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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/05/2024, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 16/05/2024, ha pronunciato, ex 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2449 /2009 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: , Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CARCIONE ROSETTA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. AVVOCATURA INPS , elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: indennità di maternità agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/09/2009 , conveniva l' Controparte_1 CP_2
davanti a questo Giudice del Lavoro premettendo premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, negli anni e per le giornate come in ricorso.
Lamentava che l' , le aveva negato l'indennità di maternità pur regolarmente richiesta per CP_2
l'evento nascita verificatosi come da certificati e domanda amministrativa inviati all'Ente.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a liquidare ed erogare l'indennità di maternità, con CP_2
vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio eccependo decadenza e contestando nel merito la fondatezza CP_2
della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
L'oggetto principale della domanda è costituito dal Controparte_1
riconoscimento del diritto alla indennità di maternità, e trova necessario presupposto nell'accertamento – pure domandato dalla ricorrente – della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e del diritto ad essere iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni
2003-2005.
Va, infatti, osservato che, per giurisprudenza costante, l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli costituisce un atto certificativo necessario, anche se non sufficiente, a dar prova del rapporto di lavoro agricolo.
In tal senso, è sufficiente citare, tra le altre, citare Cass. civ., sez. Lavoro, 02-12-2003, n.
18400,“Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che tale iscrizione, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non ha (al pari dei suddetti verbali) valore di prova legale, nè è assistita da una presunzione di legittimità in senso proprio;
ne consegue che il giudice deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa.“
Di tenore analogo Cass. civ., sez. Lavoro, 05-06-2003, n. 9004, secondo cui “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali , al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento , che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n.1949 e successive modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 D.L.LGT. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi).Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio dei verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario
e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o, addirittura, dall'interessato ), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna contestazione)”.
Ed ancora: “nel settore agricolo, ai fini del diritto alle indennità giornaliere di maternità per il periodo di astensione obbligatoria e per il periodo di astensione facoltativa, al requisito dell'esistenza di un rapporto di lavoro in atto si sostituisce il possesso della qualifica di lavoratrice agricola, che va comprovata (per ciascuna delle due indicate indennità, con riferimento all'inizio del periodo di astensione obbligatoria e all'esercizio del diritto di astensione facoltativa) con
l' iscrizione negli elenchi nominativi o con l'apposito certificato di cui all'art. 4, comma 4, d. lg. lt.
9 aprile n. 212 del 1946, a prescindere, rispettivamente dalla data di pubblicazione dei primi o del rilascio del secondo” (Cass. n. 15257/07).
Nel merito, va rilevato come abbia omesso di provare la Controparte_1
effettiva sussistenza di un rapporto lavorativo in agricoltura, con tutti i caratteri tipici della subordinazione, alle dipendenze di una ditta e per un numero di giornate idoneo a fondare il diritto alla chiesta indennità di maternità.
Infatti, nonostante la ricorrente abbia articolato prova per testi nel proprio ricorso introduttivo,
e nonostante l'istanza istruttoria non sia stata accolta, avendo il giudice precedentemente titolare del fascicolo omesso di provvedervi, rigettandola per implicito e rinviando la causa più volte per la discussione orale, parte ricorrente, all'udienza del 7.10.2022, piuttosto che insistere nell'ammissione dei mezzi istruttori, ha chiesto che la causa venisse rinviata per la discussione con termine per note conclusive, e così pure alla successiva udienza del 28.4.2023 (cfr. relativi verbali d'udienza), così andando incontro alla decadenza istruttoria (v. sul punto Cass. civ. Sez. III, 03 agosto 2017, ordinanza n. 19352).
Dalle superiori considerazioni non può che trarsi la conclusione secondo cui parte ricorrente non ha assolto all'onere probatorio su di essa incombente, specialmente in relazione alla sussistenza di un rapporto di lavoro – con tutti i caratteri tipici della subordinazione - alle dipendenze della ditta datrice di lavoro.
La domanda è, pertanto, infondata e va rigettata.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., va Controparte_1
esonerata dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Controparte_1 CP_2
02/09/2009 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Esonera la parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Patti, 16/05/2024 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena