Ordinanza collegiale 21 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 18 luglio 2025
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 08/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00068/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02868/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2868 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal OL MM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , AU QU, PA QU e ST TA, rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Milano, piazza Eleonora Duse, n.4;
contro
Comune di Lodi, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Andena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, corso di Porta Vittoria, n. 28;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- della Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Lodi prot. n. 58 del 25.07.2024, comunicata in data 23.08.2024, avente ad oggetto la “realizzazione di intersezione a rotatoria tra viale Milano e via Cadamosto approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica in variante urbanistica per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (art. 10 DPR 327/2002). CUP E11B20001030002” e relativi allegati, tra cui la Relazione generale del Progetto di fattibilità tecnico ed economica;
- del relativo avviso di avvenuta approvazione della Delibera, con applicazione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, e della relativa richiesta di accettazione dell’indennità provvisoria di espropriazione;
- ove occorrer possa, della Determinazione Dirigenziale della Direzione urbanistica, lavori pubblici e manutenzioni patrimonio, accordi di programma per la realizzazione di opere pubbliche, n. 751 del 12 luglio 2024 che ha approvato il verbale della conclusione della Conferenza di servizi di 16 maggio 2024 e del verbale allegato;
- ove occorrer possa, del parere viabilistico del Comune di Lodi prot. n. 24734 del 17.04.2024;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 11.7.2025 :
- della Determinazione Dirigenziale n. 493 del 9 maggio 2025, pubblicata all’albo pretorio comunale in data 12 maggio 2025, e dei relativi allegati;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lodi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa TI AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Le ricorrenti AU QU e PA QU espongono di essere comproprietarie, in regime di nuda proprietà, del terreno e del sovrastante complesso edilizio, siti in Lodi, all’angolo tra via Cadamosto e viale Milano, sede dell’attività produttiva del OL MM S.r.l. (appresso anche solo “OL”), di cui la signora AU QU è anche amministratrice delegata. La Sig.ra ST TA è usufruttuaria di entrambi i predetti immobili.
2. In attuazione del Piano Urbano della Mobilità, l’amministrazione comunale di Lodi ha avviato uno studio di fattibilità finalizzato a realizzare una nuova intersezione a rotatoria fra viale Milano e via Cadamosto, quale opera necessaria alla messa in sicurezza dell’incrocio a “T” ivi presente e oggi presidiato da un semaforo, trattandosi di opera necessaria a maggiore garanzia dell’incolumità nella circolazione stradale.
3. L’intervento in questione rientra nel Programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 per un importo complessivo di euro 570.000,00, di cui euro 170.000,00 finanziati con mezzi propri dal Comune di Lodi ed euro 400.000,00 finanziati da Regione Lombardia nell’ambito di un più vasto programma di interventi denominato “ Programma degli interventi per la ripresa economica ” di cui alle Deliberazioni n. XI/3531 del 05/08/2020 e n. XI/3749 del 30/10/2020, come aggiornato dalla D.G.R. n. 4381/2021 (cfr. doc. 4 del Comune di Lodi). Il finanziamento è stato già oggetto di decreto di assegnazione, come indicato nell’Allegato 1, parte B, della D.G.R. n. 2633/2024.
4. Con comunicazione del 14.5.2021, successivamente integrata con nota del 19.5.2021, il Comune di Lodi ha notificato alle ricorrenti l’avvio del procedimento, comportante dichiarazione di pubblica utilità, finalizzato all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la “ realizzazione rotatoria all'intersezione tra v.le Milano e via Cadamosto nel comune di Lodi ”, con contestuale adozione della variante al locale Piano di Governo del Territorio (“P.G.T.”) e con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio su un’area della superficie di mq. 262 catastalmente intestata alle signore QU e TA, oltre che con occupazione temporanea di una porzione di terreno immediatamente “retrostante” a quella espropriata, ai sensi dell’art. 11, comma 2 e dell’art. 16, comma 4 del D.P.R. n. 327/2001 (cfr. docc. 11 e 12 del Comune di Lodi).
5. Con nota del 23.06.2021, le ricorrenti hanno riscontrato la predetta comunicazione di avvio del procedimento dichiarandosi disponibili a collaborare alla realizzazione dell’intervento, aderendo senza ostacoli al procedimento espropriativo, a condizione che il progetto fosse “ sviluppato in modo che la viabilità derivata consenta di costituire un idoneo nuovo accesso alla nostra proprietà, oltre e distintamente da quello attualmente in essere, il quale dovrà conservare le sue correnti caratteristiche ”. In particolare, le ricorrenti hanno evidenziato che “ il nuovo accesso dovrà permettere il transito, in ingresso ed in uscita direttamente dalla rotatoria, ad ogni tipo di veicolo, compresi autotreni della massima dimensione ammessa dal Codice della Strada ” (cfr. doc. 13 del Comune di Lodi).
6. Sono poi seguiti ulteriori contatti e interlocuzioni tra le parti e, in data 8.3.2024, è stato notificato al OL un nuovo avviso di avvio del procedimento “ finalizzato all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio comportante la pubblica utilità, mediante variante al piano di governo del territorio ” della rotatoria di cui si discute, nel quale l’amministrazione procedente ha dato atto che la progettazione approvata in data 19.05.2021 era stata nelle more revisionata.
7. Nella medesima data, il Comune di Lodi ha indetto la “ Conferenza di Servizi decisoria volta all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti, necessari per l’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica elaborato secondo le disposizioni dell’allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 per i lavori di “Realizzazione rotatoria all’intersezione tra Viale Milano e via L. Cadamosto” in variante al P.G.T. ”.
8. Con nota del 5.4.2024, la signora AU QU ha presentato osservazioni endoprocedimentali e comunicato la possibilità di mettere a disposizione l’area prevista per l’occupazione di cantiere per tutto il periodo dei lavori per la realizzazione della rotonda, sul presupposto che l’entrata e l’uscita dall’area del OL fossero consentite in tutti i sensi di marcia con possibilità di occupare entrambe le corsie di via Cadamosto, mantenendo la segnaletica orizzontale antistante all’accesso dello stabilimento con linee discontinue (cfr. doc. 19 del Comune di Lodi).
9. Nell’ambito della conferenza di servizi è stato acquisito anche il parere viabilistico del Comune di Lodi del 17.04.2024, prot. n.24734 /2024, nel quale è evidenziato che, in relazione all’intervento nell’area antistante la proprietà delle ricorrenti, “ la striscia di separazione dei sensi di marcia deve essere continua in prossimità delle intersezioni a raso e nelle zone di attestamento ”.
10. Su tale parere si sono pronunciati i progettisti dell’intervento nell’ambito delle controdeduzioni sulle osservazioni dei privati, segnalando tuttavia che “ i mezzi autoarticolati, data la loro dimensione invaderanno necessariamente la corsia opposta per la svolta in destra uscendo dal OL e che l’unica manovra possibile per l’ingresso a OL risulta essere la seguente: percorrendo Via Cadamosto in direzione Nord svoltare in sinistra prima della rotatoria ”, rimandandosi l’aggiornamento degli elaborati alla fase di predisposizione del progetto esecutivo. Sempre nelle controdeduzioni si rileva che, data la posizione ravvicinata dell’accesso del sito produttivo alla rotatoria, “ è impossibile per un mezzo di tali dimensioni che arriva da via Milano, percorrere la rotatoria ed entrare direttamente nell’area di proprietà della Sig.ra QU. L'accesso per i mezzi articolati al OL sarà accessibile da via Milano transitando a mezzo della seconda rotonda di via Sforza ” (cfr. doc. 22 del Comune di Lodi).
