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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/03/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Latina
Sezione II Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4149/2010 del R.G.A.C, trattenuta in decisione nell'udienza cartolare del 18 dicembre 2024 e vertente
TRA
- (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lorusso Piero, per delega a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
- (P.I. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentate p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Donato D'Angelo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
NONCHE'
Pier Giorgio Avvisati, per delega a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTO
- (C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. CP_3 C.F._3
Maurizio Mansutti, per delega in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
- (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_4 C.F._4
dall'Avv. Armando Argano, per delega a margine della comparsa di costituzione
CONVENUTO
- (C.F. ) e (C.F. Controparte_5 C.F._5 CP_6
) entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luca Amedeo C.F._6
Melegari e Giovanni D'Erme, per delega in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTI
- in persona del Curatore, rappresentata e Controparte_7
difesa dall'Avv. Claudio Maria Cardarello, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in riassunzione
CONVENUTA
OGGETTO: responsabilità contrattuale ed extracontrattuale CONCLUSIONI
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2024 i procuratori delle parti concludevano come da note scritte depositate in atti.
PREMESSO IN FATTO
La sig.ra con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio Parte_1
regolarmente notificato, conveniva il il sig. , Controparte_1 Controparte_2
Sindaco all'epoca dei fatti del il dott. , n.q. di CP_1 CP_1 CP_3
Responsabile del Settore Urbanistica – e legale Controparte_8
rappresentante del con qualifica dirigenziale, il dott. Controparte_1 [...]
, n.q. di Dirigente del la CP_4 Controparte_1 Controparte_9 sig.ra , n.q. di Amministratore Unico e legale rappresentante p.t. della CP_6
il sig. in qualità di committente dei lavori di Controparte_7 Controparte_5
lottizzazione, al fine di ottenerne la condanna in solido tra loro al pagamento della somma di € 259.311,90 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla mancata conclusione dei contratti definitivi di vendita relativi a due immobili facenti parte del "Villaggio del parco" in ed in conseguenza della accertata in sede CP_1
penale abusività dell'intervento di lottizzazione e responsabilità per illecito dei convenuti.
Il procedimento veniva sospeso ex art. 75 c.p.c. con ordinanza del 21.03.2013 in attesa della definizione con sentenza irrevocabile del procedimento penale pendente nei confronti dei convenuti, imputati dei reati lottizzazione abusiva e abuso di ufficio, definito in primo grado con la sentenza n. 156/2010, parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Roma
(sentenza n. 3884/2012). Emessa la sentenza n. 8350/2019 della Corte di Cassazione,
l'attrice riassumeva il giudizio ma con Ordinanza del 19.12.2019 il giudice ritenuti assenti i presupposti di cui all'art.297 c.p.c. ne disponeva la sospensione.
Il giudizio veniva nuovamente riassunto da parte attrice con ricorso in data 15.12.2021 con il quale, dopo aver descritto l'iter amministrativo relativo alla lottizzazione del complesso immobiliare denominato “Villaggio del Parco” in località Bella Farnia, Sabaudia (LT), deduceva: a) di aver sottoscritto n. 2 preliminari di compravendita in data 08.10.2005 con cui il sig.
, procuratore della società e Controparte_5 Controparte_7
promittente venditore, si obbligava a venderle n. 2 alloggi posti nell'edificio F distinto con i nn. 13 e 10, facenti parte del complesso immobiliare denominato “Villaggio del
Parco”;
b) che in qualità di promittente acquirente si obbligava a corrispondere per ciascun alloggio € 79.000,00 di cui € 3.000,00 a titolo di acconto, € 15.000,00 a titolo di caparra confirmatoria contestualmente alla sottoscrizione del preliminare di compravendita;
c) che il rogito di trasferimento della proprietà di detti immobili avrebbe dovuto essere stipulato entro il 31.05.2006;
d) che l'insediamento edilizio era basato sulla convenzione di lottizzazione del 15.09.2004 tra e Controparte_1 Controparte_7
e) che sul complesso immobiliare realizzato dalla con decreto Controparte_7
del 09.03.2006 il GIP di Latina disponeva il sequestro preventivo per violazione del piano di lottizzazione programmato, delle previsioni di PRG nonché della normativa regionale;
f) che il provvedimento ablativo era confermato con ordinanza del 15.11.08 dal Tribunale del Riesame di Latina e, con sentenza n. 48924 del 21.12.09, anche dalla Corte di
Cassazione;
g) che la sentenza n. 156/2010 del Tribunale Penale di Latina del 26.01.2010, condannava costruttori ed amministratori pubblici del Comune per concorso nel reato di lottizzazione abusiva, gli amministratori per i reati di abuso d'ufficio, disponeva la confisca dei terreni ed edifici compresi nella lottizzazione e la restituzione delle somme versate dagli acquirenti in esecuzione dei contratti posti in essere;
h) ne discende la responsabilità extracontrattuale del dell'ex Controparte_1
Sindaco e dei funzionari e per aver rilasciato i permessi CP_2 CP_4 CP_3
di costruire in violazione della normativa regolante la materia, pregiudicando i diritti dei terzi in buona fede indirettamente coinvolti dalla lottizzazione abusiva posta in essere;
i) ne consegue anche la responsabilità contrattuale della società costruttrice
[...] per la mancata sottoscrizione dei contratti definitivi con la sig.ra Controparte_7 Pt_1
promissaria acquirente;
j) che i contratti definitivi di compravendita non sono stati stipulati a causa del disposto sequestro del complesso immobiliare, mai revocato;
k) che la responsabilità per illecito dei convenuti è stata confermata in sede di Appello e la sentenza irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto alla sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso ai sensi dell'art. 651 c.p.p..;
l) dall'abusività dell'intervento, dal perpetrato abuso d'ufficio e dalla mancata sottoscrizione dei contratti definitivi sono derivati ingenti danni di natura patrimoniale, a titolo di acconto e caparra confirmatoria versata all'atto del preliminare per ciascun alloggio, per complessivi € 36.000,00, oltre alla mancata rivalutazione del
TFR smobilizzato per il pagamento, ai mancati interessi legali sulla somma versata, al maggior costo minimo per l'acquisto di un immobile analogo, oltre ai costi affrontati per viaggi, visure e consulenze, oltre ai danni morali subiti e subendi dalla il tutto Pt_1
quantificato in € 259.311,90;
m) di essersi determinata ad acquistare i due alloggi facendo affidamento sulla liceità e legittimità della lottizzazione del complesso immobiliare, nonché presumendo la buona fede del e della Controparte_1 Controparte_7
n) che in data 24.06.1994 il Consiglio Comunale di deliberava una variante al CP_1
PRG del Comune al fine di trasformare l'area destinata a zona rurale in località Bella
Farnia in area destinata alla realizzazione di un centro per anziani;
o) che in data 05.07.2000 il Consiglio Comunale di approvava il Piano di CP_1
lottizzazione convenzionata con la nonché lo schema di Controparte_10 convenzione, richiamando l'art. 9, L.R. n. 11/1976 secondo cui “la casa albergo si caratterizza come un complesso di appartamenti minimi predisposti per coppie di congiunti ed anziani soli autosufficienti”;
p) che il Dipartimento Urbanistica e Casa e il Dipartimento Interventi Socio Sanitari, della
GI ZI, evidenziavano la necessità di assicurare la conduzione unitaria del centro per anziani e la destinazione d'uso ai fini sociali, negando la possibilità di alienare le singole unità immobiliari;
q) in data 29.11.2000 il Consiglio Comunale di riformulava l'art. 14 del Piano di CP_1 lottizzazione convenzionato e, per l'effetto, negava la possibilità di alienare le singole unità immobiliari del complesso e statuiva che la casa albergo doveva essere realizzata dalla in conformità all'art. 9 L.R. n. 11/1976; Controparte_7
r) in data 13.03.2002 veniva stipulata nuova convenzione sostitutiva della precedente;
s) su istanza del 15.05.2002 formulata dalla società costruttrice, il Consiglio Comunale di con nota del 30.12.2002, dava atto che erano consentite solo quelle forme e CP_1
quelle modalità di trasferimento in grado di garantire il rispetto delle peculiarità della casa-albergo come disciplinata dall'art. 34, comma 4, lett. F) L.R. 09/09/1996 n. 38 nonché la sua specifica destinazione d'uso e l'unitarietà della gestione del complesso ricettivo per anziani.
