1, comma 60, della l. n. 92/2012 nella causa civile n. 231 2024 R.G. in sede di reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012
TRA
con l'avv. PROIA GIAMPIERO Parte_1
Ricorrente in riassunzione e
, Controparte_1 Controparte_2
e on l'avv. PANICI Controparte_3 CP_4
PIER IG
Resistenti in riassunzione
Oggetto: riassunzione del giudizio a seguito della ordinanza n. 4159/2023 resa dalla Suprema Corte di Cassazione nel giudizio R.G. 15049/2020 pubblicata il 03.11.2023. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 1, commi 47 e ss., legge n. 92 del 2012 le lavoratrici indicate in epigrafe hanno convenuto e EP Parte_1 Controparte_5
Contact S.p.A. avanti il Tribunale di Roma, premettendo di essere state formalmente
1 dipendenti, da ultimo, di EP Contact S.p.A., società che svolgeva la propria attività nell'ambito di una commessa in favore di e DI Parte_1 Controparte_5
Aggiungevano che in data 29 luglio 2016 e 2 agosto 2016 EP Contact S.p.A.,
[...] all'esito di procedura di mobilità, aveva comunicato loro il licenziamento e che in virtù delle modalità di svolgimento della loro attività si sarebbe dovuto ritenere configurabile
“un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e di un illecito appalto” e, conseguentemente, il licenziamento comunicato loro dalla EP Contact S.p.A. avrebbe dovuto ritenersi nullo/illegittimo/inefficace in quanto intimato a non domino. Le lavoratrici pertanto chiedevano al Giudice adito:
“- di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con e/o con le Parte_1 Controparte_5 diverse decorrenze ed i diversi inquadramenti indicati nel ricorso, ordinando alle predette società la loro reintegrazione in servizio;
- di condannare, anche in solido tra loro, e/o Parte_1 [...] al pagamento in loro favore delle “retribuzioni maturate dal licenziamento CP_5 sino alla reintegrazione”.
In via subordinata, laddove fosse stata esclusa la sussistenza di un appalto illecito di manodopera, previo accertamento della nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato da EP Contact S.p.A., chiedevano la reintegrazione alle dipendenze di quest'ultima società. e si costituivano in giudizio, Parte_1 Controparte_5 mentre restava contumace EP Contact S.p.A.. All'esito del giudizio, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24 luglio 2017, in accoglimento della sola domanda subordinata delle allora ricorrenti, dichiarava “illegittimo il licenziamento intimato da EP Contact S.p.A.”, ordinava la loro “reintegrazione nel posto di lavoro” e “rigetta(va) le domande proposte dai ricorrenti nei confronti di
[...]
e . Parte_1 Controparte_5
Avverso tale ordinanza, le odierne convenute in riassunzione proponevano opposizione ex art. 1, comma 51, legge n. 92 del 2012. e si costituivano anche in questa Parte_1 Controparte_5 fase di giudizio, mentre restava contumace EP Contact S.p.A. della quale, nel frattempo, era stato dichiarato il fallimento.
Con sentenza n. 8068 del 24 ottobre 2018, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso proposto dalle lavoratrici perchè riteneva che fosse intervenuta la decadenza di cui all'art. 32, quarto comma, lett. d), legge n. 183 del 2010, non avendo quest'ultime denunciato la sussistenza dell'asserita interposizione illecita entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione dell'appalto dedotto in giudizio.
Avverso tale sentenza le odierne convenute hanno proposto dinanzi alla Corte d'Appello di Roma reclamo cui hanno resistito e Parte_1 [...]
Controparte_5
2 Istruita la causa con la prova testimoniale, con sentenza n. 945 del 2020, la Corte
d'Appello di Roma ha così deciso:
“in riforma della sentenza impugnata, dichiara che tra le reclamanti e
[...] si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Parte_1 rispettivamente, dall'01.01.2003 per e , Controparte_2 Controparte_1 dall'01.03.2010 per e dall'01.01.2014 per , Controparte_3 CP_4 con diritto all'inquadramento, rispettivamente nel livello C del CCNL per Pt_1 Parte_2
, e e nel livello B
[...] Controparte_1 Controparte_3 del medesimo CCNL per , rapporto ancora in essere;
CP_4 ordina a l'immediata reintegrazione delle reclamanti nei loro rapporti di Pt_1 lavoro, con le mansioni da ultimo svolte;
condanna al risarcimento dei danni in favore delle reclamanti, pari alle Pt_1 mensilità di retribuzione maturate, rispettivamente, dal 29.07.2016 per e CP_4
, detratto quanto da costoro percepito dalla società Controparte_3 [...] in esecuzione del verbale di accordo dalla stessa sottoscritto con le OO.SS. in Parte_3 data 27.06.2017 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e dal 02.08.2016 per
e , per tutte fino all'effettiva reintegrazione, Controparte_2 Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singola mensilità al saldo;
(…)”. Questa Corte è giunta a tali conclusioni in quanto ha anzitutto escluso che fosse intervenuta la decadenza di cui all'art. 32, quarto comma, lettera d) della legge n. 183 del 2010 e ha ritenuto che, pur dovendosi negare qualsivoglia ingerenza di
[...] nella gestione dell'appalto, fosse risultato comunque comprovato, in base CP_5 alle prove testimoniali raccolte ed ai documenti versati in atti, che Parte_1 aveva “esercitato nei confronti delle reclamanti il potere direttivo, organizzativo, di addestramento e di controllo, mentre EP si (sarebbe) limitato a curare la gestione amministrativa del rapporto” e conseguentemente, ha dichiarato la sussistenza tra
[...]
e le odierne convenute in riassunzione di un rapporto di lavoro “ancora in atto” Pt_1 con le rispettive decorrenze indicate in dispositivo. La Corte ha inoltre ritenuto che, stante
“l'effettiva imputazione giuridica dell'atto di licenziamento, da intendersi come adottato da ” quest'ultimo avrebbe dovuto essere “considerato illegittimo e, quindi, annullato, Pt_1 in quanto motivato con riguardo ad esigenze organizzative, di riduzione del personale, riferite a soggetto giuridico (EP) diverso dall'effettivo datore di lavoro )”, Parte_1 per cui ha condannato alla reintegrazione in servizio delle odierne Parte_1 convenute, oltre che al risarcimento dei danni “pari alle mensilità di retribuzione maturate dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione”, detratto, in relazione alle sole signore e l'aliunde peceptum essendo risultato pacifico che CP_3 CP_4 quest'ultime avessero reperito altra occupazione successivamente al licenziamento.
pur con espressa riserva di impugnazione e di eventuale Parte_1 ripetizione, ha dato spontanea esecuzione a tale sentenza.
