Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 22/05/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all'udienza del 22.5.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con procura in calce al ricorso, dall'Avv. V. De Lauro Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
resistente
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.2.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avvero l'avviso di addebito n. 32420230001691401000, notificato in data 31.12.2023, con il quale aveva CP_1 chiesto il pagamento dell'importo di € 18.168,98 a titolo di sanzioni e contributi dovuti nella gestione separata per l'anno 2016.
A sostegno della proposta impugnazione eccepiva:
-l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione d'ufficio nella gestione separata, essendo regolarmente iscritto quale imprenditore agricolo e versando i relativi contribuiti;
-la prescrizione del credito;
-l'illegittimità delle sanzioni applicate.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato.
si costituiva in giudizio contestando gli avversi assunti ed insistendo per il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Gioverà richiamare l'iter motivazionale seguito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 32167/18 che, seppur resa in relazione all'iscrizione di un avvocato nella gestione separata, offre spunti argomentativi che inducono a disattendere la prospettazione attorea:
Gestione separata presso I' degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza CP_1 forense alla quale hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi,
cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, è già stata decisa,
sebbene riferita alla categoria professionale degli ingegneri ed architetti, da questa Corte di cassazione con le sentenze nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del
2018, con le quali si è affermata la sussistenza dell'obbligo in discorso…Questa Corte di cassazione ritiene di dover dare seguito ai propri specifici precedenti in ragione, oltre che di quanto nei medesimi affermato, anche di considerazioni più ampie sollecitate dalla estensione della questione oggetto del presente ricorso a diverse categorie di professionisti (avvocati, praticanti avvocati, commercialisti) che,
al pari degli ingegneri e degli architetti, svolgono attività per cui è necessaria l'iscrizione ad albo o ad elenco e per i quali esiste una cassa che gestisce l'assicurazione obbligatoria di categoria alla quale chi esercita l'attività professionale, pur senza esservi iscritto per varie ragioni, versa obbligatoriamente un contributo integrativo.
Le tesi reciprocamente contrapposte poggiano sull'affermazione o sulla negazione della permeabilità
del sistema professionale di categoria rispetto alla regola fissata dall'art. 2, comma 26, l. n. 335 del
1995, laddove risulti che il reddito prodotto attraverso l'esercizio della professione de qua non sia inciso da obbligo contributivo utile a costituire una posizione previdenziale in favore dello stesso professionista.
Esiste, dunque, una questione di fondo, comune alle singole tipologie professionali nei cui confronti l' ha fatto valere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata la cui soluzione impone, da un lato CP_1 la verifica dell'ambito di concreta, attuale, operatività di tale Gestione e, quindi, l'individuazione della sua funzione all'interno del sistema della previdenza;
b) il confronto del risultato di tale verifica con l'ambito di concreta operatività della gestione affidata dalla legge alle apposite casse professionali (in ragione del disposto del d.lgs. n. 194 del 1994 o del d.lgs. n. 103 del 1996). Giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che per l'iscrizione alla , al Parte_2 tempo in cui si colloca la fattispecie, occorrevano due requisiti: l'iscrizione all'albo professionale e l'esercizio della professione con carattere di continuità. Non potevano usufruire della previdenza forense coloro che esercitavano la libera professione in modo occasionale pur rimanendo iscritti all'albo professionale. L'obbligo di iscriversi alla con conseguente obbligo di Parte_2
contribuzione nei limiti fissati dal Comitato dei Delegati della , conseguiva al raggiungimento, Pt_2
nel corso dell'anno, di un reddito netto e di un volume di affari (Iva) superiore ai limiti determinati,
anno per anno, sempre dal Comitato dei Delegati.
