Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 15/05/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 800 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
con l'avv. GUITTA MICHELE;
– appellante –
CONTRO
Controparte_1
– appellato –
OGGETTO: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte appellante concludeva come da note in sostituzione dell'udienza di discussione alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva appello avverso la sentenza del Giudice Parte_1
di Pace di n. 508/22, del 9.12.22-21.1.2023, nella parte in cui CP_1
rigettava l'opposizione dallo stesso proposta avverso i seguenti verbali:
“
1. Verbale n. 2/21 della Guardia di Finanza, Tenenza di Favignana,
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
per violazione art. 171 co. 1, 2, 3 Cds, quale obbligato in solido, perché il
sig. , nato a [...] il [...], circolava alla guida del Parte_2
veicolo tg EA24593, Agility, di proprietà del , senza indossare il Parte_1
casco protettivo, sanzione ridotta € 58,10, fermo amm.vo 60 gg (Doc. n. 1).
2. Verbale n. 3/21 della Guardia di Finanza, Tenenza di Favignana, per
violazione art. 116 co. 15 o 17 Cds, quale obbligato in solido, perché́ il sig.
, nato a [...] il [...], guidava sena patente il veicolo Parte_2
tg EA24593, Agility, di proprietà del , trasgressore sprovvisto di Parte_1
patente di guida in quanto revocata per mancanza requisiti morali disposta
dalla Motorizzazione civile di Milano in data 25.8.2010, sanzione ridotta €
3.570,00, fermo amministrativo 3 mesi (Doc. n. 2).
3. Verbale n. 4/21 della Guardia di Finanza, Tenenza di Favignana, per
violazione art. 116 co. 14 Cds, in proprio, perché avendo la materiale
disponibilità del veicolo nella sua qualità di proprietario ne consentiva
(affidava) la guida a persona che non aveva conseguito la patente di guida,
specifica per quel tipo di veicolo, sanzione ridotta € 277,90 (Doc. n. 3)”.
Reiterava l'appellante le difese spiegate in primo grado, ritenendo raggiunta la prova dell'avvenuta circolazione del veicolo condotto dal trasgressore contro la volontà del proprietario. Il trasgressore, secondo la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante, avrebbe sottratto le chiavi del motociclo di proprietà del , contro la sua volontà, chiavi Parte_1
che erano custodite in un cassetto nello stabilimento balneare in cui lavorava come dipendente dell'appellante il trasgressore.
Non si costituiva in giudizio l'appellato, regolarmente citato.
L'appello è infondato.
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Sezione Civile R.G. n. 800/23
Per giurisprudenza consolidata, “l'art. 196 C.d.S., nel prevedere per il
proprietario del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni
conseguenti agli illeciti commessi dall'effettivo autore della violazione, fa
salva la possibilità per lo stesso di fornire la prova che la circolazione sia
avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi, tuttavia, con un
comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la
circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in
relazione al caso concreto (cfr. tra le tante Cass. n. 15521/2006; Cass. n.
15478/2011 e Cass. n. 22318/2014)”.
Ciò posto, la prova liberatoria richiesta al proprietario del veicolo non può dirsi raggiunta nel caso di specie, ad una valutazione critica del compendio istruttorio in atti.
Da un lato, è assolutamente inverosimile la tesi di parte appellante,
che non avrebbe prestato il proprio consenso, anche implicito, alla circolazione dell' con il motociclo di sua proprietà. Milita in senso Pt_2
contrario, per come correttamente valorizzato dal Giudice di prime cure, il fatto che il non abbia sporto querela per l'avvenuta Parte_1
sottrazione del veicolo da parte del proprio dipendente a seguito dei fatti per cui è causa. Di più, la circostanza dell'avvenuta sottrazione contro la sua volontà non è stata neppure dichiarata dall'appellante al momento della notifica del verbale da parte degli agenti della GDF. In questo senso,
le dichiarazioni del teste non sono in alcun modo decisive Testimone_1
a suffragare la tesi dell'appellante: secondo il teste, il proprietario del veicolo avrebbe chiamato a ora di pranzo l'utenza telefonica del lido balneare, chiedendo informazioni sullo scooter e spiegazioni sul perché lo
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avesse preso l . Tale reazione (anche a voler ritenere verosimile la Pt_2
versione dei fatti riferita dal teste, di certo poco attendibile, per i diversi profili di incoerenza intrinseca della narrazione, già per il solo fatto che il non chiarisce perché il avrebbe dovuto telefonare al Tes_1 Parte_1
lido balneare per informarsi sullo scooter di sua proprietà) non sarebbe,
comunque, sufficiente a ritenere l'assenza di un consenso da parte del proprietario del veicolo alla circolazione da parte dell' , non avendo Pt_2
il proprietario, dopo le chieste spiegazioni, posto in essere altri atti per impedire la circolazione del veicolo di sua proprietà, come ad esempio avvisare la Polizia Municipale di Favignana o altre autorità competenti.
Ancora, il non spiega e dall'istruttoria non emerge come Parte_1
l fosse a conoscenza del luogo di custodia delle chiavi del motociclo Pt_2
e perché il personale del lido, vedendo l prendere le chiavi, come Pt_2
riferito dal teste assunto in primo grado, non abbia fermato il trasgressore o, quantomeno, informato il proprietario nell'immediatezza degli eventi.
Da ultimo, pure il rapporto di conoscenza e collaborazione tra il trasgressore e l'odierno appellante è elemento che porta a ritenere,
insieme alle altre circostanze sopra indicate, che il proprietario avesse prestato il proprio consenso, almeno per prassi tacitamente affermatasi nel tempo, alla conduzione del veicolo da parte di . Parte_2
D'altro canto, la motivazione del GDP è immune da censure anche nella parte in cui afferma che la custodia in un cassetto “sempre aperto”,
per come riferito dal teste non integra di certo un comportamento Tes_1
concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione del veicolo da parte del proprietario, trattandosi di luogo di custodia alla
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portata di tutti i dipendenti dello stabilimento.
L'appello va, in definitiva, rigettato.
Le spese di lite rimangono a carico dell'appellante che le ha anticipate in assenza di costituzione dell'amministrazione resistente.
Deve pure darsi atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L.
24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dr.
Carlo Salvatore Hamel, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, e nella contumacia del che si Controparte_2
dichiara, così provvede:
rigetta l'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
del GDP di n. 508/22, del 9.12.22-21.1.2023, che per l'effetto CP_1
conferma.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Trapani in data 15/05/2025.
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Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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