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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/10/2025, n. 3140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3140 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
CI TO, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 5545/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
, con sede in Parte_1
Nocera Superiore (SA) alla via Spagnuolo n. 16, Codice Fiscale
, in persona dell'amministratore pro tempore, Signor P.IVA_1
, a ciò autorizzato con delibera assembleare del Parte_2
9/10/2017, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, dal prof. avv. Fabrizio Fezza
), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._1 in Nocera Inferiore (SA) alla Via G. Canale n. 41 OPPONENTE E (Partita IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore signor CP_2
(c.f. , con sede in Nocera Superiore
[...] C.F._2
(Sa) alla via Russo n. 163, elettivamente domiciliato in Nocera Superiore (Sa) al Viale Croce, n. 12 presso lo studio dell'Avv. Matteo Fortunato (c.f. ), che la rappresenta e C.F._3 difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 25/6/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/10/2017, il proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1238/2017 del Tribunale di Nocera Inferiore, depositato in data 11/07/2017 e notificato in data 31/07/2017, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 29.833,10, oltre Controparte_1 interessi e spese, quale saldo del prezzo dei lavori di manutenzione straordinaria di cui al contratto di appalto del 2013, portati dalle fatture n. 36 e 37 del 5/4/2017.
Parte opponente eccepiva: I) il difetto di legittimazione passiva del , Parte_1 prevedendo il contratto di appalto che, in caso di inadempimento, l'impresa appaltatrice potesse agire in giudizio esclusivamente nei confronti dei condomini morosi;
II) il difetto di legittimazione passiva del rispetto Parte_1 alla pretesa relativa al corrispettivo per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sui balconi e sulle altre parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini;
III) il ritardo nella consegna dei lavori di 447 giorni, con conseguente applicazione della penale prevista dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Appalto, pari al 10% dell'importo netto dell'intero contratto, con conseguente eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; IV) il mancato rilascio della fideiussione bancaria a garanzia della buona esecuzione dell'appalto e dei vizi dell'opera, prevista dall'art. 5 del contratto di appalto e dall'art. 10 delle Condizioni Generali di Appalto;
V) l'errata contabilizzazione delle opere.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo: a) di dichiarare nullo, di annullare e/o revocare, il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge ed in relazione ad una pretesa inammissibile ed infondata;
b) di accertare e dichiarare inammissibile e/o infondata, in tutto o in parte, la pretesa creditoria azionata dall'opposta;
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 c) di condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
In data 26/6/2018, si costituiva la che Controparte_1 premetteva quanto segue:
- l'opposta effettuava dei lavori edili di manutenzione straordinaria al fabbricato del Condominio “ Parte_1
”, come da contratto di appalto del 2013
[...] depositato in atti;
- conclusisi i lavori, in data 26/11/2015, il Direttore dei Lavori, l'Architetto , redigeva il computo metrico Testimone_1 consuntivo, quantificando i lavori eseguiti dalla
[...] in € 178.510,06 oltre IVA, contabilità Controparte_1 contestata dalla che, in base alla propria Controparte_1 contabilità, quantificava i lavori eseguiti in € 220.856,09, oltre IVA;
- in data 20/4/2016 il , vista la Parte_1 diversità di quantificazione dei lavori faceva pervenire proposta transattiva di definizione con il pagamento della rimanente somma di € 39.628,84 oltre IVA, proposta che veniva accettata dalla con missiva Controparte_1 del 30-05-2016 a condizione che “resta inteso che sarà onere del Condominio agire nei confronti di condomini morosi, rispettando l'integrale pagamento di quanto offerto in transazione, secondo le modalità prestabilite”.
- il , dopo tale data, effettuava Parte_1 una serie di pagamenti parziali, non rispettando, comunque, né i tempi, né le modalità di pagamento concordate, né versava gli importi pattuiti, per cui, in data 20/2/2017, la con raccomandata a/r n. 15005074487- Controparte_1
4 richiedeva il pagamento delle restanti somme e, contestualmente, avvertiva l'amministratore pro tempore che, in mancanza, l'accordo era da considerarsi risolto e si sarebbe proceduto al recupero dell'intera somma spettante alla opposta: missiva che rimaneva senza riscontro.
