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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile,
composta dai Sigg.:
Dott. Manuela Cantù Presidente
Dott. Giuseppe Serao Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1109/19 R.G posta in decisione
all'udienza collegiale del 01/03/2023 promossa
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. CANU Parte_1
ANDREA e dall'avv. SAVIOZZI ALESSANDRO elettivamente domiciliata in VIA VITTORIO EMANUELE II 4 25122 BRESCIA
presso il difensore avv. CANU ANDREA
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. RAMPINELLI ROTA
BARTOLOMEO e dall'avv. DALLE DONNE STEFANO
( VIA CINQUE GIORNATE 61 COMO;
C.F._1
( ) VIA CINQUE Parte_2 C.F._2
Pag. 1 di 29 GIORNATE 61 22100 COMO;
elettivamente domiciliato in VIA
VITTORIO EMANUELE II 1 25122 BRESCIA presso il difensore avv.
RAMPINELLI ROTA BARTOLOMEO
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2
MENDOLIA STEFANO elettivamente domiciliato in VIA IV
NOVEMBRE 2 25121 BRESCIA presso il difensore avv. MENDOLIA
STEFANO
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
ORA Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_4
ROGNONI VINCENZO, elettivamente domiciliato in VIA MONTI
2/A 25121 BRESCIA presso il difensore avv. ROGNONI VINCENZO
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia- sezione prima- pubblicata in data 9.2.2019 con il n. 353/19.
CONCLUSIONI
Di Filippini:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Brescia, in parziale riforma della sentenza n.353/2019 pronunciata dal Tribunale di Brescia,
Giudice Istruttore dott. Gianni Sabbadini, nella causa R.G. 4660/2012,
emessa in data 6 febbraio 2019 e pubblicata il 9 febbraio 2019, non notificata,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Pag. 2 di 29 - accertare e dichiarare la responsabilità del dott.
[...]
e/o dei sanitari dell'Istituto Clinico S.NN (oggi , CP_2 Pt_3
che ebbero in cura per l'incongruo e imperito Parte_1
trattamento della frattura trimalleolare di cui trattasi e dei correlativi esiti invalidanti;
- per l'effetto, condannare il dott. e/o Controparte_2
l (oggi , in via esclusiva, ovvero, in Controparte_5 Pt_3
solido tra loro, al risarcimento dei danni tutti, “patrimoniali” e “non patrimoniali”, dell'attrice, danni da liquidarsi, secondo i criteri risarcitori in uso, nel complessivo importo di €.431.399,44 [di cui
€.46.339,00 per IT;
€.221.900,00 per IP (differenziale iatrogeno 40%
IP - 10% IP anni 49); €.87.103,00 per personalizzazione;
€.50.626,00
per danno patrimoniale da invalidità temporanea lavorativa;
€.25.432,442 per spese] o nel diverso anche superiore ritenuto di giustizia, oltre al pagamento delle spese di CTP e di CTU, con la rivalutazione monetaria e gli interessi da calcolarsi secondo insegnamento del S.C. in subiecta materia.
- In ogni caso, ferme le statuizioni di condanna di primo grado,
respingersi gli appelli incidentali avversari in quanto tardivi e/o infondati e/o inammissibili.
Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre rimborso forfettario e oneri di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Pag. 3 di 29 - occorrendo, ammettere le prove orali dedotte nelle memorie ex art. 183 cpc co. 6 n. 2 e n. 3 e, in particolare, i capitoli da 29 a 30.
Di Istituti Ospedalieri Bresciani:
In principalità e nel merito:
respingere l'appello principale proposto dalla sig.ra Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma delle statuizioni rese in primo grado sui punti oggetto dello stesso;
accogliere l'appello incidentale e conseguentemente, in parziale riforma della sentenza n. 353/2019 del Tribunale di Brescia,
dichiarare la responsabilità del dr. per il mancato Controparte_2
adeguato assolvimento dell'onere di informativa della sig.ra
[...]
e condannare il sanitario a rifondere gli Istituti Parte_1 [...]
per quanto gli stessi hanno provveduto a versare alla CP_1
sig.ra in esecuzione dell'impugnata sentenza;
Parte_1
In via di subordine: nel denegato e non creduto caso di riforma della sentenza di primo grado in conseguenza dell'accoglimento delle domande dell'appellante, condannare il dr. a Controparte_2
tenere manlevati e indenni, ovvero a rifondere, gli Controparte_1
per quanto dovessero essere condannati a versare
[...]
all'appellante in conseguenza di ogni statuizione;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, dell'appello principale, respingere la domanda di manleva svolta nella comparsa di costituzione in appello da Controparte_4
nei confronti degli Controparte_1
Pag. 4 di 29 con vittoria di spese, competenze e onorari anche del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
CP_6
In via principale:
i. dichiarare inammissibile, ovvero, gradatamente, rigettare l'Appello principale, in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte e comunque per tutte le difese ed eccezioni svolte nel giudizio di primo grado che vengono qui espressamente riproposte;
e ii.
in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal dott.