t) con missiva del 09.02.2004 la sig.ra nella sua qualità di CP_6 amministratore unico e legale rappresentante della società Controparte_7
rappresentava la difficoltà nel reperire finanziamenti presso gli Istituti di Credito e esortava il Comune di ad apportare delle modifiche alla Convenzione del CP_1
13.03.2002 trasformando l'oggetto della stessa in “residenze per anziani e annesso centro servizi”;
u) con delibera del 22.04.2004 il Consiglio Comunale modificava la Convenzione e ne disponeva l'immediata eseguibilità;
v) con nota del 15.07.2004 il Dipartimento Territoriale della GI ZI esortava a rispettare il vincolo della destinazione d'uso, la gestione unitaria, a non porre in essere variazioni urbanistiche o modifiche al vincolo di destinazione specifica della zona;
w) con determinazione del 16.08.2004 il dirigente del settore urbanistica del CP_1
approvava la nuova convenzione alla luce del progetto proposto dal
[...]
CP_1
x) con atto del 15.09.2004 a firma del Notaio alla presenza del Responsabile del Persona_1
Settore Urbanistica – – e legale Controparte_8 Controparte_8
rappresentante del Dirigente dott. e Controparte_1 CP_3 dell'Amministratore Unico e legale rappresentante della società Controparte_7
sig.ra veniva sottoscritta la nuova convenzione (all. 1);
[...] CP_6 y) in data 04.05.2005 il Comune di – Provincia di Latina provvedeva al rilascio CP_1
del permesso di costruire n. 254 alla società per l'esecuzione Controparte_7
del centro servizi nonché delle unità abitative condominiali (all. 2).
Si costitutiva in giudizio il in persona del sindaco e rappresentante Controparte_1
legale p.t., che, dopo aver descritto l'iter amministrativo che aveva caratterizzato la lottizzazione oggetto di giudizio, deduceva:
a) la regolarità degli atti amministrativi, lottizzazione e permessi, improntati alla scelta di dotarsi di un centro residenziale per anziani all'esito dell'individuazione dell'area da parte della società Controparte_7
b) la conformità degli atti amministrativi alla variante urbanistica approvata e alle finalità di interesse pubblico e sociale dell'intervento assentito;
c) che la scelta urbanistica di non mantenere l'unitarietà del complesso edilizio e di consentire il trasferimento delle singole unità residenziali da realizzare è stata motivata dall'esigenza di garantire la libera circolazione dei beni;
d) che i permessi di costruire rilasciati in attuazione della variante approvata imponendo il mantenimento della destinazione d'uso di residenza per gli anziani;
e) la conoscenza in capo agli acquirenti della convenzione tra la società costruttrice ed il comune, della destinazione d'uso di struttura ricettiva per anziani, dei requisiti richiesti in capo al possessore;
f) l'inammissibilità della pretesa attorea rivolta all'amministrazione comunale, con la quale non sussiste alcun rapporto cogente;
g) che la mancanza di buona fede degli acquirenti è stata riconosciuta in sede penale;
h) che nel procedimento penale non risulta citato il responsabile civile;
i) la prescrizione della domanda di risarcimento danni essendo decorsi più di 5 anni dalla data di adozione dell'atto ritenuto lesivo, ovvero la Delibera consiliare n. 30 del
22.04.2004;
L'Ente convenuto concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea con condanna alle spese in favore dell'amministrazione.
Con comparsa in data 14 aprile 2022 si costituiva nel giudizio riassunto il convenuto
, riproponendo le argomentazioni e difese svolte nella Controparte_4
prima comparsa di costituzione del 26 ottobre 2010, deducendo: a) la nullità dell'atto di citazione nei confronti dell'Ing. priva di CP_4
indicazioni della presunta condotta illecita attribuitagli;
b) la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento alle funzioni espletate per il esclusivamente imputabili all'Ente; in virtù del rapporto Controparte_1
di immedesimazione organica;
c) la propria carenza di legittimazione passiva anche con riferimento alla mancata stipula del rogito;
d) la propria estraneità all'attività negoziale prevista dal contratto preliminare;
e) l'insussistenza del preteso giudicato penale;
f) che la legittimità del parere tecnico da lui apposto alla delibera 30/2004 è confermata dall'Ente sovraordinato di controllo GI ZI (nota prot. 79428 del
12-7-2004 - nota prot. 100940 del 15-7-2004);
g) la tardività della riassunzione del giudizio, essendo decorso dalla sentenza n. 8350 del 2019 un lasso di tempo superiore al termine di tre mesi di cui all'art. 297 c.p.c;
h) di avere diritto di essere manlevato, nell'ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, dal di tenuto in via contrattuale a garantirlo, quale CP_1 CP_1 datore di lavoro preponente, e in via extracontrattuale, ai sensi degli artt. 2043 e
2049 c.c., oltre che per il rapporto di immedesimazione organica, in relazione all'eventuale responsabilità accertata in capo all'ex Sindaco Dr. e Controparte_2 all'ex dirigente dell'Ufficio Tecnico Arch. CP_3
i) che i convenuti e e sono tenuti a garantirlo, CP_5 CP_6 Controparte_9
in via extracontrattuale ex art. 2043 c.c., per la mancata stipula del contratto definitivo di compravendita.