3 Avverso tale sentenza, ha comunque proposto ricorso per Parte_1
Cassazione affidato a cinque motivi, al quale le odierne convenute hanno resistito con controricorso. Con ordinanza n. 4159 del 2023, la Corte di Cassazione, in accoglimento del quinto motivo di ricorso e in parziale riforma della sentenza di merito, ha affermato l'erroneità del
“regime sanzionatorio”, tra quelli previsti i dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ritenuto applicabile dalla Corte d'Appello di Roma e ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche al fine di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
ai sensi e per gli effetti dell'art. 392 Cod. Proc. Civ., in data Parte_1
02.02.2014 riassume il giudizio affinché la Corte adita, in funzione di giudice del rinvio, voglia decidere nel merito in ossequio ai principi di diritto dettati dalla Suprema Corte di
Cassazione con la predetta ordinanza. Rassegna pertanto le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare: a) in virtù dei principi affermati nel giudizio rescindente, che, in applicazione del regime sanzionatorio dettato dal combinato disposto del quarto e del settimo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, le odierne convenute in riassunzione avrebbero avuto diritto esclusivamente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno dei rispettivi licenziamenti e, cioè, dal 29 luglio 2016 per le signore e e dal 2 agosto 2016 per le signore CP_4 CP_3
e sino a quello delle effettiva reintegrazione, nella misura, tuttavia, non CP_2 CP_1 superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
b) che, in esecuzione della sentenza n. 945 del 2020 di codesta Ecc.ma Corte, ora cassata, ha corrisposto alle odierne convenute in riassunzione Parte_1 importi maggiori rispetto a quelli che sarebbero spettati laddove fosse stato applicato il regime sanzionatorio di cui al combinato disposto del quarto e settimo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, avendo corrisposto loro, in particolare, € 77.047,32 (doc. n. IV) alla signora € 92.827,62 (doc. n.V) alla signora € 42.659,27 (doc. CP_2 CP_1
VI) alla signora ed € 50.528,11 (doc. n. VII) alla signora CP_3 CP_4
c) che, pertanto, per effetto dell'intervenuta cassazione della sentenza n. 945 del 2020 di codesta Ecc.ma Corte, le odierne convenute in riassunzione risultano aver percepito indebitamente i seguenti importi: € 54.642,96 la signora € Controparte_2
70.423,26 la signora € 22.481,87 la signora Controparte_1 [...]
; € 27.749,47 la signora per l'effetto, Controparte_3 CP_4 condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 Cod. Civ., rispettivamente la signora a restituire a l'importo di € 54.642,96, la Controparte_2 Parte_1 signora a restituire a l'importo di € Controparte_1 Parte_1
70.423,26, la signora a restituire a Controparte_3 Parte_1
l'importo di € 22.481,87 e la signora a restituire a CP_4 Parte_1
l'importo di € 27.749,47 (ovvero i diversi importi, maggiori o inferiori, che dovessero risultare dovuti da ciascuna di esse all'esito del presente giudizio) in tutti i casi oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge”. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese, diritti ed onorari di causa, anche con riferimento al giudizio di cassazione r.g.n. 15049 del 2020”. Con memoria depositata il 16.09.2024 le tre lavoratrici si costituivano chiedendo “il rigetto della domanda di cui al capo “c” delle conclusioni del ricorso in riassunzione,
4 perché erronea nella quantificazione. In subordine l'ammissione della CTU richiesta dalla soc. ricorrente”. Le resistenti affermavano, infatti, che la quantificazione delle somme richieste fosse erronea in quanto le somme versate venivano richieste, illegittimamente, al lordo di contributi previdenziali e ritenute fiscali. Segnalavano, a sostegno della loro tesi, come giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 12933/2018, Cass. 19735/2018, Cass. 1464/2012, Cass. 2844/2012) avesse stabilito il principio che la restituzione di somme indebitamente versate al lavoratore in seguito della sentenza poi annullata debba avvenire al netto delle somme effettivamente percepite “… restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo delle ritenute fiscali (n.d.r., oltreché previdenziali) mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”. Evidenziavano infine come sulla questione fosse, altresì, intervenuto il legislatore che, all'art. 150 D.L. 34/2020, “Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzione assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto”, stabilisce che la restituzione di tali somme va effettuata al netto delle ritenute fiscali. Lo stesso principio, secondo le appellate, varrebbe anche per le ritenute previdenziali. Con ordinanza del 4.12.2024 questa Corte ordinava alle parti resistenti di indicare le somme al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (ossia nella misura effettivamente percepita dalle lavoratrici) erogate da in esecuzione della sentenza di questa Parte_1
Corte n. 945/2020 (risultanti dai doc. n. IV per la doc. n.V per la doc. CP_2 CP_1
VI per la e doc. n. VII per la con esclusione delle somme corrisposte CP_3 CP_4
a titolo retributivo per il periodo successivo alla data di pubblicazione della sentenza (9.3.2020). Successivamente, con ordinanza del 31.1.2025, attese le deduzioni svolte dalle lavoratrici che non avevano dato esecuzione alla precedente ordinanza, questa Corte ordinava alle parti resistenti la produzione degli estratti conto bancari onde provare l'ammontare delle somme al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (ossia nella misura effettivamente percepita dalle lavoratrici) erogate da in esecuzione della Parte_1 sentenza di questa Corte n. 945/2020 (di cui ai doc. n. IV per la doc. n.V per la CP_2
doc. VI per la e doc. n. VII per la . CP_1 CP_3 CP_4
Nella perdurante inottemperanza all'ordine giudiziale di indicazione specifica, per ciascuna parte resistente, delle somme di cui all'ordinanza del 4.12.2024, la Corte riteneva necessario ricorrere ad una consulenza d'ufficio contabile, sulla base del seguente quesito:
“Indichi il CTU le somme (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali e quindi nella misura effettivamente percepita dalle lavoratrici, sulla base delle buste paga e degli estratti conto versati in atti) erogate da in esecuzione della sentenza di queta Parte_1
Corte n. 945/2020; detragga, per ciascuna lavoratrice, le somme corrisposte a titolo retributivo per il periodo successivo alla data di pubblicazione della sentenza (9.3.2020) e fino alla data di effettivo ripristino del rapporto (giugno 2020); detragga dall' importo così ottenuto le somme spettanti a titolo di indennità ex art. 18 L 300/70 settimo comma (indicate da nel ricorso ex art. 392 c.p.c. Parte_1 all'inizio di pag 11)”.
All'udienza del 13.11.2025, visto il deposito dell'elaborato peritale, veniva riservata la decisione, previa discussione orale.
