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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/04/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 15/04/2025
nel procedimento iscritto al n. R.G. 8175 / 2022 promosso da Parte_1
nei confronti di NN CO Controparte_1
Oggi 15/04/2025 9.390 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 26.11.25 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- dato atto dell'ammissibilità di tale forma di trattazione anche in riferimento alla fase decisoria per il rito lavoro/locatizio (cfr. ex multis e da ultimo Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 26/06/2024, n. 17587, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 21/11/2023, n.
32358 Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/06/2024, n. 15993);
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il provvedimento citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva: parte attrice ricorrente, con l'avv. Parte_1
POLATI GIULIO, ha concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 4.4.25 e come da note scritte di udienza depositate in data 9.4.25; parte convenuta, e NN CO, con l'avv. Controparte_1
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 8175/22 ha concluso e discusso come da note conclusive autorizzate Parte_2
depositate sempre in data 4.4.25 e come da note scritte di udienza depositate in data
8.4.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
2
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 8175/22 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8175/2022 r.g. promossa da,
C.F./P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. POLATI GIULIO,
ATTORE
Contro
, CF. /P.IVA Controparte_1 C.F._1
CO NN C.F: CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'avv. , Parte_2
CONVENUTI
In punto a Comodato di immobile urbano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
3
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 8175/22 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
4
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 8175/22 - dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447 bis ss. c.p.c., depositato in data 21.11.22 e ritualmente notificato ai resistenti, in uno a decreto ex art. 415 c.p.c. emesso in data 11.2.23, abbia ad oggetto la domanda di parte ricorrente, , n.q. di proprietaria e comodante Parte_3
l'immobile sito in Buttapietra, Via Provinciale Est n. 39 (censito al NCEU, Foglio 12, part. 517 sub 1) di accertamento dell'intervenuta cessazione del comodato precario stipulato con i resistenti, n.q. di Controparte_2
comodatari, in data 22.12.2014 e debitamente registrato, per effetto della racc. a.r. del
3.12.21 con cui veniva loro richiesta la riconsegna del bene;
- dato atto di come i convenuti, costituitisi ritualmente con memoria di costituzione depositata in data 5.4.23, abbiano chiesto il rigetto della domanda attorea eccependo:
a) l'incompetenza del Giudice adito in ragione dell'esistenza di una clausola compromissoria nell'art. 24 dello Statuto della ricorrente Parte_4
cui avevano conferito in proprietà l'immobile loro concesso in comodato;
b) la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità rispetto alla lite pendente - ora avanti il Tribunale delle Imprese di Venezia - in relazione alla domanda da loro proposta di risoluzione per inadempimento del contratto con cui, oltre a conferire alla società l'immobile, avevano ceduto le loro quote sociali (pari al 99%) al terzo, , e di restituzione delle Controparte_3
predette quote sociali;
c) il difetto di legittimazione della convenuta , in Controparte_1
ragione delle condizioni di salute della stessa, ultra-settantenne e affetta da
S.L.A, che la avevano comunque già da tempo costretta a trasferirsi in struttura sanitaria in via permanente;
d) l'infondatezza della domanda in quanto “vittime di grottesca vicenda contrattuale per aver ceduto la proprietà della casa e le quote sociali senza ricevere nulla in cambio”;
- dato atto di come, tentata con esito negativo la conciliazione per mancata adesione
5
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 8175/22 della parte attrice alla proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. del
11.7.23 e disposta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., la stessa sia venuta meno per effetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20805/2024 n.r.g., pubblicata il 25/7/2024;
- dato atto della natura documentale della lite e richiamata in ordine alle istanze istruttorie l'ordinanza del 26.11.24 per tutti i motivi in essa indicati e qui richiamati per relationem;
- ritenuta, in fatto e in diritto, la fondatezza della domanda attorea;
- rilevato come risulti, in fatto, la stipula di contratto di comodato inter partes sottoscritto in data 22.12.14, e debitamente registrato, con il quale la società ricorrente concedeva agli odierni resistenti il godimento a tempo indeterminato dell'immobile indicato in premessa “salvo il diritto del comodante di richiederne in qualunque momento la riconsegna” (cfr. doc. 5 parte attrice);
- viste le diffide con la quale veniva richiesta la restituzione del bene concesso in comodato, dapprima in data 3.12.21 (cfr doc. 6 parte attrice) e, quindi, in data 7.4.22, perfezionatasi per compiuta giacenza in data 12.5.22, ritualmente inviate alla parte comodataria, odierna convenuta;
- considerato, in diritto, che nel comodato, come quello di specie, precario ex art. 1810 c.c., il comodante abbia la facoltà di recedere ad nutum dal contratto in tutti i casi in cui non sia stato convenuto un termine per la restituzione della res o questo non sia desumibile indirettamente sulla base dell'uso cui la cosa è destinata e in particolare di elementi obiettivi a essa correlati quali la sua natura, l'attività professionale del comodatario, gli interessi e le utilità perseguiti dai contraenti (cfr.
