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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2025, n. 33729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33729 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA RI nato a [...] il [...] RO IN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE di APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
ricorsi trattati in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata in data 12 luglio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Bari che condannava IA NE e NT TO alle pene di giustizia per i reati di rapina aggravata, indebito utilizzo di un bancomat (art. 493 ter cod. pen.) e detenzione di stupefacente di lieve entità. 2. Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione. 2.1 NE ha formulato i seguenti due motivi: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33729 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 25/06/2025 - con il primo motivo si deducono la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.). Si sostiene che l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di rapina è basata su un ragionamento meramente indiziario, in violazione dei principi sanciti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per mancato rispetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla norma. In particolare, si lamenta come illogica la conclusione cui perviene la pronuncia secondo cui gli autori della rapina avrebbero scelto di recarsi a volto scoperto presso lo sportello bancomat "per non destare sospetti". Viene poi censurata l'affermazione di responsabilità per il reato più grave in base esclusivamente al collegamento con il confessato prelievo di denaro presso lo sportello automatico. - con il secondo motivo si lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lettera b), cod. proc. pen. per carenza motivazionale in relazione alla equivalenza, piuttosto che prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti. 2.2 TO ha fondato il proprio ricorso su quattro motivi: - con il primo motivo deduce, citando le lettere b, c ed e del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché tutti i vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità. Si sostiene che la condanna è basata sulla mera ipotesi del cambio degli abiti nella fase di passaggio tra la commissione della rapina e il prelievo indebito di somme dal bancomat;
- anche gli ulteriori motivi citano le lettere b, c ed e del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., nonché tutti i vizi motivazionali, in relazione, questa volta, a differenti profili del trattamento sanzionatorio, lamentandosi una generale carenza motivazionale sulla determinazione dell'entità della pena, della mancata prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche e della recidiva. 2.3 Sia la difesa di NE che quella di TO hanno infine inviato, in procinto dell'udienza, una memoria difensiva diretta a ribadire le conclusioni dei rispettivi ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, poiché fondati su motivi generici, non consentiti e, almeno in parte, manifestamente infondati. Essi possono essere trattati unitariamente, essendo in larga parte sovrapponibili i temi in essi affrontati. 2 2. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità di entrambi gli imputati per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Manifestamente infondato è il primo motivo di entrambi i ricorsi. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Infatti, con le censure svolte, i ricorrenti contestano l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la loro penale responsabilità, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Sennonché, in tema di responsabilità, la motivazione fornita dalla Corte, appare scevra da quei vizi che, soli, possono essere in questa sede rilevati. Esclusa per ovvie ragioni la mancanza di motivazione (evocata contraddittoriamente: come può essere manifestamente illogica o contraddittoria una motivazione mancante?; come può essere mancante una motivazione 'stesa' su più pagine?) e la contraddittorietà motivazionale (evocata nella rubrica dei motivi, ma poi ... dimenticata nella parte argomentativa), rimane la "manifesta illogicità". Che tuttavia è una categoria concettuale estremamente 'stretta', e certamente non riscontrabile nel caso concreto, che si realizza in una discontinuità della conseguenzialità del ragionamento, della relazione 'causa- effetto' o 'premessa-conseguenza', che sia di gravità tale da essere immediatamente (ictu °cui') ed incontestabilmente rilevabile (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In altre parole, è necessario un evidente ('ictu ocu/i' o 'manifesta') ed ingiustificabile anacoluto concettuale, una vera e propria cesura della conseguenzialità del pensiero comune, e del senso comune, per giungere a riconoscere la sussistenza di tale standard. 