5 Come si è già evidenziato l'ordinanza rescindente della S.C. ha accolto esclusivamente il quinto motivo di ricorso afferente alla erroneità del regime sanzionatorio applicato dalla sentenza di questa Corte n. 945/2020, laddove la pronuncia ha condannato la parte datoriale al pagamento, in favore delle quattro lavoratrici in questa sede resistenti, di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione, a seguito dell'accertamento della illegittimità del licenziamento (intimato da EP e riferibile alla società utilizzatrice, ritenendo applicabili nelle fattispecie in esame i primi due commi dell'art. 18 (licenziamenti nulli) pur se il regime sanzionatorio riservato dall'ordinamento ai licenziamenti illegittimi per giustificato motivo oggettivo, quale quello in esame comminato, deve essere rinvenuto, rationae temporis, nell'art. 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970, con la conseguenza che, visto il rinvio operato dal comma 7 al comma 4 dello stesso articolo, l'indennità risarcitoria dovuta non può in ogni caso essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
La Suprema Corte ha affermato che:
- “Il motivo di ricorso circoscrive la censura al regime sanzionatorio che la Corte territoriale ha riservato alle lavoratrici (ossia tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione), a seguito dell'accertamento della illegittimità del licenziamento (intimato da EP e riferibile alla società utilizzatrice), illegittimità rinvenuta in quanto recesso < motivato con riguardo ad esigenze organizzative, di riduzione del personale, riferite a soggetto giuridico (EP) diverso dall'effettivo datore di lavoro ( )>”; Parte_1
- “Trattandosi di licenziamento che è stato intimato per ragioni organizzative e, con riguardo a , nei confronti di quattro lavoratrici (ricorrenti), la Corte ha Parte_1 ritenuto configurato un licenziamento (plurimo) individuale intimato per ragioni oggettive, illegittimo e dunque da annullarsi per insussistenza dei fatti e (pur non avendo indicato alcuna disposizione normativa di riferimento) ha applicato il regime sanzionatorio dettato dai primi due commi dell'art. 18 per i licenziamenti nulli pur se il regime sanzionatorio riservato dall'ordinamento ai licenziamenti illegittimi per giustificato motivo oggettivo, va rinvenuto, rationae temporis, nell'art. 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970 come vigente alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 59/2021 e n. 125 del 2022”; Ebbene, a fronte di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo dichiarato illegittimo per insussistenza delle ragioni organizzative e di riduzione del personale, l'art. 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970 rinvia al comma 4 dello stesso articolo, che prevede, quale regime sanzionatorio, che il giudice < annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla
6 ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”;
- “La Corte territoriale, ritenendo insussistenti le ragioni organizzative poste a base del licenziamento imputato a ed avendo provveduto ad < annullare > Parte_1
(e non a dichiarare nullo) il licenziamento ha, dunque, errato nell'applicazione del regime sanzionatorio che, per combinato disposto dei commi 7 e 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, prevede l'erogazione di un'indennità risarcitoria fino ad un massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto (e non di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, come previsto dal comma 1 del medesimo articolo in caso di
Preliminarmente, è necessario chiarire, in relazione alla esatta individuazione del devoluto, che le parti resistenti solo in sede di discussione orale eccepiscono l'inammissibilità della richiesta restitutoria di avente ad oggetto le somme Parte_1 corrisposte, in esecuzione della sentenza di questa Corte n. 945/2020, in eccesso rispetto alla limitazione della indennità risarcitoria di cui al combinato disposto dei commi 7 e 4 dell'art. 18 cit. (nella misura delle dodici mensilità). Le argomentazioni poste a fondamento di tale eccezione sono duplici: da un lato la mancata formulazione nel giudizio di reclamo poi esitato nella sentenza parzialmente cassata, dall'altro la natura del giudizio di rinvio, processo “chiuso” tendente esclusivamente ad una nuova statuizione nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione, come desunto dall'art. 394 c.p.c.
Ebbene, indipendentemente dal rilievo per cui tali eccezioni sono state sollevate solo in sede di discussione orale (a fronte di una memoria di costituzione in cui al piu' si chiedeva un ricalcolo del netto delle somme in ogni caso dovute in restituzione e uno scomputo delle retribuzioni pagate successivamente al 9.3.2020), entrambe le argomentazioni non appaiono comunque condivisibili. Quanto al primo aspetto è agevole sottolineare che nessuna tardività dell'azione restitutoria puo' essere rilevata se solo si consideri che la sentenza di primo grado (sentenza n. 8068 del 24 ottobre 2018) si concludeva con un rigetto del ricorso proposto dalle lavoratrici e che pertanto il pagamento delle retribuzioni di cui si discute avveniva, nel giugno 2020, in esecuzione della sentenza di appello n. 945/2020, pubblicata il 9.3.2020. Si veda, in tema di esclusione della tardività dell'azione ex art. 389 c.p.c, la fattispecie sottoposta a Cassazione civile sez. lav., sent. n.6363 dell'8/03/2024. Quanto alla seconda argomentazione, si rammenta che è costante l'affermazione giurisprudenziale (si veda Cass. 20 giugno 2011 n. 13454) secondo cui l'azione restitutoria espressamente prevista dall'art. 389 c.p.c. assolve alla specifica esigenza di garantire al più presto all'interessato la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata e non trova ostacolo nella stretta delimitazione del quantum devolutum in sede di rinvio laddove abbia ad oggetto non solo provvedimenti restitutori o riparatori, in senso stretto, conseguenti alla cassazione della sentenza di merito (come nel caso di specie) ma anche ogni altra azione che si ricolleghi anche in modo indiretto alla
7 sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato (si veda Cassazione civile sez. II,
14/02/2011, n.3634). Passando al merito delle questione in questa sede devoluta, non puo' che affermarsi, in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità (si veda per tutte Cass. n. 19735/2018) che il solvens non ha diritto di ripetere dall'accipiens, in ogni caso, più di quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito. Traslato tale principio in ambito lavoristico, nel rapporto di lavoro subordinato il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Sul punto, anche recentemente la S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav., 08/05/2024, n.12494) ha ribadito che in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui e sorto ricade nel raggio di applicazione del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 28.5.2020, n. 10201; id., sez. lav., 2.10.2020, n. 211196; id., sez. lav., 25.7.2018, n. 19735).
In secondo luogo le resistenti chiedono lo scomputo, dal calcolo delle somme dovute in restituzione, di quanto corrisposto dalla parte datoriale a titolo di retribuzioni per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza di reintegra (9.3.2020) ma anteriore all'effettivo ripristino del rapporto (giugno 2020).
Tale deduzione appare fondata. Per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale di declaratoria di illegittimità del recesso e dell'ordine del giudice di reintegra, rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (cfr. Cass. Sez. Un. 2990 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 21947 del 2018; Cass. n. 17784 del 2019; Cass. n. 21158 del 2019; Cass. n.
21160 del 2019; Cass. n. 35982 del 2021; Cass. n. 32378 del 2022). Nel suddetto periodo, pertanto, "il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva"; solo per tale successivo arco temporale, traendo spunto da Corte Cost. n. 303 del 2011 e "al fine di superare gli stretti confini della ritenuta
8 corrispondenza tra la continuità della prestazione e la debenza della relativa obbligazione retributiva", si è proceduto ad una "interpretazione costituzionalmente orientata della normativa" che ha indotto "al superamento della regola sinallagmatica della corrispettività", sicché "il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore" (Cass. Sez. Un. citata).
Quanto al regime degli accessori sulle somme dovute in restituzione, si rammenta che è orientamento pacifico della giurisprudenza (Cass. 29 gennaio 2007 n. 1779; Cass. 25 settembre 2008 n. 24051; Cass. 3 marzo 2010 n. 5042) che l'azione di restituzione, che venga proposta a norma dell'art. 389 c.p.c. dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, non è riconducibile allo schema della condictio indebiti, ma siccome volta ad assicurare l'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, che prescinde dalla buona o mala fede dell' accipiens, implica il riconoscimento degli interessi legali sulle somme versate dal giorno del pagamento.
Passando alla determinazione della misura dell'indennità dovuta in conseguenza dell'accertata illegittimità del recesso di cui si discute, dovendo in concreto trovare applicazione non già il regime sanzionatorio dettato dai primi due commi dell'art. 18 per i licenziamenti nulli bensì quello riservato dall'ordinamento ai licenziamenti illegittimi per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970, ratione temporis applicabile, come vigente alla luce delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 59/2021 e n. 125 del 2022, che rinvia al comma 4 dello stesso articolo, ai sensi del quale il giudice reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”. Nel caso di specie la quantificazione delle retribuzioni globali di fatto indicata, in sede di reclamo, dalle lavoratrici, non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte di Parte_1
Sulla base di tali considerazioni è stata nominata quale CTU la Dott.ssa Per_1
alla quale è stato conferito il seguente quesito:
[...]
: “Indichi il CTU le somme (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali e quindi nella misura effettivamente percepita dalle lavoratrici, sulla base delle buste paga e degli estratti conto versati in atti) erogate da in esecuzione della sentenza di questa Parte_1
Corte n. 945/2020;
9 detragga, per ciascuna lavoratrice, le somme corrisposte a titolo retributivo per il periodo successivo alla data di pubblicazione della sentenza (9.3.2020) e fino alla data di effettivo ripristino del rapporto (giugno 2020); detragga dall' importo così ottenuto le somme spettanti a titolo di indennità ex art.
18 L 300/70 settimo comma (indicate da nel ricorso ex art. 392 c.p.c. Parte_1 all'inizio di pag 11)”.
Il perito ha dapprima evidenziato che alle somme indicate nella busta paga di giugno di tutte le lavoratrici è stata applicata la Tassazione Separata con aliquota Irpef del
23% per cui è stato possibile estrapolare il dato netto degli importi riconosciuti. Quanto alle somme corrisposte a titolo retributivo nel periodo 09 marzo 2020 – 30 giugno 2020, in assenza delle buste paga, il CTU ha preso a riferimento la retribuzione indicata nella busta paga di giugno anche per i mesi precedenti (per intero per le mensilità di aprile – maggio e giugno, rapportata al minor periodo, per il mese di marzo) e tale valutazione non ha costituito oggetto di alcuna contestazione delle parti. Tuttavia il CTU ha ritenuto opportuno sviluppare un doppio conteggio, l'uno in cui le somme da detrarsi dal quantum da restituire sono indicate al lordo e l'altro con indicazione delle stesse somme al netto della imposizione fiscale.
Il Collegio ritiene di dover adottare questo secondo prospetto. Poiché infatti il procedimento contabile corretto prevede che le poste attive e passive siano calcolate secondo criteri omogenei, posto che le somme corrisposte in esecuzione della sentenza devono essere, per quanto detto, certamente restituite al netto, al pari al netto devono essere calcolate le somme spettanti sia a titolo di retribuzione per il periodo tra la pubblicazione della sentenza e il ripristino del rapporto sia a titolo di indennità ex art. 18
IV comma, ossia entrambe le poste che devono essere detrarre dal quantum (netto) da restituire.
In conclusione, la domanda restitutoria ex art. 389 cpc proposta da Parte_1 deve essere accolta nei limiti delle somme specificamente indicate dal CTU, vista
[...]
l'assenza di specifiche osservazioni critiche in ordine ad eventuali errori di calcolo o di metodo dell'elaborato peritale. Le spese seguono la sostanziale soccombenza e vanno pertanto poste a carico della società ricorrente. Le spese di CTU devono essere poste a carico delle parti resistenti, vista la sostanziale inadempienza alle varie ordinanze istruttorie volte alla determinazione dell'importo netto percepito dalle varie lavoratrici, ossia di un dato certamente dalle stesse agevolmente individuabile.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio, nei limiti del devoluto: condanna le resistenti in riassunzione alla restituzione a delle Parte_1 seguenti somme: 10 € 42.701,77; Controparte_2
€ 51.478,23 €; Controparte_1
€ 17.508,80; Controparte_3
€ 18.376,89, CP_4 oltre interessi legali dal giorno del pagamento al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di tutte le fasi del Parte_1 giudizio, liquidate in € 5.000,00 per il primo grado, in € 3.500,00 per l'appello, in € 2.700,00 per il giudizio di cassazione, in € 5.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre, su tutte le somme, le spese forfettarie previste dalle disposizioni vigenti per ogni fase, da distrarsi a favore del procuratore antistatario delle parti resistenti;
pone a carico delle resistenti le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma, 13.11.2025 La Consigliera est. La Presidente
IC RR SS TR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: SS TR Presidente IC RR Consigliera relatrice
Rossana Taverna Consigliera
a scioglimento della riservata decisione assunta il 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 1, comma 60, della l. n. 92/2012 nella causa civile n. 231 2024 R.G. in sede di reclamo ai sensi dell'art. 1, comma 58 della legge n. 92/2012
TRA
con l'avv. PROIA GIAMPIERO Parte_1
Ricorrente in riassunzione e
, Controparte_1 Controparte_2
e on l'avv. PANICI Controparte_3 CP_4
PIER IG
Resistenti in riassunzione
Oggetto: riassunzione del giudizio a seguito della ordinanza n. 4159/2023 resa dalla Suprema Corte di Cassazione nel giudizio R.G. 15049/2020 pubblicata il 03.11.2023. Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 1, commi 47 e ss., legge n. 92 del 2012 le lavoratrici indicate in epigrafe hanno convenuto e EP Parte_1 Controparte_5
Contact S.p.A. avanti il Tribunale di Roma, premettendo di essere state formalmente
1 dipendenti, da ultimo, di EP Contact S.p.A., società che svolgeva la propria attività nell'ambito di una commessa in favore di e DI Parte_1 Controparte_5
Aggiungevano che in data 29 luglio 2016 e 2 agosto 2016 EP Contact S.p.A.,
[...] all'esito di procedura di mobilità, aveva comunicato loro il licenziamento e che in virtù delle modalità di svolgimento della loro attività si sarebbe dovuto ritenere configurabile
“un'interposizione vietata di mere prestazioni di manodopera e di un illecito appalto” e, conseguentemente, il licenziamento comunicato loro dalla EP Contact S.p.A. avrebbe dovuto ritenersi nullo/illegittimo/inefficace in quanto intimato a non domino. Le lavoratrici pertanto chiedevano al Giudice adito:
“- di accertare e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con e/o con le Parte_1 Controparte_5 diverse decorrenze ed i diversi inquadramenti indicati nel ricorso, ordinando alle predette società la loro reintegrazione in servizio;
- di condannare, anche in solido tra loro, e/o Parte_1 [...] al pagamento in loro favore delle “retribuzioni maturate dal licenziamento CP_5 sino alla reintegrazione”.
