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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 06/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2947/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. PAOLO RAMPINI PRESIDENTE
Dott. ELGA BULGARELLI GIUDICE
Dott. GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2947/2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. DUTTO LAURA e Parte_1 C.F._1 dall'avv. CACCIABUE STEFANIA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero Con l'intervento dell'Avv. Elisabetta Duretto, curatrice speciale dei minori e Persona_1
Persona_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
- disporre l'affido dei figli minori e in via esclusiva alla madre, con collocazione Per_1 Per_2 presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica e con esercizio in capo alla stessa in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. della responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni e richieste di documenti;
- dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del Sig. sui figli Controparte_1 minori e Per_1 Per_2
- disporre che il padre possa vedere e previo accordo con la madre e con un Per_1 Per_2 congruo preavviso da comunicare alla stessa, solo ove ciò corrisponda alla volontà espressa dai figli;
pagina 1 di 5 - disporre che venga posto a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli mediante versamento alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1 dell'importo di euro 1.000,00, annualmente rivalutabile secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse degli stessi e da ripartire secondo il Protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Asti, sottoscritto da Magistrati e Avvocati in data 07/07/2017.
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
Per la parte terza intervenuta curatrice speciale dei minori
Voglia l'Ill.mo Tribunale, dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sui figli minori Controparte_1
e Per_1 Per_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
CHERASCO in data 15.11.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cherasco al n.
24 - parte II - serie A – anno 2008.
Dall'unione coniugale sono nati i figli nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nata a [...] il [...] Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 6565/2022 del Tribunale di
Milano, pubblicata in data 25.7.22.
Non essendo intervenuta riconciliazione, con ricorso depositato il 6.11.23 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74, chiedendo altresì dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente nei confronti dei figli minori, porsi a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli, nonché regolarsi il diritto di visita del padre rispetto ai figli minori.
In particolare parte ricorrente allegava, a sostegno delle proprie domande, che già in sede di separazione il Tribunale di Milano disponeva l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre proprio in ragione della totale assenza del padre dalla vita dei figli sin dal febbraio del 2021.
Evidenziava la ricorrente che il sig. veniva condannato in via definitiva dal Tribunale di Asti CP_1 per il reato di bancarotta fraudolenta, e successivamente sceglieva di vivere una “una vita di latitanza
(probabilmente all'estero, pur avendo mantenuto la residenza a Milano), ben consapevole che tutto questo non gli avrebbe consentito di essere un padre presente per i suoi figli” .
Nel corso degli anni il chiamava “sporadicamente i figli, peraltro da numeri di telefono CP_1 sconosciuti, e ha inviato loro qualche messaggio, utilizzando spesso toni e modi spesso aggressivi e minacciosi che hanno destabilizzato e facendo crescere in loro sentimenti di ansia Per_1 Per_2
e agitazione rispetto a queste veloci e inattese incursioni del genitore nelle loro vite.”
Attesa la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente nei confronti dei minori veniva nominato curatore speciale degli stessi l'Avv. Duretto.
Alla prima udienza innanzi al giudice delegato, parte resistente veniva dichiarata contumace attesa la regolarità della notifica e la mancata costituzione della stessa, e veniva sentita la parte ricorrente pagina 2 di 5 personalmente. Con successiva ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti nei confronti dei minori e dato mandato ai SS di presa in carico del nucleo con termine per depositare relazione alfine di acquisire elementi per valutare le migliori condizioni di affidamento e collocazione dei minori, nonché per la valutazione in ordine alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale.
Nelle more, parte ricorrente instava per la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni per la decisione in punto status con rinuncia ai termini di difesa ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza parziale n.566 del 2024 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle altre questioni ancora da dirimere.
Dopo aver svolto attività istruttoria con l'acquisizione dei documenti e l'espletamento di un'indagine sociale affidata ai Servizi Sociali all'udienza del 3.12.24 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate, rinunciando ai termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente ritiene il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non debba procedersi all'audizione dei minori.
