Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 14184/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 14184/2021 R.G.
Avente ad oggetto: distacco di lavoro
TRA
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. Parte_1
nato a [...] il [...], con sede in Napoli alla Piazza Matteotti Parte_2
n. 7, c.f./ P. IV , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Rocco (codice P.IVA_1 fiscale: , pec: fax CodiceFiscale_1 Email_1
081.682652), con Studio in Napoli alla Via F. Giordani n. 23 ed ivi elettivamente domiciliato in virtù di mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio
Attrice-opponente
E
in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante, ONoparte_1
, nato a [...] il [...], (c.f. ), con sede in ONoparte_2 C.F._2
Giugliano in Campania (NA), alla via Santa Caterina da Siena n. 20, c.f./ P. IV
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabio Nobili, (c.f. P.IVA_2
– PEC FAX: ), e Francesco C.F._3 Email_2 P.IVA_3
IN (c.f. – PEC , C.F._4 Email_3 con Studio in Napoli, alla Piazza degli Artisti, 27, ed ivi elettivamente domiciliato in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione
Convenuta-opposta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il G.I. in data 7.11.2024 tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
pagina 1 di 24
Con atto di citazione, in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato in data 21/05/2021,
conveniva in giudizio esponendo quanto Parte_1 ONoparte_1 segue:
In data 13.04.2021, veniva notificato alla ricorso per ingiunzione Parte_1 di pagamento e pedissequo decreto ingiuntivo n. 3038/2021, emesso il 12.04.2021 e depositato da questa Autorità giudiziaria, in data 13.04.2021, per l'importo di € 63.700,31 oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, spese del procedimento liquidate in € 406,50, onorari per € 1.750,00 nonché rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA, come per legge.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo la ricorrente, assumeva di essere ONoparte_1 creditrice della Società in virtù di fatture relative a distacco del Parte_1 personale presso il cantiere di LI (FI), in appalto alla resistente, per un totale complessivo di € 63.690,31, nonché di avere intrattenuto rapporti lavorativi con la da luglio 2020 al gennaio 2021, per i quali quest'ultima aveva Parte_1 corrisposto la cifra complessiva di euro 119.439,77 (cfr. “prospetto fatture” nel ricorso per decreto ingiuntivo); inoltre, assumeva di avere, nella qualità di datore di lavoro degli operai distaccati e temporaneamente posti a disposizione di Parte_1 adempiuto regolarmente alle obbligazioni previste dall'accordo di distacco, in ossequio all'art. 30 del d.lgs. 276/03.
Con atto di citazione, notificato in data 21/05/2021, conveniva in Parte_1 giudizio opponendosi al decreto ingiuntivo n. 3038/2021, emesso ONoparte_1 da questa Autorità giudiziaria.
Preliminarmente, l'opponente osservava che le pretese creditorie azionate dalla convenuta opposta trovavano propria fonte in fatture tutte già oggetto di puntuale contestazione posta in essere in un momento antecedente alla proposizione del giudizio monitorio (cfr. PEC 16/2/2021 e PEC 18/2/2021, rispettivamente, allegati “c” e “d” fascicolo parte attrice);
Inoltre, l'attrice rilevava di essere stata legata alla convenuta opposta da un rapporto di distacco del personale, disciplinato dal d.lgs 267/2003, sulla base del quale
[...]
(distaccante), poneva temporaneamente a disposizione di ONoparte_1 Parte_1
(distaccataria) dei lavoratori, affinché questi ultimi eseguissero una determinata
[...] attività sotto la direzione della distaccataria, pur restando dipendenti della distaccante, la quale, ai sensi dell'art. 30, d.lgs 267/2003, impregiudicata la propria qualità di datore di lavoro, rimaneva onerata del trattamento economico retributivo, contributivo ed assicurativo dei lavoratori dipendenti,
In diritto, l'ingiunta evidenziava, poi, come, ai sensi della normativa sul distacco, l'obbligo della distaccataria di rimborsare i costi, relativi al trattamento economico dei lavoratori al distaccante sorge, previa dimostrazione, mediante, presentazione di idonea pagina 2 di 24 e valida documentazione, a carico della distaccante, di avere effettivamente sostenuto tali costi e sottolineava che nessun contrario accordo interveniva tra le parti.
- L'attrice opponente deduceva, dunque, non solo di avere provveduto al rimborso delle somme oggetto delle fatture contestate e richieste dalla convenuta opposta, sulla base del rapporto di distacco, ma contestava anche la pretesa creditoria di quest'ultima poiché la distaccante non aveva adempiuto al proprio, preventivo, obbligo di produrre quella valida ed idonea documentazione che, giustificando e dimostrando il costo del lavoro sostenuto in favore dei lavoratori distaccati, è individuata, dalla normativa sul distacco, come attività prodromica alla richiesta di rimborso. Eccepiva, così, che la richiesta di rimborso di costi avanzata dalla distaccante appariva, all'esito di ONoparte_1 una verifica contabile effettuata dalla distaccataria eccessiva Parte_1 rispetto alla totalità delle fatture emesse dalla distaccante.
- L'attrice infatti osservava come in plurime occasioni, sollecitando controparte a produrre valida documentazione a fondamento della propria pretesa, nonché ad offrire chiarimenti sulle incongruità contestate, la convenuta documentasse e giustificasse costi del lavoro di gran lunga inferiori rispetto a quelli fatturati e già corrisposti dalla società opponente. Nello specifico, rilevava come, a fronte delle fatture emesse dalla
[...]
nel periodo compreso tra luglio 2020 e gennaio 2021, la ONoparte_1 Parte_1 avesse corrisposto l'importo di euro 116.183,24 e, a seguito delle contestazioni
[...] della distaccataria opponente, la distaccante opposta giustificasse e documentasse validamente costi del lavoro sostenuti solo per euro 79.010,16 (cfr. atto di citazione pp.
5 ss). Metteva in evidenza, in particolare, di avere provveduto a contestare a controparte tali irregolarità, rilevate all'esito della propria periodica verifica contabile, con PEC del 15/3/2021(cfr. allegato e all'atto di citazione, in fascicolo di parte opponente), nella quale rappresentava incongruità nelle fatture, oggetto di giudizio monitorio nn. 4/21 del 12/01/2021; 6/21 del 04/02/2021; 7/21 del 04/02/2021; 8/21 del 04/02/2021; 9/21 del 04/02/2021; 10/21 del 04/02/2021; 11/21 del 04/02/2021; nonché nelle fatture nn. 14/21 del 11/02/2021;15/21 del 11/02/2021; 16/21 del 11/02/2021; 17/21 del 11/02/2021; 18/21 del 11/02/2021; 19/21 del 11/02/2021; 20/21 del 11/02/2021. Infine, osservava che, all'esito dei documenti ricevuti da parte opposta, la somma non giustificata fosse riferibile a versamenti irregolari o comunque oggetto di documentazione irregolare;
deduceva come tale ultima considerazione trovasse suffragio nelle contestazioni indirizzate alla distaccante, da due dipendenti distaccati – i sigg.ri ONoparte_1
e – i quali lamentavano una retribuzione insufficiente Parte_3 Parte_4 ed inadeguata.
In conclusione, contestava, nello specifico, le fatture n. 10 del 04.02.2021 per l'importo di € 9.912,11 e n. 11 del 04.02.2021 per l'importo di € 7.656,00, oltre che per le carenze dedotte supra, anche per la carenza di prova sull'effettività delle prestazioni eseguite, nonché perché entrambe si riferivano alla medesima attività di cui all'ordine 17684 che prevedeva un importo complessivo di € 11.500,00. pagina 3 di 24 L'attrice opponente, dunque, in qualità di società distaccataria, non solo si opponeva alla pretesa creditoria fatta valere dalla convenuta opposta in sede monitoria, nell'an e nel quantum, ma contestava anche la validità di tutte le fatture emesse durante il rapporto di distacco e, conseguentemente, in via riconvenzionale, richiedeva la restituzione dell'importo di euro 37.173,08, risultante dalla differenza tra le somme già corrisposte alla distaccante, in ragione del rapporto di distacco (euro 116.183,24), e le somme che quest'ultima aveva potuto validamente provare di aver sostenuto (euro 79.010,16).
