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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/06/2025, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2389/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2389/2021 con OGGETTO: lesione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GINO BELLEMO Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA BELLINI N. 12, Padova, presso il difensore avv.
GINO BELLEMO
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CINALLI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA
N. 93/A, Verona, presso il difensore avv. CINALLI ALESSANDRA
PATTI GIOVANNI, contumace
CONVENUTO/I
pagina 1 di 8 Conclusioni dell'attore: come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 29.01.2025.
Conclusioni di : Controparte_2 come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 29.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la e TT Giovanni, nella loro Controparte_3
rispettiva qualità di assicuratrice per la responsabilità civile derivante dalla Cont circolazione stradale del furgone Seat Inca targato AW844JM e proprietario nonché conducente, per sentirli condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'incidente stradale occorsogli il giorno
01.08.2018 alle ore 15.15 circa in Palermo. In tali circostanze, l'attore, a bordo del motociclo Honda SH300 targato ED65841, mentre stava percorrendo Viale Regina
Elena con direzione di marcia da Piazza Valdesi verso Piazza Mondello, giunto in corrispondenza del ristorante “Alle Terrazze”, poco prima dell'intersezione con Via
Anadiomene, veniva urtato dal suddetto furgone, il quale, anch'esso transitante, alla sua destra, lungo viale Regina Elena con direttrice di marcia da P.zza Valdesi verso
P.zza Mondello, improvvisamente modificava la sua direttrice di marcia spostandosi verso sinistra senza preventiva segnalazione, andando ad impattare contro la parte destra del motociclo.
In conseguenza di ciò, l'attore cadeva rovinosamente a terra e riportava gravi lesioni.
La convenuta si è costituita in giudizio Controparte_3 contestando la pretesa avversaria sotto il profilo sia dell'an, eccependo che la responsabilità dell'incidente stradale era ascrivibile in via esclusiva al ciclomotorista o comunque in misura paritaria ad entrambi i conducenti, ai sensi dell'art. 2054 comma secondo cod. civ., che del quantum debeatur e, dando atto di aver già corrisposto all'attore la somma di € 220.000,00 ante causam, ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
pagina 2 di 8 Pur regolarmente evocato in giudizio, TT Giovanni non si è costituito ed è stato, dunque, dichiarato contumace in data 21.10.2021 da parte del precedente Giudice assegnatario della causa.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prove orali delegate presso il Tribunale di Palermo, espletamento di C.T.U. dinamica anch'essa delegata e di C.T.U. medico-legale sul danneggiato.
Successivamente alla concessione di tre proroghe del termine ex art. 203 co. 2 cpc, all'udienza del 30.01.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione e alle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
***
In merito alla dinamica del sinistro, sia la consulenza tecnica d'ufficio espletata Per_ dall'Ing. in questo giudizio, sia la consulenza tecnica svolta dall'Ing. Per_1
su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel proc. pen. R.G. N.R. 2507/2019 iscritto a carico del TT - prova atipica il cui contenuto è stato confermato dal C.T. in sede testimoniale (v. doc. 3 parte attrice e verbale udienza del 16.05.2023, cfr. Cass. Sez. 2, n. 42937 del 24/9/2014) hanno confermato, innanzitutto, che la collisione tra i due veicoli è avvenuta lungo il tratto di viale
Regina Elena (PA) ricompreso tra le intersezioni con via Glauco e via Anadiomene e lo scontro, che ha interessato la parte anteriore sinistra dell'autovettura e la parte sinistra del ciclomotore, è avvenuto in prossimità del tratto centrale del rettilineo che caratterizza il piano viabile.
È emerso che il TT effettuava un cambiamento di direzione da destra verso sinistra andando ad intersecare la direttrice di marcia del motociclo che si trovava alla sua sinistra.