Concludeva chiedendo, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione e del ricorso in riassunzione, la carenza di legittimazione passiva dell'Ing. e Controparte_4
disporre la sua immediata estromissione dal giudizio;
dichiarare l'estinzione del giudizio per tardività del ricorso in riassunzione;
dichiarare la inammissibilità e la improcedibilità dell'azione; in subordine, nel merito rigettare tutte le domande proposte dalla Sig.ra Pt_1
ritenute infondate in fatto ed in diritto;
per l'ipotesi di pronuncia di condanna nei confronti dell'Ing. , accertare il diritto ad essere manlevato da ogni Controparte_4 connesso onere e porre tali conseguenze a carico del soggetto, tra quelli da lui a sua volta convenuti, secondo quanto di ragione in virtù delle domande esposte al punto 5 della narrativa;
in tutti i casi condannare l'attrice e le controparti eventualmente Parte_1
soccombenti al pagamento in favore dell'Ing. delle spese, dei diritti Controparte_4
e degli onorari del giudizio.
Con comparsa del 15 aprile 2022 si costituiva in riassunzione il convenuto
[...] riportandosi integralmente alla comparsa di costituzione e risposta CP_2
depositata il 25.10.2010 e, tenuto conto degli sviluppi della vicenda penale, deduceva:
a) la nullità dell'atto di riassunzione per assoluta indeterminatezza e genericità;
b) l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda risarcitoria azionata in conseguenza della sentenza penale, per non essersi l'attrice mai costituita parte civile;
c) che il Tribunale di Latina con la pronuncia n.156/2010 ha rigettato le richieste di risarcimento del danno avanzate dalle parti civili, riconoscendo il solo diritto a vedersi restituire dagli imputati ex art. 2033 le somme versate in esecuzione dei contratti in essere, rimettendo le parti davanti al Giudice civile per la liquidazione;
d) che la sentenza del 13/02/2009 del Tribunale del Riesame di Latina (da p. 18 a p.
26) e la sentenza del 21/12/2009 n. 48924 della Corte di Cassazione hanno riconosciuto l'assenza di buona fede degli acquirenti degli alloggi del Villaggio del Parco;
e) che la sentenza n. 3884/2012 della Corte di Appello Penale riconosceva a seguito della confisca la risoluzione di diritto di tutti i contratti, e l'obbligo per il contraente ( di cui all'art. 2033 c.c., alla restituzione Parte_2 CP_7
delle somme ricevute a titolo di prenotazione alloggi, preliminari di vendita e compravendite oltre ai frutti ed interessi;
f) che detta sentenza ha escluso in capo ai promittenti acquirenti ed acquirenti il danno morale da illecito non potendo sostenersi in loro un'assoluta mancanza di colpa;
g) che la sentenza della Cassazione Penale n. 8350 del 23/1/2019 pronunciata a seguito della impugnazione della sentenza della Corte di Appello Penale, in relazione alle richieste di risarcimento ha confermato le statuizioni della Corte
d'Appello; h) che la Corte di Appello di Roma, Sezione I Penale, alla quale la Suprema Corte ha rinviato la sentenza impugnata annullata nei confronti delle parti civili, con la sentenza n. 4605/2021 ha precisato che i promissari acquirenti non subiscono gli effetti della confisca, non avendo acquisito la proprietà dei beni in questione, ma esclusivamente le conseguenze della risoluzione di diritto dei contratti già stipulati;
i) che la ripetizione d'indebito oggettivo ex art. 2033 rappresenta una azione restitutoria, non già risarcitoria;
j) la propria carenza di legittimazione passiva perché la restituzione delle somme può essere avanzata solo nei riguardi della che ha ricevuto Controparte_7
dette somme;
k) la correttezza del proprio operato perché la delibera consiliare adottata
(n.30/2004) non mutava il piano di lottizzazione, né la destinazione d'uso, né violava le previsioni urbanistiche;
l) la nullità assoluta ex art. 163 n. 4 e assoluta infondatezza nel merito di qualsivoglia domanda di manleva.
Il convenuto concludeva chiedendo dichiararsi la nullità dell'atto Controparte_2
di citazione e di riassunzione, per i motivi esposti, nel merito dichiarare l'inammissibilità,
l'improponibilità della domanda attrice, il rigetto perché infondata in fatto e in diritto e non provata;
in via riconvenzionale, anche ex art. 96 c.p.c. i e iii comma chiedeva la condanna dell'attrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati al convenuto, per responsabilità aggravata stante la mala fede o colpa grave nella proposizione della lite temeraria nella misura rimessa al prudente apprezzamento del magistrato, anche in via equitativa.
Si costituiva con comparsa in riassunzione del 15 aprile 2022 il convenuto CP_3
, riproponendo le argomentazioni formulate in sede di prima comparsa di
[...] costituzione del 22 ottobre 2010, deducendo:
a) l'inammissibilità, improcedibilità e infondatezza, anche probatoria, delle domande risarcitoria proposte dalla parte attrice;
b) che l'azione risarcitoria è stata fondata sulla sentenza n.156/2010 del Tribunale di
Latina, Sezione Penale, emessa in esito a procedimento nel quale l'attrice non Pt_1 si è costituita parte civile;
c) che va esclusa l'efficacia di giudicato ex artt. 651 e 654 c.p.p. nell'odierno procedimento civile;
d) che detta Sentenza ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dalle costituite parti civili, riconoscendo il solo diritto ex art. 2033 alla ripetizione delle somme versate a titolo di prezzo e/o acconto prezzo per i contratti intercorsi con la rimettendo le parti davanti al giudice civile per la Controparte_7
liquidazione;
e) la carenza di legittimazione passiva dell'arch. estraneo alle convenzioni CP_3 negoziali intercorse tra l'attrice e la Controparte_7
f) che i diversi provvedimenti giudiziari intervenuti hanno escluso la buona fede degli acquirenti;
g) la carenza in capo all'attrice alla sottoscrizione del preliminare, dei requisiti di Pt_1
età previsti dalla Convenzione intercorsa tra e la CP_1 Controparte_7
[...]
h) comunque, l'infondatezza e la carenza di prova dei danni richiesti.
Per quanto dedotto, previa richiesta di riunione al presente giudizio dei giudizi n.r.g.