Si costituiva in giudizio, in data 24.11.2021, la società la quale ONoparte_1 impugnava e contestava integralmente tutto quanto ex adverso dedotto nell'atto di citazione, in opposizione al decreto ingiuntivo, rilevando, in via preliminare, la genericità delle contestazioni.
- Nel merito la convenuta opposta, confermando di essere stata legata alla attrice opponente in forza di un rapporto di distacco di lavoratori dipendenti, dal luglio 2020 fino al gennaio 2021, deduceva, però, di avere, in qualità di distaccante, regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni derivate dall'accordo, mettendo a disposizione della il proprio personale che, infatti veniva distaccato e forniva le Parte_1 proprie prestazioni lavorative, come da ordine di servizio n. 17684, presso il cantiere di LI (FI), sotto la direzione dei responsabili dei lavori della distaccataria, geom.
e ing. . CP_3 CP_4
- In diritto, l'ingiungente osservava come il distacco, oltre a trovare propria fonte normativa nell'art. 30 del d.lgs 276/2003, vede i propri confini, in termini di disciplina, delineati dalla Circolare del 15 gennaio 2004 n. 3, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la quale, dopo aver specificare i requisiti dell'accordo di distacco, prevede che: “quanto agli oneri relativi al trattamento economico e normativo del lavoratore in distacco, essi restano a carico del distaccante, che ne rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore, ma va detto che già in passato era considerata la prassi di un loro rimborso da parte del distaccatario” e chiarisce che:
“poiché il lavoratore distaccato esegue la prestazione non solo nell'interesse del distaccante, ma anche nell'interesse del distaccatario, la possibilità di emettere il rimborso rende più lineare e trasparente anche l'imputazione reale dei costi sostenuti da ogni singola società”.
- La parte convenuta, in forza di tale intelaiatura normativa, riaffermava il proprio diritto di credito nei confronti dell'attrice per il mancato pagamento di fatture, relative ai mesi di novembre e dicembre 2020 nonché di gennaio 2021, a titolo di rimborso per le somme dovute ai dipendenti distaccati. Deduceva, in particolare, di essersi tempestivamente attivata per ottenere il saldo di tali fatture: nello specifico, in data 05.02.2021, per mezzo del proprio procuratore, inviava alla controparte la prima richiesta di pagamento delle fatture telematiche scadute (cfr. allegato 13, in comparsa di risposta); in data
11.02.2021, inviava PEC di sollecito (cfr. cfr. allegato 14, in comparsa di risposta); in assenza di riscontri, in data 25.02.2021, inviava, via PEC, atto di diffida ad adempiere (cfr. cfr. allegato 17, in comparsa di risposta), rendendo noto alla distaccataria che, pagina 4 di 24 peraltro, “a causa dei pretestuosi ritardi della [i dipendenti Parte_1 distaccati] non hanno percepito gli stipendi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 con notevole ritardo, e successivamente alla proposizione dell'azione monitoria”(cfr. comparsa di risposta, p. 3).
- La convenuta, in questo giudizio opposta, eccepiva, peraltro, che gli inadempimenti di controparte l'avessero condotta ad una crisi di liquidità tale da renderle impossibile adempiere ai propri obblighi contrattuali anche nei confronti di altri soggetti ed, in particolare, della società GEAL S.r.l., la quale aveva richiesto ed ottenuto, contro la un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 20.770,50, disposto ONoparte_1 dal Tribunale di Firenze, a saldo di soggiorni e trattamenti alberghieri prenotati per i lavoratori distaccati presso l'Auto Park Hotel di Firenze. Deduceva, per tale episodio, di avere subito un notevole danno economico, prudenzialmente quantificato nella somma di euro 23.482,16 e metteva in evidenza come tale circostanza documentasse il costo e le spese sostenute dalla società distaccante a favore della distaccataria.
A suffragio della propria pretesa creditoria, l'opposta eccepiva ed allegava agli atti una comunicazione, a mezzo PEC, del 3.2.2021, inviata dalla – in Parte_1 persona del responsabile e direttore dei lavori oggetto del rapporto di distacco, ingegnere
- nella quale la società attrice manifestava la volontà – rimasta poi tale - di CP_4 pagare quanto richiesto dalla convenuta.
- Osservava, poi, come potesse trarsi dallo storico delle comunicazioni intercorse fra le due società, allegate in atti, che la avesse smesso di pagare le Parte_1 fatture alla in seguito alla rottura dei rapporti professionali ONoparte_1 intercorsi tra responsabili delle sue società e non certamente perché il lavoro non sia stato eseguito né tantomeno il costo del lavoro effettivamente versato.
La convenuta, in conclusione, eccependo come il mancato o tardivo pagamento delle spettanze lavorative dei dipendenti non possa giustificare il mancato adempimento dell'accordo di distacco, preliminarmente, proponeva istanza di concessione per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, n. 3038/2021, emesso da questa Autorità giudiziaria, a favore della contro la ONoparte_1 Parte_1
per l'importo di euro 63,700,31, oltre interessi moratori e spese del procedimento
[...] monitorio, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta.
Con ordinanza del 25.10.2021 il G.I., letto il comma IV art.83 del d.l. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27 ed ulteriormente modificato dall'art.221 d.l. 19/5/2020 n.34 e convertito quest'ultimo in legge 17/7/2020 n.77 (prorogato ex DL n.125/2020 ed ex DL n.2/2021), disponeva la sostituzione della prima udienza fissata per il 25/11/2021 con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e fissava il termine per il deposito delle stesse.
Con la nota di trattazione di udienza, depositata il 24/11/2021, la convenuta opposta, preliminarmente, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, prodotto, ed eccepito dalla controparte, si riportava alle richieste formulate nella propria comparsa pagina 5 di 24 di risposta e chiedeva il rinvio della causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c., con concessione dei termini di cui al co. 6, per il deposito degli scritti difensivi.
Con la nota di trattazione di udienza, depositata il 19/11/2021, l'attrice opponente si riportava a tutto quanto dedotto, prodotto e richiesto nel proprio atto introduttivo. A suffragio delle proprie ragioni, metteva in evidenza come fosse la stessa convenuta opposta a riconoscere, nel ricorso per decreto ingiuntivo, di non avere corrisposto gli stipendi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021, così ammettendo il proprio inadempimento rispetto al rapporto di distacco e l'inesigibilità della propria pretesa creditoria. Infine, opponendosi alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per carenza di prova scritta e specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto, chiedeva il rinvio della causa ai sensi dell'art. 183 c.p.c., con concessione dei termini di cui al co. 6, per il deposito degli scritti difensivi.
Con ordinanza del 30/11/2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/11/2021, nella quale il G.I. aveva preso atto delle note di trattazione scritta delle parti, questa Autorità giudiziaria, osservando che gli elementi nella documentazione prodotta dalla parte opposta, in sede di giudizio monitorio, a fondamento della pretesa creditoria azionata, non fossero tali da poter soddisfare anche i crismi della prova scritta della stessa in sede di cognizione piena, respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3038/2021, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 23/3/2023.
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., depositata il 25/5/2022, la convenuta opposta contestava quanto dedotto dall'attrice opponente nel proprio atto di citazione e nelle note di trattazione udienza;
ribadiva di avere regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni relative all'accordo di distacco, sostenendo i costi del lavoro dei propri dipendenti che, in forza del suddetto accordo avevano eseguito le prestazioni lavorative a favore della attrice. In particolare, metteva in evidenza di avere regolarmente provveduto al trattamento economico retributivo, contributivo ed assicurativo dei lavoratori dipendenti, nonché di avere inviato alla distaccataria congrua e tempestiva documentazione di tali esborsi. Nello specifico precisava di non avere mai inadempiuto al proprio obbligo di pagare gli stipendi dei lavoratori distaccati, ritardando solo ed esclusivamente il pagamento di alcune mensilità ai lavoratori. Infine, ribadiva che l'attrice, avesse smesso di corrispondere il dovuto a titolo di Parte_1 rimborso dei costi sostenuti per i lavoratori distaccati, alla in ONoparte_1 seguito alla rottura dei rapporti professionali intercorsi tra i responsabili delle società e non invece, come sostenuto da parte opponente, a causa della mancata dimostrazione di tali costi.
