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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 3764/2023
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 22/08/2023 AVENTE AD
OGGETTO: Separazione giudiziale, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 2829/2023 del 4.7.2023 tra
(C.F. , N. A _1 C.F._1
GRICIGNANO DI AVERSA (CE) IL 17/06/1968 residente a $$ assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. PRIMIZIA ALFREDO con studio in PIAZZETTA PIROZZI, 11, AVERSA , indirizzo
Email_1
appellante e
(C.F. ), E_ C.F._2
n. a CARINARO (CE) il 11/10/1968 residente in [...]
, Gricignano di Aversa (CE), assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. MANNA LUISA ( ) con studio in VIA C.F._3
FAITO 2, TRENTOLA DUCENTA, indirizzo pec:
Email_2
appellato,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Walter Brunetti,
CONCLUSIONI: per parte appellante: accoglimento dell'appello con compensazione delle spese dei due gradi del giudizio;
per parte appellata: dichiarare inammissibile l'appello , in subordine rigettarlo con vittoria delle spese del II grado;
il P.G. in assenza di figli minori non depositava conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2829/2023, concludendo il giudizio di separazione introdotto il 14.2.2020 da il Tribunale di E_
Napoli Nord così statuiva :
a) pronuncia, ai sensi dell'articolo 151, comma 2 c.c., la separazione personale dei coniugi e , E_ _1
con addebito al resistente, ; _1
b) affida la figlia minore (nata ad [...] il [...]) in Persona_1
via esclusiva alla madre , con residenza E_
privilegiata della minore presso la madre e diritto/dovere di visita del padre come previsto in parte motiva;
pag. 2/8 c) pone a carico del l'obbligo di corrispondere ad _1
, entro il giorno cinque di ogni mese, la E_
somma mensile di euro 500,00, per il mantenimento della figlia minore
[...]
(nata ad [...] il [...]), oltre il 50 % delle spese Persona_1
mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, come da Protocollo di Intesa del 25.10.2019.Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) pone a carico del l'obbligo di corrispondere fino al _1
29.06.2021 ad , entro il giorno 5 di ogni mese, E_
la somma mensile di euro 250,00 per il mantenimento della figlia
[...]
, oltre il 50 % delle spese mediche non coperte dal Persona_2
Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, come da
Protocollo di Intesa del 25.10.2019; la somma dovuta a titolo di mantenimento è soggetta a rivalutazione annuale ed automatica, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie
d'impiegati ed operai;
e) pone a carico del l'obbligo di corrispondere fino al _1
31.12.2022 ad , entro il giorno 5 di ogni mese, E_
la somma mensile di euro 250,00 per il mantenimento della figlia
[...]
, oltre il 50 % delle spese mediche non coperte dal Servizio Persona_3
Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, come da Protocollo di
Intesa del 25.10.2019; la somma dovuta a titolo di mantenimento è soggetta a rivalutazione annuale ed automatica, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pag. 3/8 f) assegna la casa coniugale……ad per poter E_
continuare a vivere con la figlia;
Persona_1
g) rigetta la domanda di corresponsione di assegno di mantenimento avanzata da;
E_
h) dichiara inammissibili le domande di divisione del patrimonio immobiliare e di risarcimento del danno avanzate da E_
;
[...]
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carinaro per l'annotazione………
j) compensa tra le parti il 50% delle spese di lite, incluse quelle della fase cautelare, e condanna a pagare l'ulteriore 50% delle _1
stesse in favore di , che liquida in complessivi E_
euro 2.816,00 per compensi, oltre 15% di spese nonché Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Luisa Manna dichiaratasi antistataria.(…)”.
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo il chiedeva _1
, in ragione della sua nullatenenza e del suo stato di detenzione, la riduzione dell'assegno per contribuire al mantenimento della figlia minore da euro 500,00 ad euro 200,00; chiedeva che l'obbligo di partecipare al mantenimento delle figlie maggiorenni fosse anch'esso ridotto ad euro
200,00 mensili e per la figlia sino alla data del 8.3.2021 ( quando è Per_3
stato riconosciuto dalla stessa ricorrente che la figlia era divenuta Per_3
economicamente autosufficiente) e per la figlia alla data del Per_2
27.3.2021 (data in cui la stessa ha contratto matrimonio); chiedeva poi che pag. 4/8 le spese di lite del primo grado fossero compensate tra le parti e poste a carico della le spese della fase cautelare. CP_1
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello perché CP_1
inammissibile per la sua vaghezza ed infondato in punto di fatto anche alla luce dei fatti sopravvenuti , chiedeva quindi la condanna dell'appellante alle spese processuali.