Come è noto, questa Corte di cassazione con la sentenza a SS.UU. n. 3240 del 2010, che per questo aspetto continua ad esprimere arresti del tutto condivisibili e non contrastati, a proposito della L. 8
agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, il cui testo dispone: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996 sono CP_ tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l' e finalizzata all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49,
comma 2, lett. A), medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività", ha affermato che:
- con la creazione della nuova gestione separata si è inteso estendere la copertura assicurativa,
nell'ambito della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano "coperti" dal punto di vista previdenziale, solo per arti e professioni e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- la Gestione separata presenta per tale motivo aspetti diversi rispetto alle altre (la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le gestioni dei lavoratori autonomi,
ossia commercianti, artigiani, coltivatori diretti), che sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione, corrispondente alla attività lavorativa svolta;
- diversamente, nel citato art. 2, comma 26, il riferimento è invece eteronomo e supportato esclusivamente dalla norma fiscale (i citati articoli del TUIR), per cui, nella gestione separata,
l'obbligazione contributiva è basata sostanzialmente sulla mera percezione di un reddito: più che un contributo destinato ad integrare un settore previdenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di "fare cassa" e di costituire un deterrente economico all'abuso di tali forme di lavoro>;
- la nuova tutela previdenziale può, quindi, essere "unica", in quanto corrispondente all'unica attività
svolta, oppure "complementare" a quella apprestata dalla gestione a cui il soggetto è iscritto in relazione all'altra attività lavorativa espletata;
- la compatibilità, per i percettori dei redditi di cui all'art. 46 del TUIR, della doppia iscrizione è
testualmente prevista dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 16, laddove, all'interno della gestione separata, è prevista una differente aliquota per coloro i quali sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e quanti non lo sono;
le peculiarità indicate comportano differenze fondamentali fra la gestione separata e tutte le altre sopra indicate e cioè: a) contribuzione basata sul criterio di cassa e non di competenza;
b) mancanza di un minimale contributivo, esistente invece, oltre Parte che per l , anche per l'assicurazione commercianti (per cui, quale che sia il reddito ricavato, la contribuzione non può scendere al di sotto di una certa soglia, cfr. L. 31 dicembre 1991, n. 415, art. 6,
comma 7); c); la negazione del principio dell'attività prevalente;
- nella Gestione separata la contribuzione si commisura esclusivamente ai compensi percepiti ed i decreti ministeriali a cui fa rimando la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 30, ossia il D.M. 24 novembre
1995 ed il successivo D.M. 2 maggio 1996, n. 281, dettano i criteri per il versamento della contribuzione, distinguendo tra i redditi di cui art. 49, comma 1, TUIR, che sono quelli da lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti o professioni, per i quali il soggetto onerato del versamento della contribuzione è lo stesso soggetto percettore (come previsto per gli altri lavoratori autonomi
CP_ iscritti nelle gestioni artigiani, commercianti e coltivatori diretti), e i redditi di cui al secondo comma del medesimo art. 49, che derivano dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società
e dagli altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il soggetto obbligato al versamento della contribuzione è invece il soggetto erogatore dei compensi (come prescritto per la gestione AGO dei lavoratori dipendenti) attraverso un meccanismo analogo a quello previsto per il sostituto di imposta (il D.P.R. n. 917 del 1986 è stato modificato dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344,
con effetti dal primo gennaio 2004, ma l'impianto fondamentale, per quanto interessa, è rimasto lo stesso);
- la regola generale è quindi che all'espletamento di duplice attività lavorativa, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, deve corrispondere la duplicità di iscrizione e non si ha, peraltro,
duplicazione di contribuzione, perché a ciascuna fa capo una attività diversa. Inoltre ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo.
Alle conclusioni cui giunsero le Sezioni Unite n. 3240 del 2010, può aggiungersi, consolidandole e rendendole attuali, che la finalità di conseguire l'estensione delle tutele attribuita alla gestione separata sin dalla sua costituzione, si è accentuata (tanto da realizzare, secondo una condivisibile opinione, una sorta di positiva eterogenesi dei fini rispetto all'originaria mera finalità di cassa) attraverso un'opera di costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione.
Si è giunti, dunque, all'estensione dell'obbligo assicurativo a quasi tutti i lavoratori autonomi,
ricomprendendovi non solo i lavoratori definiti parasubordinati (lavoratori coordinati e continuativi secondo il d.lgs. n. 81 del 2015), ma anche, con interventi normativi mirati, varie altre categorie, quali:
addetti a servizi turistici, addetti ad attività di intermediazione, incaricati di vendite a domicilio,
beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca (art. 1, legge n. 315 del
1998), associati in partecipazione (art. 43, d.l. n. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003 ed art. 1,
comma 157, l. n. 311 del 2004); (art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) lavoratori autonomi occasionali al di sopra di una certa soglia di reddito (Euro 5.000); spedizionieri doganali non dipendenti (l. n. 230 del 1997); assegnisti di ricerca;
amministratori locali;
beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, i medici con contratto di formazione specialistica, i Volontari del Servizio Civile Nazionale (avviati dal 2006 al
2008).
Il presupposto da cui deriva l'obbligo di iscrizione dei suddetti soggetti è in linea di principio strettamente correlato alla qualificazione fiscale dei redditi che essi percepiscono ed alla entità dei medesimi che diventa irrilevante se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003.