Con memoria ex art. 186, comma 6, n. 1 c.p.c. l'attrice replicava a quanto eccepito dalla controparte nei propri scritti difensivi, riportandosi a quanto già dedotto nell'atto di citazione, e rilevava, in particolare, come il decreto ingiuntivo del tribunale di Firenze, emesso a favore della GEAL S.r.l., contro la convenuta, non fosse idoneo a documentare, come argomentato da quest'ultima, i costi relativi a soggiorni e trattamenti pagina 6 di 24 alberghieri dei lavoratori distaccati, sostenuti dalla distaccante a favore della distaccataria, non essendo collegabile alle attività dei suddetti lavoratori né, tantomeno, essendo dimostrativo del pagamento dei lavoratori o delle loro spese di trasferta. Osservava come “piuttosto il richiamato decreto ingiuntivo è l'ulteriore evidente dimostrazione che non ha corrisposto alcun importo ai propri ONoparte_1 lavoratori, il quale possa giustificare un rimborso ai sensi della disciplina sul distacco”.
Con memoria ex art. 186, comma 6, n. 2 c.p.c., l'attrice, ribadendo quanto già dedotto in atti, aggiungeva che l'argomentazione per cui il decreto ingiuntivo del tribunale di Firenze valesse a documentare soggiorni e trattamenti alberghieri dei lavoratori della a favore della non fosse nemmeno ONoparte_1 Parte_1 plausibile in quanto nei costi documentati dalla stessa - in ONoparte_1 particolare nei cedolini paga prodotti - erano già presenti le indennità di trasferta pagate ai lavoratori per la propria prestazione fuori sede. Metteva in evidenza, poi, come queste somme fossero già state rimborsate dalla Infine, rilevava la Parte_1 mancata contestazione da parte della convenuta dei fatti oggetto della domanda riconvenzionale della società opponente, la quale, nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, richiedeva la restituzione della somma di euro 37.173,08, rilevando l'indebita corresponsione di tale importo, poiché risultante dalla differenza tra il totale delle somme versate alla a titolo di rimborso dei costi sostenuti ONoparte_1 per i lavoratori distaccati, e le somme, poi, congruamente documentate da quest'ultima.
Con memoria ex art. 186, comma 6, n. 2 c.p.c., la convenuta, nell'impugnare e contestare tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito, richiesto e concluso da controparte, si riportava ai propri scritti difensivi. Contestava, in particolare, i fatti oggetto della domanda riconvenzionale dell'attrice opponente mettendo in evidenza come la sussistenza dei rapporti lavorativi intrattenuti fra le due società da luglio 2020 a gennaio 2021 rappresentasse una circostanza incontestata e, parimenti, indicava come incontestato l'importo dovuto per tale rapporto dalla alla Parte_1 [...]
saldato per euro 119.439,77. ONoparte_1
Il G.I., il 15/2/2023, letto l'art. 127-ter c.p.c., disponeva che l'udienza del 23/3/2023 fosse sostituita dal deposito di note scritte. Viste queste ultime, il 23/3/2023, accogliendo la richiesta delle parti, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7/11/2024.
Le parti concludevano, chiedendo così provvedersi:
Per parte opponente:
A) In via principale, rigettare ogni avversa richiesta per essere del tutto inammissibile oltreché infondata in fatto in diritto e per l'effetto revocare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 3038/2021 del 12/13.04.2021 del Tribunale di Napoli;
B) In via riconvenzionale, condannare la alla restituzione, in ONoparte_1 favore della dell'importo pari ad € 37.173,08, ovvero di quello Parte_1
pagina 7 di 24 diverso ritenuto di giustizia, corrisposto sulla base del rapporto di distacco risalente al luglio del 2020; in subordine, ancora in via riconvenzionale, compensare quanto eventualmente dovuto alla società opposta, all'esito delle risultanze istruttorie, con le ragioni di credito della società opponente, e, nell'eventualità in cui il credito della società opponente fosse riconosciuto superiore a quello dovuto alla società opposta, ON condannare la alla restituzione in favore della ONoparte_1 ONoparte_6 della somma dovuta, con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria nei limiti di valore del presente procedimento.
C) condannare la convenuta opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore antistatario.”
Per l'opposta:
A) nel merito, rigettarsi l'opposizione proposta in quanto inammissibile, improponibile, improcedibilità, infondata in fatto in diritto e comunque non provata;
B) nel merito, rigettare la spiegata domanda riconvenzionale in quanto del tutto infondata in fatto e diritto e comunque non provata;
C) per l'effetto confermarsi integralmente la validità e l'efficacia del decreto ingiuntivo n. 3038/2021.
D) in subordine, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, accertarsi, l'effettivo credito vantato dalla società opposta nei confronti dell'opponente e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento delle somme che dovessero risultare dovute e prudenzialmente indicate in euro 23.482,16.
E) condannare l'opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese e competenze di giudizio, oltre al rimborso di spese generali, IVA e CPA, come per legge con attribuzione.
Alla successiva udienza del 7/11/2024, sostituita mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c, il G.I. tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, si osserva quanto segue:
Parte attrice, opponente, eccepisce l'infondatezza e l'inesigibilità del credito vantato dall'opposta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 3038/2021, del 12/13.04.2021
L'eccezione è fondata nei limiti di cui si dirà e, pertanto, va parzialmente accolta.
Dagli atti delle parti risulta incontroversa la conclusione fra loro di un accordo di distacco di lavoratori, nel periodo compreso fra luglio 2020 e gennaio 2021, in forza del quale per soddisfare un proprio interesse, si impegnava a porre, ONoparte_1 temporaneamente, alcuni propri dipendenti a disposizione di per Parte_1
l'esecuzione di una determinata attività lavorativa, presso il cantiere di LI (FI), sotto pagina 8 di 24 la direzione della distaccataria, nonché a rimanere responsabile del trattamento economico e normativo dei lavoratori distaccati, salvo vedersi poi rimborsare i suddetti costi.
Sebbene, poi, le ricostruzioni delle parti circa il preciso ammontare degli importi che la distaccataria abbia già rimborsato alla distaccante divergano - assumendo
[...] di avere ricevuto la cifra complessiva di euro 119.439,77 (cfr. pp. 3 ss. ONoparte_1 memoria ex art. 183 co.6 n.2 in fascicolo di parte opposta) e deducendo Parte_1 di avere invece corrisposto euro 116.183,24 - incontroversa si delinea anche la
[...] circostanza per cui il corrispettivo di tale rapporto di distacco, versato dall'opponente all'opposta, possa quantificarsi, almeno, in euro 116.183,24.
Va premesso che il distacco dei lavoratori trova la propria disciplina, essenzialmente, nell'art. 30 del d.lgs 267/2003 e nella Circolare n. 3 del 2004, con cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto, in funzione interpretativa, per delineare i confini della norma.
L'esegesi offerta dal Ministero, in particolare, mette in evidenza come l'elemento connotante del distacco si rinvenga nell'interesse del distaccante alla messa a disposizione dei propri dipendenti ad altro soggetto. Esso, potendo consistere in qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello alla mera somministrazione di lavoro altrui, rappresenta l'elemento di discrimine tra il distacco e la somministrazione, laddove, mentre il somministratore realizza il solo interesse produttivo della somministrazione a fini di lucro, il distaccante soddisfa un interesse produttivo proprio che può diversamente qualificarsi, rispondendo, ad esempio, ad esigenze di formazione del personale ovvero al buon andamento di una società controllata o partecipata.
Ciò spiega perché, nella littera legis dell'art. 30 del d.lgs 267/2003, il legislatore si preoccupi soltanto di prevedere, a tutela dei lavoratori distaccati, che il datore di lavoro, distaccante, rimanga responsabile del trattamento economico e normativo a favore dei dipendenti, non facendo alcun riferimento alla possibilità che tali costi del lavoro siano poi, mediante rimborso, riallocati sul distaccatario, nonostante quest'ultimo sia il soggetto che, in concreto, riceve la prestazione dai lavoratori distaccati.
La possibilità di prevedere un rimborso a favore del distaccante, lasciata dalla legge alla libera disponibilità dell'autonomia privata, si è invece consolidata nella prassi negoziale ed è incoraggiata dalla Circolare n. 3 del 2004 la quale, guardando all'operazione negoziale nel suo complesso, valorizza anche il profilo dell'interesse del distaccatario e riconosce come la possibilità di ammettere il rimborso renda più lineare e trasparente anche l'imputazione reale dei costi sostenuti da ogni singola società.
Da tale intelaiatura normativa emerge, dunque, come il rimborso rappresenti un elemento eventuale dell'accordo di distacco che per le parti è lecito prevedere purché nel limite del costo del lavoro effettivamente sostenuto. Esso, perciò, se pattuito, è certamente dovuto, ma limitatamente alle spese concretamente sopportate, per il pagina 9 di 24 distacco, dal datore di lavoro distaccante. Diversamente, traducendosi in una ingiusta locupletazione a favore di quest'ultimo, si atteggerebbe alla stregua di un'illecita forma di somministrazione di lavoro.
Ne deriva la necessità, nelle ipotesi in cui la pretesa creditoria azionata in giudizio abbia ad oggetto tale rimborso, di provvedere ad una prova rigorosa non solo dell'an della pattuizione, ma anche del quantum, poiché esso deve essere pari al costo del lavoro sostenuto dal distaccante a favore del distaccatario.
Nel caso sottoposto al vaglio di questa Autorità giudiziaria, che l'accordo di distacco comprendesse anche l'impegno della distaccataria a rimborsare alla distaccante i costi del lavoro sostenuti da quest'ultima emerge da una pluralità di circostanze.
In particolare, si trae da uno scambio di e-mail del 17/7/2020 e del 22/7/2020 in cui ON
scriveva al legale rappresentante della . Pt_1 ONoparte_1 CP_2 CP_2
Nella prima missiva le parti si accordavano per il distacco di numero tre unità di personale per l'esecuzione delle attività all'interno del centro culturale di LI, Firenze, richiedendo la formulazione di un prezzo a corpo omnicomprensivo per il montaggio delle luci, relativo all'ordine n. 17684, con una specifica distinzione fra “gli oneri a carico di (montaggio corpi illuminati e collegamenti ONoparte_1 elettrici) e “gli oneri a carico di (fornitura corpi illuminati e Parte_1 posa cavi di alimentazione)”; nella seconda comunicazione la Parte_1 inviava l'ordine per “il montaggio delle luci”, per euro 11.500 (cfr. allegato 11, comparsa di risposta in fascicolo di parte opposta). Emerge altresì da una comunicazione a mezzo PEC, del 3/2/2021, ricevuta dalla D.L.S. Impianti S.r.l.– in persona del responsabile e direttore dei lavori oggetto del rapporto di distacco, ingegnere CP_4
- nella quale la autorizzava espressamente la distaccante a Parte_1 fatturare i costi relativi al distacco. Infine, la pattuizione di un rimborso per il distacco, più in generale, trova riscontro nella somma – controversa nel quantum ma non nell'an - che la distaccataria ha corrisposto alla distaccante per le fatture relative ai lavori oggetto di distacco, per il periodo compreso fra luglio 2020 e gennaio 2021.
Quanto alla prova del quantum della pretesa creditoria e dunque degli importi che l'opposta, assume le siano ancora dovuti dall'opponente, ONoparte_1 [...]
a titolo di rimborso dei costi sostenuti in ragione dell'accordo di distacco Parte_1 stipulato dalle due società, in ossequio all'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza, essi ricadono sulla convenuta opposta.
Giova, infatti, ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr.
Cass. sent. n. 2421 del 3.2.2006). pagina 10 di 24 In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale, rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (cfr. Cass. sent. n. 8718 del 27.6.2000).
Ebbene, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento) (cfr. Sez. Un. sent. n. 13533 del
30.10.2001).
Nel caso di specie, la società opposta, dopo avere riconosciuto la ONoparte_1 sussistenza dell'accordo di distacco nonché di avere ricevuto dall'opponente, in virtù di quell'accordo, la somma di euro 119.439,77, agiva per dimostrare di essere ancora creditrice dell'opponente, per un importo, quantificato Parte_1 complessivamente in euro 63.690,31, basato sulle fatture:
- n. 3 del 12/1/2021 (6.122,55 €) e n.4 del 12/1/2021 (2.163,61 €), relative al mese di novembre 2020;
- n. 6 del 4/2/2021 (14.619,29 €) e n.7 del 4/2/2021 (5.778,79 €), relative al mese di dicembre 2020;
- n.8 del 4/2/2021 (12.170,84 €) e n. 9 del 4/2/2021 (5.266,94 €), relative al mese di gennaio 2021;
- n.10 del 4/2/2021 (9.912,11 €) e n. 11 del 4/2/2021 (7.656,00 €), relative al montaggio delle luci.
Se è vero che la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, è vero anche che nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, anche sulla base delle specifiche contestazioni proposte dall'opponente. pagina 11 di 24 Ordunque, opponente, ha contestato le suddette fatture e gli Parte_1 importi in esse indicati, anche in un momento antecedente alla proposizione del giudizio monitorio, eccependo l'assenza di una documentazione idonea a provare che l'opposta avesse effettivamente sostenuto i costi di cui richiedeva rimborso e che tali costi fossero inequivocabilmente riferiti all'accordo di distacco (cfr. PEC 16/2/2021 e PEC 18/2/2021, rispettivamente, allegati “c” e “d” all'atto di citazione, in fascicolo parte attrice).
Quanto, poi, nello specifico, alle fatture n.10 del 4/2/2021 (9.912,11 €) e n. 11 del 4/2/2021 (7.656,00 €), l'opponente eccepiva, oltre alle carenze probatorie dedotte supra, anche l'assenza di prova sull'effettività delle prestazioni eseguite. Evidenziava, inoltre, che entrambe si riferivano alla medesima attività di cui all'ordine 17684, che prevedeva un importo complessivo di € 11.500,00, a fronte di un pagamento complessivo richiesto per euro: 17.568,11.
Rispetto alle contestazioni di parte opponente, la opposta non ha fornito adeguata prova a sostegno di tutte le sue ragioni di credito.
Ed invero, in primo luogo, va rilevata la contraddittorietà delle deduzioni di parte opposta la quale, in sede di ricorso per decreto ingiuntivo e nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, da un lato, dichiarava di aver intrattenuto un rapporto di lavoro con
[...]
indicando un elenco di fatture - già pagate - per un totale corrisposto e Parte_1 mai contestato pari ad euro 119.439,77 (cfr. memoria, ex art. 183, co. 6., n. 2, p. 4) e, dall'altro lato, richiedeva il pagamento di un secondo elenco di fatture, le quali, tuttavia, al netto di qualche errore materiale, apparivano già ricomprese nel primo elenco, fra quelle indicate come già saldate.
Invero, il prospetto delle fatture che l'opposta indica come già pagate è il seguente:
- n. 18 del 6/8/2020, relativamente al luglio 2020, per euro 9341,21;
- n.19 del 6/8/2020, relativamente al luglio 2020, per euro 3066,79
- n.21 del 22/9/020, relativamente all'agosto 2020, per euro 17.288,21;
- n. 22 del 22/9/2020, relativamente all'agosto del 2020, per euro 7046,46;
- n. 28 dell'11/5/2020, relativamente al settembre del 2020, per euro 29.568,37;
- n. 29 dell'11/10/2020, relativamente al settembre del 2020, per euro 9741,76
- n. 31 dell'11/10/2020, relativa all'ottobre 2020, per euro 27.495,19;
- n. 32 dell'11/10/2020, relativa all'ottobre 2020, per euro 9741,76;
- n. 3 del 1/12/2020, relativa al novembre 2020, per euro 6122,55
- n. 4 dell'1/12/2020, relativa al novembre 2020 per euro 2163,61;
- n. 6 del 4/2/2021, relativa al dicembre 2020, per euro 14.619,29;
- n. 7 del 4/2/2021, relativa al dicembre 2020, per euro 5778,79;
- n. 8 del 4/2/2021, relativa al gennaio 2020, per euro 12.170,84;
- n. 9 del 4/2/2021, relativa a gennaio 2020, per euro 5266,94;
pagina 12 di 24 - n. 10 del 4/2/2021 per montaggio luci nel periodo dall'8/2020 al 2/2021, per euro 9912,11
- n. 11 del 4/2/2021, per integrazione oraria dall'8/2020 al 2/2021, per euro 9912,11. (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo nonché memoria ex art. 183 co. 6 n 2, pp. 3 e ss., in fascicolo di parte opposta).