3 Nel ragionamento espresso dalla Corte d'appello, e dal Tribunale prima, tal condizione non si rinviene, giacché la affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di rapina, lungi dall'essere basata sul solo elemento indiziario eccentrico del (contestato) collegamento con l'indebito prelievo o sulla prevedibilità o meno del cambio d'abiti in itinere nel mezzo della 'successione criminosa', è il frutto della sagace ricomposizione del mosaico indiziario (pg. 5-7) che parte dalla identificazione dell'imputato NE grazie ad una caratteristica fisica assolutamente distintiva (mancanza dei denti incisivi superiori) e passa per il rinvenimento, nell'abitazione dello stesso (come accadrà in seguito per il TO) di indumenti indossati dai rapinatori, per finire nel riconoscimento di tratti salienti di TO (tatuaggi sulle braccia, barbetta) da parte della vittima ed identificazione da parte del teste qualificato IO nel soggetto postosi alla guida del motoveicolo sottratto a De RA. Si tratta di una ricostruzione fattuale assai dettagliata, condotta nel pieno rispetto dei criteri di analisi indiziaria, che si sottrae ad ogni critica di manifesta (ma anche 'semplice', 'mera', 'sola') illogicità. Infine, in relazione ai motivi 'primi' dei due ricorsi, occorre sottolineare una ulteriore ragione di inammissibilità: a fronte di una ricostruzione indiziaria multifattoriale, le difese si sono limitate a censurare un solo aspetto motivazionale, senza 'aggredire' gli ulteriori: tale approccio 'selettivo', che omette di confrontarsi con gli ulteriori elementi addotti a sostegno della affermazione di responsabilità, è di per sé generico, perché aspecifico, e quindi sufficiente a 'condannare' il ricorso, in parte qua, all'inammissibilità. 4. Gli ulteriori motivi, attinenti al trattamento sanzionatorio (il secondo del ricorso NE e gli ultimi tre del ricorso TO), sono tutti manifestamente infondati e non consentiti poiché pretendono di condurre la Corte ad un giudizio che non può esprimere perché esula dalle competenze proprie del vaglio di legittimità. È noto, infatti, costituendo jus receptum di questa Corte, che ogni aspetto relativo al trattamento sanzionatorio, dalla commisurazione della pena, alla applicazione e comparazione delle circostanze, dal riconoscimento del reato continuato, alla concessione dei benefici, e così via, rientra nella discrezionalità propria del giudice di merito e non può essere sindacata dalla Corte di Cassazione, pena la violazione delle attribuzioni ordinamentali, se si manifesta in una motivazione immune da contraddizioni o manifeste illogicità. Nel caso specifico, va ulteriormente ribadito che la valutazione di equivalenza o di prevalenza delle circostanze sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente 4 motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso oggi in esame, la conferma dell'assetto sanzionatorio è adeguatamente fondata (pg. 5) sulla gravità delle condotte e sulla pericolosità sociale del duo, già costituito, secondo quanto si legge in sentenza, in una consolidata impresa criminale. Analoghe considerazioni, unitamente all'esiziale genericità della formulazione dei motivi, risonanti di frasi di stile, potenzialmente applicabili in ogni ricorso, vale tanto in relazione alla dosimetria della pena base, parametrata in misura prossima al minimo, quanto per gli aumenti, quanto, infine, per il TO che se ne lamenta, per la recidiva riconosciutagli in primo grado e confermatagli in appello, con motivazione (pg. 7) del tutto puntuale e sufficiente. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Corsigliere relatore La Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARGIULO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi;
ricorsi trattati in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata in data 12 luglio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Bari che condannava IA NE e NT TO alle pene di giustizia per i reati di rapina aggravata, indebito utilizzo di un bancomat (art. 493 ter cod. pen.) e detenzione di stupefacente di lieve entità. 2. Entrambi gli imputati hanno presentato ricorso per cassazione. 2.1 NE ha formulato i seguenti due motivi: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 33729 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: FLORIT FRANCESCO Data Udienza: 25/06/2025 - con il primo motivo si deducono la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.). Si sostiene che l'affermazione di responsabilità in relazione al reato di rapina è basata su un ragionamento meramente indiziario, in violazione dei principi sanciti dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., per mancato rispetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla norma. In particolare, si lamenta come illogica la conclusione cui perviene la pronuncia secondo cui gli autori della rapina avrebbero scelto di recarsi a volto scoperto presso lo sportello bancomat "per non destare sospetti". Viene poi censurata l'affermazione di responsabilità per il reato più grave in base esclusivamente al collegamento con il confessato prelievo di denaro presso lo sportello automatico. - con il secondo motivo si lamenta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lettera b), cod. proc. pen. per carenza motivazionale in relazione alla equivalenza, piuttosto che prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti. 2.2 TO ha fondato il proprio ricorso su quattro motivi: - con il primo motivo deduce, citando le lettere b, c ed e del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. nonché tutti i vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità. Si sostiene che la condanna è basata sulla mera ipotesi del cambio degli abiti nella fase di passaggio tra la commissione della rapina e il prelievo indebito di somme dal bancomat;
