Decreto cautelare 31 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 25 febbraio 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00578/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00117/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di ES (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2026, proposto da
NC DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Maxime Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in ES, via S. Caterina, 6;
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BRESCIA, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di ES prot. U.0015784 di data 27 ottobre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS per la provincia di ES (queste ultime comprensive degli elenchi aggiuntivi di cui all’OM 16 maggio 2024 n. 88) per l'anno scolastico 2025-2026, prima fascia posto comune e sostegno, e seconda fascia posto comune e sostegno, del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado, con particolare riferimento, per quanto di interesse del ricorrente, alle classi di concorso B015 e B03 della scuola secondaria di secondo grado;
- del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di ES prot. U.0016289 di data 5 novembre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS (comprensive degli elenchi aggiuntivi), tenuto conto delle rinunce e delle mancate prese di servizio pervenute dai candidati o trasmesse dalle istituzioni scolastiche, nonché delle disponibilità sopravvenute;
- del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di ES prot. U.0017179 di data19 novembre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS (comprensive degli elenchi aggiuntivi), tenuto conto delle rinunce e delle mancate prese di servizio pervenute dai candidati o trasmesse dalle istituzioni scolastiche, nonché delle disponibilità sopravvenute;
- del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di ES prot. U.0017700 di data 26 novembre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS (comprensive degli elenchi aggiuntivi), tenuto conto delle rinunce e delle mancate prese di servizio pervenute dai candidati o trasmesse dalle istituzioni scolastiche, nonché delle disponibilità sopravvenute;
- del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di ES prot. U.0018056 di data 3 dicembre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS (comprensive degli elenchi aggiuntivi), tenuto conto delle rinunce e delle mancate prese di servizio pervenute dai candidati o trasmesse dalle istituzioni scolastiche, nonché delle disponibilità sopravvenute;
- del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di ES prot. U.0018402 di data 10 dicembre 2025, che ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS (comprensive degli elenchi aggiuntivi), tenuto conto delle rinunce e delle mancate prese di servizio pervenute dai candidati o trasmesse dalle istituzioni scolastiche, nonché delle disponibilità sopravvenute;
- e per l’accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nelle GPS per l'anno scolastico 2025-2026 in applicazione dell'art. 7 comma 4 dell'OM 16 maggio 2024 n. 88, con restituzione del punteggio posseduto prima dell’esclusione (97,5 punti per la classe B015 – posto n. 13 in graduatoria; 55,50 punti per la classe B03 – posto n. 50 in graduatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa TA AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
1. Con ricorso introduttivo del presente giudizio, il ricorrente impugna i provvedimenti del responsabile dell’Ufficio Scolastico Provinciale di ES di data 27 ottobre 2025, 5 novembre 2025, 19 novembre 2025, 26 novembre 2025, 3 dicembre 2025 e 10 dicembre 2025, con i quali sono stati individuati i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS, tenuto conto delle rinunce e delle mancate prese di servizio pervenute dai candidati o trasmesse dalle istituzioni scolastiche, nonché delle disponibilità sopravvenute a vario titolo comunicate.
In particolare, il ricorrente si duole di essere stato immotivatamente escluso - dopo essere stato in un primo momento inserito in graduatoria, a fronte di istanza presentata in data 18 luglio 2025 all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (Ambito Territoriale di ES) per l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per l'anno scolastico 2025-2026, per le classi di concorso B015 e B03 (seconda fascia) e per la classe ADSS (sostegno) della scuola secondaria di secondo grado.
2. Con decreto monocratico n. 44 del 31 gennaio 2026 la domanda cautelare interinale è stata respinta, anche in considerazione della scarsa chiarezza dell’interesse perseguito ricorrente e delle ragioni che lo sostengono.
3. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile, successivamente integrato da memoria sui fatti di causa.
4. Alla camera di consiglio del 18 febbraio 2026 l’Amministrazione ha eccepito il difetto di giurisdizione.
5. Con ordinanza n. 64 del 25 febbraio 2026, il Collegio, per consentire alle parti di svolgere compiutamente le rispettive difese in tema di giurisdizione, ha disposto il prosieguo del giudizio alla camera di consiglio del 18 marzo 2026, invitando le parti a prendere posizione sulla rilevata questione di giurisdizione, ritenendo che, la gestione delle supplenze nelle scuole a livello provinciale si ponesse sul confine tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria, essendovi, da un lato, le direttive e gli atti di organizzazione delle autorità scolastiche, che hanno finalità generali, e dall’altro le proposte di incarico secondo l’ordine di graduatoria, propedeutiche all’instaurazione dei singoli rapporti di lavoro.
6. All’udienza camerale del 18 marzo 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di definirla con sentenza in forma semplificata.
7. Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia in esame nonché sulla base dell’interesse dedotto in giudizio. la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
7.1. I principi generali sul riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di pubblico impiego privatizzato sono noti, e discendono direttamente dal combinato disposto degli artt. 5 comma 2 e 63 d. lgs. n. 165/2001; in forza di tali disposizioni – come interpretate da consolidata giurisprudenza – la giurisdizione su “tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro” del personale contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni è riservata al giudice ordinario, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti (art. 63, co. 1, d.lgs. n. 165/2001); quest'ultimo può adottare, nei confronti delle pubbliche amministrazioni “tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati” (art. 63, co. 2, d.lgs. n. 165/2001); al giudice amministrativo sono invece riservate, in via residuale, ai sensi del comma 4 del citato art. 63, esclusivamente le controversie in materia di procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., ovvero quelle aventi ad oggetto comunque l'esercizio di poteri autoritativi pubblicistici preordinati all'adozione dei c.d. atti di macro-organizzazione; questi ultimi sono quegli atti che: definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive (cfr. tra le tante, Cassazione civile sez. un., 08/07/2024, n.18653; TAR ES, sez. II, 27 febbraio 2025, n. 153; TAR ES, sez. II, 30/01/2025, n. 61; T.A.R. Lazio-Roma, sez. I, 08/04/2024, n.6758; T.A.R. Napoli, sez. IV, 17/04/2023, n. 2349).
7.2. Il rapporto di lavoro del docente (non universitario) rientra pacificamente nella giurisdizione del giudice ordinario, fatta eccezione per le procedure concorsuali e quale che sia il tipo di atto che viene adottato.
7.3. Non vi è luogo a distinguere tra atti autoritativi discrezionali e atti paritetici, atteso che l'avvenuta “privatizzazione” del rapporto di lavoro pubblico implica che gli atti di gestione del rapporto di impiego siano configurati come atti di natura non autoritativa, anche quando la p.a. adotta valutazioni di natura organizzativa.
7.4. Nel caso di specie, il ricorrente, impugna i provvedimenti con cui con cui l’Ufficio Scolastico Regionale ha individuato i destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo determinato sulla base delle GAE e delle GPS attribuendo loro l’incarico annuale per l’anno scolastico 2025-2026 sulla base della formazione di una graduatoria ritenuta illegittima poiché escludente la posizione del ricorrente.
Come ulteriormente precisato nella memoria conclusiva, l’oggetto del contendere è individuato dal ricorrente nel “ MANCATO affidamento della supplenza annuale al Sig. CC per la classe di concorso B015 e B03 nella scuola secondaria di II grado ”.
Non si tratta dunque di provvedimenti afferenti ad una procedura concorsuale né di atti di macro-organizzazione, bensì di atti di ordinaria gestione del singolo rapporto di lavoro incidenti su rapporti di pubblico impiego privatizzato, e come tali attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, alla stregua dei principi sopra richiamati (cfr. in senso analogo, di recente, cfr. TAR ES, II, 12 gennaio 2026, n. 22 e 25 febbraio 2026, n. 265).
8. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo sulla controversia in esame la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto nelle forme e nei termini di rito.
9. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda e la natura meramente processuale della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ES (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo che declina in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ED, Presidente
TA AP, Referendario, Estensore
Laura Marchio', Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| TA AP | RO ED |
IL SEGRETARIO