[...]
riformare la sentenza impugnata nella parte in cui accerta CP_2
l'incompletezza delle informazioni fornite nel raccogliere il consenso informato della paziente e riconosce una lesione del diritto all'autodeterminazione della sig.ra per difetto di acquisizione Parte_1
di valido consenso informato e il diritto della paziente al risarcimento del danno conseguente, dichiarando che nulla è dovuto a tale titolo all'Appellante principale, per tutti i motivi esposti;
iii. riformare altresì la sentenza impugnata sia nella parte in cui ripartisce erroneamente le spese di lite, per tutti i motivi esposti nella comparsa depositata il 24.12.2019, condannando l'Appellante
principale alla rifusione integrale delle spese di lite di primo grado nei confronti del dott. e ponendo le spese di Ctu Controparte_2
definitivamente e integralmente a carico dell'Appellante principale;
In subordine:
Pag. 5 di 29 iv. per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'Appello principale, rigettare le domande di regresso/manleva spiegate in prime cure e riproposte nella comparsa di costituzione in appello dall' nei confronti del dott. Controparte_7
Controparte_2
v. per la denegata ipotesi di conferma dell'accertamento del diritto della sig.ra al risarcimento del danno da lesione del Parte_1
diritto all'autodeterminazione, ridursi l'entità del danno liquidato e comunque rigettare l'appello incidentale dell' e le domande di CP_5
regresso/manleva formulate in via di appello incidentale al riguardo dall' nei confronti del dott. con conferma delle CP_5 CP_2
statuizioni del Giudice di prime cure in punto di assenza di responsabilità del dott. nella presunta violazione del diritto CP_2
di autodeterminazione della paziente;
vi. in ogni (non creduto e denegato) caso di condanna del dott.
in accoglimento della domanda di garanzia Controparte_2
riproposta in via di appello incidentale e comunque ex art. 346 c.p.c.,
dichiararsi (già , Controparte_4 Controparte_3
con sede a Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14 (P. IVA
in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1
(costituitasi nel giudizio di primo grado per il tramite della mandataria alle liti con sede a Controparte_8
Trieste, Via Machiavelli n.
4 - P. VA , tenuta a manlevare P.IVA_2
e garantire il Dott. da ogni condanna e Controparte_2
Pag. 6 di 29 obbligazione che venisse eventualmente accertata a suo carico in relazione ai fatti di causa, in forza della polizza n. 12200250411, con conseguente condanna della medesima Compagnia d'assicurazione al pagamento in favore dell'IC e/o dell' , ovvero alla rifusione CP_5
in favore del Dott.
[...]
di tutti gli importi che quest'ultimo fosse CP_2
eventualmente tenuto a pagare in favore dell'IC e/o dell' in CP_5
forza della sentenza che verrà emanata.
con vittoria di spese anche del giudizio di appello e condanna dell'Appellante principale ex art. 96 comma I e, gradatamente, comma
III c.p.c..
In via istruttoria: sono riproposte le istanze istruttorie non ammesse e dedotte nelle memorie ex art. 183 VI c. nn. 2 (del 6.5.2013)
e 3 (del 24.5.2013) cpc ed in particolare si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova ivi formulati e non ammessi.
Spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, anche di consulenza tecnica, comunque interamente rifusi.
: Controparte_9
Nel merito: respingersi il gravame e condannarsi l'attrice appellante al pagamento delle spese del grado d'appello (rimborso forfetario IVA e Cpa come per legge);
sempre nel merito: respingersi il gravame incidentale svolto dalla clinica convenuta in primo grado, odierna appellata appellante incidentale, in danno del chirurgo dottor Controparte_2
Pag. 7 di 29 mandando conseguentemente e in ogni caso assolta la concludente da ogni onere e non dovuta spesa;
in subordine: nella denegata ipotesi d'accoglimento, totale o anche solo parziale, dell'appello principale, in quel non creduto caso letti gli atti esaminati i documenti Piaccia all'adita Ill.ma Corte
dichiarare l'Ente Ospedaliero di appartenenza, convenuto in primo grado odierno appellato, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, obbligato a manlevare e tenere indenne il dottor
[...]