Cass. Civ. 15877/2013 e 704/2006) e che, la richiesta di restituzione formulata dal comodante determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione, viene ad assumere la posizione di detentore senza titolo del bene
6
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 8175/22 altrui, a meno che non dimostri di poterne disporre in base ad altro rapporto (cfr.
Cass. civ., n. 22001/2007 e Cass. Civ. 3168/2011);
- considerato come parte comodataria resistente nulla abbia dedotto al riguardo;
- considerato, con riferimento alle eccezioni di parte resistente, che:
a) quanto alla dedotta incompetenza per presenza di clausola compromissoria nello Statuto, come già osservato con ordinanza del 19.9.23, il riferimento a tale clausola sia inconferente nel caso di specie, non recando il contratto di comodato alcun riferimento alla qualifica dei “soci” in capo agli odierni convenuti e, pertanto, non apparendo sussumibile, nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 13 dello Statuto – peraltro nemmeno prodotto - , tenuto conto che, ad oggi, i convenuti stessi non rivestono nemmeno formalmente la qualità di soci, presupposto soggettivo di applicabilità della dedotta clausola;
b) quanto alla dedotta pregiudizialità circa la questione inerente la risoluzione del contratto di cessione delle quote sociali per inadempimento del cessionario, la questione risulta superata per effetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 20805/2024 n.r.g., pubblicata il 25/7/2024, a seguito di regolamento di competenza proposto da parte ricorrente, e già richiamata che ha ritenuto insussistente tale rapporto;
c) quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva della
[...]
anche con riferimento alla domanda di rilascio, tale eccezione CP_1
risulta priva di fondamento, in ragione della formale e attuale veste, quantomeno giuridica, di comodataria della stessa e dell'impossibilità di scindere tra le varie posizioni dei comodatari gli effetti della risoluzione, ricorrendo per contro un caso di litisconsorzio necessario (Cfr. con riferimento al contratto di locazione, Cass. civ. Sez. III, 30-05-1996, n. 5008 “qualora un immobile venga unitamente concesso in locazione con unico contratto a più persone deve ravvisarsi sotto il profilo processuale una ipotesi di litisconsorzio
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 8175/22 necessario, con la conseguente partecipazione ai giudizi relativi alla pretesa cessazione del rapporto locativo di tutti i conduttori, dal momento che
l'eventuale pronuncia richiesta al giudice non può essere utilmente resa nei confronti di alcuni soltanto dei conduttori medesimi”,conforme Cass. civ. Sez.
III Sent., 23-06-1999, n. 6405);
d) quanto, infine, all'eccepita infondatezza nel merito, l'eccezione proposta sottenda, da un lato, la riproposizione dell'eccezione di pregiudizialità e di connessione con il rapporto relativo all'atto di cessione delle quote sociali e, dall'altro, debba ritenersi eccezione del tutto genericamente proposta senza precisa indicazione delle ragioni di diritto ad essa sottese (ndr collegamento negoziale? Invalidità del contratto per dolo, o per errore, altro?)
- ritenuto come a tali premesse segua l'accoglimento del ricorso;
- ritenuto come l'adesione della parte convenuta alla proposta conciliativa giudiziale,
l'avanzata età dei comodatari, i gravi problemi di salute di una di questi - peraltro non effettivamente occupante l'immobile (cfr. doc. 10 parte convenuta) - determinino la sussistenza dei presupposti per disporre che le spese – liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i., tenuto conto dell'assenza di istruttoria in senso stretto – siano poste a carico del solo convenuto CO NN e liquidate per la quota parte di ½ con compensazione della restante quota per gravi ed eccezionali motivi e ferme le statuizioni sul punto rese dalla Corte di Cassazione con riferimento al procedimento incidentale di regolamento di competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
RG. 8175/22 ogni contraria domanda, difesa o eccezione disattesa e assorbita:
1. Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato - stipulato tra le parti in data 22.12.2014 - ad ogni effetto di legge;
2. Ordina ai convenuti, CO NN E , Controparte_1
l'immediato rilascio della casa sita in Buttapietra (VR), Via Provinciale Est n.
8
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 8175/22 39, meglio individuato in premessa, con annessi accessori e pertinenze, libera e sgombra da persone e cose, anche interposte.
3. condanna per le ragioni indicate in motivazione, parte convenuta, CO
NN, alla refusione in favore di parte attrice, Parte_1
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che si
[...]
liquidano già per la quota parte di ½ in € 344,50 per esborsi ed in € 2000 per compensi difensivi;
oltre IVA e CPA come per legge, e oltre contributo spese generali al 15%
Si comunichi.
Cosi deciso in Verona il 15.4.25
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 8175/22
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 15/04/2025
nel procedimento iscritto al n. R.G. 8175 / 2022 promosso da Parte_1
nei confronti di NN CO Controparte_1
Oggi 15/04/2025 9.390 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto del proprio provvedimento a verbale del 26.11.25 con il quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- dato atto dell'ammissibilità di tale forma di trattazione anche in riferimento alla fase decisoria per il rito lavoro/locatizio (cfr. ex multis e da ultimo Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 26/06/2024, n. 17587, Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 21/11/2023, n.
32358 Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 07/06/2024, n. 15993);
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il provvedimento citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva: parte attrice ricorrente, con l'avv. Parte_1
POLATI GIULIO, ha concluso e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 4.4.25 e come da note scritte di udienza depositate in data 9.4.25; parte convenuta, e NN CO, con l'avv. Controparte_1
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 8175/22 ha concluso e discusso come da note conclusive autorizzate Parte_2
depositate sempre in data 4.4.25 e come da note scritte di udienza depositate in data
8.4.25;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 8175/22 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 8175/2022 r.g. promossa da,
C.F./P.IVA , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. POLATI GIULIO,
ATTORE
Contro
, CF. /P.IVA Controparte_1 C.F._1
CO NN C.F: CodiceFiscale_2 con il patrocinio dell'avv. , Parte_2
CONVENUTI
In punto a Comodato di immobile urbano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 8175/22 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276
c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936 , Cass. civ. Sez. lavoro,
19-08-2016, n. 17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 8175/22 - dato atto di come il presente giudizio, introdotto con ricorso ex art. 447 bis ss. c.p.c., depositato in data 21.11.22 e ritualmente notificato ai resistenti, in uno a decreto ex art. 415 c.p.c. emesso in data 11.2.23, abbia ad oggetto la domanda di parte ricorrente, , n.q. di proprietaria e comodante Parte_3