In via subordinata, laddove fosse stata esclusa la sussistenza di un appalto illecito di manodopera, previo accertamento della nullità e/o illegittimità del licenziamento intimato da EP Contact S.p.A., chiedevano la reintegrazione alle dipendenze di quest'ultima società. e si costituivano in giudizio, Parte_1 Controparte_5 mentre restava contumace EP Contact S.p.A.. All'esito del giudizio, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24 luglio 2017, in accoglimento della sola domanda subordinata delle allora ricorrenti, dichiarava “illegittimo il licenziamento intimato da EP Contact S.p.A.”, ordinava la loro “reintegrazione nel posto di lavoro” e “rigetta(va) le domande proposte dai ricorrenti nei confronti di
[...]
e . Parte_1 Controparte_5
Avverso tale ordinanza, le odierne convenute in riassunzione proponevano opposizione ex art. 1, comma 51, legge n. 92 del 2012. e si costituivano anche in questa Parte_1 Controparte_5 fase di giudizio, mentre restava contumace EP Contact S.p.A. della quale, nel frattempo, era stato dichiarato il fallimento.
Con sentenza n. 8068 del 24 ottobre 2018, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso proposto dalle lavoratrici perchè riteneva che fosse intervenuta la decadenza di cui all'art. 32, quarto comma, lett. d), legge n. 183 del 2010, non avendo quest'ultime denunciato la sussistenza dell'asserita interposizione illecita entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione dell'appalto dedotto in giudizio.
Avverso tale sentenza le odierne convenute hanno proposto dinanzi alla Corte d'Appello di Roma reclamo cui hanno resistito e Parte_1 [...]
Controparte_5
2 Istruita la causa con la prova testimoniale, con sentenza n. 945 del 2020, la Corte
d'Appello di Roma ha così deciso:
“in riforma della sentenza impugnata, dichiara che tra le reclamanti e
[...] si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, Parte_1 rispettivamente, dall'01.01.2003 per e , Controparte_2 Controparte_1 dall'01.03.2010 per e dall'01.01.2014 per , Controparte_3 CP_4 con diritto all'inquadramento, rispettivamente nel livello C del CCNL per Pt_1 Parte_2
, e e nel livello B
[...] Controparte_1 Controparte_3 del medesimo CCNL per , rapporto ancora in essere;
CP_4 ordina a l'immediata reintegrazione delle reclamanti nei loro rapporti di Pt_1 lavoro, con le mansioni da ultimo svolte;
condanna al risarcimento dei danni in favore delle reclamanti, pari alle Pt_1 mensilità di retribuzione maturate, rispettivamente, dal 29.07.2016 per e CP_4
, detratto quanto da costoro percepito dalla società Controparte_3 [...] in esecuzione del verbale di accordo dalla stessa sottoscritto con le OO.SS. in Parte_3 data 27.06.2017 presso il Ministero dello Sviluppo Economico, e dal 02.08.2016 per
e , per tutte fino all'effettiva reintegrazione, Controparte_2 Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singola mensilità al saldo;
(…)”. Questa Corte è giunta a tali conclusioni in quanto ha anzitutto escluso che fosse intervenuta la decadenza di cui all'art. 32, quarto comma, lettera d) della legge n. 183 del 2010 e ha ritenuto che, pur dovendosi negare qualsivoglia ingerenza di
[...] nella gestione dell'appalto, fosse risultato comunque comprovato, in base CP_5 alle prove testimoniali raccolte ed ai documenti versati in atti, che Parte_1 aveva “esercitato nei confronti delle reclamanti il potere direttivo, organizzativo, di addestramento e di controllo, mentre EP si (sarebbe) limitato a curare la gestione amministrativa del rapporto” e conseguentemente, ha dichiarato la sussistenza tra
[...]
e le odierne convenute in riassunzione di un rapporto di lavoro “ancora in atto” Pt_1 con le rispettive decorrenze indicate in dispositivo. La Corte ha inoltre ritenuto che, stante
“l'effettiva imputazione giuridica dell'atto di licenziamento, da intendersi come adottato da ” quest'ultimo avrebbe dovuto essere “considerato illegittimo e, quindi, annullato, Pt_1 in quanto motivato con riguardo ad esigenze organizzative, di riduzione del personale, riferite a soggetto giuridico (EP) diverso dall'effettivo datore di lavoro )”, Parte_1 per cui ha condannato alla reintegrazione in servizio delle odierne Parte_1 convenute, oltre che al risarcimento dei danni “pari alle mensilità di retribuzione maturate dalla data del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione”, detratto, in relazione alle sole signore e l'aliunde peceptum essendo risultato pacifico che CP_3 CP_4 quest'ultime avessero reperito altra occupazione successivamente al licenziamento.
pur con espressa riserva di impugnazione e di eventuale Parte_1 ripetizione, ha dato spontanea esecuzione a tale sentenza.
