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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/02/2025, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1927/2023 R.G.
(C.F. , elettivamente domiciliato in Avola, in Via Roma Parte_1 C.F._1
n.109, presso lo studio dell'avv. Concetta Cancemi, la quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti -opponente-
CONTRO
(p. IVA , con sede in Milano in Via Caldera n. 21, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dei legali rappresentati Procuratori Speciali e Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Privitera sito in Catania (CT) alla
Via Francesco Riso n. 95, rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana,
i quali la rappresentano e difendono giusta procura in atti -opposta-
OGGETTO: opposizione a precetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto Parte_1 di precetto con il quale li aveva intimato il pagamento dell'importo di € Controparte_1
20.940,81.
Tale somma gli era stata precettata in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 913/2020, dichiarato provvisoriamente esecutivo nel corso del corrispondente giudizio di opposizione. Il credito in oggetto traeva a sua volta origine da un contratto di finanziamento stipulato in data
5.5.2014 ed in forza del quale la società gli aveva erogato complessivi € 44.155,54 da rifondersi in 120 rate mensili da € 366,60.
Intendendo contestare il diritto del creditore procedente ad agire in forza del menzionato titolo provvisoriamente esecutivo, l'odierno opponente esponeva di essere titolare di una pensione di vecchiaia di importo netto pari ad € 822,92 circa e che detta pensione risultava già gravata sia dalla rata di un precedente finanziamento per € 170,00 mensili, sia dal recupero obbligatorio di € 64,20 mensili scaturente un precedente pignoramento.
Esponeva, inoltre, di abitare in un immobile condotto in locazione, per il quale corrispondeva un canone mensile di € 355,00 oltre a dover corrispondere all'ex coniuge la somma di € 150,00 mensili dovuta a titolo di alimenti a seguito di separazione consensuale.
Premesso quanto sopra, invocato l'art. 545 comma 7 c.p.c., contestava il diritto del creditore a procedere al pignoramento stante l'inesistenza nel proprio patrimonio di somme aggredibili, non residuando, al netto dei superiori oneri, importi eccedenti il minimo vitale garantito dalla legge.
Si costituiva ontestando quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto. Controparte_1
In occasione della prima udienza, parte opponente formulava, pro bono pacis, una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento della somma omnicomprensiva di € 6.000,00.
Rappresentava, inoltre, che nelle more del giudizio la parte opposta aveva dato corso ad un pignoramento presso terzi. La causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 22.01.2024 onde consentire alla parte opposta di valutare l'accoglimento della proposta avanzata da controparte.
All'udienza del 22.01.2024, si dava atto dell'impossibilità di tentare la conciliazione tra le parti, stante la mancata comparizione dell'opponente, sicché la causa, a seguito di ulteriore rinvio, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Giova premettere che l'opposizione all'esecuzione è volta a contestare esclusivamente il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mediante la negazione dell'esistenza di un titolo (fin dall'origine o per ragioni sopravvenute, quali la riforma in sede impugnatoria), o mediante la negazione della idoneità soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione, o mediante la negazione della idoneità del titolo a fondare la tipologia di esecuzione concretamente avviata, o mediante la negazione dell'esistenza attuale del diritto portato ad esecuzione in ragione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti o in ragione della inesistenza al momento del precetto delle condizioni dell'azione esecutiva poi intervenute in seguito alla notifica del precetto stesso.
Nel caso di specie, la spiegata opposizione al precetto appare volta a contrastare non tanto il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata, quanto la pignorabilità della pensione di cui il debitore assume di essere titolare.
Sul punto, non è inutile menzionare il comma 2 dell'art. 615 cpc, a norma del quale l'opposizione che riguarda la pignorabilità dei beni, si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione, quando quest'ultima è già iniziata.
Si rileva pertanto che lo strumento di tutela processuale risulta erroneamente impiegato per contrastare una procedura di esecuzione forzata non ancora iniziata. Infatti, al momento della proposizione dell'opposizione al precetto, il creditore non aveva ancora individuato i beni sui quali intendeva soddisfare il proprio credito. Ne deriva che, non essendo ancora stato intrapreso alcun pignoramento, nessun bene poteva essere legittimamente sottratto all'esecuzione eccependone l'impignorabilità.
