Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/04/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1029/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO in composizione monocratica, in persona del Giudice designato dott. Antonio BELLUSCI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1029 R.G. dell'anno 2016, vertente
TRA in persona del legale rappresentante p.t., (C.F./P.IVA ), rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Roberta Ercolano, presso il cui studio in Piano di Sorrento (NA)
Via Legittimo n. 5 è elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E in persona del legale rappresentante p.t. (C.F./P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuliana Perito, in forza di procura in atti, presso il cui studio in Polla (SA) alla Via del casale della Croce n. 4, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
OGGETTO: Pagamento somme da contratto di appalto di opere e servizi per l'informatica.
All'udienza del 21.11.2024 i procuratori delle parti rassegnavano le loro conclusioni, come da relativo verbale d'udienza, e la causa veniva ritenuta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Prima dell'inizio del presente giudizio, le parti, su invito dell'attrice, svolgevano la procedura di negoziazione assistita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, che si concludeva con esito negativo (cfr. all. da 17 a 21 produzione attrice).
Successivamente, con atto di citazione ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Parte_1 innanzi a questo Tribunale la società per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Controparte_1
Accertare e dichiarare, per tutti i motivi innanzi esposti, che l'attrice ha realizzato su incarico ed in favore della le opere e delle attività di cui al paragrafo B) della parte assertiva. Per l'effetto, Controparte_1 condannare la società convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di 9.622,86
(€. Novemilaseicentoventidue//86) di cui alle fatture n° 15 del 24/01/2013, n° 207 del 31/12/2013, n° 208 del 31/12/2013 e n° 209 del 31/12/2013 quale corrispettivo accettato per le attività e/o opere eseguite, oltre interessi dalla data di scadenza dei pagamenti sino all'effettivo soddisfo ovvero alla diversa somma che risulterà dall'istruttoria; 2) In via subordinata rispetto ad 1), quantificarsi il corrispettivo dovuto in favore della società attrice ai sensi dell'art. 2225 c.c. in riferimento al lavoro effettivamente eseguito per conto ed in favore della per l'esecuzione delle opere di cui al punto B) della parte assertiva ed al Controparte_1
3) Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, che l'inadempimento della società convenuta ha cagionato un danno patrimoniale pari ad €. 500,00 ovvero pari alla diversa somma che sarà provata in via istruttoria
o che verrà diversamente quantificata dal Giudice oltre danno morale ed all'immagine da liquidarsi in via equitativa e condannarsi la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma così come determinata;
4) In ogni caso, condannare la società convenuta alla refusione di spese, diritti ed onorari di causa con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori per averne fatto anticipo”.
Sosteneva l'attrice a fondamento di tali pretese che è una società attiva nel settore web e si occupa della realizzazione, gestione e manutenzione di siti internet, oltre che dello sviluppo di applicazioni (“App”) per dispositivi mobili;
che la convenuta le commissionava, per l'anno 2013, la realizzazione di un sito internet, lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili Apple e Android, nonché attività implementative “SEM e
SEO”; che per tali opere offriva il prezzo, accettato dalla convenuta, di €. 1.600,00 per la realizzazione di sito internet www.peritogroup.it e per le attività “MC-WEB”, €. 360,00 annui per le attività di supporto e manutenzione di €. 900,00 per lo Sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili Apple ed altri €. CP_2
900,00 per i dispositivi Android, di €. 120,00 per attività di “MC-DEV”, di €. 500,00 annui per l'attività di supporto e manutenzione, oltre che di €. 350,00 mensili oltre IVA per le attività implementative “SEM e
SEO”; che avendo regolarmente adempiuto, nel corso del 2013, la propria prestazione, emetteva le fatture sopra indicate, dell'importo complessivo di €. 9.622,86, le quali non venivano né contestate né pagate;
che, inoltre, tale mancato pagamento le procurava danni patrimoniali, derivanti dall'impossibilità di pagare alcuni suoi fornitori, pari ad €. 444,08 (come precisato nelle memorie ex art. 183 co. 1 n. 1 c.p.c.), oltre danno morale ed all'immagine.