Tanto premesso: I) con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 passiva del , evidenziava che il contratto di Parte_1 appalto era stato sottoscritto dall'amministratore pro tempore con conseguente possibilità di agire contrattualmente nei confronti del , tenuto Parte_1 conto, altresì, della proposta transattiva effettuata dal;
Parte_1
II) con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva del in relazione alle opere eseguite Parte_1 sulle proprietà esclusive, evidenziava che l'amministratore aveva sottoscritto il contratto di appalto nella duplice veste, sia di amministratore del condominio per i lavori comuni e sia come mandatario per i lavori individuali, come indicato dall'art. 31 del contratto di appalto;
III) con riguardo all'eccezione ex art. 1460 c.c. in relazione alla penale per il ritardo, evidenziava che il ritardo nell'esecuzione dei lavori non era imputabile all'appaltatore, ma alla condotta tenuta dallo stesso committente ed alle varie varianti in corso d'opera, effettuate su richiesta del committente e su ordine del Direttore dei Lavori, non previste in fase progettuale;
IV) con riguardo alla polizza fideiussoria, parte opposta evidenziava di aver adempiuto tale obbligo;
V) con riguardo all'eccepita errata contabilizzazione delle opere, evidenziava il contrasto sopra indicato tra il computo metrico consuntivo redatto dal direttore dei lavori e quello redatto dall'appaltatrice.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo:
1. in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sulla residua somma di € 29.833,10, oltre spese del monitorio;
2. nel merito, di rigettare la proposta opposizione, essendo la stessa tardiva, inammissibile, improcedibile, generica, pretestuosa, dilatoria ed infondata in fatto ed in diritto, non supportata da nessun elemento di prova e di riscontro;
3. di condannare il al Parte_1 pagamento, in favore della della Controparte_1 residua somma di € 29.833,10, oltre interessi e spese della
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 procedura monitoria;
4. di condannare parte opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
In data 23/4/2019, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Secondo la giurisprudenza (Cass. SS. UU. 9148/2008), per le obbligazioni assunte nell'interesse del verso i terzi la Parte_1 responsabilità è parziaria. Le obbligazioni parziarie (art. 1314 c.c.) hanno ad oggetto una prestazione divisa tra più debitori (o creditori) e ognuno di essi è obbligato (o ha diritto all'adempimento) nei limiti della sua quota. La ricostruzione della giurisprudenza in ambito condominiale sostiene che la responsabilità dei condomini sia retta dal criterio della parziarietà ed essi rispondano in proporzione delle rispettive quote. Il creditore del Condominio – come nel caso di specie l'appaltatore
– non può agire per l'intero credito contro uno o più condomini in regola con i pagamenti, ma può pretendere solo il pagamento nella misura della quota di proprietà. La legge di riforma del Condominio (legge 220/2012) ha previsto che “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini” (art. 63 c. 2 disp. att. c.c.). Secondo la disposizione, l'obbligo di pagamento delle quote non corrisposte è subordinato alla preventiva escussione degli inadempienti, pertanto, l'obbligo sussidiario di garanzia del condomino solvente è limitato in proporzione alla rispettiva quota del moroso. Si tratta di un'obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto non l'intera prestazione imputabile al Condominio, quanto unicamente le somme dovute dai morosi (così Cass. 5043/2023). Tuttavia, la disposizione codicistica introdotta con la riforma del Condominio non ha superato la ricostruzione operata dalle Sezioni