12. Con determinazione n. 751 del 12.7.2024 è stato approvato il verbale conclusivo della conferenza dei servizi e con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Lodi n. 58 del 25.07.2024 si è proceduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo alla realizzazione della rotatoria in questione, dando atto che, “ ai sensi dei combinati disposti degli artt.9 e 12 del DPR 327/2001 e dell’art. 9 della L.R. 3 del 2009 all’area privata viene apposto il vincolo preordinato all’esproprio comportante la pubblica utilità ”. Successivamente, è stato trasmesso alle parti l’Avviso dell’avvenuta approvazione del progetto di fattibilità, con l’apposizione del vincolo espropriativo e l’invito a dichiarare se le stesse intendessero accettare o meno l’indennità ivi quantificata.
13. Con il ricorso introduttivo, il OL MM S.r.l., nonché le signore AU QU, PA QU e ST TA hanno impugnato in parte qua la predetta Delibera del Consiglio Comunale e i relativi allegati, oltre agli altri atti in epigrafe specificati, articolando a sostegno del gravame le censure così rubricate:
- “ I) Violazione dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001. Violazione degli artt. 7 e 10 della Legge 241/1990. Violazione dell’art. 3 della Legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione di principi di buona fede e collaborazione. Violazione del principio di legittimo affidamento ”;
- “ II) Violazione degli artt. 10 e 19 del DPR 327/2001. Violazione dell’art. 13 della L.R. 12/2005. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per mancanza di un atto presupposto ”;
- “ III) Violazione dell’art. 41 del D.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per omessa valutazione dei presupposti e per difetto di motivazione ”;
- “ IV) Violazione artt. 9, 10, 12, 15, 16 e 17 del DPR 327/2001. Violazione dell’art. 1054 c.c.. Violazione art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità ed irragionevolezza manifesta; per contraddittorietà, per violazione del principio di proporzionalità e per violazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede e collaborazione ”;
- “ V) Violazione dell’art. 20 del DPR 327/2000. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione ”.
14. Si è costituito in giudizio il Comune di Lodi per resistere al gravame, eccependone preliminarmente l’inammissibilità per carenza di interesse in capo alle ricorrenti e chiedendone comunque il rigetto in quanto infondato.
15. Le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi e documentazione, ribadendo le rispettive posizioni, e alla pubblica udienza del 19.02.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
16. Con ordinanza n. 586/2025, il Tribunale ha dato atto che il difensore dell’amministrazione ha rappresentato l’imminente approvazione del progetto esecutivo della rotatoria di cui si discute, nell’ambito del quale sarebbe stato possibile confermare la fruibilità dell’accesso al sito produttivo – sia in entrata in direzione nord tramite svolta a sinistra, che in uscita in direzione sud tramite svolta a destra – a fronte della presenza a terra di segnaletica con linea tratteggiata, prospettando conseguentemente l’opportunità di un rinvio della trattazione del ricorso a fronte del possibile soddisfacimento, quantomeno parziale, della pretesa di parte ricorrente. La Sezione, considerata rilevante la questione ai fini del decidere, “ potendo l’amministrazione esprimersi, in sede di progettazione esecutiva, con il maggiore grado di dettaglio proprio di tale livello progettuale e con la dovuta chiarezza in merito alle soluzioni adottate, anche alla luce delle questioni sollevate nel presente giudizio ” e ritenendo che il completamento della progettazione assumesse rilievo in merito alla compiuta definizione delle soluzioni tecniche per la realizzazione della rotatoria, ha quindi rinviato la causa per la decisione nel merito all’udienza del 16.07.2024.
17. In data 16.05.2025, l’amministrazione ha versato in atti la determinazione dirigenziale n. 493 del 9.05.2025 di approvazione del progetto esecutivo della rotatoria ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, unitamente alla correlata documentazione.
18. Con ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 11.07.2025, le ricorrenti hanno impugnato la succitata determinazione dirigenziale n. 493/2025, con cui il Comune di Lodi ha approvato il progetto esecutivo della rotatoria tra viale Milano e via Cadamosto, ritenendo che le soluzioni progettuali approvate determinassero “ una vera e propria interclusione ai mezzi pesanti, con gravissime e insopportabili conseguenze per la logistica, da cui dipende in misura rilevante la propria attività produttiva ” (cfr. pag. 5 del ricorso per motivi aggiunti), risultando dunque lesive degli interessi fatti valere nel presente giudizio.
18.1 In particolare, le ricorrenti hanno articolato le seguenti censure:
- “ A) Motivi di illegittimità A.I) Violazione artt. 9, 10, 12, 15, 16 e 17 del DPR 327/2001. Violazione dell’art. 1054 c.c. Violazione art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità ed irragionevolezza manifesta; per contraddittorietà, per violazione del principio di proporzionalità e per violazione dei principi di legittimo affidamento, buona fede e collaborazione ”;
- “ A.II) Violazione artt. 9, 10, 12, 15, 16 e 17 del DPR 327/2001. Violazione dell’articolo 29- octies e 29-nonies della Legge 241/90. Violazione dell’articolo 7 della Legge 241/90, Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, del principio del contrarius actus e per difetto di istruttoria ”;
- “ B) Vizi di illegittimità derivata B.I) Violazione dell’art. 11 del D.P.R. 327/2001. Violazione degli artt. 7 e 10 della Legge 241/1990. Violazione dell’art. 3 della Legge 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione di principi di buona fede e collaborazione. Violazione del principio di legittimo affidamento ”;
- “ B.II) Violazione degli artt. 10 e 19 del DPR 327/2001. Violazione dell’art. 13 della L.R. 12/2005. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per mancanza di un atto presupposto ”;
- “ B.III) Violazione dell’art. 41 del D.lgs. 36/2023. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per omessa valutazione dei presupposti e per difetto di motivazione ”.
19. Con atto depositato il 15.07.2025, la difesa del Comune di Lodi ha rappresentato che la D.G.R. n. XII/2633/2024 ha indicato la data del 30.6.2026 quale termine ultimo per la realizzazione della rotatoria con la rendicontazione alla Regione Lombardia e l’emissione dei certificati di regolare esecuzione, pena la perdita del finanziamento dell’opera; pertanto, ritenendo che il rinvio dell’udienza pubblica di discussione avrebbe pregiudicato la realizzabilità dell’opera, ha dichiarato di rinunciare ai termini a difesa sui motivi aggiunti di cui agli artt. 46, 71 e 73 c.p.a. e comunque ad ogni altro e diverso termine processuale, chiedendo la trattazione congiunta del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti all’udienza pubblica già fissata per il 16.7.2025.
