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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/10/2025, n. 9880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9880 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23939/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23939/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F. , elettivamente domiciliata in AR EL (NA) alla Via R. Annecchino CodiceFiscale_1 194, c.o lo studio dell'avv. Massimo Amalfi, C.F. , che la rappresenta e CodiceFiscale_2 difende ATTRICE contro
nato a [...] il [...], domiciliato in Bacoli (NA) alla via Cuma n. Controparte_1 220, C.F. e nata a [...] il [...], domiciliato C.F._3 Controparte_2 in Bacoli (NA) alla via Cuma n. 220, C.F. , entrambi rappresentati e difesi CodiceFiscale_4 dagli avv.ti Emilia D'Ambrosio ( ) e Mariano Materazzo ( CodiceFiscale_5 C.F._6
) presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli al Viale Maria Cristina di Savoia, 3
[...]
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, , sulla premessa Parte_1 di essere proprietaria di un'unità abitativa sita in Bacoli (NA) alla Via Cuma, 220, int. 25, piano rialzato, riportata nel catasto fabbricati del comune di Bacoli al Foglio 5, particella 1, sub 53, che al piano superiore vi erano le unità abitative di e di , Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente interni 26 sub 54 e 27 sub 55, che gli immobili costituivano il fabbricato D del complesso edilizio denominato “Cooperativa Virgilio”, che i lastrici solari sovrastanti gli immobili dei signori erano di proprietà comune e che, tuttavia, i signori avevano impedito all'attrice CP_1 CP_1 l'installazione dell'impianto fotovoltaico sul lastrico solare, come previsto dall'art. 1122 bis c.c., tanto premesso, chiedeva che e fossero condannati ad autorizzare Controparte_1 Controparte_2 l'accesso per l'installazione dell'impianto fotovoltaico a servizio dell'unità immobiliare della ricorrente, sig.ra , su uno dei lastrici solari sovrastanti la stessa, di proprietà comune Parte_1 pagina 1 di 3 ed in possesso dei convenuti, a scelta della ricorrente e con vittoria di spese d lite.
e di si costituivano in giudizio e si opponevano Controparte_1 Controparte_2 all'avversa domanda, di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese di lite, rilevando che i lastrici solari erano in proprietà esclusiva dei convenuti, fatta eccezione per una porzione di circa 20 metri del lastrico solare di copertura della proprietà , che l'attrice non avrebbe, comunque, potuto Pt_1 accedere ai lastrici solari in maniera autonoma e che avrebbe potuto installare l'impianto nel giardino antistante la sua abitazione.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e l'espletamento di CTU. Rassegnate le conclusioni, il giudice decideva nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
Parte attrice ha chiesto espressamente e testualmente che i convenuti “fossero condannati ad autorizzare l'accesso per l'installazione dell'impianto fotovoltaico a servizio dell'unità immobiliare della ricorrente, sig.ra , su uno dei lastrici solari sovrastanti la stessa, di proprietà Parte_1 comune ed in possesso dei convenuti, a scelta della ricorrente”. Assume a tal fine che “i lastrici solari delle unità immobiliari sub 54 e sub 55 sono di proprietà comune ai condomini del fabbricato D, come risulta dagli atti notarili.”
Osserva il giudice che dall'atto notarile depositato si evince che gli immobili in proprietà alle parti fanno parte del fabbricato "D" del complesso edilizio "Cooperativa Virgilio" e sono stati assegnati nello stato di diritto e di fatto in cui si trovavano, con i proporzionali diritti, tra gli altri, su tutte le aree scoperte, comuni a tutti i fabbricati, compreso la rampe di discesa ai piani seminterrati. Dall'atto risulta inoltre, che i “lastrici solari di copertura dell'ultimo piano del fabbricato C, corpo di fabbrica avente accesso da nord, sono comuni alle unità immobiliari delle rispettive verticali”.
