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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 06/03/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.LAV 34/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 25.06.2024 al n. 34/2024 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 25.06.2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Guarini (C.F. - PEC ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Rovereto (TN), Piazza
Damiano Chiesa 16, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. e P.IVA: – PEC:
[...] P.IVA_1 Email_2
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
1 Previa acquisizione del doc. 46 (conteggi) riformare la Sentenza n. 70/2024 pubbl. il
16/04/2024 RG n. 213/2021 del Tribunale di Trento Sezione Lavoro Giudice Dottor Giorgio
Flaim e condannare l' convenuta a pagare, in favore del ricorrente, la CP_1 somma di € 27.939,02 a titolo di risarcimento del danno da lui subito per la mancata percezione delle retribuzioni afferenti al periodo dall'1.4.2019 al 30.9.2021 (che sarebbero maturate in favore del ricorrente, qualora l' qui convenuta avesse CP_1 adempiuto, quale appaltatore entrante, l'obbligo di assumere il ricorrente a decorrere dall'1.4.2019), e diminuito in misura pari all'aliunde perceptum (pari ad una decurtazione di 11 ore settimanali nel periodo di lavoro svolto dall'1.3.2020 al 31.7.2020 o la maggiore o la minore decurtazione ritenuta equa) o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
Riformare la Sentenza n. 70/2024 pubbl. il 16/04/2024 RG n. 213/2021 del Tribunale di
Trento Sezione Lavoro Giudice Dottor Giorgio Flaim e così condannare l'appellata alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio ed oneri di legge maggiorate ex Decreto
Ministero, Giustizia, 08/03/2018 n° 37 pari ad € 5.388,00 (oltre 15% spese generali, IVA,
CPA)1 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, o la maggiore o minore somma che la Corte riterrà equa.
In ogni caso: Con vittoria di spese di lite, compensi, ed onorari del grado.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al tribunale di Trento, sezione Lavoro, Controparte_1
e, premesso:
[...]
-di aver lavorato alle dipendenze della società dall'1.10.2016 al Controparte_2
31.3.2019, con inquadramento nella categoria di impiegato di terzo livello CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi, svolgendo fino all'1.3.2019 prestazioni di addetto al servizio di assistenza generica notturna rivolto alle persone richiedenti protezione internazionale, presso la “Residenza Brennero” di , in CP_1 esecuzione di un appalto stipulato dal proprio datore di lavoro, quale appaltatore, con la
Provincia Autonoma di Trento, quale committente, avente per oggetto il servizio di assistenza generica notturna, e cessato il 28.2.2019;
-che, con lettera del 24.4.2019 (doc. 3 fasc. ric.), la società gli Controparte_2 aveva intimato il licenziamento, con efficacia al 31.3.2019, per giustificato motivo oggettivo, costituito dalla cessazione del suddetto rapporto di appalto;
2 -che, con decorrenza 1.3.2019, la Provincia Autonoma di Trento, a seguito di affidamento diretto ex art. 1 co. 6 d.lgs. 28.9.2012, n. 178, aveva stipulato un nuovo contratto di appalto Contr con la convenuta avente per oggetto il servizio di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale presso la medesima “Residenza Brennero” ; proponeva domanda di accertamento del suo diritto “alla assunzione dal 1/03/2019 alle dipendenze della ”, con conseguente Controparte_1 domanda di condanna della convenuta “ad assumere il ricorrente dal 1/03/2019” e “al pagamento delle retribuzioni dal 1/03/2019 al giorno dell'effettivo ripristino”.
Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda, Parte formulando istanza di chiamata in causa della
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale si procedeva all'audizione di testi, e rigettata Parte l'istanza di evocazione in giudizio della veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale accoglieva la domanda del ricorrente nei seguenti termini: Contr veniva accolta la domanda di accertamento del diritto all'assunzione da parte di a decorrere dal 01.04.2019 conservando la retribuzione maturata presso l'appaltatore uscente
; CP_2
Contr veniva condannata la al pagamento di € 6.855,37 a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata percezione delle retribuzioni, così diminuito per “aliunde perceptum”
l'originario importo richiesto ( che era pari all'intero ammontare delle retribuzioni non percepite); erano compensate per la metà le spese di causa sul presupposto che vi fosse stata Contr soccombenza reciproca, la restante metà a carico di
Appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di Parte_1 parziale riforma in ordine al quantum ed alla disposta compensazione ( parziale) delle spese di lite.