20. Alla pubblica udienza del 16.07.2025, la causa è passata in decisione.
21. Con ordinanza n. 2729/2025, questo Tribunale ha disposto il rinvio della trattazione della controversia a successiva udienza, rilevando che, secondo consolidato principio giurisprudenziale, “ i termini previsti dagli articoli 46, 71 e 73 c.p.a. sono espressione di esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali non solo al rispetto del principio del contraddittorio, ma anche al regolare svolgimento del processo e all’ordinato lavoro del giudice (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 8.06.2018, n. 3477), non consentendo il deposito del ricorso per motivi aggiunti solo in data 11.07.2025 la trattazione degli stessi alla presente udienza, anche tenuto conto della natura delle questioni sub iudice ”. Inoltre, la Sezione ha dato atto “ che – ferma restando la possibilità per il Comune di Lodi di chiedere una proroga delle scadenze previste, anche alla luce della pendenza del presente contenzioso – gli atti impugnati non sono stati sospesi e sono pertanto efficaci ed esecutivi, per cui l’ente può procedere all’avvio delle attività necessarie a garantire la realizzazione dell’opera secondo la tempistica stabilita (o eventualmente prorogata), non sussistendo ragioni giuridiche che impediscano di eseguire i lavori ”.
22. Le parti hanno quindi depositato ulteriori scritti difensivi e documenti in vista della nuova udienza pubblica fissata per il 10.12.2025 per la trattazione del ricorso nel merito, nel corso della quale la causa è passata in decisione.
DIRITTO
1. Può prescindersi dall’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti sollevata dall’amministrazione resistente, perché entrambi sono infondati e vanno respinti nel merito per le ragioni di seguito illustrate.
2. Con il primo mezzo le ricorrenti lamentano che, nonostante la formale comunicazione di avvio del procedimento, le stesse sarebbero state messe a conoscenza di una versione preliminare del progetto della rotatoria, avendo quindi presentato osservazioni rispetto a un assetto radicalmente diverso da quello poi in concreto approvato dal Consiglio Comunale. Difatti, l’ipotesi di eliminare l’entrata e l’uscita dal OL in entrambi i sensi di marcia costituirebbe un elemento inedito emerso per la prima volta in sede di controdeduzioni alle osservazioni endoprocedimentali acquisite in conferenza di servizi, sulla scorta del parere viabilistico reso dal Comune di Lodi; tale assetto, tuttavia, non sarebbe mai stato comunicato alle ricorrenti prima della conclusione della conferenza di servizi, così frustrando la finalità della comunicazione di avvio del procedimento.
2.1 Inoltre, nella specie, il comportamento del Comune di Lodi configurerebbe anche una violazione dell’art. 10 bis della L.241/1990, poiché le osservazioni delle ricorrenti del 5.04.2024 circa la volontà di mantenere l’entrata e l’uscita dei mezzi a doppio senso avrebbe rappresentato, in sostanza, un’istanza rivolta all’amministrazione, per cui quest’ultima avrebbe dovuto previamente comunicare ai privati la sussistenza di motivi ostativi nel caso in cui avesse deciso di disattenderla.
2.2. Infine, gli atti gravati risulterebbero inficiati anche dalla violazione dei principi di collaborazione e buona fede tra il soggetto pubblico e i privati (art. 1 della L. 241/1990), oltre che dalla violazione dell’affidamento legittimamente ingenerato nelle ricorrenti dal comportamento dell’ente.
2.3 Il motivo è complessivamente infondato.
3. Come risulta dalla ricostruzione dei fatti riportata in narrativa, le ricorrenti hanno ricevuto in data 8.3.2024 l’ultima comunicazione di avvio del procedimento per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economico della rotatoria in conferenza di servizi, a garanzia del regolare contraddittorio nella sede deputata alla disamina delle diverse istanze pubbliche e private sottese alla realizzazione dell’opera. Le osservazioni endoprocedimentali ivi presentate dalle ricorrenti in data 5.04.2024 sono state oggetto di puntuale controdeduzione da parte dei progettisti, che, dunque, le hanno esaminate e sulle stesse si sono espressamente pronunciati.
3.1 Peraltro, l’amministrazione risulta aver tenuto conto delle specifiche esigenze evidenziate nelle osservazioni presentate dalle ricorrenti, chiarendo nel progetto esecutivo che nello spazio antistante l’accesso al OL sarà mantenuta una segnaletica stradale a terra con linea tratteggiata, anziché con linea continua come suggerito nel parere viabilistico del Comune, onde consentire l’ingombro dell’opposta corsia di marcia per la manovra agli autoarticolati in entrata e in uscita dal sito produttivo (cfr. doc. 43 del Comune di Lodi). Sono stati pertanto superati i dubbi che la lettura della documentazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera aveva sollevato su tale specifico profilo, a fronte dei contenuti del parere viabilistico espresso dai competenti uffici comunali che indicava la necessità di collocare in tale posizione un’isola spartitraffico con linea continua. Da tale punto di vista, dunque, l’indicazione delle ricorrenti è stata accolta dall’amministrazione, per cui non permangono ragioni di doglianza in ordine a detto aspetto progettuale.
3.2 Ciò posto, nel merito, il Collegio non ritiene che le ricorrenti avessero diritto a un’ulteriore comunicazione di avvio del procedimento a seguito dell’acquisizione del parere viabilistico del Comune di Lodi agli atti della conferenza di servizi, poiché tale documento non ha comportato la modifica di alcun aspetto significativo della progettazione, né della localizzazione dell'opera o delle sue caratteristiche essenziali, ponendosi quale atto istruttorio i cui contenuti sono stati valutati e riscontrati nelle controdeduzioni dei progettisti.
3.2 In questo contesto è irrilevante che, nelle osservazioni procedimentali del 5.04.2024, le ricorrenti abbiano mostrato la propria disponibilità ad aderire al progetto dell’opera a condizione che l’entrata e l’uscita dall’area del OL fossero “ consentite in tutti i sensi di marcia, occupando entrambe le corsie di via CADAMOSTO, cosi come previsto dalla planimetria di progetto che prevede l’antistante segnaletica orizzontale con linee discontinue ”. In primo luogo, come sopra evidenziato, il progetto esecutivo ha adeguatamente chiarito che nello spazio antistante l’accesso allo stabilimento produttivo sarà mantenuta una segnaletica a terra con linee tratteggiate, così consentendo ai mezzi pesanti di occupare l’opposta corsia di marcia per le manovre di ingresso e di uscita.
3.3 Inoltre, occorre ribadire che per la realizzazione di un’opera pubblica non è richiesta alcuna previa approvazione o manifestazione di consenso dei privati la cui posizione possa essere pregiudicata dalla localizzazione della stessa o dalle correlate attività costruttive, essendo al contrario previsti nel nostro ordinamento strumenti - quali l’espropriazione delle aree interessate - che consentono di procedere all’esecuzione del progetto anche invito domino e finanche contro la l’opposta volontà privata se necessario per il conseguimento degli obiettivi di pubblica utilità, prevalendo l’interesse della collettività rispetto alle ragioni individuali.