4194/2010 e 4195/2010 promossi a danno del convenuto, chiedeva nel merito di accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improponibilità, l'infondatezza, in fatto ed in diritto, nonché la mancanza di prova delle domande tutte così come proposte dalla parte attrice;
per l'effetto, rigettarle integralmente anche con declaratoria di carenza di legittimazione passiva del Gurgone.
Nel giudizio originariamente instaurato si era costituiva con comparsa del 31 maggio
2011 la società chiedendo il rigetto della domanda Controparte_7 attorea, infondata in fatto e in diritto, deducendo:
a) l'insussistenza di responsabilità in capo alla società convenuta estranea ai fatti illeciti e alle vicende amministrative relative al complesso immobiliare;
b) di aver realizzato e compromesso in vendita alloggi in forza di atti amministrativi ritenuti legittimi, di regolare convenzione con il Comune di senza CP_1
usufruire di finanziamenti pubblici;
c) che il mancato adempimento contrattuale è dipeso dalla confisca disposta in sede penale;
d) la concorrente responsabilità della promittente acquirente che conosceva i limiti imposti dalla convenzione stipulata con il Comune di CP_1
e) di contestare anche nel quantum la richiesta risarcitoria.
Nelle more del giudizio la società veniva dichiarata Controparte_7
fallita (sentenza Fall. n.112/2013).
A seguito della riassunzione del giudizio si costituiva con comparsa in data 16 dicembre
2023 la deducendo: Controparte_11
a) l'estinzione del giudizio per essere spirato il termine perentorio previsto dall'art. 297 cpc;
b) l'inintellegibilità dell'atto di riassunzione notificato alla Curatela e la mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 163 cpc a pena di nullità;
c) la competenza della sezione fallimentare del Tribunale di Latina, in ragione dell'intervenuto fallimento della Controparte_7
Nel merito, la Curatela riproponeva le medesime argomentazioni e difese svolte dalla società in bonis nella originaria comparsa di costituzione, insistendo per l'infondatezza delle domande svolte nei confronti della per la concorrente Controparte_7 responsabilità dell'attrice che non può considerarsi terza estranea rispetto al reato accertato;
chiedeva il rigetto delle domande proposte nei confronti della Curatela del
Fallimento ritenute infondate in fatto ed in diritto, comunque non provate.
Nel giudizio riassunto si costituivano con comparsa in data 27 settembre 2023 i convenuti e eccependo in via preliminare Controparte_5 CP_6
l'estinzione del giudizio stante il decorso del termine di cui all'art. 297 c.p.c. per la riassunzione del processo sospeso;
deducevano:
a) l'insussistenza della dedotta responsabilità dei convenuti che hanno operato quali meri rappresentanti della società Controparte_7
b) che l'inadempimento potrebbe al più attribuirsi alla società promittente venditrice;
c) che a seguito della confisca i contratti stipulati dalla società sono risolti di diritto ed unica obbligata alle eventuali restituzioni di somme ricevute in acconto/caparra è la società Controparte_7
d) che la concorrente responsabilità dell'attrice esclude il diritto al risarcimento del danno;
e) di contestare la quantificazione del preteso danno emergente sproporzionato rispetto all'acconto versato ed anche inesistente in quanto riferito ad un interesse del tutto personale e non indispensabile, quale quello relativo all'acquisto di un immobile similare nella stessa zona.
I convenuti concludevano chiedendo, in via preliminare ed in rito, dichiarare estinto il giudizio stante il decorso del termine di cui all'art. 297 c.p.c. per la riassunzione del processo sospeso;
in via subordinata e nel merito, rigettare la domanda proposta dall'attrice nei confronti degli stessi convenuti, siccome infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In data 20 marzo 2023 si costituiva nell'interesse del convenuto Controparte_1
l'Avv. Donato D'Angelo in sostituzione del precedente difensore, revocato dall'incarico, facendo proprie tutte le difese e domande spiegate dal precedente procuratore.
Disposta la prosecuzione del giudizio, all'udienza del 03 ottobre 2023 i procuratori dei convenuti insistevano per la declaratoria di estinzione del giudizio, in ragione della tardività della riassunzione del procedimento, nonché per l'omessa notifica del ricorso in riassunzione ai convenuti e CP_5 CP_6
Con ordinanza in data 18 gennaio 2024 il giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 03 ottobre 2023, riteneva infondata l'eccezione di estinzione del giudizio per presunta tardività della riassunzione attesa l'assenza di prova, di cui erano onerate le parti eccipienti, del mancato rispetto del termine di cui all'art. 297 c.p.c., sia che si ritenga ammissibile la prima riassunzione sia che si ritenga efficace la seconda riassunzione;
rilevato che l'attrice, estranea al procedimento penale, ha depositato Parte_1
l'istanza di riassunzione del giudizio in data 4 luglio 2019, deducendo di non aver avuto conoscenza tempestiva della pubblicazione della sentenza pregiudiziale, istanza reiterata in data 15 dicembre 2021; tenuto conto del principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “nel caso di sospensione del processo per pregiudizialità, la parte del processo pregiudicato, quando non sia parte anche di quello pregiudicante, non ha alcun onere di attivarsi per accertarsi se quest'ultimo si sia concluso;
che la conoscenza legale suppone una posizione passiva della parte che non si deve attivare per acquisirla poiché diversamente, non essendo essa parte del giudizio pregiudicante, sarebbe gravata di oneri maggiori rispetto alla parte costituita, che, diversamente, è in grado di sapere se vi sia stato il passaggio in giudicato della sentenza senza compiere attività di iniziativa. Pertanto, incombe su chi intende eccepire la tardiva riassunzione del processo, per inutile decorso del termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante l'onere di provare che la parte, la quale ha proceduto alla riassunzione, avesse avuto in qualunque modo notizia del passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante più di sei mesi prima del deposito dell'istanza di prosecuzione” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12790 del 23 luglio 2012); considerato che le parti convenute, sulle quali ricadeva il relativo onere probatorio, si sono limitate ad eccepire il mancato rispetto del termine di riassunzione senza allegare né tantomeno provare il momento e le modalità in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della pubblicazione della sentenza relativa al procedimento pregiudiziale, e ciò sia con riferimento alla riassunzione del 4/7/2019 sia con riferimento alla successiva istanza di riassunzione del 15/12/2021, intervenuta all'esito del deposito della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4605/2021 avvenuto il 9/07/2021, giusta ordinanza del 19.12.2019 che ha ritenuto inammissibile la prima riassunzione.