Si costituiva in giudizio la convenuta, che contestava le avverse deduzioni, eccependo: Controparte_1 che l'attrice si rendeva gravemente inadempiente nei suoi confronti, in quanto non predisponeva né consegnava le opere oggetto dell'offerta. In particolare, eccepiva che il sito internet e le opere di cui al punto n. 1) della lettera B) dell'atto di citazione avrebbero dovuto essere realizzate in occasione dell'inaugurazione della sua nuova sede e che pochi giorni prima di tale evento l'opera non solo non era stata ultimata, ma non funzionava nemmeno in via provvisoria, tanto che si rendeva necessario l'intervento di altra ditta per la realizzazione del sito. Specificava, inoltre, che l'attrice non le comunicava mai le credenziali di accesso al sito, così impedendo di fatto il perfezionamento del rapporto e che non le consegnava nemmeno le applicazioni previste al punto n. 2) della lettera B) dell'atto di citazione e, conseguentemente, in assenza della prestazione principale non svolgeva neanche le attività di cui al punto n. 3.
Tanto esposto chiedeva il rigetto della domanda attrice perché infondata, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese e competenze di lite.
Nel corso di causa venivano prodotti ed acquisiti documenti;
veniva, inoltre, ammesso ed espletato l'interrogatorio formale di Perito legale rappresentante della convenuta, ed ammessa ed espletata Tes_1 la prova per testi. Infine, all'esito dell'udienza “cartolare” del 21.11.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva ritenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge, ratione temporis vigente, per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è parzialmente fondata e pertanto va accolta nei termini di seguito indicati.
Giova, preliminarmente, premettere che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza,….. mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa…” (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. III, 18.02.2020, n. 3996).
Inoltre, in base al principio consacrato nell'articolo 2697 c.c. onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere l'adempimento dell'obbligazione dallo stesso contrattualmente assunta nei suoi confronti oppure il risarcimento del danno arrecatogli dall'inadempimento della controparte dell'obbligazione su di essa gravante ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata e, nel caso in cui chieda il risarcimento del danno arrecatogli dal comportamento inadempiente dell'altro contraente, il danno subito e la sua riconducibilità sul piano causale al dedotto inadempimento: mentre l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, grava sul debitore l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso
Corte di cassazione n. 2221 del 1984 e n. 8336 del 1990, secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697 c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001
e Corte di cassazione n. 3373 del 2010: in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…. anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento - per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione, o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni -, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento).
È evidente, pertanto, che il “giudice è tenuto a verificare se “colui che eccepisce l'inefficacia” dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio. In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza “dei fatti che costituiscono il fondamento” del diritto fatto valere in giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del
08.06.2007).
Tanto premesso in diritto, occorre, a questo punto, verificare la fondatezza o meno della domanda del creditore, avuto riguardo ai principi giuridici prima richiamati ed al quadro probatorio emerso all'esito della fase istruttoria;
in particolare, occorre, in primis, appurare se abbia o meno regolarmente Parte_1 adempiuto all'onere - sulla stessa gravante - di valida allegazione e di prova della intervenuta stipula di un contratto con la controparte e del contenuto dello stesso, ossia del titolo da essa posto a fondamento delle pretese creditorie azionate.
Alla luce delle risultanze processuali acquisite, deve ritenersi che un tale onere sia stato assolto solo parzialmente, per le ragioni di seguito esposte.
Dunque, nel caso di specie, l'attrice deve fornire la prova del contratto, ed allegare l'inadempimento della controparte ma, viste le eccezioni di inadempimento, deve altresì fornire la prova dell'esecuzione delle opere oggetto di pattuizione.
Dal canto suo la convenuta deve provare l'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria o il suo venir meno.
Anzitutto, va evidenziato che non appare affatto agevole, nella fattispecie in esame, qualificare il contratto concluso tra le parti. In particolare, se trattasi di appalto (art. 1655 c.c.), di contratto d'opera (artt. 2222 c.c.), di contratto d'opera intellettuale (art. 2229 c.c.) o di contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.).
Sono tutti contratti molto affini tra loro. I primi due, entrambi con obbligazione di risultato (nel senso che richiedono il compimento dell'opera stabilita), si differenziano, sostanzialmente, per il tipo di organizzazione dell'impresa, che nell'appalto deve essere di media o grande dimensione con l'appaltatore che svolge attività di assunzione e direzione dei lavori, mentre nel contratto d'opera il lavoro è in prevalenza dell'obbligato medesimo che pone nella pratica l'opera, da solo o avvalendosi di manodopera ausiliare.