3.4 In questa prospettiva, è fuori fuoco l’affermazione delle ricorrenti contenuta nella nota del 16.07.2024 secondo cui l’amministrazione avrebbe disatteso le condizioni, previamente concordate, alle quali le ricorrenti avrebbero “ firmato l’approvazione del progetto ” (cfr. doc. 12 delle ricorrenti); difatti, pur potendosi favorevolmente valutare forme di dialogo preventivo finalizzato all’individuazione, ove possibile, delle soluzioni tecniche meno impattanti per la proprietà privata o per l’esercizio delle correlate attività economiche, anche nell’ottica deflattiva del contenzioso, va rammentato che tali attività rientrano pur sempre nell’ambito di modalità collaborative preliminari, spesso caratterizzate da informalità, che non condizionano le successive decisioni dell’amministrazione. Ciò significa che “l’approvazione” manifestata dalle ricorrenti non ha costituito – né mai avrebbe potuto – condizione per la realizzazione della rotatoria con le modalità progettuali dalle stesse indicate, rappresentando essa soltanto un’indicazione delle migliori aspettative e dell’assetto viabilistico ritenuto preferibile nel loro interesse, che il Comune di Lodi ha acquisito e ponderato senza tuttavia essere in alcun modo obbligato al riconoscimento di dette richieste.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve poi escludersi che l’amministrazione comunale abbia omesso di trasmettere la comunicazione circa la sussistenza di motivi ostativi, così violando il disposto dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990. Diversamente da quanto sostenuto in ricorso, difatti, l’osservazione presentata dalle ricorrenti circa la volontà di mantenere l’entrata e l’uscita dei mezzi a doppio senso di marcia non può configurarsi come un’istanza rivolta all’amministrazione, non sussistendo pertanto, nel caso di differente determinazione, alcun obbligo dell’ente di trasmettere il preavviso di rigetto onde stimolare l’intervento partecipativo dei privati.
4.1 Va infatti considerato che, nella fattispecie, si discute di un procedimento amministrativo complesso per la realizzazione di un’opera pubblica in variante allo strumento urbanistico, attivato direttamente dall’amministrazione comunale e svolto attraverso il ricorso al modulo della conferenza di servizi, essendo necessaria l’acquisizione di pareri e/o atti di assenso anche di altre amministrazioni per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’infrastruttura. In questo contesto, la partecipazione dei privati si declina secondo le modalità e le regole proprie del più complesso procedimento di riferimento e, nella specie, si esprime con la presentazione delle osservazioni nell’ambito della conferenza dei servizi quale strumento collaborativo e di manifestazione delle esigenze delle parti private, come di fatto avvenuto nel caso di specie, non essendo detta sede procedimentale idonea alla separata formalizzazione di istanze individuali.
5. Passando alle questioni attinenti alla partecipazione delle ricorrenti alla procedura espropriativa, rileva il Collegio che le stesse hanno regolarmente ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 16, comma 4 del D.P.R. n.327/2001, a mente del quale “ al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento ”. Né può ritenersi che fosse necessario per l’amministrazione procedente disporre la rinnovazione della comunicazione di avvio del procedimento a seguito dell’acquisizione in conferenza dei servizi del parere viabilistico del Comune di Lodi, poiché, nell’ambito della richiamata disciplina normativa, tale adempimento è dovuto solo se “ l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni ” (cfr. art. 16, comma12 del D.P.R. n.327/2001), ma non anche in presenza di pareri istruttori che, come in questo caso, non modificano le caratteristiche dell’opera.
Alla luce di quanto precisato, pertanto, il motivo va complessivamente respinto.
6. Con un secondo ordine di censure le ricorrenti lamentano che l’amministrazione avrebbe disposto la pubblica utilità dell’opera senza che fosse previamente definito il procedimento di variante urbanistica, con apposizione del vincolo espropriativo, così violando il disposto dell’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001, oltre che la normativa regionale che disciplina il procedimento pianificatorio. La predetta disposizione, difatti, pur delineando un procedimento semplificato, prevede che laddove l’opera pubblica non risulti conforme allo strumento urbanistico vigente, l’approvazione del relativo progetto costituisca “adozione” e non già “approvazione” della variante urbanistica necessaria. Poiché è l’approvazione della variante a determinare l’apposizione del vincolo espropriativo, solo a valle di quest’ultima avrebbe potuto essere dichiarata la pubblica utilità dell’opera.
La doglianza è infondata.
6.1 Come correttamente evidenziato dall’amministrazione, ai sensi dell’art. 103, comma 1, lett. b) della L.R. della Lombardia n. 12/2005, il disposto di cui all’art. 19, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 327/2001 è disapplicato nell’ambito della predetta regione. Ne consegue che la norma invocata dalle ricorrenti – secondo cui “ l'approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte del consiglio comunale, costituisce adozione della variante allo strumento urbanistico ” (comma 2) – non è riferibile alla fattispecie e non può essere utilmente invocata come parametro normativo di riferimento per la valutazione della legittimità dell’azione amministrativa. L’art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 è dunque applicabile in Regione Lombardia limitatamente al suo comma 1, a mente del quale “ quando l'opera da realizzare non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, la variante al piano regolatore può essere disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1 (…) ”.
Anche l’art. 7, comma 1, della L.R. della Lombardia n. 3/2009 conferma tale conclusione, prevedendo che “(…) in tutti i casi nei quali l’opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure ordinarie o con le procedure di cui all’articolo 10, comma 1, del TUE ”. Quest’ultima disposizione, in particolare, stabilisce che “ se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, ove espressamente se ne dia atto (…) su iniziativa dell'amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico ”.
6.2 Nel caso di specie, la procedura seguita dal Comune di Lodi è correttamente quella delineata dal citato art. 10, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, in combinato con l’art. 9, comma 1, lett. b) della L.R. della Lombardia n. 3/2009, a mente del quale la dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta “ in ogni caso, quando, in base alla normativa vigente, equivalgono alla dichiarazione di pubblica utilità: (…) la determinazione finale di una conferenza di servizi (…) ”. Nella fattispecie, il vincolo preordinato all’esproprio è stato apposto in conferenza di servizi attraverso l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera, che, ai sensi dell’art. 41, comma 7 del Dlgs n. 36/2023, “ sostituisce il progetto preliminare e quello definitivo ” per le opere “ proposte in variante urbanistica di cui all'articolo 19 ” del citato D.P.R. n. 327/2001. Non era dunque necessario che il Comune di Lodi desse corso all’iter ordinario di approvazione della variante urbanistica, a ciò bastando l’intervenuta approvazione del progetto nei termini sopra descritti.
7. Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano che il progetto approvato disattenderebbe il disposto dell’articolo 41, comma 6, lett. a) del D.lgs. 36/2023, in quanto, nel contesto del progetto di fattibilità-tecnico economica, l’amministrazione non avrebbe assolto all’onere di prospettare più soluzioni possibili per la realizzazione dell’opera, scegliendo quella che esprime il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. La prospettazione di soluzioni progettuali alternative sarebbe mancata sia nell’elaborazione del progetto sulla scorta del quale si è dato avvio all’istruttoria, sia a valle del parere espresso dall’Ufficio Viabilità del Comune di Lodi.
Anche in questo caso, le censure non sono condivisibili.
7.1 In linea di principio, va rammentato che la scelta circa la localizzazione di un'opera pubblica è rimessa a un apprezzamento ampiamente discrezionale dell'amministrazione, insuscettibile di essere sindacato in sede giurisdizionale se non per errore sui presupposti o palese irragionevolezza (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11.01.2024, n. 363; Id., Sez. IV, 7.11.2014, n. 5484; Id., Sez. IV, 26.08.2014, n. 4280; T.A.R. Torino, Sez. II, 12/06/2020, n. 373).
7.2 Al riguardo, è stato affermato dalla giurisprudenza – con conclusioni cui il Collegio presta adesione – che “ la p.a. non è tenuta a fornire al riguardo le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto che di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall'organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell'azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 26 ottobre 2012, nr. 5492). In giurisprudenza, si giunge quindi ad affermare che il mero rilievo dell'assenza, nel provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica, dell'attestazione di soluzioni alternative, non integra ex se gli estremi di carenza motivazionale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2006, nr. 2246) (Consiglio di Stato, IV Sezione, sentenza n. 2094/2015) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 13.04.2021, n. 3009).