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 Unite del 2008 ma, per le obbligazioni sorte successivamente all'entrata in vigore della legge 220/2012, è previsto l'obbligo sussidiario di garanzia del solvente, Parte_1 subordinato alla preventiva escussione del moroso e pur sempre limitato alla rispettiva quota e non riferibile all'intero debito verso il terzo creditore. Nel caso di specie, il contratto di appalto, all'art. 5, statuisce quanto segue: “Quale patto espresso senza di che le parti non sarebbero addivenute alla stipula del presente contratto, l'appaltatore si obbliga, nel caso in cui per mancanza di fondi conseguenti il ritardo o l'omesso versamento da parte di condomini inadempienti e/o morosi, a promuovere azione legale direttamente ed esclusivamente nei confronti dei predetti condomini morosi al fine del recupero delle somme dovute dagli stessi. Il committente, per espressa richiesta scritta dell'appaltatore, è tenuto a trasmettere i nominativi dei condomini inadempienti entro 7 giorni dalla richiesta”. La Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza 16 luglio 2024, n. 19532, afferma che le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, possono derogare al regime ordinario. Solitamente, il creditore ottiene il titolo (ad esempio, il decreto ingiuntivo) contro il , inteso come ente di gestione e, Parte_1 successivamente, agisce esecutivamente verso i condomini inadempienti (ex art. 63 disp. att. c.c.). Nel caso in esame, la clausola sottoscritta tra le parti prevede una deroga a favore dei condomini virtuosi e, quindi, si fonda su un interesse meritevole di tutela ritenuto prevalente rispetto a quello del creditore (l'appaltatore). Infatti, la ditta appaltatrice si è obbligata ad accertare il proprio credito (e, quindi, a formare il titolo) direttamente nei confronti degli inadempienti e non verso il nel suo complesso. In particolare, secondo i giudici di Parte_1 legittimità, la predetta clausola ha disposto «la sostituzione ab origine dei singoli condomini secondo le rispettive quote al Condominio ed ai condomini virtuosi dal lato passivo, escludendo il coinvolgimento degli stessi già nella fase del titolo giudiziale per il pagamento del compenso all'appaltatore, e non solo nella fase esecutiva […]». Deve però ritenersi che, nel caso di specie, non si configuri l'ipotesi prevista dall'art. 5, dal momento che, non ci troviamo di fronte a condomini morosi che non hanno corrisposto le somme ad essi
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 spettanti, ma di fronte ad una diversa quantificazione dei lavori operata dalle parti, con conseguente impossibilità di applicare l'art. 5, ma la regola generale che consente di agire, in sede di cognizione, nei confronti del . Parte_1
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che, con contratto di appalto del 31/07/2013, il opponente Parte_1 affidò alla ditta i lavori di Controparte_1 ristrutturazione del fabbricato denominato Condominio Palazzo Ciancone Palazzina D per l'importo di € 152.500,00 oltre Iva (10%) pari ad € 15.050,00 per un totale complessivo di € 167.750,00. Risulta, altresì, documentalmente provato che i lavori furono conclusi, in data 26/11/2015 sotto la direzione dell'Architetto
, che redigeva computo metrico consuntivo, Testimone_1 quantificando i lavori eseguiti dalla in € Controparte_1
178.510,06 oltre IVA. La contabilità redatta dalla DD.LL. per € 178.510,06, andava detratta del ribasso del 10% per €. 17.851,01, per restanti €. 160.659,05 oltre IVA al 10% per complessivi € 176.724,96. Tale contabilità fu contestata dalla che, in base Controparte_1 alla propria contabilità, quantificò i lavori eseguiti in € 220.856,09, oltre IVA. Risulta, altresì, documentalmente provato che in data 20/04/2016 il , vista la diversità di quantificazione Parte_1 dei lavori fece pervenire proposta transattiva di definizione con il pagamento della rimanente somma di € 39.628,84 oltre IVA, proposta che venne accettata dalla con Controparte_1 missiva del 30/5/2016. Non adempiuto integralmente quanto previsto nella transazione, l'appaltatore richiese un decreto ingiuntivo per la somma originaria. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo.