Sostituita l'udienza di prima comparizione e quella per la precisazione delle conclusioni con lo scambio di note . sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione senza termini.
L'appello è infondato e va rigettato come di seguito argomentato, salvo per quanto riguarda la data di fine dell'obbligo di mantenimento per Per_3
frutto di un evidente errore materiale .
Quanto al primo motivo di appello , ovvero la richiesta di riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, trattasi di motivo effettivamente ai limiti dell'inammissibilità come eccepito da parte appellante, palesemente infondato alla luce delle motivazioni del
Tribunale, non contestate peraltro dal nel suo atto di appello. _1
L'appellante, invero, non ricorderà il contenuto degli articoli del codice civile che certamente gli sono stati letti in occasione del matrimonio e che pure sono stati citati dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
Art 147 il matrimonio impone ad entrambi i coniugi l'obbligo di mantenere
i figli . Inoltre art 148 I coniugi debbono adempiere l'obbligazione prevista dall'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze. Come argomentato dal Tribunale il era nudo proprietario ( perché ora a _1
seguito della morte del padre è ipotizzabile un parziale consolidamento dell'usufrutto) di numerosi immobili per cui i suoi genitori percepivano un pag. 5/8 reddito mensile di circa 3.440,00 euro, circostanza questa non contestata nell'atto di appello. E quindi ipotizzabile, ritenendo prudenzialmente un tasso di rendimento globalmente del 4% (atteso che vi sono anche immobili di natura commerciale) , che tali immobili abbiano un valore superiore al milione di euro e che anche a voler ritenere che la nuda proprietà valga solo il 30% degli stessi il ha sostanze che gli consentono agevolmente CP_2
di contribuire al mantenimento della figlia ultimogenita con euro 500,00 mensili somma che all'incirca corrisponde al 50% delle spese necessarie al suo mantenimento (cfr. spese medie di una famiglia di due persone in
Campania nel 2023 , ISTAT aprile 2024). Spiegato con altre parole il dovere di contribuire al mantenimento della figlia comporta l'onere per l di dover vendere le sue nude proprietà per provvedere a ciò , se CP_1
non vi riesce con i redditi derivanti dal suo lavoro. Tanto anche senza tener conto dei fatti sopravvenuti come illustrati nelle sue memorie dalla difesa dell . CP_1
Quanto alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per le altre figlie valgono le medesime considerazioni.
Non è in contestazione tra le parti che l'obbligo di mantenimento per la figlia sia venuto meno al momento del suo matrimonio. In atti Per_2
del fascicolo di primo grado è versato il certificato di matrimonio da cui risulta che si è sposata il 29.6.2021 , risulta pertanto Per_2
incomprensibile il motivo di appello sul punto
Quanto alla secondogenita effettivamente nelle note di udienza Per_3
depositate il 5.3.2021 vi è la rinuncia al suo mantenimento a partire dal gennaio di quell'anno. Pertanto dal 31.12.2020 e non dal 31.12.2022 come indicato in sentenza deve essere dichiarato cessato tale obbligo, trattasi di pag. 6/8 evidente refuso tipografico del provvedimento di primo grado che deve essere corretto con la presente sentenza.
L'ultimo motivo di appello è infondato. L'accertamento che la separazione
è addebitabile al costituisce certamente soccombenza con _1
conseguente obbligo per il giudicante di condanna alle spese la parte che con il suo comportamento ha dato adito alla separazione. Nel caso di specie invece le spese sono state parzialmente compensate tenendo inopinatamente conto dell'esito sfavorevole alla della fase _1
cautelare mentre invece l'esito della fase cautelare deve essere valutato complessivamente insieme al merito. Pertanto della decisione sulle spese avrebbe potuto dolersi l e non certo il la cui conclusione CP_1 _1
sul punto è a lui favorevole.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia , liquidate nei valori medi.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto depositato il 22.8.2023 nei confronti di _1
avverso la sentenza del Tribunale E_
di Napoli Nord n. 2829/2023 del 4.7.2023 così provvede:
Rigetta l'appello,
Corregge l'errore materiale al punto c) del dispositivo, secondo rigo , e pertanto laddove è scritto fino al 31.12.2022 deve invece intendersi scritto fino al 31.12.2020,
pag. 7/8 Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.966,00 , oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 03/04/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA
R.G. 3764/2023
La Corte D'Appello di Napoli, SEZIONE FAMIGLIA E PERSONA, in persona dei magistrati:
Antonio Di Marco Presidente relatore
Efisia Gaviano Consigliere
Silvana Sica Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta a ruolo il 22/08/2023 AVENTE AD
OGGETTO: Separazione giudiziale, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 2829/2023 del 4.7.2023 tra
(C.F. , N. A _1 C.F._1
GRICIGNANO DI AVERSA (CE) IL 17/06/1968 residente a $$ assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. PRIMIZIA ALFREDO con studio in PIAZZETTA PIROZZI, 11, AVERSA , indirizzo
Email_1
appellante e
(C.F. ), E_ C.F._2
n. a CARINARO (CE) il 11/10/1968 residente in [...]