Tale ricostruzione dei fatti è stata anche confermata dalla teste , sulla Testimone_1
cui attendibilità non vi è alcuna ragione di dubitare in quanto la teste non ha alcun rapporto con le parti in causa ed ha riferito circostanze apprese in via diretta (v. verbale udienza del 16.05.2023).
pagina 3 di 8 L'incidente si è perciò verificato perché il conducente del furgone ha deviato la traiettoria di marcia verso sinistra non prestando attenzione al motociclo che si trovava in prossimità della parte anteriore sinistra del furgone.
La circostanza che il motociclo si trovasse all'altezza della ruota sinistra del furgone e fosse pertanto visibile dal TT, oltre che dagli accertamenti svolti dalla Polizia intervenuta nell'immediatezza dei fatti e dai consulenti tecnici, è stata confermata anche dal teste di parte convenuta (v. verbale udienza Testimone_2
7.01.2023 risposta al cap. 6 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta).
Inoltre, si evidenzia che TT Giovanni non si è presentato, senza giustificato motivo, all'udienza del 7.02.2023 per rispondere all'interrogatorio formale che gli è stato deferito: invero, sebbene l'art. 232 c.p.c. non consenta di ricollegare alla mancata risposta di quest'ultimo l'effetto automatico della ficta confessio, i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio possono ritenersi senz'altro come ammessi alla luce delle altre evidenze istruttorie.
La responsabilità dell'incidente è perciò ascrivibile principalmente a Giovanni TT, il quale, in violazione dell'art.154 del Codice della Strada, ha effettuato un cambio di direzione omettendo di assicurarsi “di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi …”. nonché dell'Art. 140 comma 1, del Codice della
Strada il quale prescrive che: “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Si evidenzia che è rimasta sfornita di supporto probatorio l'allegazione di parte convenuta ai sensi della quale la deviazione di traiettoria da parte del conducente del furgone sarebbe stata determinata dall'improvviso spostamento verso sinistra di un veicolo – rimasto sconosciuto – che lo precedeva sulla destra.
Invero, innanzitutto tale allegazione non ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dalla teste oculare la quale ha, invece, riferito che il furgone stava Testimone_1
tentando di sorpassare il veicolo che lo precedeva. Infine, tale allegazione non risulta pagina 4 di 8 nemmeno corrispondente a quanto riferito dal TT in sede di dichiarazioni spontanee alla P.G. avendo in quella sede riferito che l'autoveicolo non identificato si trovava affiancato alla sua destra e non lo stava precedendo (v. doc. 19 parte attrice).
Non esente da censure è tuttavia anche la condotta di guida tenuta dal motociclista, il quale ha omesso di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, come prescritto dal comma 1 dell'art. 143 del Codice della Strada.
È noto, infatti, che, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporti il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente l'infrazione, anche grave, commessa dal
TT, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. Ord.
19.12.2024 n. 33483).
Ove detto accertamento del comportamento dell'altro conducente non sia possibile e quindi quest'ultimo non abbia fornito sufficiente prova liberatoria della presunzione di colpa, opera quest'ultima, per l'area residua di responsabilità rispetto a quella accertata in concreto a carico dell'altro conducente.
Invero, la colpa fondata su di una base negativa, quale il mancato attingimento della prova liberatoria, può per sua natura concorre e non è destinata a rimanere esclusa a fronte della colpa altrui fondata su una base positiva, quale quella in concreto accertata;
e ciò a prescindere dal ben diverso problema della incidenza percentuale, paritaria o diversamente graduata, che le due concorrenti colpe, l'una presunta e l'altra comprovata, possano assumere nella produzione del medesimo evento dannoso.
Si ammette così che l'accertamento in concreto della colpa di uno dei protagonisti del sinistro e della misura della sua responsabilità non escluda che si possa sottoporre pagina 5 di 8 l'area residua della responsabilità civile ad un regime giuridico parzialmente diverso, imputando la relativa obbligazione risarcitoria all'altro protagonista in forza di presunzione legale, non vinta dalla corrispondente prova liberatoria, e si riconosce, ad esempio, la responsabilità parziale di una delle parti in misura prevalente, imputando per la quota residua la colpa dello scontro all'altra parte, in forza della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. 12.10.2011 n. 20982; Cass. 15. 04.2010 n. 9040).