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 Il CTU, con propria perizia contabile ha determinato l'importo delle opere realizzate, in € 223.241,00, già applicato il ribasso del 10% e già aggiunta l'IVA al 10%. L'ammontare corrisposto all'impresa è stato al 02/01/2017 di € 189.962,50 IVA compresa, residuando un redito dell'impresa “iva compresa” di € 33.278,61. Con riguardo alla penale, va preventivamente rilevato che, ai sensi dell'art. 4 del contratto di appalto, l'inizio dei lavori era stato fissato al 01/08/2013, con ultimazione lavori entro e non oltre 240 giorni consecutivi, pertanto, i lavori dovevano essere completati entro il termine del 29/03/2014, con un presunto ritardo maturato di 436 giorni. Sulla base del contratto sottoscritto, la penale giornaliera, pari ad 1/2000 del valore del contratto sottoscritto, ammonta ad € 76,25 al giorno, per cui la penale per il ritardo ammonta ad euro 76,25 x giorni 436 = euro 33.245,00, ma considerato l'art. 5 delle Condizioni Generali dell'Appalto che “cfr. Eventuali penali in ogni caso non potranno superare il 10% dell'importo netto di contratto”, la penale massima applicabile ammonta ad € 15.250,00 (Contratto di appalto “Euro 152.500,00” x 10%). Secondo il CTU, però, il ritardo accumulato dall'impresa non è ad essa imputabile, stato causato dalle maggiori lavorazioni eseguite nel loro complesso e nella specifica tecnica utilizzata nella rifinitura delle facciate dell'edificio (prospetti e velette balconi), necessaria per consentire la restituzione a perfetta regola d'arte del lavoro, oltre che dalle specifiche opere eseguite nella manutenzione straordinaria dei lucernai del sottotetto che sono state trattate come delle vere e proprie finestre (VELUX). Il creditore ha dunque provato il titolo posto a base del proprio credito (contratto di appalto ed esecuzione dei lavori come contabilizzati dal CTU) ed ha allegato l'inadempimento del debitore, che, invece non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo provato né l'adempimento, né altro fatto estintivo e/o impeditivo dello stesso. L'opposizione va, pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico del
. Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5545/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_1
ogni contraria istanza
[...] Controparte_1 disattesa così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1238/2017 del Tribunale di Nocera Inferiore, depositato in data 11/07/2017, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna il al Parte_1 pagamento, in favore di delle Controparte_1 spese di giudizio che si liquidano in € 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
4. pone definitivamente a carico del le spese di Parte_1
CTU, liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 17/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa CI TO
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
CI TO, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 5545/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
, con sede in Parte_1
Nocera Superiore (SA) alla via Spagnuolo n. 16, Codice Fiscale
, in persona dell'amministratore pro tempore, Signor P.IVA_1
, a ciò autorizzato con delibera assembleare del Parte_2
9/10/2017, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine dell'atto di citazione, dal prof. avv. Fabrizio Fezza
), presso il cui studio elettivamente domicilia C.F._1 in Nocera Inferiore (SA) alla Via G. Canale n. 41 OPPONENTE E (Partita IVA ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore signor CP_2
(c.f. , con sede in Nocera Superiore
[...] C.F._2
(Sa) alla via Russo n. 163, elettivamente domiciliato in Nocera Superiore (Sa) al Viale Croce, n. 12 presso lo studio dell'Avv. Matteo Fortunato (c.f. ), che la rappresenta e C.F._3 difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione OPPOSTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 25/6/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 10/10/2017, il proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1238/2017 del Tribunale di Nocera Inferiore, depositato in data 11/07/2017 e notificato in data 31/07/2017, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 29.833,10, oltre Controparte_1 interessi e spese, quale saldo del prezzo dei lavori di manutenzione straordinaria di cui al contratto di appalto del 2013, portati dalle fatture n. 36 e 37 del 5/4/2017.
Parte opponente eccepiva: I) il difetto di legittimazione passiva del , Parte_1 prevedendo il contratto di appalto che, in caso di inadempimento, l'impresa appaltatrice potesse agire in giudizio esclusivamente nei confronti dei condomini morosi;
II) il difetto di legittimazione passiva del rispetto Parte_1 alla pretesa relativa al corrispettivo per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati sui balconi e sulle altre parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini;
III) il ritardo nella consegna dei lavori di 447 giorni, con conseguente applicazione della penale prevista dall'art. 5 delle Condizioni Generali di Appalto, pari al 10% dell'importo netto dell'intero contratto, con conseguente eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; IV) il mancato rilascio della fideiussione bancaria a garanzia della buona esecuzione dell'appalto e dei vizi dell'opera, prevista dall'art. 5 del contratto di appalto e dall'art. 10 delle Condizioni Generali di Appalto;
V) l'errata contabilizzazione delle opere.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo: a) di dichiarare nullo, di annullare e/o revocare, il decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso in assenza dei presupposti di legge ed in relazione ad una pretesa inammissibile ed infondata;
b) di accertare e dichiarare inammissibile e/o infondata, in tutto o in parte, la pretesa creditoria azionata dall'opposta;
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 c) di condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
In data 26/6/2018, si costituiva la che Controparte_1 premetteva quanto segue:
- l'opposta effettuava dei lavori edili di manutenzione straordinaria al fabbricato del Condominio “ Parte_1
”, come da contratto di appalto del 2013
[...] depositato in atti;
- conclusisi i lavori, in data 26/11/2015, il Direttore dei Lavori, l'Architetto , redigeva il computo metrico Testimone_1 consuntivo, quantificando i lavori eseguiti dalla
[...] in € 178.510,06 oltre IVA, contabilità Controparte_1 contestata dalla che, in base alla propria Controparte_1 contabilità, quantificava i lavori eseguiti in € 220.856,09, oltre IVA;
- in data 20/4/2016 il , vista la Parte_1 diversità di quantificazione dei lavori faceva pervenire proposta transattiva di definizione con il pagamento della rimanente somma di € 39.628,84 oltre IVA, proposta che veniva accettata dalla con missiva Controparte_1 del 30-05-2016 a condizione che “resta inteso che sarà onere del Condominio agire nei confronti di condomini morosi, rispettando l'integrale pagamento di quanto offerto in transazione, secondo le modalità prestabilite”.
- il , dopo tale data, effettuava Parte_1 una serie di pagamenti parziali, non rispettando, comunque, né i tempi, né le modalità di pagamento concordate, né versava gli importi pattuiti, per cui, in data 20/2/2017, la con raccomandata a/r n. 15005074487- Controparte_1
4 richiedeva il pagamento delle restanti somme e, contestualmente, avvertiva l'amministratore pro tempore che, in mancanza, l'accordo era da considerarsi risolto e si sarebbe proceduto al recupero dell'intera somma spettante alla opposta: missiva che rimaneva senza riscontro.
Tanto premesso: I) con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 passiva del , evidenziava che il contratto di Parte_1 appalto era stato sottoscritto dall'amministratore pro tempore con conseguente possibilità di agire contrattualmente nei confronti del , tenuto Parte_1 conto, altresì, della proposta transattiva effettuata dal;
Parte_1
II) con riferimento all'eccezione di carenza di legittimazione passiva del in relazione alle opere eseguite Parte_1 sulle proprietà esclusive, evidenziava che l'amministratore aveva sottoscritto il contratto di appalto nella duplice veste, sia di amministratore del condominio per i lavori comuni e sia come mandatario per i lavori individuali, come indicato dall'art. 31 del contratto di appalto;
III) con riguardo all'eccezione ex art. 1460 c.c. in relazione alla penale per il ritardo, evidenziava che il ritardo nell'esecuzione dei lavori non era imputabile all'appaltatore, ma alla condotta tenuta dallo stesso committente ed alle varie varianti in corso d'opera, effettuate su richiesta del committente e su ordine del Direttore dei Lavori, non previste in fase progettuale;
IV) con riguardo alla polizza fideiussoria, parte opposta evidenziava di aver adempiuto tale obbligo;
V) con riguardo all'eccepita errata contabilizzazione delle opere, evidenziava il contrasto sopra indicato tra il computo metrico consuntivo redatto dal direttore dei lavori e quello redatto dall'appaltatrice.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo:
1. in via preliminare, di concedere la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., sulla residua somma di € 29.833,10, oltre spese del monitorio;
2. nel merito, di rigettare la proposta opposizione, essendo la stessa tardiva, inammissibile, improcedibile, generica, pretestuosa, dilatoria ed infondata in fatto ed in diritto, non supportata da nessun elemento di prova e di riscontro;
3. di condannare il al Parte_1 pagamento, in favore della della Controparte_1 residua somma di € 29.833,10, oltre interessi e spese della
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 procedura monitoria;
4. di condannare parte opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari della presente procedura, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
In data 23/4/2019, il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Secondo la giurisprudenza (Cass. SS. UU. 9148/2008), per le obbligazioni assunte nell'interesse del verso i terzi la Parte_1 responsabilità è parziaria. Le obbligazioni parziarie (art. 1314 c.c.) hanno ad oggetto una prestazione divisa tra più debitori (o creditori) e ognuno di essi è obbligato (o ha diritto all'adempimento) nei limiti della sua quota. La ricostruzione della giurisprudenza in ambito condominiale sostiene che la responsabilità dei condomini sia retta dal criterio della parziarietà ed essi rispondano in proporzione delle rispettive quote. Il creditore del Condominio – come nel caso di specie l'appaltatore
– non può agire per l'intero credito contro uno o più condomini in regola con i pagamenti, ma può pretendere solo il pagamento nella misura della quota di proprietà. La legge di riforma del Condominio (legge 220/2012) ha previsto che “i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini” (art. 63 c. 2 disp. att. c.c.). Secondo la disposizione, l'obbligo di pagamento delle quote non corrisposte è subordinato alla preventiva escussione degli inadempienti, pertanto, l'obbligo sussidiario di garanzia del condomino solvente è limitato in proporzione alla rispettiva quota del moroso. Si tratta di un'obbligazione sussidiaria ed eventuale, favorita dal beneficium excussionis, avente ad oggetto non l'intera prestazione imputabile al Condominio, quanto unicamente le somme dovute dai morosi (così Cass. 5043/2023). Tuttavia, la disposizione codicistica introdotta con la riforma del Condominio non ha superato la ricostruzione operata dalle Sezioni
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 Unite del 2008 ma, per le obbligazioni sorte successivamente all'entrata in vigore della legge 220/2012, è previsto l'obbligo sussidiario di garanzia del solvente, Parte_1 subordinato alla preventiva escussione del moroso e pur sempre limitato alla rispettiva quota e non riferibile all'intero debito verso il terzo creditore. Nel caso di specie, il contratto di appalto, all'art. 5, statuisce quanto segue: “Quale patto espresso senza di che le parti non sarebbero addivenute alla stipula del presente contratto, l'appaltatore si obbliga, nel caso in cui per mancanza di fondi conseguenti il ritardo o l'omesso versamento da parte di condomini inadempienti e/o morosi, a promuovere azione legale direttamente ed esclusivamente nei confronti dei predetti condomini morosi al fine del recupero delle somme dovute dagli stessi. Il committente, per espressa richiesta scritta dell'appaltatore, è tenuto a trasmettere i nominativi dei condomini inadempienti entro 7 giorni dalla richiesta”. La Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza 16 luglio 2024, n. 19532, afferma che le parti, nell'esercizio della propria autonomia negoziale, possono derogare al regime ordinario. Solitamente, il creditore ottiene il titolo (ad esempio, il decreto ingiuntivo) contro il , inteso come ente di gestione e, Parte_1 successivamente, agisce esecutivamente verso i condomini inadempienti (ex art. 63 disp. att. c.c.). Nel caso in esame, la clausola sottoscritta tra le parti prevede una deroga a favore dei condomini virtuosi e, quindi, si fonda su un interesse meritevole di tutela ritenuto prevalente rispetto a quello del creditore (l'appaltatore). Infatti, la ditta appaltatrice si è obbligata ad accertare il proprio credito (e, quindi, a formare il titolo) direttamente nei confronti degli inadempienti e non verso il nel suo complesso. In particolare, secondo i giudici di Parte_1 legittimità, la predetta clausola ha disposto «la sostituzione ab origine dei singoli condomini secondo le rispettive quote al Condominio ed ai condomini virtuosi dal lato passivo, escludendo il coinvolgimento degli stessi già nella fase del titolo giudiziale per il pagamento del compenso all'appaltatore, e non solo nella fase esecutiva […]». Deve però ritenersi che, nel caso di specie, non si configuri l'ipotesi prevista dall'art. 5, dal momento che, non ci troviamo di fronte a condomini morosi che non hanno corrisposto le somme ad essi