Anche nel contratto d'appalto è possibile ravvisare il carattere artigianale dell'impresa, ma con un'organizzazione più complessa, tipica dell'impresa, che racchiude efficienza, velocità, tecnologie e attrezzature adeguate. Il terzo, invece, si differenzia dagli altri due in quanto postula il carattere intellettuale della prestazione, che deve essere prevalente rispetto al lavoro materiale, e in generale l'obbligo al compimento dell'attività promessa, senza però il dovere di ottenere un risultato prestabilito. Trattasi, quindi, di prestazioni di mezzi e non di risultato, anche se è possibile che da tale contratto scaturisca un'obbligazione di risultato per il prestatore d'opera intellettuale. Infine, il contratto di somministrazione (cui potrebbero iscriversi, nel caso di specie, tutte le attività a carattere periodico, quali quelle di implementazione SEM e
SEO, di supporto e di manutenzione), ha ad oggetto la prestazione di cose, mentre l'appalto ha ad oggetto il compimento di un'opera o di un servizio. Caratteristica della somministrazione è la periodicità o la continuità delle prestazioni, che nell'appalto si ha soltanto quando il contratto ha ad oggetto un servizio. In sostanza, la somministrazione, a differenza dell'appalto, non comprende la fornitura di un servizio, ma solo la prestazione di cose.
Tanto evidenziato, il contratto concluso, nella fattispecie in esame, tra le parti può essere qualificato, come appalto di opere (quale la creazione e lo sviluppo del sito internet e delle “App” per dispositivi mobili) e di servizi informatici (quali le attività di implementazione SEO e SEM, di monitoraggio, gestione della campagna pubblicitaria, supporto e manutenzione della piattaforma Web), in quanto le prestazioni oggetto del presente giudizio (appena richiamate), oltre a non avere ad oggetto cose, sono state eseguite dall'appaltatore con organizzazione media di impresa (e non “con lavoro prevalentemente proprio”) e gestione dei mezzi necessari all'esecuzione delle stesse a proprio rischio.
Nell'ambito di tale contratto possono ritenersi sussistenti, in quanto pacifici e non contestati, nonché in quanto provati documentalmente ed ammessi dallo stesso legale rappresentante della convenuta, i seguenti fatti:
1) verso la fine dell'anno 2012 la società attrice, attiva nel settore Web, offriva alla convenuta, società operante nel settore della vendita e manutenzione di autoveicoli, di realizzare, per l'anno 2013: a) un sito internet cd. “vetrina”, che comprendeva anche attività di supporto e manutenzione della piattaforma Web;
b) lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili Apple e Android, con supporto e manutenzione degli applicativi;
c) l'esecuzione di attività implementative SEM e SEO con generazione di report mensili e gestione della campagna pubblicitaria;
2) l'attrice offriva (cfr. all. n. 8 fascicolo attrice) di eseguire tali opere e servizi ai seguenti prezzi, IVA inclusa: €. 1.600,00 per la realizzazione del sito internet www.peritogroup.it e per le attività “MC-WEB”,
€. 360,00 annui per le attività di supporto e manutenzione €. 30,00 creazione e traduzione CP_2 contenuti , €. 900,00 per lo Sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili Apple ed altri €. 900,00 Pt_2 per i dispositivi Android, di €. 120,00 per attività di analisi e documentazioni di progetto “MC-DEV”, €.
500,00 annui per l'attività di supporto e manutenzione “ , oltre che di €. 350,00 mensili per le CP_2 attività implementative “SEM e SEO” (anche se, quanto a queste ultime, va precisato che non sono contenute nell'offerta scritta predisposta dalla convenuta - cfr. all. n. 8 cit.);
3) la società convenuta, in persona del suo legale rappresentante, accettava tali prezzi.
Quanto, poi ai fatti contestati dalla convenuta (ossia al fatto che l'attrice si rendeva totalmente inadempiente, per non aver ultimato entro il termine pattuito il sito internet, per non aver mai consegnato le applicazioni
Apple e Android e, di conseguenza, per non aver fornito i servizi SEM e SEO), va evidenziato che l'attrice nel corso del giudizio ha provato la sussistenza degli stessi, anche se nei limiti di seguito indicati.
A) Attività implementative SEO e SEM, generazione report e gestione campagna pubblicitaria.