, Gricignano di Aversa (CE), assistita e difesa, giusto mandato in atti, dall'Avv. MANNA LUISA ( ) con studio in VIA C.F._3
FAITO 2, TRENTOLA DUCENTA, indirizzo pec:
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appellato,
Con l'intervento ex lege
Del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Walter Brunetti,
CONCLUSIONI: per parte appellante: accoglimento dell'appello con compensazione delle spese dei due gradi del giudizio;
per parte appellata: dichiarare inammissibile l'appello , in subordine rigettarlo con vittoria delle spese del II grado;
il P.G. in assenza di figli minori non depositava conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2829/2023, concludendo il giudizio di separazione introdotto il 14.2.2020 da il Tribunale di E_
Napoli Nord così statuiva :
a) pronuncia, ai sensi dell'articolo 151, comma 2 c.c., la separazione personale dei coniugi e , E_ _1
con addebito al resistente, ; _1
b) affida la figlia minore (nata ad [...] il [...]) in Persona_1
via esclusiva alla madre , con residenza E_
privilegiata della minore presso la madre e diritto/dovere di visita del padre come previsto in parte motiva;
pag. 2/8 c) pone a carico del l'obbligo di corrispondere ad _1
, entro il giorno cinque di ogni mese, la E_
somma mensile di euro 500,00, per il mantenimento della figlia minore
[...]
(nata ad [...] il [...]), oltre il 50 % delle spese Persona_1
mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, come da Protocollo di Intesa del 25.10.2019.Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) pone a carico del l'obbligo di corrispondere fino al _1
29.06.2021 ad , entro il giorno 5 di ogni mese, E_
la somma mensile di euro 250,00 per il mantenimento della figlia
[...]
, oltre il 50 % delle spese mediche non coperte dal Persona_2
Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, come da
Protocollo di Intesa del 25.10.2019; la somma dovuta a titolo di mantenimento è soggetta a rivalutazione annuale ed automatica, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie
d'impiegati ed operai;
e) pone a carico del l'obbligo di corrispondere fino al _1
31.12.2022 ad , entro il giorno 5 di ogni mese, E_
la somma mensile di euro 250,00 per il mantenimento della figlia
[...]
, oltre il 50 % delle spese mediche non coperte dal Servizio Persona_3
Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, come da Protocollo di
Intesa del 25.10.2019; la somma dovuta a titolo di mantenimento è soggetta a rivalutazione annuale ed automatica, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pag. 3/8 f) assegna la casa coniugale……ad per poter E_
continuare a vivere con la figlia;
Persona_1
g) rigetta la domanda di corresponsione di assegno di mantenimento avanzata da;
E_
h) dichiara inammissibili le domande di divisione del patrimonio immobiliare e di risarcimento del danno avanzate da E_
;
[...]
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carinaro per l'annotazione………
j) compensa tra le parti il 50% delle spese di lite, incluse quelle della fase cautelare, e condanna a pagare l'ulteriore 50% delle _1
stesse in favore di , che liquida in complessivi E_
euro 2.816,00 per compensi, oltre 15% di spese nonché Iva e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Luisa Manna dichiaratasi antistataria.(…)”.
Con atto di appello tempestivamente iscritto a ruolo il chiedeva _1
, in ragione della sua nullatenenza e del suo stato di detenzione, la riduzione dell'assegno per contribuire al mantenimento della figlia minore da euro 500,00 ad euro 200,00; chiedeva che l'obbligo di partecipare al mantenimento delle figlie maggiorenni fosse anch'esso ridotto ad euro
200,00 mensili e per la figlia sino alla data del 8.3.2021 ( quando è Per_3
stato riconosciuto dalla stessa ricorrente che la figlia era divenuta Per_3
economicamente autosufficiente) e per la figlia alla data del Per_2
27.3.2021 (data in cui la stessa ha contratto matrimonio); chiedeva poi che pag. 4/8 le spese di lite del primo grado fossero compensate tra le parti e poste a carico della le spese della fase cautelare. CP_1
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello perché CP_1
inammissibile per la sua vaghezza ed infondato in punto di fatto anche alla luce dei fatti sopravvenuti , chiedeva quindi la condanna dell'appellante alle spese processuali.