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 spettanti, ma di fronte ad una diversa quantificazione dei lavori operata dalle parti, con conseguente impossibilità di applicare l'art. 5, ma la regola generale che consente di agire, in sede di cognizione, nei confronti del . Parte_1
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che, con contratto di appalto del 31/07/2013, il opponente Parte_1 affidò alla ditta i lavori di Controparte_1 ristrutturazione del fabbricato denominato Condominio Palazzo Ciancone Palazzina D per l'importo di € 152.500,00 oltre Iva (10%) pari ad € 15.050,00 per un totale complessivo di € 167.750,00. Risulta, altresì, documentalmente provato che i lavori furono conclusi, in data 26/11/2015 sotto la direzione dell'Architetto
, che redigeva computo metrico consuntivo, Testimone_1 quantificando i lavori eseguiti dalla in € Controparte_1
178.510,06 oltre IVA. La contabilità redatta dalla DD.LL. per € 178.510,06, andava detratta del ribasso del 10% per €. 17.851,01, per restanti €. 160.659,05 oltre IVA al 10% per complessivi € 176.724,96. Tale contabilità fu contestata dalla che, in base Controparte_1 alla propria contabilità, quantificò i lavori eseguiti in € 220.856,09, oltre IVA. Risulta, altresì, documentalmente provato che in data 20/04/2016 il , vista la diversità di quantificazione Parte_1 dei lavori fece pervenire proposta transattiva di definizione con il pagamento della rimanente somma di € 39.628,84 oltre IVA, proposta che venne accettata dalla con Controparte_1 missiva del 30/5/2016. Non adempiuto integralmente quanto previsto nella transazione, l'appaltatore richiese un decreto ingiuntivo per la somma originaria. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo.
N.R.G. 5545/2017- G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 Il CTU, con propria perizia contabile ha determinato l'importo delle opere realizzate, in € 223.241,00, già applicato il ribasso del 10% e già aggiunta l'IVA al 10%. L'ammontare corrisposto all'impresa è stato al 02/01/2017 di € 189.962,50 IVA compresa, residuando un redito dell'impresa “iva compresa” di € 33.278,61. Con riguardo alla penale, va preventivamente rilevato che, ai sensi dell'art. 4 del contratto di appalto, l'inizio dei lavori era stato fissato al 01/08/2013, con ultimazione lavori entro e non oltre 240 giorni consecutivi, pertanto, i lavori dovevano essere completati entro il termine del 29/03/2014, con un presunto ritardo maturato di 436 giorni. Sulla base del contratto sottoscritto, la penale giornaliera, pari ad 1/2000 del valore del contratto sottoscritto, ammonta ad € 76,25 al giorno, per cui la penale per il ritardo ammonta ad euro 76,25 x giorni 436 = euro 33.245,00, ma considerato l'art. 5 delle Condizioni Generali dell'Appalto che “cfr. Eventuali penali in ogni caso non potranno superare il 10% dell'importo netto di contratto”, la penale massima applicabile ammonta ad € 15.250,00 (Contratto di appalto “Euro 152.500,00” x 10%). Secondo il CTU, però, il ritardo accumulato dall'impresa non è ad essa imputabile, stato causato dalle maggiori lavorazioni eseguite nel loro complesso e nella specifica tecnica utilizzata nella rifinitura delle facciate dell'edificio (prospetti e velette balconi), necessaria per consentire la restituzione a perfetta regola d'arte del lavoro, oltre che dalle specifiche opere eseguite nella manutenzione straordinaria dei lucernai del sottotetto che sono state trattate come delle vere e proprie finestre (VELUX). Il creditore ha dunque provato il titolo posto a base del proprio credito (contratto di appalto ed esecuzione dei lavori come contabilizzati dal CTU) ed ha allegato l'inadempimento del debitore, che, invece non ha assolto all'onere probatorio posto a suo carico, non avendo provato né l'adempimento, né altro fatto estintivo e/o impeditivo dello stesso. L'opposizione va, pertanto rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
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3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico del
. Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5545/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra Parte_1
ogni contraria istanza
[...] Controparte_1 disattesa così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n. 1238/2017 del Tribunale di Nocera Inferiore, depositato in data 11/07/2017, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna il al Parte_1 pagamento, in favore di delle Controparte_1 spese di giudizio che si liquidano in € 7616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
4. pone definitivamente a carico del le spese di Parte_1
CTU, liquidate nel corso del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 17/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa CI TO
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