Anzitutto, nessun dubbio residua in relazione alla realizzazione, da parte dell'attrice, delle attività “SEO e
SEM”, di quelle di invio dei report periodici, di attivazione delle campagne pubblicitarie, di aggiornamento dei contenuti, testi e foto, quanto meno del vecchio sito della Perito. Infatti, siffatte circostanze sono state tutte ammesse dal legale rappresentante della convenuta, Perito il quale sottopostosi ad Tes_1 interrogatorio all'udienza del 15.10.2018 (cfr. relativo verbale), dapprima dichiarava: “Preciso che le attività di SEO e SEM sono state in parte realizzate dall'attrice” e poi confermava essere veri i capitoli della memoria ex art. 183, secondo termine, di parte attrice, n. 17 (che “nel periodo gennaio-ottobre 2013 sono rimasti accessibili i vecchi siti internet … e che ha attivato in detto periodo le relative Parte_1 campagne promozionali e svolto i servizi SEO e SEM”) 19 (che “le attività implementative SEO e SEM sono state segnalate da con report periodici e aggiornamenti messi a disposizione di sulla Pt_1 CP_1 piattaforma Google Analytics”) 21 e 22, anche se in parte: “con riguardo alla campagna pubblicitaria preciso che è vero che la società attrice l'ha realizzata ma sul vecchio sito, il nuovo non è mai stato consegnato. Con riguardo al caricamento on line dei prodotti non lo so. Sul capo 22 (aggiornamento da gennaio a dicembre 2013 di contenuti, testi e foto prima sul vecchio sito e poi sul nuovo) non posso escludere che ciò sia avvenuto con riguardo al vecchio sito, riguardo al nuovo ritengo di no perché il prodotto non è mai stato consegnato”.
Lo svolgimento di tali attività ha trovato conferma nella copiosa produzione documentale dell'attrice, ed in particolare dalla gran mole di corrispondenza informatica intercorsa tra le parti, dalla quale è emersa la trasmissione dei report periodici, statistiche ecc. (cfr. all.ti n. 10), l'esecuzione di aggiornamenti del sito a richiesta della convenuta (cfr. all.ti n. 11), la realizzazione di campagne promozionali e pubblicitarie (cfr. all.ti n. 10 e 11), nonché nella deposizioni dei testi (esaminato all'udienza del Testimone_2
04.06.2019) e (esaminato all'udienza del 21.10.2019), informatici, all'epoca dei fatti Testimone_3 entrambi collaboratori dell'attrice, i quali hanno concordemente dichiarato (cfr. verbali di udienza sopra indicati) di aver partecipato materialmente alla realizzazione delle suddette attività.
Ne consegue che, avendo l'attrice adempiuto l'anzidetta prestazione fornendo alla convenuta tali servizi
(descritti nelle fatture n. 15/13 per i mesi di gennaio e febbraio 2013 e n. 207/13 per i mesi da marzo a dicembre 2013), la stessa va retribuita.
Quanto al prezzo da corrispondere per dette attività, va ribadito che di esso non si trova traccia nell'offerta scritta dell'attrice (cfr. all. n. 8 produzione di parte attrice), sicché lo stesso va determinato in quello di €.
350,00 mensili, indicato in citazione, non contestato dalla convenuta ed ammesso come tale anche dal legale rappresentante di quest'ultima, per un totale di €. 4.250,00, da ritenersi IVA inclusa, così come tutti gli altri prezzi indicati nell'offerta sopra menzionata, oltre interessi dalla data di scadenza del pagamento sino all'effettivo soddisfo.
B) Realizzazione nuovo sito internet, supporto e manutenzione piattaforma Web (vecchio e nuovo sito).
Relativamente, poi, alla realizzazione del nuovo sito internet, va ribadito che la convenuta ha eccepito che l'attrice avrebbe dovuto consegnarlo in occasione della inaugurazione della sua nuova sede e che pochi giorni prima di tale evento, lo stesso non era ancora stato ultimato e non era funzionante.
Al riguardo va, anzitutto, evidenziato che l'offerta predisposta dall'attrice (cfr. all. n. 8 fascicolo , Pt_1 comprendeva la realizzazione di una “Piattaforma e-Commerce e Template” (consistente nell'installazione e configurazione della piattaforma, nella creazione di utenti amministratori e profiling degli accessi, nell'installazione di Template e nell'integrazione del logo, nell'installazione della lingua ING, nell'inserimento di contenuti, la galleria fotografica e il modulo di richiesta informazioni via mail - al prezzo di €. 1.600,00 IVA inclusa), nonché attività di supporto e manutenzione su spazio Web e manutenzione della piattaforma Web (al prezzo di €. 360,00/annui IVA inclusa – cfr. all. n. 8 produzione attrice).