da qualsivoglia non dovuta pretesa per i fatti dedotti in CP_2
giudizio, mandando conseguentemente e in ogni caso assolta la concludente compagnia da ogni domanda, con ogni conseguente statuizione accessoria;
sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi d'accoglimento totale o anche solo parziale dell'appello principale e, al contempo, di rigetto delle conclusioni che precedono, letti gli atti,
esaminati i documenti, Piaccia all'adita Corte dichiarare la concludente compagnia tenuta a garantire il dottor nei limiti e Controparte_2
alle condizioni di Polizza, comunque entro e non oltre il massimale;
ancora in via subordinata: letta e applicata la convenzione di assicurazione invocata a sostegno della chiamata in garanzia svolta in
I° dall'odierno appellato dottor Piaccia all'Ill.mo Controparte_2
Collegio respingere l'eventuale domanda, del medesimo dottor tesa ad ottenere il rimborso delle spese di lite per Controparte_2
l'attività svolta da procuratore costituito non designato dalla
Pag. 8 di 29 concludente società;
in ogni caso: spese del grado d'appello interamente rifuse secondo soccombenza (oltre rimborso forfetario, IVA e Cpa, come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio l' Parte_1 Controparte_10
e il primario del reparto di chirurgia ortopedica dott.
[...] [...]
chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei CP_2
danni non patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza dell'intervento di osteosintesi al quale era stata sottoposta il 2 ottobre
2009 per la riduzione di una frattura trimelleolare alla caviglia sinistra,
che si era procurata il 27 settembre durante una gita in Alto Adige.
Sosteneva che: I) l'intervento di osteosintesi era stato ingiustificatamente ritardato per mettere a punto una sala operatoria latex free, mentre per evitare il rischio di infezioni avrebbe dovuto essere operata entro i due giorni successivi alla frattura;
II) dopo essere stata dimessa il 5 ottobre, in data 8 e 20 ottobre si era ripresentata presso il pronto soccorso della casa di cura lamentando fortissimi dolori, le venivano eseguiti i controlli e prescritta terapia antibiotica;
III) il 1
dicembre si presentava una pustola sulla caviglia e il 9 dicembre una grossa escrescenza con fuoriuscita di liquido;
seguiva la diagnosi di sospetta complicanza settica e programmato l' intervento di rimozione dei mezzi di sintesi, effettuato il 12 dicembre con prelievo di campioni
Pag. 9 di 29 per esami;
IV) il 15 dicembre era dimessa con prescrizione di terapia antibiotica, ma nella cartella clinica consegnatale non erano inseriti gli esiti dell'esame colturale che evidenziava infezione da stafilocco aureo né i medici avevano diagnosticato l'osteomielite acuta;
V) dal febbraio
2010 proseguiva le cure rivolgendosi ad altre strutture;
VI) soltanto nel luglio del 2010, dopo un intervento di pulizia chirurgica presso un istituto di Cortina d'Ampezzo riceveva la diagnosi di “ osteomielite cronica subdistale sinistra” insorta per l'infezione da stafilocco aureo di origine nosocomiale che aveva contratto durante l'intervento presso l VII) nel luglio 2011 si sottoponeva ad altro intervento Controparte_5
di resezione di focolaio di pseudoartrosi con applicazione di Per_1
(impianto esterno fatto di fili ossei e anelli) per poter allungare le ossa.
Concludeva che l'osteomielite contratta in esito all'infezione nosocomiale le aveva cagionato lesioni permanenti a carico dell'arto inferiore sinistro ed equinismo del piede, costringendola a deambulare con due stampelle, aveva con continue algie e difficoltà a mantenere la stazione eretta.
Allegava inoltre di non essere stata informata dei rischi connessi all'intervento di osteoprotesi, chiedeva la condanna del medico e dell' al risarcimento del danno Controparte_5
cagionatole violazione del diritto all'autodeterminazione.
Si costituivano sia il medico che la struttura ospedaliera resistendo alla domanda.
Pag. 10 di 29 chiamava in causa Controparte_2 [...]
per essere garantita nel caso di soccombenza. Controparte_11
Il Tribunale di Brescia, disposta una prima CTU affidata alla dott.
ritenuto che
l'ausiliario ortopedico nominato dal Persona_2
CTU non fosse in posizione di terzietà, rinnovava la CTU nominando il prof. previo interpello del medico convenuto ed Persona_3
escussi testi, pronunciava la sentenza n. 353/19 con la quale: I) rigettava ogni domanda proposta nei confronti di II) Controparte_2
condannava (divenuta Controparte_5 Controparte_1
): al risarcimento del danno subito da per
[...] Parte_1
mancata prestazione di un consenso informato, che liquidava in €
50.000; al rimborso delle spese processuali e delle due C.T.U. sostenute dalla paziente;
III) compensava le spese processuali tra le altre parti.
La motivazione adottata era la seguente.
Aderendo alle conclusioni assunte C.T.U. il Per_3
Tribunale escludeva il nesso causale tra l'esecuzione dell'intervento di osteosintesi e le lesioni permanenti presentate da poiché Parte_1
l'infezione da stafilococco, con ogni probabilità era stata contratta in epoca successiva alla dimissione dall'ospedale, tramite infezione da corpo esterno, che si era espansa al malleolo causandole osteomielite
“per continuità”.