Il prospetto delle fatture di cui l'opposta richiede il pagamento è, invece, il seguente:
- n. 3 del 12/1/2021, relativa al mese di novembre 2020, per euro 6.122,55;
- n. 4 del 12/1/2021, relativa al mese di novembre 2020, per euro 2.163,61;
- n. 6 del 4/2/2021, relativa al mese di dicembre 2020 per euro 14.619,29;
- n.7 del 4/2/2021, relativa al mese di dicembre 2020, per 5.778,79;
- n.8 del 4/2/2021 relativa al mese di gennaio 2021, per euro 12.170,84;
- n. 9 del 4/2/2021 relativa al mese di gennaio 2021, per euro 5.266,94;
- n.10 del 4/2/2021, relativa al montaggio luci per il periodo compreso tra l'8/2020 e il 2/2021, per euro 9.912,11;
- n. 11 del 4/2/2021 relativa all'integrazione oraria per euro 9.912, 11. (cfr. ricorso per decreto ingiuntivo nonché memoria ex art. 183 co. 6 n 2, pp. 3 e ss., in fascicolo di parte opposta).
Dal raffronto tra questi due elenchi e la documentazione allegata in atti (cfr. allegato 39 alla comparsa di risposta, in fascicolo di parte opposta) emergono una pluralità di incongruenze nell'indicazione di tali documenti contabili. In particolare si osserva che: nel primo elenco delle fatture saldate figurano
- la n. 3 del 1/12/2020, relativa al novembre 2020, per euro 6122,55
-la n. 4 dell'1/12/2020, relativa al novembre 2020 per euro 2163,61; nel secondo elenco delle fatture da pagare figurano
- la n. 3 del 12/1/2021, relativa al mese di novembre 2020, per euro 6.122,55;
- la n. 4 del 12/1/2021, relativa al mese di novembre 2020, per euro 2.163,61;
Le uniche che trovano riscontro nella documentazione allegata sono queste ultime due (cfr. allegato 39 alla comparsa di risposta, in fascicolo di parte opposta).
E solo tali ultime due fatture possono ritenersi effettivamente esistenti considerato, inoltre, che le due coppie di fatture, a parità di estremo numerico (3 e 4), nonché, a parità di importo, divergono esclusivamente per le date di emissione. Tali date, peraltro, si segnala si connotano per una numerazione incrociata: le prime 1/12/2020; 12/1/2021 le seconde.
Altresì si evidenzia come le fatture n. 6 del 4/2/2021, relativa al mese di dicembre 2020 per euro 14.619,29 e n.7 del 4/2/2021, relativa al mese di dicembre 2020, per euro 5.778,79, figurino sia nell'elenco delle fatture di cui l'opposta richiede il pagamento, sia fra quelle per cui il pagamento è definito “corrisposto e mai contestato” (cfr. memoria, ex art 183 co.
6. n. 2, p. 4, in fascicolo di parte opposta). pagina 13 di 24 Ancora, si osserva come, nell'elenco delle fatture che l'opposta assume come inevase, figurano:
- la n.8 del 4/2/2021, relativa al mese di gennaio 2021, per euro 12.170,84;
- la n. 9 del 4/2/2021 relativa al mese di gennaio 2021, per euro 5.266,94.
Nell'elenco delle fatture che l'opposta indica come già pagate sono ricomprese invece le fatture:
- n. 8 del 4/2/2021, relativa al gennaio 2020, per euro 12.170,84;
- n. 9 del 4/2/2021, relativa a gennaio 2020, per euro 5.266,94.
Anche queste due coppie di fatture appaiono identiche per numero identificativo, data e importo, ma divergono per il solo periodo cui sono riferite: le seconde, indicate come pagate, fanno riferimento al mese di gennaio 2020, diversamente da quelle indicate come da pagare che, invece, si riferiscono a gennaio 2021.
Rilevato che il rapporto di distacco ha, pacificamente, avuto esecuzione tra il luglio del 2020 e il gennaio del 2021 e osservato che le uniche fatture prodotte dall'opposta, ed acquisite agli atti, sono quelle relative al gennaio del 2021, l'unica coppia di documenti contabili che può considerarsi esistente è la prima.
Infine, deve rilevarsi anche una difformità tra le fatture indicate a sostegno delle ragioni creditorie con il decreto ingiuntivo e quelle indicate nella memoria, ex art. 183 co.
6. n. 2; in particolare, nel ricorso si indica come fattura da saldare la:
- n. 11 del 4/2/2021 per euro 7.656,00.
Nella memoria, ex art 183 co.
6. n. 2 viene richiesto il pagamento della fattura
- n. 11 del 4/2/2021, relativa all'integrazione oraria, per euro 9.912, 11.
L'unica delle due che trova riscontro nella documentazione allegata (cfr. allegato 39 alla comparsa di risposta, in fascicolo di parte opposta) e che può ritenersi effettivamente esistente è la prima, anche alla luce del fatto che l'importo richiesto nella seconda replica esattamente l'importo richiesto nella precedente fattura n. 10.
Sulla base di quanto evidenziato, della lettura degli atti processuali delle parti e, soprattutto, dell'analisi della copiosa documentazione contabile prodotta dall'opposta emerge, chiaramente, come sia da rilevare un errore materiale nell'indicazione delle fatture:
- n. 3 del 1/12/2020, relativa al novembre 2020, per euro 6.122,55;
- n. 4 dell'1/12/2020, relativa al novembre 2020 per euro 2.163,61;
- n. 8 del 4/2/2021, relativa al gennaio 2020, per euro 12.170,84;
- n. 9 del 4/2/2021, relativa a gennaio 2020, per euro 5.266,94.
- n. 11 del 4/2/2021, relativa all'integrazione oraria, per euro 9.912, 11.
pagina 14 di 24 Al netto dei rilevati errori materiali, dunque, parte opposta non offre un'argomentazione chiara circa la fondatezza della propria pretesa creditoria domandando il pagamento del prezzo di un elenco di fatture che lei stessa, poi, riporta in un altro prospetto di documenti contabili, indicati come già saldati. Nella memoria, ex art. 183 co.
6. n. 2, dopo avere indicato, in particolare, le fatture oggetto del rapporto lavorativo intrattenuto con l'opponente – e fra le quali figurano anche le fatture azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo, al netto degli errori materiali commessi nella loro indicazione – l'opposta deduce che l'opponente per le summenzionate fatture ha già versato un prezzo corrisposto e mai contestato pari ad euro 119.439,77 (cfr. memoria, ex art. 183 co.
6. n. 2, p. 4).
La rilevata ambiguità nelle deduzioni di parte opposta si riscontra anche nelle ulteriori argomentazioni che essa offre a sostegno delle proprie ragioni. In particolare nel ricorso per decreto ingiuntivo la convenuta dichiarava che “a causa dei pretestuosi ritardi della
[i dipendenti distaccati] non hanno percepito gli stipendi di Parte_5 novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021” (cfr. ricorso, p. 3, allegato 29 alla comparsa di risposta, in fascicolo di parte convenuta); in sede di comparsa di risposta dichiarava, invece che:“a causa dei pretestuosi ritardi della [i dipendenti Parte_1 distaccati] non hanno percepito gli stipendi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 con notevole ritardo, e successivamente alla proposizione dell'azione monitoria” (cfr. comparsa di risposta, p. 3). Infine, nelle memorie ex art. 183 co. 6 precisava di non avere mai inadempiuto al proprio obbligo di pagare gli stipendi dei lavoratori distaccati,
“ritardando solo ed esclusivamente il pagamento di alcune mensilità e lavoratori”.
Tale ultima asserzione trova un riscontro solo parziale nella documentazione contabile, inviata alla controparte e allegata agli atti del giudizio dall'opposta (cfr. allegato 39 alla comparsa di risposta, in fascicolo di parte opposta).