Ebbene l'art. 2054, comma 2, c.c. fonda una presunzione di corresponsabilità nella causazione dei danni derivanti dalla circolazione stradale vincibile solo fornendo concretamente la prova contraria di aver posto in essere qualunque azione in grado di evitare il prodursi dell'evento.
Questo Giudice ritiene che l'attore non abbia sufficientemente Parte_1
assolto a tale onere.
Invero, si ritiene che l'attore abbia violato la prescrizione normativa prevista dall'art. 143, primo comma, del Codice della Strada che impone ai veicoli di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima.
Né appare applicabile al caso in esame la previsione normativa di cui all'art. 144 del
Codice della Strada, che consente la circolazione dei veicoli per file parallele, in quanto il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro è caratterizzata da un'unica carreggiata a senso unico di circolazione (v. pag. 8 doc 3 attore) ed era assente segnaletica orizzontale e verticale che consentisse la circolazione per file parallele, come confermato dai testi escussi (v., in particolare, tra gli altri, le risposte dei testi
Agente di Polizia Municipale e ispettore di Polizia Testimone_3 Testimone_4
Municipale ai capitoli 2 e 3 della memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. di parte convenuta all'udienza del 7.10.2023).
Non risulta provato che l'attore si trovasse alla sinistra del furgone perché doveva svoltare a sinistra in via Anadiomene. Inoltre, tale circostanza non era stata riferita dall'attore in sede di dichiarazioni spontanee rese dopo il sinistro (in data 18.11.2021) avendo, in quella sede, dichiarato: “percorrevo il viale Regina Elena in direzione
Piazza Mondello per andare al bar della piazza…percorrevo il suddetto viale a sinistra della careggiata adiacente alle auto in sosta” e non avendo fatto alcun pagina 6 di 8 riferimento all'esecuzione di una manovra per poter svoltare in via Anadiomene (v. doc. 1 e 3 parte attrice).
Va, inoltre, evidenziato che l'intersezione con via Anadomiene si trova a ben oltre 50 metri rispetto al luogo del sinistro.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la diversa gravità delle rispettive colpe induce a ritenere che la responsabilità dell'incidente sia imputabile nella misura del 70% al conducente dell'autoveicolo alla luce della più grave negligenza imputabile al TT e per la rimanente quota del 30% al motociclista.
In ordine al quantum, l'attore, tra le molteplici poste risarcitorie, ha chiesto il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica. Sul punto, la compagnia assicurativa ha eccepito che dall'eventuale risarcimento a tale titolo riconosciuto devono essere sottratte eventuali prestazioni erogate dall' essendo CP_5 stata riconosciuta all'attore un'invalidità civile del 67%, come emerge dalla ctu.
In punto di diritto occorre rilevare che: “in tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento a tale titolo liquidato dal giudice deve essere detratto il valore capitale dell'assegno di invalidità erogato dall attesa la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità CP_5
per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile
o del suo assicuratore. Il principio è stato già affermato, in relazione all'assegno ordinario di invalidità corrisposto, ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dall alla CP_5
vittima di un incidente stradale, da Cass. n. 4734 del 2019, nella cui motivazione si dà conto delle ragioni per estendere a questa ipotesi, non ricompresa originariamente tra quelle oggetto a suo tempo del giudizio, i principi in tema di compensatio dettati dalle Sezioni Unite del 2018, in particolare da Cass. S.U. n.
12566 del 2018. L'ipotesi era, come nella specie, quella della erogazione di una prestazione previdenziale da parte dell in conseguenza del sinistro. In quella CP_5
sede si è precisato, con osservazione puntualmente riferibile anche al caso in esame, che non rileva se l' sia o meno parte in causa nel giudizio odierno;
ciò che conta CP_5
è, invece, che esso abbia il diritto di agire in surroga nei confronti del danneggiante.