Quanto all'eccepita omessa notifica della riassunzione, ritenuto altresì necessario richiamare il principio più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità per cui “il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio ex art. 305 c.p.c., diretta al ripristino della editio actionis, per effetto della cessazione della causa interruttiva, si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione dell'udienza, non incidendo sulla tempestività della riassunzione, la successiva notifica del ricorso e del relativo decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto delle regole proprie della vocatio in ius. Pertanto, qualora quest'ultima sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, deve essere disposta la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine perentorio (in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c.) la cui inosservanza determina l'estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l'art. 307, comma 3 c.p.c.”. (Corte di
Cassazione Ordinanza n. 2526 del 03/02/2021; Corte di Cassazione Sentenza n. 6921 del
11/03/2019; Corte di Cassazione Sentenza n. 802 del 19/01/2016); rilevato che, per effetto della omessa notifica del primo ricorso in riassunzione nei confronti dei convenuti e ricorso ritenuto Controparte_7 CP_6 Controparte_5 inammissibile con ordinanza del 19.12.2019, con la quale quindi non si è provveduto ad assegnare nuovo termine per la notifica, all'esito del deposito del secondo ricorso in riassunzione, con ordinanza del 26 aprile 2023 è stato autorizzato il rinnovo delle notifiche entro il termine perentorio di 90 giorni dall'emissione del provvedimento, considerato che il predetto termine risulta essere stato rispettato dall'attrice, che ha provveduto ad effettuare regolarmente la notifica in favore dei convenuti Controparte_12
e in data 11 luglio 2023, mentre nei confronti di era
[...] Controparte_5 CP_6
già stata effettuata la notifica del secondo ricorso in riassunzione entro il termine del 15 aprile 2022 assegnato alla parte con decreto di fissazione di udienza del
15/3/2022;considerato pertanto l'intervenuto ripristino del contraddittorio a seguito del rinnovo della notifica, dichiarava la contumacia del Controparte_13
e concedeva i termini ex art. 183 VI co. c.p.c..
[...]
Con successiva ordinanza in data 2 febbraio 2024 il giudice, rilevata la costituzione in data
6 dicembre 2023 della Curatela del revocava Controparte_12
l'Ordinanza del 18.01.2024, limitatamente alla dichiarata contumacia del;
CP_12
esaminate le difese del , con riferimento all'eccezione relativa alla tardiva CP_12 riassunzione del giudizio richiamava le osservazioni già svolte nell'ordinanza del 18 gennaio 2024; riteneva l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito in favore del Tribunale fallimentare attinente al profilo dell'ammissibilità della domanda da decidersi con sentenza;
assegnava alle parti nuovi termini ex art. 183 VI co. c.p.c..
Le parti depositavano ciascuno le rispettive memorie istruttorie nelle quali ribadivano le argomentazioni già svolte nei precedenti atti difensivi.
In particolare, con memoria di cui al primo termine ex art.183 comma sei c.p.c., il convenuto precisava: Controparte_1
- che la Sentenza del Tribunale Penale di Latina n. 156 del 2010 ha respinto le richieste di risarcimento dei danni avanzate dai promittenti acquirenti, avendo il preliminare solo effetti obbligatori, e dagli acquirenti, non riconoscendone la buona fede (Doc. 6);
- che la sentenza della Corte di Appello di Roma, Terza Sezione Penale, n. 3884 del 2012, confermava la lottizzazione abusiva e la confisca obbligatoria delle aree con quanto sopra realizzato (Doc. 7), negava il risarcimento del danno alle parti civili, riconosceva ai promittenti acquirenti e gli acquirenti costituiti parte civile il solo diritto a ripetere quanto hanno versato per i contratti in questione, ex art. 2033 c.c. avendo la confisca degli immobili comportato la risoluzione dei contratti;
- che la Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la Sentenza n. 8350 del 2019 confermava la sussistenza dell'illecito della lottizzazione abusiva, sulla base del fatto che le alienazioni realizzate erano in aperto contrasto con la normativa regionale, oltre che del PRG del con conseguente e definitiva statuizione sulla confisca delle aree e degli immobili CP_1
realizzati (Doc. 8); che il Giudice di legittimità, nel ribadire l'assenza di ogni diritto in capo ai promittenti acquirenti rispetto alla disposta confisca, ha rinviato la causa alla Corte di Appello di
Roma affinché valutasse l'opportunità che la confisca amministrativa ex art. 44 d.p.r.
380/2001 venisse applicata anche a coloro che erano già divenuti proprietari prima dell'intervento del sequestro preventivo;
- che La Corte d'Appello di Roma, in sede di rinvio, si è pronunciata con la Sentenza n.
4605/2021 in data 16.05.2021, confermando la mancanza di buona fede dei terzi acquirenti e, quindi, estendendo anche a questi ultimi la confisca obbligatoria degli immobili acquistati (Doc. 9);
L'Ente convenuto, insisteva nell'eccezione già formulate di prescrizione del termine quinquennale decorrente dall'adozione della Delibera consiliare n. 30 del 22.04.2004; ribadiva l'infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del CP_1
non essendo in alcun modo ravvisabile alcuna situazione di legittimo
[...]
affidamento, come emerso anche all'esito del lungo iter giudiziario in sede penale conclusosi con la sentenza n. 4605/2021 pronunciata dalla Corte di Appello di Roma;
rilevava che, al più, la sig.ra avrebbe dovuto agire nei confronti del solo promittente Pt_1
venditore ai sensi dell'art. 2033 c.c., in ragione della nullità del contratto sottoscritto quale conseguenza dell'accertata lottizzazione e, quindi, della confisca obbligatoria ex art. 44 del
DPR n. 380/2001, e ripetere quanto indebitamente percepito dal medesimo.
Con ordinanza del 12 luglio 2024, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 17 dicembre 2024 per la precisazione delle conclusioni.
Per il trasferimento del giudice titolare del ruolo, a seguito di variazione tabellare con provvedimento del Presidente f.f. del Tribunale del 3 settembre 2024, la causa veniva assegnata all'odierno giudice il quale, con decreto in data 5 settembre 2024, disponeva che l'udienza già fissata al 17 dicembre 2024 fosse sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con termine perentorio fino al giorno dell'udienza per il deposito delle stesse. Con Ordinanza in data 18 dicembre 2024 il Giudice, lette le note di udienza depositate dalle parti, tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
Con comparsa conclusionale in data 16 febbraio 2025 e comparsa di replica in data 10 marzo 2025 parte attrice insisteva per la condanna in solido tra loro di CP_1
, ,
[...] Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
e la al risarcimento di tutti i danni patrimoniali CP_6 Controparte_7
e non patrimoniali subiti e subendi pari ad € 259.311,90 oltre agli interessi di legge ed alla svalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Con comparsa conclusionale in data 14 febbraio 2025 e comparsa conclusionale di replica in data 06 marzo 2025 la insisteva per Controparte_7
l'accoglimento delle spiegate eccezioni preliminari e nel merito per il rigetto delle domande proposte nei confronti della Curatela, ritenute infondate e non provate.