7.3 Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, ritiene il Collegio che nella decisione del Comune di Lodi non emergano profili di illogicità, travisamento o contraddittorietà in merito alla scelta progettuale di cui si discute, sicché le doglianze della ricorrente si rivelano volte ad un inammissibile sindacato da parte dell’autorità giudiziaria rispetto a valutazioni ampiamente discrezionali dell’amministrazione.
7.4 Nel merito, va comunque evidenziato che l’ente locale ha adeguatamente considerato l’indicazione della soluzione alternativa proposta dalle ricorrenti per il posizionamento della rotatoria, precisando con nota del 21.4.2023 che la localizzazione dell’infrastruttura non avrebbe potuto essere differente da quella individuata in progetto in considerazione della conformazione strutturale dell’asse viario, tale da richiedere necessariamente, sia per ragioni normative che di regolamentazione del traffico, un determinato assetto geometrico dell’opera in grado di garantire le manovre e i raggi di curvatura degli innesti stradali. Inoltre, in ordine alla proposta alternativa della traslazione della rotatoria verso nord sull’area dell’ex distributore di carburanti, l’amministrazione ha precisato che il sito in questione non sarebbe stato di immediata disponibilità in quanto sottoposto a bonifica ambientale, per cui l’ipotesi progettuale alternativa risulterebbe incompatibile con i tempi di rendicontazione della spesa pubblica imposti dalla Regione Lombardia, pena la revoca del finanziamento dalla stessa erogato per la costruzione della rotatoria (cfr. docc. 14, 8, 9 e 10 del Comune di Lodi).
7.5 Tali considerazioni sono ribadite anche nella Relazione tecnica stradale e di sicurezza ai sensi del D.M. n. 67/S del 22/04/2004, predisposta nell’ambito del progetto esecutivo (di seguito anche solo “Relazione tecnica stradale e di sicurezza”, cfr. doc. 43 del Comune di Lodi), laddove si precisa che “ la posizione della rotatoria, decentrata verso Sud rispetto all’asse viario di Viale Milano, dipende esclusivamente dal fatto che le aree a Nord dell’incrocio, dove precedentemente sorgeva un distributore ad oggi dismesso, sono attualmente oggetto di controlli ambientali. Su tali aree al momento non è concessa alcuna edificazione ”.
7.6 L’amministrazione comunale ha dunque raccolto e vagliato il suggerimento delle ricorrenti, ritenendo non percorribile la soluzione localizzativa dalle stesse proposta per ragioni oggettive, non illogiche o manifestamente irragionevoli e puntualmente rappresentate alle parti private, dovendosi pertanto escludere la sussistenza del lamentato vizio.
8. Con il quarto motivo le ricorrenti articolano plurimi e autonomi profili di censura – di seguito partitamente esaminati – lamentando innanzitutto che il Comune di Lodi avrebbe apportato una lesione sproporzionata e ingiustificata all’attività economica del OL, in aggiunta alla lesione del diritto di proprietà derivante dall’esproprio, mentre sarebbe stato possibile traslare a nord la rotatoria coinvolgendo un’area inutilizzata, così limitando o escludendo il coinvolgimento della proprietà delle ricorrenti medesime.
8.1 Inoltre, il progetto approvato escluderebbe ai mezzi pesanti in entrata e in uscita dal OL l’accesso “diretto” e immediato sul viale Milano, imponendo agli stessi di percorrere sempre via Cadamosto, sulla quale, tuttavia, sarebbe vietato il transito dei predetti mezzi in base alla regolamentazione comunale. A causa dei divieti di circolazione su via Cadamosto, dunque, gli autoarticolati entrati nel compendio industriale non potrebbero più uscirvi, per cui tale nuovo assetto della viabilità determinato dalla realizzazione della rotatoria genererebbe un’interclusione totale del fondo rispetto all’accesso alla pubblica via (in uscita), che rileverebbe anche quale autonoma violazione dell’art. 1054 c.c.
8.2 Ad ogni modo, le ricorrenti rilevano che, anche laddove non sussistesse tale divieto di circolazione, la possibilità per i mezzi pesanti di invertire la marcia e fare ritorno su viale Milano sarebbe di fatto impossibile in considerazione delle ridotte dimensioni della prima rotatoria esistente in via Cadamosto, troppo piccola per consentire agli autoarticolati di girarvi attorno, dovendo questi ultimi invertire il senso di marcia alla successiva rotonda su via Cadamosto, tra Via Sforza e Via dei Visconti, posta a una distanza di circa 2 km.
8.3 L’argomento censorio è ulteriormente sviluppato nel primo mezzo del ricorso per motivi aggiunti (Motivo A.1), laddove si afferma che, con l’approvazione del progetto esecutivo della rotatoria, il Comune di Lodi avrebbe definito in maniera del tutto irragionevole, sproporzionata e immotivata le modalità di transito dei mezzi pesanti in ingresso e in uscita dal OL, imponendo agli stessi di percorrere due volte la via Cadamosto e di effettuare una inversione di marcia alla rotatoria posta alla fine della via (tra Via Sforza e Via dei Visconti), non solo per uscire dal compendio produttivo e poi dirigersi verso Viale Milano, ma, per effetto delle modifiche apportate dal progetto esecutivo, anche se provenienti da viale Milano. Viene inoltre ribadito che il Comune di Lodi avrebbe precluso ai mezzi in entrata e in uscita dal OL di avere un accesso diretto e immediato su viale Milano, obbligando gli stessi a effettuare un’inversione di marcia sulla rotonda ubicata tra via Cadamosto e via Sforza, che non sarebbe praticabile agli autoarticolati, come rilevato anche dai progettisti incaricati dal Comune nella relazione tecnica del 29.01.2025.
8.4 Infine, la soluzione adottata finirebbe per provocare l’effetto opposto rispetto all’obiettivo perseguito, determinando un aumento dell’impatto del traffico e maggiori rischi per la sicurezza stradale, anche per la mancanza di un impianto semaforico che regoli il traffico tra la futura rotatoria e via Cadamosto.
8.5 Le censure contenute nel quarto motivo del ricorso introduttivo e nel primo mezzo del ricorso per motivi aggiunti, che possono essere trattate congiuntamente stante la loro connessione sostanziale, sono complessivamente infondate e vanno respinte.
9. Deve innanzitutto escludersi, per le ragioni ut supra illustrate, che la scelta localizzativa dell’amministrazione sia viziata da elementi di manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione, avendo il Comune di Lodi verificato che la traslazione della rotatoria sull’area libera a nord non sarebbe stata possibile sia per ragioni di carattere tecnico legate alla conformazione dell’asse viario, sia perché il fondo interessato risulta soggetto a bonifica e, dunque, non può essere utilizzato in tempi compatibili con la gestione del finanziamento regionale ricevuto per la realizzazione dell’infrastruttura (cfr. docc. 8, 9 e 10 del Comune di Lodi).
