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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/11/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 528/2024 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), residente in [...], rappresentato e difeso, per procura
[...]
speciale allegata al ricorso, dall'avvocato Marco Di Fortunato, presso il quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro
l' elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e Alessandro Doa per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
E contro
l' elettivamente domiciliata in Controparte_2
Cagliari presso lo studio dell'avvocato Valeria Deiana, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata alla memoria di costituzione
Convenuta
*******
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 1. Con ricorso depositato in data 14.2.2025 il signor ha Parte_1
adito questo Tribunale per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti, in conto contributi interessi e compensi per la riscossione, portati nella cartella esattoriale n. 02520080068554039000 emessa Equitalia centro S.p.a.
(oggi ), di cui al ruolo n. 1629/2008 Controparte_2
formato dall' e relativo a contributi previdenziali IVS per l'anno CP_1
2002; 2) con conseguente condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite”.
A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
In data 25 agosto 2013 si era aperta in Cagliari la successione mortis causa del signor nato a [...] il 1° giugno 1951, la cui Persona_1
eredità era stata devoluta ab intestato e per quote uguali (1/3 ciascuno) al coniuge superstite ed ai figli e Persona_2 Parte_1 [...]
Controparte_3
Con atto del 12.5.2022 a rogito del Notaio dottor di Persona_3
Cagliari (rep. 6665 racc. 4314), registrato il 16.5.2022, il ricorrente e i signori e ciascuno per le Persona_2 Controparte_3
rispettive quote, avevano accettato l'eredità. In data 26.5.2022 aveva fatto seguito la rituale trasmissione telematica della dichiarazione di successione, con tempestivo e puntuale pagamento dell'imposta dovuta.
In data 13.1.2025 il ricorrente aveva inoltrato all' Controparte_2
una richiesta finalizzata a verificare se, in capo al defunto,
[...]
fossero presenti debiti iscritti a ruolo.
Alcuni giorni dopo, in riscontro a detta richiesta, l'agente della riscossione aveva trasmesso al ricorrente l'elenco delle cartelle da saldare, intestate al defunto da cui risultava alla data del 17.1.2025 Persona_1
un debito complessivo di euro 62.223,04, di cui euro 7.127,15 verso l' (capitale, euro 5.499,85; interessi di mora, euro 1.117,09; CP_1
compensi di riscossione, euro 510,21).
pagina 2 In particolare, il debito verso l' era fondato sulla cartella n. CP_1
02520080068554039000, asseritamente notificata il 23.2.2009.
In seguito ad ulteriori verifiche, il ricorrente aveva appurato che la predetta cartella esattoriale era stata emessa in forza del ruolo n.
1629/2008 formato dall' e relativo a contributi I.V.S. per l'anno CP_1
2002.
In data 20.1.2025 il ricorrente, a ministero del suo legale, aveva presentato un'istanza all' e all' per CP_1 Controparte_2
lo sgravio in autotutela della cartella e del ruolo, rilevando che il credito era ormai estinto per intervenuta prescrizione.
Tale istanza era stata riscontrata negativamente dall' in data CP_1
21.1.2025.
Il ricorrente ha quindi allegato che, in conseguenza del mancato sgravio, egli si trovava costretto a promuovere il giudizio, atteso che, unitamente agli altri coeredi, avrebbe dovuto procedere alla divisione del patrimonio relitto dal de cuius (costituito dal fabbricato sito a Quartucciu in via Guspini), sicché, prima della distribuzione dell'attivo, era necessario escludere con certezza che vi fossero dei debiti da pagare, onde evitare di esporre in futuro il proprio patrimonio personale alla pretesa esattiva, avendo egli accettato puramente e semplicemente l'eredità.
2. L (di seguito e l' si Controparte_4 CP_5 CP_1
sono costituiti in giudizio per resistere all'avverso ricorso.
In particolare, entrambi hanno eccepito l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021 convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2021, disposizione che ha modificato l'art. 12 del D.P.R. n.
602/1973 introducendovi il comma 4-bis, il quale circoscrive ai tassativi casi previsti dal Legislatore la tipologia di interesse atto a sorreggere l'impugnazione della cartella esattoriale.
3. La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta in decisione all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c..
pagina 3 ******
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
Ai sensi del citato art.
3-bis del D.L. n. 146/2021 - convertito, con modificazioni, nella L. n. 125/2021, che ha modificato l'art. 12 del D.P.R.
n. 602/1973 introducendovi il comma 4-bis - “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Come ha chiarito la nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 26283 del
6.9.2022, la norma in esame – che riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, tra cui crediti contributivi e previdenziali
(in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. n. 46/1999) - trae spunto da quanto emerso nella relazione finale della Commissione interministeriale per la riforma della giustizia tributaria del 30 giugno
2021, ove si è proposta la non impugnabilità dell'estratto di ruolo, poiché la soluzione adottata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. n. 19704/2015
(secondo cui la cartella, della cui esistenza il contribuente ha avuto cognizione solo mediante la consultazione dell'estratto di ruolo può essere fatta oggetto di impugnazione immediata in funzione recuperatoria) ha permesso al contribuente di far valere, spesso pretestuosamente, ogni sorta d'eccezione avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero
pagina 4 delle pretese ad esso sottese, e perfino nei casi in cui avesse rinunciato anche nell'esercizio della tutela.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza successiva, la citata novella legislativa concretizza l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella che sia stata non notificata o invalidamente notificata.