3 Avverso tale sentenza, ha comunque proposto ricorso per Parte_1
Cassazione affidato a cinque motivi, al quale le odierne convenute hanno resistito con controricorso. Con ordinanza n. 4159 del 2023, la Corte di Cassazione, in accoglimento del quinto motivo di ricorso e in parziale riforma della sentenza di merito, ha affermato l'erroneità del
“regime sanzionatorio”, tra quelli previsti i dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, ritenuto applicabile dalla Corte d'Appello di Roma e ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, anche al fine di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
ai sensi e per gli effetti dell'art. 392 Cod. Proc. Civ., in data Parte_1
02.02.2014 riassume il giudizio affinché la Corte adita, in funzione di giudice del rinvio, voglia decidere nel merito in ossequio ai principi di diritto dettati dalla Suprema Corte di
Cassazione con la predetta ordinanza. Rassegna pertanto le seguenti conclusioni: Accertare e dichiarare: a) in virtù dei principi affermati nel giudizio rescindente, che, in applicazione del regime sanzionatorio dettato dal combinato disposto del quarto e del settimo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, le odierne convenute in riassunzione avrebbero avuto diritto esclusivamente al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno dei rispettivi licenziamenti e, cioè, dal 29 luglio 2016 per le signore e e dal 2 agosto 2016 per le signore CP_4 CP_3
e sino a quello delle effettiva reintegrazione, nella misura, tuttavia, non CP_2 CP_1 superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
b) che, in esecuzione della sentenza n. 945 del 2020 di codesta Ecc.ma Corte, ora cassata, ha corrisposto alle odierne convenute in riassunzione Parte_1 importi maggiori rispetto a quelli che sarebbero spettati laddove fosse stato applicato il regime sanzionatorio di cui al combinato disposto del quarto e settimo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, avendo corrisposto loro, in particolare, € 77.047,32 (doc. n. IV) alla signora € 92.827,62 (doc. n.V) alla signora € 42.659,27 (doc. CP_2 CP_1
VI) alla signora ed € 50.528,11 (doc. n. VII) alla signora CP_3 CP_4
c) che, pertanto, per effetto dell'intervenuta cassazione della sentenza n. 945 del 2020 di codesta Ecc.ma Corte, le odierne convenute in riassunzione risultano aver percepito indebitamente i seguenti importi: € 54.642,96 la signora € Controparte_2
70.423,26 la signora € 22.481,87 la signora Controparte_1 [...]
; € 27.749,47 la signora per l'effetto, Controparte_3 CP_4 condannare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 Cod. Civ., rispettivamente la signora a restituire a l'importo di € 54.642,96, la Controparte_2 Parte_1 signora a restituire a l'importo di € Controparte_1 Parte_1
70.423,26, la signora a restituire a Controparte_3 Parte_1
l'importo di € 22.481,87 e la signora a restituire a CP_4 Parte_1
l'importo di € 27.749,47 (ovvero i diversi importi, maggiori o inferiori, che dovessero risultare dovuti da ciascuna di esse all'esito del presente giudizio) in tutti i casi oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge”. Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese, diritti ed onorari di causa, anche con riferimento al giudizio di cassazione r.g.n. 15049 del 2020”. Con memoria depositata il 16.09.2024 le tre lavoratrici si costituivano chiedendo “il rigetto della domanda di cui al capo “c” delle conclusioni del ricorso in riassunzione,
4 perché erronea nella quantificazione. In subordine l'ammissione della CTU richiesta dalla soc. ricorrente”. Le resistenti affermavano, infatti, che la quantificazione delle somme richieste fosse erronea in quanto le somme versate venivano richieste, illegittimamente, al lordo di contributi previdenziali e ritenute fiscali. Segnalavano, a sostegno della loro tesi, come giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 12933/2018, Cass. 19735/2018, Cass. 1464/2012, Cass. 2844/2012) avesse stabilito il principio che la restituzione di somme indebitamente versate al lavoratore in seguito della sentenza poi annullata debba avvenire al netto delle somme effettivamente percepite “… restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo delle ritenute fiscali (n.d.r., oltreché previdenziali) mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”. Evidenziavano infine come sulla questione fosse, altresì, intervenuto il legislatore che, all'art. 150 D.L. 34/2020, “Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzione assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto”, stabilisce che la restituzione di tali somme va effettuata al netto delle ritenute fiscali. Lo stesso principio, secondo le appellate, varrebbe anche per le ritenute previdenziali. Con ordinanza del 4.12.2024 questa Corte ordinava alle parti resistenti di indicare le somme al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (ossia nella misura effettivamente percepita dalle lavoratrici) erogate da in esecuzione della sentenza di questa Parte_1
Corte n. 945/2020 (risultanti dai doc. n. IV per la doc. n.V per la doc. CP_2 CP_1
VI per la e doc. n. VII per la con esclusione delle somme corrisposte CP_3 CP_4
a titolo retributivo per il periodo successivo alla data di pubblicazione della sentenza (9.3.2020). Successivamente, con ordinanza del 31.1.2025, attese le deduzioni svolte dalle lavoratrici che non avevano dato esecuzione alla precedente ordinanza, questa Corte ordinava alle parti resistenti la produzione degli estratti conto bancari onde provare l'ammontare delle somme al netto delle ritenute fiscali e previdenziali (ossia nella misura effettivamente percepita dalle lavoratrici) erogate da in esecuzione della Parte_1 sentenza di questa Corte n. 945/2020 (di cui ai doc. n. IV per la doc. n.V per la CP_2
doc. VI per la e doc. n. VII per la . CP_1 CP_3 CP_4
Nella perdurante inottemperanza all'ordine giudiziale di indicazione specifica, per ciascuna parte resistente, delle somme di cui all'ordinanza del 4.12.2024, la Corte riteneva necessario ricorrere ad una consulenza d'ufficio contabile, sulla base del seguente quesito:
“Indichi il CTU le somme (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali e quindi nella misura effettivamente percepita dalle lavoratrici, sulla base delle buste paga e degli estratti conto versati in atti) erogate da in esecuzione della sentenza di queta Parte_1
Corte n. 945/2020; detragga, per ciascuna lavoratrice, le somme corrisposte a titolo retributivo per il periodo successivo alla data di pubblicazione della sentenza (9.3.2020) e fino alla data di effettivo ripristino del rapporto (giugno 2020); detragga dall' importo così ottenuto le somme spettanti a titolo di indennità ex art. 18 L 300/70 settimo comma (indicate da nel ricorso ex art. 392 c.p.c. Parte_1 all'inizio di pag 11)”.
All'udienza del 13.11.2025, visto il deposito dell'elaborato peritale, veniva riservata la decisione, previa discussione orale.