Era invece imputabile alla sola struttura ospedaliera la predisposizione di un modulo generico che era stato fatto sottoscrivere
Pag. 11 di 29 alla paziente senza che le venisse prestata completa informazione sulla possibilità di contrarre infezioni in seguito all'intervento di riduzione della frattura.
La sentenza veniva impugnata da con appello Parte_1
principale, da e con Controparte_1 Controparte_2
appello incidentale.
Si costituiva quale successore di Controparte_4 [...]
aderendo alle conclusioni del proprio assicurato. CP_3
All'udienza del 30.6.2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza pronunciata il 15.3.2022 la causa era rimessa sul ruolo per disporre una nuova C.T.U., affidata al dott. Persona_4
che si è avvalso dell'ausiliario infettivologo dott. .
[...] Persona_5
All'udienza del 1.3.2023 passava nuovamente in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appello principale di Parte_1
Con il primo motivo lamenta che il Tribunale, aderendo in modo acritico alle conclusioni del C.T.U., ha rigettato la domanda risarcitoria proposta verso il chirurgo ortopedico e la struttura ospedaliera sottovalutando fatti rilevanti che comprovavano la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento imperito del medico e l'insorgenza dell'infezione da stafilococco aureo, che aveva
Pag. 12 di 29 contratto nel corso del primo ricovero ospedaliero.
Evidenzia che l'ingiustificato ritardo nell'esecuzione dell'intervento, seguito da un' inadeguata prescrizione di terapia antibiotica alla dimissione, hanno favorito l'insorgere dell'infezione nosocomiale e della conseguente osteopatia acuta;
questi fattori, in uno con la tardiva diagnosi della patologia, a suo dire hanno condotto alla cronicizzazione dell'osteopatia, dalla quale erano sorte le lesioni permanenti da cui era affetta.
Con il secondo motivo denuncia la violazione del contradditorio compiuta dal CTU per aver sostituito gli ausiliari specialisti durante le operazioni peritali e la violazione del suo diritto di difesa, chiedendo il rinnovo della C.T.U.
Con il terzo motivo aggiunge che il C.T.U. non ha considerato adeguatamente che durante la degenza successiva all'intervento del settembre del 2009 era comparsa importante febbre, segno di infezione in atto, che la causa alternativa della malattia individuata dal CTU
(presenza di corpo estraneo) non era sorretta da ragionamento logico in quanto la caviglia era chiusa dal gesso che veniva rimosso soltanto in occasione delle medicazioni, effettuate dai medici della casa di cura stessa.
Con il quarto motivo chiede che nessuna spesa venga posta a suo carico per la prima CTU atteso il conflitto di interessi dell'ausiliario del CTU, dipendente di una casa di cura facente parte del medesimo
Pag. 13 di 29 gruppo societario dell'istituto clinico convenuto, né per la seconda
CTU, lacunosa ed erronea.
Appello incidentale di Controparte_1
Con unico motivo chiede la riforma della sentenza nella parte in cui ha escluso la responsabilità del dr. per non aver fornito CP_2
adeguata informazione alla paziente sulla possibilità di contrarre un'infezione nosocomiale, nonostante fosse il soggetto direttamente gravato dall'obbligo di interloquire con Parte_1
Appello incidentale di Controparte_2
Con il primo motivo chiede il rigetto della domanda di risarcimento del danno al diritto all'autodeterminazione di
[...]
per aver il Tribunale: I) liquidato il danno nonostante la Parte_1
paziente avesse lamentato la lesione del diritto alla salute, peraltro senza alcuna prova della possibilità che potesse scegliere di non sottoporsi all'operazione, che era imposta dalla gravità della frattura trimellolare riportata;
II) aver omesso di valutare le prove testimoniali assunte, dalle quali emergeva che il personale medico, prima di sottoporle il modulo del consenso per la sottoscrizione, le aveva esposto ogni possibile complicanza prevedibile connessa all'intervento.
Con il secondo motivo lamenta l'erronea compensazione spese di lite e di CTU di primo grado attesa la soccombenza dell'attrice né
sussistenza gravi ed eccezionali ragioni rilevanti secondo i parametri dell' art. 92 cpc.
Pag. 14 di 29 -.-
I primi tre motivi dell'appello di si prestano a Parte_1
trattazione congiunta.
Ad avviso di questa Corte il contenuto delle doglianze sollevate dall'appellante all'operato del C.T.U. dott. sia sotto il Per_3
profilo scientifico che su quello logico delle argomentazioni, è
pienamente condivisibile.
Fallace risulta, in particolare, l'aver sottovalutato la localizzazione dell'infezione da stafilocco, manifestatasi proprio nella zona in cui il 2 ottobre era stato eseguito l'intervento di riduzione della frattura, sia l'insorgenza dei sintomi di “dolore in sede di ferita chirurgica” il 20 ottobre, a distanza di sole due settimane dall'operazione.