In merito a tale sito, dalla documentazione allegata alla citazione, ed in particolare dalle mail prodotte dall'attrice, non disconosciute né contestate dalla convenuta, è emerso: che già a metà gennaio 2013 la prima inviava alla seconda, presso la casella mail di , report con gli screenshots del nuovo Parte_3 sito (cfr. all. n. 10, mail del 18.01.2013 con allegati screenshots), che in seguito vi furono costanti interlocuzioni tra le parti relative a vari aspetti del sito e che ancora dopo, alla fine del mese di agosto/inizi del mese di settembre 2013, erano in corso verifiche e test del nuovo sito eseguite sia dall'attrice, sia dalla convenuta per mezzo di suoi dipendenti ( , e della società Parte_3 Testimone_4 [...]
(cfr. all.ti n. 11, mail del 20.08.2013, 28.08.2013, 02.09.2013, 04.09.2013, 06.09.2013 nella CP_3 quale ad esempio direttamente suggerisce a delle modifiche alla “scheda veicolo”, Controparte_4 Pt_1
10.09.2013).
Successivamente, con mail dell'11.09.2013, avente ad oggetto: “Messa on line nuovo sito”, Parte_3
e dipendenti della , comunicavano all'attrice quanto segue: “come da
[...] Testimone_4 CP_1 ultima conference call di qualche minuto fa e vista la necessità da voi manifestata di andare on line per la prevista “campagna pubblicitaria dell'evento”, vi confermiamo la volontà di andare on line con il nuovo portale nella giornata di domani 12/09/2013 e quindi autorizziamo la migrazione”. Aggiungevano che molte funzioni e/o modifiche già sollecitate “non sono ancora complete e perfettamente funzionanti, nonché poco favorevoli all'immagine aziendale”. La sera dopo, suggeriva a le modifiche Testimone_4 Pt_1 da apportare al sito, elencandole in 5 punti. Nei giorni successivi, seguiva lo scambio di mail volte a perfezionare il sito. Il 17.09.2013 chiedeva a di togliere dal sito “le promozioni Parte_3 Pt_1
Bosch scadute e inserire BMW tutto compreso 2013” ed il 07.10.2013 di “inserire sul sito il testo che da lunedì 14 ottobre al giorno dell'inaugurazione il 25 ottobre la sede vecchia rimane chiusa al pubblico.
Trovate voi un modo magari invitate i clienti per il 26 all'evento”.
Tali mail provano, indubbiamente, che l'attrice pubblicava on line il nuovo sito della società convenuta, da essa stessa in precedenza sviluppato e realizzato, nella metà del mese di settembre 2013 e che nel periodo successivo, tale sito, quanto meno nella configurazione pattuita (solo il c.d. sito vetrina) era ultimato e funzionante ed è stato costantemente implementato, aggiornato e manutenuto dall'attrice.
Le suddette conclusioni hanno trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi Testimone_5
e , si ribadisce informatici e collaboratori dell'attrice che seguivano il cliente
[...] Testimone_3 CP_1
i quali confermavano tutti i numerosi capitoli di prova articolati al riguardo dall'attrice.
[...]
In particolare, entrambi confermavano, con diverse precisazioni esplicative delle attività realizzate, essere vero quanto descritto nei capitoli n. 5 (“.. che la società attrice, ha provveduto a realizzare e consegnare alla committente durante il corso dell'anno 2013 le opere descritte al capo 1) ed, in particolare, il sito internet e le applicazioni (“App”) nonché a svolgere attività di supporto e manutenzione del sito, procedendo allo sviluppo dell'integrazione delle “App” con il sito www.peritogroup.it, all'analisi ed alla documentazione di progetto nonché allo sviluppo degli script di gestione delle richieste provenienti da dispositivi mobili, oltre che all'espletamento dell'attività SEM e SEO per il periodo gennaio-dicembre
2013”), 12 (“.. che il sito internet www.peritogroup.it, sviluppato da venne messo on-line nella Pt_1 configurazione richiesta per contratto - comprendente installazione e configurazione della piattaforma, creazione degli utenti amministratori e profili degli accessi, installazione Template ed integrazione del logo, installazione della lingua inglese, inserimento di contenuti, della galleria fotografica e del modulo di richiesta informazioni via mail ed attività di supporto e manutenzione comprendente supporto CP_2 sistematico su spazio e web ed applicativi e supporto e manutenzione della piattaforma web - alla fine del mese di giugno 2013”), 13 (“.. che il sito internet www.peritogroup.it era attivo e funzionante ed on-line a settembre 2013”), 14 (“.. che la homepage del sito internet www.peritogroup.it in data 30 settembre 2013 riportava la pubblicità dell'evento inaugurazione della nuova sede di ”), 15 (“.. che il nuovo sito CP_1 internet ad ottobre 2013 risultava oggetto di lavorazioni che riguardavano le implementazioni richieste da
ed, in particolare, il modulo di ricerca delle vetture e questioni attinenti alla grafica affidata a CP_1
”), 21 (“.. che nel periodo gennaio-dicembre 2013 ha attivato prima sul vecchio CP_3 Pt_1 sito e poi sul nuovo sito campagne pubblicitarie ed ha caricato on-line il parco veicoli in vendita presso la convenuta”), 22 (“.. che nel periodo gennaio-dicembre 2013 ha aggiornato contenuti, testi e foto Pt_1 prima sul vecchio sito e poi sul nuovo sito web, creato contenuti destinati ai profili social del cliente, inserito inserzioni di vendita delle auto in vendita presso la convenuta su portali e siti web del settore automotive”),
23 (“…. che le credenziali d'accesso al sito www.peritogroup.it, su ordine della committente vennero fornite da a semplice richiesta alla ”, 24 (“… che, in particolare, nel mese di giugno 2013 Pt_1 CP_3 vennero fornite da a le credenziali d'accesso alla pagina landing ed al pannello di Pt_1 CP_3 amministrazione del sito web mentre nel successivo mese di luglio 2013 quelle di accesso al sito principale”).