5 Come si è già evidenziato l'ordinanza rescindente della S.C. ha accolto esclusivamente il quinto motivo di ricorso afferente alla erroneità del regime sanzionatorio applicato dalla sentenza di questa Corte n. 945/2020, laddove la pronuncia ha condannato la parte datoriale al pagamento, in favore delle quattro lavoratrici in questa sede resistenti, di tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione, a seguito dell'accertamento della illegittimità del licenziamento (intimato da EP e riferibile alla società utilizzatrice, ritenendo applicabili nelle fattispecie in esame i primi due commi dell'art. 18 (licenziamenti nulli) pur se il regime sanzionatorio riservato dall'ordinamento ai licenziamenti illegittimi per giustificato motivo oggettivo, quale quello in esame comminato, deve essere rinvenuto, rationae temporis, nell'art. 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970, con la conseguenza che, visto il rinvio operato dal comma 7 al comma 4 dello stesso articolo, l'indennità risarcitoria dovuta non può in ogni caso essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.
La Suprema Corte ha affermato che:
- “Il motivo di ricorso circoscrive la censura al regime sanzionatorio che la Corte territoriale ha riservato alle lavoratrici (ossia tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione), a seguito dell'accertamento della illegittimità del licenziamento (intimato da EP e riferibile alla società utilizzatrice), illegittimità rinvenuta in quanto recesso < motivato con riguardo ad esigenze organizzative, di riduzione del personale, riferite a soggetto giuridico (EP) diverso dall'effettivo datore di lavoro ( )>”; Parte_1
- “Trattandosi di licenziamento che è stato intimato per ragioni organizzative e, con riguardo a , nei confronti di quattro lavoratrici (ricorrenti), la Corte ha Parte_1 ritenuto configurato un licenziamento (plurimo) individuale intimato per ragioni oggettive, illegittimo e dunque da annullarsi per insussistenza dei fatti e (pur non avendo indicato alcuna disposizione normativa di riferimento) ha applicato il regime sanzionatorio dettato dai primi due commi dell'art. 18 per i licenziamenti nulli pur se il regime sanzionatorio riservato dall'ordinamento ai licenziamenti illegittimi per giustificato motivo oggettivo, va rinvenuto, rationae temporis, nell'art. 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970 come vigente alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 59/2021 e n. 125 del 2022”; Ebbene, a fronte di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo dichiarato illegittimo per insussistenza delle ragioni organizzative e di riduzione del personale, l'art. 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970 rinvia al comma 4 dello stesso articolo, che prevede, quale regime sanzionatorio, che il giudice < annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla
6 ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”;
- “La Corte territoriale, ritenendo insussistenti le ragioni organizzative poste a base del licenziamento imputato a ed avendo provveduto ad < annullare > Parte_1
(e non a dichiarare nullo) il licenziamento ha, dunque, errato nell'applicazione del regime sanzionatorio che, per combinato disposto dei commi 7 e 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, prevede l'erogazione di un'indennità risarcitoria fino ad un massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto (e non di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, come previsto dal comma 1 del medesimo articolo in caso di
Preliminarmente, è necessario chiarire, in relazione alla esatta individuazione del devoluto, che le parti resistenti solo in sede di discussione orale eccepiscono l'inammissibilità della richiesta restitutoria di avente ad oggetto le somme Parte_1 corrisposte, in esecuzione della sentenza di questa Corte n. 945/2020, in eccesso rispetto alla limitazione della indennità risarcitoria di cui al combinato disposto dei commi 7 e 4 dell'art. 18 cit. (nella misura delle dodici mensilità). Le argomentazioni poste a fondamento di tale eccezione sono duplici: da un lato la mancata formulazione nel giudizio di reclamo poi esitato nella sentenza parzialmente cassata, dall'altro la natura del giudizio di rinvio, processo “chiuso” tendente esclusivamente ad una nuova statuizione nell'ambito fissato dalla sentenza di cassazione, come desunto dall'art. 394 c.p.c.
Ebbene, indipendentemente dal rilievo per cui tali eccezioni sono state sollevate solo in sede di discussione orale (a fronte di una memoria di costituzione in cui al piu' si chiedeva un ricalcolo del netto delle somme in ogni caso dovute in restituzione e uno scomputo delle retribuzioni pagate successivamente al 9.3.2020), entrambe le argomentazioni non appaiono comunque condivisibili. Quanto al primo aspetto è agevole sottolineare che nessuna tardività dell'azione restitutoria puo' essere rilevata se solo si consideri che la sentenza di primo grado (sentenza n. 8068 del 24 ottobre 2018) si concludeva con un rigetto del ricorso proposto dalle lavoratrici e che pertanto il pagamento delle retribuzioni di cui si discute avveniva, nel giugno 2020, in esecuzione della sentenza di appello n. 945/2020, pubblicata il 9.3.2020. Si veda, in tema di esclusione della tardività dell'azione ex art. 389 c.p.c, la fattispecie sottoposta a Cassazione civile sez. lav., sent. n.6363 dell'8/03/2024. Quanto alla seconda argomentazione, si rammenta che è costante l'affermazione giurisprudenziale (si veda Cass. 20 giugno 2011 n. 13454) secondo cui l'azione restitutoria espressamente prevista dall'art. 389 c.p.c. assolve alla specifica esigenza di garantire al più presto all'interessato la restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione poi annullata e non trova ostacolo nella stretta delimitazione del quantum devolutum in sede di rinvio laddove abbia ad oggetto non solo provvedimenti restitutori o riparatori, in senso stretto, conseguenti alla cassazione della sentenza di merito (come nel caso di specie) ma anche ogni altra azione che si ricolleghi anche in modo indiretto alla
7 sopravvenuta inefficacia del provvedimento impugnato (si veda Cassazione civile sez. II,
14/02/2011, n.3634). Passando al merito delle questione in questa sede devoluta, non puo' che affermarsi, in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità (si veda per tutte Cass. n. 19735/2018) che il solvens non ha diritto di ripetere dall'accipiens, in ogni caso, più di quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito. Traslato tale principio in ambito lavoristico, nel rapporto di lavoro subordinato il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso. Ne consegue che, in tale evenienza, il datore di lavoro, salvi i rapporti col fisco, può ripetere l'indebito nei confronti del lavoratore nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest'ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. Sul punto, anche recentemente la S.C. (si veda Cassazione civile sez. lav., 08/05/2024, n.12494) ha ribadito che in caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il datore di lavoro ha diritto a ripetere quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, atteso che il caso del venir meno con effetto ex tunc dell'obbligo fiscale a seguito della riforma della sentenza da cui e sorto ricade nel raggio di applicazione del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, comma 1, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e duplicazione, ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo (così, tra le altre, Cass., sez. lav., 28.5.2020, n. 10201; id., sez. lav., 2.10.2020, n. 211196; id., sez. lav., 25.7.2018, n. 19735).
In secondo luogo le resistenti chiedono lo scomputo, dal calcolo delle somme dovute in restituzione, di quanto corrisposto dalla parte datoriale a titolo di retribuzioni per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza di reintegra (9.3.2020) ma anteriore all'effettivo ripristino del rapporto (giugno 2020).