Chiaro segnale di decorso non regolare post chirurgico erano anche la deiscenza della ferita, presentatasi il 1 dicembre, seguita, il 9
dicembre, dall'insorgenza di bubbone a livello del malleolo laterale, che aveva reso necessario intervenire il 12 dicembre alla rimozione dei mezzi di sintesi.
A fronte di queste circostanze il C.T.U. ha fatto prevalere le considerazioni che la frattura, in sede operatoria, appariva consolidata,
ma con colliquiazione del sottocutaneo;
che i prelievi per esame colturale avevano individuato la presenza di stafilococcus aureus metallicino sensibile, unitamente a cellule giganti da corpo estraneo
Pag. 15 di 29 reattive alla presenza di schegge ossee e di calcificazioni diastrofiche.
In questo quadro, ritenuto che erano trascorsi oltre due mesi dall'intervento e dalla comparsa di chiari segni di infezione della ferita,
il C.T.U. ha concluso che l'infezione si era manifestata successivamente all'intervento chirurgico del 2 ottobre, a causa di un corpo estraneo che stava montando sotto la ferita chirurgica, sulla quale si era poi sovrapposta l'infezione da stafiloccus aureo, che a sua volta aveva infettato l'osso penetrando in profondità.
E' tuttavia improbabile che in zona operatoria, a ferita chiusa,
si possa incuneare un elemento estraneo.
Se il corpo estraneo ipotizzato dal C.T.U. – che però non spiegato quale natura avesse- fosse stato una scheggia d'osso, sarebbe stato rinvenuto e rimosso nel corso dell'intervento.
La scarsa attendibilità delle conclusioni medico - scientifiche del C.T.U. ha condotto la Corte a disporre un supplemento Per_3
di indagine peritale, che ha dato esito opposto.
Rigetto merita l'eccezione di nullità o inutilizzabilità della nuova C.T.U. sollevata da fondata Controparte_1
sull'asserito esubero dai limiti del quesito formulato dalla Corte.
Non si verte in caso di nullità poiché non è stato attribuito al
C.T.U. di aver eseguito accertamenti, acquisizione di documenti o discussione del caso in violazione del contradditorio su fatti principali diversi da quelli posti a fondamento della domanda (fonti di nullità Pag. 16 di 29 assoluta o relativa individuate dalla pronuncia resa a S.U. dalla Corte di
Cassazione n. 3086/22, in senso contrario all'eccezione di nullità si veda anche la recente pronuncia n. 24695/24).
La C.T.U. disposta in questo grado ha chiarito la genesi della osteomielite cronica che affligge nei seguenti termini. Parte_1
Prima dell'intervento di chirurgia ortopedica per la riduzione della frattura trimalleolare sinistra (in assenza di adeguato supporto di profilassi antibiotica), la paziente era stata colpita da infezione da stafilococchus aureo (rinvenuta nell'esame colturale del campione prelevato in occasione dell'intervento di rimozione dei mezzi di sintesi del 12 dicembre 2009) che è la più comune causa di osteomielite.
Nonostante il trattamento chirurgico e medico la malattia proseguì nei mesi successivi, durante i quali la paziente fu sottoposta a due interventi chirurgici, il primo nel luglio del 2010 di pulizia della zona infettata ed il secondo nel luglio del 2010, di resezione di focolaio di pseudoartrosi tibiale e peroneale, artrodesi tibio-astragalica,
inserimento di uno strumento fissatore esterno (Iliziarov) per allungamento, rimosso nel mese di agosto.
La osteomielite si era già cronicizzata, con conseguenti esiti disfunzionali permanenti a carico dell'arto inferiore sinistro.
Pur considerando che un'osteomielite che si può sviluppare anche da danno osseo in presenza di materiale estraneo o protesico, la
C.T.U. del grado ha concluso che in questo caso deriva dall'infezione
Pag. 17 di 29 da stafilococchus aureo, che, a sua volta, per le modalità di insorgenza
(luogo, tempistica) era di tipo nosocomiale da contaminazione.
Sebbene sia impossibile risalire all'origine del microorganismo ed alla precisa fase di inoculazione, secondo il C.T.U. è probabile che la contaminazione si sia verificata durante l'intervento del 2 ottobre o nel corso delle medicazioni della ferita nel postoperatorio per contatto con soggetti portatori o con strumenti contaminati oppure, nel caso di provenienza da flora endogena per insufficiente rimozione dei germi dalla cute della paziente durante la disinfezione.
In esito alle risultanze istruttorie, ritiene la Corte che
[...]
ha provato di aver contratto l'infezione nosocomiale da Parte_1
stafilocchus aureo durante il primo intervento o nel corso del ricovero,
conclusosi con la dimissione il 5 ottobre 2009.
Grava sulla casa di cura l'onere di fornire la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure utili alla prevenzione della malattia.