Non si costituiva parte appellata, nonostante la ritualità di tutti gli adempimenti da parte dell'appellante, per cui - in udienza di discussione - ne veniva dichiarata la contumacia.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate
3 le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.
Sub 1)Nel merito. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 c.c., 18 co. 2 e
4 art. 2 co. 2 e art. 3 co. 2 d.lgs. 4.3.2015, n. 23 Parte_3
Il motivo è infondato.
a)Sul fatto che “il ricorrente sarebbe stato riassunto con le mansioni precedenti”, è agevole replicare che in sentenza non si è posta in dubbio tale circostanza ( ad es. pg. 28, parte non impugnata).
La motivazione è stata piuttosto incentrata sulla diversità ed ampiezza di orario, con tre turni rapportati alle 24 ore, ed al solo fine di individuare il danno, rispetto al reddito percepito con altre attività in orari non confacenti alle pregresse prestazioni notturne.
La giurisprudenza in proposito citata dall'appellante non è pertinente, in quanto: rispetto ad altra sentenza, riferita ad un precedente collega di lavoro, essa ha disposto la condanna dell'associazione alla riassunzione ( cosa qui non avvenuta) per cui l'assegnazione di turnazioni eguali al pregresso trovava una sua giustificazione;
rispetto alla pronuncia della SC 15684/2016 non può esser trascurato di rilevare che l'obbligo di assunzione ivi recepito in continuità del pregresso è subordinato al fatto che
“siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d'appalto”, per cui l'ampliamento dell'orario lavorativo sulle 24 ore non può ritenersi un mantenimento esattamente uguale delle prestazioni in precedenza richieste, visto che risultano dal contratto , pur essendo esclusa una modificazione significativa come previsto dalla lettera
D) art. 37 CCNL.
Per quanto si riferisce alle lettera D) dell'art. 37 CCNL di cui si legge a pg. 15 appello,
l'appellante non ha interesse.
E' appena il caso di rilevare infatti che, con la motivazione ( non oggetto di impugnazione) di cui alle pg. 11 e ss., il primo giudice ha per l'appunto ritenuto, quindi a favore del ricorrente, che non ricorresse la fattispecie del citato art. 37 lett D) ovvero che il nuovo appalto non sia riconducibile a un caso di modifiche o mutamenti significativi nelle modalità del servizio, potendosi così fare applicazione dell'ipotesi di cui alla lettera B) dello stesso art. 37 CCNL con diritto all'assunzione, come accertato con il primo capo del dispositivo di sentenza. Contr Invero la modifica dell'orario di cui al contratto con in sé, non è stata ritenuta modifica rilevante ovverosia significativa ( a' sensi della lett. D citata), ma solo ha costituito oggetto
4 di valutazione nella quantificazione del danno sotto il profilo di poter scomputare o meno l'aliunde perceptum.
b)Passando ora alla disamina della compatibilità o meno degli orari di cui ai lavori svolti dal ricorrente nell'arco temporale in cui è stata accertato il suo diritto all'assunzione, non si ritiene che la considerazione del primo giudice, fondata su dato di comune esperienza e di facile percezione per chiunque, debba esser ritenuta “errata”.
Il punto non è certo rappresentato dal limite orario settimanale delle 48 ore, come afferma l'appellante, quanto piuttosto dalla possibilità, per una persona di oltre 40 anni ( quindi non più un giovane), di poter fisicamente e mentalmente, con la dovuta lucidità, svolgere prestazioni lavorative diurne dopo aver lavorato una notte intera, per tre volte a settimana e piu' precisamente:
-dopo aver terminato il lavoro alle 18,30 ( con inizio alle 15,30) o addirittura dopo una intera giornata ( prestazioni per Cooperjob dal 24 aprile al 30 settembre 2019);
-dopo aver terminato il lavoro di ben 38 ore settimanali con turni variabili settimanalmente
, che sono tra l'altro rimasti imprecisati nel loro effettivo sviluppo;
-dopo aver lavorato a tempo pieno per 18 ore di cattedra in prestazione di insegnamento e con orario variabile dalle 8 alle 14, cioè tutto di filato dopo i possibili turni notturni.