l'immobile sito in Buttapietra, Via Provinciale Est n. 39 (censito al NCEU, Foglio 12, part. 517 sub 1) di accertamento dell'intervenuta cessazione del comodato precario stipulato con i resistenti, n.q. di Controparte_2
comodatari, in data 22.12.2014 e debitamente registrato, per effetto della racc. a.r. del
3.12.21 con cui veniva loro richiesta la riconsegna del bene;
- dato atto di come i convenuti, costituitisi ritualmente con memoria di costituzione depositata in data 5.4.23, abbiano chiesto il rigetto della domanda attorea eccependo:
a) l'incompetenza del Giudice adito in ragione dell'esistenza di una clausola compromissoria nell'art. 24 dello Statuto della ricorrente Parte_4
cui avevano conferito in proprietà l'immobile loro concesso in comodato;
b) la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità rispetto alla lite pendente - ora avanti il Tribunale delle Imprese di Venezia - in relazione alla domanda da loro proposta di risoluzione per inadempimento del contratto con cui, oltre a conferire alla società l'immobile, avevano ceduto le loro quote sociali (pari al 99%) al terzo, , e di restituzione delle Controparte_3
predette quote sociali;
c) il difetto di legittimazione della convenuta , in Controparte_1
ragione delle condizioni di salute della stessa, ultra-settantenne e affetta da
S.L.A, che la avevano comunque già da tempo costretta a trasferirsi in struttura sanitaria in via permanente;
d) l'infondatezza della domanda in quanto “vittime di grottesca vicenda contrattuale per aver ceduto la proprietà della casa e le quote sociali senza ricevere nulla in cambio”;
- dato atto di come, tentata con esito negativo la conciliazione per mancata adesione
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 8175/22 della parte attrice alla proposta conciliativa giudiziale ex art. 185 bis c.p.c. del
11.7.23 e disposta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., la stessa sia venuta meno per effetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20805/2024 n.r.g., pubblicata il 25/7/2024;
- dato atto della natura documentale della lite e richiamata in ordine alle istanze istruttorie l'ordinanza del 26.11.24 per tutti i motivi in essa indicati e qui richiamati per relationem;
- ritenuta, in fatto e in diritto, la fondatezza della domanda attorea;
- rilevato come risulti, in fatto, la stipula di contratto di comodato inter partes sottoscritto in data 22.12.14, e debitamente registrato, con il quale la società ricorrente concedeva agli odierni resistenti il godimento a tempo indeterminato dell'immobile indicato in premessa “salvo il diritto del comodante di richiederne in qualunque momento la riconsegna” (cfr. doc. 5 parte attrice);
- viste le diffide con la quale veniva richiesta la restituzione del bene concesso in comodato, dapprima in data 3.12.21 (cfr doc. 6 parte attrice) e, quindi, in data 7.4.22, perfezionatasi per compiuta giacenza in data 12.5.22, ritualmente inviate alla parte comodataria, odierna convenuta;
- considerato, in diritto, che nel comodato, come quello di specie, precario ex art. 1810 c.c., il comodante abbia la facoltà di recedere ad nutum dal contratto in tutti i casi in cui non sia stato convenuto un termine per la restituzione della res o questo non sia desumibile indirettamente sulla base dell'uso cui la cosa è destinata e in particolare di elementi obiettivi a essa correlati quali la sua natura, l'attività professionale del comodatario, gli interessi e le utilità perseguiti dai contraenti (cfr.
Cass. Civ. 15877/2013 e 704/2006) e che, la richiesta di restituzione formulata dal comodante determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta sciolto per iniziativa unilaterale del comodante il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione, viene ad assumere la posizione di detentore senza titolo del bene
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 8175/22 altrui, a meno che non dimostri di poterne disporre in base ad altro rapporto (cfr.