A tal fine, la giurisprudenza di legittimità richiede che la struttura ospedaliera dia conto: a) dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
b)
delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
c)
delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;
d) delle caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
e) delle modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
f) della qualità dell'aria e degli impianti di
Pag. 18 di 29 condizionamento;
g) dell'avvenuta attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
h) dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;
i) delle procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e delle profilassi vaccinali;
j) del rapporto numerico tra personale e degenti;
k) della sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
l) della redazione di un "report" da parte delle direzioni dei reparti, da comunicarsi alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella; m) dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.
Si tratta di un onere probatorio particolarmente gravoso, al quale non ha adempiuto. Controparte_1
La casa di cura ha versato in giudizio soltanto una scheda di tracciabilità della sterilizzazione della sala operatoria relativa all'intervento operato su (punto a), controllo peraltro Parte_1
eseguito il 3 settembre (oltre un mese prima dell'intervento).
Alla responsabilità della struttura clinica per mancata prevenzione dell'insorgere dell'infezione nosocomiale si affianca quella del chirurgo ortopedico dott. che ricopriva Controparte_2
la carica di primario del reparto.
In virtù della sua posizione di dirigente di struttura complessa,
esecutore finale dei protocolli e delle linee-guida, avrebbe dovuto fornire la prova di avere collaborato con gli specialisti microbiologo,
infettivologo, epidemiologo e igienista, essendo tenuto ad assumere
Pag. 19 di 29 precise informazioni sulle iniziative degli altri medici ovvero a denunciare le eventuali carenze della struttura al fine di prevenire l'insorgere di infezione nosocomiale (cfr. Cass. n. 6386/23).
Si verte in concorso di responsabilità contrattuali conseguenti al contratto conclusosi per contatto sociale: della casa di cura, per carenza dell'organizzazione dei mezzi a propria disposizione;
nonché
del medico, per un evento avvenuto anteriormente all'entrata in vigore,
dell'art. 3 comma 1, del d.l. n. 158 del 2012 convertito dalla legge n.
189 del 2012, (legge Balduzzi) e dall'art. 7, comma 3, della legge n. 24
del 2017 (legge ) che hanno ricondotto la responsabilità del Persona_6
sanitario nell'ambito del fatto illecito (art. 2043 c.c.).
Dall'accoglimento dei motivi dell'appello principale consegue la riforma della sentenza nel capo in cui il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna, in solido, della struttura ospedaliera e del primario del reparto di ortopedia al risarcimento dei danni collegati da nesso di causalità alla loro condotta colposa, quali risultano in esito alla
C.T.U. del grado.
E' emerso che a causa dell'osteomielite cronica sono residuate a menomazioni permanenti così descritte: nell'arto Parte_1
inferiore sinistro valgismo di ginocchio, presente anche controlateralmente in modo meno evidente, strabismo convergente delle rotule, dismetria tibiale (+1 cm) piede equino ( si intende una deformità che porta il soggetto a camminare mantenendo l'arto colpito
Pag. 20 di 29 dalla deformità “in punta i piedi”); cicatrice laterale di cm 12 x 1,5 e di die altri esiti cicatriziali di cm 9 in sede pretibiale distale sulla faccia antero mediale del III distale e del giro malleolare interno;
lieve ipercromia sulla faccia mediale della gamba e del piede al III distale,
algie a livello della lamina interossea alla pressione surale bimanuale.
Il C.T.U. ha evidenziato inoltre che, all'esame clinico,
[...]
lamentava incremento ponderale ( +30 kg), difficoltà di Parte_1
addormentamento per dolore continuo e presente nonostante i farmaci,
crampi, necessità di uso della carrozzina anche presso il domicilio,
bisogno di assistenza da parte del marito, possibilità di svolgere solo mansioni di cassa nel proprio negozio di parrucchiera, abolizione dell'attività di insegnamento per parrucchieri, impossibilità di pratica di attività sportiva e ludica di qualsivoglia genere ove sia prevista una stazione eretta e prolungata.
Il danno iatrogeno da menomazione permanente, conseguito alla marcata artropatia assimilabile alla perdita della funzione del piede sinistro a livello malleolare è del 40% secondo i comuni baremés,
rispetto al 10% che sarebbe residuato se non fosse insorta la osteomielite cronica.
A va risarcito unicamente il danno differenziale, Parte_1
imputabile alla condotta imperita dei sanitari, nelle due componenti individuate dalle Tabelle del Tribunale di Milano (anno 2024) sia del danno biologico che del danno da sofferenza.
Pag. 21 di 29 Il danno differenziale ammonta ad € 257.907 così calcolato :
età anni 49, danno del 40% € 282.923- danno del 10% di € 25.016.
Va concessa la personalizzazione massima del 25% in ragione della peculiarità della sofferenza, attese le continue algie, nonché la limitazione a svolgere l'attività di parrucchiera non potendo mantenere la posizione eretta (€ 64.476,75) per un totale € 322.383,75.
