Decreto cautelare 9 agosto 2024
Ordinanza cautelare 3 settembre 2024
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 14/04/2025, n. 7213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7213 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07213/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08729/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8729 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Go Dab S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marianna Depasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Manduria, Vico II 5 corso XX Settembre;
contro
il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
della Digital Broadcasting Trentino Alto Adige S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marzia Amiconi e Mauro Amiconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Mazzini, 88;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della nota MIMIT. AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0012594. del 05.08.2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie - Direzione Generale per il digitale e le telecomunicazioni - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’informazione - Divisione IX Radiodiffusione televisiva e sonora Diritti d’uso, con la quale il M.I.M.IT. ha rigettato la istanza di attivazione in via sperimentale di impianti in tecnica digitale DAB+ (art. 21, comma 3, dell’allegato “A” alla delibera Agcom n. 664/09/Cons. e successive modificazioni), nella Regione Trentino-Alto Adige, loc. Cognola (TN) (istanza prot. n. 63991 del 27.03.2024), nonché di ogni altro provvedimento connesso alla suddetta nota anche se non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 17.10.2024 :
- della nota di rigetto MIMIT. AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0013688. del 21.08.2024 su analoga istanza di attivazione in via sperimentale di impianti in tecnica digitale DAB+, nella Regione Trentino-Alto Adige, loc. IM AG (TN) (istanza prot. n. 11860 del 29.07.2024);
per quanto riguarda i motivi aggiunti del 27.12.2024 :
- della nota di rigetto mimit.AOO_DCT.REGISTRO UFFICIALE.U.0020861 del 28.10.2024 con la quale il M.I.M.IT. ha confermato il mancato accoglimento dell’istanza prot. n. 63991 del 27.03.2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Digital Broadcasting Trentino Alto Adige S.c.a.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto i provvedimenti con i quali il Ministero resistente ha rigettato le istanze di attivazione in via sperimentale di impianti in tecnica digitale DAB+ in oggetto indicate.
2. Parte ricorrente espone in fatto quanto segue:
- il Ministero resistente aveva indetto il Bando per manifestazione di interesse per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale ad operatori di rete –DAB + ai sensi della delibera AGCOM 286/22/CONS (bacino d’utenza n. 4, Prov. Aut. Trento) per le seguenti reti locali: a) rete locale n. 1 - blocco DAB 11C (TN); b) rete locale n. 2 - blocco DAB 11B (TN); c) rete locale n. 3 - blocco DAB 7A (TN);
- la società ricorrente non aveva presentato la manifestazione di interesse a detta procedura perché in difetto del requisito di ammissione previsto dall’art. 2 della lex specialis , in base al quale « Sono ammesse a presentare domanda di partecipazione alla presente procedura le società consortili [...] partecipate da almeno 12 emittenti [...]»;
- la medesima società, in data 27 marzo 2024, aveva formulato un’istanza di assegnazione di diritto d’uso, anche temporaneo, per il bacino d’utenza n. 4, canale 7, in località Cognola (TN);
- in data 26 luglio 2024 il Ministero pubblicava l’elenco delle società consortili ammesse alla procedura, dalla cui lettura si evinceva la mancata manifestazione di interesse per la rete locale n. 3 - blocco DAB 7A;
- in pari data la ricorrente presentava un’ulteriore istanza di assegnazione di diritto d’uso sperimentale per il medesimo canale, in località IM AG (TN);
- con la nota del 5 agosto 2024, impugnata con il ricorso introduttivo, il Ministero rigettava l’istanza del 27 marzo 2024 ,“ in considerazione dell’ultimazione della procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale agli operatori di rete DAB + ai sensi della delibera AGCOM 286/22/CONS, e alla luce della ratio e delle caratteristiche delle autorizzazioni sperimentali (di cui all’ art. 21, comma 3, dell’allegato “A” alla delibera AGCOM n. 664/09/Cons. e successive modificazioni) ”.
3. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di censura:
3.1. “ 1. Violazione e/o erronea e/o contraddittoria applicazione dell’art. 21 comma 3 dell’allegato A alla Delibera n. 664/09/CONS coordinato con le modifiche introdotte dalle Delibere n. 567/13/CONS, n. 35/16/CONS, n. 455/19/CONS e n. 292/23/CONS -Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, in relazione ai criteri di valutazione di cui all’art. 22 lettera A) delle Linee Guida del MIMIT afferenti alle Procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale adoperatori di rete DAB +. Illogicità della motivazione del rigetto della istanza di autorizzazione alla sperimentazione ”;
Con tale doglianza, parte ricorrente deduce il difetto di motivazione della determinazione assunta dal Ministero, che avrebbe omesso di valutare la sussistenza dei presupposti necessari per il rilascio dell’autorizzazione sperimentale previsti dall’art. 21, co. 3, dell’allegato A alla Delibera n. 664/09/CONS; lamenta altresì la contraddittorietà del provvedimento di rigetto in relazione a quanto previsto dalla lettera A) dell’art. 22 delle Linee Guida del resistente Ministero, criterio direttivo che assegnerebbe all’attività di sperimentazione un ipotetico rilievo ai fini della futura assegnazione delle frequenze, sotto forma di punteggio aggiuntivo in ragione dell’esperienza nella trasmissione con la tecnica digitale;
3.2. “ 2. Illogicità della motivazione del rigetto della istanza per l’autorizzazione alla sperimentazione in relazione al combinato disposto di cui all’art. 21 comma 3 dell’allegato A alla Delibera n. 664/09/CONS e dell’art. 19 delle Linee Guida del MIMIT afferenti alle Procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale adoperatori di rete –DAB + ”.
La motivazione addotta dal Ministero sarebbe altresì illogica, in quanto, al momento della presentazione e della valutazione dell’istanza, la procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso non era stata definita e, soprattutto, la risorsa richiesta in via sperimentale dalla ricorrente era ancora nella disponibilità dell’Amministrazione per la mancata presentazione di manifestazioni di interesse per il Blocco 7A.
4. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la controinteressata società si sono costituiti in giudizio senza depositare memorie in vista dell’udienza in camera di consiglio del 29 agosto 2024.
5. Con ordinanza del 3 settembre 2024, n. 3900, questa sezione ha accolto la domanda di sospensione della nota del 5 agosto 2024, disponendo l’obbligo per il Ministero resistente di riesaminare l’istanza formulata dalla ricorrente.
6. Con atto di motivi aggiunti del 17 ottobre 2024 la ricorrente ha impugnato l’ulteriore nota con la quale il Ministero ha respinto l’istanza di autorizzazione sperimentale del 29 luglio 2024, formulando le medesime censure di cui al ricorso introduttivo.
7. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, in data 27 ottobre 2024 il Ministero si è rideterminato (con nota n. 0020861 del 28 ottobre 2024), confermando il mancato accoglimento delle domande di autorizzazione sperimentale presentate dalla ricorrente aggiungendo, in motivazione, che, con decreto direttoriale del 30 luglio 2024, erano già state calendarizzate le date in cui tutte le frequenze non in capo a titolari di diritti d’uso si sarebbero dovute spegnere, con conseguente cessazione della fase sperimentale.
8. Con memoria del 27 dicembre 2024 il Ministero ha quindi per la prima volta articolato le proprie difese, evidenziando che, essendo stato approvato il piano nazionale per l’assegnazione dei diritti d’uso definitivi, non potrebbe trovare applicazione l’art. 21 dell’allegato A alla delibera AGCom 664/09/CONS.
9. Con atto di motivi aggiunti del 27 dicembre 2024, parte ricorrente ha impugnato anche la nota n. 0020861 del 28 ottobre 2024, articolando i seguenti motivi di censura:
9.1. “ 1. Violazione e/o erronea e/o contraddittoria applicazione dell’art. 21 comma 3 dell’allegato A alla Delibera n. 664/09/CONS coordinato con le modifiche introdotte dalle Delibere n. 567/13/CONS, n. 35/16/CONS, n. 455/19/CONS e n. 292/23/CONS -Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, in relazione ai criteri di valutazione di cui all’art. 22 lettera A) delle Linee Guida del MIMIT afferenti alle Procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale adoperatori di rete DAB +. Illogicità della motivazione del rigetto della istanza di autorizzazione alla sperimentazione . Illogicità della motivazione del provvedimento di rigetto adottato in fase di riesame ”; “ 2. Illogicità della motivazione del rigetto della istanza per l’autorizzazione alla sperimentazione in relazione al combinato disposto di cui all’art. 21 comma 3 dell’allegato A alla Delibera n. 664/09/CONS e dell’art. 19 delle Linee Guida del MIMIT afferenti alle Procedure di selezione per l’assegnazione dei diritti d’uso per le reti pianificate sui bacini di utenza locale adoperatori di rete –DAB +. ”.
Nel ribadire le censure a fondamento del ricorso introduttivo e del primo atto di motivi aggiunti, parte ricorrente sostiene l’illegittimità del gravato provvedimento di conferma sulla base dei seguenti ulteriori rilievi:
- sebbene nel provvedimento si faccia riferimento a una richiesta di autorizzazione di altra società precedente a quella formulata dalla ricorrente, il Ministero non ha allegato alcuna documentazione a sostegno dell’assunto;
- la pianificazione dello spegnimento delle frequenze assegnate in via temporanea non potrebbe riguardare il blocco 7A, trattandosi di una risorsa mai assegnata dal Ministero;
- tale calendarizzazione non potrebbe comunque in alcun modo incidere negativamente sulla posizione della ricorrente, la quale, avendo avanzato la prima richiesta il 27 marzo 2024, avrebbe avuto il tempo di beneficiare degli effetti dell’autorizzazione sperimentale, che, in base alla disciplina dell’art. 21 dell’allegato A alla delibera AGCom 664/09/CONS, è priva di un termine minimo di esecuzione e può avere una durata massima di otto mesi rinnovabile.
10. Alla pubblica udienza del 18 marzo 2024 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione, come da verbale.
11. Il ricorso è fondato.
12. Le doglianze di parte ricorrente, come integrate dai due atti di motivi aggiunti, possono essere esaminate congiuntamente, attesa l’evidente connessione.
12.1. Giova premettere che l’autorizzazione richiesta da parte ricorrente è disciplinata, come anticipato, dall’art. 21, comma 3, dell’allegato A alla delibera AGCom 664/09/CONS, che per completezza espositiva ivi si riporta integralmente:
« L’attività di sperimentazione di nuove tecnologie digitali per la diffusione di programmi su reti radiofoniche terrestri, ivi comprese quelle operanti in banda FM, deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero, anche al fine di garantire il regolare esercizio dell’attività radiofonica in tecnica analogica e digitale. La sperimentazione deve essere effettuata su limitate porzioni del territorio secondo uno specifico progetto di fattibilità tecnica presentato dal soggetto richiedente ed ha durata limitata nel tempo, comunque non superiore a otto mesi a partire dall’avvio della stessa, rinnovabile una volta sola. La sperimentazione non prefigura alcun titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale, né costituisce titolo preferenziale per l’ottenimento di diritto di uso delle frequenze a fini commerciali. L’autorizzazione non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all’area o alla tipologia di utenza interessata e non può presentare caratteristiche di continuità, né essere offerta come servizio al pubblico od avere caratteristiche commerciali compreso l’invito al pubblico all’acquisto dei ricevitori. Il soggetto che ottiene l’autorizzazione alla sperimentazione è obbligato a comunicare all’utente la natura sperimentale del servizio e l’assenza di caratteristiche commerciali, nonché a comunicare al Ministero i risultati della sperimentazione ».