Sostituita l'udienza di prima comparizione e quella per la precisazione delle conclusioni con lo scambio di note . sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione senza termini.
L'appello è infondato e va rigettato come di seguito argomentato, salvo per quanto riguarda la data di fine dell'obbligo di mantenimento per Per_3
frutto di un evidente errore materiale .
Quanto al primo motivo di appello , ovvero la richiesta di riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie, trattasi di motivo effettivamente ai limiti dell'inammissibilità come eccepito da parte appellante, palesemente infondato alla luce delle motivazioni del
Tribunale, non contestate peraltro dal nel suo atto di appello. _1
L'appellante, invero, non ricorderà il contenuto degli articoli del codice civile che certamente gli sono stati letti in occasione del matrimonio e che pure sono stati citati dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
Art 147 il matrimonio impone ad entrambi i coniugi l'obbligo di mantenere
i figli . Inoltre art 148 I coniugi debbono adempiere l'obbligazione prevista dall'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze. Come argomentato dal Tribunale il era nudo proprietario ( perché ora a _1
seguito della morte del padre è ipotizzabile un parziale consolidamento dell'usufrutto) di numerosi immobili per cui i suoi genitori percepivano un pag. 5/8 reddito mensile di circa 3.440,00 euro, circostanza questa non contestata nell'atto di appello. E quindi ipotizzabile, ritenendo prudenzialmente un tasso di rendimento globalmente del 4% (atteso che vi sono anche immobili di natura commerciale) , che tali immobili abbiano un valore superiore al milione di euro e che anche a voler ritenere che la nuda proprietà valga solo il 30% degli stessi il ha sostanze che gli consentono agevolmente CP_2
di contribuire al mantenimento della figlia ultimogenita con euro 500,00 mensili somma che all'incirca corrisponde al 50% delle spese necessarie al suo mantenimento (cfr. spese medie di una famiglia di due persone in
Campania nel 2023 , ISTAT aprile 2024). Spiegato con altre parole il dovere di contribuire al mantenimento della figlia comporta l'onere per l di dover vendere le sue nude proprietà per provvedere a ciò , se CP_1
non vi riesce con i redditi derivanti dal suo lavoro. Tanto anche senza tener conto dei fatti sopravvenuti come illustrati nelle sue memorie dalla difesa dell . CP_1
Quanto alla richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento per le altre figlie valgono le medesime considerazioni.
Non è in contestazione tra le parti che l'obbligo di mantenimento per la figlia sia venuto meno al momento del suo matrimonio. In atti Per_2
del fascicolo di primo grado è versato il certificato di matrimonio da cui risulta che si è sposata il 29.6.2021 , risulta pertanto Per_2
incomprensibile il motivo di appello sul punto
Quanto alla secondogenita effettivamente nelle note di udienza Per_3
depositate il 5.3.2021 vi è la rinuncia al suo mantenimento a partire dal gennaio di quell'anno. Pertanto dal 31.12.2020 e non dal 31.12.2022 come indicato in sentenza deve essere dichiarato cessato tale obbligo, trattasi di pag. 6/8 evidente refuso tipografico del provvedimento di primo grado che deve essere corretto con la presente sentenza.
L'ultimo motivo di appello è infondato. L'accertamento che la separazione
è addebitabile al costituisce certamente soccombenza con _1
conseguente obbligo per il giudicante di condanna alle spese la parte che con il suo comportamento ha dato adito alla separazione. Nel caso di specie invece le spese sono state parzialmente compensate tenendo inopinatamente conto dell'esito sfavorevole alla della fase _1
cautelare mentre invece l'esito della fase cautelare deve essere valutato complessivamente insieme al merito. Pertanto della decisione sulle spese avrebbe potuto dolersi l e non certo il la cui conclusione CP_1 _1
sul punto è a lui favorevole.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia , liquidate nei valori medi.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto depositato il 22.8.2023 nei confronti di _1
avverso la sentenza del Tribunale E_
di Napoli Nord n. 2829/2023 del 4.7.2023 così provvede:
Rigetta l'appello,
Corregge l'errore materiale al punto c) del dispositivo, secondo rigo , e pertanto laddove è scritto fino al 31.12.2022 deve invece intendersi scritto fino al 31.12.2020,
pag. 7/8 Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3.966,00 , oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della SEZIONE FAMIGLIA E
PERSONA, in data 03/04/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Antonio Di Marco
pag. 8/8