Il danno biologico iatrogeno da invalidità temporanea-
anch'esso differenziale- ascrivibile alle sequele dell'infezione da stafilococchus aureus attiene al marcato prolungamento dei tempi di ricovero e fasi di convalescenza riabilitativa è stato individuato in 41
giorni di I.T.T., 240 giorni di I.T.P. al 75% , 180 giorni di I.T.P. al 50%.
Considerata la particolare sofferenza della paziente che ha afflitto la danneggiata anche nel corso della malattia, si ritiene congruo liquidare il danno da invalidità temporanea con il parametro di € 150
giornaliero (con aumento dell'importo base di € 115 per un giorno di
ITT), per un totale di € 46.650, così calcolato: € 6.150,00 per 41 giorni di ITT;
€ 27.000,00 per 240 giorni di ITP al 75%; € 13.500,00 per 180
giorni di ITP al 50%.
Il danno non patrimoniale ammonta ad € 369.033,75 (€
322.383,75+€ 46.650).
Su dette somme decorrono gli interessi al tasso legale calcolati sulla somma anno per anno rivalutata previa devalutazione alla data dell'evento, nonché sulla somma rivalutata decorrenti dalla data della
Pag. 22 di 29 sentenza sino al saldo.
Quanto al danno patrimoniale, ha esposto di Parte_1
aver subito una contrazione del reddito in € 50.625.
La domanda va rigettata per carenza di adeguate allegazioni e prova dell'asserito danno.
L'appellante, che esercita un'attività artigianale con partita
IVA, ha depositato copia della dichiarazione dei redditi presentata nel
2010, riferita al periodo di imposta del 2009, mentre per il riconoscimento del danno avrebbe dovuto provare la contrazione del reddito producendo il libro giornale o il registro fatture per un periodo rappresentativo di alcuni anni, sia di epoca anteriore che successiva all'insorgere della malattia.
Costituiscono invece danno risarcibile gli esborsi per spese mediche di € 25.357,69, comprese quelle relative al ricovero del luglio
2011 presso UM (€ 21.073,92) ove venne eseguito l'intervento di resezione focolaio di pseudoartrosi tibiale e peroneale, atrodesi tibio astralgica- inserimento iliazarov gamba piede sinistro che era di urgente esecuzione.
Trattandosi di credito risarcitorio, il danno va rivalutato secondo indici ISTAT dalla data degli esborsi in € 31.899,86,
maggiorata da interessi al tasso legale calcolati sulla somma anno per anno rivalutata previa devalutazione alla data delle singole erogazioni,
sino al saldo, nonché sulla somma rivalutata decorrenti dalla data della
Pag. 23 di 29 presente sentenza sino al saldo.
-.-
Il motivo di appello di ed il primo Controparte_1
motivo dell'appello del dottor sono fondati. CP_2
Sebbene il modulo sottoscritto dalla paziente contenesse informazioni generiche in merito ai rischi connessi all'intervento di riduzione della frattura, la gravità della lesione era tale da rendere inevitabile il ricorso immediato alla chirurgia ortopedica.
Si può ritenere provato per presunzione che, anche qualora fosse stata resa edotta della possibilità di contrarre un'infezione nosocomiale da stafilocchus, che avrebbe potuto trasformarsi in osteomielite, il 2 ottobre 2009, avrebbe accettato di Parte_1
sottoporsi all'intervento chirurgico.
In questo caso è risarcibile il solo danno alla salute, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione della prestazione sanitaria che ha determinato un peggioramento della situazione di salute preesistente (Cass. 16633/23).
Va pertanto eliminata la condanna pronunciata dal Tribunale al risarcimento di un danno subito dalla paziente per violazione del diritto all'autodeterminazione ulteriore rispetto a quello già ristorato con la liquidazione del danno alla salute, che è comprensivo di ogni pregiudizio arrecato a dalla casa di cura e dal medico Parte_1
operante. Pag. 24 di 29 Ogni altra questione sollevata dagli appellanti incidentali è
assorbita.
_ . _
La riforma della sentenza di primo grado, con l'accoglimento della domanda di condanna solidale della struttura ospedaliera e del chirurgo ortopedico al risarcimento del danno da responsabilità
sanitaria, comporta la disamina delle domande di manleva proposte,
rispettivamente, da verso il medico, Controparte_1
proprio dipendente, e da verso . Controparte_2 Controparte_4
La casa di cura fonda l'azione di manleva/regresso verso il medico sui presupposti di fatto costituiti dal fatto di essere stato il soggetto che ha effettuato l'intervento chirurgico del 2 ottobre 2009,
nonché i controlli sulla paziente nei mesi successivi, che hanno portato ad una tardiva diagnosi con cronicizzazione della osteomielite.