In particolare, per il mese di novembre 2020, cui si riferiscono le fatture nn. 3 e 4, documenta la corresponsione degli stipendi ai dipendenti mediante ONoparte_1 la produzione di bonifici e ricevute di pagamenti per contanti per sette dipendenti, mancando invece la ricevuta del bonifico a favore del . Produce, altresì, Parte_6 cedolini paga – non tutti sottoscritti dagli accipienti – e dichiarazioni di conferma di regolarità retributiva dei lavoratori distaccati, sostitutiva di atto di notorietà, firmata da cinque dipendenti e non sottoscritta invece da e Parte_3 Parte_4
Per i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021, cui si riferiscono le fatture nn. 6,7,8 e 9 invece, la prova della corresponsione degli stipendi offerta dall'opposta si limita alla produzione dei cedolini paga – di cui solo alcuni sottoscritti dagli accipienti – e delle dichiarazioni di regolarità contributiva, sostitutiva di atto di notorietà, firmate da 5 dipendenti e non sottoscritte invece da e (cfr. Parte_3 Parte_4
“riscontro pec 16.2.2021”, allegato 39 alla comparsa di risposta, in fascicolo di parte opposta), mancando del tutto le ricevute dei bonifici e dei pagamenti per contanti.
pagina 15 di 24 Orbene l'art. 1, co. 912, della l., 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. Legge di Bilancio del 2018), prevedendo che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione” recepisce quel consolidato orientamento della giurisprudenza nomofilattica, secondo cui la prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione (…) è particolarmente rigorosa. Le buste paga, ancorché sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta”, costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna ma non anche dell'effettivo pagamento, della cui dimostrazione è onerato il datore di lavoro. (cfr. Cass. ord., 14 novembre 2018, n. 29367). Infatti, non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga, essendo sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga, pur se la sottoscrizione a seguito della risoluzione del rapporto, con accettazione senza riserve della liquidazione può assumere significato negoziale, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti, che dimostrino l'intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo, in base ad un adeguato accertamento da parte del giudice (cfr. Cass. sent. 24 giugno 2016, n. 13150).
Premesso, dunque, che la sottoscrizione da parte del lavoratore ricorrente delle buste- paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento delle somme ivi indicate ma solo la prova dell'avvenuta consegna del cedolino-paga (Tribunale Castrovillari sez. lav., 13/05/2020, n.545), nemmeno la dichiarazione di conferma di regolarità retributiva dei lavoratori distaccati può bastare per suffragare la prova del pagamento ai fini del rimborso per il rapporto di distacco.
La richiamata legge n. 205 del 2017, con lo scopo di tutelare i lavoratori subordinati da eventuali abusi, nella lettera dell'art. 1, co. 910 e 911, dispone che, a far data dal 1 luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non possano corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato, prescrivendo che la corresponsione della retribuzione sia intermediata da una banca o un ufficio postale e avvenga con mezzi di pagamento tassativamente individuati in: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Al successivo co. 913, inoltre, si dispone una sanzione amministrativa pecuniaria per il datore di lavoro o committente che violi l'obbligo di cui al comma 910.
La portata applicativa di tale ultima disposizione è stata recentemente delineata da parte dell' , il quale, nella nota n. 473 del 2021, ha ONoparte_7 pagina 16 di 24 evidenziato che in merito al regime sanzionatorio, ex art. 1, comma 913, della l. n.
205/2017, particolare rilevanza deve essere attribuita alla disposizione, introdotta all'ultimo periodo del comma 912, secondo cui “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione”.
In senso del tutto analogo, nell'interpretazione dell'Ispettorato del Lavoro, non appare possibile accordare rilevanza, ai fini dell'esclusione della responsabilità del datore di lavoro, alla dichiarazione resa dal lavoratore che confermi di essere stato pagato con gli strumenti previsti dal comma 910, in assenza della relativa prova ricavabile dalla tracciabilità intrinseca di tali mezzi di pagamento.
A ben vedere, è proprio in ragione della precipua capacità di tali strumenti di fornire prova del loro utilizzo che il legislatore li ha imposti ai fini del pagamento delle retribuzioni.
Tale principio, pur elaborato per essere teleologicamente orientato alla tutela del lavoratore, ben si presta anche a fungere da criterio guida per delineare i crismi della prova, nell'ambito del distacco di lavoratori, dei costi sostenuti dalla distaccante a favore della distaccataria e di cui la prima, in ossequio all'accordo di distacco, richiede il rimborso, posto che, come innanzi ricostruito, il legislatore, nel regolare il rapporto di distacco, si è preoccupato di garantire, per tabulas, all'art. 30 del d.lgs 267/2003, solo che il lavoratore distaccato continuasse a percepire quanto dovuto, lasciando all'autonomia privata l'an e il quantum del rimborso.
Essendo centrale nella disciplina del distacco che il rimborso, laddove previsto, sia dovuto dalla distaccataria in misura corrispondente al costo del lavoro effettivamente sostenuto dalla distaccante onde evitare che il rapporto si atteggi alla stregua di un'illecita forma di somministrazione di lavoro, rigorosa deve essere la prova a cui la distaccante è chiamata per giustificare la propria pretesa creditoria. E se l'ordinamento offre un'elencazione di strumenti idonei a realizzare transazioni tracciabili, che si connotano per la loro intrinseca capacità a fornire prova del loro utilizzo, è a questi strumenti che occorre fare riferimento per verificare se l'onere della prova della regolare corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori distaccati è stato adeguatamente sostenuto.
Ad adiuvandum, deve ricordarsi che il distacco del lavoratore non comporta una novazione soggettiva ed il sorgere di un nuovo rapporto con il beneficiario della prestazione lavorativa, ma solo una modificazione nell'esecuzione dello stesso rapporto, nel senso che l'obbligazione del lavoratore di prestare la propria opera viene (temporaneamente) adempiuta non in favore del datore di lavoro ma in favore del soggetto (cui sono attribuiti i connessi poteri direttivi e disciplinari) presso il quale il datore medesimo ha disposto il distacco del dipendente;
sicché il datore di lavoro distaccante rimane il soggetto tenuto all'adempimento degli obblighi previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro ed a corrispondere al lavoratore la retribuzione, a meno pagina 17 di 24 che il rapporto di lavoro non sia stato sospeso per dar luogo ad un nuovo rapporto col beneficiario della prestazione di lavoro (Cass. sent. 10/08/1999, n.8567).
Invero, dalla lettera dell'art. 30 del d.lgs 267/2003 emerge chiaramente come il distacco dei lavoratori lasci impregiudicata la qualità di datore di lavoro del distaccante, il quale resta responsabile del trattamento economico e normativo dei lavoratori distaccati, a prescindere dal se ed – eventualmente – dal quando il rimborso pattuito con la distaccataria sia corrisposto, non potendo tale mancato adempimento giustificare, in alcun modo, né la ritardata, né la mancata corresponsione del quantum debeatur al lavoratore dipendente.
Il trattamento economico e normativo dei lavoratori distaccati, a ben vedere, non trova propria giustificazione nella prestazione effettuata a favore del distaccatario, bensì è dovuto in forza del contratto di lavoro stipulato con la distaccante, rimanendo il rimborso, eventualmente previsto nell'accordo di distacco, una questione che attiene esclusivamente ai rapporti fra distaccante e distaccatario e rispetto al quale i lavoratori distaccati sono estranei.
Conseguentemente, allora, la mancata – o ritardata - retribuzione dei lavoratori distaccati dipendenti della per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio ONoparte_1
2021, non potrebbe comunque trovare propria giustificazione nel – presunto - mancato adempimento dell'obbligo di rimborso da parte di in forza Parte_1 dell'accordo di distacco.
Sulla scorta di quanto sin qui ricostruito nonché sulla base delle prove documentali prodotte dalle parti deve rilevarsi, dunque, la mancanza della piena prova delle pretese creditorie azionate con le fatture n. 6 del 4/2/2021 (14.619,29 €) e n.7 del 4/2/2021 (5.778,79 €), relative al mese di dicembre 2020; nonché n. 8 del 4/2/2021 (12.170,84 €) e n. 9 del 4/2/2021 (5.266,94 €), relative al mese di gennaio 2021.