Contrariamente a quanto dichiarato dalla parte attrice, dunque, dal titolo nulla è dato evincere con riferimento specifico alle porzioni indicate, facenti parte del fabbricato D e non C e non venendo in rilievo l'ipotesi delle “aree scoperte comuni a tutti i fabbricati”.
Occorre allora fare riferimento alle disposizioni generali codicistiche, in particolare, agli artt. 1117 c.c. e 1117 bis c.c. secondo cui, se il contrario non risulta dal titolo, come nella specie, i lastrici solari costituiscono parti comuni dell'edificio.
Vero è, tuttavia, che non ogni area scoperta costituisca lastrico solare. Ed, invero, la nozione di lastrico solare e, dunque, l'accertamento della sua effettiva ravvisabilità, presuppone, alla luce di un criterio squisitamente funzionale, che la superficie piana posta in sommità abbia, appunto, la primaria funzione di copertura dei piani sottostanti dell'edificio e tale funzione è certamente da escludere in CP_3 relazione alla terrazza sovrastante la proprietà di in quanto posta a copertura solo Controparte_2 della proprietà di quest'ultima e parimenti di , eccezione fatta per la porzione che Controparte_1 funge da effettiva copertura alla sottostante proprietà dell'attrice.
Nei limiti indicati, dunque, la terrazza rientra nella nozione codicistica di “lastrico solare” e, in difetto di titoli contrari, deve presumersi in comproprietà tra l'attrice e . Controparte_1
A nulla rilevano in senso contrario le conclusioni del CTU, posto che, nell'ambito degli incontestabili dati tecnici e degli accertamenti peritali acquisiti secondo un condivisibile iter logico argomentativo, la qualificazione giuridica della aree resta estranea all'attività del CTU e, laddove comunque operata, non è in alcun modo vincolante, trattandosi di competenza esclusiva delle difese delle parti e del giudice.
In definitiva, nella porzione indicata può essere installato l'impianto fotovoltaico, a tanto avendo, peraltro, il prestato il proprio assenso nelle note di precisazione delle conclusioni. Si Controparte_1
pagina 2 di 3 osserva, in proposito, che sono del tutto irrilevanti in relazione alla domanda per come proposta e restano, dunque, estranei alla valutazione e considerazione del giudice, i profili afferenti sia alle eventuali difficoltà tecniche di installare l'impianto fotovoltaico sulla superficie comune indicata, sia gli esborsi sostenuti dalla parte attrice prima della lite.
Nei limiti circoscritti, dunque, va accertato se la parte attrice ha diritto ad “accedere” alla proprietà del per procedere alla installazione dei pannelli solari, come dalla medesima richiesto Controparte_1 con l'atto introduttivo di lite.
Un diritto siffatto, in difetto di riscontri differenti ovvero contrari risultanti dai titoli di provenienza, può, invero, trovare fondamento solo nell'art. 843 c.c., a mente del quale il proprietario ha, tra l'altro, diritto ad accedere al fondo del vicino per costruire un'opera sul fondo comune “sempre che ne venga riconosciuta la necessità”.
La necessità è da riferire non alla costruzione, ma all'ingresso ed al transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita, ove sia, comunque, possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli. Nella specie il CTU ha evidenziato che l'installazione dei pannelli solari può essere operata a mezzo di cestello aereo mobile da allocare sulle rampe di discesa a sud comuni anche all'attrice, con la conseguenza che non è necessario accedere alla proprietà esclusiva del . Controparte_1
In conclusione, la domanda proposta deve essere rigettata.
L'esito della lite che ha visto, in ogni caso, in motivazione, il riconoscimento, esclusivamente nei limiti indicati, del diritto della parte attrice ad installare l'impianto fotovoltaico, inizialmente negato dai convenuti, impone la totale compensazione tra le parti delle spese processuali e la suddivisione tra le medesime, nella misura del 50% a carico della parte attrice e del 50% a carico dei convenuti, delle spese di CTU come già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. Pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna, le spese per la espletata CTU come già liquidate con separato decreto.