L'azione di regresso di un condebitore solidale (art. 1299 c.c.),
che presuppone il pagamento dell'intero debito da parte di uno dei condebitori solidali, può essere proposta anche anticipatamente, in ossequio al principio dell'economia dei giudizi, ma la condanna va emessa in forma condizionata all'adempimento nei confronti del creditore (V. Cass. 11962/22).
Tuttavia Istituti è colpito da una Controparte_12
responsabilità diretta verso la paziente, autonoma ed indipendente dall'operato del medico suo dipendente per aver favorito l'insorgere
Pag. 25 di 29 dell'infezione nosocomiale nel corso del primo ricovero presso la struttura.
Nei rapporti interni, la responsabilità della casa di cura e del chirurgo clinico è di pari misura, pertanto nell'eventuale futura azione di regresso la casa di cura potrà agire soltanto entro il limite della quota di responsabilità del medico.
Va accolta la domanda di garanzia avanzata da
[...]
nei confronti di , in forza del contratto di CP_2 Controparte_4
assicurazione provato dalla polizza per la responsabilità civile professionale n. 12200250411, secondo le condizioni indicate nella polizza.
La compagnia nulla ha eccepito riguardo alla copertura del sinistro in ragione della polizza azionata, limitandosi a chiedere che non siano poste a proprio carico le spese processuali che il chirurgo ha sostenuto per essersi affidato ad un legale che aveva scelto di propria iniziativa.
L'assicurato non ha proposto la domanda di ottenere da le spese di resistenza, ovvero quelle sostenute per la Controparte_4
propria difesa in giudizio ( art. 1917 comma 3 c.c.), ma soltanto quelle di soccombenza, dovute al terzo vittorioso (art. 1917 comma 1 c.c.), che sono dovute nei limiti del quarto del massimale assicurato.
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14 ( scaglione di valore del decisum).
Pag. 26 di 29 Tra da un lato, e Parte_1 Controparte_1
sussiste soccombenza parziale, che consente la Controparte_2
compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio per 1/5 a carico della paziente, alla quale spetta la rifusione dei restanti 4/5.
Nel rapporto processuale tra e Controparte_1
attese le comuni linee difensive prevalenti sulla Controparte_2
sola domanda di regresso (accolta in via condizionata al pagamento da parte della casa di cura) le spese vengono compensate.
Tra e non si è instaurato Controparte_2 Controparte_4
alcun contenzioso che giustifichi una soccombenza;
le spese sono quindi compensate.
Le spese delle C.T.U. svoltesi nel corso del giudizio sono poste in via definitiva interamente a carico di e Controparte_1
di in solido tra loro. Controparte_2
P.q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile,
pronunciando sull'appello principale proposto da e sugli Parte_1
appelli incidentali proposti da e Controparte_1
che accoglie, avverso la sentenza n. 353/19 del Controparte_2
Tribunale di Brescia, così provvede:
in riforma della sentenza impugnata,
accertata la responsabilità medica di Controparte_1
Pag. 27 di 29 e per inadempimento agli obblighi Controparte_1 Controparte_2
assuntisi verso con li condanna, in solido al pagamento Parte_1
in suo favore:
di € 369.033,75 a titolo di danno non patrimoniale;
di €
31.899,86 a titolo di danno patrimoniale;
somme da maggiorarsi da interessi da calcolarsi come indicato in parte motiva;
previa compensazione di 1/5, al rimborso delle spese processuali residue sostenute in entrambi i gradi di giudizio, che liquida:
per il primo grado in € 17.110 ( di cui € 2.700 per la fase di studio, € 1.782 per la fase introduttiva, € 7.932 per la fase istruttoria, €
4.696 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, anticipazioni, VA e CPA;
per il presente grado in € 16.092 ( di cui € 3.510 per la fase di studio, € 2.040 per la fase introduttiva, € 4.704 per la fase istruttoria, €
5.838 per la fase decisionale) oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi, anticipazioni, VA e CPA;
accoglie la domanda di regresso proposta da Controparte_1
e condanna a rifondere il 50% di
[...] Controparte_2
quanto da essa versato a in forza della presente sentenza Parte_1
condanna condizionata alla prova dell'intero pagamento da parte di in veste di obbligato in solido;
Controparte_1
condanna a prestare la garanzia Controparte_4
Pag. 28 di 29 assicurativa dovuta a , tenendolo indenne da Controparte_2
quanto tenuto a versare a in forza della presente sentenza Parte_1
a titolo di capitale, interessi, spese processuali e di C.T.U., nei limiti e con le franchigie di polizza;
compensa le spese processuali tra Controparte_1
e e tra e
[...] Controparte_2 Controparte_2 Controparte_4
[...]
pone le spese delle C.T.U. in via definitiva a carico di
[...]
e Controparte_1 Controparte_2
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio
2025
La consigliere est. La Presidente
Lucia Cannella Manuela Cantù
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