Cass. civ., n. 22001/2007 e Cass. Civ. 3168/2011);
- considerato come parte comodataria resistente nulla abbia dedotto al riguardo;
- considerato, con riferimento alle eccezioni di parte resistente, che:
a) quanto alla dedotta incompetenza per presenza di clausola compromissoria nello Statuto, come già osservato con ordinanza del 19.9.23, il riferimento a tale clausola sia inconferente nel caso di specie, non recando il contratto di comodato alcun riferimento alla qualifica dei “soci” in capo agli odierni convenuti e, pertanto, non apparendo sussumibile, nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria di cui all'art. 13 dello Statuto – peraltro nemmeno prodotto - , tenuto conto che, ad oggi, i convenuti stessi non rivestono nemmeno formalmente la qualità di soci, presupposto soggettivo di applicabilità della dedotta clausola;
b) quanto alla dedotta pregiudizialità circa la questione inerente la risoluzione del contratto di cessione delle quote sociali per inadempimento del cessionario, la questione risulta superata per effetto dell'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 20805/2024 n.r.g., pubblicata il 25/7/2024, a seguito di regolamento di competenza proposto da parte ricorrente, e già richiamata che ha ritenuto insussistente tale rapporto;
c) quanto al dedotto difetto di legittimazione passiva della
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anche con riferimento alla domanda di rilascio, tale eccezione CP_1
risulta priva di fondamento, in ragione della formale e attuale veste, quantomeno giuridica, di comodataria della stessa e dell'impossibilità di scindere tra le varie posizioni dei comodatari gli effetti della risoluzione, ricorrendo per contro un caso di litisconsorzio necessario (Cfr. con riferimento al contratto di locazione, Cass. civ. Sez. III, 30-05-1996, n. 5008 “qualora un immobile venga unitamente concesso in locazione con unico contratto a più persone deve ravvisarsi sotto il profilo processuale una ipotesi di litisconsorzio
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 8175/22 necessario, con la conseguente partecipazione ai giudizi relativi alla pretesa cessazione del rapporto locativo di tutti i conduttori, dal momento che
l'eventuale pronuncia richiesta al giudice non può essere utilmente resa nei confronti di alcuni soltanto dei conduttori medesimi”,conforme Cass. civ. Sez.
III Sent., 23-06-1999, n. 6405);
d) quanto, infine, all'eccepita infondatezza nel merito, l'eccezione proposta sottenda, da un lato, la riproposizione dell'eccezione di pregiudizialità e di connessione con il rapporto relativo all'atto di cessione delle quote sociali e, dall'altro, debba ritenersi eccezione del tutto genericamente proposta senza precisa indicazione delle ragioni di diritto ad essa sottese (ndr collegamento negoziale? Invalidità del contratto per dolo, o per errore, altro?)
- ritenuto come a tali premesse segua l'accoglimento del ricorso;
- ritenuto come l'adesione della parte convenuta alla proposta conciliativa giudiziale,
l'avanzata età dei comodatari, i gravi problemi di salute di una di questi - peraltro non effettivamente occupante l'immobile (cfr. doc. 10 parte convenuta) - determinino la sussistenza dei presupposti per disporre che le spese – liquidate come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i., tenuto conto dell'assenza di istruttoria in senso stretto – siano poste a carico del solo convenuto CO NN e liquidate per la quota parte di ½ con compensazione della restante quota per gravi ed eccezionali motivi e ferme le statuizioni sul punto rese dalla Corte di Cassazione con riferimento al procedimento incidentale di regolamento di competenza;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
RG. 8175/22 ogni contraria domanda, difesa o eccezione disattesa e assorbita:
1. Accerta e dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato - stipulato tra le parti in data 22.12.2014 - ad ogni effetto di legge;
2. Ordina ai convenuti, CO NN E , Controparte_1
l'immediato rilascio della casa sita in Buttapietra (VR), Via Provinciale Est n.
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 8175/22 39, meglio individuato in premessa, con annessi accessori e pertinenze, libera e sgombra da persone e cose, anche interposte.
3. condanna per le ragioni indicate in motivazione, parte convenuta, CO
NN, alla refusione in favore di parte attrice, Parte_1
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che si
[...]
liquidano già per la quota parte di ½ in € 344,50 per esborsi ed in € 2000 per compensi difensivi;
oltre IVA e CPA come per legge, e oltre contributo spese generali al 15%
Si comunichi.
Cosi deciso in Verona il 15.4.25
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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