- anche gli ulteriori motivi citano le lettere b, c ed e del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., nonché tutti i vizi motivazionali, in relazione, questa volta, a differenti profili del trattamento sanzionatorio, lamentandosi una generale carenza motivazionale sulla determinazione dell'entità della pena, della mancata prevalenza delle pur concesse circostanze attenuanti generiche e della recidiva. 2.3 Sia la difesa di NE che quella di TO hanno infine inviato, in procinto dell'udienza, una memoria difensiva diretta a ribadire le conclusioni dei rispettivi ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili, poiché fondati su motivi generici, non consentiti e, almeno in parte, manifestamente infondati. Essi possono essere trattati unitariamente, essendo in larga parte sovrapponibili i temi in essi affrontati. 2 2. Va detto in premessa che si è in presenza di c.d. "doppia conforme" in punto affermazione della penale responsabilità di entrambi gli imputati per i fatti di reato come contestati, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le sentenze - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). 3. Manifestamente infondato è il primo motivo di entrambi i ricorsi. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all'esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Infatti, con le censure svolte, i ricorrenti contestano l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la loro penale responsabilità, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti posti a fondamento della decisione ovvero nella proposizione di diverse e rinnovate chiavi di lettura del compendio probatorio. Sennonché, in tema di responsabilità, la motivazione fornita dalla Corte, appare scevra da quei vizi che, soli, possono essere in questa sede rilevati. Esclusa per ovvie ragioni la mancanza di motivazione (evocata contraddittoriamente: come può essere manifestamente illogica o contraddittoria una motivazione mancante?; come può essere mancante una motivazione 'stesa' su più pagine?) e la contraddittorietà motivazionale (evocata nella rubrica dei motivi, ma poi ... dimenticata nella parte argomentativa), rimane la "manifesta illogicità". Che tuttavia è una categoria concettuale estremamente 'stretta', e certamente non riscontrabile nel caso concreto, che si realizza in una discontinuità della conseguenzialità del ragionamento, della relazione 'causa- effetto' o 'premessa-conseguenza', che sia di gravità tale da essere immediatamente (ictu °cui') ed incontestabilmente rilevabile (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In altre parole, è necessario un evidente ('ictu ocu/i' o 'manifesta') ed ingiustificabile anacoluto concettuale, una vera e propria cesura della conseguenzialità del pensiero comune, e del senso comune, per giungere a riconoscere la sussistenza di tale standard. 3 Nel ragionamento espresso dalla Corte d'appello, e dal Tribunale prima, tal condizione non si rinviene, giacché la affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di rapina, lungi dall'essere basata sul solo elemento indiziario eccentrico del (contestato) collegamento con l'indebito prelievo o sulla prevedibilità o meno del cambio d'abiti in itinere nel mezzo della 'successione criminosa', è il frutto della sagace ricomposizione del mosaico indiziario (pg. 5-7) che parte dalla identificazione dell'imputato NE grazie ad una caratteristica fisica assolutamente distintiva (mancanza dei denti incisivi superiori) e passa per il rinvenimento, nell'abitazione dello stesso (come accadrà in seguito per il TO) di indumenti indossati dai rapinatori, per finire nel riconoscimento di tratti salienti di TO (tatuaggi sulle braccia, barbetta) da parte della vittima ed identificazione da parte del teste qualificato IO nel soggetto postosi alla guida del motoveicolo sottratto a De RA. Si tratta di una ricostruzione fattuale assai dettagliata, condotta nel pieno rispetto dei criteri di analisi indiziaria, che si sottrae ad ogni critica di manifesta (ma anche 'semplice', 'mera', 'sola') illogicità. Infine, in relazione ai motivi 'primi' dei due ricorsi, occorre sottolineare una ulteriore ragione di inammissibilità: a fronte di una ricostruzione indiziaria multifattoriale, le difese si sono limitate a censurare un solo aspetto motivazionale, senza 'aggredire' gli ulteriori: tale approccio 'selettivo', che omette di confrontarsi con gli ulteriori elementi addotti a sostegno della affermazione di responsabilità, è di per sé generico, perché aspecifico, e quindi sufficiente a 'condannare' il ricorso, in parte qua, all'inammissibilità. 4. Gli ulteriori motivi, attinenti al trattamento sanzionatorio (il secondo del ricorso NE e gli ultimi tre del ricorso TO), sono tutti manifestamente infondati e non consentiti poiché pretendono di condurre la Corte ad un giudizio che non può esprimere perché esula dalle competenze proprie del vaglio di legittimità. È noto, infatti, costituendo jus receptum di questa Corte, che ogni aspetto relativo al trattamento sanzionatorio, dalla commisurazione della pena, alla applicazione e comparazione delle circostanze, dal riconoscimento del reato continuato, alla concessione dei benefici, e così via, rientra nella discrezionalità propria del giudice di merito e non può essere sindacata dalla Corte di Cassazione, pena la violazione delle attribuzioni ordinamentali, se si manifesta in una motivazione immune da contraddizioni o manifeste illogicità. Nel caso specifico, va ulteriormente ribadito che la valutazione di equivalenza o di prevalenza delle circostanze sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente 4 motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso oggi in esame, la conferma dell'assetto sanzionatorio è adeguatamente fondata (pg. 5) sulla gravità delle condotte e sulla pericolosità sociale del duo, già costituito, secondo quanto si legge in sentenza, in una consolidata impresa criminale. Analoghe considerazioni, unitamente all'esiziale genericità della formulazione dei motivi, risonanti di frasi di stile, potenzialmente applicabili in ogni ricorso, vale tanto in relazione alla dosimetria della pena base, parametrata in misura prossima al minimo, quanto per gli aumenti, quanto, infine, per il TO che se ne lamenta, per la recidiva riconosciutagli in primo grado e confermatagli in appello, con motivazione (pg. 7) del tutto puntuale e sufficiente. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il Corsigliere relatore La Presidente