Parimenti deve dirsi per le attività relative alla fattura n. 4/2020 (euro 2.163,61), per il mese di novembre, a titolo di “assistenza cantiere” che, seppur astrattamente riferibili al rapporto di distacco, all'esito delle puntuali contestazioni della parte opponente, non sono suffragate da documentazione idonea a collegarle specificamente ad attività determinate oggetto di accordo.
Le ragioni creditorie fondate, invece, sulla fattura n. 3 del 12/1/2021 (6.122,55 €) relativa al mese di novembre 2020, appaiono giustificate, laddove le somme corrisposte ai lavoratori e riferite alle incontestate attività svolte da costoro presso il cantiere di LI (FI), in forza dell'altrettanto incontestato rapporto di distacco, provate mediante la produzione di ricevuta di bonifico in atti (cfr. allegato 39 alla comparsa di risposta, in fascicolo di parte opponente), quantificandosi in euro: 7.467, sono anche superiori all'importo richiesto alla distaccataria a titolo di rimborso - pur considerando che a tale cifra va sottratta la somma relativa alla richiesta di rimborso per gli importi che CP_1
pagina 18 di 24 assume di aver versato al dipendente per euro 87,55 (cfr. ONoparte_1 Parte_6 fattura n.3/21) e che resta privo di congrua prova a sostegno.
Inoltre, a fronte di tali prove costitutive del credito relativo alla fattura n. 3 del 12/1/2021 alcuna prova documentale dell'estinzione del diritto è stata prodotta da controparte.
Allo stesso modo può argomentarsi per le fatture n. 10 del 04.02.2021 (€ 9.912,11) e n. 11 del 04.02.2021 (€ 7.656,00), relative, rispettivamente, all'esecuzione dell'ordine di servizio numero 17684, relativo al montaggio e il collegamento di numero 360 corpi illuminati vari e 25 m di LED, presso il cantiere di LI (FI), nonché all'integrazione di ore, per distacco del personale presso il cantiere di LI, nel settembre 2020, detratte all'attività presso la distaccante, per montaggio luci, dovuta ad un errore imputato alla distaccataria.
È provato infatti che le attività per le quali la opposta richiede rimborso sono state oggetto di espressa autorizzazione in uno scambio di corrispondenza del 17/7/2020 e del ON 22/7/2020 in cui scriveva al legale rappresentante della Pt_1 ONoparte_1
. Nella prima missiva le parti si accordavano per il distacco di numero CP_2 CP_2 tre unità di personale per l'esecuzione delle attività all'interno del centro culturale di LI, Firenze, richiedendo la formulazione di un prezzo a corpo omnicomprensivo per il montaggio delle luci, relativo all'ordine n. 17684, con una specifica distinzione fra
“gli oneri a carico di (montaggio corpi illuminati e collegamenti ONoparte_1 elettrici) e “gli oneri a carico di (fornitura corpi illuminati e Parte_1 posa cavi di alimentazione)”; nella seconda comunicazione la Parte_1 inviava l'ordine per “il montaggio delle luci”, per euro 11.500 (cfr. allegato 11, comparsa di risposta in fascicolo di parte opposta).
Inoltre, le contestazioni che la distaccataria muove avverso tali due fatture appaiono generiche, essendosi la limitata a rilevare la mancanza di prova Parte_1 delle prestazioni eseguite anche a fronte della produzione delle e-mail comprovanti l'autorizzazione a fatturare. Avendo offerto, in tal caso, l'opposta una prova documentale della propria ragione creditoria, in ossequio ai principi sanciti dall'art.2697 c.c., l'onere di provare fatti impeditivi, modificati o estintivi del credito vantato gravava su parte opponente. In assenza di prova o contestazione specifica che suffragasse la tesi dell'infondatezza della pretesa creditoria, nonché rilevata la incontroversa sussistenza tanto del rapporto di distacco, quanto della pattuizione dell'obbligo di rimborso, la complessiva cifra richiesta dalla nelle fatture n.10 e 11 del 2021 ONoparte_1 appare adeguatamente provata.
Al contrario, deve rilevarsi il mancato assolvimento da parte dell'opponente del proprio onere probatorio non avendo la parte prodotto alcuna prova di avere soddisfatto la ragione creditoria documentata dall'opposta, tanto per le somme indicate nella fattura n. 3 del 12/1/2021, quanto per quelle relative alle fatture n.10 e 11 del 2021.
pagina 19 di 24 Dunque, per ciò che concerne la domanda principale, essa va accolta, ma solo parzialmente, dovendosi riconoscere la sussistenza ed esigibilità del credito vantato da nei confronti di sebbene limitatamente alle ONoparte_1 Parte_1 fatture 3, 10 e 11 del 2021, allegate in atti, nei termini supra ricostruiti, poiché, nonostante le deduzioni di parte opposta siano apparse contraddittorie è pur vero che quest'ultima ha prodotto prove documentali sufficienti a suffragare la propria pretesa, limitatamente alle indicate fatture, (allegato 39 alla comparsa di risposta, in fascicolo di parte opposta) contrariamente alla parte opponente, la quale non ha prodotto alcuna prova documentale di aver effettuato i pagamenti richiesti.
A suffragio di quanto detto, si aggiunge che l'opponente ha prodotto, unitamente alla memoria ex art 183., co. 6, n. 2, alcune ricevute di bonifico con cui offre prova documentale di aver effettuato dei pagamenti a favore della opposta, ma tali ricevute si riferiscono espressamente al saldo di fatture altre e diverse dalle nn. 3, 10 e 11 del 2021 (sul punto, v. funditus, infra).
Considerato, inoltre, che thema decidendum del presente giudizio è stato ampliato dalla proposizione, da parte dell'opponente, della domanda riconvenzionale con cui quest'ultima richiedeva l'accertamento di un pagamento indebito, mettendo in discussione la regolarità – fino a quel momento incontestata - dei pagamenti effettuati a favore dell'opposta durante l'intero arco del rapporto di distacco, dal luglio 2020 al gennaio 2021, occorre procedere alla verifica della regolarità dei pagamenti effettuati a favore della convenuta opposta anche rispetto ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre.
Preliminarmente, si osserva che l'opponente provvedeva a contestare l'intero rapporto di distacco solo nella PEC del 15/3/2021(cfr. allegato e all'atto di citazione, in fascicolo di parte opponente).
Si evidenzia, inoltre, come anche nelle deduzioni di parte opponente emergono delle ambiguità.
In primis, nella comunicazione PEC del 15/3/2021 faceva oggetto di contestazione sia le fatture oggetto di ricorso (4/21 del 12/01/2021; - 6/21 del 04/02/2021; - 7/21 del 04/02/2021; - 8/21 del 04/02/2021; - 9/21 del 04/02/2021; - 10/21 del 04/02/2021; -
11/21 del 04/02/2021), tranne la n.3 del 12/1/2021, sia un altro elenco di fatture le quali, tuttavia, sono estranee ai prospetti contenuti negli atti difesivi di entrambe le parti e per le quali alcuna contestazione è stata riproposta (14/21 del 11/02/2021; 15/21 del 11/02/2021; 16/21 del 11/02/2021; 17/21 del 11/02/2021; 18/21 del 11/02/2021; 19/21 del 11/02/2021; 20/21 del 11/02/2021).