Deve, infatti, evidenziarsi che l'art. 473 bis. 4 c.p.c., secondo comma dell'473 bis.4 dispone che il giudice non proceda all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o, manifestamente superfluo. Emerge dalle relazioni psicodiagnostiche del TR
, in atti, che i minori hanno manifestato forte disagio e sofferenza a ripercorrere le vicende Parte_2 di cui è giudizio, con particolare riguardo al dolore nel rivivere “memorie traumatiche” già vissute, collegate all'abbandono morale e materiale da parte del padre. La curatrice speciale, all'udienza del
26.3.24, ha chiesto “che gli stessi non siano sentiti dal giudice, avendo gli stessi già dichiarato alla medesima la loro contrarietà a tale audizione. (…) i minori, dalla stessa sentiti, hanno manifestato difficoltà ad aprirsi in relazione alle vicende oggetto di causa manifestando quindi ritrosia nel riferire quanto da loro sentito in merito ai rapporti con il padre”, confermando quanto dichiarato personalmente dalla madre “i miei figli proprio per le difficoltà nel vivere la difficile vicenda con il padre sono entrambi seguiti da circa un anno e mezzo da una psicologa”. Ancora dalla relazione dei
Servizi Sociali del 16.10.24 emerge, da quanto riportato dagli operatori che hanno incontrato direttamente i minori, il turbamento dei degli stessi nel ripercorrere le vicende familiari
Ritiene, pertanto, il Collegio, che nel caso di specie, alla luce di quanto emerso dalle relazioni psicologiche in atti, dalle relazioni dei SS, nonché di quanto dichiarato personalmente dalla ricorrente, madre dei minori, e dalla curatrice speciale, che li ha sentiti personalmente, l'audizione sia contraria al loro interesse, passibile di crear loro pregiudizio, nonché, in ultima analisi superflua ai fini della presente decisione, essendo ormai da anni evidente ed accertato il completo abbandono morale e materiale da parte del padre.
Operato tali necessarie premesse, si osserva quanto segue in relazione alla domanda di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente, domanda a cui ha prestato adesione la curatrice speciale dei minori, e nulla ha opposto il Pubblico Ministero regolarmente notiziato.
pagina 3 di 5 Nel corso del giudizio è emerso che il sig. , non incontra e non ha alcun contatto con i figli da CP_1 ormai oltre tre anni, essendosi egli reso irreperibile in quanto latitante per problemi con la giustizia, disinteressandosi completamente degli stessi, sia da un punto di vista morale che materiale, provocando peraltro negli stessi un trauma psicologico ancora vivo.
I SS competenti per territorio in relazione al luogo di formale residenza del sig. hanno dato di CP_1 non essere riusciti ad avere alcun contatto con lo stesso.
Tale comportamento costituisce una grave violazione dei doveri di responsabilità genitoriale, posta in essere volontariamente dal resistente, ed ha causato un grave pregiudizio psicologico ai due minori, i quali, come è emerso anche dall'indagine sociale esperita, hanno nella madre, e nel contesto familiare materno, l'unico punto di riferimento affettivo e materiale.
Ritiene pertanto il Tribunale che sussistano i presupposti di legge per la dichiarazione di decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale. CP_1
Alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale consegue che essa verrà esercitata in modo esclusivo dalla madre, restando assorbite in tale pronuncia le questioni relative all'affidamento alla madre dei minori (unico genitore esercente la responsabilità genitoriale) ed alla collocazione dei minori presso la casa materna, in assenza di elementi di segno contrario, essendo peraltro emerso un contesto materno stabile e sereno.
Quanto agli eventuali incontri tra il padre ed i minori, ritiene il Collegio di disporre che essi avvengano, previa eventuale richiesta del resistente, secondo i tempi e le modalità individuate dai SS competenti in relazione al luogo di residenza dei minori, inizialmente in luogo neutro ed alla presenza di un educatore
(delegandosi ai SS di valutare eventuali liberalizzazioni ove ritenute confacenti all'interesse dei minori), previo accordo della madre e compatibilmente con le esigenze e i desideri espressi da parte dei minori.
Quanto alle questioni economiche, possono, in questa sede confermarsi i provvedimenti provvisori assunti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. , permanendo in ogni caso anche in capo al genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli.