Tale complessivo ed articolato quadro normativo, che si è correttamente ricondotto ad una consapevole scelta legislativa di estensione della copertura assicurativa anche attraverso il piano oggettivo, perché
ancorata direttamente alla produzione di redditi qualificati secondo la disciplina tributaria, induce a ritenere che la copertura previdenziale realizzata attraverso la istituzione della Gestione separata non è
limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ed emergenti via via a seconda delle evoluzioni del sistema economico e produttivo, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35
Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, nei modi indicati dal comma quarto dello stesso articolo 38 della Costituzione.
Sono lavoratori tutti coloro che traggono dalla loro personale attività professionale i mezzi necessari a soddisfare le esigenze di vita proprie e familiari, ivi compresi anche i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti, secondo il dettato costituzionale, per cui essi vanno tutelati dal punto di vista previdenziale al verificarsi di una delle situazioni di bisogno individuate dallo stesso art. 38 Cost.
Su queste premesse va verificata la sostenibilità, rispetto alla appena enunciata regola dell'universalizzazione delle tutele, della tesi avallata dal ricorrente secondo cui, in applicazione del disposto dell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 come interpretato dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del
2011 conv. in l. n. 11 del 2011, si sottrae all'obbligo di iscrizione alla gestione separata il professionista che, per svariate ragioni dovute alle specifiche discipline previdenziali di categoria, non sia soggetto alla iscrizione presso la cassa professionale di riferimento benché soggetto all'obbligo di versamento del contributo integrativo.
La risposta non può essere positiva proprio in quanto la funzione assunta nel sistema dalla Gestione
separata risponde ad una logica di copertura universale, soggettiva ed oggettiva, delle attività umane produttive di reddito da lavoro che è ben distante dalla logica, sostanzialmente rispondente a scelte organizzative dello Stato in materia previdenziale, sottesa all'attribuzione alle casse professionali (sia privatizzate che di nuova istituzione) della gestione dei rapporti assicurativi degli iscritti.
In altri termini, il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (ex art. 2, comma 26, I.
n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269/2003) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già
integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento. Per tale ragione non è
corretto adottare, nella ricerca della soluzione della questione, una logica limitata ad un mero riparto di competenze tra Gestione separata e cassa professionale con la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele, improntato a precisi obblighi derivanti dalla
Costituzione, per effetto dell'attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati.
(…)
Sulle premesse sin qui esposte va esaminato il disposto dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 6 luglio
2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011, che, esplicitando l'intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che il comma 26 del citato art. 2 della l. 335 del 1995 va inteso nel senso che "i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia CP_1
subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11".
La congiunzione "ovvero" può avere sia funzione meramente esplicativa, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali e che dunque non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali, che funzione disgiuntiva, per cui sarebbero tenuti alla iscrizione i soggetti che esercitano una attività professionale per il cui esercizio non è richiesta l'iscrizione agli albi professionali ed altresì coloro che, pur iscritti agli albi, non sono tenuti al versamento di alcuna contribuzione alle casse professionali.
Dal punto di vista astratto, è possibile, poi, intendere il "versamento contributivo", come riferito al contributo soggettivo o anche a quello integrativo, giacchè viene messo in dubbio se il versamento che esonera dalla iscrizione sia solo quello soggettivo, finalizzato alla creazione di una posizione previdenziale o anche quello integrativo (che viene versato da tutti coloro che sono iscritti agli albi ma non alle casse). Quest'ultimo versamento in quanto "sterile", perché non produttivo di alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, avrebbe una mera finalità solidaristica in senso lato.
Queste ulteriori questioni derivate dalla legge interpretativa, come già sottolineato dai precedenti specifici di questa Corte nn. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018,
n.1643 del 2018, vanno risolte, necessariamente, alla luce della ricostruzione sistematica sopra rappresentata perché una interpretazione meramente letterale non potrebbe mai giungere a soluzioni certe essendo il termine
La norma interpretata, infatti, significativamente intitolata all'armonizzazione degli ordinamenti pensionistici, pur nel rispetto della pluralità degli organismi assicurativi (art. 1, comma 1 l. n. 335 del
1995), ha chiaramente indicato la volontà di estendere l'area della tutela assicurativa attraverso l'istituzione della Gestione separata, facendone un principio dell'intera riforma. Il principio ha trovato sostanziale, seppure non totale, concretizzazione nei sensi sopra ricordati, e la sua portata deve incidere anche sulla disciplina sostanziale delle previdenze di categoria, ridimensionando in caso di sua negazione, i criteri di autonomia e di separazione delle tutele, che caratterizzano il provvedimento sulla privatizzazione, adottato dal d.lgs. n. 509 del 1994. Pertanto, l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 come chiarita dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.
Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all'obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all'interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l' CP_1
La conclusione qui esposta non è contraddetta, infine, neanche dalle considerazioni, evocate soprattutto in sede di discussione, circa la eventuale non utilità della contribuzione versata dal professionista presso la Gestione separata a seguito della sua iscrizione d'ufficio, posto che questa Corte di cassazione ha avuto modo da tempo (Cass. n. 10396 del 2009) di ribadire che dall'obbligo introdotto dall'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995 e dal successivo comma 32, che regola l'emanazione di norme regolamentari, si trae la deduzione che la nuova gestione separata è chiamata fondamentalmente a rappresentare un'ulteriore gestione della assicurazione generale obbligatoria, che si aggiunge a quelle preesistenti per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dell'agricoltura, commercio e artigianato. Peraltro, anche gli sviluppi recenti della legislazione (vd. l. n. 228 del 2012 e I. n. 232 del
2016) si sono mossi nel senso di ampliare la sfera della cumulabilità della diversa contribuzione, non coincidente, maturata da ciascun lavoratore secondo le proprie valutazioni di convenienza. Si tratta certamente di una estensione della copertura assicurativa e non può certo confondersi la funzione dell'imposizione dell'obbligo dell'iscrizione alla Gestione separata con la concreta valorizzazione della contribuzione maturata da ciascun iscritto, come tale legata alle peculiarità della vita lavorativa di ciascuno, in assenza di un rapporto di indefettibile corrispondenza tra le pensioni e le retribuzioni e tra le pensioni e l'ammontare della contribuzione versata, ed in presenza di <[...] una tendenziale correlazione, che salvaguardi l'idoneità del trattamento previdenziale a soddisfare le esigenze di vita> (Corte Cost. n. 259 del 2017)”.
Da ultimo la Suprema Corte ha ribadito che “la produzione di un reddito superiore a Euro 5.000,00 da luogo ex se all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata (cfr. Cass. n. 3799/19, paragrafo 34 della parte motiva), in quanto, la produzione di un reddito superiore alla predetta soglia vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che, quand'anche se ne voglia predicare la non abitualità, il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44, cit., ne ha comunque determinato la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata” (cfr. Cass. 33892/2024).
Nel caso di specie, è pacifico – in quanto circostanza incontestata e comunque risultante dalla documentazione prodotta da – che l'istante, per l'anno in esame, abbia percepito un reddito – al CP_1 netto delle spese - superiore al predetto limite (pari ad € 38.706,00- cfr. riquadro RE21 all.8 ). CP_1
Trattasi del medesimo reddito indicato nel prospetto allegato all'avviso bonario datato 18.11.2022.
Alla stregua delle considerazioni che precedono devono quindi ritenersi sussistenti i presupposti per l'iscrizione nella gestione separata in relazione all'anno 2016 e per la relativa richiesta contributiva.
Né la pretesa creditoria dell' potrebbe ritenersi prescritta, poiché anche a voler considerare quale CP_1 dies a quo del termine prescrizionale quello indicato in ricorso (15.6.2017), al momento della notifica del provvedimento datato 18.11.2022 e ricevuto in data 30.11.2022 (come allegato dal ricorrente), la prescrizione non poteva ritenersi ancora maturata stante l'operatività della sospensione prevista dalla normativa emanata durante il periodo emergenziale.
In particolare, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L.
2020, n. 27), “2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
A norma dell'articolo 37, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27, i termini di prescrizione di cui all'articolo 3 comma 9 della legge n. 335 del
1995 sono stati, dunque, inizialmente sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020.
Altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21), “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art.3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione…omissis..”.
Ne deriva che, considerati i predetti periodi di sospensione, il primo corrente dal 23.2.2020 al 30.6.2020,
il secondo dal 31.12.2020 al 30.6.2021, pari a complessivi 311 giorni, alla data della notifica dell'avviso bonario, non era ancora decorso il quinquennio prescrizionale.
Deve, infine, essere respinta l'eccezione concernente l'erronea determinazione delle sanzioni in quanto, incontestato il regime applicato da , l'art. 116 comma 8 lettera b l. 388/2000 prevede che “in caso CP_1 di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al
60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”.
A tale titolo risulta richiesta la somma di € 6.437,58 (cfr. pag. 2 avviso di addebito opposto), corrispondente peraltro a quella indicata in ricorso, sicché anche tale motivo di doglianza va disatteso.
Per le ragioni che precedono il ricorso non può trovare accoglimento.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore della controversia,
dell'assenza di questioni giuridiche complesse e di attività istruttoria di natura non documentale – segue la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1600,00.
Brindisi, 22.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere