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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/11/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 407/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 30.10.2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 407/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RR UR elett. dom.to in VIA EINAUDI 168 62012 AN MA
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. FAZZINI REMO elett.te dom.to in Corso Parte_1
SE IB 62012 Civitanova Marche
APPELLATO/I
con il patrocinio dell'avv. SALVATI VALERIA e dell'avv. MAZZAFERRI SUSANNA CP_1
( ) elettivamente domiciliato in VIA S.MARTINO 23 ANCONA C.F._1
RZ AT
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
La società e impugna la sentenza n. 147/2024 Parte_1 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Fermo pubblicata in data 11/06/2024 a definizione del giudizio n.
pagina 1 di 6 255/2023 R.G. con la quale, in parziale accoglimento della domanda del socio lavoratore Pt_1
, la stessa è stata condannata alla regolarizzazione contributiva presso l' in relazione
[...] CP_1 all'importo delle retribuzioni integrative da lavoro dipendente cosiddette “alla parte” per l'importo lordo di € 35.841,98. Ritiene l'appellante che la sentenza sia censurabile per errore di diritto nell'applicazione, a fini contributivi, dall'art. 13 L. n. 413 del 26 luglio 1984.
L'appellato si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, eccependo, in via Parte_1 preliminare, il difetto di legittimazione processuale attiva da parte della società appellante, ovvero dei soci Sig.ri e , in quanto titolari ciascuno del 25% delle quote di Parte_1 Controparte_2 partecipazione della e, nel merito, ha chiesto il rigetto Parte_1 Parte_1 dell'impugnazione, assumendone la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto. Si è del pari costituito anche l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La Corte ha fissato udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c.
e sulle conclusioni come da rispettivi atti, si è riservata di decidere.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale dei firmatari dell'atto di appello, quali soci della snc per il 25% ciascuno.
L'eccezione deve ritenersi infondata, essendo notorio che, nella società in nome collettivo, in base al combinato disposto di cui agli articoli 2293, 2266 e 2257 cod. civ. la rappresentanza, salvo diverse pattuizioni, spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci.
Nel caso in esame, come rilevato dalla stessa parte appellata, nell'atto costitutivo (doc. n. 5), all'art. 6) si stabilisce che “l'amministrazione e la rappresentanza della società verso i terzi e in giudizio è affidata a tutti i soci, con firma tra loro libera e disgiunta per gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione mentre per gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione occorrerà la firma congiunta di tutti i soci”.
La Cassazione ha, in proposito, affermato (v. sentenza n. 3416/2018) che “le disposizioni che regolano la rappresentanza della società di persone anche in sede processuale, invero, incarnano il principio per cui la qualità di amministratore è ritenuta connaturale alla posizione di socio di una società di persone. Dunque, l'attribuzione del relativo potere al socio costituisce un effetto naturale del contratto di società, salvo diversa regolamentazione interna. E questo si spiega sulla scorta della considerazione che, alla base della società di persone, si trova il progetto dei soci di impegnarsi personalmente nella gestione imprenditoriale. Si tratta, quindi, di norme sulla rappresentanza sociale derogabili mediante diversa disposizione statutaria che, tuttavia, sono rivolte a proteggere sempre
l'interesse della società e - di riflesso - dei singoli soci, non dei terzi. Sicché, qualora l'atto sia pagina 2 di 6 compiuto solo da un socio-amministratore in una situazione di amministrazione congiuntiva, nulla opponendo la società in proposito, il terzo non potrebbe far valere l'inefficacia «interna alla società» dell' attività svolta dal socio-amministratore in violazione della disposizione statutaria, poiché solo la società pseudo – rappresentata (o, al limite, anche il socio-amministratore che non ha preso parte a detta attività) è il soggetto legittimato a farne valere il vizio o a ratificarne l'operato. Tale principio si ricava anche dall'art. 2258, comma 3, cod. civ., ove è previsto che, nel caso di amministrazione congiuntiva, un socio-amministratore possa rappresentare la società nel compimento di atti urgenti compiuti al fine di evitare un danno alla società (Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 19/07/2000). In caso di limitazioni statutarie del potere di rappresentanza, proprio perché si verte in ipotesi di socio operante come falsus procurator, l'inefficacia si prospetta quindi come temporanea, fino ad eventuale ratifica da parte della pseudo- rappresentata, e pertanto non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, mentre legittimato a dolersi dell'operato di colui che ha operato senza poteri è unicamente la società pseudo- rappresentata, non anche l'altro contraente, al quale compete eventualmente solo il risarcimento del danno per avere confidato senza colpa nell'operatività del contratto (Sez. 3 , Sentenza
n. 22891 del 10/11/2016; Cass. 3872/2004; Cass. 4601/1983).
2.5. Il regime di cui all'art. 182 cod. proc. civ. ( vecchia versione) applicato dalla Corte territoriale risulta conseguentemente inidoneo a regolare l'ipotesi di rappresentanza processuale esercitata da un solo socio amministratore in un contesto di amministrazione congiuntiva di una società di persone, poiché certamente non si prospetta quale attività esercitata in difetto di rappresentanza o di autorizzazione della società, ovvero come un vizio che determina la nullità della procura al difensore, bensì come un' ipotesi d'inefficacia temporanea e interna - sino a regolare ratifica della società- dell'attività processuale compiuta dal singolo socio - amministratore come falsus procurator della società, non rilevabile d'ufficio o dal terzo non legittimato”.
Nel caso in esame, il , che è il terzo socio ed è anche parte del presente giudizio, Parte_1 non risulta avere mai, nel corso del giudizio di primo grado, sollevato eccezioni sulla rappresentanza processuale della società oggi appellante, implicitamente ratificando l'operato dei due soci che si erano costituiti in giudizio, resistendo alla sua azione. D'altronde, il medesimo, quale parte interessata al giudizio, si troverebbe in evidente conflitto di interessi sicché non potrebbe essere richiesto il suo consenso al fine della decisione di appellare la sentenza, avendo portata generale il principio del divieto di voto in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'art. 2373 cod. civ., del quale costituisce applicazione anche l'art. 2287 cod. civ., che impone di non considerare il socio da escludere nel computo della maggioranza necessaria per l'esclusione (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13761 del
12/06/2009). pagina 3 di 6 Venendo, dunque, al merito della controversia in esame, fermo il giudicato sceso sul rigetto della domanda del lavoratore di pagamento delle differenze retributive, il motivo di appello riguarda la parte della sentenza che ha condannato la società al pagamento dei contributi in relazione all'importo di €.
35.841,98, che la sentenza ha accertato essere il compenso alla parte maturato da ed a Parte_1 lui già pagato fuori busta paga, nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di e Controparte_3 come comandante motorista dal 01/03/2013 al 18/08/2017 e dal 02/11/2017 al Parte_1
03/02/2021.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe errato nell'interpretare l'art. 13 legge n. 413/1984 recante il “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”, la quale andrebbe letta come impositiva dell'obbligo di pagamento dei contributi solo sui salari minimi garantiti, obbligazione pacificamente adempiuta dalla datrice di lavoro.
La questione attiene, dunque, all'interpretazione di tale norma che così recita: “(Retribuzione assoggettabile a contribuzione) 1. I contributi di cui all'articolo 7 della presente legge sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per le aziende del settore della pesca i contributi previsti dal precedente articolo
7 sono dovuti sui salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Ebbene, tale disposizione appare chiara nello stabilire che, per i lavoratori marittimi, la contribuzione debba essere versata soltanto tenendo presente i salari minimi garantiti stabiliti dalla contrattazione collettiva. Si tratta, dunque, di contribuzione calcolata su di una retribuzione convenzionale, sicché l'eventuale quota alla parte che superi tale minimale non incide a livello contributivo.
L'appellato, nell'avversare tale tesi, si limita a richiamare l'art. 12 della Legge n. 153/1969 che elenca le voci che vanno escluse dalla base imponibile ai fini della contribuzione previdenziale, tra cui non comparirebbe, neppure per analogia, la retribuzione c.d. “alla parte” prevista per i marittimi dal
CCNL di categoria.
L'argomento, tuttavia, non coglie nel segno, essendo la citata norma di generale applicazione, laddove, invece, per i marittimi è stata prevista, con la citata legge 413/84 una successiva disciplina speciale che deve, pertanto, considerarsi prevalente secondo i criteri cronologico e di specialità per risolvere e antinomie tra leggi.
pagina 4 di 6 Medesima considerazione deve farsi con riguardo al disposto di cui all'art. 32 T.U. n. 1124/1965 citato dall' a favore della tesi contenuta in sentenza secondo cui “per gli equipaggi arruolati in CP_1 forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, sono stabilite, sentite le associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e la autorità marittima, retribuzioni convenzionali da valere sia per il calcolo dei premi e dei contributi, sia per il calcolo delle indennità per inabilità temporanea assoluta e per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o ai superstiti. Nella determinazione delle retribuzioni convenzionali dovrà tenersi conto sia della paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del valore della panatica tanto se somministrata in natura quanto se corrisposta in denaro”.
Anche in tal caso si tratta di norma inserita in un testo legislativo specifico in materia di assicurazione di competenza INAIL e da ritenersi superata dalla speciale disciplina previdenziale dettata dal successivo intervento legislativo.
L'Istituto previdenziale cita, poi, una pronuncia della Cassazione (la n. 2948 del 14/03/1995) che detta principi del tutto inconferenti al caso di specie ed una sentenza del Tribunale di Cagliare che, nell'estratto riportato, non si riferisce all'obbligazione contributiva come delimitata dall'art. 13 qui viene in esame.
Alcuna regolamentazione in materia contributiva è dato, infine, rinvenire nel codice della navigazione, all'art. 349 citato dall' , dettato in materia di retribuzione dovuta in caso di CP_1 risoluzione del contratto.
Alla luce del chiaro dettato di cui all'art. 13 citato, deve, pertanto, escludersi l'obbligo contributivo sulla retribuzione alla parte pagata al Pt_1
L'appello va, in definitiva, totalmente accolto e la sentenza di primo grado riformata nel senso del rigetto totale della domanda del lavoratore.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza (stante anche la mala fede del lavoratore che agiva in giudizio per ottenere retribuzioni in realtà già corrisposte) e sono liquidate come da dispositivo
(tenendo conto dei valori medi per il primo grado e dei valori minimi per il secondo grado, avente un più ristretto ambito di domanda). Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell' , quale terzo chiamato in causa solo al fine di ricevere eventuali contributi. CP_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così decide:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di
; Parte_1
pagina 5 di 6 2) condanna a rifondere alla società appellante le spese del doppio grado che Parte_1 liquida, per il primo grado, in euro 9.250,00 e per il secondo grado in euro 3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
3) compensa le spese di entrambi i gradi nei confronti dell' ; CP_1
4) pone le spese della CTU di primo grado per l'intero definitivamente a carico dell'appellato con obbligo di refusione a favore della società appellante in caso di avvenuto Parte_1 pagamento.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 30 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 30.10.2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 407/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
RR UR elett. dom.to in VIA EINAUDI 168 62012 AN MA
APPELLANTE/I contro rappresentato e difeso dall'avv. FAZZINI REMO elett.te dom.to in Corso Parte_1
SE IB 62012 Civitanova Marche
APPELLATO/I
con il patrocinio dell'avv. SALVATI VALERIA e dell'avv. MAZZAFERRI SUSANNA CP_1
( ) elettivamente domiciliato in VIA S.MARTINO 23 ANCONA C.F._1
RZ AT
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
La società e impugna la sentenza n. 147/2024 Parte_1 Parte_1 pronunciata dal Tribunale di Fermo pubblicata in data 11/06/2024 a definizione del giudizio n.
pagina 1 di 6 255/2023 R.G. con la quale, in parziale accoglimento della domanda del socio lavoratore Pt_1
, la stessa è stata condannata alla regolarizzazione contributiva presso l' in relazione
[...] CP_1 all'importo delle retribuzioni integrative da lavoro dipendente cosiddette “alla parte” per l'importo lordo di € 35.841,98. Ritiene l'appellante che la sentenza sia censurabile per errore di diritto nell'applicazione, a fini contributivi, dall'art. 13 L. n. 413 del 26 luglio 1984.
L'appellato si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, eccependo, in via Parte_1 preliminare, il difetto di legittimazione processuale attiva da parte della società appellante, ovvero dei soci Sig.ri e , in quanto titolari ciascuno del 25% delle quote di Parte_1 Controparte_2 partecipazione della e, nel merito, ha chiesto il rigetto Parte_1 Parte_1 dell'impugnazione, assumendone la manifesta infondatezza in fatto ed in diritto. Si è del pari costituito anche l' chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
La Corte ha fissato udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c.
e sulle conclusioni come da rispettivi atti, si è riservata di decidere.
In via preliminare, va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione processuale dei firmatari dell'atto di appello, quali soci della snc per il 25% ciascuno.
L'eccezione deve ritenersi infondata, essendo notorio che, nella società in nome collettivo, in base al combinato disposto di cui agli articoli 2293, 2266 e 2257 cod. civ. la rappresentanza, salvo diverse pattuizioni, spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci.
Nel caso in esame, come rilevato dalla stessa parte appellata, nell'atto costitutivo (doc. n. 5), all'art. 6) si stabilisce che “l'amministrazione e la rappresentanza della società verso i terzi e in giudizio è affidata a tutti i soci, con firma tra loro libera e disgiunta per gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione mentre per gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione occorrerà la firma congiunta di tutti i soci”.
La Cassazione ha, in proposito, affermato (v. sentenza n. 3416/2018) che “le disposizioni che regolano la rappresentanza della società di persone anche in sede processuale, invero, incarnano il principio per cui la qualità di amministratore è ritenuta connaturale alla posizione di socio di una società di persone. Dunque, l'attribuzione del relativo potere al socio costituisce un effetto naturale del contratto di società, salvo diversa regolamentazione interna. E questo si spiega sulla scorta della considerazione che, alla base della società di persone, si trova il progetto dei soci di impegnarsi personalmente nella gestione imprenditoriale. Si tratta, quindi, di norme sulla rappresentanza sociale derogabili mediante diversa disposizione statutaria che, tuttavia, sono rivolte a proteggere sempre
l'interesse della società e - di riflesso - dei singoli soci, non dei terzi. Sicché, qualora l'atto sia pagina 2 di 6 compiuto solo da un socio-amministratore in una situazione di amministrazione congiuntiva, nulla opponendo la società in proposito, il terzo non potrebbe far valere l'inefficacia «interna alla società» dell' attività svolta dal socio-amministratore in violazione della disposizione statutaria, poiché solo la società pseudo – rappresentata (o, al limite, anche il socio-amministratore che non ha preso parte a detta attività) è il soggetto legittimato a farne valere il vizio o a ratificarne l'operato. Tale principio si ricava anche dall'art. 2258, comma 3, cod. civ., ove è previsto che, nel caso di amministrazione congiuntiva, un socio-amministratore possa rappresentare la società nel compimento di atti urgenti compiuti al fine di evitare un danno alla società (Sez. 1, Sentenza n. 9464 del 19/07/2000). In caso di limitazioni statutarie del potere di rappresentanza, proprio perché si verte in ipotesi di socio operante come falsus procurator, l'inefficacia si prospetta quindi come temporanea, fino ad eventuale ratifica da parte della pseudo- rappresentata, e pertanto non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, mentre legittimato a dolersi dell'operato di colui che ha operato senza poteri è unicamente la società pseudo- rappresentata, non anche l'altro contraente, al quale compete eventualmente solo il risarcimento del danno per avere confidato senza colpa nell'operatività del contratto (Sez. 3 , Sentenza
n. 22891 del 10/11/2016; Cass. 3872/2004; Cass. 4601/1983).
2.5. Il regime di cui all'art. 182 cod. proc. civ. ( vecchia versione) applicato dalla Corte territoriale risulta conseguentemente inidoneo a regolare l'ipotesi di rappresentanza processuale esercitata da un solo socio amministratore in un contesto di amministrazione congiuntiva di una società di persone, poiché certamente non si prospetta quale attività esercitata in difetto di rappresentanza o di autorizzazione della società, ovvero come un vizio che determina la nullità della procura al difensore, bensì come un' ipotesi d'inefficacia temporanea e interna - sino a regolare ratifica della società- dell'attività processuale compiuta dal singolo socio - amministratore come falsus procurator della società, non rilevabile d'ufficio o dal terzo non legittimato”.
Nel caso in esame, il , che è il terzo socio ed è anche parte del presente giudizio, Parte_1 non risulta avere mai, nel corso del giudizio di primo grado, sollevato eccezioni sulla rappresentanza processuale della società oggi appellante, implicitamente ratificando l'operato dei due soci che si erano costituiti in giudizio, resistendo alla sua azione. D'altronde, il medesimo, quale parte interessata al giudizio, si troverebbe in evidente conflitto di interessi sicché non potrebbe essere richiesto il suo consenso al fine della decisione di appellare la sentenza, avendo portata generale il principio del divieto di voto in conflitto di interessi con la società, ai sensi dell'art. 2373 cod. civ., del quale costituisce applicazione anche l'art. 2287 cod. civ., che impone di non considerare il socio da escludere nel computo della maggioranza necessaria per l'esclusione (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13761 del
12/06/2009). pagina 3 di 6 Venendo, dunque, al merito della controversia in esame, fermo il giudicato sceso sul rigetto della domanda del lavoratore di pagamento delle differenze retributive, il motivo di appello riguarda la parte della sentenza che ha condannato la società al pagamento dei contributi in relazione all'importo di €.
35.841,98, che la sentenza ha accertato essere il compenso alla parte maturato da ed a Parte_1 lui già pagato fuori busta paga, nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze di e Controparte_3 come comandante motorista dal 01/03/2013 al 18/08/2017 e dal 02/11/2017 al Parte_1
03/02/2021.
Secondo l'appellante il primo giudice avrebbe errato nell'interpretare l'art. 13 legge n. 413/1984 recante il “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”, la quale andrebbe letta come impositiva dell'obbligo di pagamento dei contributi solo sui salari minimi garantiti, obbligazione pacificamente adempiuta dalla datrice di lavoro.
La questione attiene, dunque, all'interpretazione di tale norma che così recita: “(Retribuzione assoggettabile a contribuzione) 1. I contributi di cui all'articolo 7 della presente legge sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, per le aziende del settore della pesca i contributi previsti dal precedente articolo
7 sono dovuti sui salari minimi garantiti, comprensivi delle indennità fisse mensili, per ferie, festività e gratifiche, di cui alle tabelle allegate ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.
Ebbene, tale disposizione appare chiara nello stabilire che, per i lavoratori marittimi, la contribuzione debba essere versata soltanto tenendo presente i salari minimi garantiti stabiliti dalla contrattazione collettiva. Si tratta, dunque, di contribuzione calcolata su di una retribuzione convenzionale, sicché l'eventuale quota alla parte che superi tale minimale non incide a livello contributivo.
L'appellato, nell'avversare tale tesi, si limita a richiamare l'art. 12 della Legge n. 153/1969 che elenca le voci che vanno escluse dalla base imponibile ai fini della contribuzione previdenziale, tra cui non comparirebbe, neppure per analogia, la retribuzione c.d. “alla parte” prevista per i marittimi dal
CCNL di categoria.
L'argomento, tuttavia, non coglie nel segno, essendo la citata norma di generale applicazione, laddove, invece, per i marittimi è stata prevista, con la citata legge 413/84 una successiva disciplina speciale che deve, pertanto, considerarsi prevalente secondo i criteri cronologico e di specialità per risolvere e antinomie tra leggi.
pagina 4 di 6 Medesima considerazione deve farsi con riguardo al disposto di cui all'art. 32 T.U. n. 1124/1965 citato dall' a favore della tesi contenuta in sentenza secondo cui “per gli equipaggi arruolati in CP_1 forma di partecipazione al nolo o agli altri proventi o prodotti del viaggio, sono stabilite, sentite le associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e la autorità marittima, retribuzioni convenzionali da valere sia per il calcolo dei premi e dei contributi, sia per il calcolo delle indennità per inabilità temporanea assoluta e per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o ai superstiti. Nella determinazione delle retribuzioni convenzionali dovrà tenersi conto sia della paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del valore della panatica tanto se somministrata in natura quanto se corrisposta in denaro”.
Anche in tal caso si tratta di norma inserita in un testo legislativo specifico in materia di assicurazione di competenza INAIL e da ritenersi superata dalla speciale disciplina previdenziale dettata dal successivo intervento legislativo.
L'Istituto previdenziale cita, poi, una pronuncia della Cassazione (la n. 2948 del 14/03/1995) che detta principi del tutto inconferenti al caso di specie ed una sentenza del Tribunale di Cagliare che, nell'estratto riportato, non si riferisce all'obbligazione contributiva come delimitata dall'art. 13 qui viene in esame.
Alcuna regolamentazione in materia contributiva è dato, infine, rinvenire nel codice della navigazione, all'art. 349 citato dall' , dettato in materia di retribuzione dovuta in caso di CP_1 risoluzione del contratto.
Alla luce del chiaro dettato di cui all'art. 13 citato, deve, pertanto, escludersi l'obbligo contributivo sulla retribuzione alla parte pagata al Pt_1
L'appello va, in definitiva, totalmente accolto e la sentenza di primo grado riformata nel senso del rigetto totale della domanda del lavoratore.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza (stante anche la mala fede del lavoratore che agiva in giudizio per ottenere retribuzioni in realtà già corrisposte) e sono liquidate come da dispositivo
(tenendo conto dei valori medi per il primo grado e dei valori minimi per il secondo grado, avente un più ristretto ambito di domanda). Sussistono, invece, giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell' , quale terzo chiamato in causa solo al fine di ricevere eventuali contributi. CP_4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così decide:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di
; Parte_1
pagina 5 di 6 2) condanna a rifondere alla società appellante le spese del doppio grado che Parte_1 liquida, per il primo grado, in euro 9.250,00 e per il secondo grado in euro 3.500,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2
D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
3) compensa le spese di entrambi i gradi nei confronti dell' ; CP_1
4) pone le spese della CTU di primo grado per l'intero definitivamente a carico dell'appellato con obbligo di refusione a favore della società appellante in caso di avvenuto Parte_1 pagamento.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 30 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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