Anche il teste di parte convenuta, , all'epoca dei fatti dipendente di , Parte_3 CP_1 esaminato all'udienza del 16.09.2021, pur confermando la circostanza n. 3 della memoria ex art. 183 co. 6
n. 2, della convenuta, ovvero essere vero che (“si è reso necessario per la realizzazione del nuovo sito internet l'intervento di altra ditta, ovvero della ”) puntualizzava che: “… conosco Controparte_5 entrambe le società, la e la . La è stata interpellata per completare Pt_1 CP_3 CP_3 il sito internet. ADR: il sito doveva essere fatto da . ADR: io mi occupavo di marketing e Pt_1 organizzazione aziendale”, e subito dopo ammetteva, tuttavia, che: “Il sito era già costruito, impostato, funzionante non su tutto, bisognava fare modifiche ed alcune cose richieste dalla ” che, CP_1 evidentemente, riguardavano funzionalità aggiuntive non oggetto della pattuizione iniziale, quali l'inserimento della funzione di ricerca delle auto. Inoltre, non confermava nemmeno il capitolo n. 4 (“Vero che la ha reso funzionante il nuovo sito internet della ”), infatti precisava Controparte_5 CP_1 che: “La ha fatto delle modifiche su parti non funzionati, come parti grafiche e l'App. Alcune CP_3 modifiche sono state successivamente richieste, altre sono state riviste dalla , erano esistenti CP_3
e dovevano essere modificate per dettagli in più, come era stato richiesto”, infine non smentiva nemmeno la circostanza della pubblicazione del sito on line, infatti riferiva: “Ricordo che c'era il sito in costruzione da , non sono a conoscenza, perché non ho competenze tecniche, se il sito in quella fase fosse Pt_1 visibile on-line, oppure solo internamente alla e non ricordo se il vecchio sito, cosiddetto CP_1 service, fosse contestualmente funzionante alla costruzione del nuovo sito”.
Pertanto, può agevolmente ritenersi che l'attrice abbia provato l'ulteriore circostanza di aver realizzato e consegnato mediante la pubblicazione on line il nuovo sito, nonché di aver fornito, per tutto il 2013, supporto sistemistico e manutenzione delle piattaforme Web de vecchio e del nuovo sito.
Lo stesso non è accaduto relativamente alle eccezioni di inadempimento sollevate dalla convenuta.
Invero, quanto all'apposizione di un termine entro il quale l'attrice avrebbe dovuto consegnare il sito in questione, rappresentato nella specie dalla data, non meglio specificata, di inaugurazione della nuova sede della convenuta, va chiarito che dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dall'offerta scritta predisposta dall'attrice e dalle numerose mail prodotte da quest'ultima, non è emersa l'apposizione di alcun termine al contratto in questione. Inoltre, nessuno dei testi escussi ha riferito della presenza di un siffatto termine. In particolare, il teste di parte convenuta , nel rispondere sui capitoli n. 7 e 8 della memoria ex art. 183 co. 6 n. Parte_3
2 della (“7. Vero è che il sito internet doveva essere pronto già dal luglio 2013 e che i ritardi CP_1 nella pubblicazione dello stesso hanno comportato il differimento della inaugurazione della nuova sede della 8. E' vero che il nuovo sito era stato commissionato proprio in vista della detta Controparte_1 inaugurazione”), dichiarava: “7) Non posso confermare con esattezza, perché esisteva una data da contratto per la chiusura del sito, data di cui non sono mai stato a conoscenza, lo slittamento della inaugurazione della non è dipesa solo dal sito, il sito era una parte fondamentale perché i clienti dovevano CP_1 registrarsi per accedere allo spettacolo dell'inaugurazione, doveva esserci uno spettacolo di Parte_4 per cui dovevano registrarsi. ADR: Non sono a conoscenza delle altre cause dello slittamento della inaugurazione. 8) confermo e mi riporto a quanto detto sopra, serviva per la registrazione dei clienti e per fare analisi di marketing”.