Il primo giudice, a supporto della sua determinazione, ha di poi ben illustrato la differenza con le prestazioni lavorative svolte dal ricorrente durante l'espletamento del suo lavoro notturno con il precedente contratto, essendosi trattato di attività discontinue, svolte come lavoro parasubordinato, nel dottorato di ricerca presso una università.
Il quantum, così come accertato in primo grado con riferimento ai periodi stabiliti in sentenza, è stato quantificato in base ai conteggi esibiti dal ricorrente su invito del giudice e non è oggetto di contestazione, se non in aumento che, come detto, non si intende debba esser riconosciuto.
Ora, dal momento che il motivo non viene qui accolto, resta assorbita la diversa quantificazione illustrata in appello.
Solo per inciso i diversi importi non avrebbero potuto certo esser riconosciuti in virtu' di conteggi ( doc. 46 e seguenti ) non depositati in primo grado, oltre quelli esibiti al giudice su ordine dello stesso, e che ora l'appellante pretenderebbe di produrre per una asserita necessità “sorta dalla motivazione”, dimenticando che si tratterebbe casomai di una tardiva e inammissibile integrazione dell'onere probatorio non assolto in primo grado e nemmeno colmabile con poteri officiosi.
Sub 2)sulle spese. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e carenza ed illogicità della motivazione relativamente alla compensazione delle
5 spese di lite.
Il motivo è fondato.
Ritiene la Corte che non vi sia stata soccombenza reciproca.
Il ricorrente ha ottenuto il pieno riconoscimento sotto il profilo del merito ( “an”) ed ha altresì ottenuto il soddisfacimento della conseguente domanda al pagamento delle retribuzioni non percepite, equivalenti ad un risarcimento del danno, potendosi qualificare come “retribuzione” solo il quantum che venga percepito da un lavoratore che abbia effettivamente eseguito la sua prestazione, come da giurisprudenza costante (Nell'ipotesi di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, le erogazioni patrimoniali, eventualmente commisurate alle mancate retribuzioni, cui è obbligato il datore di lavoro cedente che non proceda al ripristino del rapporto lavorativo, vanno qualificate come risarcitorie, con conseguente detraibilità dell'"aliunde perceptum" che il lavoratore possa aver conseguito svolgendo una qualsiasi attività lucrativa.Cass.24817/2016.).
Il fatto che l'ammontare del credito così accertato nell'an sia stato ridotto rispetto all'originaria domanda non determina alcuna soccombenza, secondo l'ultima prospettazione dell'art. 92 cpc e della giurisprudenza di legittimità.
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. Cass.32061/2022.
Nella fattispecie nessun caso di cui al comma 2 dell'art. 92 cpc ricorre.
Ne consegue la modifica parziale della sentenza impugnata, limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, sempre in applicazione – per l'intero - dei parametri già utilizzati dal tribunale, non contestati con l'appello e in ogni caso corretti in relazione al quantum condannatorio ed alla soluzione delle varie questioni di merito, anche interpretative.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano restare per i tre quarti a Contr carico dell'appellante, non essendosi costituita in quanto egli è soccombente nel merito di questo giudizio, che rimane immutato rispetto al primo grado.
6 Il solo accoglimento del motivo sulle spese del primo grado può giustificare una parziale Contr condanna dell'appellata quale soccombente rispetto a tale unica domanda, che va ritenuta di minimale rilevanza nel contesto globale dell'appello.
Esse si liquidano (in base al decreto Min. 10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n.34/2024 RG LAV, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n. 70/2024 pubblicata in data
16.04.2024 così provvede:
1)condanna l' Controparte_1
alla rifusione , in favore di , delle spese di causa del
[...] Parte_1 primo grado di giudizio, liquidate in € 6.000,00 oltre magg. spese al 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Guarini Giovanni, dichiaratosi antistatario;
2)dispone che i tre quarti delle spese del grado di appello restino a carico dell'appellante e condanna la a Controparte_1 rifondere a il restante quarto, che liquida in € 1.500,00 oltre Parte_1 magg. spese al 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Guarini Giovanni, dichiaratosi antistatario.