L'ente previdenziale, infatti, se ha riconosciuto il diritto ad un assegno di invalidità in
pagina 7 di 8 conseguenza del medesimo fatto dannoso, ha comunque diritto ad agire in surroga nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore. Tanto basta, dando continuità all'insegnamento delle Sezioni Unite, per riconoscere il diritto della compagnia di assicurazioni ad ottenere che dall'entità globale del danno risarcibile venga detratta la somma capitalizzata corrispondente all'introito pensionistico a lui erogato dall Che l poi, abbia esercitato o meno la surroga non assume CP_5 CP_5
rilievo, perché il diritto si è comunque trasferito;
ed è evidente che consentire al danneggiato di cumulare l'assegno di invalidità con l'intero risarcimento significa, di fatto, esporre l'assicuratore del responsabile civile all'obbligo di un doppio pagamento per la medesima parte di danno” (da ultimo, in questi termini, v. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023).
La causa deve essere, pertanto, rimessa in istruttoria al fine di acquisire informazioni
CP_ dall' come da separata ordinanza.
Trattandosi di sentenza non definitiva, non deve essere emessa pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione:
1) accerta e dichiara la concorrente responsabilità del conducente dell'autovettura
TT Giovanni e del motociclista nella causazione del Parte_1
sinistro, nella misura rispettivamente del 70% e del 30%,
2) rimette, nel resto, la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Verona, 5 giugno 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Salmaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2389/2021 con OGGETTO: lesione personale promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GINO BELLEMO Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA BELLINI N. 12, Padova, presso il difensore avv.
GINO BELLEMO
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
CINALLI ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA NUOVA
N. 93/A, Verona, presso il difensore avv. CINALLI ALESSANDRA
PATTI GIOVANNI, contumace
CONVENUTO/I
pagina 1 di 8 Conclusioni dell'attore: come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 29.01.2025.
Conclusioni di : Controparte_2 come da foglio di p.c. depositato telematicamente in data 29.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio la e TT Giovanni, nella loro Controparte_3
rispettiva qualità di assicuratrice per la responsabilità civile derivante dalla Cont circolazione stradale del furgone Seat Inca targato AW844JM e proprietario nonché conducente, per sentirli condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'incidente stradale occorsogli il giorno
01.08.2018 alle ore 15.15 circa in Palermo. In tali circostanze, l'attore, a bordo del motociclo Honda SH300 targato ED65841, mentre stava percorrendo Viale Regina
Elena con direzione di marcia da Piazza Valdesi verso Piazza Mondello, giunto in corrispondenza del ristorante “Alle Terrazze”, poco prima dell'intersezione con Via
Anadiomene, veniva urtato dal suddetto furgone, il quale, anch'esso transitante, alla sua destra, lungo viale Regina Elena con direttrice di marcia da P.zza Valdesi verso
P.zza Mondello, improvvisamente modificava la sua direttrice di marcia spostandosi verso sinistra senza preventiva segnalazione, andando ad impattare contro la parte destra del motociclo.
In conseguenza di ciò, l'attore cadeva rovinosamente a terra e riportava gravi lesioni.
La convenuta si è costituita in giudizio Controparte_3 contestando la pretesa avversaria sotto il profilo sia dell'an, eccependo che la responsabilità dell'incidente stradale era ascrivibile in via esclusiva al ciclomotorista o comunque in misura paritaria ad entrambi i conducenti, ai sensi dell'art. 2054 comma secondo cod. civ., che del quantum debeatur e, dando atto di aver già corrisposto all'attore la somma di € 220.000,00 ante causam, ha chiesto il rigetto delle domande attoree.
pagina 2 di 8 Pur regolarmente evocato in giudizio, TT Giovanni non si è costituito ed è stato, dunque, dichiarato contumace in data 21.10.2021 da parte del precedente Giudice assegnatario della causa.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, assunzione di prove orali delegate presso il Tribunale di Palermo, espletamento di C.T.U. dinamica anch'essa delegata e di C.T.U. medico-legale sul danneggiato.