Effettuata tale debita premessa, è pur il caso di rilevare che l'odierno opponente non fornisce prova alcuna delle circostanze poste a fondamento della propria domanda e, segnatamente, del fatto che nessuna somma eccedente il minimo vitale garantito dalla legge si presti a soddisfare il creditore.
Ed infatti, pur ammettendo astrattamente la fondatezza e la rilevanza delle circostanze poste a fondamento dell'eccezione di impignorabilità, esse risultano sfornite di qualsiasi riscontro documentale.
Non risulta affatto provata né la titolarità né l'importo della pensione goduta. Non è provato se e in che misura la rata del finanziamento così come il recupero obbligatorio originato dal precedente pignoramento erodano l'importo della pensione e quale parte di essa residui. Uguali considerazioni si estendono alla prestazione alimentare asseritamente corrisposta dal Pt_1 all'ex coniuge e di cui, il solo decreto di omologa non fornisce alcun riscontro. Altrettanto non provata è l'esistenza del rapporto di locazione e l'ammontare del relativo canone. Né l'estinzione della procedura esecutiva dichiarata nel procedimento di cui al numero R.G.
1062/2023 può dirsi riconducibile in alcun modo al decreto ingiuntivo n. 913/2020 e pedissequo atto di precetto.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione si palesa come destituita di qualsiasi fondamento e come tale andrà rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (avuto riguardo al valore dichiarato dalla stessa parte attrice all'atto di inscrizione a ruolo), avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del presente giudizio.
P.Q.M
.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1927/2023
R.G., così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre 15 % per rimborso spese forfettario,
i.v.a. e c.p.a come per legge.
Così deciso in Siracusa il 25.02.2025
Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott.
Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1927/2023 R.G.
(C.F. , elettivamente domiciliato in Avola, in Via Roma Parte_1 C.F._1
n.109, presso lo studio dell'avv. Concetta Cancemi, la quale lo rappresenta e difende giusta procura in atti -opponente-
CONTRO
(p. IVA , con sede in Milano in Via Caldera n. 21, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dei legali rappresentati Procuratori Speciali e Parte_2 Parte_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Privitera sito in Catania (CT) alla
Via Francesco Riso n. 95, rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana,
i quali la rappresentano e difendono giusta procura in atti -opposta-
OGGETTO: opposizione a precetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'atto Parte_1 di precetto con il quale li aveva intimato il pagamento dell'importo di € Controparte_1
20.940,81.
Tale somma gli era stata precettata in esecuzione del decreto ingiuntivo n. 913/2020, dichiarato provvisoriamente esecutivo nel corso del corrispondente giudizio di opposizione. Il credito in oggetto traeva a sua volta origine da un contratto di finanziamento stipulato in data
5.5.2014 ed in forza del quale la società gli aveva erogato complessivi € 44.155,54 da rifondersi in 120 rate mensili da € 366,60.
Intendendo contestare il diritto del creditore procedente ad agire in forza del menzionato titolo provvisoriamente esecutivo, l'odierno opponente esponeva di essere titolare di una pensione di vecchiaia di importo netto pari ad € 822,92 circa e che detta pensione risultava già gravata sia dalla rata di un precedente finanziamento per € 170,00 mensili, sia dal recupero obbligatorio di € 64,20 mensili scaturente un precedente pignoramento.
Esponeva, inoltre, di abitare in un immobile condotto in locazione, per il quale corrispondeva un canone mensile di € 355,00 oltre a dover corrispondere all'ex coniuge la somma di € 150,00 mensili dovuta a titolo di alimenti a seguito di separazione consensuale.
Premesso quanto sopra, invocato l'art. 545 comma 7 c.p.c., contestava il diritto del creditore a procedere al pignoramento stante l'inesistenza nel proprio patrimonio di somme aggredibili, non residuando, al netto dei superiori oneri, importi eccedenti il minimo vitale garantito dalla legge.
Si costituiva ontestando quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto. Controparte_1
In occasione della prima udienza, parte opponente formulava, pro bono pacis, una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento della somma omnicomprensiva di € 6.000,00.