Trento 13.02.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 25.06.2024 al n. 34/2024 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 25.06.2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giovanni Guarini (C.F. - PEC ed C.F._2 Email_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, sito in Rovereto (TN), Piazza
Damiano Chiesa 16, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. e P.IVA: – PEC:
[...] P.IVA_1 Email_2
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: Altre ipotesi
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
1 Previa acquisizione del doc. 46 (conteggi) riformare la Sentenza n. 70/2024 pubbl. il
16/04/2024 RG n. 213/2021 del Tribunale di Trento Sezione Lavoro Giudice Dottor Giorgio
Flaim e condannare l' convenuta a pagare, in favore del ricorrente, la CP_1 somma di € 27.939,02 a titolo di risarcimento del danno da lui subito per la mancata percezione delle retribuzioni afferenti al periodo dall'1.4.2019 al 30.9.2021 (che sarebbero maturate in favore del ricorrente, qualora l' qui convenuta avesse CP_1 adempiuto, quale appaltatore entrante, l'obbligo di assumere il ricorrente a decorrere dall'1.4.2019), e diminuito in misura pari all'aliunde perceptum (pari ad una decurtazione di 11 ore settimanali nel periodo di lavoro svolto dall'1.3.2020 al 31.7.2020 o la maggiore o la minore decurtazione ritenuta equa) o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione dei singoli crediti fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
Riformare la Sentenza n. 70/2024 pubbl. il 16/04/2024 RG n. 213/2021 del Tribunale di
Trento Sezione Lavoro Giudice Dottor Giorgio Flaim e così condannare l'appellata alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio ed oneri di legge maggiorate ex Decreto
Ministero, Giustizia, 08/03/2018 n° 37 pari ad € 5.388,00 (oltre 15% spese generali, IVA,
CPA)1 da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, o la maggiore o minore somma che la Corte riterrà equa.
In ogni caso: Con vittoria di spese di lite, compensi, ed onorari del grado.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al tribunale di Trento, sezione Lavoro, Controparte_1
e, premesso:
[...]
-di aver lavorato alle dipendenze della società dall'1.10.2016 al Controparte_2
31.3.2019, con inquadramento nella categoria di impiegato di terzo livello CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati / multiservizi, svolgendo fino all'1.3.2019 prestazioni di addetto al servizio di assistenza generica notturna rivolto alle persone richiedenti protezione internazionale, presso la “Residenza Brennero” di , in CP_1 esecuzione di un appalto stipulato dal proprio datore di lavoro, quale appaltatore, con la
Provincia Autonoma di Trento, quale committente, avente per oggetto il servizio di assistenza generica notturna, e cessato il 28.2.2019;
-che, con lettera del 24.4.2019 (doc. 3 fasc. ric.), la società gli Controparte_2 aveva intimato il licenziamento, con efficacia al 31.3.2019, per giustificato motivo oggettivo, costituito dalla cessazione del suddetto rapporto di appalto;
2 -che, con decorrenza 1.3.2019, la Provincia Autonoma di Trento, a seguito di affidamento diretto ex art. 1 co. 6 d.lgs. 28.9.2012, n. 178, aveva stipulato un nuovo contratto di appalto Contr con la convenuta avente per oggetto il servizio di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale presso la medesima “Residenza Brennero” ; proponeva domanda di accertamento del suo diritto “alla assunzione dal 1/03/2019 alle dipendenze della ”, con conseguente Controparte_1 domanda di condanna della convenuta “ad assumere il ricorrente dal 1/03/2019” e “al pagamento delle retribuzioni dal 1/03/2019 al giorno dell'effettivo ripristino”.
Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda, Parte formulando istanza di chiamata in causa della
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale si procedeva all'audizione di testi, e rigettata Parte l'istanza di evocazione in giudizio della veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale accoglieva la domanda del ricorrente nei seguenti termini: Contr veniva accolta la domanda di accertamento del diritto all'assunzione da parte di a decorrere dal 01.04.2019 conservando la retribuzione maturata presso l'appaltatore uscente
; CP_2
Contr veniva condannata la al pagamento di € 6.855,37 a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata percezione delle retribuzioni, così diminuito per “aliunde perceptum”
l'originario importo richiesto ( che era pari all'intero ammontare delle retribuzioni non percepite); erano compensate per la metà le spese di causa sul presupposto che vi fosse stata Contr soccombenza reciproca, la restante metà a carico di
Appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di Parte_1 parziale riforma in ordine al quantum ed alla disposta compensazione ( parziale) delle spese di lite.