Con comparsa conclusionale in data 12 febbraio 2025 i convenuti e Controparte_5
nsistevano per l'accoglimento delle conclusioni come formulate in atti. CP_6
Con comparsa conclusionale in data 14 febbraio 2024 e comparsa conclusionale di replica in data 7 marzo 2025 il convenuto insisteva per l'Estinzione del giudizio, la CP_2
nullità dell'atto di citazione ex art. 163 n. 4, l'inammissibilità e infondatezza delle domande proposte, la prescrizione, la carenza di legittimazione passiva;
l'Inammissibilità
e/o improponibilità e/o improcedibilità dell'azione per intervenuto giudicato e divieto di ne bis in idem;
l'infondatezza nel merito di qualsivoglia domanda di manleva, la carenza di titolo nell'avversa richiesta risarcitoria nei riguardi del convenuto dott. e CP_2
carenza di legittimazione attiva, respingere in ogni caso la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e comunque non provata, con tutte le conseguenze di legge;
in via riconvenzionale condannare l'attrice anche ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata stante la mala fede, la colpa grave e l'abuso di diritto nella misura rimessa al prudente apprezzamento del magistrato, anche in via equitativa e d'ufficio.
Con comparsa conclusionale in data 17 febbraio 2025 e comparsa conclusionale di replica in data 7 marzo 2025 il convenuto insisteva per il rigetto Controparte_4 integrale delle avverse domande, produceva ordinanza 17 gennaio 2025 del Tribunale
Penale di Latina con cui è stata revocata, quanto all'abuso d'ufficio contestatogli, la sentenza n. 3884/2012, emessa dalla Corte d'appello di Roma, Sez. III, del 9 maggio 2012, irrevocabile a seguito della sentenza n. 8350/2019 della Corte di Cassazione, Sez. III del 23 gennaio 2019.
Con comparsa conclusionale in data 13 febbraio 2025 il convenuto CP_3
insisteva per il rigetto della azione proposta da parte attrice ritenuta infondata, non provata, sfornita di presupposti per la sua procedibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con riferimento all'eccezione relativa alla tardiva riassunzione del giudizio, se ne ribadisce l'infondatezza secondo quanto già disposto nell'ordinanza del 18 gennaio 2024.
È infondata l'eccezione sollevata dai convenuti , e CP_2 CP_4 [...]
di nullità dell'atto di citazione e di riassunzione per Controparte_7
incertezza-inintellegibilità dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Come noto, la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., si realizza solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (tra le varie Cass. n. 20294/2014).
Oltre a rilevare che l'atto di riassunzione contiene la trascrizione integrale dell'atto originario del giudizio ed è idoneo a consentire la ripresa del processo, si osserva che dalla sua complessiva lettura sono chiaramente comprensibili oggetto e ragioni delle domande proposte, per come sopra riassunte;
vero è che i convenuti sono stati ampiamente in grado di svolgere le proprie difese, prendendo posizione e confutando le pretese avversarie.
Va inoltre disattesa l'eccezione di incompetenza sollevata dalla Controparte_12
a favore della competenza della Sezione Fallimentare del Tribunale di
[...]
Latina. Si osserva che la dichiarazione di fallimento di una delle parti intervenuta nelle more del giudizio ordinario non fa sorgere una questione di competenza, già determinata ex art.5
c.p.c. con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, ma al più di perseguibilità.
Ciò premesso, l'intervenuto fallimento non preclude la proseguibilità nei confronti del curatore della domanda formulata in sede di cognizione prima della dichiarazione del fallimento, che rimane ammissibile e mantiene la propria autonomia, tendendo alla cognizione circa l'an e il quantum della pretesa vantata e alla pronuncia di condanna con valenza di giudicato, costituendo la sentenza titolo da far eventualmente valere in sede di ammissione al passivo fallimentare, potendo comunque il creditore soddisfare le proprie ragioni al di fuori e a chiusura della procedura concorsuale, contro l'imprenditore tornato in bonis.
Quanto al merito, va accolta nei limiti di cui si dirà la sola domanda spiegata dall'attrice nei confronti della società e riassunta nei confronti della Curatela Controparte_7
Fallimentare.
Il procedimento penale, in pendenza del quale è stata disposta la sospensione dell'odierno giudizio promosso dall'attrice dopo la sentenza penale di primo grado (Tribunale di
Latina n. 156/2010), si è concluso con sentenza della Corte di Appello di Roma (n. 3884 del
9.05.2012) di parziale riforma della sentenza pronunciata nel primo grado, cui è seguita la sentenza della Corte di Cassazione, Sz. Penale, n. 8350 del 2019, che ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di abuso di ufficio contestato a CP_5
e con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma;
[...] CP_6 rigettato i ricorsi di entrambi nel resto, dichiarando irrevocabile l'impugnata decisione nei loro confronti quanto alla condanna per le contravvenzioni urbanistiche e la disposta confisca.
Per quanto di interesse nell'odierno giudizio risarcitorio, in sede penale si è accertata la sussistenza sugli immobili promessi in vendita all'attrice di una lottizzazione abusiva consistente nella realizzazione del complesso residenziale Villaggio del Parco in località
Bella Farnia, si è accertata la responsabilità penale per i reati di lottizzazione CP_1
abusiva di cui all'art. 44 lett. c del DPR n. 380/2001 e di abuso d'ufficio di cui all'art.323
c.p., oggi abrogato, dei rappresentanti della società committente, la n.q. di CP_6
rappresentante legale e il quale gestore di fatto della società, rinuncianti alla CP_5 prescrizione;
si è dichiarato non doversi procedere nei confronti degli amministratori dell'ente comunale, , e per prescrizione dei medesimi reati CP_2 CP_3 CP_4
di cui sopra loro ascritti;
è stata inoltre disposta la confisca sulle aree e sugli edifici interessati;
sono state rigettate le richieste di risarcimento del danno avanzate dalle parti civili – sia acquirenti che promissari acquirenti - ritenuta sussistente un'implicazione e partecipazione colposa dei soggetti istanti;
condannato gli imputati alla restituzione delle somme versate in esecuzione dei contratti.
A norma dell'art. 651 c.p.p., nel processo civile, l'accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato.
In ogni caso ben può il giudice civile fondare il proprio convincimento sulle prove raccolte nel giudizio penale già definito, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, ai fini dell'autonomo accertamento degli ulteriori elementi costitutivi dell'illecito civile sui quali egli è chiamato ad indagare, con particolare riferimento al nesso causale, al danno risarcibile e all'elemento soggettivo civilistico (Cass. n. 12901/2024).