Successivamente alla concessione di tre proroghe del termine ex art. 203 co. 2 cpc, all'udienza del 30.01.2025 la causa è stata trattenuta per la decisione e alle parti sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
***
In merito alla dinamica del sinistro, sia la consulenza tecnica d'ufficio espletata Per_ dall'Ing. in questo giudizio, sia la consulenza tecnica svolta dall'Ing. Per_1
su incarico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel proc. pen. R.G. N.R. 2507/2019 iscritto a carico del TT - prova atipica il cui contenuto è stato confermato dal C.T. in sede testimoniale (v. doc. 3 parte attrice e verbale udienza del 16.05.2023, cfr. Cass. Sez. 2, n. 42937 del 24/9/2014) hanno confermato, innanzitutto, che la collisione tra i due veicoli è avvenuta lungo il tratto di viale
Regina Elena (PA) ricompreso tra le intersezioni con via Glauco e via Anadiomene e lo scontro, che ha interessato la parte anteriore sinistra dell'autovettura e la parte sinistra del ciclomotore, è avvenuto in prossimità del tratto centrale del rettilineo che caratterizza il piano viabile.
È emerso che il TT effettuava un cambiamento di direzione da destra verso sinistra andando ad intersecare la direttrice di marcia del motociclo che si trovava alla sua sinistra.
Tale ricostruzione dei fatti è stata anche confermata dalla teste , sulla Testimone_1
cui attendibilità non vi è alcuna ragione di dubitare in quanto la teste non ha alcun rapporto con le parti in causa ed ha riferito circostanze apprese in via diretta (v. verbale udienza del 16.05.2023).
pagina 3 di 8 L'incidente si è perciò verificato perché il conducente del furgone ha deviato la traiettoria di marcia verso sinistra non prestando attenzione al motociclo che si trovava in prossimità della parte anteriore sinistra del furgone.
La circostanza che il motociclo si trovasse all'altezza della ruota sinistra del furgone e fosse pertanto visibile dal TT, oltre che dagli accertamenti svolti dalla Polizia intervenuta nell'immediatezza dei fatti e dai consulenti tecnici, è stata confermata anche dal teste di parte convenuta (v. verbale udienza Testimone_2
7.01.2023 risposta al cap. 6 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta).
Inoltre, si evidenzia che TT Giovanni non si è presentato, senza giustificato motivo, all'udienza del 7.02.2023 per rispondere all'interrogatorio formale che gli è stato deferito: invero, sebbene l'art. 232 c.p.c. non consenta di ricollegare alla mancata risposta di quest'ultimo l'effetto automatico della ficta confessio, i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio possono ritenersi senz'altro come ammessi alla luce delle altre evidenze istruttorie.
La responsabilità dell'incidente è perciò ascrivibile principalmente a Giovanni TT, il quale, in violazione dell'art.154 del Codice della Strada, ha effettuato un cambio di direzione omettendo di assicurarsi “di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi …”. nonché dell'Art. 140 comma 1, del Codice della
Strada il quale prescrive che: “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”.
Si evidenzia che è rimasta sfornita di supporto probatorio l'allegazione di parte convenuta ai sensi della quale la deviazione di traiettoria da parte del conducente del furgone sarebbe stata determinata dall'improvviso spostamento verso sinistra di un veicolo – rimasto sconosciuto – che lo precedeva sulla destra.