Dunque, pur essendo plausibile che la convenuta voleva dotarsi di un nuovo sito internet in occasione dell'apertura della nuova sede, tuttavia, all'esito dell'istruttoria non è emerso che la suddetta circostanza fosse stata oggetto di pattuizione tra le parti.
Solo per completezza, occorre precisare che nemmeno la deposizione del teste , legale Testimone_6 rappresentante della (ovvero della società che sarebbe subentrata all'attrice nella Controparte_6 ultimazione del sito), è idonea a suffragare la tesi della convenuta relativa alla mancata realizzazione e consegna del nuovo sito internet da parte della società ed al mancato funzionamento di Pt_1 quest'ultimo. Infatti, a tal proposito, il teste ha riferito (cfr. verbale udienza del 04.06.2019) che: Tes_6
“E' vera la circostanza che mi viene letta (capitolo n. 11) ossia che abbiamo dovuto fare sia la parte grafica già commissionata a noi e in più la parte tecnica che toccava a perché la non aveva Parte_1 Pt_1 rispettato le date in riferimento all'apertura. Che in seguito all'apertura non sono state richieste altre attività non richieste in precedenza”. Tuttavia, tale deposizione oltre ad essere contraddetta dalle mail sopra richiamate è molto generica e non consente di individuare né in quale momento interveniva per CP_3 completare il sito in questione, né l'attività che quest'ultima realizzava, né quale era la “parte tecnica” incompleta e quella già realizzata dall'attrice, ed in particolare se la parte da realizzare riguardava lavorazioni aggiuntive non previste nell'offerta o lavorazioni necessarie al funzionamento del sito.
D'altra parte, la convenuta non ha nemmeno fornito la prova (molto facile da offrire) di aver pagato CP_3
per le attività eseguite in sostituzione dell'attrice.
[...]
A ciò occorre aggiungere che appare del tutto inverosimile come, a fronte di inottemperanze così rilevanti da parte dell'attrice, consistenti nel totale inadempimento della prestazione pattuita, la convenuta abbia sollevato le prime contestazioni solo nell'aprile del 2014, dopo aver ricevuto numerosi solleciti di pagamento delle fatture insolute.
Infatti, dalla documentazione depositata dall'attrice si evince:
- che i rapporti tra le parti si interrompevano, verosimilmente, agli inizi di febbraio 2014, allorquando
, dopo aver ricevuto le prime richieste di pagamento delle fatture insolute emesse tutte Parte_3 il 31.12.2013, ad eccezione della n. 15 emessa il 24.01.2013, con mail del 04.02.2014 (cfr. all. n. 13) chiedeva all'attrice: “di voler cessare tutte le attività attualmente in corso. Facciamo un punto della situazione sullo storico” e, quest'ultima, con mail del 07.02.2014 (cfr. all. n. 14) prendeva atto della richiesta di sospensione del servizio inoltrata “in nome e per conto di e sollecitava, Controparte_1 contestualmente, il pagamento delle suddette fatture;
- che fino a tale momento la convenuta non ha mai contestato alcunché all'attrice;
- che la sollevava per la prima volta delle contestazioni verso l'operato di nella lettera CP_1 Pt_1 del 02.04.2014 (cfr. all. n. 18) di risposta alla racc. a.r. di qualche settimana prima, con la quale l'avv.
Starace chiedeva, per conto dell'attrice, il pagamento delle suddette fatture (cfr. all. n. 17).
Per tutti tali motivi, avendo anche in tal caso l'attrice adempiuto le prestazioni descritte nella fattura n.
209/13 la stessa va retribuita.
Relativamente al quantum debeatur, lo stesso va determinato in quello concordato dalle parti, pari ad €.