In secondo luogo, esponendo nuovamente le proprie contestazioni alla pretesa creditoria di controparte, l'opponenete deduceva, tanto nell'atto di citazione quanto nelle memorie difensive, ex art. 183. co. 6, di avere corrisposto, in ragione del rapporto di distacco, da luglio 2020 a gennaio 2021, alla opposta la cifra complessiva di euro: 116.183,24,
pagina 20 di 24 purtuttavia alla memoria di replica, ex art 183, co. 6, n. 2, allegava bonifici effettuati a favore della per un totale di euro 121.928,09. ONoparte_1
- Bonifico del 13/8/2020: saldo fatture nn. 18/2020 e 19/2020, per euro: 13.082,69;
- Bonifico del 7/10/2020: saldo fattura n. 21, per euro: 17.288,21;
- Bonifico del 13/11/2020: saldo fattura n. 22, per euro: 7.046,46;
- Bonifico del 4/12/2020: saldo fatture nn. 28 e 29, per euro 41.550,76;
- Bonifico del 23/12/2020: saldo fatture nn. 23, 24, 25, 26, per euro 6.150,02;
- Bonifico del 23/12/2020: acconto fattura n. 31/2020, per euro 15.000;
- Bonifico del 25/1/2021: saldo fatture 31 e 32 al netto della nostra fattura 2020 numero 244, per euro 21.809,95
In forza delle contestazioni riproposte in giudizio, in ogni caso, l'attrice chiedeva la restituzione di un importo che rappresentasse la differenza fra quanto essa assumeva di avere versato alla controparte, in forza del rapporto di distacco, e l'importo per il quale l'opposta fosse stata in grado di offrire congrua prova. In subordine, chiedeva l'accertamento delle proprie ragioni creditorie funzionalmente al riconoscimento di una compensazione di crediti.
Orbene, a prescindere dalle incongruenze fra quanto l'opponente deduceva e quanto effettivamente provava e facendo riferimento ai soli documenti idonei a fornire prova documentale di un credito, ossia i bonifici, in applicazione del quadro normativo relativo all'accordo di distacco, come disciplinato dall'art. 30 del d.lgs 267/2003 dalla Circolare n. 3 del 2004 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché dell'art. 1, co. 910 e ss., della l., 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. Legge di Bilancio del 2018), come interpretato alla luce della nota n. 473 del 2021 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, si osserva quanto segue:
Dai documenti in atti (cfr. allegato 39 alla comparsa di risposta, in fascicolo di parte opposta) per il mese di luglio, i costi sostenuti dalla per i ONoparte_1 dipendenti, per cui è stata offerta congrua documentazione - con bonifici (euro 5185,25) e ricevute dell'F24 (euro 3090,58) - sono da quantificarsi in euro 8275,83.
Per il mese di agosto, i costi sostenuti dalla per i dipendenti, per ONoparte_1 cui è stata offerta congrua documentazione - con bonifici (euro 7194,66) e ricevute F24 (euro 4902,60) – sono da quantificarsi in euro 12.097,26.
Per il mese di settembre, i costi sostenuti dalla per i dipendenti, ONoparte_1 per cui è stata offerta congrua documentazione - con bonifici (euro 4887) e ricevute F24 (euro 12.124,67) - è da quantificarsi in euro 17.011,67.
Per il mese di ottobre, i costi sostenuti dalla per i dipendenti, per ONoparte_1 cui è stata offerta congrua documentazione - a mezzo bonifici (euro 13.918) e ricevute F24 (euro 3595,84) - è da quantificarsi in euro 17.513,84.
pagina 21 di 24 A tale somma totale – di euro 54.898,60 - vanno aggiunti gli importi, per un totale complessivo di euro: 34.225,71, relativi alle attività di “assistenza al cantiere”, oggetto delle:
- Fattura 19/2020, relativa al mese di luglio, per euro 3741,48;
- Fattura 22/2020, relativa al mese di agosto, per euro 7.046,46;
- Fattura n. 24/2020, relativa al mese di agosto, per 136,79 euro;
- Fattura n. 26/2020, relativa al mese di settembre, per euro 1576,83;
- Fattura n. 29/2020, relativa al mese di settembre, per euro, 11982,39;
- Fattura n 32/2020, relativa al mese di ottobre, per euro 9741,76.
A ben vedere, tali fatture, riferendosi a prestazioni di carattere complementare ai costi sostenuti per gli oneri retributivi e contributivi degli operai dipendenti, non sono a questi ultimi immediatamente ricollegabili e non possono trovare propria giustificazione causale nel pagamento degli stipendi degli operai o nelle ricevute F24. Tale solo argomento tuttavia non basta a provarne l'infondatezza. Appare, invece, più che plausibile che le “prestazioni di assistenza”, oggetto delle indicate fatture, si riferiscano a costi accessori sostenuti dalla in esecuzione dell'accordo di ONoparte_1 distacco, trovando in quest'ultimo la propria fonte giustificativa.
A suffragio di siffatta ricostruzione si pongono d'altronde il comportamento e le contestazioni dell'opponente, sia prima dell'instaurazione del giudizio, che nelle more del medesimo.
Da un lato, si osserva come le summenzionate fatture, durante la fase fisiologica del rapporto tra le parti, siano state tutte oggetto di puntuale pagamento a mezzo bonifico (cfr. bonifico del 13/8/2020 per la n. 19; bonifico del 13/11/2020 per la n. 22; Bonifico del 23/12/2020 per le nn. 24 e 26; bonifici del 23/12/2020 e del 25/1/2020 per la n. 31 ); dall'altro si mette in evidenza che l'esatto adempimento delle attività de quibus non sia mai stato oggetto di specifica contestazione, né nella comunicazione a mezzo PEC del 15/3/2021, né negli atti processuali di parte opponente.
Tanto nella PEC – che porta la stessa data del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'opposta – quanto negli scritti difensivi, l'opponente, infatti, contestava la mancata giustificazione dei costi sostenuti, in esecuzione del rapporto di distacco, evidenziando come a mancare fosse la documentazione relativa agli emolumenti versati per i dipendenti e mai contestando l'an o il quomodo delle prestazioni di “assistenza o consulenza al cantiere” offerte da le quali, in assenza di specifiche ONoparte_1 contestazioni sul punto, si assumono regolarmente eseguite.
In conclusione, dunque, appaiono documentati o non contestati costi del lavoro sostenuti da in forza dell'accordo di distacco, relativi ai mesi di luglio, ONoparte_1 agosto, settembre e ottobre per un totale complessivo di euro 89.124,31 (euro 54.898,60 (tra bonifici e F24), per i dipendenti ed euro 34.225,71, per assistenza e consulenza)
pagina 22 di 24 Infine, si rileva come il decreto ingiuntivo del tribunale di Firenze, emesso a favore della
GEAL S.r.l., contro la convenuta (cfr. allegato 27 alla comparsa di risposta, in fascicolo di parte opposta), non sia idoneo a documentare la circostanza secondo cui
[...] avrebbe effettivamente sostenuto dei costi, per i lavoratori distaccati, a ONoparte_1 favore della distaccante, laddove da tale provvedimento non possono trarsi elementi, che collegano, inequivocabilmente, i servizi alberghieri offerti dalla GEAL S.r.l. in Firenze né ai singoli lavoratori distaccati, né, più in generale, alle attività svolte in ragione dell'accordo di distacco.
All'esito di quanto ricostruito, emerge che l'opposta sia debitrice ONoparte_1 di per un importo complessivo di euro 32.803,78 pari alla Parte_1 differenza tra quanto versato dall'opponente – mediante bonifici in atti (euro 121.928,09) – e quanto comprovato dall'opposta (euro 89.124,31).
Come sopra argomentato, all'opposta va liquidato l'importo delle fatture n.3/2021, n.10/2021 e n.11/2021, il cui totale ammonta ad euro 23.690,66, ed operando la compensazione tra l'importo suindicato di euro 32.803,78 e l'importo di euro 23.690,66, si perviene al risultato di euro 9.113,12, corrispondente alla somma, che parte opposta deve versare a parte opponente, il tutto oltre interessi legali codicistici dal 21-5-2021 (data di proposizione della domanda giudiziale) al saldo.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione tra le parti delle spese del procedimento di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del Giudice Dott.ssa Luigia Stravino, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3038/2021 del Tribunale di Napoli, rideterminando il credito di parte opposta nella misura di euro 23.690,66;
2. in accoglimento parziale della domanda riconvenzionale spiegata dalla opponente e operata la compensazione tra le reciproche ragioni creditorie delle parti, condanna al pagamento in favore di della somma di ONoparte_1 Parte_1 euro 9.113,12, oltre interessi legali codicistici dal 21-5-2021 al saldo.
3. Compensa tra le parti le spese del procedimento di opposizione.
Così deciso in Napoli, in data 29-1-2025
Il Giudice
pagina 23 di 24 Dott.ssa Luigia Stravino
Questo provvedimento è stato redatto con la collaborazione della in tirocinio CP_8 generico, Parte_7
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