Invero, innanzitutto tale allegazione non ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese dalla teste oculare la quale ha, invece, riferito che il furgone stava Testimone_1
tentando di sorpassare il veicolo che lo precedeva. Infine, tale allegazione non risulta pagina 4 di 8 nemmeno corrispondente a quanto riferito dal TT in sede di dichiarazioni spontanee alla P.G. avendo in quella sede riferito che l'autoveicolo non identificato si trovava affiancato alla sua destra e non lo stava precedendo (v. doc. 19 parte attrice).
Non esente da censure è tuttavia anche la condotta di guida tenuta dal motociclista, il quale ha omesso di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, come prescritto dal comma 1 dell'art. 143 del Codice della Strada.
È noto, infatti, che, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporti il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Conseguentemente l'infrazione, anche grave, commessa dal
TT, non dispensa il Giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dannoso (Cass. Ord.
19.12.2024 n. 33483).
Ove detto accertamento del comportamento dell'altro conducente non sia possibile e quindi quest'ultimo non abbia fornito sufficiente prova liberatoria della presunzione di colpa, opera quest'ultima, per l'area residua di responsabilità rispetto a quella accertata in concreto a carico dell'altro conducente.
Invero, la colpa fondata su di una base negativa, quale il mancato attingimento della prova liberatoria, può per sua natura concorre e non è destinata a rimanere esclusa a fronte della colpa altrui fondata su una base positiva, quale quella in concreto accertata;
e ciò a prescindere dal ben diverso problema della incidenza percentuale, paritaria o diversamente graduata, che le due concorrenti colpe, l'una presunta e l'altra comprovata, possano assumere nella produzione del medesimo evento dannoso.
Si ammette così che l'accertamento in concreto della colpa di uno dei protagonisti del sinistro e della misura della sua responsabilità non escluda che si possa sottoporre pagina 5 di 8 l'area residua della responsabilità civile ad un regime giuridico parzialmente diverso, imputando la relativa obbligazione risarcitoria all'altro protagonista in forza di presunzione legale, non vinta dalla corrispondente prova liberatoria, e si riconosce, ad esempio, la responsabilità parziale di una delle parti in misura prevalente, imputando per la quota residua la colpa dello scontro all'altra parte, in forza della presunzione di cui all'art. 2054 c.c. (cfr. Cass. 12.10.2011 n. 20982; Cass. 15. 04.2010 n. 9040).
Ebbene l'art. 2054, comma 2, c.c. fonda una presunzione di corresponsabilità nella causazione dei danni derivanti dalla circolazione stradale vincibile solo fornendo concretamente la prova contraria di aver posto in essere qualunque azione in grado di evitare il prodursi dell'evento.
Questo Giudice ritiene che l'attore non abbia sufficientemente Parte_1
assolto a tale onere.
Invero, si ritiene che l'attore abbia violato la prescrizione normativa prevista dall'art. 143, primo comma, del Codice della Strada che impone ai veicoli di circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima.
Né appare applicabile al caso in esame la previsione normativa di cui all'art. 144 del
Codice della Strada, che consente la circolazione dei veicoli per file parallele, in quanto il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro è caratterizzata da un'unica carreggiata a senso unico di circolazione (v. pag. 8 doc 3 attore) ed era assente segnaletica orizzontale e verticale che consentisse la circolazione per file parallele, come confermato dai testi escussi (v., in particolare, tra gli altri, le risposte dei testi
Agente di Polizia Municipale e ispettore di Polizia Testimone_3 Testimone_4
Municipale ai capitoli 2 e 3 della memoria ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. di parte convenuta all'udienza del 7.10.2023).
Non risulta provato che l'attore si trovasse alla sinistra del furgone perché doveva svoltare a sinistra in via Anadiomene. Inoltre, tale circostanza non era stata riferita dall'attore in sede di dichiarazioni spontanee rese dopo il sinistro (in data 18.11.2021) avendo, in quella sede, dichiarato: “percorrevo il viale Regina Elena in direzione
Piazza Mondello per andare al bar della piazza…percorrevo il suddetto viale a sinistra della careggiata adiacente alle auto in sosta” e non avendo fatto alcun pagina 6 di 8 riferimento all'esecuzione di una manovra per poter svoltare in via Anadiomene (v. doc. 1 e 3 parte attrice).