In particolare, ritiene il Collegio che il padre sia tenuto a versare, quale contributo al mantenimento dei figli, una somma da individuarsi in quella già disposta in sede di separazione personale dei coniugi - non essendo emerso alcun elemento di segno contrario che possa indurre a ritenere un mutamento delle condizioni reddituali del resistente – pari a complessivi euro 1000, da rivalutarsi secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale, da versarsi da parte del padre alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente tramite bonifico bancario.
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente nel presente grado di giudizio, liquidate forfettariamente in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi per le quattro fasi), devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza
Ancora secondo il principio di soccombenza, deve essere posto a carico del resistente il compenso del curatore speciale dei minori, che deve essere liquidato, come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014, trattandosi di attività difensiva svolta in qualità di legale in giudizio dei minori, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, pagina 4 di 5 richiamata la sentenza n. 566 del 2024 del Tribunale di Asti di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
DICHIARA decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1 Per_1
e , responsabilità genitoriale che di conseguenza verrà esercitata in modo esclusivo Persona_2 dalla madre Parte_1
DISPONE che il padre possa incontrare i minori, previa sua richiesta, in luogo neutro ed alla presenza di un educatore, secondo le modalità ed i tempi indicati dai SS, previo accordo della madre e compatibilmente con le esigenze e i desideri espressi da parte dei minori, come indicato in parte motiva;
PONE a carico di parte resistente un contributo al mantenimento dei minori pari ad euro 1000 mensili, da rivalutarsi in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Asti, da versarsi a parte ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
CONDANNA a corrispondere a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di 7.61600 per compenso, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge
CONDANNA a corrispondere a all'Avv. ELISABETTA DURETTO, Controparte_1 quale curatrice speciale dei minori, le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di 2.300 euro per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di ASTI in data 11/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO PAOLO RAMPINI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. PAOLO RAMPINI PRESIDENTE
Dott. ELGA BULGARELLI GIUDICE
Dott. GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2947/2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. DUTTO LAURA e Parte_1 C.F._1 dall'avv. CACCIABUE STEFANIA in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero Con l'intervento dell'Avv. Elisabetta Duretto, curatrice speciale dei minori e Persona_1
Persona_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
- disporre l'affido dei figli minori e in via esclusiva alla madre, con collocazione Per_1 Per_2 presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica e con esercizio in capo alla stessa in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. della responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni e richieste di documenti;
- dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del Sig. sui figli Controparte_1 minori e Per_1 Per_2
- disporre che il padre possa vedere e previo accordo con la madre e con un Per_1 Per_2 congruo preavviso da comunicare alla stessa, solo ove ciò corrisponda alla volontà espressa dai figli;
pagina 1 di 5 - disporre che venga posto a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli mediante versamento alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese Pt_1 dell'importo di euro 1.000,00, annualmente rivalutabile secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse degli stessi e da ripartire secondo il Protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Asti, sottoscritto da Magistrati e Avvocati in data 07/07/2017.
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta
Per la parte terza intervenuta curatrice speciale dei minori
Voglia l'Ill.mo Tribunale, dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. sui figli minori Controparte_1
e Per_1 Per_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
e contraevano matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
CHERASCO in data 15.11.2008, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cherasco al n.
24 - parte II - serie A – anno 2008.
Dall'unione coniugale sono nati i figli nato a [...] il [...] e Persona_1 [...]
, nata a [...] il [...] Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 6565/2022 del Tribunale di
Milano, pubblicata in data 25.7.22.
Non essendo intervenuta riconciliazione, con ricorso depositato il 6.11.23 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74, chiedendo altresì dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente nei confronti dei figli minori, porsi a carico del padre un contributo al mantenimento per i figli, nonché regolarsi il diritto di visita del padre rispetto ai figli minori.
In particolare parte ricorrente allegava, a sostegno delle proprie domande, che già in sede di separazione il Tribunale di Milano disponeva l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre proprio in ragione della totale assenza del padre dalla vita dei figli sin dal febbraio del 2021.
Evidenziava la ricorrente che il sig. veniva condannato in via definitiva dal Tribunale di Asti CP_1 per il reato di bancarotta fraudolenta, e successivamente sceglieva di vivere una “una vita di latitanza
(probabilmente all'estero, pur avendo mantenuto la residenza a Milano), ben consapevole che tutto questo non gli avrebbe consentito di essere un padre presente per i suoi figli” .