Nel caso di specie, dalle sentenze penali prodotte in atti, emerge, quanto al complesso immobiliare oggetto dell'odierno giudizio, che mediante delibera consiliare del Comune di n.30 del 2004, determinazione n.23 del 2004, e convenzione urbanistica con la CP_1
del 15.09.2004, si disponeva la realizzazione di lottizzazione denominata Controparte_10
“Villaggio del Parco” costituita da n.285 unità abitative, in luogo di un complesso di case albergo per anziani soggetto al vincolo di destinazione per finalità sociali;
in contrasto con le varianti al PRG approvato dalla GI ZI con D.R. n.2651 del 1998, con il piano di lottizzazione, con le normative nazionali e regionali;
mediante il rilascio di permessi contrastanti con strumenti urbanistici;
in cui veniva prevista, in spregio al vincolo di inalienabilità delle singole unità immobiliari imposto dalla GI ZI ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 36/87, il trasferimento in regime di libero mercato degli alloggi a privati.
In sostanza, con la delibera comunale n.30/2004 si annullava l'originaria convenzione urbanistica con la del 2002 che prevedeva la realizzazione di una struttura Controparte_10
ricettiva per anziani con divieto di alienazione delle singole unità e, mediante nuova
Convenzione urbanistica del 15.09.2004 che prevedeva la trasferibilità delle singole unità con il solo vincolo dell'età minima di anni 55 per proprietari o usufruttuari, si realizzava, previo rilascio delle relative licenze edilizie, un illegittimo intervento edificatorio residenziale che indebitamente trasformava la struttura da ricettiva per anziani di tipo casa-albergo a residenziale con n.285 unità abitative, in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico vigente (variante al PRG approvata con DGR della GI ZI n.
2651/98 che prevedeva la destinazione di zona a servizi), facendo venire meno il vincolo di inalienabilità delle singole unità immobiliari imposto dalla GI ZI, con ingiusto vantaggio della società , proprietaria del terreno, e dei suoi amministratori, e CP_7
lesione delle finalità socio assistenziali sottese all'operazione di lottizzazione.
Ciò ha integrato la violazione del combinato disposto degli artt. 30, comma 1, e 44, lett. c),
d.PR. n. 380/2001 ritenuto il reato di lottizzazione abusiva configurabile anche in presenza dell'autorizzazione della P.A., nel caso in cui quest'ultima contrasti con gli strumenti urbanistici vigenti.
Con riferimento alla domanda risarcitoria avanzata dall'attrice promissaria acquirente nei confronti della oggi sul Controparte_7 Controparte_12
presupposto dell'inadempimento contrattuale della promissaria venditrice per mancata stipula dei contratti definitivi, si ritiene provato il titolo giustificativo della pretesa.
Sono in atti i due distinti contratti preliminari di vendita stipulati l'8.10.2005 con i quali n.q. di procuratore della società proprietaria dei Controparte_5 Controparte_7
terreni e committente del complesso immobiliare denominato il Villaggio del Parco, prometteva in vendita all'attrice due alloggi interni al complesso immobiliare Pt_1 realizzato sull'area interessata dalle richiamate convenzioni, posti nell'edificio F distinti con i nn. 13 e 10, entrambi con annesso posto auto, al prezzo di € 79.000 per ciascuna unità.
A fronte dell'accertato reato di lottizzazione abusiva ex art.44 lett.c D.P.R. 380/2001 e di costruzione edilizia abusiva interessanti il predetto complesso immobiliare, deve riconoscersi l'evidente incidenza della condotta penalmente rilevante posta in essere dai rappresentanti della società promissaria venditrice sulla sfera Controparte_7
patrimoniale dell'attrice.
Sul punto, dichiarava la Corte di Cassazione, in sede di ricorso avverso la sentenza di secondo grado che i promissari acquirenti, invece, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, non subiscono gli effetti della confisca, non essendo proprietari dei beni confiscati, ma soltanto le conseguenze della risoluzione di diritto dei contratti” (Cass. Sez. Penale, n. 8350/2019).
Di fatto, avendo il contratto preliminare mera efficacia obbligatoria, la sopravvenuta confisca del terreno e degli edifici ivi insistenti (ord. GIP del 09.03.2006 mai revocata), ha reso impossibile la stipula del successivo contratto definitivo di vendita degli immobili promessi realizzati nell'ambito della lottizzazione abusiva.
Va aggiunto che il contratto preliminare di compravendita, prevedendo l'alienazione delle singole unità immobiliari avrebbe comportato quel mutamento di destinazione della struttura che, come emerso in sede penale, realizzava la lottizzazione abusiva (in ipotesi analoga Cass. n. 23367/2014 ha dichiarato la nullità del preliminare).
Ne consegue che l'inadempimento dei contratti preliminari di vendita stipulati l'8.10.2005 dall'attrice è imputabile all'illecita condotta di lottizzazione abusiva integrata dalla società costruttrice e promissaria venditrice.
L'avvenuto versamento a titolo di acconto sulla vendita non è mai stato contestato dai convenuti ed è documentato dalle n.4 fatture rilasciate dalla promissaria venditrice (nn.
57-57bis-235-236) per complessivi € 36.000 corrisposti a titolo di acconto per l'acquisto delle due unità immobiliari (int. F10, F13).
Pacifica è la circostanza che l'anticipo non sia stato restituito, non essendo quindi bisognevole di ulteriore dimostrazione alla luce del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c., oltre a trovare conferma nel fatto che nessun risarcimento è stato possibile ottenere dall'attrice in sede penale, non risultando costituita come parte civile.
Deve pertanto essere riconosciuto il danno emergente rappresentato dalla perdita derivante dal versamento dell'acconto sul prezzo finale della vendita, per complessivi €
36.000, apprezzabile come conseguenza immediata e diretta dell'illecito alla luce delle disposizioni generali ex art. 1223 c.c..
Poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da illecito contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sull'importo dovuto va riconosciuta la rivalutazione monetaria dalla data di deposito della Sentenza della Corte di
Appello (06.07.2012) che ha confermato il reato di lottizzazione e la condanna degli imputati sino alla pubblicazione della presente sentenza e interessi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno.
Non possono, invece, essere riconosciute le ulteriori voci di danno (maggior costo minimo attuale per acquisto analogo, costi per il mancato godimento dell'immobile, costi sostitutivi per viaggi/soggiorni estivi, costi per le trattative) non trattandosi di danno immediato e diretto (art. 1223 c.c.) ed inoltre genericamente richieste dall'attrice ma prive di qualsiasi supporto probatorio, rispetto alla cui carenza probatoria non poteva sopperire la richiesta CTU in quanto di natura esplorativa.