NAPOLI, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23939/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F. , elettivamente domiciliata in AR EL (NA) alla Via R. Annecchino CodiceFiscale_1 194, c.o lo studio dell'avv. Massimo Amalfi, C.F. , che la rappresenta e CodiceFiscale_2 difende ATTRICE contro
nato a [...] il [...], domiciliato in Bacoli (NA) alla via Cuma n. Controparte_1 220, C.F. e nata a [...] il [...], domiciliato C.F._3 Controparte_2 in Bacoli (NA) alla via Cuma n. 220, C.F. , entrambi rappresentati e difesi CodiceFiscale_4 dagli avv.ti Emilia D'Ambrosio ( ) e Mariano Materazzo ( CodiceFiscale_5 C.F._6
) presso il cui studio elettivamente domiciliano in Napoli al Viale Maria Cristina di Savoia, 3
[...]
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, , sulla premessa Parte_1 di essere proprietaria di un'unità abitativa sita in Bacoli (NA) alla Via Cuma, 220, int. 25, piano rialzato, riportata nel catasto fabbricati del comune di Bacoli al Foglio 5, particella 1, sub 53, che al piano superiore vi erano le unità abitative di e di , Controparte_1 Controparte_2 rispettivamente interni 26 sub 54 e 27 sub 55, che gli immobili costituivano il fabbricato D del complesso edilizio denominato “Cooperativa Virgilio”, che i lastrici solari sovrastanti gli immobili dei signori erano di proprietà comune e che, tuttavia, i signori avevano impedito all'attrice CP_1 CP_1 l'installazione dell'impianto fotovoltaico sul lastrico solare, come previsto dall'art. 1122 bis c.c., tanto premesso, chiedeva che e fossero condannati ad autorizzare Controparte_1 Controparte_2 l'accesso per l'installazione dell'impianto fotovoltaico a servizio dell'unità immobiliare della ricorrente, sig.ra , su uno dei lastrici solari sovrastanti la stessa, di proprietà comune Parte_1 pagina 1 di 3 ed in possesso dei convenuti, a scelta della ricorrente e con vittoria di spese d lite.
e di si costituivano in giudizio e si opponevano Controparte_1 Controparte_2 all'avversa domanda, di cui chiedevano il rigetto con vittoria di spese di lite, rilevando che i lastrici solari erano in proprietà esclusiva dei convenuti, fatta eccezione per una porzione di circa 20 metri del lastrico solare di copertura della proprietà , che l'attrice non avrebbe, comunque, potuto Pt_1 accedere ai lastrici solari in maniera autonoma e che avrebbe potuto installare l'impianto nel giardino antistante la sua abitazione.
La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti e l'espletamento di CTU. Rassegnate le conclusioni, il giudice decideva nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^
Parte attrice ha chiesto espressamente e testualmente che i convenuti “fossero condannati ad autorizzare l'accesso per l'installazione dell'impianto fotovoltaico a servizio dell'unità immobiliare della ricorrente, sig.ra , su uno dei lastrici solari sovrastanti la stessa, di proprietà Parte_1 comune ed in possesso dei convenuti, a scelta della ricorrente”. Assume a tal fine che “i lastrici solari delle unità immobiliari sub 54 e sub 55 sono di proprietà comune ai condomini del fabbricato D, come risulta dagli atti notarili.”
Osserva il giudice che dall'atto notarile depositato si evince che gli immobili in proprietà alle parti fanno parte del fabbricato "D" del complesso edilizio "Cooperativa Virgilio" e sono stati assegnati nello stato di diritto e di fatto in cui si trovavano, con i proporzionali diritti, tra gli altri, su tutte le aree scoperte, comuni a tutti i fabbricati, compreso la rampe di discesa ai piani seminterrati. Dall'atto risulta inoltre, che i “lastrici solari di copertura dell'ultimo piano del fabbricato C, corpo di fabbrica avente accesso da nord, sono comuni alle unità immobiliari delle rispettive verticali”.