Nel corso degli anni il chiamava “sporadicamente i figli, peraltro da numeri di telefono CP_1 sconosciuti, e ha inviato loro qualche messaggio, utilizzando spesso toni e modi spesso aggressivi e minacciosi che hanno destabilizzato e facendo crescere in loro sentimenti di ansia Per_1 Per_2
e agitazione rispetto a queste veloci e inattese incursioni del genitore nelle loro vite.”
Attesa la domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale del resistente nei confronti dei minori veniva nominato curatore speciale degli stessi l'Avv. Duretto.
Alla prima udienza innanzi al giudice delegato, parte resistente veniva dichiarata contumace attesa la regolarità della notifica e la mancata costituzione della stessa, e veniva sentita la parte ricorrente pagina 2 di 5 personalmente. Con successiva ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. venivano assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti nei confronti dei minori e dato mandato ai SS di presa in carico del nucleo con termine per depositare relazione alfine di acquisire elementi per valutare le migliori condizioni di affidamento e collocazione dei minori, nonché per la valutazione in ordine alla domanda di decadenza della responsabilità genitoriale.
Nelle more, parte ricorrente instava per la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni per la decisione in punto status con rinuncia ai termini di difesa ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza parziale n.566 del 2024 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con ordinanza rimetteva la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulle altre questioni ancora da dirimere.
Dopo aver svolto attività istruttoria con l'acquisizione dei documenti e l'espletamento di un'indagine sociale affidata ai Servizi Sociali all'udienza del 3.12.24 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate, rinunciando ai termini ex art. 473 bis. 28 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente ritiene il Collegio che non debba farsi luogo ad ulteriore attività istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, non debba procedersi all'audizione dei minori.
Deve, infatti, evidenziarsi che l'art. 473 bis. 4 c.p.c., secondo comma dell'473 bis.4 dispone che il giudice non proceda all'ascolto, dandone atto con provvedimento motivato, se esso è in contrasto con l'interesse del minore o, manifestamente superfluo. Emerge dalle relazioni psicodiagnostiche del TR
, in atti, che i minori hanno manifestato forte disagio e sofferenza a ripercorrere le vicende Parte_2 di cui è giudizio, con particolare riguardo al dolore nel rivivere “memorie traumatiche” già vissute, collegate all'abbandono morale e materiale da parte del padre. La curatrice speciale, all'udienza del
26.3.24, ha chiesto “che gli stessi non siano sentiti dal giudice, avendo gli stessi già dichiarato alla medesima la loro contrarietà a tale audizione. (…) i minori, dalla stessa sentiti, hanno manifestato difficoltà ad aprirsi in relazione alle vicende oggetto di causa manifestando quindi ritrosia nel riferire quanto da loro sentito in merito ai rapporti con il padre”, confermando quanto dichiarato personalmente dalla madre “i miei figli proprio per le difficoltà nel vivere la difficile vicenda con il padre sono entrambi seguiti da circa un anno e mezzo da una psicologa”. Ancora dalla relazione dei
Servizi Sociali del 16.10.24 emerge, da quanto riportato dagli operatori che hanno incontrato direttamente i minori, il turbamento dei degli stessi nel ripercorrere le vicende familiari
Ritiene, pertanto, il Collegio, che nel caso di specie, alla luce di quanto emerso dalle relazioni psicologiche in atti, dalle relazioni dei SS, nonché di quanto dichiarato personalmente dalla ricorrente, madre dei minori, e dalla curatrice speciale, che li ha sentiti personalmente, l'audizione sia contraria al loro interesse, passibile di crear loro pregiudizio, nonché, in ultima analisi superflua ai fini della presente decisione, essendo ormai da anni evidente ed accertato il completo abbandono morale e materiale da parte del padre.