Va, inoltre, evidenziato che l'intersezione con via Anadomiene si trova a ben oltre 50 metri rispetto al luogo del sinistro.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la diversa gravità delle rispettive colpe induce a ritenere che la responsabilità dell'incidente sia imputabile nella misura del 70% al conducente dell'autoveicolo alla luce della più grave negligenza imputabile al TT e per la rimanente quota del 30% al motociclista.
In ordine al quantum, l'attore, tra le molteplici poste risarcitorie, ha chiesto il risarcimento del danno da perdita della capacità lavorativa specifica. Sul punto, la compagnia assicurativa ha eccepito che dall'eventuale risarcimento a tale titolo riconosciuto devono essere sottratte eventuali prestazioni erogate dall' essendo CP_5 stata riconosciuta all'attore un'invalidità civile del 67%, come emerge dalla ctu.
In punto di diritto occorre rilevare che: “in tema di danno patrimoniale patito dalla vittima di un illecito, dall'ammontare del risarcimento a tale titolo liquidato dal giudice deve essere detratto il valore capitale dell'assegno di invalidità erogato dall attesa la funzione indennitaria assolta da tale emolumento e la possibilità CP_5
per l'ente previdenziale di agire in surrogazione nei confronti del terzo responsabile
o del suo assicuratore. Il principio è stato già affermato, in relazione all'assegno ordinario di invalidità corrisposto, ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, dall alla CP_5
vittima di un incidente stradale, da Cass. n. 4734 del 2019, nella cui motivazione si dà conto delle ragioni per estendere a questa ipotesi, non ricompresa originariamente tra quelle oggetto a suo tempo del giudizio, i principi in tema di compensatio dettati dalle Sezioni Unite del 2018, in particolare da Cass. S.U. n.
12566 del 2018. L'ipotesi era, come nella specie, quella della erogazione di una prestazione previdenziale da parte dell in conseguenza del sinistro. In quella CP_5
sede si è precisato, con osservazione puntualmente riferibile anche al caso in esame, che non rileva se l' sia o meno parte in causa nel giudizio odierno;
ciò che conta CP_5
è, invece, che esso abbia il diritto di agire in surroga nei confronti del danneggiante.
L'ente previdenziale, infatti, se ha riconosciuto il diritto ad un assegno di invalidità in
pagina 7 di 8 conseguenza del medesimo fatto dannoso, ha comunque diritto ad agire in surroga nei confronti del terzo responsabile o del suo assicuratore. Tanto basta, dando continuità all'insegnamento delle Sezioni Unite, per riconoscere il diritto della compagnia di assicurazioni ad ottenere che dall'entità globale del danno risarcibile venga detratta la somma capitalizzata corrispondente all'introito pensionistico a lui erogato dall Che l poi, abbia esercitato o meno la surroga non assume CP_5 CP_5
rilievo, perché il diritto si è comunque trasferito;
ed è evidente che consentire al danneggiato di cumulare l'assegno di invalidità con l'intero risarcimento significa, di fatto, esporre l'assicuratore del responsabile civile all'obbligo di un doppio pagamento per la medesima parte di danno” (da ultimo, in questi termini, v. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 13540 del 17/05/2023).
La causa deve essere, pertanto, rimessa in istruttoria al fine di acquisire informazioni
CP_ dall' come da separata ordinanza.
Trattandosi di sentenza non definitiva, non deve essere emessa pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella presente controversia, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione:
1) accerta e dichiara la concorrente responsabilità del conducente dell'autovettura
TT Giovanni e del motociclista nella causazione del Parte_1
sinistro, nella misura rispettivamente del 70% e del 30%,
2) rimette, nel resto, la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Verona, 5 giugno 2025
Il Giudice
Paola Salmaso
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