10. Parimenti, dalla documentazione in atti non vi è alcuna prova che il fondo delle ricorrenti verrà totalmente o parzialmente intercluso a seguito della costruzione della rotatoria, risultando per contro evidente che, anche a seguito della realizzazione della predetta infrastruttura, sarà comunque garantito l’accesso degli autoarticolati al sito produttivo sia in entrata che in uscita. In particolare, già nelle controdeduzioni dei progettisti alle osservazioni presentate dai privati nell’ambito della conferenza di servizi per l’approvazione del piano di fattibilità dell’opera, è stato chiarito che per i mezzi articolati il OL “ sarà accessibile da via Milano transitando a mezzo della seconda rotonda di via Sforza. Per quanto riguarda la verifica della manovra dei mezzi che percorrono Via Cadamosto in direzione Nord e svoltano in sinistra in ingresso al OL risulta verificata; così come risulta verificata la manovra dei mezzi che in uscita dal OL svoltano in mano destra in Via Cadamosto in direzione Sud ” (cfr. doc. 10 delle ricorrenti).
Successivamente, anche nella Relazione tecnica stradale e di sicurezza predisposta nell’ambito del progetto esecutivo si legge che, “ per quanto riguarda la verifica della manovra dei mezzi che percorrono Via Cadamosto in direzione Nord e svoltano in sinistra in ingresso al OL risulta verificata; così come risulta verificata la manovra dei mezzi che in uscita dal OL svoltano in mano destra in Via Cadamosto in direzione Sud ” (cfr. doc. 43, pag. 11 della Relazione).
10.1 Il comparto produttivo è dunque chiaramente raggiungibile dai mezzi pesanti nei termini sopra individuati, né ritiene il Collegio che vi sia prova di impedimenti oggettivi al traffico degli stessi sulla via Cadamosto. L’amministrazione ha invero dichiarato, con corredo di documentazione fotografica relativa alla cartellonistica stradale presente in loco (cfr. doc. 26 del Comune di Lodi), che il traffico dei mezzi pesanti è consentito per operazioni di carico e scarico, per cui non è inibito e non lo sarà all’esito della costruzione della rotatoria.
10.2 Del resto, le operazioni di entrata e uscita dal sito produttivo avvengono – e sono sempre sinora avvenute – dall’unico punto di accesso esistente su via Cadamosto, a conferma dell’insussistenza di un effettivo impedimento al transito di detti mezzi sulla predetta arteria viaria. Non sfugge poi che nel progetto dell’opera e nelle controdeduzioni dei progettisti è sempre indicata, dunque considerata legittima e possibile, la percorribilità della via Cadamosto per le manovre dei mezzi pesanti in accesso e in uscita dal OL, dovendosi concludere che la soluzione approvata dagli enti in conferenza di servizi tiene conto di tale condizione della viabilità.
11. Va adesso esaminata la censura secondo cui la rotatoria presente su via Cadamosto/via Vespucci e distante circa 300 metri dallo stabilimento non sarebbe idonea, per le sue ridotte dimensioni, a consentire l’inversione di marcia dei mezzi pesanti, obbligando i mezzi a invertire la marcia utilizzando la seconda rotatoria posta su via Sforza distante circa 2 km dal OL, così determinando un onere eccessivo, sproporzionato e illogico per la logistica correlata all’attività produttiva.
11.1 Va premesso, sul piano fattuale, che su via Cadamosto si incontra una prima rotatoria ubicata tra l’ultimo tratto di detta strada e l’inizio di via Sforza, all’intersezione con via Vespucci, posta a breve distanza dal sito produttivo (circa 300 metri); proseguendo su via Sforza fino al termine della strada si incontra una seconda rotatoria, all’intersezione con via dei Visconti, posta a una maggiore distanza dal OL, sebbene le parti non concordino sulla predetta grandezza: secondo le stime dell’amministrazione, si tratterebbe infatti di un percorso di circa 1,2 km, mentre le ricorrenti indicando tale distanza in complessivi 2 km.
11.2 Ora, le controdeduzioni dei progettisti richiamano i contenuti di un elaborato del progetto di fattibilità tecnico-economica – cioè la Relazione generale e tecnico illustrativa, capitolo 7 paragrafo b – nel quale si precisa che “l'accesso per i mezzi articolati al OL sarà accessibile da via Milano transitando a mezzo della seconda rotonda di via Sforza ”. Analoghe conclusioni si ritrovano anche nella relazione del 29.01.2025, sempre a firma dello studio incaricato della progettazione dell’opera (cfr. doc. 29 del Comune di Lodi), ove si afferma che “ la prima rotonda di via Cadamosto dopo il semaforo è inidonea, per le ridotte dimensioni, a consentire la manovra degli autoarticolati per invertire il senso di marcia su Via Cadamosto, ma che gli stessi possono percorrerla per procedere in direzione Sud per raggiungere la rotatoria tra via Sforza e via dei Visconti per invertire il senso di marcia ”. Alla luce di tale documentazione, dunque, se è messa in dubbio l’utilizzabilità della prima rotatoria su via Cadamosto per il transito degli autoarticolati, non risulta al contrario mai contestata, né tantomeno esclusa per ragioni tecniche, la possibilità che i mezzi pesanti si servano della seconda rotatoria tra viale Sforza e via Visconti per l’inversione di marcia.
11.3 Nella Relazione tecnica stradale e di sicurezza, infine, si legge che “ l'accesso per i mezzi articolati al OL sarà accessibile da via Milano transitando a mezzo della rotonda tra via Sforza e Via Cadamosto ”. In detti termini, pertanto, il riferimento sembra essere alla prima rotatoria su via Cadamosto, posto che la seconda rotatoria è ubicata alla fine di via Sforza e via Visconti, per cui la precedente posizione espressa dai progettisti parrebbe superata nell’ambito della progettazione esecutiva dell’opera.
11.4 Ad ogni buon conto, ai fini delle questioni qui esaminate, ritiene il Collegio che la soluzione progettuale dell’opera resista alle censure della ricorrente sia nell’ipotesi in cui i mezzi pesanti in uscita dal sito possano utilizzare la prima e più vicina rotatoria su via Cadamosto, sia laddove gli stessi debbano invertire la marcia utilizzando la rotatoria su via Sforza/Visconti, non risultando detto onere irragionevole, sproporzionato o eccessivo rispetto alle esigenze commerciali del OL. Va infatti rammentato che, come precisato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 58/2024 di approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economico della rotatoria, quest’ultima ha la finalità “ di porre in sicurezza un incrocio stradale che costituisce un punto critico per la viabilità del territorio, inserito in un contesto interessato da un traffico veicolare di un certo rilievo trovandosi su una direttrice che conduce al capoluogo regionale ”.
11.5 A fronte delle chiare esigenze di tutela sopra rappresentate, nella ponderazione dei diversi interessi, non ritiene il Collegio che percorrere le distanze sopra menzionate – ovvero, nell’un caso, 300 metri dallo stabilimento e, nell’altro, un tratto di circa 1,2 km o comunque non superiore ai 2 km – possa rappresentare un sacrificio eccessivo o tale da inficiare in termini concreti le esigenze commerciali del OL, tenuto conto che tale tragitto comporterebbe soltanto un breve allungamento dei tempi complessivi di trasporto (nell’ottica di un solo minuto per il tragitto dalla rotatoria di via Cadamosto allo stabilimento, secondo quanto risulta dalle verifiche effettuate dall’amministrazione, cfr. doc. 72 del Comune), tale da non influire sulla complessiva logistica che accede alla produzione.