1.600,00 per la realizzazione del sito ed €. 360,00 per il supporto sistemistico e la manutenzione, per un totale di €. 1.960,00 IVA inclusa come da offerta, oltre interessi dalla data di scadenza del pagamento sino all'effettivo soddisfo.
C) Applicazioni per dispositivi mobili Apple (Ios) e Android.
Con riferimento, poi, alla realizzazione delle citate applicazioni, si osserva che l'offerta prevedeva per entrambe, oltre lo sviluppo delle suddette “App”, anche la “Creazione del profilo Store per la vendita e/o il download dell'applicazione Roll-out entro il 01/08/2012”, nonché attività di “Supporto e gestione degli account Store, incluso licenze di distribuzione” (cfr. offerta depositata nel fascicolo di parte attrice).
In altri termini, l'offerta includeva non solo lo sviluppo delle suddette applicazioni, ma anche la creazione del profilo c.d. Store per la vendita (ossia del negozio virtuale) ed il caricamento delle “App” complete (se non il lancio delle stesse), non appare chiaro dove: se sul nuovo sito oppure sulle piattaforme Ios e Android.
I testi e confermavano che l'attrice, effettivamente, sviluppava le predette applicazioni. Tes_5 Tes_3
Tuttavia, la stessa attrice nella memoria ex art. 183 co. 6, primo termine, depositata il 07.02.2017, ammetteva che le stesse “non risultano allo stato caricate sul sito necessitando di preventiva pubblicazione su piattaforma ANDROID e IOS che, comportando costi di registrazione, potrà essere effettuata solo dietro versamento di quanto dovuto in favore dell'attrice”.
Quindi, tali applicazioni, non essendo registrate sulle piattaforme Ios e Android e non essendo caricate sul sito della , non sono mai state disponibili e fruibili per nessuno degli utenti delle anzidette CP_1 piattaforme e del suddetto sito. Vale a dire che le stesse erano, semplicemente, inesistenti, così come erano inesistenti gli “Store” per la vendita.
Ne discende che, trattandosi di obbligazione di risultato, tale domanda non può essere accolta e va rigettata.
D) richiesta risarcimento danni patrimoniali, morali e di immagine.
Infine, quanto alla domanda dell'attrice di risarcimento del danno patrimoniale (quantificato in €. 444,08) derivante dall'impossibilità, cagionata dall'inadempimento della convenuta, di pagare alcuni suoi fornitori, va evidenziato che non risulta provato il nesso di causalità tra il danno lamentato ed il comportamento della convenuta, posto che non è emerso in alcun modo che l'anzidetta impossibilità sia dipesa dal mancato pagamento delle fatture oggetto del presente giudizio.
In particolare, non risulta depositata alcuna documentazione idonea a rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria della società attrice o il suo risultato economico d'esercizio, con conseguente impossibilità di verificare la presenza delle lamentate difficoltà economiche della stessa o la mancanza, sia pure temporanea, di liquidità, tali da rendere impossibile il pagamento dei propri fornitori.
Pertanto, tale domanda di risarcimento del danno patrimoniale non appare meritevole di accoglimento e va rigettata.
E) Spese di lite.
In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda, appaiono al Tribunale sussistere fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 30%, mentre il restante
70% va posto a carico della convenuta e vengono liquidate come in dispositivo e facendo applicazione dei valori previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra €. 5.201,00 e €. 26.000,00, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in misura prossima a quella minima, stante l'assenza di questioni, fattuali e giuridiche, complesse.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dott.
Antonio Bellusci, ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nella rappresentanza organica di legge, con atto di citazione ritualmente notificato nei Parte_1 confronti di nella rappresentanza organica di legge, ogni diversa e contraria domanda, Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, disattesa e respinta, così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta nella Controparte_1 rappresentanza organica di legge, al pagamento in favore dell'attrice della somma di €. Parte_1
6.210,00, oltre interessi dal 25.01.2013 quanto all'importo di €. 700,00 e dal 01.01.2014 per il restante importo (giorno di scadenza dei pagamenti) sino all'effettivo soddisfo.
b) rigetta nel resto la domanda principale;
c) rigetta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, morale ed all'immagine proposta dall'attrice nei confronti della convenuta;
d) condanna la convenuta, nella rappresentanza organica di legge, al pagamento del 70% delle spese e competenze del giudizio in favore dell'attrice che liquida in €. 237,00 per esborsi ed €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se dovuti nella misura di legge;
e) compensa il restante 30% delle spese del giudizio.
Così deciso in Lagonegro il 02.04.2025.
IL GIUDICE
(Dr. Antonio BELLUSCI)