Non si costituiva parte appellata, nonostante la ritualità di tutti gli adempimenti da parte dell'appellante, per cui - in udienza di discussione - ne veniva dichiarata la contumacia.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate
3 le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.
Sub 1)Nel merito. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 c.c., 18 co. 2 e
4 art. 2 co. 2 e art. 3 co. 2 d.lgs. 4.3.2015, n. 23 Parte_3
Il motivo è infondato.
a)Sul fatto che “il ricorrente sarebbe stato riassunto con le mansioni precedenti”, è agevole replicare che in sentenza non si è posta in dubbio tale circostanza ( ad es. pg. 28, parte non impugnata).
La motivazione è stata piuttosto incentrata sulla diversità ed ampiezza di orario, con tre turni rapportati alle 24 ore, ed al solo fine di individuare il danno, rispetto al reddito percepito con altre attività in orari non confacenti alle pregresse prestazioni notturne.
La giurisprudenza in proposito citata dall'appellante non è pertinente, in quanto: rispetto ad altra sentenza, riferita ad un precedente collega di lavoro, essa ha disposto la condanna dell'associazione alla riassunzione ( cosa qui non avvenuta) per cui l'assegnazione di turnazioni eguali al pregresso trovava una sua giustificazione;
rispetto alla pronuncia della SC 15684/2016 non può esser trascurato di rilevare che l'obbligo di assunzione ivi recepito in continuità del pregresso è subordinato al fatto che
“siano rimaste invariate le prestazioni richieste e risultanti dal capitolato d'appalto”, per cui l'ampliamento dell'orario lavorativo sulle 24 ore non può ritenersi un mantenimento esattamente uguale delle prestazioni in precedenza richieste, visto che risultano dal contratto , pur essendo esclusa una modificazione significativa come previsto dalla lettera
D) art. 37 CCNL.
Per quanto si riferisce alle lettera D) dell'art. 37 CCNL di cui si legge a pg. 15 appello,
l'appellante non ha interesse.
E' appena il caso di rilevare infatti che, con la motivazione ( non oggetto di impugnazione) di cui alle pg. 11 e ss., il primo giudice ha per l'appunto ritenuto, quindi a favore del ricorrente, che non ricorresse la fattispecie del citato art. 37 lett D) ovvero che il nuovo appalto non sia riconducibile a un caso di modifiche o mutamenti significativi nelle modalità del servizio, potendosi così fare applicazione dell'ipotesi di cui alla lettera B) dello stesso art. 37 CCNL con diritto all'assunzione, come accertato con il primo capo del dispositivo di sentenza. Contr Invero la modifica dell'orario di cui al contratto con in sé, non è stata ritenuta modifica rilevante ovverosia significativa ( a' sensi della lett. D citata), ma solo ha costituito oggetto
4 di valutazione nella quantificazione del danno sotto il profilo di poter scomputare o meno l'aliunde perceptum.
b)Passando ora alla disamina della compatibilità o meno degli orari di cui ai lavori svolti dal ricorrente nell'arco temporale in cui è stata accertato il suo diritto all'assunzione, non si ritiene che la considerazione del primo giudice, fondata su dato di comune esperienza e di facile percezione per chiunque, debba esser ritenuta “errata”.
Il punto non è certo rappresentato dal limite orario settimanale delle 48 ore, come afferma l'appellante, quanto piuttosto dalla possibilità, per una persona di oltre 40 anni ( quindi non più un giovane), di poter fisicamente e mentalmente, con la dovuta lucidità, svolgere prestazioni lavorative diurne dopo aver lavorato una notte intera, per tre volte a settimana e piu' precisamente:
-dopo aver terminato il lavoro alle 18,30 ( con inizio alle 15,30) o addirittura dopo una intera giornata ( prestazioni per Cooperjob dal 24 aprile al 30 settembre 2019);
-dopo aver terminato il lavoro di ben 38 ore settimanali con turni variabili settimanalmente
, che sono tra l'altro rimasti imprecisati nel loro effettivo sviluppo;
-dopo aver lavorato a tempo pieno per 18 ore di cattedra in prestazione di insegnamento e con orario variabile dalle 8 alle 14, cioè tutto di filato dopo i possibili turni notturni.