Tale deduzione appare fondata. Per il periodo successivo alla pronuncia giudiziale di declaratoria di illegittimità del recesso e dell'ordine del giudice di reintegra, rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (cfr. Cass. Sez. Un. 2990 del 2018; nello stesso senso, Cass. n. 21947 del 2018; Cass. n. 17784 del 2019; Cass. n. 21158 del 2019; Cass. n.
21160 del 2019; Cass. n. 35982 del 2021; Cass. n. 32378 del 2022). Nel suddetto periodo, pertanto, "il datore di lavoro è indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva"; solo per tale successivo arco temporale, traendo spunto da Corte Cost. n. 303 del 2011 e "al fine di superare gli stretti confini della ritenuta
8 corrispondenza tra la continuità della prestazione e la debenza della relativa obbligazione retributiva", si è proceduto ad una "interpretazione costituzionalmente orientata della normativa" che ha indotto "al superamento della regola sinallagmatica della corrispettività", sicché "il datore di lavoro, il quale nonostante la sentenza che accerta il vincolo giuridico, non ricostituisce i rapporti di lavoro, senza alcun giustificato motivo, dovrà sopportare il peso economico delle retribuzioni, pur senza ricevere la prestazione lavorativa corrispettiva, sebbene offerta dal lavoratore" (Cass. Sez. Un. citata).
Quanto al regime degli accessori sulle somme dovute in restituzione, si rammenta che è orientamento pacifico della giurisprudenza (Cass. 29 gennaio 2007 n. 1779; Cass. 25 settembre 2008 n. 24051; Cass. 3 marzo 2010 n. 5042) che l'azione di restituzione, che venga proposta a norma dell'art. 389 c.p.c. dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, non è riconducibile allo schema della condictio indebiti, ma siccome volta ad assicurare l'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, che prescinde dalla buona o mala fede dell' accipiens, implica il riconoscimento degli interessi legali sulle somme versate dal giorno del pagamento.
Passando alla determinazione della misura dell'indennità dovuta in conseguenza dell'accertata illegittimità del recesso di cui si discute, dovendo in concreto trovare applicazione non già il regime sanzionatorio dettato dai primi due commi dell'art. 18 per i licenziamenti nulli bensì quello riservato dall'ordinamento ai licenziamenti illegittimi per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 18, comma 7, della legge n. 300 del 1970, ratione temporis applicabile, come vigente alla luce delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 59/2021 e n. 125 del 2022, che rinvia al comma 4 dello stesso articolo, ai sensi del quale il giudice reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto”. Nel caso di specie la quantificazione delle retribuzioni globali di fatto indicata, in sede di reclamo, dalle lavoratrici, non è stata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte di Parte_1
Sulla base di tali considerazioni è stata nominata quale CTU la Dott.ssa Per_1
alla quale è stato conferito il seguente quesito:
[...]
: “Indichi il CTU le somme (al netto delle ritenute fiscali e previdenziali e quindi nella misura effettivamente percepita dalle lavoratrici, sulla base delle buste paga e degli estratti conto versati in atti) erogate da in esecuzione della sentenza di questa Parte_1
Corte n. 945/2020;
9 detragga, per ciascuna lavoratrice, le somme corrisposte a titolo retributivo per il periodo successivo alla data di pubblicazione della sentenza (9.3.2020) e fino alla data di effettivo ripristino del rapporto (giugno 2020); detragga dall' importo così ottenuto le somme spettanti a titolo di indennità ex art.
18 L 300/70 settimo comma (indicate da nel ricorso ex art. 392 c.p.c. Parte_1 all'inizio di pag 11)”.
Il perito ha dapprima evidenziato che alle somme indicate nella busta paga di giugno di tutte le lavoratrici è stata applicata la Tassazione Separata con aliquota Irpef del
23% per cui è stato possibile estrapolare il dato netto degli importi riconosciuti. Quanto alle somme corrisposte a titolo retributivo nel periodo 09 marzo 2020 – 30 giugno 2020, in assenza delle buste paga, il CTU ha preso a riferimento la retribuzione indicata nella busta paga di giugno anche per i mesi precedenti (per intero per le mensilità di aprile – maggio e giugno, rapportata al minor periodo, per il mese di marzo) e tale valutazione non ha costituito oggetto di alcuna contestazione delle parti. Tuttavia il CTU ha ritenuto opportuno sviluppare un doppio conteggio, l'uno in cui le somme da detrarsi dal quantum da restituire sono indicate al lordo e l'altro con indicazione delle stesse somme al netto della imposizione fiscale.
Il Collegio ritiene di dover adottare questo secondo prospetto. Poiché infatti il procedimento contabile corretto prevede che le poste attive e passive siano calcolate secondo criteri omogenei, posto che le somme corrisposte in esecuzione della sentenza devono essere, per quanto detto, certamente restituite al netto, al pari al netto devono essere calcolate le somme spettanti sia a titolo di retribuzione per il periodo tra la pubblicazione della sentenza e il ripristino del rapporto sia a titolo di indennità ex art. 18
IV comma, ossia entrambe le poste che devono essere detrarre dal quantum (netto) da restituire.
In conclusione, la domanda restitutoria ex art. 389 cpc proposta da Parte_1 deve essere accolta nei limiti delle somme specificamente indicate dal CTU, vista
[...]
l'assenza di specifiche osservazioni critiche in ordine ad eventuali errori di calcolo o di metodo dell'elaborato peritale. Le spese seguono la sostanziale soccombenza e vanno pertanto poste a carico della società ricorrente. Le spese di CTU devono essere poste a carico delle parti resistenti, vista la sostanziale inadempienza alle varie ordinanze istruttorie volte alla determinazione dell'importo netto percepito dalle varie lavoratrici, ossia di un dato certamente dalle stesse agevolmente individuabile.
P. Q. M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio, nei limiti del devoluto: condanna le resistenti in riassunzione alla restituzione a delle Parte_1 seguenti somme: 10 € 42.701,77; Controparte_2
€ 51.478,23 €; Controparte_1
€ 17.508,80; Controparte_3
€ 18.376,89, CP_4 oltre interessi legali dal giorno del pagamento al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese di tutte le fasi del Parte_1 giudizio, liquidate in € 5.000,00 per il primo grado, in € 3.500,00 per l'appello, in € 2.700,00 per il giudizio di cassazione, in € 5.000,00 per il presente giudizio di rinvio, oltre, su tutte le somme, le spese forfettarie previste dalle disposizioni vigenti per ogni fase, da distrarsi a favore del procuratore antistatario delle parti resistenti;
pone a carico delle resistenti le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Roma, 13.11.2025 La Consigliera est. La Presidente
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