Quanto al danno morale, questo è solo genericamente richiesto come conseguenza automatica dell'illecita condotta di costruttori e amministratori comunali, ma in alcun modo dimostrato nemmeno con il richiamo a presunzioni.
Infatti, seppure il danno non patrimoniale è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale, tuttavia la sua sussistenza non può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici, secondo la regola generale ex art. 2697 c.c. (Cass. n. 33276/2023; Sez. U. n. 26972/2008). Né può farsi ricorso alla liquidazione equitativa, inidonea a surrogare l'assolvimento dell'onere della prova in ordine all'esistenza del concreto pregiudizio.
L'attrice formulava domanda risarcitoria a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti del e degli amministratori , e Controparte_1 CP_2 CP_3
, sull'assunto che l'adozione degli atti amministrativi relativi alla CP_4 lottizzazione avrebbero ingenerato nella stessa promissaria acquirente l'incolpevole affidamento in ordine alla regolarità urbanistica dell'opera, inducendola a concludere contratti preliminari con la rimasti privi di effetto. Controparte_7
In tema di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, il presupposto della risarcibilità del danno ex art. 1338 c.c. è che l'affidamento sia ragionevole, cioè si fondi su una situazione di apparente legittimità, in cui il privato abbia senza colpa confidato.
L'accertamento richiede, dunque, la verifica della mancanza di colpa del contraente, ovvero della concreta conoscibilità o meno dell'irregolarità del rapporto ed escludere l'affidamento incolpevole nel caso in cui l'illegittimità del provvedimento poteva essere accertata con l'uso della diligenza media.
Sul punto, la giurisprudenza ritiene non giuridicamente tutelabile l'affidamento riposto sulla validità di un contratto concluso in violazione di norme imperative, dovendosi escludere la natura incolpevole della relativa ignoranza (Cass. n. 29257/2024; Cass. n.
11135/2009). Orbene, nel caso di specie, nelle promesse di vendita depositate in atti e regolarmente sottoscritte dall'attrice sono espressamente richiamati gli atti amministrativi presupposti alla lottizzazione: i permessi a costruire e la Convenzione stipulata tra la società venditrice ed il Comune di del 2004, rispetto ai quali l'attrice dichiarava CP_1 Pt_1
espressamente di averne preso visione.
La stessa dichiarava di conoscere e accettare le condizioni relative alla necessità di gestione unitaria del complesso e del possesso in capo al proprietario, o all'usufruttuario, dell'immobile del requisito dell'età non inferiore agli anni 55.
Dunque, è ragionevole ritenere che la promittente acquirente fosse nelle condizioni di controllare gli atti amministrativi richiamati e verificare la compatibilità tra gli immobili che si andava ad acquistare, gli strumenti urbanistici e la loro compatibilità con i provvedimenti vincolanti adottati dalla GI ZI, dai quali risultava la indebita realizzazione di una struttura ricettiva per anziani su area rurale destinata a servizi e assistenza per gli anziani.
Tra l'altro la presenza nella promessa di vendita della clausola che inspiegabilmente imponeva il possesso di una determinata età per il soggetto proprietario o usufruttuario – età non inferiore agli anni 55 -, limitativa dell'autonomia contrattuale privata e assunta a requisito necessario della successiva vendita, era tale da dover necessariamente ingenerare in una persona di media diligenza il dubbio sulla non conformità al diritto dell'operazione che si andava a realizzare o comunque tale da far avvertire la necessità di compiere delle ulteriori verifiche.
Va, infatti, considerato che la promissaria acquirente intendeva destinare i due immobili a casa vacanza (vedasi richiesta del TFR), in aperto contrasto con la convenzione del
15.09.2004 e dei permessi a costruire (prodotti in atti dall'attrice) richiamati dal contratto preliminare, che indicano la realizzazione di struttura ricettiva per anziani, e con il PRG che era o poteva essere noto all'attrice.
Si rileva che le previsioni dei piani regolatori richiamati dai permessi a costruire e dalla convenzione, una volta approvati e pubblicati, hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia "erga omnes", come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza.
Deve, pertanto, riconoscersi la presenza nel preliminare di vendita di chiari indici sintomatici della difformità dell'opera rispetto al PRG vigente ed alle finalità socio- assistenziali dell'area, verificabile mediante l'uso della normale diligenza, che non consentono potersi configurare un affidamento incolpevole del privato contraente.
Ne consegue, il rigetto della domanda risarcitoria formulata nei confronti del e CP_1 dei suoi amministratori convenuti con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Va rigettata la domanda avanzata dal convenuto di condanna dell'attrice ai CP_2
sensi dell'art. 96 c.p.c. non essendo ravvisabile nell'azione proposta dall'attrice la mala fede, intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda, e la colpa grave, dovendosi escludere la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria, perché fondata sul procedimento penale conclusosi nel primo grado con la condanna anche in capo a , CP_2
n.q. di sindaco all'epoca del fatto, per concorso nei reati di abuso di ufficio e lottizzazione abusiva.
Con riferimento alla domanda riassunta nei confronti della Controparte_7
considerato il parziale accoglimento le spese vengono compensate tra le
[...]
parti nella misura del 50% per cento, con condanna della Curatela al pagamento del residuo importo in favore di parte attrice, liquidato nella misura media, come in dispositivo, sulla base del D.M. 55/14, aggiornate al D.M. 147/22, secondo il criterio del decisum.
Con riferimento alle domande svolte dall'attrice nei confronti di e Controparte_5
, n.q. di committente dei lavori di lottizzazione e legale CP_6 rappresentante p.t. della del , e dei Controparte_7 Controparte_1
suoi amministratori , , considerato il rigetto delle CP_2 Controparte_14
relative domande, tenuto conto della sussistenza delle rispettive condotte come accertate in sede penale, le spese meritano l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n.
4149/2010, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda di parte attrice e condanna la
[...]
al pagamento in favore della sig.ra Controparte_7
dell'importo di € 36.000 oltre rivalutazione monetaria Parte_1
secondo gli indici Istat annuali dalla data del 06.07.2012 sino a quella di pubblicazione della presente sentenza e, sulla somma così rivalutata, applicazione degli interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- compensa tra parte attrice e la Controparte_7 le spese di lite nella misura del 50% e condanna la
[...]
al pagamento in favore di parte attrice della restante Controparte_7
somma liquidata in € 2.538,50 per compensi, € 254,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- rigetta le domande formulate dall'attrice nei confronti delle restanti parti e compensa tra le stesse le relative spese;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto
[...]
CP_2
Lì, 26 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott. Stefano Fava