La norma in questione, come risulta dal suo tenore letterale, riguarda infatti esclusivamente il caso di cartelle mai notificate o non ritualmente notificate, circostanza confermata anche dalle stesse Sezioni Unite nella motivazione della sentenza n. 26283/2022, laddove si è, precisato che
“Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si
è detto, plasma l'interesse ad agire”.
Di conseguenza, non soggiace all'applicazione della novella l'azione di mero accertamento, con cui il contribuente, destinatario di una cartella notificata e non impugnata, eccepisce l'intervenuta estinzione del diritto in virtù di fatti verificatisi successivamente, tra cui l'intervenuta prescrizione
(in tal senso v. App. Roma, sez. lav., n. 3352 del 4.10.2023; Trib. Torino,
n. 1220 del 16.9.2022).
In tali casi trovano quindi applicazione i principi elaborati in tema di azione di accertamento negativo del credito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella, fattispecie in relazione alla quale la Suprema Corte (v.
l'ordinanza n. 21238 del 5.7.2022) ha affermato in più occasioni (cfr.
Cass. 12.11.2021, 34046/2021, Cass. 12.11.2019, n. 29294 e, in particolare, Cass. n. 23237/2013 che, pronunziandosi a proposito della disciplina di cui all'art. 3, co. 9 e 10, I. n. 335 del 1995, espressamente aveva sancito l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo fondato sull'eccezione di prescrizione) che la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti
pagina 5 contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in questione, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.
Come è noto, l'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attualità della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente al processo, in quanto sorto nel corso di giudizio a seguito della contestazione sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, che non sia superabile se non con l'intervento del giudice (Cass. civ., Sezione Lavoro, sentenza n. 16262 del 31.7.2015).
Applicando i principi sopra richiamato al caso di specie, deve ritenersi che l'azione spiegata da parte ricorrente sia ammissibile e fondata.
L'azione è in primo luogo ammissibile, poiché il ricorrente non ha inteso proporre opposizione avverso la citata cartella, della cui esistenza e notifica ha preso atto, bensì l'azione di accertamento negativo del credito per intervenuta prescrizione successiva alla notifica, come tale non soggetta all'ambito applicativo della citata novella.
L'azione è ammissibile anche con riferimento all'interesse ad agire, avendo parte ricorrente allegato l'esistenza di un interesse non generico, bensì qualificato, derivante dalla necessità di un'esatta conoscenza del patrimonio ereditario in vista della divisione dei beni caduti in successione. Tanto più che nel caso di specie, in assenza dell'iniziativa giudiziaria, sussiste una situazione di incertezza in ordine alla sussistenza del credito contributivo, non fugata neppure in seguito all'istanza di sgravio che è stata respinta.
Venendo al merito, l'azione è fondata, dal momento che la cartella n.
02520080068554039000 è stata notificata in data 23 febbraio 2009, senza che le parti convenute abbiano addotto l'esistenza di alcun atto interruttivo
pagina 6 della prescrizione ad essa successivo, intervenuto entro il termine di prescrizione di cinque anni previsto dall'art. 3, comma 9, della L. n.
335/1995.
5. In ragione della soccombenza, l' viene condannata alla CP_5
rifusione delle spese processuali nei confronti del ricorrente.
Le spese processuali vengono invece compensate tra il ricorrente e l' , in quanto l'estinzione del credito per decorso della prescrizione è CP_1
dipesa unicamente dalla condotta dell'agente al quale è stata affidata la riscossione del ruolo.
Le spese vengono liquidate nel dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014, con applicazione della vigente tabella per le cause di previdenza di valore da euro 5.200,01 sino ad euro 26.000,00.
I compensi si liquidano con esclusione di quelli previsti per la fase istruttoria.
Sul punto si precisa che, ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso, del medesimo D.M., “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”.
Nel caso di specie, tale fase non può dirsi “effettivamente svolta”, posto che la presente causa, trattata ai sensi dell'art. 127 – ter c.p.c., viene decisa unicamente in base alle produzioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Si rileva altresì che nelle cause in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, quando il reddito della parte supera il limite stabilito, il contributo unificato è dovuto in misura fissa, per un importo pari ad euro
43,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara l'estinzione, per intervenuta prescrizione, del complessivo credito di euro 7.127,15 portato nella cartella esattoriale n.
pagina 7 02520080068554039000, di cui al ruolo n. 1629/2008 formato dall' e CP_1
relativo a contributi previdenziali I.V.S. per l'anno 2002;
2) condanna l' alla rifusione delle Controparte_2
spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in euro 43,00 per spese di contributo unificato ed in euro 2.500,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) compensa integralmente le spese legali tra la parte ricorrente e l' . CP_1
Cagliari, 26.11.2025.
Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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