Operato tali necessarie premesse, si osserva quanto segue in relazione alla domanda di decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale formulata dalla ricorrente, domanda a cui ha prestato adesione la curatrice speciale dei minori, e nulla ha opposto il Pubblico Ministero regolarmente notiziato.
pagina 3 di 5 Nel corso del giudizio è emerso che il sig. , non incontra e non ha alcun contatto con i figli da CP_1 ormai oltre tre anni, essendosi egli reso irreperibile in quanto latitante per problemi con la giustizia, disinteressandosi completamente degli stessi, sia da un punto di vista morale che materiale, provocando peraltro negli stessi un trauma psicologico ancora vivo.
I SS competenti per territorio in relazione al luogo di formale residenza del sig. hanno dato di CP_1 non essere riusciti ad avere alcun contatto con lo stesso.
Tale comportamento costituisce una grave violazione dei doveri di responsabilità genitoriale, posta in essere volontariamente dal resistente, ed ha causato un grave pregiudizio psicologico ai due minori, i quali, come è emerso anche dall'indagine sociale esperita, hanno nella madre, e nel contesto familiare materno, l'unico punto di riferimento affettivo e materiale.
Ritiene pertanto il Tribunale che sussistano i presupposti di legge per la dichiarazione di decadenza del sig. dalla responsabilità genitoriale. CP_1
Alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale consegue che essa verrà esercitata in modo esclusivo dalla madre, restando assorbite in tale pronuncia le questioni relative all'affidamento alla madre dei minori (unico genitore esercente la responsabilità genitoriale) ed alla collocazione dei minori presso la casa materna, in assenza di elementi di segno contrario, essendo peraltro emerso un contesto materno stabile e sereno.
Quanto agli eventuali incontri tra il padre ed i minori, ritiene il Collegio di disporre che essi avvengano, previa eventuale richiesta del resistente, secondo i tempi e le modalità individuate dai SS competenti in relazione al luogo di residenza dei minori, inizialmente in luogo neutro ed alla presenza di un educatore
(delegandosi ai SS di valutare eventuali liberalizzazioni ove ritenute confacenti all'interesse dei minori), previo accordo della madre e compatibilmente con le esigenze e i desideri espressi da parte dei minori.
Quanto alle questioni economiche, possono, in questa sede confermarsi i provvedimenti provvisori assunti ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c. , permanendo in ogni caso anche in capo al genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli.
In particolare, ritiene il Collegio che il padre sia tenuto a versare, quale contributo al mantenimento dei figli, una somma da individuarsi in quella già disposta in sede di separazione personale dei coniugi - non essendo emerso alcun elemento di segno contrario che possa indurre a ritenere un mutamento delle condizioni reddituali del resistente – pari a complessivi euro 1000, da rivalutarsi secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale, da versarsi da parte del padre alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente tramite bonifico bancario.
Le spese di lite sostenute dalla ricorrente nel presente grado di giudizio, liquidate forfettariamente in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi per le quattro fasi), devono essere poste a carico del resistente secondo il principio di soccombenza
Ancora secondo il principio di soccombenza, deve essere posto a carico del resistente il compenso del curatore speciale dei minori, che deve essere liquidato, come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014, trattandosi di attività difensiva svolta in qualità di legale in giudizio dei minori, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di ASTI, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, pagina 4 di 5 richiamata la sentenza n. 566 del 2024 del Tribunale di Asti di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
DICHIARA decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1 Per_1
e , responsabilità genitoriale che di conseguenza verrà esercitata in modo esclusivo Persona_2 dalla madre Parte_1
DISPONE che il padre possa incontrare i minori, previa sua richiesta, in luogo neutro ed alla presenza di un educatore, secondo le modalità ed i tempi indicati dai SS, previo accordo della madre e compatibilmente con le esigenze e i desideri espressi da parte dei minori, come indicato in parte motiva;
PONE a carico di parte resistente un contributo al mantenimento dei minori pari ad euro 1000 mensili, da rivalutarsi in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Asti, da versarsi a parte ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese.
CONDANNA a corrispondere a le spese di lite del Controparte_1 Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di 7.61600 per compenso, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge
CONDANNA a corrispondere a all'Avv. ELISABETTA DURETTO, Controparte_1 quale curatrice speciale dei minori, le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di 2.300 euro per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di ASTI in data 11/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
GIULIA PAOLA ELENA BERTOLINO PAOLO RAMPINI
pagina 5 di 5