Rappresentava, inoltre, che nelle more del giudizio la parte opposta aveva dato corso ad un pignoramento presso terzi. La causa veniva pertanto rinviata all'udienza del 22.01.2024 onde consentire alla parte opposta di valutare l'accoglimento della proposta avanzata da controparte.
All'udienza del 22.01.2024, si dava atto dell'impossibilità di tentare la conciliazione tra le parti, stante la mancata comparizione dell'opponente, sicché la causa, a seguito di ulteriore rinvio, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Giova premettere che l'opposizione all'esecuzione è volta a contestare esclusivamente il diritto a procedere ad esecuzione forzata, mediante la negazione dell'esistenza di un titolo (fin dall'origine o per ragioni sopravvenute, quali la riforma in sede impugnatoria), o mediante la negazione della idoneità soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione, o mediante la negazione della idoneità del titolo a fondare la tipologia di esecuzione concretamente avviata, o mediante la negazione dell'esistenza attuale del diritto portato ad esecuzione in ragione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti o in ragione della inesistenza al momento del precetto delle condizioni dell'azione esecutiva poi intervenute in seguito alla notifica del precetto stesso.
Nel caso di specie, la spiegata opposizione al precetto appare volta a contrastare non tanto il diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata, quanto la pignorabilità della pensione di cui il debitore assume di essere titolare.
Sul punto, non è inutile menzionare il comma 2 dell'art. 615 cpc, a norma del quale l'opposizione che riguarda la pignorabilità dei beni, si propone con ricorso al giudice dell'esecuzione, quando quest'ultima è già iniziata.
Si rileva pertanto che lo strumento di tutela processuale risulta erroneamente impiegato per contrastare una procedura di esecuzione forzata non ancora iniziata. Infatti, al momento della proposizione dell'opposizione al precetto, il creditore non aveva ancora individuato i beni sui quali intendeva soddisfare il proprio credito. Ne deriva che, non essendo ancora stato intrapreso alcun pignoramento, nessun bene poteva essere legittimamente sottratto all'esecuzione eccependone l'impignorabilità.
Effettuata tale debita premessa, è pur il caso di rilevare che l'odierno opponente non fornisce prova alcuna delle circostanze poste a fondamento della propria domanda e, segnatamente, del fatto che nessuna somma eccedente il minimo vitale garantito dalla legge si presti a soddisfare il creditore.
Ed infatti, pur ammettendo astrattamente la fondatezza e la rilevanza delle circostanze poste a fondamento dell'eccezione di impignorabilità, esse risultano sfornite di qualsiasi riscontro documentale.
Non risulta affatto provata né la titolarità né l'importo della pensione goduta. Non è provato se e in che misura la rata del finanziamento così come il recupero obbligatorio originato dal precedente pignoramento erodano l'importo della pensione e quale parte di essa residui. Uguali considerazioni si estendono alla prestazione alimentare asseritamente corrisposta dal Pt_1 all'ex coniuge e di cui, il solo decreto di omologa non fornisce alcun riscontro. Altrettanto non provata è l'esistenza del rapporto di locazione e l'ammontare del relativo canone. Né l'estinzione della procedura esecutiva dichiarata nel procedimento di cui al numero R.G.
1062/2023 può dirsi riconducibile in alcun modo al decreto ingiuntivo n. 913/2020 e pedissequo atto di precetto.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione si palesa come destituita di qualsiasi fondamento e come tale andrà rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche (avuto riguardo al valore dichiarato dalla stessa parte attrice all'atto di inscrizione a ruolo), avuto riguardo all'attività processuale concretamente espletata nel corso del presente giudizio.
P.Q.M
.
Il Giudice onorario del Tribunale di Siracusa, dott. Gianfranco Todaro, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1927/2023
R.G., così provvede:
1) Rigetta la proposta opposizione;
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre 15 % per rimborso spese forfettario,
i.v.a. e c.p.a come per legge.
Così deciso in Siracusa il 25.02.2025
Il Giudice onorario
Dott. Gianfranco Todaro