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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/06/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 4.6.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10584/2024 R.G.L. vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'Avv.ta Caterina De Biase Parte_1 come da procura speciale alle liti in atti;
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.ta CP_1
Francesca Banchetti, come da procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: ratei assegno ordinario di invalidità a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis
c.p.c. (n. 8953/2023 rgl).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.11.2024, adiva l'intestato Parte_1
Tribunale del Lavoro, al fine di sentir condannare l' al pagamento dei ratei relativi all'assegno CP_1 ordinario di invalidità (riconosciuto a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. emesso in data 24.7.2024), dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi legali e spese di lite.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' eccepiva di aver provveduto, in data 30.1.2025, alla CP_1 liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza da agosto 2022 e di aver liquidato un importo lordo a titolo di arretrati, da agosto 2022 a gennaio 2025, pari ad € 16.861,70.
Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
pagina 1 di 2 Acquisite le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 4.6.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Ebbene, il pagamento della prestazione da parte dell' nelle more del giudizio (cfr. doc.1 allegato CP_1 alla memoria di costituzione dell' , rende evidente come sia venuto meno l'interesse delle parti CP_1 ad una pronuncia nel merito sul diritto fatto valere in giudizio.
Può quindi dichiararsi cessata la materia del contendere.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' atteso che l'adempimento è avvenuto in data CP_1
30.1.2025, successiva alla notifica del ricorso avvenuta in data 8.1.2025 (D.M. n. 147/2022, cause di previdenza, valori minimi, scaglione infra € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 10584/2024, proposto da , nei confronti dell disattesa e assorbita ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, con distrazione CP_1 in favore dell'Avv.ta Caterina De Biase, liquidate complessivamente in € 2.697,00 oltre IVA, CAP e spese generali.
Foggia, all'esito dell'udienza del 4.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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