11.6 Né del resto le ricorrenti, pur lamentando i disagi che deriverebbero dalla soluzione progettuale adottata, hanno fornito alcun elemento di prova a supporto delle proprie doglianze, mancando anche di rappresentare elementi utili – proprio nell’ottica dell’invocata proporzione – a corroborare l’affermazione della gravità del sacrificio alle stesse imposto e dell’eccessiva onerosità nel farvi fronte, quali ad esempio il numero dei mezzi stimati in entrata e in uscita dal sito produttivo, nonché le più frequenti destinazioni e la loro distanza, onde poter valutare in che termini e in quale misura la manovra richiesta per avere accesso al OL possa impattare sulla tempistica dei trasporti e tradursi in un pregiudizio concreto.
11.7 Deve dunque ritenersi che la soluzione progettuale individuata dall’amministrazione – anche a prescindere dalla circostanza che sia l’unica tecnicamente possibile, in ragione della non immediata fruibilità delle aree a nord – si presenta adeguata a contemperare l’indispensabile tutela della sicurezza stradale e della pubblica incolumità con le esigenze produttive, consentendo sempre l’accesso e l’uscita dal OL con modalità che non risultano insostenibili, né eccessivamente gravose o tali da ingenerare un impatto negativo rilevante, oggettivo e misurabile sull’attività del sito produttivo.
12. Passando agli altri profili di censura, rileva il Collegio che non è stata allegata dalle ricorrenti alcuna prova che il Comune di Lodi abbia precluso ai mezzi in entrata e in uscita dal OL di avere un accesso diretto e immediato su viale Milano. Tale circostanza, difatti, non emerge dall’esame del progetto della rotatoria, poiché l’opera si sviluppa principalmente sulla via Cadamosto, e neppure risulta in atti che una simile richiesta – ovvero l’apertura di un accesso al sito su via Milano – sia stata dalle ricorrenti formalizzata e rigettata dall’amministrazione comunale. Si tratta, dunque, di un’affermazione allo stato del tutto priva di riscontro.
13. Parimenti indimostrate risultano anche le doglianze con cui le ricorrenti contestano che la nuova viabilità imposta dalla rotatoria impatterebbe negativamente sul traffico, congestionando la viabilità di via Cadamosto e creando più elevati rischi sul piano della sicurezza stradale, anche per la mancanza di un impianto semaforico.
13.1 Ora – anche a prescindere dall’ammissibilità di tali contestazioni in quanto distintamente articolate solo nel ricorso per motivi aggiunti e, dunque, tardivamente rispetto all’assetto dell’infrastruttura già pienamente delineato nel progetto di fattibilità tecnico-economica – evidenzia il Collegio che la prospettazione censoria rimane complessivamente su un piano astratto e indimostrato, in difetto di qualsivoglia elemento a supporto dei pregiudizi paventati. Difatti, come già evidenziato ai paragrafi che precedono, le ricorrenti non hanno allegato alcun dato relativo ai volumi di traffico in entrata e in uscita dal OL, né hanno specificato la dimensione degli automezzi impiegati nell’attività di logistica, la frequenza dei trasporti e gli orari previsti per la movimentazione della merce, pur essendo tali elementi certamente nella loro disponibilità e di facile reperimento, né hanno provato a stimare l’impatto derivante dalla nuova viabilità in termini di maggiore tempo di percorrenza. Per parte sua, invece, l’amministrazione ha dimostrato che in orario di punta via Cadamosto è percorribile senza condizioni particolari di traffico o rallentamenti dovuti al congestionamento della viabilità, trattandosi comunque di un breve tratto stradale.
13.3 Inoltre, dalla lettura della documentazione progettuale, in particolare dalla Relazione tecnica stradale e di sicurezza, non emergono profili di rischio per la sicurezza stradale e l’incolumità pubblica, né tantomeno risultano incrementati i flussi di traffico o aggravata la percorribilità delle arterie viarie intercettate dalla rotatoria. Al contrario, al paragrafo d) relativo alla “ Verifica livello di capacità rotatoria, metodo CETUR ” della citata Relazione si legge che “ la dinamica della nuova rotatoria ha come vantaggio fondamentale lo smaltimento più efficace del traffico convergente al nodo, riducendo la stasi veicolare e la formazione di code, che sono i fattori più sgraditi in termini di impatto ambientale in ambito residenziale ”. Quanto alla capacità di deflusso dell’infrastruttura, è stato evidenziato come lo stesso dipenda “ sia dall’entità veicolare afferente dalle direzioni di flusso, e, ovviamente, dalla geometria della rotatoria (raggio interno, dimensioni della corona giratoria, raggi di raccordo, ampiezza dei bracci di innesto) ”, risultando comunque la capacità della rotatoria positivamente verificata con il metodo CETUR, secondo i dettagliati calcoli riportati nell’Allegato B) dai quali risulta garantito un buon livello di servizio (livello A e B della tabella esplicativa, pag. 38 della Relazione).
Al paragrafo 5 del predetto documento, che assume espressamente valenza di “ specifica relazione di analisi degli aspetti connessi con le esigenze di sicurezza ” ai sensi dell’art. 4 del D.M. del 22.04.2004, si precisa poi che il progetto è stato “ sottoposto a verifica ed esaminato sotto il punto di vista della sicurezza della circolazione stradale. In generale, nell’adeguamento dell’intersezione in oggetto, il progetto ha previsto un innalzamento del livello di sicurezza in merito ai seguenti punti:
1. Realizzazione di percorsi ciclopedonali in continuità con quelli esistenti.
2. Realizzazione di attraversamenti ciclopedonali su Via Cadamosto e Viale Milano protetti da isola spartitraffico e illuminati con segnaletica luminosa apposita
3. Riorganizzazione degli accessi su Viale Milano, lato Est. L’apposizione del cordolo spartitraffico è volta ad impedire ai mezzi in uscita dai passi carrabili la svolta obbligata in destra senza invadere la corsia opposta.
4. Inserimento della doppia corsia Su viale Milano lato Est in direzione Ovest per permettere l’ingresso/uscita ai veicoli da numerosi accessi commerciali presenti ”.
13.4 L’istruttoria tecnica dell’amministrazione ha dunque espressamente esaminato le problematiche attinenti alla sicurezza stradale e all’impatto derivante dalla realizzazione della rotatoria, giungendo a conclusioni positive sulla base di adeguate analisi e attente verifiche, che non sono state puntualmente contestate dalle ricorrenti e non trovano smentita negli elementi ex adverso evidenziati.
13.5 Quanto alla mancanza di impianto semaforico, infine, la circostanza non ha alcun rilievo sul piano della legittimità dei provvedimenti scrutinati e se necessario, per maggiore sicurezza, potrà essere installato in qualsiasi momento anche successivamente alla realizzazione dell’opera.
In conclusione, alla luce di tutto quanto precede le censure sopra esaminate sono complessivamente infondate e vanno respinte.
14. Con il quinto mezzo le ricorrenti censurano la comunicazione del Comune del 23.08.2024 nella parte in cui ha affermato che, nelle osservazioni endoprocedimentali dalle stesse presentate in data 5.04.2024, sarebbero stati confermati “ gli importi previsti per l’indennità espropriativa e per l’occupazione temporanea legata alle attività di cantiere ”, dovendosi invece escludere qualsiasi intervenuta accettazione dell’indennità in questione.
La censura è infondata.