Il primo giudice, a supporto della sua determinazione, ha di poi ben illustrato la differenza con le prestazioni lavorative svolte dal ricorrente durante l'espletamento del suo lavoro notturno con il precedente contratto, essendosi trattato di attività discontinue, svolte come lavoro parasubordinato, nel dottorato di ricerca presso una università.
Il quantum, così come accertato in primo grado con riferimento ai periodi stabiliti in sentenza, è stato quantificato in base ai conteggi esibiti dal ricorrente su invito del giudice e non è oggetto di contestazione, se non in aumento che, come detto, non si intende debba esser riconosciuto.
Ora, dal momento che il motivo non viene qui accolto, resta assorbita la diversa quantificazione illustrata in appello.
Solo per inciso i diversi importi non avrebbero potuto certo esser riconosciuti in virtu' di conteggi ( doc. 46 e seguenti ) non depositati in primo grado, oltre quelli esibiti al giudice su ordine dello stesso, e che ora l'appellante pretenderebbe di produrre per una asserita necessità “sorta dalla motivazione”, dimenticando che si tratterebbe casomai di una tardiva e inammissibile integrazione dell'onere probatorio non assolto in primo grado e nemmeno colmabile con poteri officiosi.
Sub 2)sulle spese. Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e carenza ed illogicità della motivazione relativamente alla compensazione delle
5 spese di lite.
Il motivo è fondato.
Ritiene la Corte che non vi sia stata soccombenza reciproca.
Il ricorrente ha ottenuto il pieno riconoscimento sotto il profilo del merito ( “an”) ed ha altresì ottenuto il soddisfacimento della conseguente domanda al pagamento delle retribuzioni non percepite, equivalenti ad un risarcimento del danno, potendosi qualificare come “retribuzione” solo il quantum che venga percepito da un lavoratore che abbia effettivamente eseguito la sua prestazione, come da giurisprudenza costante (Nell'ipotesi di cessione di ramo d'azienda dichiarata illegittima, le erogazioni patrimoniali, eventualmente commisurate alle mancate retribuzioni, cui è obbligato il datore di lavoro cedente che non proceda al ripristino del rapporto lavorativo, vanno qualificate come risarcitorie, con conseguente detraibilità dell'"aliunde perceptum" che il lavoratore possa aver conseguito svolgendo una qualsiasi attività lucrativa.Cass.24817/2016.).
Il fatto che l'ammontare del credito così accertato nell'an sia stato ridotto rispetto all'originaria domanda non determina alcuna soccombenza, secondo l'ultima prospettazione dell'art. 92 cpc e della giurisprudenza di legittimità.
In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c. Cass.32061/2022.
Nella fattispecie nessun caso di cui al comma 2 dell'art. 92 cpc ricorre.
Ne consegue la modifica parziale della sentenza impugnata, limitatamente alla liquidazione delle spese di lite, sempre in applicazione – per l'intero - dei parametri già utilizzati dal tribunale, non contestati con l'appello e in ogni caso corretti in relazione al quantum condannatorio ed alla soluzione delle varie questioni di merito, anche interpretative.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa del grado si ritiene che esse debbano restare per i tre quarti a Contr carico dell'appellante, non essendosi costituita in quanto egli è soccombente nel merito di questo giudizio, che rimane immutato rispetto al primo grado.
6 Il solo accoglimento del motivo sulle spese del primo grado può giustificare una parziale Contr condanna dell'appellata quale soccombente rispetto a tale unica domanda, che va ritenuta di minimale rilevanza nel contesto globale dell'appello.
Esse si liquidano (in base al decreto Min. 10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n.34/2024 RG LAV, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n. 70/2024 pubblicata in data
16.04.2024 così provvede:
1)condanna l' Controparte_1
alla rifusione , in favore di , delle spese di causa del
[...] Parte_1 primo grado di giudizio, liquidate in € 6.000,00 oltre magg. spese al 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Guarini Giovanni, dichiaratosi antistatario;
2)dispone che i tre quarti delle spese del grado di appello restino a carico dell'appellante e condanna la a Controparte_1 rifondere a il restante quarto, che liquida in € 1.500,00 oltre Parte_1 magg. spese al 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Guarini Giovanni, dichiaratosi antistatario.
Trento 13.02.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
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