Contrariamente a quanto dichiarato dalla parte attrice, dunque, dal titolo nulla è dato evincere con riferimento specifico alle porzioni indicate, facenti parte del fabbricato D e non C e non venendo in rilievo l'ipotesi delle “aree scoperte comuni a tutti i fabbricati”.
Occorre allora fare riferimento alle disposizioni generali codicistiche, in particolare, agli artt. 1117 c.c. e 1117 bis c.c. secondo cui, se il contrario non risulta dal titolo, come nella specie, i lastrici solari costituiscono parti comuni dell'edificio.
Vero è, tuttavia, che non ogni area scoperta costituisca lastrico solare. Ed, invero, la nozione di lastrico solare e, dunque, l'accertamento della sua effettiva ravvisabilità, presuppone, alla luce di un criterio squisitamente funzionale, che la superficie piana posta in sommità abbia, appunto, la primaria funzione di copertura dei piani sottostanti dell'edificio e tale funzione è certamente da escludere in CP_3 relazione alla terrazza sovrastante la proprietà di in quanto posta a copertura solo Controparte_2 della proprietà di quest'ultima e parimenti di , eccezione fatta per la porzione che Controparte_1 funge da effettiva copertura alla sottostante proprietà dell'attrice.
Nei limiti indicati, dunque, la terrazza rientra nella nozione codicistica di “lastrico solare” e, in difetto di titoli contrari, deve presumersi in comproprietà tra l'attrice e . Controparte_1
A nulla rilevano in senso contrario le conclusioni del CTU, posto che, nell'ambito degli incontestabili dati tecnici e degli accertamenti peritali acquisiti secondo un condivisibile iter logico argomentativo, la qualificazione giuridica della aree resta estranea all'attività del CTU e, laddove comunque operata, non è in alcun modo vincolante, trattandosi di competenza esclusiva delle difese delle parti e del giudice.
In definitiva, nella porzione indicata può essere installato l'impianto fotovoltaico, a tanto avendo, peraltro, il prestato il proprio assenso nelle note di precisazione delle conclusioni. Si Controparte_1
pagina 2 di 3 osserva, in proposito, che sono del tutto irrilevanti in relazione alla domanda per come proposta e restano, dunque, estranei alla valutazione e considerazione del giudice, i profili afferenti sia alle eventuali difficoltà tecniche di installare l'impianto fotovoltaico sulla superficie comune indicata, sia gli esborsi sostenuti dalla parte attrice prima della lite.
Nei limiti circoscritti, dunque, va accertato se la parte attrice ha diritto ad “accedere” alla proprietà del per procedere alla installazione dei pannelli solari, come dalla medesima richiesto Controparte_1 con l'atto introduttivo di lite.
Un diritto siffatto, in difetto di riscontri differenti ovvero contrari risultanti dai titoli di provenienza, può, invero, trovare fondamento solo nell'art. 843 c.c., a mente del quale il proprietario ha, tra l'altro, diritto ad accedere al fondo del vicino per costruire un'opera sul fondo comune “sempre che ne venga riconosciuta la necessità”.
La necessità è da riferire non alla costruzione, ma all'ingresso ed al transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita, ove sia, comunque, possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli. Nella specie il CTU ha evidenziato che l'installazione dei pannelli solari può essere operata a mezzo di cestello aereo mobile da allocare sulle rampe di discesa a sud comuni anche all'attrice, con la conseguenza che non è necessario accedere alla proprietà esclusiva del . Controparte_1
In conclusione, la domanda proposta deve essere rigettata.
L'esito della lite che ha visto, in ogni caso, in motivazione, il riconoscimento, esclusivamente nei limiti indicati, del diritto della parte attrice ad installare l'impianto fotovoltaico, inizialmente negato dai convenuti, impone la totale compensazione tra le parti delle spese processuali e la suddivisione tra le medesime, nella misura del 50% a carico della parte attrice e del 50% a carico dei convenuti, delle spese di CTU come già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
3. Pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% per ciascuna, le spese per la espletata CTU come già liquidate con separato decreto.
NAPOLI, 30 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
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