14.1 In data 23.08.2024, il Responsabile del Servizio Espropri ha inviato alle ricorrenti l’Avviso di “ Avvenuta approvazione del P.F.T.E. in variante allo strumento urbanistico, approvazione del vincolo preordinato all’esproprio, dichiarazione di pubblica utilità. Richiesta dichiarazione accettazione indennità provvisoria per espropriazione ”, nelle cui premesse ha richiamato la nota del 5.04.2024, prot. 21611, con la quale le ricorrenti hanno trasmesso le proprie osservazioni partecipative sul progetto di fattibilità tecnico-economica della rotatoria, evidenziando che in detta sede sarebbero stati confermati “ gli importi previsti per l’indennità espropriativa e per l’occupazione temporanea legata alle attività di cantiere ”.
14.2 Ritiene il Collegio che dai contenuti dell’Avviso in questione non possa derivare alcun reale pregiudizio per le ricorrenti, poiché le dichiarazioni rese dai privati in ordine all’accettazione dell’indennità di esproprio hanno carattere formale e non possono essere sostituite da affermazioni formulate, peraltro in termini non chiari, nell’ambito delle osservazioni presentate in sede endoprocedimentale e aventi tutt’altra finalità. Del resto, sebbene l’Avviso in questione menzioni in premessa la nota di osservazioni delle ricorrenti, non recepisce le posizioni ivi espresse in ordine all’indennità di espropriazione, ma invita le parti a precisare, ai sensi dell’art. 20, comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, se ne condividono la determinazione come ufficialmente quantificata nell’Avviso medesimo, con l’avvertenza che tale comunicazione ha carattere irrevocabile.
Può dunque ritenersi che l’amministrazione non abbia considerato definitive le precedenti manifestazioni di volontà delle parti interessate, fermo restando che qualsiasi questione afferente alla determinazione e accettazione dell’indennità di espropriazione sarebbe comunque sottratta alla giurisdizione di questo Giudice, rientrando in quella dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
15. Si può passare adesso all’esame delle censure contenute nel ricorso per motivi aggiunti che non sono state già esaminate unitamente ai motivi del ricorso introduttivo.
16. Con il secondo mezzo le ricorrenti lamentano che, in sede di approvazione del progetto esecutivo, il Comune di Lodi avrebbe disatteso le previsioni contenute nel progetto di fattibilità tecnico-economica; le modifiche apportate avrebbero infatti richiesto un preventivo annullamento in autotutela del progetto precedentemente approvato, correlato all’apposizione del vincolo espropriativo e alla dichiarazione di pubblica utilità, con la conseguente successiva adozione di un nuovo elaborato progettuale in versione aggiornata, consentendo la riapertura del contraddittorio con le parti private. Sarebbe dunque mancata la comunicazione di avvio del procedimento ex articolo 7 della Legge n. 241/1990, in quanto l’amministrazione comunale, modificando il progetto proprio per gli aspetti riguardanti la proprietà delle ricorrenti e la viabilità di accesso e uscita al OL, quantomeno avrebbe dovuto dare la comunicazione dell’avvio del procedimento per consentire un’interlocuzione sul punto.
17. Le doglianze sono innanzitutto inammissibili per genericità e comunque anche infondate.
17.1 Sotto un primo profilo, le ricorrenti si limitano ad affermazioni del tutto generiche, senza puntualmente indicare in che cosa consistano le contestate modifiche e in che termini le stesse avrebbero impatto sul progetto di fattibilità tecnico-economica; le stesse neppure specificano, pur lamentando la mancata comunicazione di avvio del procedimento, quali elementi avrebbero poi potuto valorizzare nell’ambito di un eventuale ulteriore contraddittorio e in relazione a quali profili della soluzione progettuale varata dall’amministrazione. Né le argomentazioni esposte consentono di comprendere come le lamentate modifiche progettuali potrebbero, in concreto, danneggiare lo svolgimento dell’attività produttiva inficiando l’efficienza dei trasporti commerciali collegati agli aspetti di viabilità di cui si discute nella presente sede.
17.2 Ciò premesso, la censura deve comunque ritenersi anche infondata nel merito poiché non vi è prova che, in sede di progettazione esecutiva, siano state apportate modifiche significative al progetto approvato in conferenza di servizi, tali da richiedere un formale aggiornamento degli elaborati progettuali e l’avvio di un nuovo iter autorizzativo. Invero, l’unico elemento che ha assunto nella progettazione esecutiva una più chiara e precisa definizione attiene alla segnaletica stradale antistante l’accesso al OL su via Cadamosto e alle eventuali limitazioni di manovra alla stessa correlate, poiché, come evidenziato ai paragrafi che precedono, in detta sede l’amministrazione ha precisato che dinanzi al punto di accesso al sito produttivo sarà mantenuta la segnaletica stradale con linea tratteggiata, così com’è adesso, onde consentire le manovre degli autoarticolati.
17.3 Peraltro, sebbene nella memoria di replica delle ricorrenti depositata il 29.11.2025 venga precisato che il progetto esecutivo avrebbe aggravato le modalità di accesso al OL, prevedendo ex novo l’obbligo di percorrere via Cadamosto non più solo in uscita con svolta a destra – già risultante dal progetto di fattibilità tecnico-economica – ma anche in entrata in direzione nord con svolta a sinistra, previa inversione di marcia (ove necessaria) presso la seconda rotatoria su via Cadamosto, ritiene il Collegio che tale prospettazione non colga nel segno. Difatti, la viabilità conseguente alla realizzazione della rotatoria – ovvero la svolta a destra per uscire dal sito e l’immissione per i mezzi in direzione nord tramite svolta a sinistra da via Cadamosto – non ha assunto tale configurazione a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, che è non è cambiato rispetto al precedente e non contiene modifiche specifiche sul punto, derivando essa dalla conformazione oggettiva dell’infrastruttura di cui si discute e dalla dimensione degli autoarticolati in manovra. Invero, già nelle controdeduzioni alle osservazioni endoprocedimentali delle ricorrenti acquisite in conferenza di servizi, i progettisti dell’intervento avevano chiarito che “ l’unica manovra possibile per l’ingresso a OL risulta essere la seguente: percorrendo Via Cadamosto in direzione Nord svoltare in sinistra prima della rotatoria ” (cfr. doc. 22 del Comune di Lodi), per cui, sin dalla progettazione definitiva poteva ben desumersi la circostanza dalle stesse lamentata.
18. Quanto alle altre censure di illegittimità derivata articolate ai motivi B.I, B.II e B.III, le stesse sono infondate e vanno parimenti respinte in considerazione dell’infondatezza delle corrispondenti censure articolate nel ricorso introduttivo e dell’accertata legittimità dei provvedimenti in detta sede impugnati.
19. In conclusione, il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono complessivamente infondati e vanno respinti.
20. Quanto alla regolazione delle spese di giudizio tra le parti, ritiene il Collegio che le stesse vadano poste, secondo il principio della soccombenza, a carico delle ricorrenti in solido tra loro e quantificate nella misura complessiva di euro 4.500 (quattromilaecinquecento//00), di cui euro 1.500 per il ricorso introduttivo a seguito di parziale compensazione, nella misura del 50%, delle relative spese di lite, avendo l’amministrazione chiarito solo nello sviluppo del progetto esecutivo che nell’area antistante il punto di accesso al OL sarebbe stata mantenuta la segnaletica stradale a terra con linea tratteggiata onde consentire le manovre dei mezzi pensanti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li respinge.
Condanna le ricorrenti OL MM S.r.l., AU QU, PA QU e ST TA, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Lodi, che liquida in complessivi euro 4.500,00 (quattromilaecinquecento//00) oltre a Iva e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE TA, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
TI AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI AM | IE TA |
IL SEGRETARIO