L’art. 20, comma 3, della medesima delibera stabilisce che « Alla data di assegnazione, per ciascuna area, dei diritti di uso delle frequenze per le trasmissioni radiofoniche digitali [...] decadono le autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione delle diffusioni radiofoniche in tecnica digitale già rilasciate per la medesima area ».
Ciò posto, Il Ministero resistente, nei provvedimenti gravati e nella memoria difensiva, ha interpretato il descritto quadro disciplinare come ostativo al rilascio di un’autorizzazione sperimentale laddove le frequenze siano in procinto di essere assegnate definitivamente.
Tale interpretazione non può essere condivisa sulla base delle seguenti considerazioni:
- sotto il profilo letterale e sistematico, l’art. 20, comma 3, della delibera in commento individua il termine ultimo per la decadenza delle autorizzazioni provvisorie nella data di assegnazione dei diritti di uso delle frequenze, mentre il successivo art. 21, rubricato “Disposizioni finali”, disciplina autonomamente il regime delle autorizzazioni sperimentali, senza disporre alcunché in merito all’eventuale pendenza della procedura per l’assegnazione dei diritti definitivi;
- sotto il profilo teleologico, dalle disposizioni richiamate non può ricavarsi, come sostenuto dall’Amministrazione, l’incompatibilità delle autorizzazioni sperimentali con l’adozione del piano di assegnazione dei diritti d’uso, soprattutto in una fattispecie, quale quella in esame, ove nessuna società abbia manifestato il proprio interesse per una determinata frequenza.
Sulla base delle suesposte considerazioni, ritiene pertanto il Collegio che nella fattispecie in esame non ricorressero le condizioni per negare ab origine le autorizzazioni sperimentali richieste da parte ricorrente, dovendo invece il Ministero procedere alla loro valutazione alla luce della disciplina contenuta nel citato art. 21.
In tale direzione, si ritiene che non assuma specifico rilievo la questione relativa all’ipotetico rilievo dell’autorizzazione sperimentale ai fini della futura assegnazione delle frequenze, in quanto parte ricorrente ha fondato il proprio interesse anche sulla necessità, rappresentata nel ricorso, di “ testare la qualità del servizio che vorrebbe offrire e - nondimeno - soddisfare le esigenze conoscitive ” del Ministero.
Il profilo dell’interesse che muove il richiedente, del resto, è sostanzialmente estraneo alla disciplina dell’art. 21, che nulla dispone al riguardo, per cui non assumono alcuna rilevanza i motivi posti a fondamento dell’istanze e l’eventuale convincimento che l’autorizzazione sperimentale potesse attribuire un “vantaggio” nella successiva pianificazione dei diritti d’uso.
Va da ultimo evidenziato che la scadenza delle autorizzazioni temporanee e l’imminente assegnazione dei diritti d’uso, che secondo il Ministero comporterebbero ormai l’impossibilità di procedere alla sperimentazione, sono nella fattispecie in esame ininfluenti, non potendo tali circostanze influire negativamente sulla posizione di quest’ultima: le istanze di autorizzazione sono state presentate, infatti, in tempo utile per una loro valutazione e la sovrapposizione temporale con la fase finale del procedimento di assegnazione dei diritti d’uso è dipesa da un comportamento ascrivibile esclusivamente all’Amministrazione.
13. In conclusione, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento della determine impugnate, dovendo il Ministero, in sede di riesercizio del potere, pronunciarsi nuovamente sulle istanze della ricorrente, valutandone la sussistenza dei presupposti autorizzativi alla luce del dettato dell’art. 21 dell’allegato A alla delibera AGCom 664/09/CONS.
14. Le spese di lite possono essere integralmente compensate alla luce della novità delle questioni oggetto di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6- bis .1, d.P.R. n. 115/2002, da porsi a carico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Valerio Bello, Referendario
Valentino Battiloro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valentino Battiloro | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO